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Espropriazione Forzata e Titoli Esecutivi: Principi Giuridici e Caratteristiche, Appunti di Diritto Processuale Civile

Una dettagliata analisi del principio di responsabilità patrimoniale e della sua applicazione all'espropriazione forzata, un strumento utilizzato per soddisfare obbligazioni non adempite. come il codice civile regola l'espropriazione forzata e i suoi diversi tipi, i titoli esecutivi e la loro importanza in questa procedura. Inoltre, vengono discusse le caratteristiche del titolo esecutivo e la sua importanza per attivare una procedura di esecuzione forzata.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 26/09/2018

mariarosaria6
mariarosaria6 🇮🇹

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Scarica Espropriazione Forzata e Titoli Esecutivi: Principi Giuridici e Caratteristiche e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Tanto premesso in via generale, occorre sin da subito chiarire che, nonostante l'espropriazione forzata trovi la sua fonte di regolamentazione nel codice di procedura civile, agli articoli 483 e seguenti, il suo fondamento giuridico va individuato nel codice civile. Il riferimento, in particolare, va innanzitutto all'articolo 2740 c.c., il quale sancisce il principio della responsabilità patrimoniale, in base al quale il "debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri". Il riferimento va, poi, all'articolo 2910 c.c., il quale stabilisce che "il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può far espropriare i beni del debitore". Espropriazione forzata Con riferimento al processo civile, l’insieme degli strumenti che portano dalla sottrazione coattiva di singoli beni del debitore inadempiente, alla trasformazione di tali beni in denaro attraverso la vendita forzata, fino all’effettiva soddisfazione del creditore, mediante l’assegnazione del ricavato della vendita o del bene pignorato. A fondamento della legittimità di questo strumento di soddisfazione coattiva vi è il principio della responsabilità patrimoniale enunciato dall’art. 2740 c.c., in virtù del quale il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, sicché il creditore può farli espropriare per conseguire quanto gli è dovuto, nelle forme stabilite dal c.p.c. (art. 2900 c.c.). La disciplina dell’espropriazione forzata è contenuta nel titolo II del c.p.c. A seconda della tipologia di beni, si hanno diverse tipologie di espropriazione forzata: mobiliare, immobiliare, di beni indivisi, presso terzi, quando suo oggetto sia un credito del debitore o di sue cose in possesso di un terzo, ovvero contro il terzo proprietario, quando suo oggetto sia un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui oppure un bene la cui alienazione è stata revocata per frode. L’art. 483 c.p.c. consente il cumulo dei mezzi di espropriazione forzata, che però possono essere ridotti dal giudice su istanza del debitore. L’espropriazione forzata inizia con il pignoramento, che conserva la sua efficacia per un termine massimo di 90 giorni, entro i quali deve essere chiesta la vendita o l’assegnazione dei beni pignorati, e si chiude con la distribuzione della somma ricavata, a norma dell’art. 509, salvo i casi in cui si procede all’assegnazione dei beni. Caratteristiche del titolo esecutivo In generale il titolo esecutivo è al contempo un atto di accertamento e un documento probatorio. Esso, infatti, allo stesso tempo dichiara l'esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto (il creditore) e ne costituisce la prova. Proprio per queste caratteristiche intrinseche del titolo esecutivo, la legge fonda su di esso la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente assolto. 'art. 474 c.p.c. è chiaro nel prevedere, al comma 1, che l'esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. La certezza del diritto si ha quando esso risulta chiaro nel suo contenuto e nei suoi limiti e non è controverso nella sua esistenza. Con il termine liquidità del diritto si fa, invece, riferimento alla circostanza che il credito è costituito da un ammontare determinato oppure determinabile attraverso un semplice calcolo matematico applicato ai dati contenuti nello stesso titolo o ricavabili da leggi o altri provvedimenti. Infine il diritto è esigibile quando non è (o non è più) sottoposto a termini o condizioni di alcun tipo: se un tempo erano presenti termini, questi devono essere scaduti; se erano presenti condizioni, queste devono essersi verificate. I titoli esecutivi giudiziali Il comma 2 dell'articolo 474 c.p.c. specifica quali sono i documenti e gli atti che la legge definisce titoli esecutivi. Dall'analisi di tale disposizione è evidente che i titoli esecutivi possono essere distinti in due categorie differenti: i titoli giudiziali e i titoli stragiudiziali. Nel dettaglio, sono titoli esecutivi giudiziali quelli di cui al numero 1 del predetto comma, ovverosia le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti a cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva. Si pensi, quindi, alle sentenze di condanna passate in giudicato, alle sentenze di primo grado provvisoriamente esecutive, ai verbali di conciliazione giudiziale o stragiudiziale, ai decreti ingiuntivi non opposti o dichiarati provvisoriamente esecutivi, alle ordinanze di pagamento di somme, alle licenze e agli sfratti convalidati e via dicendo. I titoli esecutivi stragiudiziali Sono titoli esecutivi stragiudiziali, invece, quelli menzionati ai numeri 2 e 3 del comma 2 dell'articolo 474 c.p.c., ovverosia quelli che si sono formati al di fuori delle aule di giustizia. Ci si riferisce, nel dettaglio, alle scritture private autenticate per quanto riguarda le obbligazioni di somme di denaro in esse previste, alle cambiali e agli altri titoli di credito a cui la legge attribuisce espressamente l'efficacia di titolo esecutivo (come avviene, ad esempio, per gli assegni). Appartengono ancora a questa categoria gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale che sia autorizzato dalla legge a riceverli (come, ad esempio, le ricognizioni di debito). A questo elenco occorre, infine, aggiungere le decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea e i titoli esecutivi europei disciplinati dal Regolamento UE n. 805/2004. La formula esecutiva In ogni caso, il creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo può servirsene per attivare una procedura di esecuzione forzata solo dopo che il titolo stesso sia stato munito di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c.. Il codice, più precisamente, parla di spedizione in forma esecutiva. Nella pratica, si dice che il titolo viene spedito in forma esecutiva quando il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale appone sull'originale o su una copia autentica del titolo la seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti". La formula deve riportare l'intestazione "Repubblica Italiana - In nome della legge". La spedizione in forma esecutiva, tuttavia, può farsi solo alla parte a favore della quale il provvedimento è stato pronunciato o l'obbligazione stipulata o ai suoi successori. Cambiali, scritture private autenticate e altri titoli di credito Occorre precisare che non sempre i titoli esecutivi necessitano della formula esecutiva per poter essere posti a sostegno di un'esecuzione forzata. Tale formula, infatti, non va apposta sulle cambiali, sulle scritture private autenticate o sugli altri titoli di credito. La forza esecutiva dei predetti titoli, infatti, è ad essi intrinseca in quanto il creditore li possiede in originale. Ciò costituisce motivo più che sufficiente a rendere superflua l'apposizione della formula. Copie ulteriori in forma esecutiva
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