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Ottimi schemi riassuntivi di Diritto processuale civile, Appunti di Diritto Processuale Civile

Ottimi schemi riassuntivi di Diritto processuale civile con concetti chiave, definizioni e articoli del Codice di procedura civile

Tipologia: Appunti

2015/2016
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Caricato il 27/02/2016

sarah_bussetti
sarah_bussetti 🇮🇹

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Scarica Ottimi schemi riassuntivi di Diritto processuale civile e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! 1 SCHEMI PROCEDURA CIVILE - CICCONE Giurisdizione ordinaria  ha carattere di generalità  Magistrati ordinari togati Giurisdizione speciale  organi che non appartengono alla magistratura ordinaria, i cd. giudici speciali  specifiche materie (giurisdizione costituzionale, Tribunali amministrativi regionali (T.A.R.), Consiglio di Stato, Corte dei Conti, tribunali militari…) giurisdizioni esistenti  giurisdizione costituzionale - avente ad oggetto la legittimità costituzionale delle leggi e la disciplina dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;  giurisdizione penale - avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità penale e alla comminazione delle relative pene;  giurisdizione amministrativa - volta alla tutela degli interessi legittimi, ovvero gli interessi propri dei soggetti privati;  giurisdizione civile - avente ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi dei privati e degli enti pubblici. Forme di giurisdizione civile  giurisdizione contenziosa (o di cognizione) - tesa all'accertamento dell'esistenza di una situazione giuridica e della sua eventuale violazione;  giurisdizione esecutiva - volta ad ottenere l'esecuzione forzata di un diritto o di un obbligo la cui esistenza è già accertata;  giurisdizione cautelare - finalizzata a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, ovvero a garantire, durante il tempo necessario per lo svolgimento e per la conclusione dell'attività giurisdizionale contenziosa, che il diritto oggetto della controversia venga tutelato e non violato;  giurisdizione volontaria - tesa al controllo o alla gestione di determinate attività ed interessi di privati, pur non sussistendo una controversia; tale funzione è di sovente richiesta dai singoli per la necessità di sottoporre ad un “controllo” serio e rigoroso alcune attività. giurisdizione contenziosa: Art.113 Giurisdizione di diritto e di equità: “Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità” (ovvero il giudice nel decidere una controversia sottoposta al suo vaglio giurisdizionale deve applicare la legge, a meno che non gli venga espressamente riconosciuto il potere di decidere secondo equità). Equità  equità integrativa: ovvero quella richiamata da una norma di diritto sostanziale per disciplinare particolari aspetti di una controversia che non vengono disciplinati da una norma di diritto positivo;  equità sostitutiva: richiamata da una norma di diritto sostanziale che attribuisce espressamente al giudice la possibilità di decidere la controversia non attenendosi necessariamente alle norme di diritto positivo, ma ricorrendo all'equità. Art.113 Comma 2 Giudice di pace decide secondo equità cause che non superano il valore di 1100 euro Azione civile Nostra costituzione garantisce ad ognuno la possibilità di agire per tutela proprio diritto o interesse: sia privato cittadino che stato. (Art. 24 della Costituzione “Tutti posso agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”). Presupposti azione civile L'azione civile per poter esplicare compiutamente la propria funzione, non può prescindere da alcuni requisiti: i presupposti processuali e le condizioni dell'azione. 2 Presupposti processuali Requisiti che devono sussistere prima della proposizione dell'azione civile e che sono indispensabili per il procedere del processo sino al raggiungimento della pronuncia sul merito. 1. Presupposti di esistenza del processo: devono sussistere prima della domanda affinché venga in essere il processo 2. Presupposti di VALIDITA’ O PROCEDIBILITA’ : devono sussistere prima della proposizione della domanda affinché il processo possa proseguire sino alla pronuncia sul merito. a) Competenza: potere del giudice di decidere sulla controversia b) Capacità processuale: potere della parti di compiere gli atti processuali. Condizione azione civile Requisiti indispensabili perché azione civile raggiunga propria finalità 1. Interesse ad agire 2. Legittimazione ad agire 3. Possibilità giuridica Interesse ad agire In base all'art. 100 del codice di procedura civile “Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa é necessario avervi interesse”. Elementi caratterizzanti ed imprescindibili dell'interesse ad agire sono:  Concretezza: rischio concreto di subire un danno  Attualità: interesse agire deve sussistere anche al momento pronuncia del giudice Legittimazione ad agire  LEGITTIMAZIONE ATTIVA: la domanda non può essere accolta se non vi e identità tra attore e persona a cui la legge riconosce il potere di agire per quel fatto  LEGITTIMAZIONE PASSIVA: Identità tra il convenuto e la persona contro cui si rivolge l’azione Possibilità giuridica l'esistenza di una norma che preveda effettivamente il diritto che il soggetto vuole far valere e tutelare in giudizio. Elementi azione civile: 1. soggetti 2. oggetto 3. titolo Soggetti : Coloro che rivestono la qualità di parte nel procedimento  Attore: colui che propone la domanda giudiziale  Convenuto: colui contro chi è rivolta la domanda Oggetto (Petitum): ciò che viene richiesto con la domanda giudiziale; distinguiamo:  petitum immediato : la condanna  petitum mediato: la corresponsione risarcimento Titolo (Causa petendi) : è la ragione per cui si chiede il petitum e sulla quale si basa la domanda Rapporti tra le azioni Tra le azioni può intercorrere un rapporto di  Litispendenza: Si ha quando vengono promosse due azioni identiche innanzi giudici diversi (stessi soggetti, stesso oggetto e stesso titolo)  Continenza: si ha quado vengono promosse due azioni con parti e titolo (causa petendi) identici, ma oggetto petitum parzialmente diverso  Connessione: si ha quando vengono promosse azioni con almeno un elemento soggettivo o oggettivo in comune Incompetenza art 38 proponibilità e rilevabilità dell’eccezione di incompetenza giurisdizionale per valore, per materia e territoriale. Art.38 cpc: “L’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono eccepite, a pena di decadenza, nella COMPARSA DI RISPOSTA TEMPESTIVAMENTE DEPOSITATA. L’eccezione di 5 d) Accertamenti incidentali: se una volta instaurata una causa, il convenuto solleva un'eccezione pregiudiziale di merito che, per statuizione di legge o su richiesta delle parti, deve essere decisa con efficacia di giudicato, qualora la questione pregiudiziale sollevata appartiene per materia o per valore alla competenza di un giudice superiore, il giudice adito rimetterà tutta la causa al giudice superiore concedendo alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa; e) Eccezione di compensazione: viene sollevata un'eccezione di compensazione in riferimento ad un credito contestato che eccede la la competenza per valore del giudicante adito.  se la domanda principale è fondata su un titolo non controverso o di semplice accertamento il giudice adito può emanare una pronuncia con riserva, e rimettendo la decisione sull'eccezione al giudice superiore.  se il titolo è controverso o non di pronto accertamento, tutto il giudizio sarà di competenza del giudice superiore; f) Cause riconvenzionali: il giudice competente per la causa principale conosce anche delle domande riconvenzionali, purché non eccedano la competenza per valore o per materia, nel qual caso si rimetterà al giudice superiore. Regolamento competenza Il regolamento di competenza si ha quando sorge un conflitto o un contrasto tra due o più giudici in ordine alla competenza a) Conflitto positivo quando tutti i giudici si sentono competenti b) Conflitto negativo quando tutti si dichiarano incompetenti Due casi differenti di regolamento di competenza: 1. su istanza di parte 2. d'ufficio (conflitto di competenza) Il regolamento di competenza su istanza di parte Il regolamento di competenza su istanza di parte presuppone una sentenza in cui il giudice si è pronunciato competente o incompetente. Può essere: necessario o facoltativo REGOLAMENTO NECESSARIO ex art. 42 c.p.c.,  nel caso in cui la sentenza emessa abbia deciso soltanto sulla competenza e non sul merito della causa; (è necessario perché è l'unico ed il solo strumento con cui una parte può impugnare la decisione resa sulla competenza).  Anche i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c. possono impugnarsi soltanto con il prefato regolamento. REGOLAMENTO FACOLTATIVO ex art. 43 c.p.c.  si ha quando la sentenza che ha pronunciato sulla competenza ha deciso anche sul merito  Tale sentenza può essere impugnata sia con l'istanza di regolamento di competenza che con i mezzi di impugnazione ordinari.  La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la possibilità di proporre l'istanza di regolamento; le due forme di impugnazione, però, sono alternative e non cumulative. EFFICACIA della ordinanza che pronuncia sulla competenza In base all'art. 44 c.p.c., “La SENTENZA che, anche a norma degli articoli 39 e 40, dichiara l'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, se non è impugnata con l'istanza di regolamento, rende incontestabile l'incompetenza dichiarata e la competenza del giudice in essa indicato se la causa è riassunta nei termini di cui all'art. 50, salvo che si tratti di incompetenza per materia o di incompetenza per territorio nei casi previsti dall’art. 28”. 6 Il regolamento di competenza D’ufficio “conflitto di competenza”, ex art. 45 c.p.c.  si verifica quando due giudici sostengono ciascuno la competenza dell'altro o di altro diverso giudice;  il giudice innanzi al quale la causa è stata riassunta nei termini di cui all'art. 50 c.p.c. e che di fatto si ritiene incompetente, può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza. Le disposizioni dettate per il regolamento di competenza non si applicano ai giudizi innanzi ai GIUDICI DI PACE (art. 46 c.p.c.); PROCEDIMENTO con il quale si esplica il regolamento di competenza 1. L'ISTANZA DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA  viene promossa innanzi alla Corte di Cassazione CON RICORSO sottoscritto dal difensore o dalla parte stessa, qualora si sia costituita personalmente.  deve essere notificato alle parti che non vi hanno aderito entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla competenza o dalla notifica dell'impugnazione ordinaria (termine perentorio). 2. IL REGOLAMENTO D'UFFICIO  viene richiesto CON ORDINANZA del giudice a mezzo della quale viene disposta la remissione del fascicolo alla cancelleria della Corte di Cassazione;  naturalmente, le parti a cui viene notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, possono entro 20 giorni dalla predetta notifica o comunicazione, depositare presso la cancelleria della corte di cassazione memorie difensive e documentazione.  Il regolamento è pronunciato con SENTENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO; decisione che, oltre a disciplinare sulla competenza, conterrà i provvedimenti indispensabili per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice indicato come competente.  La riassunzione della causa dinanzi al giudice competente, dovrà avvenire nei termini indicati nell'ordinanza o, comunque, entro 6 mesi dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento.  Se la riassunzione avviene nel termine indicato in sentenza, il processo continua davanti al nuovo giudice (non è un nuovo processo, ma è la continuazione di quello precedente).  Se la riassunzione non avviene nel termine indicato, il processo si estingue. PRINCIPI PROCESSO CIVILE il soggetto attivo è l’attore il soggetto Chiamato è convenuto Principio della domanda art 99 c.p.c.  i singoli individui, titolari del diritto sostanziale, sono liberi di chiedere o meno tutela giurisdizionale come anche di rinunciarvi una volta chiestala.  Trova esplicito riconoscimento nell’Art.24 costituzione “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri DIRITTI ed INTERESSI LEGITTIMI”  per quanto attiene, poi, specificatamente la tutela degli interessi legittimi, l'art. 113 Costituzione afferma che “contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi  Tale tutela viene chiesta attraverso la domanda, così come previsto dall'art. 99 c.p.c.: “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente”.  Principio strettamente personale  La domanda vincola il giudice a sentenziare salvo eccezioni fatte d’ufficio (eccezioni al principio della domanda sono le ipotesi tassativamente specificate in cui il procedimento può essere incardinato d'ufficio ovvero per mezzo di altri soggetti differenti rispetto a quello legittimato ad agire in giudizio). 7 Principio corrispondenza tra chiesto ed il pronunciato Art 112 c.p.c. art. 112 c.p.c.: “il giudice deve decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”.  “dovere” del Giudice di pervenire all’emanazione del provvedimento  l'onere alla parte di determinare il contenuto della domanda e di vincolare il Giudice a pronunciarsi unicamente sul thema decidendum cristallizzato  divieto al Giudice di emettere un provvedimento o attribuire un bene o un diritto alla parte senza che quest'ultima non ne abbia fatto “tempestivamente” richiesta.  Attività Assertiva: inserimento di fatti nel processo  Attività Asseverativa: attività svolta dalle parti diretta a fornire elementi di convincimento Le conseguenze del mancato rispetto di tale principio sono due: 1) se il giudice provvede senza tener conto di tutte le richieste delle parti e, quindi, ometta di pronunciarsi su alcune di esse o le modifichi (difetto o OMISSIONE DI PRONUNCIA). 2) Se il giudice pronunzia senza che siano state formulate apposite istanze (ECCESSO DI PRONUNCIA): a) extrapetizione, quando il Giudice attribuisce un diritto ovvero un bene diverso da quello richiesto dalla parte istante, ovvero neghi l'esistenza o la tutela dello stesso sulla base di difese mai espletate dal Convenuto b) ultrapetizione, tutte le volte in cui, pur emanando il provvedimento richiesto dalla parte istante, il Giudice gli attribuisca un bene o una tutela maggiore ovvero minore rispetto a quella richiesta. In entrambe le ipotesi il provvedimento è contrario alla legge e, quindi, viziato, in quanto eccede le richieste delle parti; tali vizi sono rilevabili con le impugnazioni preposte, altrimenti la sentenza passa in giudicato. Principio contradditorio Art 101 c.p.c.  L'art 101, c.p.c. sancisce come il Giudice non possa emettere alcun provvedimento “se la parte contro la quale è stata proposta (la domanda) non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.  il Principio del contraddittorio è la proiezione, sul piano processuale di alcuni principi e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione, tra cui: Principio uguaglianza - Principio di difesa - Principio di ottenere giusto processo  il Legislatore ha previsto alcune deroghe rispetto alla regola prevista dall'art. 101 c.p.c., laddove sostiene “salvo che la legge disponga altrimenti”. E' stata, infatti, prevista la possibilità, in casi eccezionali, che il Giudice emani un provvedimento “inaudita altera parte”, cioè senza aver sentito l'altra parte; la deroga è ammessa a condizione che si instauri il contraddittorio in un momento successivo a quello dell'emanazione del provvedimento provvisorio. Principio applicazione diritto Pronuncia secondo diritto  l'art. 113, comma 1°, c.p.c. prevede che “ il Giudice deve seguire le norme di diritto, salvo che la Legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”  Necessità di vincolare il giudice a norme preordinate per garantire la certezza del diritto Pronuncia secondo equità Il legislatore ha previsto due casi in cui il Giudice possa decidere in via equitativa: 1) Giudice di pace fino a 1100 euro (art 113 comma 2) 2) quando le parti ne facciano concorde richiesta e quando la stessa abbia ad oggetto diritti disponibili (Art. 114).  In questi articoli il Giudice può decidere secondo equità nei casi in cui vi siano norme giuridiche che non si adattano perfettamente ad essi (integrità sostitutiva)  le sentenze decise secondo equità sono inappellabili  Poiché nel giudizio secondo equità “devono essere esposte le ragioni di equità sulle quali è fondata la decisione”, la decisione in oggetto, ancorché non appellabile, è ricorribile per Cassazione 10 Pubblico ministero ha poteri analoghi a quelli delle parti di un giudizio, ma li esercita nell'esclusivo interesse pubblico; art. 69 c.p.c. “Il pubblico ministero esercita l'azione civile nei casi stabiliti dalla legge” Tali ipotesi tassative sono sostanzialmente riconducibili a due grandi gruppi: 1) quello in cui l'azione del p.m. tende ad ottenere dal giudice un provvedimento favorevole ad una determinata persona (nomina del curatore dello scomparso, 48 c.c.); 2) quello in cui l'azione del p.m. si pone come il limite di ordine pubblico alla libera esplicazione della volontà negoziale delle parti (opposizione al matrimonio, 102 c.c.). a) l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio, a pena di nullità rilevabile di ufficio:  nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;  nella cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;  nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;  negli altri casi previsti dalla legge;  Il comma 2 dello stesso articolo prevede l'obbligatorietà della presenza del P.M. anche per le cause innanzi alla Corte di Cassazione. b) l'intervento del pubblico ministero è facoltativo in ogni altra causa in cui ravvisi un pubblico interesse il giudice può attivare l'intervento del pubblico ministero (art 71): “Il giudice, davanti al quale è proposta una delle cause indicate nel primo comma dell'articolo precedente, ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero affinché possa intervenire”  si precisa che l'ordine è rivolto solamente alla comunicazione degli atti e non all'intervento del P.M., rimesso alla sua diligenza.  Se il p.m. non interviene nel giudizio di primo grado in cui è prevista la sua necessaria partecipazione, si determina la nullità della sentenza. Tale nullità non è rilevabile d'ufficio ma tale vizio si converte in un motivo di impugnazione poteri del pubblico ministero  Nelle cause che egli stesso potrebbe proporre ha gli stessi poteri che competono alle parti e li esercita nella forme che la legge stabilisce per queste ultime.  Negli altri casi di intervento previsti nell'art. 70 c.p.c., tranne che nelle cause innanzi alla corte di cassazione, il pubblico ministero può produrre documenti, dedurre prove, prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti.  Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi. organi ausiliari del giudice Il Cancellerie non ha poteri giurisdizionali, assolvendo piuttosto a compiti prettamente amministrativi e burocratici  documenta le attività proprie e quelle degli organi giudiziari e delle parti;  assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale;  quando il giudice provvede per iscritto, stende la scrittura e vi appone la sua sottoscrizione dopo quella del giudice.  è responsabile civilmente di quanto svolto nell'esercizio delle proprie funzioni per rifiuto o omissione, colpa grave o dolo. L’Ufficiale giudiziario ha compiti di carattere esecutivo (può assistere il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti ed esegue tutte le altre incombenze che la legge gli attribuisce). Ha responsabilità civile identica a quella del cancelliere. Il consulente tecnico è l'ausiliario del quale si serve il giudice laddove necessita di particolari competenze tecniche e, comunque, non strettamente giuridiche. Può essere ricusato dalle parti. Ha responsabilità penali per colpa grave (arresto fino a 1 anno o ammenda fino a 10.329 euro). 11 LE PARTI E I DIFENSORI La parte È “parte” chi compie gli atti del processo, ne subisce gli effetti ed è, pertanto, destinatario dei provvedimenti del giudice.  La capacità di essere parte appartiene ad ogni soggetto o persona giuridica, anche agli incapaci. La capacità processuale è la capacità di stare in giudizio compiendo gli atti processuali in nome proprio o per conto di terzi  in base all'art. 75 comma 1 c.p.c., “sono capaci a stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere”  le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate  Qualora vi sia un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, il giudice può assegnare alle parti un termine per sanare la costituzione, indipendentemente dal grado e dallo stato del procedimento  Anche il difetto di legittimazione processuale è rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, e gli atti eventualmente compiuti sono dichiarati nulli. La rappresentanza volontaria è frutto della libera volontà delle parti.  la rappresentanza processuale volontaria, così come la rappresentanza processuale legale, sarà valida solo e soltanto se il potere rappresentativo oltre a sussistere venga manifestato attraverso la cd. contemplatio domini, ovvero attraverso la dichiarazione del rappresentante di agire in nome e per conto del rappresentato.  Gli atti compiuti da un soggetto che agisce in nome e per conto di altri ma senza potere rappresentativo (falsus procurator), non producono alcun effetto nella sfera del finto rappresentato.  Qualora nel corso di un giudizio venga rilevato e non sanato un tale difetto, il procedimento si arresterà per difetto di contraddittorio. Il sostituto processuale  Art. 81 c.p.c. - sostituzione processuale - “Fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”.  colui che, nei casi consentiti dalla legge, pone in essere codesti atti viene definito “sostituto processuale” il quale, a differenza del rappresentante che agisce in nome e per conto di un terzo, è a tutti gli effetti una parte del giudizio pur non essendo titolare dell'interesse per il quale agisce.  La sostituzione processuale, pertanto, consta di due soggetti, il sostituto, che agisce in nome proprio, e il sostituito, quale titolare del diritto fatto valere dal sostituto.  Al termine del processo, la sentenza produrrà effetti soltanto nella sfera giuridica del sostituito. Il difensore  La difesa é diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.  davanti ai giudici di pace le parti possono stare personalmente in giudizio nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non con l'assistenza o il ministero di un difensore. Il giudice di pace, tuttavia, può autorizzare la parte a stare in giudizio di persona, considerando la natura e l'entità della causa.  Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte di appello le parti devono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo. 12 LA PROCURA conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, può essere generale o speciale. 1) Generale, cd. procura ad lites, quando si riferisce a più controversie 2) Speciale, cd. procura ad litem, quando é riferita ad una singola lite.  La procura può essere sempre revocabile e rinunciabile  Quando nell'atto non è manifestamente espressa una volontà diversa, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del procedimento. Tuttavia (giusta pronuncia Sez. Un. Corte di Cassazione), la procura speciale rilasciata in primo grado con la formula “per il presente giudizio”, senza alcuna ulteriore espressione limitativa, evidenzia la volontà della parte di estendere il mandato conferito anche al giudizio di appello. POTERI DEL DIFENSORE, il c.d. ius postulandi:  il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che la legge non riserva espressamente ad essa. In ogni caso, non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, qualora non ne abbia ricevuto espressamente il potere.  I difensori, così come le parti, hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. Il patrocinio gratuito  è l'istituto esperibile in ogni stato e grado del processo, che consente alle persone meno abbienti di adire in modo gratuito la giustizia o di difendersi dalle pretese di terzi.  Requisito principale è un reddito non superiore ad €. 9.723,84.  L'istanza, che a pena di inammissibilità deve essere sottoscritta dall'interessato, deve indicare gli elementi in fatto e diritto in base ai quali si desume la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere o contro la quale si vuole resistere  Competente a ricevere l'istanza è IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo Il consulente tecnico di parte figura di supporto della parte che la legge consente di incaricare qualora il giudice, per poter addivenire ad una decisione, ha bisogno di un consulente tecnico per risolvere o chiarire aspetti di natura non giuridica ma prettamente tecnici e specialistici. Il litisconsorzio si verifica allorquando in un processo sussistono più parti, quando vi sono a) più attori (litisconsorzio attivo) b) più convenuti (litisconsorzio passivo), c) o anche più attori e più convenuti (litisconsorzio misto).  originario, qualora le parti in giudizio sono molteplici fin dall'inizio;  successivo, se le parti iniziali del processo sono inizialmente due, alle quali successivamente se ne aggiungono altre. LITISCONSORZIO NECESSARIO, ex art. 102 c.p.c., si ha quando la decisione non può essere pronunciata che in confronto di più parti e che le stesse devono agire o essere convenute nello stesso processo.  qualora il giudizio sia promosso solo da alcune parti o solo contro alcune di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio.  Qualora l'onere dell'integrazione non venga adempiuto, il giudice emetterà sentenza di mero rito, e il processo si estingue (non è pregiudicata la possibilità di riproporre la domanda, in quanto l'estinzione del procedimento non estingue l'azione).  la sentenza emessa senza la presenza di un litisconsorte necessario sarà “inutiliter data” ovvero non avrà alcun effetto, né nei confronti della parte assente, né nei confronti delle parti presenti.  Il difetto di integrità del contraddittorio è rilevabile dal giudice in ogni stato e grado del procedimento. 15  qualora non vi sia una espressa disposizione normativa che prevede la forma scritta, gli atti possono avere anche forma orale. Atti del PM Non differiscono molto dagli atti di parte in quanto il pubblico Ministero è una vera e propria parte nel processo. Unica differenza  atti del P.M. agente: ad esempio domande introduttive o atti di mero impulso  atti del P.M. interveniente: pareri, richieste, etc.etc. Atti del giudice vengono definiti PROVVEDIMENTI, e sono: 1) la sentenza, atto a contenuto decisorio con il quale viene decisa in tutto o in parte la domanda, 2) l'ordinanza e il decreto, atti a contenuto ordinatorio che incidono sullo svolgimento del processo  la legge prescrive espressamente quali sono i casi in cui il giudice pronuncia uno di essi  in mancanza di tali indicazioni, i provvedimenti vengono emessi nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.  Principio della prevalenza della sostanza sulla forma in caso di errore del legislatore o del giudice nella scelta del provvedimento da adottare.  In ogni caso il provvedimento deve contenere requisiti formali minimi, altrimenti parleremmo di provvedimento inesistente La sentenza è il provvedimento con cui il giudice decide sulle domande e eccezioni proposte nella causa o su qualsiasi altra questione di rito o merito occorsa nel processo (atto a contenuto decisorio) Si distinguono in:  sentenze di merito: decidono accogliendo o respingendo la domanda  sentenze di rito: rilevano il difetto di un presupposto processuale o di una condizione dell'azione con conseguente impossibilità di pronuncia nel merito;  sentenze di accoglimento: la domanda viene accolta perché fondata  sentenze di rigetto: la domanda viene respinta e non accolta;  sentenze definitive: determinano la chiusura del processo poichè il giudice decide sulla domanda o rileva il difetto di un presupposto processuale o dell'azione  sentenze non definitive, che non chiudono il giudizio in quanto il giudicante o decide il merito solo parzialmente, o risolve una questione pregiudiziale in un modo che permette la prosecuzione della causa. CONTENUTO E FORMA  è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica Italiana  Deve contenere:  l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori;  le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;  la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e diritto della decisione;  il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice.  si ha nullità insanabile in caso di difetto assoluto di sottoscrizione dell'originale.  La sentenza consta di due parti principali: 1) il dispositivo, ove viene indicata sinteticamente la decisione del giudice sulla domanda ed introdotto dalla sigla P.Q.M. (Per Questi Motivi) 2) le motivazioni, ossia l'insieme delle ragioni che hanno portato il giudice a decidere in un certo modo.  In caso di omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione, qualora riferita ad un punto rilevante della controversia, vi è la possibilità di ricorrere in Cassazione. 16  La sentenza acquista esistenza giuridica con la sua pubblicazione; la pubblicazione, avviene, normalmente, con il deposito nella cancelleria del giudice che l'ha emessa. L'ordinanza è il provvedimento che il giudice emana durante il processo per regolarne lo svolgimento e per risolvere eventuali questioni procedurali insorte dalle parti (funzione ordinatoria)  presuppone il contraddittorio delle parti  di regola viene emessa dal giudice istruttore (a volte, però, anche dal collegio).  è succintamente motivata.  se pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale;  se pronunciata fuori dell'udienza, é scritta in calce al processo verbale  le ordinanze sono modificabili e revocabili da parte dell'autorità giudicante che le ha emesse;  il nostro legislatore, invero, stabilisce espressamente i casi di loro irrevocabilità:  le ordinanze pronunciate sull'accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporne; esse, tuttavia, possono essere revocate quando vi sia l'accordo di tutte le parti  le ordinanze dichiarate non impugnabili ex lege;  le ordinanze per le quali é previsto uno specifico mezzo di reclamo.  Il reclamo  deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza, o altrimenti decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza medesima.  é presentato con semplice dichiarazione nel verbale d'udienza, o con ricorso al giudice istruttore. il decreto rappresenta la forma più semplice dei provvedimenti del giudice (funzione ordinatoria)  il decreto non è motivato;  deve essere sottoscritto dal giudice o, quando questi é collegiale, dal presidente.  di regola può essere emesso senza contraddittorio delle parti  pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte;  se é pronunciato su ricorso, viene scritto in calce al medesimo. atti del cancelliere 1) Il verbale d'udienza: è la documentazione scritta degli atti e delle attività che si compiono in modo orale o dinanzi all'autorità giudiziaria;  deve essere sottoscritto dal cancelliere e dal giudice 2) La comunicazione: è l'atto a mezzo del quale il cancelliere, nei casi previsti dalla legge o dal giudice, porta a conoscenza delle parti e degli altri soggetti processuali, fatti rilevanti per il processo in forma abbreviata o per estratto.  avviene a mezzo di biglietto di cancelleria, in carta non bollata, composta da due parti, una consegnata al destinatario, l'altra conservata nel fascicolo di ufficio. 8 LE NOTIFICAZIONI Definizione principi e peculiarità  La Notificazione è un atto proprio dell’ufficiale giudiziario  Scopo principale far conoscere un atto all'interessato.  È un atto che non ha equipollenti, ovvero la conoscenza dell'atto acquisita altrimenti, in un altro modo, è giuridicamente irrilevante.  non è un atto d'ufficio, ma un atto il cui impulso viene dato o da una parte, ovvero proprio da una delle parti del processo, dal cancelliere o anche dal pubblico ministero L'ufficiale giudiziario, ricevuta l'istanza, provvede a consegnare al destinatario una copia conforme all'atto originale, conformità riscontrata e dichiarata dallo stesso ufficiale in un'apposita relazione, normalmente chiamata relata di notifica, che viene effettuata in calce all'originale dell'atto ed alla copia prima di consegnarla. 17  Detta relazione, datata e sottoscritta dallo stesso ufficiale, contiene anche l'attestazione dell'avvenuta notificazione, dettagliandone le modalità, indicando il soggetto richiedente, il giorno ed il luogo in cui è avvenuta la consegna e la persona che ha ricevuto la consegna dell'atto.  la mancata indicazione della parte a richiesta della quale viene effettuata la notifica comporta la nullità della stessa, a meno che il richiedente non si desuma dal contenuto dello stesso atto.  In caso di una eventuale difformità tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all'originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, prevalgono gli elementi ricavabili dalla copia in possesso del destinatario.  Se in questa copia, poi, dovessero mancare elementi essenziali, la loro presenza nell'originale dell'atto non esclude che si possa comminare la nullità completa della notifica.  In caso di notifica ritualmente e regolarmente effettuata, l'ufficiale giudiziario deve indicare il luogo in cui è stata eseguita, la persona alla quale ha consegnato la copia dell'atto, la qualità della persona a cui viene effettuata la consegna (padre, sorella, familiare convivente, etc. etc.).  Nel caso di notifica non andata a buon fine, ovvero qualora l'ufficiale non abbia potuto consegnare ad alcuno la copia dell'atto, la relata deve contenere i motivi per i quali non è stata possibile la consegna, le ricerche effettuate, le notizie reperite in merito alla reperibilità del destinatario.  Sia ben chiaro: le indicazioni riportate nella relata di notifica valgono come prova, fino a querela di falso.  La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data  la nullità, qualora sia espressamente prevista dalla legge, non può essere pronunciata se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo (ad esempio con la costituzione in giudizio del destinatario, pur a seguito di notifica tardiva senza il rispetto dei termini di legge);  salva diversa disposizione di legge, la nullità non può essere rilevata d'ufficio ma solo su istanza di parte.  le notificazioni possono effettuarsi non prima delle ore 7:00 e non dopo le ore 21:00. Le notifiche effettuate dall’ufficiale giudiziario 1) Notificazione in mani proprie ex art.138 c.p.c  l'ufficiale giudiziario di regola esegue la notifica consegnando la copia dell'atto nelle mani proprie del destinatario;  tale consegna va eseguita presso l'abitazione di quest'ultimo o, se ciò dovesse risultare impossibile, ovunque lo si trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale é addetto l'ufficiale giudiziario.  Se il destinatario rifiuta la consegna, l'ufficiale ne dà atto nella relazione e la notifica si considera come avvenuta in mani proprie ed è, pertanto, legalmente perfezionata 2) Notifiche da eseguirsi nella residenza, nella dimora o nel domicilio ex 139 c.p.c.,  qualora la notifica non possa essere eseguita a mani proprie, l'ufficiale deve effettuarla nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione, o dove ha l'ufficio o esercita l'industria e il commercio.  Se in nessuno di questi luoghi viene trovato il destinatario, l'ufficiale può consegnare la copia dell'atto a una persona di famiglia o comunque addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di anni 14 e non palesemente incapace.  In mancanza delle prefate persone, la consegna può essere effettuata al portiere dello stabile dove si trova l'abitazione, l'ufficio o l'azienda;  qualora manchi il portiere anche ad un vicino di casa che accetti di riceverla. 20  Gli atti del procedimento, invero, anche se viziati sono sempre validi, sino a quando non interviene la pronuncia del giudice che ne sancisce, con efficacia ex tunc, la nullità.  la nullità di un atto processuale viene determinata dalla presenza di un vizio, ovvero, dalla mancanza di un determinato requisito che l'ordinamento reputa necessario e indispensabile.  In base alla tipologia dei vizi presenti in un atto, la dottrina tende a operare una distinzione tra inesistenza, nullità o irregolarità degli atti processuali. Vizi atti processuali 1) Inesistenza: si intende un atto manchevole degli elementi essenziali;  può essere fatta valere da chiunque abbia interesse e in qualsiasi momento  non può, tuttavia, mai essere sanata. 2) Nullità: quando il vizio presente in esso rende l’atto inidoneo a raggiungere il suo scopo  può essere eccepita dalla parte (nullità relativa, SANABILE)  può essere rilevata d'ufficio nei casi stabiliti dalla legge (nullità assoluta, INSANABILE).  Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.  In mancanza, si determinerà una sanatoria del vizio con piena efficacia retroattiva.  IN FORZA DEL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE:  la nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti;  la nullità di una parte dell'atto non determina la nullità delle altre parti che sono indipendenti.  se un vizio presente in un atto impedisce il prodursi di un determinato effetto, l'atto può comunque produrre gli altri effetti per i quali è idoneo  Il giudice che pronuncia la nullità deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende. 3) Irregolarità: si ha nel caso di sussistenza di un vizio lieve, per il quale si determinano delle semplici sanzioni (ad esempio, violazione di norme che prevedono termini ordinatori) o si prevedono forme di regolarizzazione (es. difetto di rappresentanza). Processo di cognizione indica l'insieme delle attività a mezzo delle quali si accertano le condizioni e i presupposti di fatto e di diritto per addivenire all'accoglimento o al rigetto della domanda. Il giudizio di cognizione innanzi al tribunale consta di TRE FASI principali:  Fase introduttiva rappresenta la domanda della parte  Fase istruttoria distinta in:  fase di trattazione, relativa all'attività di esposizione e discussione delle domande e delle eccezioni,  fase probatoria, afferente l'attività di raccolta e valutazione delle prove;  Fase decisoria rappresentata dalla emissione della sentenza Fase introduttiva Il processo ha inizio con la proposizione della domanda giudiziale, ossia l'atto con il quale una parte (l'attore) chiede la tutela giurisdizionale  Elementi domanda: soggetti, petium, causa petendi  La domanda giudiziale per poter esplicare i propri effetti, deve essere notificata al convenuto; DOPO TALE ADEMPIMENTO IL PROCEDIMENTO SI INTENDE INIZIATO.  La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa La citazione è un atto scritto doppiamente recettizio, in quanto si rivolge a due distinti destinatari:  il convenuto, ovvero colui contro il quale è proposta la domanda,  il giudice, il soggetto al quale l'attore rivolge la domanda. 21 Duplice funzione dell'atto di citazione:  chiamata in giudizio di un soggetto, cd. vocatio in ius  domanda di tutela giurisdizionale mediante cognizione, cd. editio actionis elementi che devono essere contenuti nell’atto di citazione: 1) Tribunale davanti al quale la domanda è stata proposta 2) Nome cognome residenza dell’attore, del convenuto, di chi li rappresenta o assiste 3) Oggetto della domanda 4) Esposizione dei fatti e Elementi di diritto 5) Mezzi di prova 6) Nome e cognome del Procuratore 7) Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze termini per comparire L'art. 163 bis c.p.c. indica il numero di giorni minimi che devono intercorrere tra la data di udienza fissata dall'attore nel proprio atto di citazione e il giorno della notifica dello stesso atto introduttivo di lite.  La legge 263/2005, applicabile a tutti i procedimenti instaurati a partire dall'1/03/2006, ha ampliato i termini a comparire individuandoli in:  90 giorni per gli atti da notificare in Italia;  150 giorni per gli atti da notificare all'estero.  In caso di urgenza, comunque, il Presidente del Tribunale con decreto motivato può, su richiesta dell'attore, abbreviare i termini di comparizione sino alla metà.  Se, invece, il termine a comparire è troppo lungo, il convenuto può chiedere al Presidente l'anticipazione della prima udienza con apposito ricorso, in calce al quale il Presidente decide con decreto che va comunicato alle parti costituite e notificato alle altre parti. Effetti della notifica della citazione Dal momento in cui l'atto di citazione è notificato, il procedimento é a tutti gli effetti pendente con conseguente produzione di effetti giuridici processuali e sostanziali. Gli effetti giuridici processuali sono quelli che si riversano sul rapporto processuale, ad es. :  la litispendenza, ovvero la pendenza di un giudizio tra più soggetti che rivestono la qualità di parte del processo;  la determinazione degli elementi oggettivi della domanda;  la fissazione del momento in cui si determina l'esistenza dei presupposti processuali, quali la capacità delle parti, del giudice, etc. etc.). Per effetti sostanziali della domanda, invece, ci si riferisce, ad esempio:  all'interruzione della prescrizione;  all'impedimento della decadenza;  alla costituzione in mora, etc.etc. Nullità atto citazione L'atto di citazione è costituito da due sotto-atti: 1) la vocation in ius, mediante la quale si costituisce il rapporto processuale in contraddittorio con la controparte; 2) l'editio actionis (esposizione del contenuto della domanda), con cui viene individuato l'oggetto del processo, ovvero la cosa oggetto della domanda: se tale determinazione è fonte di incertezza, la citazione stessa potrebbe essere nulla. 1) vizi della vocatio in ius La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto:  alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163,  se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione  se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge  se manca l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze 22  qualora il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma del summenzionato articolo, dispone LA RINNOVAZIONE DELL'ATTO DI CITAZIONE entro un termine perentorio;  tale rinnovazione sana i vizi, con la conseguenza che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione (ex tunc).  Nel caso in cui la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO ED IL PROCESSO SI ESTINGUE. 2) vizi dell’ editio actionis La citazione è nulla quando sono omessi o assolutamente incerti:  la determinazione della cosa oggetto della domanda (petitum)  l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda è fondata (causa petendi)  In questa ipotesi il giudice, rilevata la nullità, fissa all'attore un termine perentorio:  per RINNOVARE LA CITAZIONE qualora il convenuto non si costituisce in giudizio  o per INTEGRARE LA DOMANDA se il convenuto si è costituito  restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.  Se la rinnovazione non avviene si avrà estinzione del procedimento  Se l'integrazione non avviene si avrà dichiarazione di nullità dell'atto 10 PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO CIVILE Art 24 costituzione espressione del più generico diritto d’azione contiene tre affermazioni di fondamentale importanza: 1. “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. 2. “Il Diritto di difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del processo”. 3. “Lo Stato deve garantire ai non abbienti l’accesso alla giustizia”. Elementi identificatori del DIRITTO D’AZIONE  Parti: attore e convenuto  Petitum: lo distinguiamo in due forme: 1) Il petitum immediato è il provvedimento che viene richiesto al giudice. 2) Il petitum mediato è invece il bene della vita a cui tende colui che propone la domanda, ovvero la cosa oggetto della domanda, il cosiddetto bene materiale.  Causa petendi: le ragioni di diritto e di fatto su cui si fonda la domanda, ovvero il titolo IL DIRITTO DI DIFESA è stato concretizzato in quattro sottodiritti: Il Diritto al contraddittorio; il diritto alla difesa tecnica; il diritto alla prova; il diritto ad evitare decadenze incolpevoli In che cosa consiste concretamente il diritto d’azione? Secondo la Corte di Cassazione l’azione è tendenzialmente aspirazione ad un provvedimento di merito, purché nella domanda iniziale venga affermato il diritto di cui l’attore si vanta essere titolare in modo preciso e chiaro. Quante sono le concezioni dell’azione presenti in dottrina, e qual è quella preferibile? Tre, e la preferibile vede nell’azione aspirazione ad una pronuncia di merito Il diritto d’azione ex art 24 cost.: non riguarda solo l’azione di cognizione, comprende anche l’azione cautelare e quella esecutiva. Come l’azione può essere esercitata nel processo, in altri termini quali sono gli atti attraverso i quali si può dare inizio al processo? 25 1) Si può agire in giudizio solo per l’accertamento di diritti, non si può agire per l’accertamento di un fatto 2) Si può chiedere l’accertamento solo se la parte dimostra di avere interesse ad agire cioè solo se quell’ accertamento è giustificato da una contestazione stragiudiziale. 12 AZIONE DI CONDANNA Il soggetto non si limita a chiedere l’accertamento MA chiede anche un provvedimento giudiziale con la quale si imponga alla controparte di eseguire una prestazione  Pagamento di somma denaro  Consegna di un bene  Fare qualcosa La sentenza di condanna ha come suo presupposto l’esistenza di un obbligo inadempiuto o di una pretesa insoddisfatta, e produce 3 EFFETTI importanti e favorevoli per il creditore: Utilità che fornisce una sentenza di condanna 1) La sentenza di condanna è TITOLO ESECUTIVO: è possibile iniziare l’esecuzione forzata per ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo (già in primo grado, cioè non è necessario aspettare che questa sentenza passi in giudicato) 2) La Sentenza di condanna è TITOLO PER ISCRIVERE IPOTECA 3) Sentenza di condanna è TITOLO PER TRASFORMARE PRESCRIZIONI BREVE IN LUNGHE (da 5 anni a 10 anni) dal momento del passaggio in giudicato Non sempre una pronuncia di condanna può essere eseguita (caso in cui un soggetto viene condannato ad eseguire un fare infungibile o un obbligo di non fare) COME SI PUO COSTRINGERE AD ESEGUIRE UNA CONDANNA AD ADEMPIERE? L’obbligo di adempiere può essere garantito facendo ricorso alle MISURE COERCITIVE.  Tali misure sono delle sanzioni che vengono inflitte al debitore inadempiente che devono servire a convincerlo del fatto che per lui è più utile eseguire la prestazione rispetto a continuare a rimanere inadempiente.  queste misure coercitive possono essere sostanzialmente di TRE TIPI:  modello francese: previsione di una somma di denaro che il debitore deve versare al creditore per ogni giorno di inadempimento  modello tedesco della sanzione pubblica (il giudice condanna il debitore a versare una somma di denaro ma non a favore del creditore ma a favore di un ente pubblico)  modello inglese della sanzione penale collegata all’inadempimento del provvedimento del giudice (modello della cosiddetta offesa alla corte). Domanda: al di là dei casi espressamente indicati dalla legge (quindi che riconducono ai tre modelli francese, tedesco e sanzione penale) possiamo immaginare un modello di misure coercitive con carattere generale? Con la legge 69/2009 il legislatore ha risolto il problema, introducendo nel c.p.c. l’art.614 bis che in materia di esecuzione di obblighi di fare infungibili e di obblighi di non fare dispone:  Con il provvedimento di condanna il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.  Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.  Le disposizioni di cui al presente comma NON SI APPLICANO ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO subordinato pubblico e privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409. CONDANNE SPECIALI Accanto a questo modello generale di condanna, esistono delle condanne speciali e sono: 26 1) Condanna generica 2) Condanna in futuro 3) Condanna con riserva delle eccezioni. LA CONDANNA GENERICA Quando SU RICHIESTA DI PARTE, raggiunta la prova circa l’esistenza del diritto ma non ancora sulla quantità della prestazione dovuta, il giudice emana la sentenza limitata all’accertamento dell’an, cioè dell’esistenza di un diritto, RISERVANDO ad una fase successiva la quantità della prestazione.  sentenza sull’an debeatur e non sul quantum  non è mai pronunciabile d’ufficio ma sempre su istanza di parte UTILITA’?  non è titolo esecutivo perché un titolo esecutivo presuppone un credito che sia certo liquido ed esigibile  è titolo per iscrivere ipoteca: sulla base di questa sentenza il creditore può iscrivere ipoteca sui beni (certamente questo è il motivo dell’interesse della parte)  è dubbio in dottrina e in giurisprudenza se sia titolo per trasformare le prescrizioni brevi in prescrizioni lunghe  è una sentenza non definitiva di merito con la quale il giudice decide una parte della causa (non chiude il processo davanti al giudice che l’ha pronunciata). PROBLEMI L’attore può limitarsi alla richiesta della sola condanna generica? Dottrina contrastante. La giurisprudenza invece riconosce questa possibilità ma con una importante precisazione : l’attore può iniziare il processo limitandosi a chiedere la condanna del convenuto alla prestazione, senza chiedere la liquidazione del danno ma dev’essere sempre data al convenuto la possibilità nel processo di chiedere anche l’accertamento del quantum. Se poi in sede di accertamento del quantum si scopra che nessun danno è stato subito dall’attore? Secondo la prevalente dottrina, in questo caso la condanna perde efficacia. Caratteristiche SENTENZA NON DEFINITIVA  le sentenze non definitive possono passare in giudicato se non sono autonomamente impugnate  le sentenze non definitive possono essere sia di merito (la condanna generica)  sia di rito (es. la sentenza con la quale il giudice rigetta l’eccezione di incompetenza)  NON CHIUDONO IL PROCESSO davanti al giudice che le ha emanate  le sentenze non definitive di merito hanno una particolare caratteristica: anche se dopo la pronuncia della sentenza non definitiva il processo si estingue, esse conservano efficacia e OVE NON IMPUGNATE PASSANO IN GIUDICATO. LA CONDANNA IN FUTURO In alcuni casi, del tutto eccezionali, il legislatore consente all’attore di agire in giudizio per chiedere la CONDANNA ATTUALE all’adempimento di una prestazione sottoposta a termine o a condizione prima che il termine sia scaduto o la condizione si sia realizzata. La condanna in futuro caratterizza IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO 1) sia per l’ipotesi di licenza per finita locazione: il locatore può ottenere una condanna attuale al rilascio dell’immobile ma dal momento in cui il contratto sarà scaduto. 2) sia in qualche caso di sfratto per morosità: la legge dice che contestualmente alla risoluzione del contratto il giudice può pronunciare un decreto ingiuntivo con il quale intima al conduttore il pagamento dei canoni scaduti e da scadere LA CONDANNA CON RISERVA DELLE ECCEZIONI In alcuni casi eccezionalmente previsti, la legge stessa consente al giudice di pronunciare una condanna riservando l’esame delle eccezioni ad un secondo momento. 27  È una condanna fondata solo sui fatti costitutivi del diritto, con riserva di esaminare le eccezioni (l’inesistenza dei fatti estintivi, modificativi ed impeditivi). Caso tipico di condanna con riserva delle eccezioni è l’Art 35 cpc l’eccezione di compensazione:  l’eccezione con la quale una parte fa valere l’esistenza di un suo controcredito nei confronti dell’attore (creditore) il cui valore eccede la competenza del giudice: il giudice non rimette tutto al giudice superiore, ma decide sulla domanda principale e rimette al giudice superiore solo la decisione sull’eccezione di compensazione, per questo si parla di condanna con riserva dell’eccezione. Azione costitutiva Ex art. 2908 del codice civile, l’azione costitutiva è l’azione attraverso la quale nei casi espressamente previsti dalla legge è consentito al GIUDICE di modificare estinguere o costituire rapporti giuridici Caratteristica: la produzione dell’effetto giuridico deriva da una pronuncia del giudice. Esistono vari SCHEMI (TECNICHE) DI PRODUZIONE DEGLI EFFETTI GIURIDICI: 1) NORMA-POTERE-EFFETTO:  in alcuni casi la legge attribuisce ad un soggetto, quasi sempre sovraordinato, il potere di emanare atti che producono immediatamente effetti nei confronti dei loro destinatari  Es. la p.a ha il potere di emanare atti autoritativi immediatamente produttivi di effetti  rispetto a questi atti il destinatario  o contesta la carenza di potere  o contesta l’illegittimo esercizio del potere. 2) NORMA-FATTO –EFFETTO  la norma di legge stabilisce in genere che ove si verifichi un certo fatto ne derivi un determinato effetto  es. tizio investe con l’auto caio, da questo fatto illecito nasce il diritto del danneggiato al risarcimento del danno. 3) NORMA-FATTO-POTERE SULL’AN(esercizio del diritto)-EFFETTO  la legge attribuisce al soggetto, ove si sia verificato un certo fatto, il potere di incidere unilateralmente sulla sfera giuridica altrui: questa è la tecnica del diritto potestativo (diritto di produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario indipendentemente dalla sua volontà)  es. il datore di lavoro può licenziare per giusta causa un lavoratore (Non è sufficiente che si sia verificato un certo fatto, ma è necessario che si sia esercitato un diritto potestativo)  questo modello di diritto potestativo è caratterizzato dal fatto che la produzione dell’effetto non è subordinata solo al verificarsi di un certo fatto ma anche all’esercizio del diritto potestativo da parte del titolare  l’oggetto del processo non è la richiesta al giudice di pronunciare una sentenza che estingua, modifichi o costituisca un rapporto ma la richiesta al giudice è di ACCERTARE se vi è stata la produzione dell’effetto in conseguenza dell’esercizio del diritto (L’EFFETTO SI SVOLGE FUORI DAL PROCESSO) . 4) NORMA-FATTO-POTERE SULL’AN-SENTENZA DEL GIUDICE-EFFETTO (modello proprio dell’azione costitutiva)  in alcuni casi la legge richiede che un certo effetto possa essere prodotto ove si sia verificato un determinato fatto, vi sia stata la domanda e vi sia stata una sentenza del giudice che abbia accertato l’esistenza dei presupposti per la modificazione giuridica  la produzione dell’effetto richiede che vi sia stato non soltanto un determinato fatto ma anche che il titolare del diritto abbia esercitato un’azione e che vi sia stata una sentenza del giudice che abbia ritenuto sussistenti i presupposti e i requisiti per la modificazione richiesta 30  Allo stesso modo, risulta decisamente ridotta la evenienza di poter richiedere o produrre nuovi mezzi di prova ovverosia di produrre nuovi documenti.  Possono essere domandati solo gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, così come è possibile chiedere il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa. Soggetti appello  Legittimati a proporre appello sono le parti  Chi non ha partecipato al giudizio di primo non può partecipare al giudizio di secondo grado  Nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404” (ossia nel caso egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado  pertanto, non risulta ammissibile l’intervento adesivo e, al contempo, non sembra parimenti ammissibile l’intervento del terzo iussu iudicis Forma appello L'appello si propone CON CITAZIONE contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione Tra il giorno della notificazione della citazione e quello della prima udienza devono decorrere termini liberi non inferiori a:  90 giorni se il luogo della notificazione è in Italia,  150 giorni se il luogo si trova all’estero. Termini si distinguono in breve e lungo:  in caso di efficace notificazione della sentenza di primo grado (effettuata cioè, al procuratore costituito31 nel primo grado di giudizio), l’appello deve essere proposto mediante atto di citazione da notificarsi entro il termine perentorio di 30 giorni (termine breve) dall’intervenuta suddetta notifica della sentenza.  Nel caso in cui non vi sia stata la notificazione della sentenza, invece, decorre il termine c.d. lungo.  La L.18 giugno 2009 nr. 69- ha apportato modifiche ai termini di proposizione dell’appello:  1 anno dalla pubblicazione della sentenza ovvero dalla data di deposito in cancelleria della sentenza per tutti i procedimenti incardinati ante L. nr. 69/2009  6 mesi per i giudizi introdotti successivamente alla novella del 2009  sospensione feriale tra il 1° agosto e il 15 settembre Decadenza dall'impugnazione nel caso di mancata notificazione della sentenza, ma anche nell'ipotesi in cui la notifica sia nulla (ad esempio perché è stata effettuata alla parte personalmente invece che al procuratore costituito) si ha DECADENZA DALL’IMPUGNAZIONE dopo decorsi 1 anno (ante L. nr. 69/2009) o 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza  salvo che il contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità dell’atto introduttivo o della sua notificazione  onere del contumace provare non solo la nullità ma anche la mancata conoscenza del processo Luogo di notificazione della impugnazione La notificazione dell’atto di appello, ex art. 330 c.p.c., comma 1, deve avvenire  nel luogo dichiarato residenza dalla parte in sede di notificazione della sentenza o domicilio eletto nella circoscrizione del giudice che ha pronunciato la sentenza  in mancanza, presso il domicilio del procuratore costituito nel precedente grado di giudizio o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio  Se manca la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l’impugnazione se ancora ammissibile, potrà essere fatta personalmente alla parte DISTINZIONE TRA INESISTENZA E NULLITÀ DELLA NOTIFICAZIONE: 31  L’inesistenza giuridica della notificazione si configura allorquando la notificazione manca del tutto ovverosia risulta essere stata effettuata in modo assolutamente non previsto dal codice di rito  La nullità si ha quando la notifica risulti essere stata effettuata in un luogo diverso o con consegna della copia a persona diversa da quelli stabiliti dalla legge  L’errore sulle generalità del destinatario dell’atto importa, al pari dell’errore sulle generalità del procuratore domiciliatario, la nullità della notificazione e non l’inesistenza della stessa competenza L'appello contro le sentenze del giudice di pace e del tribunale si propone rispettivamente al tribunale e alla corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza inibitoria delle sentenze provvisoriamente esecutive  tutte le sentenze di condanna emesse a definizione del procedimento di prime cure sono provvisoriamente esecutive.  Detta provvisoria esecutività può essere sospesa su ISTANZA DI INIBITORIA promossa dalla parte soccombente in prima istanza  I presupposti per spiegare la domanda di inibitoria sono la sussistenza di gravi e fondati motivi e di pericolo di insolvenza  L’istanza di inibitoria va proposta sempre contestualmente all’appello Costituzione delle parti La costituzione delle parti, anche per il grado di appello, avviene IN CANCELLERIA  L’APPELLANTE, per potersi costituire, deve depositare, nell’ufficio di cancelleria del Ruolo Generale Civile la nota di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente gli atti e i documenti di causa, corredati da indice sottoscritto, l’originale dell’atto di appello, della procura e la copia della sentenza impugnata  Se l’APPELLATO si costituisce dopo l’iscrizione della causa a ruolo, dovrà depositare in cancelleria il proprio fascicolo contenente gli atti e i documenti corredati di indice sottoscritto, l’originale della comparsa di risposta e con le copie necessarie per le parti per il fascicolo d’ufficio e per il Presidente L’improcedibilità dell’appello 1) improcedibilità per MANCATA COSTITUZIONE DELL’APPELLANTE  la mancata costituzione dell'appellante nel termine di 10 gg. dalla notifica dell'appello, determina automaticamente l'improcedibilità dell'appello  Se l'appellante non si costituisce entro tale termine, l'appellato può far dichiarare l'improcedibilità dell'appello solo se si è costituito 20 giorni prima della udienza indicata 2) improcedibilità per MANCATA COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE alla prima udienza  Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il giudice è tenuto a disporre un rinvio della causa ad udienza successiva.  ma, se anche in tale occasione l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio L’appello incidentale Dopo la notifica dell’appello principale, LE ALTRE PARTI SOCCOMBENTI hanno la possibilità di:  costituirsi resistendo alla domanda dell’appellante principale  costituirsi in giudizio impugnando le parti della sentenza a loro sfavorevoli L’appello incidentale è un mezzo di impugnazione che si propone con la comparsa di risposta a pena di decadenza al momento della costituzione in giudizio La nota di iscrizione a ruolo  la nota di iscrizione a ruolo viene redatta obbligatoriamente su di un modello unico valido per tutto il territorio nazionale che prevede l’indicazione di elementi essenziali.  All’atto della iscrizione a ruolo, la parte che per prima si costituisce è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. 32 la trattazione dell'appello  La trattazione dell’appello è COLLEGIALE  nella prima udienza il Collegio  verifica la regolare costituzione delle parti  e, laddove necessario, ordina l’integrazione del contraddittorio o la notificazione di cui all’art. 332 c.p.c., oppure ordina la rinnovazione della notificazione dell’atto di appello.  può dichiarare la contumacia dell’appellato  provvedere alla riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza  procedere al tentativo di conciliazione  In prima udienza il Collegio decide anche sull’istanza di esecuzione provvisoria  Esaurita la trattazione il Collegio invita le parti a precisare le conclusioni disponendo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie  La sentenza è depositata in cancelleria entro 60 giorni successivi  entro 5 giorni successivi a tale deposito il cancelliere ne dà notizia inviando alle parti costituite biglietto di cancelleria contenente il dispositivo della sentenza 17 ricorso cassazione  È un mezzo d’impugnazione ordinario, in quanto la possibilità della sua proposizione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza  senza effetto devolutivo in quanto non introduce un nuovo giudizio.  Il giudizio rescissorio spetta al giudice di rinvio.  Il ricorso non sospende l’esecuzione della sentenza;  solo quando su istanza di parte il giudice appuri che possa derivare grave e irreparabile danno, l’esecuzione è sospesa con ordinanza. LA FASE RESCINDENTE è la fase in cui la cassazione decide sulla sentenza impugnata enucleando il corrispondente "principio di diritto" che deve essere osservato dal giudice del rinvio nello svolgimento della corrispondente FASE RESCISSORIA.  Il giudizio di rinvio è il GIUDIZIO RESCISSORIO DI MERITO che segue la fase rescindente: il giudice competente per il rinvio è discrezionalmente scelto dalla cassazione tra quelli di pari grado a quello che ha pronunciato il provvedimento cassato. Si possono far valere solo:  errores in procedendo: vizi nello svolgimento, cioè nell’applicazione di norme processuali  e errores in iudicando: vizi nell’applicazione di diritti sostanziali e nel percorso logico che conduce a tale applicazione La Corte di Cassazione  è giudice supremo  non riesamina nel merito la causa, fa solo una valutazione delle norme processuali  Il suo è un giudizio di legittimità, cioè è giudice del solo diritto,  verifica l’avvenuto rispetto delle regole sulla giurisdizione ovverosia sulla competenza ovverosia sull’esatta osservanza della legge nelle fasi di merito. Riserva facoltativa di ricorso contro sentenze non definitive  Contro le sentenze di condanna generica (sentenze sull'an debeatur) e per quelle che decidono una o più domande senza definire il giudizio (sentenze parziali), il ricorso per cassazione può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva  la riserva deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine per la proposizione del ricorso, e in ogni caso non oltre la prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza stessa  La riserva non può farsi, e se già fatta rimane priva di effetto, quando contro la stessa sentenza da alcuna delle altre parti sia proposto immediatamente ricorso 35 La discussione in pubblica udienza  modalità ordinaria per la trattazione della controversia è la camera di consiglio, a meno che una delle parti non chieda che la causa venga discussa in pubblica udienza, mediante apposita istanza da depositare nella segreteria  il Presidente fissa l’udienza e dell’udienza è data comunicazione dal cancelliere agli avvocati delle parti almeno 20 giorni prima. La decisione  Il giudizio di cassazione è rescindente, ossia elimina la sentenza del giudice di merito, per poter eventualmente affidare al giudice inferiore il nuovo esame della controversia (giudizio rescissorio)  Se la Corte rigetta il ricorso, la sentenza impugnata passa in giudicato.  Se, invece, accoglie il ricorso, può cassare con o senza rinvio ad altro giudice. a) casi in cui la Corte cassa senza rinvio: 1. nel caso in cui rilevi l'assoluta assenza di giurisdizione 2. oppure qualora rilevi che il processo non poteva proseguire o che la causa non poteva essere intrapresa. 3. quando decide la causa nel merito qualora non sia necessario alcun tipo di attività istruttoria (Cassazione senza rinvio con contestuale decisione nel merito) b) Negli altri casi, la cassazione della sentenza determina il prosieguo del processo con rinvio ad altro giudice di pari grado rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.  Quando la Corte cassa con rinvio è ONERE DELLA PARTE di riassumere il giudizio entro 3 mesi dalla relativa pronuncia della Corte, altrimenti il processo si estingue. La Corte provvede anche sulle spese:  Se rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese.  Se cassa senza rinvio provvede sulle spese di tutti i precedenti giudizi  Se rinvia ad altro giudice può scegliere se provvedere sulle spese o rimetterne la pronuncia al giudice del rinvio. Il giudizio di rinvio  Il giudizio di rinvio è il giudizio rescissorio di merito che segue la fase rescindente, cioè la fase in cui la cassazione decide sulla sentenza impugnata enucleando il corrispondente principio di diritto che deve essere osservato dal giudice del rinvio nello svolgimento della corrispondente fase.  Il giudice competente è discrezionalmente scelto dalla Cassazione tra quelli di pari grado a quello che ha pronunciato il provvedimento cassato.  nell’ipotesi di cassazione con rinvio, la parte interessata ha l’onere di riassumere il giudizio innanzi al giudice indicato dalla Suprema Corte nel termine perentorio di 3 mesi calcolandi dal giorno della pubblicazione della sentenza, mediante citazione notificata alla parte personalmente.  Se la riassunzione non avviene, l’intero processo si estingue.  Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto statuito dalla Corte (funzione nomofilattica della Cassazione)  L’esame del giudice è limitato alle parti della sentenza che sono state cassate.  La sentenza del giudice di rinvio è impugnabile secondo le regole proprie del grado in cui essa è pronunciata. Rinuncia al ricorso  La parte può rinunciare al ricorso finché non sia cominciata la relazione all’udienza o sia notificata la richiesta al P.M  La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte o dal suo avvocato e notificato alle parti costituite che vi appongono il visto.  La rinuncia comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata 36 REVOCAZIONE  mezzo di impugnazione previsto dalla legge quale estrema garanzia di tutela nei confronti di sentenze affette da vizi particolarmente gravi.  mezzo di impugnazione limitato, in quanto la legge ne stabilisce a priori, ex art. 395 c.p.c., i motivi per cui essa può essere proposta  Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione: 1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra 2) se si e' giudicato in base a prove riconosciute false dopo la sentenza 3) se dopo la sentenza sono stati trovati documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario 4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti della causa 5) se la sentenza è contraria ad altra precedente 6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice La revocazione può essere:  ordinaria, quando impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata,  straordinaria, quando è proponibile anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Sono impugnabili per revocazione altresì:  Le sentenze della Corte di cassazione affette da errore materiale o di calcolo, ovvero da errore di fatto, la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso da notificare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza, ovvero entro un anno dalla sua pubblicazione.  Anche il provvedimento con cui la Corte ha deciso la causa nel merito è impugnabile per revocazione e per opposizione di terzo  il decreto ingiuntivo definitivo, l’ordinanza di convalida di sfratto, la sentenza dichiarativa di fallimento, solo per i motivi della revocazione straordinaria Il procedimento di revocazione  Legittimato attivo nell’impugnazione per revocazione è la parte soccombente, legittimato passivo è l’altra parte.  Anche il P.M. può proporre revocazione nelle cause in cui il suo intervento è obbligatorio:  quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito  quando la sentenza è l’effetto di collusione delle parti per frodare la legge.  La revocazione si propone CON CITAZIONE davanti allo stesso giudice (ufficio giudiziario) che ha pronunciato la sentenza impugnata.  La citazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti relativi alla revocazione straordinaria  La citazione deve essere sottoscritta da un avvocato munito di procura speciale  La revocazione si propone entro il termine breve di 30 giorni dalla notificazione della sentenza  La revocazione ordinaria non può proporsi decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.  Per i casi di revocazione straordinaria, l’impugnazione va sempre proposta nel termine di 30 giorni dalla scoperta del dolo, della falsità, del documento, o dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta il dolo del giudice.  Per il resto, il procedimento segue le regole stabilite per il giudizio davanti al giudice adito.  Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell’atto di citazione, la sospensione dell’esecuzione della sentenza  Il giudice può: 1) accogliere l’istanza di revocazione: in tal caso, revoca la sentenza impugnata, quindi decide il merito della causa con una nuova sentenza 37 2) ritenere necessaria una fase istruttoria: in tal caso, pronunciata con sentenza la revocazione, rimette le parti con ordinanza davanti all’istruttore.  La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non è impugnabile per revocazione, ma potrà essere impugnata con i mezzi originariamente ammessi L’opposizione di terzo Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti  L’opposizione di terzo revocatoria è quella che può essere proposta dagli aventi causa o dai creditori di una delle parti in causa, quando la sentenza è effetto di dolo o collusione a loro danno  Sono opponibili:  le sentenze passate in giudicato o esecutive,  l’ordinanza di convalida di sfratto e di finita locazione,  le sentenze della Corte di cassazione che decidono nel merito.  A giustificare l’opposizione deve venire in rilievo un diritto autonomo del terzo che può subire un pregiudizio dalla messa in esecuzione del provvedimento impugnato.  L’opposizione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata  Su istanza di parte, il giudice può sospendere l’esecuzione della sentenza impugnata  Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l’opponente al pagamento di una pena pecuniaria.  In caso di accoglimento, la sentenza impugnata dovrà essere annullata nella misura necessaria per la tutela del diritto del terzo, lasciandola per il resto inalterata tra le parti.  La sentenza che decide sull’opposizione di terzo è soggetta alle impugnazioni che erano ammissibili contro la sentenza impugnata 18 convalida sfratto Art.657 cpc è un procedimento speciale di cognizione sommaria inteso alla formazione rapida di un titolo esecutivo per il rilascio di beni immobili  Con questo procedimento speciale è possibile far valere il diritto al rilascio di un immobile in favore di un concedente o di un locatore.  A causa della sommarietà della cognizione, sarà inibito al locatore domandare eventuale risarcimento del danno o prestazioni di riparazione, così come la richiesta di risoluzione del contratto, le quali dovranno essere proposte attraverso il procedimento ordinario.  Tale diritto può derivare da un contratto di affitto, locazione, mezzadria, colonia e può essere esperito ESCLUSIVAMENTE in relazione ai contratti di locazione AD USO ABITATIVO  I diritti in relazione ai quali la convalida di sfratto risulta contemplata sono i cd. “diritti alla restituzione” che sorgono perché il rapporto si è esaurito.  una volta che il rapporto è cessato, come il bene è stato ricevuto in attuazione del rapporto, così la controparte deve restituirlo sempre sulla base del contratto In via generalissima possiamo dire che è possibile esperire tale procedimento quando: 1) Il diritto al rilascio dell'immobile è attuale, nel senso che il locatore può chiedere il rilascio per il fatto che il contratto di locazione è ormai scaduto (previa intimazione di sfratto) 2) Il diritto al rilascio sia attuale e possibile, a fronte del mancato pagamento del canone di locazione (per morosità) 3) Quando il diritto al rilascio non è ancora attuale, per ottenere un provvedimento di condanna al rilascio (titolo esecutivo), ancora prima che il diritto al rilascio venga in essere (Licenza per finita locazione) Intimazione di sfratto per finita locazione  A differenza della licenza per finita locazione, la convalida in questione viene (e può) essere chiesta QUANDO IL TERMINE DI DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE È GIÀ SPIRATO e non sia emersa alcuna rinnovazione tacita del contratto 40 Forma della domanda  La domanda di ingiunzione si propone CON RICORSO contenente  i requisiti indicati nell'art. 125  l'indicazione delle prove che si producono  l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.  Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano  Ove l’atto sia notificato al domicilio reale del debitore tale notifica non è inesistente ma nulla e può costituire oggetto di rinnovazione  Laddove sussista difetto di individuazione della persona e del luogo, la notificazione non è irregolare o nulla, ma del tutto inesistente, ed insuscettibile di sanatoria.  La omissione invece delle ragioni di fatto e di diritto rende ab origine nullo il ricorso con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo in base allo stesso emesso Accoglimento della domanda Nel caso in cui il giudice ritenga fondata la richiesta del ricorrente, emette il decreto ingiuntivo che si sostanzia in: 1) una INGIUNZIONE AD ADEMPIERE entro 40 giorni dalla notifica (di pagare la somma o di consegnare la cosa) 2) con l'espresso AVVERTIMENTO al debitore/ingiunto che nello stesso termine può essere fatta opposizione, altrimenti il decreto diventerà un titolo esecutivo (e quindi idoneo a richiedere una esecuzione forzata: il decreto infatti non è "immediatamente esecutivo"). 3) Sempre nel corpo del decreto emesso, il giudice procede (rectius: deve procedere) anche alla LIQUIDAZIONE DELLE SPESE, dei diritti e degli onorari.  Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a 10 giorni oppure aumentato a sessanta.  Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino a 20 giorni.  Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di 60 giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120. Efficacia del decreto ingiuntivo DECRETO INGIUNTIVO  60 giorni per notificare il decreto, a pena di inefficacia  40 giorni dalla notifica per formulare opposizione  Il termine di 40 giorni è termine perentorio: il suo decorso infruttuoso fa sì che il decreto acquisti efficacia di titolo esecutivo. Inesistenza e nullità del decreto ingiuntivo  sarà inesistente solo laddove risulti essere mancante degli elementi essenziali  sarà nullo (quindi sanabile ex art. 156, ultimo comma, c.p.c.) quando sia soltanto privo di uno degli elementi basilari.  È “nullo” (e non “inesistente”) il decreto ingiuntivo “non recante l’avvertimento che entro l’indicato termine di pagamento l’ingiunto avrebbe potuto fare opposizione Provvisoria esecuzione Art. 642 Il giudice, su istanza del ricorrente, può attribuire al decreto ingiuntivo EFFICACIA ESECUTIVA PROVVISORIA (anche prima della naturale acquisizione della medesima alla luce dell’omessa opposizione ad opera dell’ingiunto nel termine ritualmente indicatogli nell’ingiunzione)  Se il credito è fondato su cambiale, su atto ricevuto da notaio  Se vi è grave pregiudizio nel ritardo  Se il ricorrente produce documentazione sottoscritta da debitore.  Il termine è fissato ai soli effetti dell'opposizione 41 Notificazione del decreto  Il decreto ingiuntivo deve essere notificato rispettando le regole dettate per la notifica dell'atto di citazione, pertanto il decreto viene notificato alla parte personalmente  Gli eventuali vizi della notificazione si fanno valere con L'OPPOSIZIONE anche se, in tal modo, si sanano con efficacia ex tunc. mancata notificazione del decreto ingiuntivo (Inefficacia) Il decreto ingiuntivo PERDE EFFICACIA se non viene notificato entro 60 giorni dalla pronuncia, ma può essere riproposto.  Tale termine decorre dalla data di deposito in cancelleria e non dalla data che il giudice appone al testo nel momento del pronunciamento.  In caso di mancanza o giuridica inesistenza della notificazione del decreto ingiuntivo il debitore può fare ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto, di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. (procedimento per la dichiarazione di inefficacia di decreto ingiuntivo)  il provvedimento dichiarativo della inefficacia del decreto ingiuntivo notificato tardivamente si ottiene mediante procedimento ex art. 188 disp. att. c.p.c., avente contenuto decisorio (proprio perché va ad incidere direttamente sulle posizioni di diritto soggettivo sia del creditore che del debitore) e, in quanto tale impugnabile solo con ricorso in Cassazione e solo per violazione di legge ex art. 111 Cost nullità della notifica del decreto ingiuntivo  In caso di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, il debitore invece può far valere le sue ragioni con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. Opposizione Art. 645.  il soggetto destinatario della notificazione del decreto ingiunto potrà formulare opposizione entro 40 giorni dalla notifica  L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto  CON ATTO DI CITAZIONE notificato al ricorrente  L’ufficiale giudiziario deve notificare l’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull’originale del decreto  Con l'opposizione al decreto ingiuntivo si promuove un GIUDIZIO ORDINARIO, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione.  l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione. Opposizione tardiva Art. 650 L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto, se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza  per irregolarità della notificazione  per caso fortuito o forza maggiore.  L'opposizione non è più ammessa decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione  la irregolarità della notificazione: ricorre nell’evenienza in cui la notifica sia affetta da nullità e, pertanto al fine di evitare la sanatoria di tale vizio per acquiescenza, l’ingiunto, fornendo la prova di non avere avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, potrà formulare l'opposizione tardiva.  Ai fini della legittimità della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento della irregolarità della notificazione del decreto ingiuntivo, ma occorre altresì la prova - il cui onere grava sull'opponente - che a cagione della nullità l'ingiunto non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto e non è stato in grado di proporre una tempestiva opposizione  LA TARDIVA COSTITUZIONE dell’opponente viene equiparata alla mancata costituzione con conseguente declaratoria della improcedibilità dell’opposizione  La improcedibilità farà assumere efficacia di giudicato interno al decreto ingiuntivo. 42 Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo: 1) Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito 2) Oppure se l'opponente non si è costituito Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione il giudice dell'opposizione può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto 1) quando l'opposizione stessa non sia fondata su prova scritta 2) ovvero sui documenti che dimostrino l'inesistenza del fatto costitutivo del credito o l'esistenza di fatti modificativi, estintivi o impeditivi del credito. casi in cui può essere concessa la provvisoria esecuzione nel corso del giudizio di opposizione: Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito o se l’opponente non si è costituito o si è costituito tardivamente, su istanza del ricorrente 20 procedimento di separazione (libro IV, Titolo II, art. 706 - 711) Volontaria Giurisdizione: Negozio gestito con l’ausilio del giudice  Separazione giudiziale decisa dal giudice  Separazione consensuale per volontà di entrambi i coniugi, omologata dal tribunale  Separazione di fatto decisa da coniugi senza formalità giuridiche  Le uniche ipotesi disciplinate dal codice sono quelle ai separazione giudiziale e consensuale  la pronuncia di separazione non pone fine al vincolo matrimoniale (e, dunque, ai diritti ed ai doveri dal medesimo derivanti): il rapporto di coniugio, infatti, cesserà di esistere legalmente solo a seguito della emanazione della sentenza di divorzio e negli altri casi previsti dalla legge (art. 149 c.c.).  Con la separazione, poi, non viene meno neppure lo status di coniuge e ciò in quanto risultano semplicemente sospesi alcuni doveri scaturenti dal matrimonio. LA SEPARAZIONE LE PARTI DEL GIUDIZIO:  La legittimazione ad agire spetta a ciascuno dei coniugi  L’art. 707, comma 1, c.p.c., dispone che i coniugi devono comparire personalmente davanti al Presidente con l’assistenza dei difensori.  a pena di nullità rilevabile d’ufficio, deve necessariamente intervenire anche il Pubblico Ministero, ex art. 70  E’ scelta discrezionale del P.M. quella di prendere parte al procedimento  il p.m., è interventore necessario può produrre documenti, dedurre prove e prendere conclusioni, ma soltanto nei limiti delle domande di parte  non può richiedere che la separazione sia pronunciata con addebito, qualora una domanda in tal senso non sia stata avanzata da uno o da entrambe le parti.  il tutore può agire, ai sensi dell’art. 119 c.c., per far dichiarare la nullità del matrimonio dell’infermo di mente, per cui è da considerarsi ammissibile che lo stesso agisca anche per la pronuncia di separazione personale  i figli minori e maggiorenni non indipendenti economicamente possono divenire parti del giudizio di separazione e divorzio, agendo in giudizio mediante intervento adesivo autonomo e litisconsortile FORMA DELLA DOMANDA  La domanda di separazione personale si propone CON RICORSO LA COMPETENZA  L’art. 50 bis c.p.c., prevede una competenza esclusiva del Tribunale in composizione collegiale, con la necessaria partecipazione del Pubblico Ministero ex art. 70 c.p.c.. 45  L’omesso rispetto del termine de quo -perentorio-, determinerà la decadenza dalla proponibilità di domanda riconvenzionale, di chiamare terzi in causa, di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.  il PM è una parte necessaria nel processo di separazione perché è chiamato a tutelare gli interessi dei figli che potrebbero essere lesi dai genitori  con la L.80/2005, il novellato art 709 bis cpc dispone che alla causa di separazione si applicano le norme sulla trattazione orale, sulla prima comparizione delle parti e sulla trattazione della causa, e quelle sull’assunzione dei mezzi di prova (artt. 180, 183,184)  Per quanto riguarda i singoli mezzi di prova, è da escludere l’ammissibilità del giuramento, della confessione e dell’interrogatorio formale, poiché la materia è afferente a questioni di status ed diritti indisponibili.  E’ invece, ammessa la prova testimoniale  Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l'affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette SENTENZA NON DEFINITIVA RELATIVA ALLA SEPARAZIONE. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.  La riforma introdotta nel 2006 ha aggiunto l’art. 709ter c.p.c., con il quale si attribuisce la competenza alla risoluzione delle controversie tra i genitori per l’esercizio della potestà o delle modalità dell’affidamento, al giudice del procedimento in corso, mentre per i procedimenti di cui all’art. 710 c.p.c., tale competenza giurisdizionale resta affidata al Tribunale ove ha residenza il minore.  Il giudizio di separazione si conclude con la pronuncia della SENTENZA del giudice collegiale, che ha effetto costituivo, poiché muta lo status dei coniugi, provvede sull’eventuale richiesta di addebito detta il regime tendenzialmente definitivo dei rapporti economico- affettivi della famiglia  I provvedimenti relativi ai coniugi e alla prole che sono stati adottati con la sentenza di separazione, possono essere modificati in ogni tempo l'assegno di mantenimento 1) l'assegno di mantenimento è una prestazione pecuniaria periodica spettante al coniuge separato senza addebito, che non abbia un reddito tale da consentirgli di conservare il livello di vita goduto in costanza di matrimonio. 2) Al coniuge a cui è stata addebitata la separazione non spetta l'assegno di mantenimento. Qualora versi in una situazione di disagio economico, avrà certamente diritto ad un Assegno Alimentare separazione consensuale La separazione consensuale è caratterizzata dal ruolo primario della volontà concorde dei coniugi di separarsi  La domanda di separazione si propone CON RICORSO, normalmente predisposto e sottoscritto da entrambi i coniugi.  i coniugi che presentino personalmente domande di separazione personale consensuale o domande congiunte di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio devono avvalersi del patrocinio di un difensore  La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice. FASE PRESIDENZIALE 1) Il procedimento inizia con la FASE PRESIDENZIALE :  comparizione dei coniugi avanti al Presidente del tribunale  se uno dei coniugi -inizialmente sottoscrittore del ricorso de quo- non compaia alla udienza presidenziale nel giorno fissato in decreto, il consenso del medesimo sarà 46 intenso caducato con consequenziale impossibilità per il giudice a provvedere in ordine alla domanda  la comparizione di un rappresentante del coniuge istante all’udienza presidenziale, se pure non è idonea a consentire l’esperimento del tentativo di conciliazione, il quale richiede inderogabilmente la presenza personale di entrambi i coniugi, non comporta l’improcedibilità dell’azione, né impone la fissazione di una nuova udienza per detto tentativo  il giudice delegato dovrà, necessariamente e preliminarmente- esperire il TENTATIVO DI CONCILIAZIONE cercando di convincere i coniugi a non separarsi.  Se il tentativo di conciliazione fallisce, si dà atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e il giudice procederà alla formalizzazione degli accordi. L'accordo di separazione  deve contenere elementi essenziali quali il consenso a vivere separati e le pattuizioni relative al mantenimento dei coniugi e della prole, oltre alla loro educazione.  Tale accordo ha carattere negoziale e, pertanto, consiste in un atto di autonomia privata, che il Tribunale non può modificare.  Il Presidente –o il giudice delegato- non potrà apportare coattivamente modifiche agli accordi convenuti dai coniugi ma solo indirizzarli e consigliarli secondo il suo prudente apprezzamento.  Infatti, il ruolo dell'organo giudiziario è limitato al solo controllo di legalità e di opportunità (verifica che le clausole pattuite non siano nulle per contrarietà a norme imperative o all'ordine pubblico e valutando la convenienza delle pattuizioni per l'interesse morale e materiale della prole). 2) La seconda fase è quella dell'omologazione  si svolge secondo le modalità del rito camerale ai sensi dell'art. 737 del c.p.c. e ss.  L'omologazione viene pronunciata CON DECRETO  acquista efficacia di titolo esecutivo: in caso di inadempienza, i coniugi possono chiederne l’esecuzione coattiva, nonché le misure cautelari di cui all’art. 156 c.c  esso non va notificato o comunicato alle parti ed al p. m. ai fini della successiva pronuncia di divorzio Omologazione del tribunale  L’art. 711 c.p.c. statuisce che: “La separazione acquista efficacia con l’omologazione del Tribunale”  Lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi si realizza solamente con l'emissione del decreto di omologazione della separazione consensuale  L’omologazione attribuisce all’accordo di separazione la forza di titolo esecutivo, che vale anche ai fini dell’iscrizione di ipoteca giudiziale, al pari della sentenza di separazione giudiziale  Fino alla pronuncia del decreto di omologazione, è sempre rilevante il ripensamento dei coniugi circa l’accordo di separazione, e, pertanto, la REVOCA MOTIVATA DEL CONSENSO, anche se unilaterale, impedisce l’omologazione della separazione  è impugnabile con RECLAMO in Corte d'appello, sia dal Pubblico Ministero che dalle parti, nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto  è MODIFICABILE E REVOCABILE, ma è esclusa l’impugnazione con ricorso straordinario per Cassazione.  L’omologazione diviene EFFICACE solo in seguito alla scadenza del termine, assegnato alle parti ed al P.M. per proporre reclamo Scioglimento della comunione legale dei coniugi Il regime di comunione legale dei coniugi cessa con la pronuncia definitiva di separazione dei coniugi (omologazione della separazione consensuale o passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale), ma gli effetti dello scioglimento retroagiscono al momento della presentazione della domanda di separazione. 47 DIVORZIO  cessazione degli effetti civili del matrimonio canonico o scioglimento del matrimonio civile  introdotto in Italia con l’ entrata in vigore della legge n° 898 del 1° dicembre 1970, è disciplinato dal codice civile (nella previsione dell’art. 149), dalla da ultima surrichiamata legge e dalla legge n. 74 del 1987 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio).  Al fine dell’ottenimento del divorzio, occorre necessariamente rivolgersi all’Autorità giudiziaria. DIVORZIO CONGIUNTO La domanda è proposta CON RICORSO al Tribunale in camera di consiglio da entrambi i coniugi  deve contenere l’indicazione del giudice, le generalità, indicazione dei figli, e si dovrà allegare tra l’altro copia conforme della sentenza di separazione o copia del ricorso per la separazione consensuale e provvedimento di omologa. Il procedimento è lo stesso della separazione consensuale: 1) La prima fase del giudizio si svolge davanti al Presidente del Tribunale –ovverosia al giudice dal medesimo delegato- al fine precipuo dell’effettuazione del tentativo di conciliazione dei coniugi.  i coniugi devono comparire personalmente “salvo gravi e comprovati motivi”  Il Presidente del Tribunale se il coniuge convenuto non compare, o la conciliazione non riesce, può disporre, CON UN’ORDINANZA, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole 2) Successivamente, il Tribunale, dopo aver verificato l’esistenza dei presupposti previsti ex lege e valutata la rispondenza della decisione all’interesse dei figli, pronuncerà LA SENTENZA DI DIVORZIO Divorzio Ordinario  A differenza del ricorso per il divorzio congiunto, una volta avvenuto il deposito del ricorso, il Presidente del Tribunale fisserà l’udienza di comparizione delle parti.  il ricorrente, previa rilascio delle copie conformi del ricorso lo notificherà alla controparte nonché al Pubblico Ministero nel termine fissato nel decreto  All’esito della udienza di comparizione, il Presidente del Tribunale procederà alla nomina del Giudice istruttore cui verrà rimessa la prosecuzione del giudizio  L’esito del procedimento coincide con l’emissione di una SENTENZA con la quale il Tribunale potrà modificare sia i provvedimenti adottati al momento della pronuncia della separazione dei coniugi sia al tempo dell’udienza tenuta dal Presidente (provvedimenti temporanei).  La sentenza passata in giudicato viene trasmessa a cura della Cancelleria all’ufficiale di stato civile per le annotazioni. Sentenza di divorzio  potrà essere oggetto di impugnazione e soggetti a tanto legittimati saranno i coniugi ovviamente nonché il Pubblico Ministero che agirà nell’interesse della prole  l'appello è soggetto al rito camerale, si propone, pertanto, CON RICORSO  con la pronuncia di divorzio, vengono elisi definitivamente e completamente tutti i diritti successori.  Inoltre, la moglie perde il diritto al cognome del marito 21 processo esecutivo PROCESSO ESECUTIVO  Il processo esecutivo è rivolto alla soddisfazione dell'interesse del creditore, che deve ottenere ciò che gli è dovuto nel quadro e con le garanzie dell'ordinamento giuridico, nei limiti di quanto la legge o il giudice stabilisce.  Il processo di esecuzione tende all’ATTUAZIONE COATTIVA di un diritto di credito già accertato, in sede di cognizione o stragiudiziale, ma NON eseguito SPONTANEAMENTE. 50  Il creditore che sia in possesso di un titolo esecutivo può servirsene, attivando una procedura di esecuzione forzata, solo dopo che il titolo sia stato munito di formula esecutiva ex art. 475 c.p.c.  il titolo viene spedito in forma esecutiva quando il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale appone sull'originale o su una copia autentica del titolo la suddetta formula Spedizione in forma esecutiva art. 475 c.p.c. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della FORMULA ESECUTIVA, salvo che la legge disponga altrimenti.  Funzione di controllo circa la legittimazione del soggetto attivo del titolo a servirsi di esso svolta non dal giudice, ma dal cancelliere o dal notaio.  Funzione di documentare all’organo esecutivo la esistenza del diritto accertato come eseguibile e cioè il dovere dell’organo esecutivo stesso di eseguirlo, qualora ne sia richiesto  la spedizione può essere effettuata una sola volta, col rilascio cioè di una sola copia in forma esecutiva.  La spedizione di altre copie in forma esecutiva non può avvenire senza giustificato motivo, e la parte interessata richiederà il rilascio di un’altra copia, CON RICORSO La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".  Quando il titolo esecutivo è formato da assegni, cambiali o scritture private autenticate non occorre l'apposizione della formula in quanto il creditore è già in possesso dell'originale. atti preliminari o preparatori  atti che pur qualificandosi come esecutivi devono essere compiuti PRIMA dell’inizio del processo stesso  hanno lo scopo di preannunciare al debitore l’intenzione del creditore di procedere ad esecuzione forzata per poter dare la possibilità di adempiere e la possibilità di conoscere gli elementi dell’esecuzione e poterne contestare la legittimità  Tali atti sono: a. la notificazione al debitore del titolo esecutivo b. e la notificazione, pure al debitore, del precetto  anche il titolo esecutivo e la sua spedizione in forma esecutiva sono atti preparatori dell’esecuzione forzata anche se incominciano ad assolvere in modo dinamico alla loro funzione preparatoria dell’esecuzione forzata soltanto nel momento in cui il creditore li fa oggetto di un ulteriore atto, per l’appunto la notificazione del titolo esecutivo. Notificazione del titolo esecutivo e del precetto  Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla NOTIFICAZIONE del titolo in forma esecutiva e del PRECETTO.  La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente  Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo e notificato insieme, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente. titolo esecutivo contro gli eredi Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo 51 23 precetto  Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di 10 giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.  Tale atto costituisce a tutti gli effetti la fase preliminare dell’esecuzione forzata.  Il precetto è la formale intimazione al pagamento; la procedura esecutiva vera e propria inizia successivamente con il primo atto di accesso dell’ufficiale giudiziario per il pignoramento.  competente per il processo di esecuzione è sempre il “giudice dell’esecuzione”. Forma del precetto il precetto deve contenere a pena di nullità (da farsi valere con l’opposizione ex art. 617 c.p.c):  l'indicazione delle parti  la data della notifica del titolo esecutivo  l’indicazione degli elementi che permettano l’identificazione del titolo esecutivo  l’indicazione dell’ammontare del debito  Nel caso in cui l’atto di precetto sia fondato su un decreto ingiuntivo è invece richiesta l’indicazione del provvedimento che ordina l’esecutorietà del decreto e dell’apposizione della formula esecutiva  La trascrizione integrale del titolo esecutivo, quando è prevista dalla legge  le scritture private autenticate devono essere trascritte nell’atto di precetto e l’ufficiale giudiziario ne deve accertare la conformità. deve essere sottoscritto, a norma dell’art. 125 c.p.c.,  dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente,  o dal difensore al quale ha conferito mandato (art.480, ultimo comma, c.p.c.)  La mancata sottoscrizione dà luogo a nullità insanabile, che non può essere rilevata d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dall’interessato con l’opposizione agli atti esecutivi anche una volta decorso il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. il precetto deve inoltre contenere:  l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo  l'avvertimento che in difetto di adempimento si procederà ad esecuzione forzata  Nel precetto deve essere poi effettuata dal creditore la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in uno, a sua scelta, tra i possibili luoghi dell’esecuzione.  se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l’opposizione a precetto. deve essere notificato dall’ufficiale giudiziario alla parte “personalmente” Cessazione dell'efficacia  L’atto di precetto ha validità di 90 giorni ed entro tale termine il creditore dovrà procedere per l’esecuzione forzata. Il termine non è soggetto alla sospensione feriale.  Il termine è di decadenza e non di prescrizione, attenendo all’inattività processuale del creditore e non all’effetto sostanziale del precetto.  Il termine è sospeso nel caso in cui sia stata proposta OPPOSIZIONE, e riprende a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, oppure dalla comunicazione della sentenza di appello che respinge l’opposizione  Il precetto diventa inefficace, se nel termine di 90 giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione 52  un pignoramento (rectius esecuzione), eseguito con un PRECETTO SCADUTO DI VALIDITÀ per essere decorso il termine di novanta giorni, rende nulla l'esecuzione.  Tale nullità, tuttavia, deve essere fatta valere con L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI.  La responsabilità civile dell'ufficiale giudiziario per aver proceduto ad esecuzione con un precetto scaduto, va ricercata nella disciplina generale delle responsabilità ex art. 60 c.p.c. (compimento di atto nullo con dolo o colpa grave) Termine ad adempiere  Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi 10 giorni dalla notificazione di esso  il presidente del tribunale competente per l'esecuzione o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare L'ESECUZIONE IMMEDIATA, con cauzione o senza, con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell’ufficiale giudiziario nella copia da notificare Notificazione del precetto  Il precetto è atto recettizio: non produce effetti finché non è portato alla effettiva conoscenza del destinatario  L’atto di precetto può essere consegnato direttamente nelle mani del debitore, in mancanza secondo l’ordine tassativo di preferenza delle persone indicate nell’art. 139 c.p.c.  Nella relata di notifica, deve essere indicata in maniera chiara la persona alla quale l’atto è stato consegnato, la sua qualità (coniuge, persona addetta alla casa, portiere ecc.) ed il motivo per il quale l’atto è consegnato a quella persona.  Quando una notifica avviene con consegna al portiere dello stabile o al vicino, l’ufficiale giudiziario deve inviare una raccomandata al destinatario, con la quale avverte lo stesso dell’avvenuta notifica.  Se anche una sola delle regole che si sono appena descritte non è stata rispettata, la notifica è nulla. 24 L’espropriazione forzata artt. 483-604 cpc L’espropriazione forzata è un “tipo di processo esecutivo costituito da un complesso di atti diretti a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni facenti parte del suo patrimonio ed a convertirli in denaro, al fine di soddisfare il creditore procedente, in attuazione della loro funzione di garanzia generica delle obbligazioni ex art. 2740 c.c.  L'espropriazione forzata rappresenta, dunque, una forma di esecuzione indiretta, poiché, a differenza dell'esecuzione in forma specifica, non ha ad oggetto il bene dovuto  a seconda del suo oggetto, può essere mobiliare o immobiliare. il giudice dell'esecuzione  L'espropriazione è diretta da un giudice, nominato dal Presidente del Tribunale, su presentazione del fascicolo a cura dei cancelliere  il giudice dell'esecuzione (GE) svolge poteri più ampi rispetto a quelli del giudice istruttore:  Il GE ha sia il potere di trasferire il diritto su beni pignorati dal debitore ai nuovi legittimati (potere espropriativo)  Potere di soddisfare il diritto dei creditori (potere satisfattorio).  Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione contemplati dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il GE CON ORDINANZA NON IMPUGNABILE, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie, o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.  quando il giudice lo ritiene necessario (o se la legge lo richiede), potere di fissare con decreto l'udienza per l'audizione degli interessati 55  Secondo parte della dottrina, la mancata notificazione dell'avviso produce come effetto che la vendita e l'assegnazione possono essere disposte ugualmente ma il creditore procedente dovrà risarcire i creditori iscritti per i danni da questi patiti ex art. 2043 del c.c. (fatto illecito extracontrattuale) Intervento Sono soggetti legittimati ad intervenire 1) i creditori che vantano, nei confronti del debitore un credito risultante da un titolo esecutivo; 2) quelli che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati o avevano sui beni pignorati un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri. 3) coloro che, al momento del pignoramento, erano creditori di una somma di denaro risultante dalle scritture contabili obbligatorie. L'intervento avviene mediante deposito di RICORSO (da depositarsi prima dell'udienza di assegnazione o di vendita), contenente:  l’indicazione del credito;  l'indicazione del titolo;  la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata;  la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il giudice dell'esecuzione;  se l'intervento ha luogo per un credito risultante dalle scritture contabili, al ricorso deve essere allegato, a pena di inammissibilità, l'estratto autentico notarile delle medesime scritture.  Il creditore interveniente deve indicare il credito vantato caratterizzato dagli elementi necessari dello stesso, quali certezza, liquidità ed esigibilità. Si tratta, infatti, di elementi necessari nell'espropriazione mobiliare e in quella presso terzi.  Diversamente, nell'espropriazione immobiliare non è necessaria l'esigibilità del credito e possono, quindi, intervenire anche i creditori il cui diritto sia sottoposto a termine o condizione. Effetti dell'intervento Ai sensi dell'art. 500 c.p.c.: “I. L'intervento dà diritto a partecipare alla distribuzione della somma ricavata, a partecipare all'espropriazione del bene pignorato e a provocarne i singoli atti.  i creditori intervenuti tempestivamente e muniti di titolo esecutivo hanno diritto a provocare anche i singoli atti del processo esecutivo (essere sentiti e proporre al giudice le proprie istanze e osservazioni; ad es.: l'istanza di vendita; l'istanza di assegnazione; la richiesta di distribuzione del ricavato, conversione o di riduzione del pignoramento).  i creditori intervenuti tempestivamente sia che siano muniti sia che siano privi di titolo esecutivo hanno diritto alla distribuzione.  i creditori intervenuti tardivamente non muniti di titolo esecutivo, possono soltanto partecipare alla distribuzione del ricavato che residua successivamente alla soddisfazione dei creditori privilegiati e di quelli chirografari (senza titolo) intervenuti tempestivamente. l'intervento è tempestivo l'intervento è tempestivo:  nell'espropriazione mobiliare, fino alla 1° udienza fissata per l'autorizzazione della vendita;  nell'espropriazione presso il terzo, fino all'udienza di 1° comparizione;  nell'espropriazione immobiliare, fino alla 1° udienza fissata per la vendita. 56 udienza di comparizione Con l'ordinanza con cui e' disposta la vendita o l'assegnazione il giudice fissa, altresì, udienza di comparizione davanti a se' del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo All'udienza il debitore dovrà rendere la dichiarazione sui crediti senza titolo: 1) I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti da parte del debitore partecipano alla distribuzione della somma ricavata per l'intero ovvero limitatamente alla parte del credito per la quale vi sia stato riconoscimento parziale. 2) I creditori intervenuti i cui crediti siano stati viceversa disconosciuti dal debitore hanno diritto all'accantonamento delle somme che ad essi spetterebbero  Nell'ipotesi in cui il debitore non compaia i crediti si intendono riconosciuti ai fini dell'esecuzione in corso. La vendita e l'assegnazione  L'istanza di vendita o di assegnazione viene proposta CON RICORSO trascorsi necessariamente 10 giorni dal pignoramento e non oltre 90 giorni dallo stesso.  tranne che per le cose deteriorabili, per le quali può essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.  La presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione prima del termine di 10 giorni dal pignoramento (termine dilatorio) o oltre 90 giorni (termine acceleratorio) comporta l'invalidità della vendita o dell'assegnazione.  Soggetti legittimati a presentare l'istanza sono: 1) creditore procedente, 2) creditori intervenuti tempestivamente purché muniti di titolo esecutivo. LA VENDITA può essere con o senza incanto Invece della vendita, il creditore pignorante può chiedere L'ASSEGNAZIONE dei beni pignorati. Sull'assegnazione dispone il GE mediante ORDINANZA.  assegnazione satisfattiva o in solutum, caratterizzata dal fatto che al creditore assegnatario viene assegnato il bene pignorato senza il pagamento di alcun prezzo a soddisfazione del proprio credito.  Qualora il valore del bene assegnato superi il credito dell'assegnatario, quest'ultimo dovrà versare una somma pari alla differenza, detta conguaglio.  Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o più, d'accordo fra tutti (ai fini dell'assegnazione è richiesto il loro consenso). l'assegnazione o la vendita del pegno o ipoteca  per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.  In tal caso il termine per l'istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.  Se il bene è gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o l'assegnatario può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario, su autorizzazione del GE (che lo menziona nel provvedimento), l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore (art. 508 c.p.c.). Distribuzione delle somme La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate. 1) se vi è un solo creditore, la procedura è semplice: il giudice, sentito il debitore, dispone a favore del creditore il pagamento di quanto gli spetta (art. 510 c.p.c.); 2) se vi sono più creditori la somma è distribuita in virtù del principio della par condicio creditorum, tenendo, però, conto delle cause di prelazione e di quanto deve essere accantonato per i creditori intervenuti ma privi di titolo, il cui credito non sia stato riconosciuto dal debitore. 57 Trascorso un tempo non superiore a 3 anni, il giudice dispone la comparizione del debitore e dei creditori (tranne quelli già soddisfatti) e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata. L'eventuale residuo è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione. 25 IL PIGNORAMENTO MOBILIARE (L’espropriazione mobiliare presso il debitore) L’espropriazione mobiliare PRESSO IL DEBITORE L'espropriazione mobiliare è una tipologia di procedimento esecutivo consistente nel sottrarre coattivamente determinati beni mobili o crediti appartenenti al debitore (in possesso del debitore stesso o in possesso di un terzo) per destinarli alla soddisfazione del creditore tramite la loro vendita forzata o assegnazione e la relativa trasformazione in denaro.  La nozione civilistica di BENE MOBILE è determinata in via residuale: sono mobili tutti i beni che non rientrano nella categoria degli immobili (art. 812 c.c.).  A norma dell'art. 513 c.p.c., il pignoramento ha ad oggetto i beni mobili, il denaro, i titoli di credito;  i crediti, invece, sono espropriati con la procedura di cui all'art. 543 (pignoramento presso terzi). Ancora, sono esclusi i diritti d'uso, d'abitazione e servitù in quanto diritti inalienabili.  nel caso dell'espropriazione mobiliare presso il debitore, il pignoramento consiste in un atto dell'ufficiale giudiziario che ha inizio su istanza del creditore procedente, con la consegna da parte di quest'ultimo, all'ufficiale giudiziario, del titolo esecutivo e del precetto debitamente notificati. L'ufficiale ha il dovere di verificare la regolarità formale di tali atti e delle loro notificazioni, potendosi rifiutare legittimamente di procedere al pignoramento nel caso in cui riscontrasse delle irregolarità formali. Ricerca delle cose da pignorare art. 513 L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Limiti alla pignorabilità 1) Cose mobili assolutamente impignorabili  Le cose sacre, l’anello nuziale, le armi e gli oggetti che il debitore deve conservare per adempiere un pubblico servizio, beni che garantiscono il sostentamento del debitore e delle persone della sua famiglia almeno per un mese o, ancora, quelli che gli danno la possibilità di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.  spetta al debitore esecutato dedurre l'impignorabilità con l'opposizione all'esecuzione di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c. 2) Cose mobili relativamente impignorabili  pignorabilità delle pertinenze separate dal fondo (attrezzi di lavoro) solo in mancanza di altri beni mobili  se ugualmente pignorate, il giudice può permettere l'uso delle stesse, dopo aver adottato le opportune cautele. 3) Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo  i frutti pendenti, come ad esempio la legna o i bachi da seta, possono essere pignorati separatamente dal fondo, solo nelle sei settimane che precedono la loro maturazione  Nel caso del pignoramento, è possibile proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti dell'atto di pignoramento ai sensi dell'art. 617 del c.p.c.  Secondo altri autori, invece, si può proporre la sola opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 del c.p.c.. Scelta delle cose da pignorare l'art. 517 c.p.c. indica alcune regole generali cui deve attenersi:  la scelta dell'ufficiale giudiziario deve cadere sulle cose di più facile e pronta liquidazione  in ogni caso l'ufficiale giudiziario deve preferire, quando ci siano, il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito e ogni altro bene che garantisca una sicura realizzazione. 60 l'integrazione del pignoramento ART: 540 bis il giudice, ad istanza di uno dei creditori, può ordinare l'integrazione del pignoramento: 1) Nel caso in cui le cose pignorate risultino invendute a seguito del secondo o successivo esperimento 2) Quando la somma assegnata non sia sufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori  In tal caso l'ufficiale giudiziario riprende senza indugio le operazioni di ricerca dei beni.  Una volta perfezionata l'integrazione, il giudice dispone la vendita dei beni pignorati ex novo, senza che sia necessaria una nuova istanza. Distribuzione della somma ricavata Distribuzione amichevole: i creditori concordano tra loro un piano che, sentito il debitore, il giudice approverà. Distribuzione giudiziale: quando manca l'accordo o il giudice non l'approva, sarà il giudice a ordinare il pagamento delle singole quote secondo i criteri generali stabiliti dall'art. 510 c.p.c. NOTA Nella vendita senza incanto l'offerta è immediatamente impegnativa per chi la presenta; non è quindi possibile revocarla e, se si è l'unico offerente, si è obbligati all'acquisto; in caso di rifiuto si perde la cauzione versata. Nella vendita all’ incanto invece, se si è l'unico offerente e non ci si presenta all'udienza per la gara, si perde solo un decimo della cauzione versata. Altra differenza tra le due forme di vendita è che : - nella vendita senza incanto l'aggiudicazione fatta in udienza è definitiva; - mentre nella vendita all’ incanto è possibile, pur non avendo partecipato alla gara, fare un'ulteriore offerta entro dieci giorni dall'aggiudicazione, a condizione che la nuova offerta sia superiore di un quinto al prezzo raggiunto in gara e che si versi una cauzione doppia di quella originariamente stabilita per la prima gara. Offerte inferiori o non cauzionate sono invece inefficaci e la prima aggiudicazione diviene definitiva. 27 - Espropriazione presso terzi Il pignoramento presso terzi è un atto scritto complesso in quanto risulta compiuto dalla attività coordinata di due soggetti nei confronti del debitore e del terzo, e consta di due parti: 1) la prima proveniente dal creditore, contenente la citazione del terzo e del debitore nonché l’invito a rendere la dichiarazione cd. di quantità e l’intimazione di non disporre del bene senza l’ordine del giudice; 2) la seconda, propria dell’ufficiale giudiziario, contenente la dichiarazione di pignoramento e l’ingiunzione del debitore.  L'ingiunzione di cui all'art. 492 del c.p.c., è un elemento fondamentale in quanto la sua mancanza determina l'inesistenza del pignoramento.  La citazione a cui la norma si riferisce deve essere tenuta distinta da quella intesa come atto introduttivo del processo di cognizione, in quanto consiste solamente in un invito rivolto al terzo e al debitore di comparire davanti al giudice.  Come quello immobiliare il pignoramento presso terzi ha natura di domanda giudiziale e deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da un difensore munito di procura ad litem.  Il terzo presso il quale viene eseguito il pignoramento non è il soggetto passivo dell’esecuzione, ma solo lo strumento per consentire la realizzazione del credito nei confronti dell’esecutato. 61  il terzo, pertanto, non può proporre l’opposizione all’esecuzione, ma solo quella agli atti esecutivi.  il terzo è tenuto a rendere la cd. dichiarazione di quantità IN UDIENZA solo per i crediti di lavoro, mentre negli altri casi è possibile rendere la stessa con lettera raccomandata, da recapitarsi al creditore procedente entro 10 giorni. Crediti impignorabili assolutamente impignorabili  sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali relativamente pignorabili  i crediti alimentari  somme derivanti da stipendio, salario o altre indennità  possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal tribunale  possono essere pignorate nella misura di 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Obblighi del terzo Dal giorno della notifica dell'atto di pignoramento, il terzo deve astenersi dall'adempiere o dal riconsegnare il bene al proprio creditore diretto (debitore esecutato). Dal giorno della notifica il terzo diventa custode nel limite di quanto egli deve per un importo di cui al precetto, aumentato della metà. Dichiarazione del terzo la dichiarazione va resa in udienza solo per i crediti di lavoro, mentre, negli altri casi, può essere effettuata a mezzo di raccomandata postale, recapitata al creditore procedente oppure trasmessa a messo di posta elettronica certificata.  Il terzo pignorato, chiamato a dichiarare se si trova in possesso di cose del debitore esecutato o se sia nei confronti di quest’ultimo a sua volta debitore di somme di denaro, non assume la qualità di parte nell’ambito del processo esecutivo  mentre in caso di dichiarazione mancata, negativa o contestata, diviene parte convenuta nell’eventuale giudizio da istaurare per accertare il suo obbligo verso il debitore.  La dichiarazione non costituisce una confessione né una testimonianza ma un MERO ATTO DI COLLABORAZIONE nell’ambito della procedura esecutiva mancata dichiarazione del terzo Per l'ipotesi in cui il creditore deduca nell'atto di pignoramento rapporti credito-debito non originati da un rapporto di lavoro è previsto che il terzo invii la propria dichiarazione con raccomandata e comunque mediante atto scritto:  Se il terzo non rende la dichiarazione, il creditore ne dà atto all'udienza e si ricade nella prima ipotesi (quella per i crediti originati da rapporti di lavoro) perché il giudice fissa un'ulteriore udienza, con ordinanza che il creditore dovrà notificare al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza.  Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato La contestata dichiarazione del terzo Nel caso in cui sorgano contestazioni sulla dichiarazione, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, CON ORDINANZA impugnabile con opposizione agli atti esecutivi Intervento dei creditori Il termine per stabilire la tempestività dell’intervento è l’udienza in cui il terzo è chiamato a rendere la dichiarazione, indipendentemente dal fatto che la stessa sia poi effettivamente resa 62 Pluralità di pignoramenti La norma pone uno specifico onere a carico del terzo il quale, nel caso di pluralità di pignoramenti, deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui. l’articolo in esame ha una funzione di tutela del terzo volta in primo luogo ad evitare la prosecuzione di due o più procedure con assegnazione dello stesso credito Assegnazione e vendita Dopo che l’esistenza del diritto del debitore nei confronti del terzo sia stata accertata, la dichiarazione del terzo positiva e non contestata oppure l’accertamento positivo del possesso da parte del terzo di cose del debitore, dunque, fa sì che il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, provveda alla vendita o all’assegnazione delle cose negli stessi modi previsti nell’espropriazione presso il debitore. L’ordinanza di vendita o assegnazione obbliga il terzo alla consegna delle cose all’incaricato per la vendita o al creditore assegnatario. a) Le cose mobili di proprietà del debitore sono senz’altro assoggettate all’espropriazione (norme espropriazione presso debitore) b) i crediti immediatamente esigibili o esigibili entro 90 giorni sono immediatamente assegnabili. c) nel caso di crediti esigibili in termine maggiore di 90 giorni, come anche nel caso di censi o rendite perpetue o temporanee, l’assegnazione è possibile solo se chiesta concordemente dai creditori; altrimenti il credito verrà venduto con le regole della vendita forzata delle cose mobili.  L’assegnazione determina una cessione pro solvendo, può avere ad oggetto anche crediti non scaduti o condizionati, purché contenenti una prestazione pecuniaria e determina il trasferimento del credito pignorato chiudendo il procedimento esecutivo.  si tratterà di un’assegnazione salva esazione, ossia pro solvendo: il che significa che il creditore assegnatario dovrà prima escutere il terzo debitore e, solo in caso di in capienza, potrà proseguire nella sua azione esecutiva contro il suo debitore originario 26 - Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare funzione L’esecuzione forzata si distingue in esecuzione in forma generica o per espropriazione ed esecuzione diretta o in forma specifica. Con l'espressione esecuzione forzata in forma specifica si indica un particolare tipo di esecuzione forzata, allorquando il titolare del diritto che l'esecuzione stessa deve garantire abbia la necessità di ottenere una prestazione specifica che non possa essere sostituita con un adempimento alternativo. Il procedimento finalizzato all’attuazione coattiva degli obblighi di fare e di non fare si colloca nell’ambito dell’esecuzione forzata in forma specifica, in modo da assicurare al titolare del diritto stesso, se non proprio l’esatta prestazione che garantirebbe il suo completo soddisfacimento, quanto meno un risultato del tutto equivalente. Esecuzione forzata degli obblighi di fare e non fare L'art. 2931 c.c. specifica che se il soggetto non adempie ad un obbligo di fare, l'avente diritto può adire l'autorità giudiziaria per ottenere che detto obbligo venga eseguito a spese del debitore secondo le forme e le modalità previste dagli artt. 612 e ss cpc l'art. 2933 c.c. prevede che se un soggetto viola un obbligo negativo (ossia di non fare), colui che ha subìto la violazione può ottenere il disfacimento di quanto costruito in violazione del predetto obbligo. 65  Il pignoramento immobiliare (come quello presso terzi ed a differenza di quello mobiliare) ha natura di domanda giudiziale, introduttiva del processo di espropriazione: pertanto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da un difensore munito di procura ad litem .  Il pignoramento immobiliare si perfeziona nei confronti del debitore al momento della notifica. Sempre da tale momento si producono diversi effetti:  l'obbligo per l'ufficiale giudiziario di depositare "immediatamente" l'atto di pignoramento presso la cancelleria del tribunale competente  la decorrenza del termine di 10 giorni per il deposito del titolo e del precetto  l'obbligo di custodia dei beni pignorati da parte del debitore  l'inizio dell'esecuzione  l'inizio della decorrenza del termine di efficacia del pignoramento  l'obbligo della formazione del fascicolo dell'esecuzione ai sensi dell'art. 557 del c.p.c. Il pignoramento congiunto  Il creditore può fare pignorare insieme con l'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitamente.  In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili, ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale  È per motivi di opportunità economica, al fine cioè di realizzare, dalla vendita unitaria dei beni mobili con gli immobili, un prezzo maggiore rispetto a quello che si riuscirebbe ad ottenere dalle due vendite separate. deposito dell'atto di pignoramento Testo previgente il D.L. 12.09.2014 (IN DISPENSA):  L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.  Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro 10 giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'art. 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.  Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione Testo attuale  l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.  Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.  Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione.  Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. Custodia immobile  IL DEBITORE è costituito DI DIRITTO custode dell’immobile dal momento del pignoramento, (mentre nelle espropriazioni mobiliari il debitore può essere nominato custode solo con il consenso del creditore) SALVO CHE IL GIUDICE: 1) Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, sentito il debitore, NOMINA custode una persona diversa dallo stesso debitore. 2) NOMINA una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore. 3) Provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti. 66  Il debitore diventa custode in maniera automatica alla data della notifica dell'atto di pignoramento, senza che ci sia bisogno di una nomina  non può più godere in maniera libera dei suoi beni, ma deve amministrarli e conservarli in qualità di ausiliario del giudice  perde il diritto di godere liberamente del bene, per assumere l’obbligo di conservarlo e amministrarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.  Il debitore o il terzo nominato custode sono assoggettati all’obbligo di rendiconto previsto per l’amministratore giudiziario e al divieto di dare in locazione il bene senza la previa autorizzazione del giudice.  Ove sia disposta la vendita, il giudice nomina custode dei beni la persona o l’istituto incaricato delle operazioni.  Tutti i provvedimenti di nomina e sostituzione, nonché quelli di revoca del custode sono adottati dal giudice dell’esecuzione CON ORDINANZA NON IMPUGNABILE. Modo della custodia Diversi sono i compiti del custode  rendere il conto nei termini indicati dal giudice e, in ogni caso, ogni tre mesi.  Previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concedere in locazione il bene immobile pignorato.  Deve adoperarsi affinché coloro che sono intenzionati a presentare offerte di acquisto esaminino i beni in vendita.  Sempre previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, il custode provvede all'amministrazione e alla gestione dell'immobile, documentando le entrate e le spese relative alla custodia dell'immobile affida, presentando in cancelleria il conto della sua gestione e depositando le rendite  Solamente il terzo nominato custode ha diritto al compenso, ma non il debitore, il quale percepirà solo il rimborso delle spese di custodia. Il giudice dell'esecuzione, al fine di rendere più fruttuosa la vendita, dispone con provvedimento non impugnabile, LA LIBERAZIONE DELL'IMMOBILE pignorato:  quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso,  quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza,  quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile.  Il provvedimento costituisce TITOLO ESECUTIVO PER IL RILASCIO Vendita L’art. 567 c.p.c. disciplina l’istanza di vendita:  Decorsi 10 giorni dalla data di notifica pignoramento il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato presentando ISTANZA  Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro 120 giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso:  l'estratto del catasto, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei 20 anni anteriori al pignoramento  in sostituzione un unico certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.  Il termine di 120 GIORNI può essere prorogato una sola volta su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori 120 giorni  La proroga può essere disposta anche al fine di integrare una documentazione insufficiente (documentazione già versata tempestivamente in atti, ma carente). 67  Se la proroga non è richiesta o non è concessa, o se la documentazione non è integrata, il giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio:  dichiara, con ordinanza, L'INEFFICACIA del pignoramento limitatamente ai beni per i quali non è stata depositata la documentazione  dispone la CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE del pignoramento  dichiara altresì L'ESTINZIONE DEL PROCESSO esecutivo se non vi sono altri beni pignorati.  L’ordinanza di estinzione della procedura è reclamabile ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (secondo la nuova formulazione, da parte del debitore o del creditore pignorante o da parte dei creditori intervenuti entro 20 giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza);  il provvedimento dichiarativo dell’inefficacia del solo pignoramento è impugnabile ai sensi dell’art. 617 c.p.c. Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione Trascorsi 90 giorni dalla NOTIFICA del pignoramento immobiliare senza che sia stata presentata istanza di vendita o assegnazione:  il pignoramento diviene INEFFICACE PER IL DECORSO DEL TERMINE  il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dichiara L'ESTINZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO  Con lo stesso provvedimento, inoltre, dispone che sia CANCELLATA LA TRASCRIZIONE provvedimento di autorizzazione alla vendita  A seguito dell'istanza di vendita, il giudice dell'esecuzione, entro 30 giorni dal deposito della documentazione, nomina L'ESPERTO convocandolo davanti a sé per prestare il giuramento e fissa L'UDIENZA per la comparizione delle parti e dei creditori  L’esperto ha il compito di redigere la relazione relativa all’immobile pignorato e di inviarla, almeno 45 giorni prima dell’udienza di comparizione, ai creditori procedenti o intervenuti e al debitore.  Il provvedimento di nomina dell’esperto è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.  All'udienza, le parti possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita, e debbono proporre, a pena di decadenza, le opposizioni agli atti esecutivi, se non sono già decadute dal diritto di proporle.  Se non vi sono opposizioni o se su di esse si raggiunge l'accordo delle parti comparse, il giudice dispone CON ORDINANZA la vendita, fissando un termine non inferiore a 90 giorni, e non superiore a 120, entro il quale possono essere proposte OFFERTE D'ACQUISTO, nonché il prezzo minimo di vendita.  La PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI VENDITA viene effettuata tramite l'affissione dell'avviso nell'albo dell'ufficio giudiziario presso il quale si svolge l'espropriazione e consiste nel primo atto della procedura di vendita, la cui mancanza determina l'improcedibilità della vendita stessa che, se viene egualmente eseguita, sarà dichiarata nulla. Vendita senza incanto  la vendita senza incanto rappresenta un passaggio preliminare e necessario prima che si possa procedere alla vendita all’asta.  Modo normale di liquidazione dell’immobile, in quanto ove il giudice intenda procedere alla vendita con incanto, deve stabilirlo espressamente e deve motivare le ragioni della scelta.  si svolge in maniera più semplificata, poiché le offerte non vengono fatte in una pubblica udienza davanti al giudice, ma vengono direttamente depositate in cancelleria e successivamente valutate dal giudice dell’esecuzione  Se non si perviene alla vendita senza incanto, il giudice dispone la vendita con incanto 70 1) l’opposizione preventiva all’esecuzione, da introdursi prima che l’esecuzione ha avuto inizio, si propone senza alcun termine di decadenza, con ATTO DI CITAZIONE davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio  art. 615 comma 1 c.p.c.: quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata;  il debitore assumerà la veste di attore in opposizione ed il giudizio si concluderà con una sentenza soggetta alle ordinarie impugnazioni). 2) l’opposizione successiva all’esecuzione, intrapresa dopo l’inizio dell’esecuzione, si propone CON RICORSO al giudice dell'esecuzione e senza alcun termine di decadenza.  art. 615 comma 2 e 616 c.p.c. : l'opposizione assume la forma del ricorso.  Il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto  Il giudizio di opposizione si chiude con una sentenza di accoglimento o di rigetto. Nel primo caso l'esecuzione subirà un arresto e, qualora, si accerti la mala fede o la colpa grave del creditore procedente, sarà condannato alle spese. Nella seconda ipotesi, l'esecuzione riprenderà il suo corso e sarà l'opponente ad essere condannato alle spese per aver resistito con mala fede o colpa grave (art. 96 cpc) Si tratta di rimedi giudiziari concessi in relazione ad un’esecuzione pendente, ritenuta materialmente e processualmente illegittima; 1) l’opposizione preventiva agli atti esecutivi, (relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto) prima che sia iniziata l’esecuzione, si propone CON ATTO DI CITAZIONE e nel termine di decadenza di 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto, art. 617 comma 1 c.p.c.; 2) l’opposizione successiva agli atti esecutivi, si propone CON RICORSO al giudice dell’esecuzione, nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dell’atto da impugnare, e successivamente all’inizio dell’esecuzione, art. 617 comma 2 e 618 c.p.c.  nei casi di opposizione all’esecuzione, oggetto della contestazione è sempre l’accertamento dell’esistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ciò che varia è il tipo di procedimento, il modo ed il momento in cui introdurre il giudizio.  per l’opposizione agli atti esecutivi, l’oggetto è sempre un controllo sulla legittimità degli atti del processo esecutivo, ciò che muta è il momento ed il procedimento da seguire per la relativa introduzione.  Inoltre, le opposizioni sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, che vengono proposte prima dell’inizio dell’esecuzione vengono comunemente definite opposizioni a “precetto” Normativa applicabile i suddetti procedimenti soggiacciono alla disciplina prevista per i giudizi ordinari.  Ed infatti, quando l’opposizione è introdotta con atto di citazione, essa deve contenere tutti i requisiti essenziali, tra cui le generalità delle parti, il petitum la causa petendi, oltre che la data di fissazione dell’udienza di prima comparizione e l’avvertimento espresso del regime preclusivo. Tale atto, deve essere notificato alla controparte ed successivamente deve essere iscritto a ruolo.  Nell’ipotesi, invece, in cui l’opposizione deve essere introdotta con ricorso, questo va depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti, che dovrà essere comunicata alla controparte, mediante la notifica. 71 REGIME IMPUGNATORIO DELLE SENTENZE:  le sentenze che decidano un giudizio di opposizione all’esecuzione o di opposizione di terzo ( artt. 615 e 619 c.p.c) possono essere impugnate CON L’APPELLO;  le sentenze che riguardino un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sono esclusivamente RICORRIBILI PER CASSAZIONE ex art. 111 Cost. Competenza  la competenza per l’opposizione all’esecuzione, sia preventiva che successiva, e per l’opposizione di terzo è ripartita tra il giudice di pace ed il tribunale;  per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi è sempre competente il giudice dell’esecuzione. Differenze tra opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi. Le opposizioni possono essere proposte dall'esecutato (debitore o terzo sottoposto all'esecuzione) e sono: 1) opposizione all'esecuzione (artt. 615 e 616) ; 2) opposizione agli atti esecutivi, (artt. 617 e 618); 3) oppure possono essere proposte da terzi, estranei all'esecuzione, che vantino diritti sui beni esecutati (artt. 619 a 622).  Colui che assume l'iniziativa, proponendo l'opposizione, sia esso debitore o terzo, assume la veste di opponente e, come tale, ha la qualità di vero e proprio attore;  convenuto è, invece, il creditore o colui che ha assunto l'iniziativa di promuovere o preannunciare il processo esecutivo.  con l’opposizione all’esecuzione si contesta l’an dell’esecuzione o nega il diritto del creditore di agire in executivis nei suoi confronti, per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (pretendendo di negare l'esistenza o l'efficacia del titolo esecutivo)  per es.: sentenza non passata in giudicato; decreto ingiuntivo privo di esecutorietà; cambiali o titoli di credito privi di bollo) o del precetto oppure la pignorabilità dei beni che il creditore intende sottoporre ad esecuzione.  con l’opposizione agli atti esecutivi il debitore contesta il quomodo, e quindi le modalità di esecuzione, in relazione a vizi formali del titolo, del precetto o di altro atto del procedimento esecutivo (si contesta il «come» dell'iter esecutivo, puntando alla dichiarazione di illegittimità di determinati atti.  es.: sottoscrizione del precetto da parte di procuratore privo di procura; nullità del pignoramento in conseguenza della cessata efficacia del precetto  l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni, dalla notifica dell’atto impugnato  mentre l’opposizione all’esecuzione può sempre essere azionata.  la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica ai procedimenti di opposizione all’esecuzione, di opposizione agli atti esecutivi di cui agli artt.615 e 617 c.p.c., a quelli di opposizione di terzo all’opposizione ex art. 619 c.p.c., opposizioni atipiche vicende oppositive, che esulano dalle forme di opposizione all’esecuzione tipiche 1) per le controversie sorte in sede di distribuzione del ricavato, ex art. 512 c.p.c., il giudice provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’art. 617, secondo comma. 2) Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà, il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell’esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto nonché avverso gli atti del professionista delegato con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza. 72 opposizioni in materia di lavoro dell'art. 618 bis tutte le opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi promosse sulla scorta di un titolo esecutivo, rappresentato da un provvedimento giurisdizionale emesso dal giudice del lavoro, o su un credito da lavoro, rientrano nella COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO, indipendentemente dal valore. nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata, il giudizio di opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi in materia di lavoro dovrà essere promosso SEMPRE MEDIANTE RICORSO (e non atto di citazione) innanzi al tribunale del lavoro ai sensi dell'art. 413, rispettando il termine dei 20 giorni di cui all'art. 617. Diversamente, se l'esecuzione risulta iniziata, l'opposizione agli atti esecutivi dovrà essere proposta SEMPRE CON RICORSO di fronte al giudice dell'esecuzione e il giudizio si svolgerà secondo le regole del rito del lavoro. Il giudizio di opposizione si concluderà, in entrambi i casi, con una sentenza impugnabile con il REGOLAMENTO DI COMPETENZA o CON IL RICORSO PER CASSAZIONE ai sensi dell'art. 111 Cost. ( NON con gli ordinari mezzi di impugnazione ai sensi dell'art. 618) opposizione di terzo artt. 619, 620 e 621 c.p.c.  ha lo scopo di accertare l’illegittimità dell’esecuzione intrapresa nei confronti di un terzo  Per «terzo opponente» si intende un soggetto estraneo al processo esecutivo, il quale sostenga di essere titolare di un diritto di proprietà sul bene, o di altro diritto da preferirsi rispetto a quello del creditore.  si propone CON RICORSO al giudice dell’esecuzione, ovviamente, solo dopo che l’esecuzione sia iniziata, e prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione dei beni.  Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.  Limiti della prova testimoniale: l’art. 621 c.p.c. nega espressamente di poter utilizzare la prova per testimoni, la prova dovrà essere necessariamente data con atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento, che documenti il suo diritto di proprietà. 30 - Le opposizioni all'esecuzione  L’opposizione all’esecuzione, la cui disciplina è contenuta nell’art. 615 c.p.c., rappresenta uno strumento, attraverso il quale è possibile contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.  Oggetto della predetta azione è l’esercizio di un controllo sulla legittimità dell’azione, posta in essere in virtù di un titolo esecutivo.  Vizi dell’esecuzione che possono essere eccepiti: ad es. che l’oggetto della contestazione riguardi la legittimazione attiva e passiva e cioè, non vi sia identità tra il creditore istante ed il creditore effettivo, o l’azione sia rivolta nei confronti un soggetto, che non sia l’effettivo debitore; o ciò che si contesta è l’inesistenza, invalidità o inefficacia del titolo esecutivo, che può riguardare vizi originari del titolo esecutivo ( incertezza del soggetto passivo), o successivi; oppure si rileva l’inesistenza, l’invalidità o inefficacia del diritto documentato nel titolo esecutivo, si dovrà parlare di opposizione all’esecuzione.  un ruolo di controllo sulla sussistenza delle condizioni dell’azione, è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito più recente, al giudice dell’esecuzione, che d’ufficio può sollevare vizi dell’azione esecutiva. 75  Le opposizioni agli atti esecutivi si propongono nel TERMINE DI DECADENZA di 20 giorni:  dalla data di notificazione del titolo esecutivo o del precetto, se l’opposizione riguarda tali atti ed è proposta prima che abbia avuto inizio l’esecuzione;  dal giorno del compimento dell’atto esecutivo, negli altri casi  La opposizione, una volta proposta, dà luogo ad un ORDINARIO PROCESSO DI COGNIZIONE, che si inserisce nell'ambito del processo di esecuzione come un incidente.  Come nel caso dell'opposizione all'esecuzione, anche il giudizio di opposizione agli atti esecutivi si svolge secondo le regole del giudizio ordinario di cognizione, sia nel caso in cui venga promosso con atto di citazione sia nel caso in cui venga promosso con ricorso.  La legge 18 giugno 2009, n. 69 ha introdotto l’art. 186 bis disp. Att. I giudizi di merito di cui all’art. 618 comma 2 del codice sono trattati da un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti attraverso i quali è proposta opposizione.  Il G cui dovesse essere assegnata l’opposizione nonostante avesse conosciuto gli atti impugnati, avrebbe l’obbligo di astenersi  L’opposizione è decisa con sentenza non impugnabile  la caratteristica dell'opposizione agli atti esecutivi, come avviene per quella all'esecuzione, è la sua STRUTTURA A DUE FASI: 1) la prima è costituita dall'udienza camerale che si tiene davanti al giudice dell'esecuzione 2) la seconda si svolge con le regole proprie del giudizio di cognizione. esecuzione NON iniziata Opposizione PREVENTIVA Quando la contestazione riguarda la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto, PRIMA CHE L'ESECUZIONE SIA INIZIATA (non c'è ancora la notifica del pignoramento) la connessa opposizione va presentata:  avanti al giudice dell'esecuzione competente per territorio se vi è stata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza nel relativo comune da parte del creditore istante.  In mancanza di elezione di domicilio l'opposizione al precetto va depositata presso il giudice del luogo in cui l'atto stesso è stato notificato e le notifiche alla parte istante si fanno presso questa cancelleria. L'opposizione è costituita da ATTO DI CITAZIONE e deve essere notificata al procedente entro 20 giorni (termine tassativo) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto all'opponente (art. 617, comma 1, c.p.c.). Come per il caso dell'opposizione all'esecuzione, anche qui il giudizio di opposizione si svolge secondo le norme che regolano la cognizione la sentenza risolutiva emessa NON È IMPUGNABILE (art. 618, comma 3, c.p.c.). esecuzione già iniziata: Opposizione SUCCESSIVA Nel caso in cui l'esecuzione sia già iniziata, l'opposizione viene proposta CON RICORSO. il termine perentorio per il deposito è di 20 giorni dal primo atto di esecuzione (ossia dalla notifica del pignoramento) se si tratta di opposizione al titolo esecutivo o al precetto oppure dal giorno in cui i singoli atti esecutivi sono stati compiuti Il giudice competente è il giudice dell'esecuzione presso cui era iniziata l'esecuzione, che assume anche la funzione di giudice istruttore (168bis). 76  è il giudice dell'esecuzione che si occupa di tenere la prima udienza cognitiva  fissa con decreto redatto in calce al ricorso, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sè e il termine perentorio entro cui l'opponente deve notificare all'opposto il ricorso e il decreto.  nei casi urgenti, emana anche i provvedimenti ritenuti opportuni oppure sospende l'esecuzione.  fissa un termine perentorio entro cui la parte opponente deve introdurre il giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa stessa.  Questa sarà decisa con SENTENZA DEFINITIVA NON IMPUGNABILE 32 - I procedimenti cautelari Il procedimento cautelare disciplinato dal nostro codice si articola in 3 fasi. 1) La prima fase è volta all'autorizzazione del provvedimento cautelare 2) la seconda fase è quella di esecuzione 3) la terza fase è quella d'impugnazione.  funzione strumentale nei confronti dell'azione di cognizione e all’esecuzione  con la novella n. 353/90 il legislatore ha introdotto diverse disposizioni dedicate ai procedimenti cautelari in generale.  I provvedimenti cautelari vengono chiesti prima di instaurare una causa, ma possono anche essere chiesti in corso di giudizio. DIFFERENZA importante è che  i provvedimenti cautelari “ante causam” si propongono al Tribunale competente  mentre per i provvedimenti in corso di giudizio ci si rivolge sempre al Giudice Istruttore della causa di merito. Esempi di provvedimenti cautelari 1) il sequestro conservativo, che riguarda i beni mobili o somme di denaro appartenenti al debitore; 2) il sequestro giudiziario di beni oggetto di contestazione, che devono essere custoditi nello stato in cui si trovano fino alla sentenza definitiva; 3) la garanzia conservativa, che ha per oggetto immobili (ipoteca), impianti commerciali o valori mobiliari. È soggetta a determinate condizioni di pubblicità Procedimento cautelare in generale  disciplinati dagli articoli 669 e seguenti del nostro codice di procedura civile, e introdotti con la l. n. 353/90.  Detti procedimenti si applicano ai provvedimenti d'urgenza, ai sequestri, alla denuncia di nuova opera o di danno temuto.  FORMA DELLA DOMANDA CAUTELARE:  si propone CON IL RICORSO che va depositato nella cancelleria del giudice competente  può essere proposta sia prima di introdurre un giudizio, sia dopo l’introduzione della causa di merito.  Il procedimento cautelare deve svolgersi con il contraddittorio tra le parti.  Infatti, il giudice CON DECRETO IN CALCE AL RICORSO  fissa la data dell'udienza in cui le parti devono comparire,  ordinando al ricorrente di notificare il ricorso e il pedissequo decreto alla controparte, di modo che questa possa costituirsi nel procedimento con la propria memoria difensiva. 77 Svolgimento del procedimento Il procedimento cautelare disciplinato dal nostro codice si articola in 3 fasi. 1) La prima fase è volta all'autorizzazione del provvedimento cautelare  il procedimento inizia con l'introduzione della domanda dell'interessato, in funzione della pronuncia di un provvedimento.  Il giudice, verificata l’esistenza dei presupposti e delle condizioni di fondatezza dell’azione cautelare, con provvedimento autorizza la misura, oppure la nega.  Il provvedimento ha la forma sia del decreto, sia dell'ordinanza e ha il contenuto di una pronuncia di autorizzazione della misura cautelare. 2) la seconda fase è quella di esecuzione  chiamata anche di attuazione della misura cautelare ha caratteristiche assimilabili a quelle dell'esecuzione forzata. 3) la terza fase è quella d'impugnazione.  consente una verifica sul provvedimento autorizzativo, dove l'attuazione del provvedimento può incidere sulla situazione delle parti. Forma della domanda  La domanda si propone CON RICORSO depositato nella cancelleria del giudice competente e deve contenere i requisiti generali di cui all’art. 125 c.p.c.  sia che la domanda venga presentata ante causam sia se avanzata durante la pendenza del giudizio di merito.  il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore che deve essere minuto di procura. Competenza anteriore alla causa Il giudice competente a conoscere della domanda cautelare ante causam è quello competente a conoscere del merito.  Tale competenza è negata al giudice di pace in quanto si tratta di un magistrato non togato  nel caso in cui nel merito risultasse competente il giudice di pace il provvedimento cautelare dovrà essere emesso in ogni caso dal Tribunale in composizione monocratica  la competenza spetta al collegio, SOLO nelle ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia integralmente di competenza collegiale (si pensi ad esempio alle cause agrarie) oppure quando è competente la Corte d'Appello in primo e unico grado. il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta al presidente del tribunale senza ritardo, il quale quest'ultimo designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Competenza in corso di causa quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa  se la causa pende davanti al tribunale, la domanda si propone al giudice istruttore  se questi non è stato ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente  se la causa pende davanti al giudice di pace la domanda si propone al tribunale  in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza del giudizio arbitrale la domanda si propone al giudice che sarebbe stato competente a conoscere del merito PROVVEDIMENTI CAUTELARI 1) Solitamente il provvedimento ha la forma dell'ORDINANZA 2) in caso di provvedimento emesso inaudita altera parte assume la forma del DECRETO, destinato a essere confermato, revocato o modificato dalla successiva ordinanza.  DECRETO (da confermare, modificare o revocare con ordinanza)  Di accoglimento e fissazione dell’udienza  Di rigetto  Di incompetenza  Successiva ordinanza di conferma, di modifica, di revoca 80 Il Fumus boni juris e periculum in mora Presupposti per la concessione del provvedimento cautelare in analisi sono:  il fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere  il periculum in mora che si sostanzia nel pericolo di deterioramenti, alterazioni, o sottrazioni del bene  il requisito del fumus boni juris non è richiesto espressamente dall’art. 670 c.p.c. , è una valutazione anticipata del probabile esito della lite che sia favorevole alla tesi del richiedente.  Provare il periculum in mora è a carico di colui che richiede l’ordinanza cautelare Sequestro giudiziario di beni Presupposti del sequestro giudiziario di beni sono: (art. 670 c.p.c.) : 1) la sussistenza di una controversia sulla proprietà o il possesso di beni mobili o immobili 2) l’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea dei beni Sequestro giudiziario di prove Presupposti del sequestro giudiziario di prove: 1) la pretesa di ricavare prova dai documenti indicati; 2) l’esistenza di una controversia concernente il diritto all’esibizione o alla comunicazione; 3) l’opportunità di provvedere alla custodia temporanea di tali documenti. Termine d'efficacia del provvedimento art. 675 cpc. Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di 30 giorni dalla pronuncia.  il sequestro deve essere eseguito entro 30 giorni dal deposito del provvedimento Custodia nel caso di sequestro giudiziario art. 676 Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice:  nomina il custode  stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate  e le particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.  La conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati o sequestrati sono affidate a un custode, quando la legge non dispone altrimenti.  Al custode è attribuita la legittimazione processuale attiva e passiva, il che gli permette di esercitare azioni di conservazione e reintegrazione di quanto affidato alla sua cura.  Deve esercitare la custodia usando la diligenza del buon padre di famiglia.  non può utilizzare le cose pignorate senza l'autorizzazione del giudice dell’esecuzione  Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.  il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, può disporre in ogni tempo la sostituzione del custode. 34 - I procedimenti di istruzione preventiva Il codice di rito contempla i procedimenti di istruzione preventiva nel combinato disposto ex artt.692-699.  Possono essere incardinati prima dell’inizio della causa così come in corso della stessa 81  Possono essere incardinati anche se il procedimento sia stato dichiarato interrotto o sospeso  Hanno natura cautelare  La finalità precipua coincide con l’esigenza di “conservare” la prova che, altrimenti, rischierebbe di non poter più essere acquisita agli atti processuali  Evitano che la prova vada dispersa Per incardinare un procedimento di istruzione preventiva è necessaria: 1) La dimostrazione di un collegamento strumentale tra l’attività istruttoria in questione ed un giudizio di merito futuro alla stessa correlato. 2) La dimostrazione della ricorrenza del cd. periculum in mora  Non va dimostrato il fumus boni iuris.  Non va dimostrata la “probabile fondatezza” dell’azione oggetto dell’instaurando giudizio di merito. Il procedimento Per richiedere un procedimento di istruzione preventiva, occorre depositare in cancelleria UN RICORSO indirizzato al giudice  il Giudice sarà quello astrattamente competente per la causa di merito, con la ripartizione, dunque, tra la competenza del giudice di pace e quella del tribunale.  In ordine all’assunzione della testimonianza, sempre nel corpo del ricorso, l’istante dovrà necessariamente indicare i capitoli di prova sui quali si richiede che i testimoni rispondano in uno alla sommaria esposizione anche delle domande ed eccezioni alle quali la prova risulti preordinata. Depositato il ricorso, il presidente del tribunale ovverosia il giudice di pace fisserà L’UDIENZA disponendo la comparizione delle parti, con contestuale onere per la parte ricorrente di procedere alla notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza alla/e controparte/i entro il termine (perentorio) così fissato nel medesimo decreto. Istruzione preventiva in corso di causa e GIUDICE COMPETENTE:  Laddove l’istanza venga depositata A GIUDIZIO IN CORSO, la regola generale è che il provvedimento venga reso dal giudice istruttore.  Nell’evenienza in cui, invece, il processo risulti essere stato INTERROTTO O SOSPESO ovverosia il Giudice istruttore NON SIA STATO ANCORA DESIGNATO, provvederà il Presidente del tribunale o della Corte di appello. Mezzi di prova Solo alcuni mezzi di prova possano essere assunti in via preventiva:  la testimonianza,  l’accertamento tecnico,  l’ispezione giudiziale. La testimonianza L’art. 692 del codice di rito testualmente recita: “Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria”. 82 L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale l’art. 696 c.p.c. statuisce: “Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose può chiedere, a norma degli artt. 692 ss., che sia disposto un accertamento tecnico o un'ispezione giudiziale.  L'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale, se ne ricorre l'urgenza, possono essere disposti anche sulla persona dell'istante e, se questa vi consente, sulla controparte.
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