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Norme giuridiche | Corrado Roversi, Schemi e mappe concettuali di Filosofia del Diritto

Schema riassuntivo del capitolo "norme giuridiche" redatto da di Corrado Roversi, appartenente al saggio "Argomenti di teoria del diritto" a cura di Claudia Faralli.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2022/2023

Caricato il 21/11/2022

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Scarica Norme giuridiche | Corrado Roversi e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Filosofia del Diritto solo su Docsity! Norme giuridiche (a cura di Corrado Roversi) La domanda "cos'è una norma?" presuppone che il fenomeno giuridico consista di norme: secondo i filosofi del filone normativista, le norme sono Se con norma si intende un segno, una scrittura o una specifica enunciazione, allora chiunque copi su carta o registri norme sta seguendo norme diverse. Se con norma si intende la struttura linguistica scritta in una certa lingua e dotata di una specifica sintassi allora non sarebbe possibile esprimere una stessa norma con due enunciati diversi. Se per norma si intende il significato di enunciati prescrittivi allora non possono esistere fenomeni normativi che non richiedano necessariamente il linguaggio. Se per norma si intende l'insieme delle credenze condivise (formatesi interpretando gli enunciati) su ciò che, nella città, si deve e non si deve fare allora la vera natura delle norme sta in un fenomeno psicologico individuale che potremmo descrivere come una sorta di legame o costrizione generata dal linguaggio. Dunque, ammesso gli sti stati psicologici sono legati in modo inestricabile al soggetto che ne è portatore, questa prospettiva porta ad affermare che possano esistere tanti diritti quanti sono i cittadini. Tuttavia c'è una grande differenza tra l'essere obbligati (I have the obligation to) e il sentirsi obbligati (I am obliged to). Noi tendiamo a considerare le norme come stati reali, immateriali ma oggettivi, come una vera e propria obligation, perché quando una norma è oggettiva non varia rispetto alla percezione di chi vi si accosta e che dunque possono essere prive di fondamento scientifico. Il positivismo giuridico ha tentato per anni di stabilire proprio la "scientificità della dogmatica giuridica attraverso una rigorosa delimitazione preliminare del suo oggetto. Prima bisogna presentare le distinzioni che tengono conto della struttura delle norme e poi bisogna chiedersi se le norme specificamente giuridiche possono essere qualificate in modo univoco sulla base di queste distinzioni. Prima distinzione Attiene all'atto o il comportamento che viene regolato. La norma è concreta quando regola un singolo caso di comportamento da tenere in una determinata situazione mentre è astratta quando regola un tipo di comportamento da tenere in tutte le occasioni rilevanti. Seconda distinzione Attiene ai destinatari della norma. Essa si definisce particolare quando è rivolta ad una persona specifica e generale quando è rivolta ad una classe di persone. Terza distinzione Attiene alle condizioni previste dalla norma. Essa è categorica quando prescrive un comportamento in modo incondizionato e ipotetica quando lo prescrive a certe condizioni. Quarta distinzione Attiene alla modalità deontica con cui il comportamento da tenere è qualificato. Essa è imperativa se vieta di tenere un determinato comportamento e prescrittiva se obbliga a tenerlo oppure può permetterlo. Quinta distinzione Attiene all'autorità o alla fonte che ha emanato la norma. Essa è autonoma se è emanata dalla stessa persona che ne è il destinatario ed è eteronoma se è è emessa da un'autorità diversa dal destinatario stesso. Sesta distinzione Attiene alla sanzione connessa alla norma. Essa è sanzionata se è connessa ad una sanzione (negativa) in caso di violazione mentre non è sanzionata quando è connessa a un premio (o sanzione positiva) in caso di adempimento. Le norme giuridiche sono norme astratte, generali, ipotetiche, imperative, eteronome e sanzionate. Ma il carattere differenziale delle norme non può essere spiegato sufficientemente tramite questi criteri. Come si distinguono dunque le norme giuridiche dalle altre norme? Esse vengono usate in un contesto differente, ovvero in un ordinamento di norme connesso ad una specifica pratica sociale. La grande differenza tra le organizzazioni sociali produttive di diritto e quelle non produttive di diritto risiede nel fatto che le prime prevedono una specifica organizzazione del modo in cui le norme vengono prodotte, applicate e del mondo in cui alla loro violazione viene comminata una sanzione. Perciò: (1) esistono norme di condotta, che regolano e limitano il comportamento, e di norme specifiche sulla produzione e sull'applicazione delle norme; (2) esiste un centro di potere che detiene il monopolio legale della forza e che è in grado di far seguire una sanzione alla violazione delle norme (si parla di istituzionalizzazione - o potremmo dire anche organizzazione - dell'uso della forza ai fini di regolamentazione di un comportamento sociale). Le tre "dimensioni" di una norma giuridica Efficacia Una norma giuridica è più o meno efficace sulla base del grado in cui essa è effettivamente seguita o applicata. Giustizia Una norma è più o meno giusta sulla base del grado in cui essa corrisponde a un sistema di valori (o principi, o norme) morali dato come criterio. Validità Una norma è valida se appartiene all'ordinamento giuridico e invalida se non gli appartiene. Una norma è formalmente valida se la sua produzione sottostà a tutte le condizioni, di competenza e di procedure, previste dall'ordinamento ed è invece materialmente valida se è compatibile con i limiti contenutistici che l'ordinamento prevede per essa. Il rapporto tra le tre dipende dalla concezione filosofico-giuridica che presupponiamo: un giusnaturalista lega la validità materiale alla giustizia, un giusrealista dichiarerà irrilevante la validità di una norma se essa non si lega alla sua efficacia e un giuspositivista distinguerà la validità dall'efficacia e dalla giustizia. D is tin zi on i r ig ua rd o al la p ra m m at ic a O tta va di st in zi on e Con lo stesso enunciato normativo è possibile sia prescrivere un comportamento (norme propriamente dette) sia descrivere la prescrizione di quel comportamento (proposizioni normative). Si può predicare la verità e la falsità solo di questi ultimi. Se tti m a di st in zi on e Le norme regolative sono quelle che prescrivono o regolano un comportamento la cui definizione ed attuazione è indipendente dalle norme stesse. Le norme costitutive sono quelle che contribuiscono a creare, difendendone gli elementi essenziali e spesso anche prescrivendo, il concetto del comportamento su cui esse vertono ed eventualmente anche del destinatario cui sono rivolte. Per la precisione è più corretto parlare di un grado di costitutività che una o più norme possono avere, indipendentemente dal tipo cui esse appartengono e dalla struttura che mostrano.
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