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Il Parlamento Italiano: Composizione, Funzioni e Bicameralismo, Dispense di Diritto

Sistemi politiciElettoratoGovernanceLegislatura

Il parlamento italiano, organo costituzionale con potere legislativo, formato da due camere: camera dei deputati e senato della repubblica. Esploriamo la composizione, le funzioni e il sistema bicamerale, inclusi i vantaggi e svantaggi. Il documento anche discute le differenze formali tra le due camere e le iniziative per modificare l'organizzazione.

Cosa imparerai

  • Quali sono le cause di ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Parlamento italiano?
  • Quali sono le differenze formali tra le due camere del Parlamento italiano?
  • Quali sono le due camere del Parlamento italiano e quali sono le loro funzioni?

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 28/01/2019

MelissaGre
MelissaGre 🇮🇹

4.8

(5)

10 documenti

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Anteprima parziale del testo

Scarica Il Parlamento Italiano: Composizione, Funzioni e Bicameralismo e più Dispense in PDF di Diritto solo su Docsity! Le istituzioni nazionali: gli organi politici Il Parlamento La composizione del Parlamento Bicameralismo perfetto Differenze formali tra le due camere Il Parlamento è un organo costituzionale, titolare del potere legislativo, che rappresenta direttamente i cittadini ed è formato da due Camere (Camera dei deputati e Senato della Repubblica; art. 55 1 Cost.) che hanno gli stessi poteri e svolgono le medesime funzioni: per questo motivo si dice che il sistema parlamentare adottato in Italia è caratterizzato da un bicameralismo perfetto. ESEMPIO Una legge ordinaria deve essere approvata nello stesso testo prima da una Camera e poi dall'altra e, se la seconda Camera apporta delle modifiche al testo, la legge deve essere nuovamente approvata dalla prima Camera. Il sistema bicamerale era stato previsto dall'Assemblea costituente al fine di garantire una maggiore riflessione rispetto all'attività legislativa svolta e un controllo reciproco delle Camere; di fatto, però, in Italia ha prodotto una lentezza eccessiva del meccanismo di formazione delle decisioni politiche (perché ogni progetto di legge deve essere approvato nello stesso testo da entrambe le Camere) e un controllo soltanto formale di una Camera sull'attività dell'altra (perché le due Camere sono molto omogenee dal punto di vista politico). Per questo motivo da alcuni anni in Parlamento vengono portate avanti iniziative di legge che puntano a una modifica dell'organizzazione delle due Camere, anche se finora tali tentativi non hanno prodotto risultati significativi. L'ultima in ordine di tempo è quella presentata dal Governo Renzi nel 2014, che prevede, tra le altre cose, l'abolizione del bicameralismo perfetto con l'introduzione del Senato delle Regioni (non entrata in vigore per effetto del referendum costituzionale del 4.12.2016) Le due Camere anche se hanno una struttura simile, nel senso che svolgono le stesse funzioni, si differenziano per alcuni aspetti: • il numero dei componenti: la Camera dei deputati è formata da 630 deputati eletti dai cittadini, dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero, mentre il Senato è formato da 315 senatori elettivi, di cui sei eletti nella circoscrizione estero, più alcuni senatori a vita: sono senatori a vita di diritto gli ex Presidenti della Repubblica, mentre possono venire nominati senatori a vita dal Capo dello Stato in carica «cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» (art. 59 Cost.) es. attualmente l’arch. Renzo Piano, nel passato due premi Nobel, la scienziata Rita Levi Montalcini e il poeta Eugenio Montale; • l'età minima per l'elettorato attivo (il diritto di votare) e passivo (il diritto di essere votati): per la Camera dei deputati è necessario avere compiuto diciotto anni per essere elettori e venticinque anni per potere essere eletti, mentre per il Senato sono necessari venticinque anni per essere elettori e quarant'anni per potere essere eletti; • il sistema elettorale: in entrambe le Camere vi è un sistema proporzionale corretto Parlamento in seduta comune ma su base nazionale per la Camera dei deputati e su base regionale per il Senato. Secondo il progetto di riforma presentato nel 2014 ma non entrato in vigore, il Senato avrebbe perso la sua funzione legislativa "ordinaria", che sarebbe stata riservata alla Camera dei deputati (salvo che per alcune materie), e, soprattutto, avrebbe perso la sua natura di organo elettivo diretto, in quanto esso avrebbe dovuto essere composto da un totale di cento senatori, di cui novantacinque scelti tra i consiglieri regionali in carica, in proporzione alla popolazione delle varie Regioni, e cinque senatori scelti dal Capo dello Stato. Secondo l'attuale modello organizzativo, di regola le Camere operano separatamente come organi distinti e in due sedi diverse (la Camera dei deputati a Montecitorio e il Senato a Palazzo Madama), ma in alcune occasioni il Parlamento si riunisce e delibera in seduta comune per le decisioni indicate in modo tassativo dalla Costituzione (art. 552 Cost.): • l'elezione del Presidente della Repubblica e il giuramento di fedeltà (artt. 83 1 , 91 Cost.); • la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica (art. 902 Cost.); • l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della magistratura (art. 1044 Cost.); • l'elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale (art. 135 1' 7 Cost.). Il Parlamento in seduta comune si riunisce a Montecitorio: è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati e, se non è stabilito diversamente, la sua organizzazione (per quanto riguarda lo svolgimento dei lavori, il regolamento interno e altri elementi) è quella della Camera dei deputati. L'elezione del Parlamento Di regola, in base alla Costituzione, il Parlamento rimane in carica cinque anni (cosiddetta legislatura; art. 60 1 Cost.), a meno che il Presidente della Repubblica non ordini lo scioglimento anticipato di una Camera o di entrambe le Camere, come è accaduto spesso in passato a causa dell'instabilità delle maggioranze politiche che non consentono al Parlamento di operare in maniera efficace (art. 881 Cost.). I parlamentari vengono scelti dai cittadini italiani attraverso libere elezioni. Le elezioni rappresentano il momento più importante di esercizio della sovranità da parte del popolo. I risultati delle elezioni possono essere diversi a seconda del sistema elettorale prescelto, cioè delle regole attraverso le quali si determina come e a chi assegnare i seggi elettorali tra i diversi partiti che si presentano alle elezioni. 2 Il premio di maggioranza • l'introduzione delle soglie di sbarramento; • la previsione di un premio di maggioranza. Le soglie di sbarramento rappresentano una percentuale minima che i singoli partiti, o le coalizioni di partiti, devono raggiungere per poter entrare in Parlamento. Il sistema elettorale "Porcellum" prevede che non partecipino alla ripartizione dei seggi per il Senato le forze politiche che non hanno superato, a livello regionale, i limiti del 20% dei voti validi se i partiti si presentano raggruppati in coalizioni (purché al loro interno almeno una delle liste collegate abbia raggiunto il 3%), e dell'8% dei voti validi se i partiti si presentano singolarmente, senza appartenere ad alcuna coalizione. ESEMPIO Supponiamo che i voti di una Regione siano 5.000.000 e siano divisi come segue: • coalizione A 600.000 voti (suddivisi a loro volta in sei liste, con un numero di voti ciascuna di circa 100.000); • coalizione B 2.500.000 voti (di cui circa la metà a una sola lista); • coalizione C 900.000 voti (di cui più di un terzo a una lista); • lista singola D 300.000 voti; • lista singola E 700.000 voti. In base allo sbarramento previsto dal "Porcellum", alla ripartizione dei seggi parteciperanno soltanto la coalizione B (che ha raggiunto il 20% e ha al suo interno una lista con il 3%) e la lista E (che ha raggiunto 1'8%): le coalizioni A e C, invece, non hanno raggiunto la soglia del 20% (corrispondente a 1.000.000 di voti) e la lista D non ha raggiunto 1'8% dei voti validi (corrispondente a 400.000 voti). Il nuovo sistema elettorale "Italicum" non prevede più la formazione di coalizioni, e indica, molto più semplicemente, che non possono essere eletti alla Camera i rappresentanti di quei partiti che non raggiungono almeno il 3% dei voti. Il premio di maggioranza consiste, invece, nell'attribuzione di seggi aggiuntivi rispetto a quelli determinati dal risultato delle elezioni, che hanno la funzione di garantire una maggiore governabilità e stabilità politica all'interno del Parlamento. Secondo il sistema "Italicum" si assegna un premio di maggioranza alla lista che ha ottenuto più voti (340 seggi sui 618 disponibili per i seggi da eleggere in Italia, che corrispondono al 55% dei seggi). Il premio viene riconosciuto alla lista che ottiene almeno il 40% dei voti ma che non riesce a raggiunge la maggioranza del 55% (percentuale considerata sufficiente a garantire una certa governabilità). Le altre novità dell’Italicum Può succedere, tuttavia, come spesso accade in Italia, visto l'eccessivo frazionamento dei partiti politici, che nessun partito raggiunga alle elezioni la percentuale del 40% e, in questo caso, L’Italicum prevedeva lo svolgimento di un secondo turno elettorale (ballottaggio) tra le due liste che avessero ottenuto più voti; il partito che avesse vinto il ballottaggio otterrà l'assegnazione del premio di maggioranza. Il ballottaggio è stato dichiarato incostituzionale con sentenza del 25 gennaio 2017. A tutti gli altri partiti che non hanno vinto si assegnano i 278 seggi rimanenti sulla base della percentuale di voti ottenuti secondo il metodo del quoziente intero e dei resti più alti. ESEMPIO Alle elezioni per la Camera dei deputati si presentano le liste A, B, C e D. Il totale dei voti validi è pari a 40.000.000, che sono così distribuiti: lista A 18.000.000 voti (45% del totale); lista B 10.000.000 voti (25%); lista C 8.000.000 voti (20%), e lista D 4.000.000 voti (10%). In questo caso la lista A, che è la più votata, ha ottenuto il 45% dei voti. Secondo un sistema proporzionale puro a essa andrebbero attribuiti 278 seggi (45% dei 618 posti disponibili), invece con l'attribuzione del premio di maggioranza le vengono assegnati 340 seggi (55% dei seggi disponibili). Se il risultato delle elezioni fosse: A: 15.000.000 voti; B: 13.000.000; C: 8.000.000; D: 4.000.000, bisognerebbe andare al ballottaggio tra il partito A (che ha totalizzato il 37,5% dei voti ma non ha raggiunto il 40%) e il partito B (32,5%), che sono i più suffragati. - Altre novità introdotte dall'Italicum riguardano: • il numero dei collegi, cioè la ripartizione del territorio nazionale in aree geografiche omogenee (possibilmente corrispondenti al territorio della Provincia), con una media di 582.000 abitanti per collegio; secondo la nuova legge le liste dei candidati sono presentate in 20 circoscrizioni elettorali suddivise nell'insieme in 100 collegi plurinominali (in ogni collegio saranno eletti, in media, 6-7 deputati), fatti salvi i collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige; le multicandidature: le liste sono formate da un numero di candidati che va dalla metà al totale dei seggi spettanti a ogni collegio. Ogni lista è composta da un candidato capolista cosiddetto "bloccato" e un elenco di altri candidati. Il capolista può candidarsi in più collegi (al massimo 10) mentre gli altri candidati possono presentarsi in un solo collegio. Era previsto che il candidato capolista che fosse stato eventualmente eletto in più collegi potesse scegliere in quale accettare l'elezione, lasciando liberi i posti nei restanti collegi: questa parte è stata dichiarata incostituzionale con sentenza del 25 gennaio 2017, per cui si procederà a sorteggio tra i vari seggi in cui risulterà eletto • le preferenze: gli elettori possono votare esprimendo un massimo di due preferenze (la possibilità di esprimere preferenze era stata del tutto eliminata con il sistema "Porcellum", e i candidati eletti erano quelli che si trovavano nelle prime posizioni della lista elettorale); il capolista è "bloccato", nel senso che se a un partito in un collegio viene attribuito un solo seggio, questo deve essere assegnato prima di tutto al capolista, a prescindere dai voti di preferenza ricevuti, e solo se scatta un secondo o più seggi, questi andranno assegnati agli altri 6 candidati sulla base dei voti ricevuti da ciascuno. È possibile esprimere la preferenza per massimo due candidati, ma, per favorire l'equilibrio di genere tra candidati uomo-donna, è previsto che la seconda preferenza sia di genere diverso dalla prima; se le due preferenze sono entrambe per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza è annullata; • l'alternanza uomo-donna: le liste devono essere composte in modo da alternare nella presentazione il nome di un uomo con quello di una donna, e inoltre nell'ambito di ogni circoscrizione (Regione) i capilista di un sesso non devono essere superiori al 60% del totale. La condizione giuridica dei membri del Parlamento Le cause di ineleggibilità Cause di incompatibilità Per potere essere eletti deputati o senatori non sono richiesti requisiti particolari, ma sono necessarie soltanto l'età minima e la capacità di votare, cioè il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici. La Costituzione, tuttavia, prevede alcune cause tassative di ineleggibilità e di incompatibilità (art. 65 1 Cost.). Le cause di ineleggibilità prevedono che non possono essere elette alcune persone di ineleggibilità che, per l'incarico che ricoprono o la funzione che svolgono, sarebbero in una condizione ingiustificata di vantaggio rispetto agli altri candidati. ESEMPIO Sono ineleggibili, se non rinunciano al loro incarico prima delle elezioni, i Sindaci dei Comuni maggiori, il capo della polizia, i questori e i prefetti, i magistrati in servizio (ma solo per la circoscrizione giudiziaria nella quale svolgono le loro funzioni) e così via, in quanto si ritiene che la loro posizione di prestigio potrebbe facilmente influenzare gli elettori. Le cause di incompatibilità non consentono a un deputato o a un senatore di incompatibilità di ricoprire anche un altro incarico o ufficio che è ritenuto inconciliabile con l'incarico di parlamentare, per un possibile conflitto di interessi o per altri motivi. ESEMPIO La carica di deputato è incompatibile con quella di senatore e viceversa, la carica di membro del Parlamento non è compatibile con quella di europarlamentare, di Presidente della Repubblica, di giudice della Corte costituzionale, di membro del CSM e così via. Le cause di ineleggibilità impediscono a una persona di essere eletta e, se è stata ugualmente eletta, producono la nullità dell'elezione; le cause di incompatibilità, invece, obbligano un deputato o un senatore a scegliere tra la carica di membro del Parlamento e l'altra carica, e, se la rinuncia non viene effettuata, producono la
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