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MONTELEONE-riforma pignoramento presso terzi 2012, Appunti di Diritto Processuale Civile

riforma del pignoramento presso terzi

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 14/06/2013

crippe
crippe 🇮🇹

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Scarica MONTELEONE-riforma pignoramento presso terzi 2012 e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! In corso di pubblicazione in Rivista dell’esecuzione forzata, 2013, fasc. 1. GIROLAMO MONTELEONE Semplificazioni e complicazioni nell’espropriazione presso terzi. SOMMARIO: 1. Recenti novità legislative. – 2. Premesse di fondo. – 3. Ragioni giustificatrici della presenza del terzo nel procedimento espropriativo. – 4. Come si accerta un credito da pignorare. – 5. Dichiarazione positiva del terzo. – 6. Mancata o contestata dichiarazione del terzo. – 7. Effetti dell’ordinanza di assegnazione fondata sulla presunzione di non contestazione. 1) Recenti novità legislative. Con legge 24 dicembre 2012 n. 228 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” sono state introdotte, more solito, modificazioni al codice di procedura civile, che col bilancio annuale dello Stato non hanno nulla a che vedere. Questa volta l’incursione legislativa ha avuto ad oggetto il procedimento di espropriazione presso terzi, e si è concretata nell’integrale sostituzione di due articoli del codice di procedura civile: l’art. 548, sulla mancata dichiarazione del terzo; l’art. 549,oggi intitolato “contestata dichiarazione del terzo”, ma che in realtà contiene anche nuove modalità di accertamento del di lui obbligo verso il debitore escusso, allorquando sorgano contestazioni sulla sua dichiarazione. Scopo dell’intervento legislativo è stato quello di agevolare per il creditore procedente il buon esito dell’espropriazione di crediti di denaro o di beni mobili nella detenzione giuridicamente qualificata di terzi , permettendogli di ottenere rapidamente l’ordinanza di assegnazione del bene pignorato anche in caso di inerzia,o di ostruzionismo, del terzo debitore. Il preesistente giudizio di accertamento del di lui obbligo, consistente in un processo a cognizione piena che era onere del creditore procedente introdurre innanzi al giudice competente mediante proposizione di un’apposita domanda giudiziale, viene oggi sostituito in caso di contestazioni da una rapida cognizione in sede esecutiva che si conclude con ordinanza del giudice dell’esecuzione, impugnabile nelle forme e nei termini dell’art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). In caso di mancata dichiarazione non v’è più necessità di accertamento, poichè, nei modi che vedremo, essa viene equiparata a non contestazione. Il risultato delle nuove norme è quello di snellire il procedimento di espropriazione presso terzi, liberandolo dall’incidenza necessaria di un processo di cognizione piena tutte le volte in cui il terzo pignorato non cooperi attivamente alla sua positiva conclusione in difetto di valide ragioni. Non è, invece, nè può essere quello di obbligare il terzo debitore al pagamento di somme,o alla restituzione di beni, da lui non dovuti, oppure,sotto altro ma convergente profilo,di trasformare in esistenti crediti, che non lo sono. 2) Premesse di fondo. Prima di intraprendere un esame approfondito delle novità legislative, appare opportuno premettere alcune osservazioni generali sui presupposti dell’espropriazione forzata e su quella particolare forma di essa, qui presa in considerazione. Il primo punto da tenere ben fermo lo si rinviene nel combinato disposto degli artt. 2740 e 2910 c.c. In virtù di tali disposizioni, da un canto il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni verso qualsiasi creditore “ con tutti i suoi beni presenti e futuri”. D’altro canto, e di conseguenza, in virtù di tale responsabilità/garanzia patrimoniale il creditore insoddisfatto può espropriare i beni ricompresi nel patrimonio del debitore (non quelli di terzi che debitori non sono)1. Tra i beni costituenti il patrimonio dell’obbligato si rinvengono, con sempre maggiore frequenza nell’attuale stadio dei commerci e dell’economia, rapporti giuridici obbligatori (quindi diritti di credito) aventi ad oggetto somme di denaro o beni mobili. Il lato attivo dei rapporti in questione, di cui il debitore escusso è titolare, costituisce un bene economico appetibile, che quindi ricade nelle mire di un creditore insoddisfatto. Da qui nasce il procedimento di espropriazione forzata presso terzi, la cui sostanza in nulla differisce dagli altri casi di essa (mobiliare o immobiliare) se non per il fatto che va ad incidere su di un rapporto giuridico intersoggettivo, al fondo del quale sta un bene idoneo a soddisfare il diritto del creditore procedente. Occorre, dunque, adeguare le forme del procedimento espropriativo alla legge che governa le obbligazioni civili, che sono lo strumento giuridico per ottenere quel bene (danaro o bene mobile) costituente l’agognata meta del creditore procedente. 3) Ragioni giustificatrici della presenza del terzo nel procedimento espropriativo. Posto che la pretesa espropriativa, traducentesi nel pignoramento, ha come proprio oggetto un rapporto giuridico intersoggettivo, il cui lato attivo appartiene al debitore escusso, ci si rende conto del fatto che nel procedimento da esso scaturente sia coinvolto un terzo. Ma non un terzo qualsiasi, bensì proprio quel soggetto determinato che è obbligato ad adempiere la prestazione corrispondente al credito pignorato. Conviene pertanto porre un primo punto fermo: il terzo, debitor debitoris, viene chiamato a partecipare all’esecuzione forzata non perché sia egli direttamente obbligato verso il creditore procedente, ma esclusivamente perché egli è uno dei soggetti tra cui intercorre l’obbligazione dedotta nel pignoramento2. Egli sarà direttamente obbligato verso il creditore procedente solo dopo l’emissione dell’ordinanza di assegnazione. Evidentemente, ed è questa una peculiarità specifica dell’espropriazione presso terzi, al momento in cui viene eseguito il pignoramento con le forme prescritte dall’art. 543 c.p.c. manca la certezza piena dell’esistenza del suo oggetto. È una sua peculiarità specifica, perché negli altri casi di espropriazione il bene (res) oggettivamente esiste e viene materialmente e/o idealmente appreso, a seconda che si tratti di mobile o immobile, mentre nel nostro particolare caso è un’entità giuridica, cioè astratta. Nasce conseguentemente il problema, tipico del procedimento in esame, di asseverare 1 Sulla responsabilità/garanzia patrimoniale cfr. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, III, Milano 1966, pg. 8 e ss.; ID., L’esecuzione forzata, 4° ed.,Torino 1963, 3 e ss. ; MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, 2° ed., in Trattato Vassalli di diritto civile, Vol. XIV,4°,Torino 1994, 175 e ss.; da ultimo MONTELEONE, Manuale di Diritto processuale civile, 6° ed., II, Padova 2012, 67 e ss., ivi ulteriori citazioni. 2 E’ osservazione comune. Da ultimo ribadisce il concetto, CAPPONI, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, 2° ed., Torino 2012, 201 e ss. con ampie citazioni di dottrina e giurisprudenza. Tenuto conto anche di tale non improbabile evenienza, la fittizia e presunta dichiarazione positiva non può certamente avere valore ed efficacia diversi e/o superiori da quella effettivamente resa dal terzo debitor debitoris o in udienza o mediante comunicazione scritta al creditore procedente. Ci troviamo sempre in un procedimento esecutivo, il cui fine e la cui struttura non sono quelli di accertare, con provvedimento suscettibile di passare in giudicato, il rapporto obbligatorio corrente tra il debitore pignorato e il terzo, bensì soltanto quella di perfezionare il pignoramento e permettere l’emissione dell’ordinanza di assegnazione. Tuttavia, se anche il procedimento qui descritto fosse inquadrabile o comunque assimilabile a un processo di cognizione, atto a concludersi con l’accertamento del rapporto obbligatorio pignorato suscettibile di acquistare autorità di cosa giudicata, la conclusione sarebbe la stessa. Invero sia in forza della sentenza della Corte Costituzionale 12 ottobre 2007 n. 3406, sia in forza del novellato art.115 primo comma c.p.c., non potrebbe trarsi alcuna prova o argomento di prova o indizio dalla mancata dichiarazione resa da un soggetto contumace: perché tale dovrebbe considerarsi il terzo debitor debitoris, ove si ritenesse, molto arditamente, che egli fosse parte di un processo di cognizione e non coinvolto, per necessità giuridica, in un processo esecutivo in conseguenza della natura del bene pignorato. 7) Effetti dell’ordinanza di assegnazione fondata sulla presunzione di non contestazione. L’ordinanza di assegnazione ottenuta nel caso di mancata dichiarazione del terzo debitor debitoris costituisce titolo esecutivo contro di lui, sperimentabile da parte del creditore procedente, perché così prevede espressamente la legge. Ma il terzo, conserva ogni e più ampia possibilità di tutela della propria posizione giuridica, a cominciare dalla contestazione sull’esistenza effettiva del credito, che in sede esecutiva è stato ritenuto vero solo in base ad una fictio iuris, ed a finire con la ripetizione di indebito qualora sia costretto a pagare somme non dovute. Essendo rimasti impregiudicati sia l’an che il quantum del credito pignorato, il terzo ha anzitutto la facoltà di chiedere ed ottenere l’accertamento negativo intorno ad essi in via principale, senza che gli si possa opporre l’autorità di giudicato derivante, in ipotesi, dall’ordinanza di assegnazione. Inoltre, quando il creditore assegnatario agirà esecutivamente contro il terzo assegnato in forza dell’ordinanza, questi potrà proporre opposizione di merito all’esecuzione, al fine di ottenere la sua liberazione dalla pretesa contro di lui avanzata da parte del creditore assegnatario, subentrato a quello originario (il debitore escusso). Si pensi, ad esempio, alla circostanza che il terzo sia in possesso di una quietanza liberatoria e che, confidando in essa, non aveva ritenuto rendere la dichiarazione negativa, o presentarsi nell’ulteriore udienza fissata dal g.es. dopo la rituale notificazione, che per altro non deve neppure contenere alcun avvertimento delle conseguenze negative derivanti dalla mancata comparizione. Oppure,si pensi all’altra ipotesi in cui il creditore procedente, profittando dell’assenza del terzo, abbia falsamente dichiarato in udienza di non avere ricevuto alcuna comunicazione scritta da costui, che, ignorando quanto accaduto e sicuro di avere inviato la propria dichiarazione negativa, non compaia all’udienza successiva appositamente fissata. Infine, l’impugnabilità prevista dal nuovo testo dell’art. 548 c.p.c. per il caso in cui il terzo non abbia avuto notizia dell’ulteriore udienza, fissata dal g.es. in seguito alla sua mancata comparizione 6 Su questa sentenza cfr.: MONTELEONE, Il processo societario innanzi alla Corte Costituzionale, Giusto proc. civ., 2008, 169 e ss. in quella indicata nell’atto di pignoramento, non vale ad escludere che con lo stesso rimedio possano denunciarsi altri vizi di natura sostanziale o processuale, nè vale ad escludere che quando l’ordinanza abbia assunto in modo anomalo contenuto decisorio possa impugnarsi con l’appello7. Infatti, l’ultimo comma del novellato art. 548 c.p.c. non contiene alcuna limitazione delle ragioni da porre a fondamento dell’impugnazione da esso prevista, ma si limita a stabilire che l’opposizione agli atti esecutivi può essere proposta con atto di citazione, ai sensi dell’art.617 1° comma c.p.c. (non con ricorso al g.es.), se il terzo opponente prova di non avere avuto tempestiva conoscenza della nuova udienza fissata dal giudice ai sensi dei commi precedenti. Se non prova detta circostanza, l’opposizione dovrà essere proposta nei termini e nei modi indicati dall’art. 617,2° comma. In ogni caso ciò che non può ammettersi è il fatto che il terzo, sol perchè si è ritenuto in base ad una presunzione semplice che non vi sia stata contestazione, debba pagare di tasca propria somme da lui non dovute al debitore escusso, così conferendo all’ordinanza di assegnazione natura ed effetti giuridici che ad essa non competono. Sarebbe questo un risultato non solo iniquo, ma contrario alla legge sia sostanziale che processuale, che trasformerebbe l’espropriazione presso terzi in una trappola ed in una fonte produttiva di nuove obbligazioni prive di qualsiasi fondamento di fatto e di diritto. 7 V. sul punto, Cass. Sez.III, 13-4-2012 n. 5895; Cass. Sez. VI, 17-1-2012 n. 615; Cass. Sez.III, 9-3-2011 n. 5529; ID., 22-6-2007 n. 14574.
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