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Onere della prova, riassunto, Dispense di Diritto Processuale Civile

riassunto del testo, parte speciale Onere della Prova. Completo e sufficiente per l'esame.

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 01/03/2022

lauretta-386
lauretta-386 🇮🇹

3.8

(6)

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Scarica Onere della prova, riassunto e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Onere della prova Avv. Monteleone Art 2697 c.c.: principio dell’onere della prova “Chi vuol far valere un diritto in giudizio [99 c.p.c., 100 c.p.c.] deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento [115 c.p.c.]. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.” Art 99 cpc: chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre la domanda al giudice competente. L’onere della prova è una mera facoltà a carico delle parti, il giudice deve avere idea su come sono andati i fatti in base alla lettura degli atti. Vi è la necessità delle prove che sorreggono gli atti per arrivare ad un provvedimento razionale assunto dal giudice nella fase del provvedimento giurisdizionale, tale provvedimento deve essere motivato obbligatoriamente (art 111 Cost.) spiegando il perché della decisione con controllo dei provvedimenti dei vari giudici. Il giudice tramite l’esercizio dell’onere della prova esercita il principio del libero convincimento del giudice. Prove legali: prove che vincolano il giudice nella risultanza probatoria. Nella fase istruttoria, il giudice valuta i fatti su cui deve basare la sua decisione, tramite il libero convincimento. Le prove in via generale altro non sono che la dimostrazione di quanto eccepito nei fatti. L’onere della prova varia in base ai fatti e materie, si deve dimostrare nel fatto costitutivo del diritto e l’altra parte deve dimostrare eventuali prove di eccepimento. Principio cardine è l’art 2697 c.c. Il convenuto può far valere un ulteriore pretesa con inversione dell’onere della prova tramite una domanda riconvenzionale. Sentenza Cassazione Sezioni Unite del 2001 n. sentenza ripresa tanto dalla giurisprudenza di merito quanto da quella di legittimità circa la distribuzione dell’onere della prova con particolarità nell’ipotesi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Nella responsabilità contrattuale, l’onere di dimostrazione è a carico del debitore Nella responsabilità extracontrattuale, non c’è un contratto a monte, ma a seguito di un’attività illecita viene causato un danno ingiusto al danneggiato da parte del danneggiante. Si deve dimostrare la condotta illecita da parte del danneggiato più il nesso causale tra la condotta illecita e il danno risultante. Tale sentenza ribadisce l’onere della prova tra convenuto e attore seguendo determinati indici in merito alla responsabilità civile (art 1118 e 1438 c.c. in merito al rapporto con il corrispettivo). Vi sono due diversi indirizzi circa l’onere, da un lato quello minoritario guarda alla prova utile per il risarcimento del danno, ma ulteriore teoria quella maggioritaria guarda invece che per la risoluzione del contratto serviva oltre al titolo per agire anche la gravità dell’inadempimento e la prova. Secondo la corte non si può chiedere nessun onere diverso rispetto a quello eccepito, l’unico onere è dimostrare che il fatto esiste. Ricade sul debitore fornire la prova di eventuale adempimento e dare corretta motivazione dal punto di vista giuridico sul perché non ha potuto agire. Principio presunzione di diritto: chi agisce si presuppone abbia diritto fino a prova contraria e tale eventualità deve essere data dal convenuto. Onere in merito alle responsabilità negative: si deve dimostrare la prova negativa, di non facere. Si agisce provando il fatto negativo con l’esistenza del suo fatto contrario (la cosiddetta probatio diabolica).
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