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Obiettivi del mercato interno dell'Unione Europea -- Diritto dell'Unione Europea, Appunti di Diritto dell'Unione Europea

il mercato interno e le 4 libertà di circolazione politica della concorrenzaMERCATO INTERNO(citato negli art. 3 e 4 TFUE in cui si parla delle materie di esclusiva competenza dell’UE e di competenze concorrenti dell’UE con gli Stati Membri)Viene definito come :•OBIETTIVO della COMUNITA’  “PRIMA” e OBIETTIVO dell’UE “OGGI”.•OBIETTIVO da raggiungere, ma anche STRUMENTO per raggiungere OBIETTIVI più ampi.•Definizione: un unico territorio avente condizioni simili a mercati nazionali, in cui vi è L

Tipologia: Appunti

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Scarica Obiettivi del mercato interno dell'Unione Europea -- Diritto dell'Unione Europea e più Appunti in PDF di Diritto dell'Unione Europea solo su Docsity! MERCATO INTERNO(citato negli art. 3 e 4 TFUE in cui si parla delle materie di esclusiva competenza dell’UE e di competenze concorrenti dell’UE con gli Stati Membri) Viene definito come : • OBIETTIVO della COMUNITA’ “PRIMA” e OBIETTIVO dell’UE “OGGI”. • OBIETTIVO da raggiungere, ma anche STRUMENTO per raggiungere OBIETTIVI più ampi. • Definizione: un unico territorio avente condizioni simili a mercati nazionali, in cui vi è LIBERA CIRCOLAZIONE delle MERCI,FATTORI PRODUTTIVI e LAVORATORI( subordinati e autonomi). L a Comunità ha voluto dare avvio a questo PROCESSO GRADUALE avente come OBIETTIVO il MERCATO INTERNO,soffermandosi in particolar modo sulle MERCI e sui LAVORATORI SUBORDINATI perché definite le situazioni + semplici da regolamentare. Difatti la MERCE risulta essere qualcosa di fisico che può essere bloccato sulla frontiera, ed i LAVORATORI SUBORDINATI erano,durante i primi anni del ’60, un fenomeno molto diffuso che meritava particolare attenzione. Questi ultimi erano,per la maggior parte, poco istruiti e avevano poche esigenze, ed erano + semplici da “LIBERALIZZARE”.Durante questo percorso, si sono verificate due cose importanti: 1. Si è verificato un PERIODO TRANSITORIO di 10 anni durante il quale gli Stati hanno potuto adeguare i loro ordinamenti 2. Si è partiti da aspetti + semplici per poi arrivare ad aspetti + complicati Tuttavia si sono realizzate LIBERALIZZAZIONI diverse per ogni aspetto tra cui la LIBERA CIRCOLAZIONE dei LAVORATORI SUBORDINATI risulta essere + integrata e + avanzata rispetto alle altre forse perché nata prima. Riguardo al M.I. troviamo 2 blocchi di norme: a. Sulla LIBERA CIRCOLAZIONE in cui il destinatario è lo STATO b. Sulla CONCORRENZA in cui i destinatari sono le IMPRESE Entrambi concorrono x un obiettivo comune – IL MERCATO INTERNO – individuando le regole che devono essere rispettate dall’impresa. Il Mercato Interno definito dall’ART 26 TFUE è un mercato all’interno degli Stati dell’UE caratterizzato dall’eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone (persone economicamente attive = lavoratori autonomi o subordinati), dei servizi e dei capitali(si basa quindi su queste 4 LIBERTA’).La progressiva costituzione del M.I. parte dalla LIBERA CIRCOLAZIONE delle MERCI, che condizionerà in qualche modo le altre LIBERTA’. LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI Il primo articolo che fa riferimento alle MERCI è l’art 28 TFUE. Cos’è una MERCE? La Corte di Giustizia ha dato la definizione di MERCE: “ MERCE è ogni bene pecuniariamente valutabile che sia oggetto di una negoziazione valutabile”. La LIBERA CIRCOLAZIONE delle MERCI si fonda su 3 PILASTRI: 1. UNIONE DOGANALE 2. DIVIETO DI IMPOSIZIONI FISCALI E INCRIMINATORIE ART 110 TFUE 3. DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE 1. L’UNIONE DOGANALE è una zona di libero scambio a cui si aggiunge la politica doganale esterna. Le merci provenienti dai Paesi extraeuropei possono circolare liberamente all’interno dell’UE se superano le barriere imposte dall’UNIONE e NON dal singolo Stato. Secondo l’ART 28 TFUE L’UNIONE DOGANALE comporta il divieto,fra gli Stati membri,dei dazi doganali all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente,come pure l’adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi. Sempre al fine di realizzare l’UNIONE DOGANALE, l’ART 30 TFUE vieta i dazi doganali all’importazione e all’esportazione o le tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri. La motivazione risiede nel fatto che i dazi,colpendo solo i beni importati o esportati,rendono i loro prezzi + alti di quelli nazionali. Tale divieto si applica nell’ambito degli scambi tra Stati membri e alle merci in libera pratica(che sono merci provenienti da paesi extraeuropei uguali alle merci europee). 2. DIVIETO DI IMPOSIZIONI FISCALI E INCRIMINATORIE- ART 110 TFUE riguarda come dice già il nome il divieto di ostacoli di natura fiscale. L’art 110 vieta agli Stati membri di applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsiasi natura,superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari. Similari sta a significare identici,analoghi e che hanno la stessa tipologia di impiego. Tale divieto per far sì che gli Stati non ostacolino le importazioni e non danneggino prodotti sostitutivi di quelli oggetto di protezione. -> evitare che lo Stato ostacoli la LIBERA CIRCOLAZIONE 3. DIVIETO DI RESTRIZIONI QUANTITATIVE E MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE– ART 34 35 36 TFUE All’eliminazione dei dazi ,disposizione tipica delle UNIONI DOGANALI, si affianca il divieto di restrizioni quantitative e di misure di effetto equivalente contenute negli art 34 35 36. Per RESTRIZIONI QUANTITATIVE si intendono misure aventi carattere di proibizione,totale o parziale,d’esportare ,d’importare o di far transitare a seconda dei casi(ovvero quando una merce non può entrare nello Stato o ne si limita la quantità). Per misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative occorre distinguere tra misure all’importazione e misure all’esportazione. Nella sentenza DASSONVILLE la Corte si è pronunciata in merito alle misure all’importazione. Le misure all’importazione da considerare di effetto equivalente alle restrizioni quantitative vanno distinte in: • MISURE DISTINTAMENTE APPLICABILI, che si applicano ai prodotti provenienti da altri STATI • MISURE INDISTINTAMENTE APPLICABILI,previste per qualsiasi prodotto presente sul territorio di uno STATO( indipendentemente se nazionale o importato) ART 34 VIETA RESTRIZ QUANTITATIVE TRA GLI STATI ALL’IMPORTAZIONE nonché QUALSIASI MISURA DI EFFETTO EQUIVALENTE.(= ART 35 MA X L’ESPORTAZIONE).L’ART 36 PARLA DELLE DEROGHE AI DIVIETI,ovvero se si verificano casi di ORDINE PUBBLICO,SICUREZZA PUBBLICA e TUTELA ALLA SALUTE vi è il permesso di rimettere le barriere fra gli Stati. SENTENZA 9 SETTEMBRE 2004 : CARBONATI E APUANI SRL Tale sentenza prende il nome dall’impresa coinvolta e riguarda i dazi doganali e le tasse ad effetto equivalente. Carbonati e Apuani è una società Italiana citata di fronte alla Commissione Tributaria provinciale di Massa Carrara,perché si rifiuta di pagare un imposta sulla base di una legge comunale. Tale legge prevede che SENTENZA 14 LUGLIO 1988 : ZONI Zoni è un importatore di pasta che viola la normativa Italiana,in quanto la normativa italiana afferma che nello Stato si può commercializzare solo pasta di grano duro e chi importa pasta di grano tenero è sottoposto a procedimento penale. Le motivazioni che lo Stato Italiano dà riguardano la tutela alla salute. Zoni chiede il mutuo riconoscimento e la Corte chiede la dimostrazione del fatto che la pasta di grano tenero nuoce alla salute,ma l’Italia si mostra incapace di dimostrarlo(viola l’art 30 e 36). La Corte afferma che occorre semplicemente etichettare il prodotto per salvaguardare la tutela del consumatore. Tale norma incide + che sulla modalità di commercializzazione,sul prodotto in sé. SENTENZA KECK Riguarda il divieto di vendere merci sotto costo. Con la sentenza Keck vengono ridefiniti i confini dell’art. 34 poiché alcune normative commerciali non rientrano in tale articolo. Nel caso Keck vendendo sotto costo,si restringono le vendite. In questo caso però, non può essere applicata la formula Dassonville perché riguarda le modalità di vendita. DASSONVILLE->MAX ESTENSIONE NORME DISTINTAMENTE APPLICABILI CASSIS DE DIJON->MAX ESTENSIONE NORMATIVE INDISTINTAMENTE APPLICABILI KECK->METTE A FUOCO L’ART 34:OGNI NORMATIVA COMMERCIALE,ANCHE INDISTINTAMENTE APPLICABILE, DEVE ATTENERSI AL BENE LIBERA CIRCOLAZIONE DEI SERVIZI E DIRITTO DI STABILIMENTO Per SERVIZI si intendono le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione,in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci,dei capitali e delle persone. Tali prestazioni sono solitamente a carattere non subordinato e comprendono attività di carattere industriale,commerciale,artigiane e delle libere professioni. Sia il diritto di stabilimento sia la libera circolazione dei servizi si rivolgono all’esercizio di attività economiche toccando 2 profili diversi. Il lavoratore autonomo deve svolgere la sua attività in maniera libera in qualunque Stato diverso dal suo o con carattere di STABILITA’ o con carattere di OCCASIONALITA’. Per valutare l’OCCASIONALITA’ della prestazione devo avere una serie di criteri tra i quali frequenza,temporaneità,vita familiare,luogo dove risulto iscritto all’ordine. L’elemento fisico non è rilevante in quanto ad esempio io posso avere un ufficio e non andarci mai. Entrambi si basano sul principio del trattamento nazionale secondo il quale non bisogna trattare in maniera discriminatoria l’operatore economico. Si parla di libera circolazione dei servizi quando vi è una retribuzione stabile,effettiva. Il soggetto che beneficia del diritto di stabilimento è il cittadino dell’Unione,ma anche il soggetto che beneficia della libertà di circolazione dei servizi è il cittadino dell’Unione,ma in questo caso deve essere stabilito all’interno dell’Unione. Possono esserci 4 modalità della libera circolazione dei servizi: • Spostamento del prestatore del servizio in uno Stato diverso da quello in cui è stabilito • Spostamento del destinatario del servizio nello Stato in cui è stabilito il prestatore • Spostamento del solo servizio-> né il prestatore né il destinatario si spostano • Spostamento del prestatore e del destinatario della prestazione per raggiungere il luogo in cui la prestazione deve essere seguita. Se si impone la cittadinanza si ostacola la libera circolazione. Quindi per avere libera circolazione dei servizi,non per forza deve esserci il movimento fisico,anche perché esistono prestazioni occasionali in cui si può stare nel proprio stato e svolgere allo stesso tempo un’attività fuori. Della libera circolazione dei servizi(art 49 tfue) ne beneficiano non solo le persone fisiche ma anche quelle giuridiche(le società). L’art 54 tfue,che identifica le società, enuncia 2 condizioni(formale e sostanziale): • CONDIZIONE SOSTANZIALE:La società per potersi dire di Nazionalità europea deve avere almeno o la sede sociale o l’amministrazione centrale o il centro delle attività principali all’interno dell’UNIONE -> collegamento con l’Unione e non con lo Stato • CONDIZIONE FORMALE:La società deve essersi istituita conformemente alla legislazione di uno Stato membro. Tutte le legislazioni degli Stati membri sono equiparati. Vengono considerate solo le società profit,con finalità di lucro. L’art 49 tfue parla del DIRITTO DI STABILIMENTO,il quale vieta gli ostacoli per l’apertura di un’attività. Esso si distingue in: 1. D.S. a titolo primario: dal nulla avvio un’attività economica in uno stato che non sia il mio 2. D.S. a titolo secondario: ho già un’attività,ma apro in un altro Stato un’altra sede (caso centros);la seconda sede non deve essere meno importante della sede originaria Vi sono delle restrizioni al D.S. e alla libera circolazione di servizi come l’ordine pubblico,la pubblica sicurezza,la salute pubblica e l’art 51 che può escludere le attività che sono collegate all’esercizio di potere pubblico. L’ART 53 x agevolare le attività autonome,prevede per le istituzioni,l’adozione di quelle direttive che mirano a rendere effettivo il diritto di stabilimento e la libera circolazione di servizi. La DIRETTIVA 36/2005,che riguarda le professioni regolamentari,fissa le condizioni per poter esercitare determinate professioni in Paesi europei diversi da quelli in cui la persona ha la cittadinanza e ha svolto i propri studi o la propria esperienza professionale. Essa prevede in particolar modo il riconoscimento delle qualifiche professionali a livello comunitario con alla base il principio del mutuo riconoscimento. Dopo aver analizzato le singole società,ovvero società istituite secondo la legge di uno degli Stati membri e attive all’interno del mercato, pensiamo ora ad un modello societario europeo,ovvero un modello disciplinato direttamente dall’UE (dai regolamenti adottati dalle istituzioni).Distinguiamo: • SOCIETA’ EUROPEE PER AZIONI: soggetto di diritto commerciale istituito da un regolamento comunitario che prevede le condizioni per la sua costituzione e di conseguenza i suoi organi e i poteri degli organi. Il modello di società europea prevede un’armonizzazione a monte. • SOCIETA’ COOPERATIVA EUROPEA:modello di società che obbedisce a logiche differenti dai modelli commerciali. Anch’essa ha come esito la libera circolazione tra gli Stati se obbedisce alle regole fissate a monte. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI E DEI PAGAMENTI (ART 63 TFUE) LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PAGAMENTI è uno spostamento tra uno Stato e l’altro di denaro come corrispettivo di uno spostamento di una merce,di un servizio. LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI è stata definita dal Consiglio come qualunque investimento intracomunitario. Il pagamento è collegato all’esercizio di un’altra libertà,mentre il capitale,essendo un investimento, è slegato alle altre libertà. Esempio 1 se voglio acquistare un immobile e lo Stato impone la residenza per comprare tale immobile,fa una limitazione in quanto comporterebbe una restrizione e,di conseguenza, una limitazione alle 4 libertà. Occorre lottare contro la normativa nazionale discriminatoria e indistintamente applicabile. Esempio2 se voglio acquistare le quote di una società di un altro Stato, il legislatore dovrebbe fare in modo che questa mia operazione sia libera e alle stesse condizioni poste per il cittadino dello Stato e soprattutto non discriminatoria. GOLDEN SHARE che tutela l’interesse della collettività,è quell’istituto giuridico, in forza del quale uno Stato durante e a seguito di vendite di parte di capitale di un’impresa pubblica si riserva poteri speciali che possono essere esercitati dal governo durante il processo. Si crea una sorta di disparità all’interno della Governance( perché vi sono azionisti con + poteri ) tale da rendere meno attraente un investimento intracomunitario. La GOLDEN SHARE non è contraria alla libera circolazione di capitali,ma richiede delle esigenze imperative che la giustifichino dalle misure proporzionali.-> può essere virtuosa o contraria al trattato. Esempio contraria Società ELF si occupa di settori vitali dell’ordinamento UE, in particolare si occupa dell’approvvigionamento petrolifero di tutto il territorio e non può permettersi che tutti acquistino le sue quote. In Francia il ministro dell’economia deve previamente autorizzare l’acquisto di determinate quote di azioni della ELF. La previa autorizzazione è un OSTACOLO alla libera circolazione a cui vanno incontro gli investitori Francesi. Occorre creare uno strumento che soddisfi quelle esigenze senza ostacolare troppo la libera circolazione di capitali. L’art 65 tfue prevede la possibilità di ostacolare la libera circolazione dei capitali per esigenze di natura fiscale. La natura fiscale rimane di competenza dello Stato. PROTOCOLLO N 27 SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA La politica di concorrenza è stata la causa del fallimento dei trattati costituzionali. L’economia sociale di mercati fortemente competitivi è un tentativo di giungere a un compromesso tra un mercato libero a un mercato che tiene conto di altri valori come quello sociale. Come già sappiamo a formare il M.I. sono due blocchi di norme: sulla concorrenza e sulla libera circolazione. Entrambe concorrono a costituire il M.I. individuando le regole che devono essere rispettate dall’impresa. Il diritto antitrust europeo rientra tra le norme sulla concorrenza, i cui destinatari sono le persone giuridiche (imprese). LEGGE 287/90 garantisce le norme ANTITRUST e definisce un confine tra diritto comunitario antitrust e diritto interno antitrust. Il primo è inserito all’interno del mercato interno e si occupa solo delle norme che hanno rilievo transnazionale(che ha rilievo sul mercato interno) anche se non è detto che una pratica nazionale non abbia riferimenti all’ordinamento comunitario. Le norme sono scritte secondo un principio di ragionevolezza. Vi sono due modi differenti di intendere il diritto antitrust: o secondo una dottrina rigida o secondo un principio di ragionevolezza(ovvero non si reprimono dei comportamenti anti concorrenziali se tali comportamenti danno effetti benefici al mercato). L’art 101 si occupa delle pratiche dove sono coinvolte almeno due imprese(si occupa delle intese delle imprese,declinate in 3 differenti ipotesi). L’IMPRESA secondo il diritto dell’UE e la Corte di Giustizia è qualunque soggetto che svolge un’attività economica(produce beni e servizi sul mercato). Il medico così come il libero professionista è un’impresa perché offre un servizio sul mercato e perché viene retribuito. L’art 101 vieta le 3 intese: -accordi tra le imprese -pratiche concordate
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