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Notizia di reato, condizioni di procedibilità, indagini preliminari, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Schema riassuntivo della notizia di reato con le condizioni di procedibilità e l'inizio delle indagini preliminari.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 01/09/2022

Mart13579
Mart13579 🇮🇹

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Scarica Notizia di reato, condizioni di procedibilità, indagini preliminari e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! NOTIZIA DI REATO è l’informazione circa la commissione di un fatto di rilievo penale data al PM o alla polizia giudiziaria o da essi autonomamente raccolta art. 330 c.p.p. Forme tipiche di notizia di reato: à DENUNCIA: art. 331, 332, 333 c.p.p. è obbligatoria per chi, pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, ha notizia di un reato perseguibile d’ufficio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. à REFERTO: 334 c.p.p. chiunque, esercitando una professione sanitaria, si trova a prestare propria assistenza od opera in casi che possono rappresentare i caratteri di delitto perseguibile d’ufficio, deve segnalarlo immediatamente o alla polizia giudiziaria, pena la sanzione di cui all’art. 365 c.p.p. Forme atipiche di notizia di reato: es. notizia riferita dalla stampa o appresa privatamente dal PMà legittimano ugualmente sia il PM che la Polizia giudiziaria all’esercizio delle prerogative che a loro competono, tra le quali rientra il potere di acquisizione diretta della notizia di reato art. 330 c.p.p., passando da atipica a tipica. CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA’ affinché il PM possa svolgere le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale art. 326 c.p.p. QUERELA RICHIESTA E ISTANZA AUTORIZZAZIONE Art. 336 c.p.p. Dichiarazione con la quale la persona offesa dal reato manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. à è l’elemento condizionante l’esercizio dell’azione penale e l’espletamento delle indagini preliminari. La querela deve essere presentata entro 3 mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), salvo che la legge non disponga diversamente (es. atti persecutori e per taluni reati in materia sessuale il termine è di 6 mesi). In pendenza del termine per presentare querela, il PM e la polizia giudiziaria possono compiere gli atti di indagine preliminare necessari per assicurare fonti di prova e può essere assunta con incidente probatorio la prova per la quale vi è pericolo di ritardo nella presentazione della querelaà quest’attività è importante che sia svolta nel periodo tra la notizia di reato e la presentazione di querela affinché lo spatium deliberandi del querelante non si risolva in causa di dispersione degli elementi probatori. Istanza di procedimento art. 341 c.p.p. Riservata alla persona offesa dal reato e assoggettata alle forme della querela (341 c.p.p.), si risolve in una dichiarazione irrevocabile con la quale viene manifestata la volontà che si proceda per delitti comuni commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero. Richiesta di procedimento art. 342 c.p.p. Anch’essa irrevocabile, riservata al Ministro della giustizia e da presentare al PM, presuppone: o un delitto punibile a querela in danno del Presidente della Repubblica o un delitto politico commesso all’estero ma punibile in Italia o un delitto comune del cittadino all’estero punito con pena inferiore ai 3 anni ovvero un delitto comune dello straniero all’estero purché punito con pena pari o superiore ad 1 anno di reclusione (in questo caso necessaria la presenza del reo nello stato italiano). Istanza e richiesta vanno proposte entro i 3 mesi dall’iscrizione nel registro della notizia di reato e sono irrevocabili. Art. 334 c.p.p. Con riguardo a casi tassativi indicati all’art. 313 c.p., la richiesta compete il PM che deve attivarsi per farla realizzare. In assenza della richiesta di autorizzazione a procedere sono vietati tutti gli atti più significativi di indagine. Deve essere presentata entro 30 gg dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale è necessaria l’autorizzazione. Se concessa, non può essere revocata. Rinuncia: l’inutile decorso del termine previsto per la presentazione della querela implica automaticamente la decadenza dall’esercizio del potere di querela. Remissione: la querela ritualmente presentata può essere rimessa in forza di una manifestazione di volontà espressa della persona offesa. Può avvenire in qualunque momento prima della sentenza definitiva. INDAGINI PRELIMINARI Dominus à Pubblico Ministero chiamato a compiere personalmente le attività d’indagine art. 370 Compie ogni attività necessaria per verificare l’esistenza o no dei presupposti per l’esercizio dell’azione penale. È lui personalmente a scegliere i procedimenti di cui occuparsi, compatibilmente con i tempi e il carico di lavoro e opera scelte discrezionali in grado di condizionare e di delimitare il quadro probatorio. Inoltre, Il PM ha il delicato compito di difendere la possibilità e la genuinità delle indagini preliminari da eventi naturali o umani che potrebbero comprometterle. Art. 370 Co. 3: consente indagini dirette anche fuori dalla circoscrizione del proprio Tribunale, sempre che per ragioni di tipo pratico non preferisca delegare il PM presso il Tribunale del luogo. Sempre a norma dell’art 370, Il PM può avvalersi della PG per il compimento di attività di indagine o di atti specificamente delegati; sono delegabile alla PG anche gli interrogatori e i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà (art. 370 e 327). In ogni caso, l’atto delegato alla PG deve essere compiuto nel rispetto delle medesime norme che vincolano il PM quanto a nomina ed assistenza del difensore e nei termini previsti. Tra gli atti delegabili rientrano le perquisizioni e i sequestri. Ovviamente, ciò che non è consentito al PM non può essere oggetto di delega alla PG. Attività di contrasto che la PG può svolgere previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a gravi delittià es. acquisto simulato di materiale pornografico, utilizzo di identità sotto copertura… Art. 55 co. 2 e art. 59 co.3à La polizia giudiziaria svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria. Art. 415-bis c.p.p. Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari à prima della scadenza dei termini per le indagini preliminari il PM deve avvertire l’indagato della conclusione delle indagini stesse a suo carico, del deposito degli atti e di una serie di facoltà difensive, tra le quali quella di chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (strumento difensivo e non esigenza investigativa del PM); in presenza di tale richiesta, il PM deve procedervi (co. 3) (fatta eccezione del caso in cui il PM è orientato a chiedere l’archiviazione). Art. 294 riformatoà il PM non può interrogare la persona in stato di custodia cautelare prima che vi abbia proceduto il giudice ma, può imporgli di procedere all’interrogatorio entro 48h dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. Art. 359: quando il PM deve procedere ad accertamenti tecnici che richiedono una competenza specifica non giuridica, può nominare e avvalersi di consulenti tecnici. Gli accertamenti tecnici possono essere ripetibili e irripetibili; nel caso di accertamento irripetibile (un’analisi consuma la totalità del prodotto sequestrato) il PM deve procedere in contraddittorio avvertendo l’indagato, la parte offesa e i difensori circa il conferimento dell’incarico al consulente tecnico e circa la facoltà delle parti di nominare altri consulenti tecnici, i quali hanno diritto di partecipare all’accertamento. Accertamento tecnico nel corso dell’investigazione difensiva: il difensore avvertirà il PM per consentirgli l’esercizio delle facoltà di cui all’art. 360. Tutti gli accertamenti tecnici non ripetibili sono utilizzati nella fase dibattimentale; per questo motivo l’indagato può promuovere incidente probatorio affinché l’accertamento venga effettuato da un perito nominato dal GIP e non dal PM (in quanto il PM pur avendo un dovere di imparzialità comunque rappresenta una parte del procedimento). Se vi è pericolo di ritardo, questa richiesta può essere respinta dal PM ma la sua consulenza tecnica comunque disposta avrà valore all’interno delle indagini preliminari ma non nella fase dibattimentale. dell’art. 97 co. 3. Nel caso in cui il difensore non è stato reperito o non è comparso, il PM provvede a norma dell’art. 97 co. 4 Il diritto di difesa è garantito non tanto dalla presenza del difensore, quanto dal divieto di documentazione e di utilizzo delle informazioni assunte, senza l’assistenza del difensore, sul luogo e/o nell’immediatezza del fatto. Anche i coimputati in procedimento connesso o collegato possono essere chiamati a rendere sommarie info alla polizia giudiziaria, ma il difensore deve essere avvisato; l’interrogato può esercitare il diritto di non rispondere, senza dover motivare le ragioni. Per quanto invece riguarda le dichiarazioni spontanee dell’indagato, anche se fermato o arrestato, possono essere recepite anche in assenza del difensore e possono venire documentate ed essere utilizzate per le indagini preliminari e per l’udienza preliminare. Eventuali dichiarazioni indizianti formulate dalla persona offesa sono inutilizzabili ma determinano comunque l’assunzione della qualità di indagato. Perquisizione personale e/o localeà L’art. 352 consente le perquisizioni di iniziativa della polizia giudiziaria quando vi è fondato motivo di ritenere che tracce del reato suscettibili di cancellazione o dispersione si trovino occultate sulla persona (perquisizione personale) o in un determinato luogo o che ivi si trovi l’indagato o l’evaso (perquisizione locale) o quando sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono l’emissione di un tempestivo decreto di perquisizione da parte dell’autorità giudiziaria. Conformemente agli art. 13 e 14 Cost., le misure limitatrici della libertà personale o domiciliare siano di competenza dell’autorità giudiziaria; MA la polizia giudiziaria può precariamente sostituirsi ad essa, fermo restando l’obbligo di informare entro 48h il PM che può convalidare o no la perquisizione. Trattandosi di atto a sorpresa, non può esserci un previo avviso del difensore che può però assistervi art. 356 (la perquisizione domiciliare può anche avvenire in orari notturni). Sequestroà Sempre nell’esercizio di attribuzioni proprie, la polizia giudiziaria procede all’acquisizione di plichi sigillati o corrispondenza (art. 353) che vanno trasmessi al PM o bloccati in previsione di un sequestro (il sequestro della corrispondenza su iniziativa della PG non è consentito). La tutela della riservatezza fa si che la PG non possa aprirli, salva autorizzazione del PM per pericolo di dispersione di elementi probatori. Art. 354 Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestroà consente alla PG accertamenti e rilievi urgenti sullo stato delle cose e dei luoghi nonché sulle persone. Gli esiti della verifica dell’identità e dei precedenti giudiziari dell’indagato comunicato all’autorità giudiziaria competente ex art. 66. E’ consentito alla PG di procedere al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato ex art. 55. Potendo essere il sequestro una conseguenza della perquisizione, va motivato in un verbale di cui copia va consegnata a chi subisce il sequestro (indagato o terzo). Il PM, entro 48h dalla ricezione del verbale, convalida il sequestro se ne ravvisa i presupposti. Dopo l’esame del PM e la sua convalida, l’art. 355 assicura un “riesame” avanti il tribunale del capoluogo nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento, riconoscendo all’interessato un riesame anche nel merito, la garanzia giurisdizionale collegiale ed eventualmente una restituzione senza ritardo di quanto oggetto di sequestro. Il PM, se non dispone la restituzione richiede al GIP la convalida e l’emissione del decreto di sequestro. Sequestro preventivo d’urgenzaà l’art. 321 co. 3 lo consente agli ufficiali di polizia giudiziaria; Tutta l’attività della PG va documentata attraverso apposito verbale in quanto essa è destinata a supportare l’attività del PM e va inserita nel suo fascicolo.
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