Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Norme aggiornate espropriazione presso terzi-, Appunti di Diritto Processuale Civile

ok - ok - ok - ok

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 03/01/2014

ecate1987
ecate1987 🇮🇹

1 documento

1 / 2

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Norme aggiornate espropriazione presso terzi- e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Espropriazione presso terzi: norme aggiornate alla L. n. 228/2012 547. Dichiarazione del terzo. Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di porta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna [c.p.c. 553] (1) . Deve altresì specificare i sequestri [c.p.c. 670] precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni [c.c. 1264] che gli sono state notificate o che ha accettato [c.p.c. 550]. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante [c.p.c. 269] nel termine perentorio fissato dal giudice [c.p.c. 630]. ----------------------- (1) Comma prima sostituito dall'art. 12, L. 24 febbraio 2006, n. 52 e poi così modificato dall’art. 1, comma 20, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi di quanto disposto dal comma 561 dell’art. 1 della citata legge n. 228/2012 e con i limiti di applicabilità previsti dal comma 21 dello stesso art. 1. Il testo in vigore prima della modifica disposta dalla suddetta legge n. 228/2012 era il seguente: «Con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.». Il testo in vigore prima della sostituzione disposta dalla citata legge n. 52 del 2006 era il seguente: «Con dichiarazione all'udienza il terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso, e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.». 548. Mancata dichiarazione del terzo (1) . Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all'udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva. L'ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved