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NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI. Riassunto Luiso integrato con appunti., Appunti di Diritto Processuale Civile

Riassunto del capitolo del Luiso (Diritto processuale civile I), ultima edizione 2019/2020, sul tema della NULLITA' degli atti processuali. INTEGRATO CON APPUNTI della relativa lezione del Prof. Ruffini. Tutto ciò che serve per rispondere correttamente alla domanda d'esame.

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 19/08/2020

Ludovica.r
Ludovica.r 🇮🇹

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Scarica NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI. Riassunto Luiso integrato con appunti. e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Riassunto capitolo “Nullità degli atti processuali” Luiso, integrato con gli appunti delle lezioni del Prof. Ruffini. LA NULLITA' Quando parliamo di nullità degli atti bisogna distinguere due categorie: la nullità formale che riguarda la nullità dei singoli atti del processo e quella extraformale, conseguente alla carenza di un presupposto processuale. Nullità formale. Distinguendo il punto di vista della teoria generale, dal diritto positivo: dal punto di vista della teoria generale, un atto è valido quando risulta integrata la fattispecie astratta prevista dalla legge. Cioè quando la fattispecie astratta coincide con quella concreta, consistente nel singolo comportamento concretamente adottato. Di conseguenza, l'atto valido è anche un atto efficace, cioè un atto a cui seguono, per previsione normativa, determinate conseguenze/effetti, una volta che risulta integrata la fattispecie di legge. L'art. 156 adotta una nozione di nullità diversa da quella della teoria generale. Perchè non dice che sono nulli quegli atti non conformi al modello normativo, come suggerisce la teoria generale (per cui basta una qualunque discrepanza tra previsione normativa e atto concreto per rendere l'atto invalido) ma stabilisce che l'atto è nullo in due ipotesi concorrenti: – nullità è prevista dalla legge; – mancanza dei req formali indispensabili per raggiungere lo scopo. Sulla base dell'art. 156: 1 comma: non può essere pronunciata la nullità per inosservanza delle forme dell'atto se non è comminata dalla legge. Ci dice che una carenza o vizio di un elemento formale dell'atto può portare alla nullità dell'atto o quando l'inosservanza delle forme dell'atto è espressamente prevista dalla legge come motivo di nullità; 2 comma: quando l'atto manca di uno dei req formali indispensabili per raggiungere lo scopo. La mancata corrispondenza tra fattispecie astratta e concreta, a differenza della teoria generale dove determina sempre invalidità atto, in sede di diritto positivo determina la nullità dell'atto solo alle condizioni previste dall'art. 156 cioè quando questa non coincidenza rende l'atto inidoneo al raggiungimento dello scopo o quando ciò è espressamente previsto dalla legge. Ora per capire: noi sappiamo che la forma dell'atto è richiesta dall'ordinamento in funzione dello scopo (degli effetti che la legge ricollega all'atto stesso). Infatti, sotto il profilo processuale, il regime della forma e validità dell'atto processuale è diverso rispetto a quello degli atti sostanziali. Per l'atto process di norma è IRRILEVANTE LA VOLONTA' DEI SUOI EFFETTI. Ovviamente deve trattarsi di un atto volontario, nel senso che la volontarietà dell'atto è fuori discussione (un atto processuale involontario compiuto ioci causa o sotto costrizione non può essere un atto valido e produttivo di certi effetti nel processo). Deve quindi essere volontariamente compiuto, ma è irrilevante la volontà dei suoi effetti nel senso che una volta che si è certi che l'atto è stato compiuto volontariamente, al compimento di quell'atto si producono determinati EFFETTI perchè lo prevede la legge. Il collegamento degli EFFETTI al compimento di un determinato atto processuale è determinato dalla legge. La parte non può influire su questo. Non è un atto negoziale. Inoltre, la forma non è riconosciuta come fondamentale perchè ci troviamo in un ordinamento formalistico ma perchè è richiesta in funzione degli effetti ricollegati a quell'atto, direttamente dalla legge. L'art. 121, sancendo la libertà delle forme, ci dice che gli atti del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento dello scopo. Quindi, quando la legge richiede una determinata forma lo fa sempre in funzione del raggiungimento dello scopo dell'atto. Gli effetti dell'atto non sono quelli determinati dalla volontà delle parti ma quelli determinati dalla legge. Quindi abbiamo visto le due ipotesi di nullità formale: – espressa previsione di legge (inosservanza delle forme stabilite dalla legge per un atto processuale determina la nullità se è prevista dalla legge). Questo ci permette di dire che non è la carenza di un qualsiasi requisito formale a rilevare, ma solo di quelli richiesti espressamente a pena di nullità dalle legge. PRINCIPIO TASSATIVITA' – allargando la fattispecie, fuori dai casi di tassatività può essere pronunciata la nullità quando l'atto è carente di un requisito formale indispensabile a raggiungere lo scopo. Quindi anche se la legge non lo prevede come motivo di nullità. Noi sappiamo che le forme sono dettate in funzione del raggiungimento dello scopo dell'atto. – Al terzo comma, la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Ora questo non vuol dire che se l'atto non ha raggiunto lo scopo è NULLO. La valutazione di nullità si fa a priori, nel momento in cui è posto in essere, è nullo se privo di uno dei req
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