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ordinamenti antico regime, Appunti di Storia Del Diritto Italiano

appunti storia del diritto italiano II prof. Roggero a.a. 2018/2019

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 17/12/2018

barbara_greco
barbara_greco 🇮🇹

4.4

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Scarica ordinamenti antico regime e più Appunti in PDF di Storia Del Diritto Italiano solo su Docsity! Ordinamenti antichi regimi Consolidazioni in uno stadio avanzato non sono mere raccolte, ma riformulazioni. Un’altra raccolta importante è quella del 1771 del ducato di Modena, le costituzioni modenesi (o codice Estense). [attenzione: nel 1800 avremo il codice civile estense] Certamente si ispirano queste costituzioni a quelle piemontesi, prendendole un po’ a modello. Francesco III duca di Modena (1737-1780 regna). In vigore abbiamo qualche fonte normativa che proviene dall’autorità ducale, LE GRIDA, raccolte nel “gridario modenese” dal 1500-1777, si tratta di ordini e decreti. Paragonabile al bollario pontificio. Anche nel ducato di Modena abbiamo statuti cittadini. Ed anche qui abbiamo in diritto romano e canonico, quindi appunto lo ius commune. Abbiamo un tribunale supremo, ovvero una magistratura. Su questa base viene maturando il progetto di riordinamento delle fonti del diritto, in particolare delle fonti ducali. Già nel 1755 una prima raccolta era pronta. Primo progetto di raccolta delle fonti ducali, ma non esce ancora e nel 1759, era pronta la riformulazione delle fonti ducali, esattamente come per le costituzioni piemontesi. Riscriverli, la riformulazione. Che aveva carattere organico e sistematico sull’esempio delle costituzioni piemontesi. Promulgazione costituzioni modenese da parte di Bartolomeo Alderigi e G.M. Valagassi, troviamo: • Le grida ducali • Gli statuti locali a cui si attinge in parte • Le costituzioni piemontesi, che diventano un modello per forma e contenuti • Studio sulla legislazione successoria, a cura di un giurista chiamato Ludovico Antonio Muratori. Materiale diviso in 5 libri: a. Istituzioni giudiziarie e processo civile b. Diritto privato (fondamentalmente embrione di disciplina sulle successioni) c. Materia feudale e finanziaria (feudi e finanze molto spesso vanno insieme, perché la concessione dei feudi era una prerogativa regia, e questa avveniva come imposta feudale. d. Diritto e processo penale e. “ “ anche qui la parte meno importante è quella privatistica, si continua ad usare il diritto privato romano giustinianeo. Obiettivi: rafforzamento dell’autorità centrale, siamo nel periodo dell’assolutismo illuminato, cioè di un tentativo di organizzare un accentramento del potere nelle mani del sovrano, e questo rafforzamento viene cercato mediante questa unificazione legislativa, e la riorganizzazione delle strutture giudiziarie. Tentativo di riaffermare la loro podestà unitaria. Quali sono le fonti che contemplano le costituzioni modenesi? In caso di lacuna è possibile il ricorso soltanto al diritto comune. Mentre dovevano intendersi abrogate tutte le fonti locali, ovvero gli statuti. In caso di difficoltà di interpretazione, la questione andava deferita al sovrano. Non proprio al sovrano ama questo supremo consiglio di giustizia che avrebbe dato un’interpretazione ufficiale. Lo stesso è il principio dell’interpretazione autentica. Corte che decide in nome del duca: è l’ennesimo di questi tribunali supremi, che in età moderna caratterizzano tutti gli ordinamenti. Si tratta della corte del sovrano, la corte suprema che offre la sua interpretazione in un atto giurisdizionale in cui si manifesta la volontà e la podestà del sovrano. Raccolta normativa che ha sorte abbastanza simile alle costituzioni piemontese. Restano in vigore fino al 1800 e poi vengono sostituite dai codici napoleonici, e poi dal 1814 in poi verranno rimesse in vigore fino ad essere poi abrogate di nuovo con l’entrata in vigore dei codici modenesi. Entrata in vigore -> 1851 MURATORI Giurista modenese ed è non soltanto un giurista, ma anche un erudito. (bibliotecario alla biblioteca ambrosiana di Milano, archivista dei duchi di Modena) Espressione di un tipo di mentalità antigiursiprudenziale che prende piede nel 700. Atteggiamento di polemica serrata nei confronti dei giudici. Il 700 si caratterizza come un’epoca di grandissima polemica antigiursiprudenziale. Epoca in cui giudici e giuristi, tutto il ceto dei giuristi viene ritenuto essere responsabile del disordine, e si invoca intervento legislatore come principio di ordine. Si contesta la impalcatura giurisprudenziale dello ius commune, si contesta fiorire di dottrine discordanti, e si invia l’intervento del legislatore come fattore che poteva dare ordine al sistema delle fonti. Nell’Italia del 700 prende alcune caratteristiche che ce la fanno vedere come una polemica non così radicale, come quella che invece di sviluppava in franchia. La polemica antigiursiprudenziale è una polemica che possiamo inscrivere nel panorama dello ius commune. Polemica antigiursiprudenziale italiana, come una polemica interna alla ius commune. OBIETTIVO: razionalizzazione, mentre per le esperienze d’oltralpe questa poteva intervenire soltanto distruggendo il sistema e ricostruendolo, per gli autori italiani questo poteva avvenire dentro l’esperienza del diritto comune. Muratori importante per due opere. • “de codice carolino, sive de novo legum codice istituendo” anno 1726, ovvero di un nuovo codice di leggi di instituire, da costruire”. Quest’opera è indirizzata all’imperatore del sacro romano impero, ovvero Carlo VI e Ludovico muratori sottolinea la grande confusione del sistema delle fonti, ed invita Carlo VI ad intervenire attraverso la redazione di un sistema di leggi da mettere insieme chiare, semplici e puntuali, da unire tutte insieme in un codice. Possiamo sottolineare diverse cose, l’opera ha forma epistolare e rimane inedita. Si può osservare una mentalità tradizionalista, perché di fronte al sistema in crisi invoca l’autorità imperiale, c’è ancora idea medievale dell’imperatore come somma autorità politica del mondo, che deve dare soluzione al problema del diritto. Sottolineammo intervento sovrano come principio di ordine, leggi che dovevano essere riunite tutte insieme ed avrebbero dato un ordine. Tutte queste leggi formavano un codice di leggi, il codice carolino (codice di Carlo VI). La parola codice è quella che ha richiamato l’attenzione degli storici del diritto. Ci si è chiesti cosa fosse questo codice, non è quindi il codice come lo avrebbe inteso napoleone, non è un testo esattamente normativo, si tratta di una messa a punto, in rodine, del sistema esistente. Questa idea trova sviluppo in un’altra opera • “dei difetti della giurisprudenza” (1742), quest’operetta è interessante per capire qual è il pensiero di muratori. La giurisprudenza è tutta la scienza giuridica, tutto l’ordinamento giuridico, secondo lui si possono distinguere due categorie difetti estrinseci ed intrinseci. • Intrinseci alla materia giuridica e quindi ineliminabili, fanno parte dello stesso statuto epistemologico della scienza giuridica. Il diritto si appoggia sempre sulla interpretazione, ogni norma nasce come frutto di un processo interpretativo. Il principio di diritto lo ricaviamo attraverso l’interpretazione, che ci dice qual è il valore precettivo del testo o del comportamento ripetuto. Anche quando il testo è chiarissimo, la regola emerge grazie ad un’interpretazione. Senza l’opera ermeneutica non ricaviamo la norma, anche quando il testo è chiarissimo si può avere un margine di incertezza. Si tratta di una incertezza ineliminabile. Limiti della scienza giuridica ineliminabili. • Estrinseci: Proliferare di opinioni contrastanti che creano una divaricazione tra le posizioni in un senso ed in un altro rendendo l’ordinamento inconoscibile. Questo è dovuta anche dalla mole delle disposizioni. Questo tipo di difetti è eliminabile, individuando le questioni più controverse, riunendole sottoponendole al legislatore e chiedergli di dare con legge le soluzioni per i singoli casi. Tutte queste leggi, messe tutte insieme avrebbero così formato un nuovo codice, un nuovo testo normativo. 1742, in francia giusnaturalismo ed illuminismo stavano mettendo in risi il diritto comune, ma nel frattempo muratori cercava invece una soluzione interna. Tentativi di ordinamento normativo nel regno di napoli nel gran ducato di toscana, nel regno di napoli parliamo di regno di Carlo di Borbone 1734 in poi, anche qui il sistema delle fonti in vigore in partenza è quello della tradizione del regno di Sicilia e poi degli altri nomi che aveva diverse raccolte di pragmatiche. Anche qui osserviamo tentativo di fare raccolte più ragionate. Nel 1740 viene fatto un codice generale delle leggi napoletane. Per 30 anni la commissione lavora a
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