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normativa sostegno inclusione scolastica, Appunti di Didattica generale e speciale

normativa sostegno, EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 27/10/2021

ginevra_
ginevra_ 🇮🇹

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Scarica normativa sostegno inclusione scolastica e più Appunti in PDF di Didattica generale e speciale solo su Docsity! EVOLUZIONE STORICA DELLA NORMATIVA SULL’INCLUSIONE Legge 118/1971 L’articolo 28 disponeva che l’istruzione dell’obbligo doveva avvenire nelle classi normali della scuola pubblica rò) tuttavia non aboliva, prescrivendo Legge 517/77 Stabilisce con chiarezza strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, da attuarsi mediante la presa in carico del progetto di integrazione da parte dell’intero Consiglio di Classe. n), Viene introdotto l’insegnante Legge 104/92 Raccoglie ed integra tutti gli interventi legislativi promulgati dopo la L. 517/77, divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. I Testo Unico (D.lgs. 297/1994). La parte della L. 104/92 che riguarda l’istruzione, nel 1994 viene trasferita nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. La legge 118/1971 superava il modello dello scuole speciali, che l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque, su iniziativa della famiglia, nelle classi comuni. specializzato per le attività di sostegno. Ribadisce ed amplia il principio dell’integrazione sociale e scolastica come momento fondamentale per la tutela della dignità umana della persona con disabilità. Impegna lo Stato a rimuovere le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo, sia sul piano della partecipazione sociale sia su quello dei deficit sensoriali e psico- motori, per i quali prevede interventi riabilitativi. Legge 170/2010 Nuove Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) in ambito scolastico Riconosce quali DSA Dislessia Disgrafia Disortografia Discalculia J DM 12/07/2011 Decreto attuativo della L.170/2010 I allegato: Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e studenti con DSA 4 Viene previsto il Piano Didattico Personalizzato (PDP) La legislazione ha quasi sempre distinto l’handicap legato alle condizioni di minorazione fisica della persona dagli altri tipi di handicap legate a cause di svantaggio sociale, culturale, economico, ecc.. Negli ultimi anni i nuovi fenomeni sociali quali i flussi migratori, le nuove povertà, il disorientamento dei genitori riguardo al compito educativo delle famiglie assegnano una nuova attualità al tema dell’inclusione in ambito educativo. In questo nuovo scenario, la scuola deve essere in grado di rispondere ai bisogni di tutti, compresi coloro che necessitano di Bisogni Educativi Speciali (BES). SI APRE UN NUOVO FRONTE I Direttiva Ministeriale 27/12/2012 Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Delinea la strategia inclusiva della scuola italiana ed estende il campo di intervento e di responsabilità della scuola a tutta l’area dei BES, in particolare: ® Svantaggio sociale e culturale e DSA e/o disturbi evolutivi specifici ® Difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua e cultura italiana perché appartenenti ad altra cultura. Cir. Min. n. 8 del 6/3/2013 ) Indicazioni operative per la realizzazione della Direttiva Estende a tutti i BES il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento Fermo restando l’obbligo della certificazione per disabilità e DSA, il C.d. C. o il Team dei docenti indicano in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) ed eventualmente di strumenti compensativi e misure dispensative , per garantire l’inclusione di tutti gli alunni con BES. Nella stesura di un PDP, ove non sia presente la certificazione clinica o la diagnosi, il C.d. C. dovrà motivare, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. L.53/2003 art. 2, c1 prevede i piani di studio personalizzati. D.Lgs. 59/2004 art. 3 - evidenzia che per conseguire gli obiettivi formativi i docenti devono curare la personalizzazione delle attività educative art. 7— nell’ambito del POF vengono organizzate attività facoltative ed opzionali per la realizzazione di piani di studio personalizzati. art. 11 — la valutazione è affidata ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle attività previste dai piani di studio personalizzati. DD.PP.RR 87, 88, 89/2010 Decreti per gli istituti professionali (87 — a partire dal.a.s. 2018/19 a scalare il D/gs n. 61/2017), Tecnici (88), Licei (89) richiamano la personalizzazione dei percorsi. l’inserimento degli alunni con disabilità, comunque, su iniziativa Valutazione degli alunni con DSA del primo ciclo I La valutazione degli apprendimenti, l’ammissione e la partecipazione all’esame di Stato, conclusivo del mzj primo ciclo, sono coerenti con il PDP (Piano Didattico Personalizzato). La valutazione dovrà rilevare il livello di apprendimento conseguito dall’alunno, mediante l’applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel PDP. Durante le prove la commissione può prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari. Gli alunni con DSA, oltre alla dispensa dalla prova scritta della lingua straniera (prevista dal DM 5669/2011), che in tal caso deve essere compensata da un prova orale con modalità e contenuti stabiliti dalla commissione, possono ottenere nel corso d’anno, sempre per il DM 5669/2011, l'esonero totale dallo studio delle lingue straniere e in sede d’esame possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma (prima del Dlgs n. 62/2017 non era possibile conseguire il diploma del primo ciclo con delle prove differenziate). sostengono la prova nazionale di lingua inglese. Gli alunni con DSA partecipano alle prove Invalsi con possibilità di avvalersi di adeguati strumenti compensativi e misure dispensative coerenti con il PDP. Gli alunni dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento delle lingua straniera non Valutazione degli alunni con DSA del secondo ciclo I Gli studenti sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, sulla base ps) La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal Consiglio di Classe, tiene conto delle modalità didattiche e delle forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. del PDP. % Peri candidati che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua mò straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. go Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi o delle misure dispensative. Gli studenti DSA esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere (come previsto dal DM 5669/2011), seguono un percorso didattico differenziato, in sede di esame sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo. Gli studenti dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. GOVERNARE L’INCLUSIONE L’art. 9 del Decreto Legislativo n. 66/2017 sostituisce integralmente l’art. 15 della L. 104/92, prevedendo una nuova governance articolata su diversi livelli territoriali chiamati a sviluppare azioni sinergiche e Vengono dismessi i GLHI (Gruppi di Lavoro per l’Handicap d’Istituto) e i GLIP (Gruppi di Lavoro Interistituzionali Provinciali). coordinate. ® Livello regionale: GLIR (Gruppo di Lavoro Interistituzionale Regionale) ® Livello ambito territoriale: GIT (Gruppo Inclusione Territoriale) ® Livello singola istituzione scolastica: GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) GLIR ( Gruppo di lavoro Interistituzionale Regionale) istituito presso l’USR a partire dal 01/09/2017. e consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro; ® supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT); ® supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola. GIT (Gruppo Inclusione Territoriale) stituito presso gli ambiti territoriali a partire dal 01/01/2019. GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione) istituito presso l’istituzione scolastica a partire dal 1/09/2017. Il GLI è composto da: Dal Dirigente scolastico (lo presiede) Da docenti curricolari Da docenti di sostegno da specialisti della ASL eventualmente da personale ATA I è composto: e daundirigente tecnico o scolastico che lo presiede ® tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale ® due docenti perla scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione ® un docente per il secondo ciclo di istruzione Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR. 4 Il GLI ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i Consigli di Classe nell'attuazione dei PEI. Il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. L Il Piano per l'inclusione, attuato a partire dall’ 1/09/2017 è un documento programmatico che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché per progettare e della qualità dell'inclusione scolastica programmare gli interventi di
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