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OTTIMI RIASSUNTI ANCHE PER PREPARAZIONE ESAME ABILITAZIONE: L' UDIENZA PRELIMINARE- Procedura penale -Manuale Tonini, Schemi e mappe concettuali di Diritto Processuale Penale

Riassunto, attraverso schemi (30 pagine) di tutta la parte relativa all'udienza preliminare.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

In vendita dal 28/04/2021

ANNAIRA29
ANNAIRA29 🇮🇹

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Scarica OTTIMI RIASSUNTI ANCHE PER PREPARAZIONE ESAME ABILITAZIONE: L' UDIENZA PRELIMINARE- Procedura penale -Manuale Tonini e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! UDIENZA PRELIMINARE: La fase delle indagini si chiude con la richiesta scritta (NON MOTIVATA1)di rinvio a giudizio che contiene l’imputazione. Tale richiesta è trasmessa al GUP 2 unitamente al fascicolo delle indagini. A questo spetta il compito di fissare il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza c.d. preliminare. L’UDIENZA PRELIMINARE HA LA FUNZIONE DI ASSICURARE CHE IL GUP CONTROLLI LA LEGITTIMITÀ E IL MERITO DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO FORMULATA DAL PM. Inoltre… È LA SEDE NELLA QUALE POSSONO SVOLGERSI I PROCEDIMENTI SPECIALI CHE ELIMINANO IL DIBATTIMENTO: - RITO ABBREVIATO; - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI PATTEGGIAMENTO; -MESSA ALLA PROVA (MAP). 1 Per non appesantire il lavoro del PM e per evitare qualsiasi condizionamento del GUP. 2 Il Magistrato a cui spettano le funzioni di GUP non può essere colui che ha svolto le funzioni d GIP – a meno che, ai sensi dell’art. 34 co.2-bis, il GIP si sia limitato a svolgere esclusivamente funzioni di tipo non decisori. Un magistrato può svolgere pertanto in procedimenti differenti le attività di GIP E GUP. GLI ADEMPIMENTI CHE PRECEDONO L’UDIENZA: art. 418 co. 2: Tra la data in cui la richiesta perviene al GUP e la data fissata per l’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni. Le parti devono essere avvisate della data dell’udienza in modo da avere un termine libero di almeno 10 giorni ALL’IMPUTATO + PERSONA OFFESA PER IL PM E IL DIFENSORE IMPUTATO è comunicato l’avviso della data di è comunicato l’avviso della data di udienza udienza insieme alla richiesta di  a questi viene dato inoltre l’avviso rinvio a giudizio. della facoltà di prendere visione  l’imputato è avvisato che, se non degli atti e delle cose depositate in compare sarà giudicato in assenza cancelleria, di presentare memorie e produrre documenti. Da questo momento in poi, ogni atto integrativo delle indagini deve essere reso immediatamente conoscibile alle parti. Infatti il PM e i difensori possono svolgere indagini suppletive la cui documentazione è trasmessa al giudice e depositata in modo che le parti possano prenderne visione. 2. AMMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI: Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice decide sulle richieste di ammissione di atti, documenti e documentazione delle investigazioni difensive.  il giudice dichiara aperta la discussione. 3. L’ESPOSIZIONE DEL PM: Il PM, sinteticamente, espone i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio 4. LE DICHIARAZIONI SPONTANEE E L’EVENTUALE INTERROGATORIO DELL’IMPUTATO: L’imputato può - rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad Interrogatorio.3 L’ interrogatorio è condotto dal giudice e, su richiesta di una delle parti questo deve disporre che l’atto si svolga nelle forme dell’esame incrociato. 3 Si tratta di un atto con funzione difensiva che non può essere sollecitato dal PM. 5. L’ESPOSIZIONE DEI DIFENSORI DELLE PARTI PRIVATE: I difensori delle parti private svolgono le proprie argomentazioni secondo l’ordine dell’onere della prova. 1. Parte civile 2. Responsabile civile 3. Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 4. L’imputato Il PM e i difensori possono replicare solo una volta. 6. LE CONCLUSIONI: Il PM e i difensori formulano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari + nei documenti ammessi dal giudice pima dell’inizio discussione. Questo è il termine ultimo per poter chiedere il patteggiamento, il rito abbreviato o la sospensione del processo con messa alla prova. 7. LA DECISIONE INTERLOCUTORIA E DEFINITIVA DEL GIUDICE: Al termine dell’udienza, il giudice può prendere una decisione DEFINITIVA o INTERLOCUTORIA Quando pronuncia la sentenza di quando dichiara di non poter decidere non luogo a procedere o il decreto allo stato degli atti. che dispone il giudizio. In questo caso indica al PM le ulteriori indagini o dispone anche d’ufficio l’assunzione di fissando il termine per il loro prove nel corso dell’udienza preliminare compimento + la data della delle quali appare evidente la decisività ai nuova udienza preliminare. fini della sentenza di non luogo a art. 421-bis. procedere (art.442 co.1). All’esito dell’udienza, è possibile Le parti non hanno alcun “diritto” che il giudice ritenga di poter all’ammissione delle prove: spetta al decidere allo stato degli atti giudice il potere di decidere se debbano - rinvio a giudizio; essere assunte nuove prove. - o il non luogo a procedere. Diversamente, il giudice può Se le prove non possono essere assunte emettere una nuova ORDINANZA immediatamente, il giudice deve fissare la per l’integrazione delle indagini data della nuova udienza e disporre la oppure può disporre una forma citazione dei: testimoni, periti, consulenti l’INTEGRAZIONE PROBATORIA. tecnici. IL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO: Il GUP emette il decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal PM appaiono idonee a sostenere l’accusa in giudizio. IL GUP È CHIAMATO AD UNA VALUTAZIONE DI MERITO CHE CONSISTE IN UNA PROGNOSI SULLA POSSIBILITÀ DI SUCCESSO DELL’ACCUSA NELLA FASE DIBATTIMENTALE. Il decreto esprime una decisione, ma NON È MOTIVATO in quanto il legislatore vuole evitare un eventuale pregiudizio nei confronti dell’imputato se un giudice, prima del dibattimento, affermasse l’attendibilità degli elementi di prova a carico. Il decreto ha la funzione di citazione a giudizio6 convoca le parti per il dibattimento. La notifica deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio. Il decreto contiene (art 429): 1. L’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze con l’indicazione degli articoli di legge; 2. L’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. 6 Il giudice precisa la data e il luogo dell’udienza con l’avvertimento per l’imputato che, non comparendo, sarà giudicato IN ASSENZA. IL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO E IL FASCICOLO DEL PM: Subito dopo aver emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede a dividere il fascicolo unico delle indagini in due fascicoli. - IL FASCICOLO PER IL DIBATTIMENTO: è conosciuto dal giudice ed, ovviamente, dalle parti. In tale fascicolo sono raccolti gli atti – compiuti prima del dibattimento – che si sono formati nel contraddittorio delle parti o che sono nati fin dall’origine come “atti non ripetibili”. Gli atti in esso contenuti possono essere utilizzati a fini della decisione. Ai sensi dell’art. 431 il fascicolo per il dibattimento contiene: 1. atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile; 2. i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla PG; 3. “ “ “ dal PM; 4. I documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale + i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità; 5. i verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio; 6. i verbali degli atti assunti all’estero ai quali i difensori sono stati messi nelle condizioni di assistere; 7. Il certificato del casellario giudiziale + gli altri documenti relativi a: imputato, offeso testimoni; 8. Il corpo del reato o cose pertinenti al reato se non devono essere custodite altrove. - IL FASCICOLO DEL PM: è conosciuto dalle parti (PM e difensori) ma non dal giudice del dibattimento. In tale fascicolo sono raccolti gli atti <<diversi>> da quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento. REVOCA DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE: Legittimato a chiedere la revoca della sentenza di non luogo a procedere è solo il PM. LA REVOCA È RICHIESTA QUANDO SONO PRESENTI NUOVE FONTI DI PROVA CHE POSSANO DETERMINARE IL RINVIO A GIUDIZIO. Dopo la sentenza di non luogo a procedere, la richiesta di revoca della stessa e di riapertura delle indagini è subordinata alla presenza di nuove prove di reità. Il GIP se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore dell’imputato (che ne sia privo), fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al PM, imputato e al difensore della persona offesa. Al termine dell’udienza in camera di consiglio, il GIP prende una delle seguenti decisioni: a) Dichiara inammissibile o rigetta la richiesta del PM; b) Revoca la sentenza di non luogo a procedere e fissa l’udienza preliminare ma solo quando il PM ha chiesto il rinvio a giudizio; c) Revoca la sentenza di non luogo a procedere e dispone la riapertura delle indagini stabilendo un termine improrogabile non superiore a 6 mesi. Entro tale termine, il PM dovrà concludere le indagini e chiedere: il rinvio a giudizio o l’archiviazione. QUESTIONI PRELIMINARI AL DIBATTIMENTO: Prima che inizi il dibattimento, sono svolte delle attività definite “preliminari” al dibattimento stesso. Queste attività consistono nel: 1. CONTROLLO DELLA REGOLARE COSTITUZIONE DELLE PARTI COMPIUTO DAL PRESIDENTE DEL COLLEGIO. All’inizio dell’udienza dibattimentale, il giudice deve controllare se vi è stata la regolare costituzione delle parti. Il verbale d’udienza documenta se è presente: - l’imputato; - il suo difensore; - quale sia eventualmente l’avvocato che rappresenta la parte civile; - il responsabile civile ed il civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Questo è il termine ultimo entro il quale il danneggiato ha facoltà di costituirsi parte civile, comparendo per mezzo di un difensore. Il giudice, se accerta la nullità di un avviso o di una notificazione, deve fissare la data della nuova udienza e ordinare la rinnovazione del relativo avviso o notificazione. 2. NELLA DISCUSSIONE DI EVENTUALI QUESTIONI PRELIMINARI SOLLEVATE DAL PM O DAI DIFENSORI DELLE PARTI. È possibile proporre tali questioni preliminari subito dopo aver compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti. Dopo tale momento – di regola – le questioni sono precluse e non possono formare oggetto di discussione. a) Le questioni preliminari precluse in momenti successivi (art 491 co.1): - Le questioni che riguardano la competenza per territorio o per connessione  devono essere poste in sede di udienza preliminare. Se respinte in tale sede, possono essere riproposte come questioni preliminari8. - Le questioni concernenti le nullità indicate nell’art. 181 co.2 e 3: NULLITÀ RELATIVE  intervenute negli atti di indagine nell’incidente probatorio e nell’udienza preliminare. - Le questioni che riguardano la regolare costituzione delle parti private diverse dall’imputato. 8 L’incompetenza per materia, viceversa, è rilevabile <<anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo>> pertanto sfugge al regime delle questioni preliminari. UDIENZA PRELIMINARE: La fase delle indagini si chiude con la richiesta scritta (NON MOTIVATA1)di rinvio a giudizio che contiene l’imputazione. Tale richiesta è trasmessa al GUP 2 unitamente al fascicolo delle indagini. A questo spetta il compito di fissare il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza c.d. preliminare. L’UDIENZA PRELIMINARE HA LA FUNZIONE DI ASSICURARE CHE IL GUP CONTROLLI LA LEGITTIMITÀ E IL MERITO DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO FORMULATA DAL PM. Inoltre… È LA SEDE NELLA QUALE POSSONO SVOLGERSI I PROCEDIMENTI SPECIALI CHE ELIMINANO IL DIBATTIMENTO: - RITO ABBREVIATO; - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI PATTEGGIAMENTO; -MESSA ALLA PROVA (MAP). 1 Per non appesantire il lavoro del PM e per evitare qualsiasi condizionamento del GUP. 2 Il Magistrato a cui spettano le funzioni di GUP non può essere colui che ha svolto le funzioni d GIP – a meno che, ai sensi dell’art. 34 co.2-bis, il GIP si sia limitato a svolgere esclusivamente funzioni di tipo non decisori. Un magistrato può svolgere pertanto in procedimenti differenti le attività di GIP E GUP. L’APERTURA DEL DIBATTIMENTO: Una volta compiute tutte le attività di cui sopra, il presidente dichiara aperto dibattimento ai sensi dell’art. 492 c.p.p.. IL DIBATTIMENTO SI APRE CON: - LA LETTURA DEL CAPO DI IMPUTAZIONE - PROSEGUE CON LE RICHIESTE DI PROVE E L’ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE; - TERMINA CON LA DISCUSSIONE DELLE PARTI. Le parti, a questo punto, procedono alla richiesta delle prove nell’ordine indicato dall’art. 493 c.p.p.. Tale richiesta viene quindi avanzata: - prima dal PM, il quale indica i fatti che intende provare e chiede l’ammissione delle prove; - poi dal difensore della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato. Su tali istanze il giudice provvede con ordinanza. NB: vige il divieto di lettura di atti di indagine la ratio è quella di non influenzare il giudice dal racconto di indagini svolte in modo unilaterale dalle parti. Il giudice conosce solo il fascicolo per il dibattimento e non può leggere quello del PM. GLI ADEMPIMENTI CHE PRECEDONO L’UDIENZA: art. 418 co. 2: Tra la data in cui la richiesta perviene al GUP e la data fissata per l’udienza non può intercorrere un termine superiore a 30 giorni. Le parti devono essere avvisate della data dell’udienza in modo da avere un termine libero di almeno 10 giorni ALL’IMPUTATO + PERSONA OFFESA PER IL PM E IL DIFENSORE IMPUTATO è comunicato l’avviso della data di è comunicato l’avviso della data di udienza udienza insieme alla richiesta di  a questi viene dato inoltre l’avviso rinvio a giudizio. della facoltà di prendere visione  l’imputato è avvisato che, se non degli atti e delle cose depositate in compare sarà giudicato in assenza cancelleria, di presentare memorie e produrre documenti. Da questo momento in poi, ogni atto integrativo delle indagini deve essere reso immediatamente conoscibile alle parti. Infatti il PM e i difensori possono svolgere indagini suppletive la cui documentazione è trasmessa al giudice e depositata in modo che le parti possano prenderne visione. L’ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE: Il nucleo centrale del dibattimento è l’istruzione dibattimentale, vero momento centrale del processo penale, nella quale la prova si forma nel contraddittorio delle parti mediante l’esame incrociato. Ha inizio con l’assunzione delle prove richieste dal PM e prosegue con l’assunzione di quelle richieste da altre parti, sempre secondo l’ordine di cui all’art. 493 c.p.p. sopra citato (art. 496 c.p.p.). I testimoni sono esaminati l’uno dopo l’altro nell’ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati e hanno l’obbligo di dire la verità. 2. AMMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI: Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, il giudice decide sulle richieste di ammissione di atti, documenti e documentazione delle investigazioni difensive.  il giudice dichiara aperta la discussione. 3. L’ESPOSIZIONE DEL PM: Il PM, sinteticamente, espone i risultati delle indagini preliminari e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio 4. LE DICHIARAZIONI SPONTANEE E L’EVENTUALE INTERROGATORIO DELL’IMPUTATO: L’imputato può - rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad Interrogatorio.3 L’ interrogatorio è condotto dal giudice e, su richiesta di una delle parti questo deve disporre che l’atto si svolga nelle forme dell’esame incrociato. 3 Si tratta di un atto con funzione difensiva che non può essere sollecitato dal PM. I PRELIMINARI DELL’ESAME INCROCIATO Le regole poste dal codice per l’esame diretto, il controesame e il riesame valgono per i testimoni, imputati connessi o collegati, periti, per i consulenti tecnici e per le parti che abbiano consentito all’esame o lo abbiano richiesto. Il Testimone: ha l’obbligo di dire la verità e di fornire le proprie generalità. Il perito: ha l’obbligo di far conoscere la verità; Il consulente tecnico: è espressione della difesa tecnica. Può essere nominato da una delle parti anche quando non è disposta la perizia ed è esaminato su richiesta della parte che lo ha nominato. Le altre parti possono sottoporlo a controesame. Le parti: sono sottoposte ad esame soltanto su loro richiesta o con il loro consenso e non hanno un obbligo penalmente sanzionato di dire la verità. 5. L’ESPOSIZIONE DEI DIFENSORI DELLE PARTI PRIVATE: I difensori delle parti private svolgono le proprie argomentazioni secondo l’ordine dell’onere della prova. 1. Parte civile 2. Responsabile civile 3. Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria 4. L’imputato Il PM e i difensori possono replicare solo una volta. 6. LE CONCLUSIONI: Il PM e i difensori formulano le rispettive conclusioni utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari + nei documenti ammessi dal giudice pima dell’inizio discussione. Questo è il termine ultimo per poter chiedere il patteggiamento, il rito abbreviato o la sospensione del processo con messa alla prova. LA DISCUSSIONE FINALE Una volta terminata l’istruttoria, ha inizio la fase terminale del dibattimento che è rappresentata dalla discussione finale. Il PM, prima, e i difensori delle parti private, poi, (secondo il seguente ordine: la parte civile, il responsabile civile, la persona civilmente obbligata, e da ultimo l’imputato), formulano e illustrano le rispettive conclusioni. Le conclusioni sono formulate oralmente. Tuttavia, è posto a carico della parte civile l’onere di presentare - secondo quanto previsto dall’art. 523 co. 2 c.p.p., - le conclusioni scritte che devono comprendere, se è stato richiesto il risarcimento del danno, anche la determinazione del suo ammontare. Se il difensore non adempie alle conclusioni scritte, la costituzione di parte civile si intende revocata ex lege (art.82 co.2). Il Presidente dirige la discussione e impedisce ogni genere di divagazione, ripetizione e interruzione. Se ne fanno richiesta, l’imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi a pena di nullità. 7. LA DECISIONE INTERLOCUTORIA E DEFINITIVA DEL GIUDICE: Al termine dell’udienza, il giudice può prendere una decisione DEFINITIVA o INTERLOCUTORIA Quando pronuncia la sentenza di quando dichiara di non poter decidere non luogo a procedere o il decreto allo stato degli atti. che dispone il giudizio. In questo caso indica al PM le ulteriori indagini o dispone anche d’ufficio l’assunzione di fissando il termine per il loro prove nel corso dell’udienza preliminare compimento + la data della delle quali appare evidente la decisività ai nuova udienza preliminare. fini della sentenza di non luogo a art. 421-bis. procedere (art.442 co.1). All’esito dell’udienza, è possibile Le parti non hanno alcun “diritto” che il giudice ritenga di poter all’ammissione delle prove: spetta al decidere allo stato degli atti giudice il potere di decidere se debbano - rinvio a giudizio; essere assunte nuove prove. - o il non luogo a procedere. Diversamente, il giudice può Se le prove non possono essere assunte emettere una nuova ORDINANZA immediatamente, il giudice deve fissare la per l’integrazione delle indagini data della nuova udienza e disporre la oppure può disporre una forma citazione dei: testimoni, periti, consulenti l’INTEGRAZIONE PROBATORIA. tecnici. È consentita l’interruzione della discussione, ma ciò solo nel caso in cui debba procedersi, con assoluta necessità, all’assunzione di nuove prove. LE REPLICHE: Il PM e i difensori delle parti private possono replicare; ma la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari. Di regola, la discussione non può essere interrotta per l’assunzione di nuove prove, se non per assoluta necessità10. Se la prova richiesta da una parte è decisiva, il giudice è obbligato ad ammetterla. Un eventuale diniego può essere sottoposto a controllo mediante impugnazione della sentenza. In ogni caso, l’imputato e il suo difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi – se la chiedono. Una volta terminata la discussione, si dichiara chiuso il dibattimento e subito dopo viene deliberata la sentenza (art. 525 c.p.p.) che è pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo (art. 545 c.p.p.). 10 Si provvede ai sensi del 507 cpp. IL DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO: Il GUP emette il decreto che dispone il giudizio quando gli elementi forniti dal PM appaiono idonee a sostenere l’accusa in giudizio. IL GUP È CHIAMATO AD UNA VALUTAZIONE DI MERITO CHE CONSISTE IN UNA PROGNOSI SULLA POSSIBILITÀ DI SUCCESSO DELL’ACCUSA NELLA FASE DIBATTIMENTALE. Il decreto esprime una decisione, ma NON È MOTIVATO in quanto il legislatore vuole evitare un eventuale pregiudizio nei confronti dell’imputato se un giudice, prima del dibattimento, affermasse l’attendibilità degli elementi di prova a carico. Il decreto ha la funzione di citazione a giudizio6 convoca le parti per il dibattimento. La notifica deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data fissata per il giudizio. Il decreto contiene (art 429): 1. L’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto e delle circostanze con l’indicazione degli articoli di legge; 2. L’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono. 6 Il giudice precisa la data e il luogo dell’udienza con l’avvertimento per l’imputato che, non comparendo, sarà giudicato IN ASSENZA. LA SENTENZA: art. 525 co.2  Alla deliberazione11 concorrono – a pena di nullità assoluta – gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. LE REGOLE PER LA DELIBERAZIONE: 1. In primo luogo devono essere affrontate le questioni processuali che potrebbero precludere l’esame nel merito: si tratta di questioni preliminari che non siano ancora state risolte o di ogni altra questione relativa al processo (es: dichiarazione di nullità di un atto). 2. In secondo luogo – qualora l’esame nel merito non risulti precluso – sono poste in discussione le questioni di fatto che riguardano l’imputazione. Il giudice valuta se i fatti affermati dalle parti sono dimostrati dalle prove acquisite. 3. Successivamente sono affrontate le questioni “di diritto” e cioè i problemi interpretativi posti dalle norme penali. 4. Se il giudice accerta la responsabilità dell’imputato e decide di condannarlo, sono poste in discussione le questioni relative all’applicazione delle pene e delle misure di sicurezza. A questo punto, se vi è stata costituzione di parte civile, è esaminata la richiesta di risarcimento del danno derivante dal reato. 11 La sentenza è deliberata subito do la chiusura del dibattimento  Non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità.
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