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Paniere COMPLETO QUIZ + risposte APERTE -Diritto Romano prof. Valditara- eCAMPUS, Panieri di Diritto Romano

Paniere COMPLETO QUIZ + rtisposte APERTE -Diritto Romano -Corso di laurea in Servizi Giuridici -Verificato e corretto dal publisher laureato in Servizi Giuridci. - prof Valditara -Diritto Romano Università telematica eCampus (UNIECAMPUS)

Tipologia: Panieri

2022/2023

In vendita dal 07/12/2023

G.Pellegrino
G.Pellegrino 🇮🇹

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Scarica Paniere COMPLETO QUIZ + risposte APERTE -Diritto Romano prof. Valditara- eCAMPUS e più Panieri in PDF di Diritto Romano solo su Docsity! Paniere COMPLETO QUIZ + rtisposte APERTE Diritto Romano Corso di laurea in Servizi Giuridici Verificato e corretto dal publisher laureato in Servizi Giuridci. prof Valditara Diritto Romano Università telematica eCampus (UNIECAMPUS) Paniere COMPLETO Quiz +aperte DIRITTO ROMANO prof. Valditara Giuseppe Lezione 001 01. Tra i gruppi intermedi, quali riunivano più familiae? Le leghe religiose I consorzi familiari Le gentes, intese come comunità di culto Le gentes, intese come comunità di cugini di primo grado 02. I summa suplicia indicano le sanzioni più atroci indicano le sanzioni riservate agli honestiores indicano i reati più gravi indicano le sanzioni comminate dal tribunale senatorio 03. Quale fu l’intento dichiaratamente perseguito da Caracalla nel disporre l’ampliamento della cittadinanza? estensione della lingua latina estensione dei culti di Roma estensione della cognitio extra ordinem estensione dell’educazione scolastica 04. Come verosimilmente mutò il rapporto fra diritto civile romano e diritti locali, per effetto dell’Editto di Caracalla? il diritto romano, inevitabilmente, li soppiantò all’istante i diritti locali ebbero applicazione sussidiaria i diritti locali sopravvissero in via di mero fatto il diritto romano ebbe applicazione sussidiaria 05. Le quaestiones perpetuae, dopo Augusto acquisirono un rito inquisitorio vennero sostituite dalla giurisdizione criminale del Senato non ne vennero più istituite di nuove vennero soppresse 06. La cognitio extra ordinem venne soppressa nel III secolo d.C. vedeva la unificazione dell'accusa con l'organo giudicante aveva sostituito le quaestiones perpetuae era di rito accusatorio 07. Il tribunale senatorio le potenziò, diventando una vera e propria corte giudicante, ma sempre e solo di membri del ceto senatorio vide poi generalizzasi le proprie competenze mantenne intatte le proprie competenze rispetto all’età repubblicana decadde già all’inizio del Principato, a beneficio della cognitio imperiale 08. Il sistema delle pene nell'età del Principato sostituisce la condanna all'esilio dopo Caracalla non prevede più la poena capitis non comportava più la servitus poenae distingue fra humiliores e honestiores 09. Il crimen falsi nell'età del Principato si identifica ormai soltanto nel falso monetario vede ampliata la sua sfera di applicazione comprende più fattispecie, ma di numero ridotto si identifica nel falso testamentario 10. L'editto di Caracalla concedeva la cittadinanza ai barbari erano esclusi gli schiavi manomessi che avessero tenuto una condotta turpe e gli stranieri condannati per gravi reati non concedeva la cittadinanza agli egiziani attribuiva la cittadinanza romana a tutti gli stranieri che vivevano nell'impero 11. Nel corso del III secolo d.C., la situazione sfocia nell’anarchia militare soprattutto perché i magistrati cittadini non rispettano l’autorità imperiale non era stato risolto il problema della successione si combattono troppe guerre di conquista Roma viene assalita dai barbari 12. Nel III secolo d.C. si compromette l’equilibrio istituzionale anche in ragione dell’improvviso indebolimento del potere dei comizi dell’indebolimento del potere del senato dell’indebolimento del potere dei governatori provinciali dell’indebolimento del potere del senato dell’indebolimento del potere degli auguri 13. Quali sono, tra gli imperatori, le personalità eminenti dell’età del Dominato? Teodosio I, Onorio e Stilicone Diocleziano, Valentiniano II e Romolo Augustolo Diocleziano, Costantino e Teodosio I Costantino, Valentiniano I e Odoacre 14. Secondo l’insegnamento paolino, i cristiani originariamente richiedevano autonomia del proprio culto, in contrasto con le autorità civili totale distacco dal mondo secolare, formando comunità a parte riconoscimento ufficiale da parte degli imperatori autonomia del proprio culto, nel rispetto delle autorità civili Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 15. In età dioclezianea la persecuzione contro i cristiani si acuì con i seguenti provvedimenti: Quattro editti, emanati fra il 303 e il 304 Un decreto del 300, applicato esclusivamente in Oriente Due rescritti del 295, applicati a Roma direttamente contro il papa Un editto del 303 16. L'editto di Milano del 313 d.C riconosce la libertà di professare la fede cristiana riconosce ai Manichei il diritto di professare la loro religione riconosce agli ebrei la libertà religiosa riconosce a chiunque la libertà religiosa 17. Il Concilio di Nicea è convocato e presieduto dal papa è convocato e presieduto dall'imperatore è del 315 d.C. è convocato e presieduto dal vescovo di Roma 18. L’editto di Caracalla venne emanato nell’anno 302 d.C. 112 d.C. 212 d.C 101 a.C. 19. Sulla proprietà fondiaria italica gravava l’annona lo stipendium il tributum soli nessuna imposta 20. Nell’età del Dominato, rispetto alle leggi l’imperatore è soggetto ad esse al pari degli altri soggetto alle sole leggi di rango costituzionale soggetto alle sole leggi di diritto privato al di sopra di tutte le leggi, perché ne è la fonte 21. I senatoconsulti, nel corso del I secolo d.C. hanno solo valore consultivo modificano il ius civile rilevano dal ius honorarium sono fonti di ius extraordinarium Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 36. Le Istituzioni di Gaio ci sono pervenute direttamente ci sono pervenute solo tramite il Digesto ci sono pervenute solo tramite epitomi ci sono pervenute tramite il Codice Teodosiano 37. A quale anno risale l’Editto di Tessalonica di Teodosio? 476 d.C. 350 d.C 380 d.C. 410 d.C 38. Per l’età del Dominato si parla di uno Stato patrimoniale. Che cosa signfica? che tra le casse dello Stato si enuclea il patrimonium principis che tutto l’impero diviene come proprietà privata dell’imperatore che lo scambio di tutti i beni, anche mobili, è soggetto a tassazione che non si distingue più tra patrimonio pubblico e privato 39. Con quale provvedimento era formalmente investito dei suoi poteri il successore al trono imperiale? Lex de imperio, certo dall’epoca di Vespasiano Inaugurazione sacerdotale Lex curiata de imperio Lex de imperio, non prima di Traiano 40. La commissione incaricata di redigere il Digesto era composta da funzionari e professori, con lo stesso Giustiniano presidente professori e avvocati, con Triboniano presidente funzionari imperiali, con Triboniano presidente professori, con Giovanni di Cappadocia presidente 41. Quale tra i seguenti istituti rappresenta una novità dell’epoca del Dominato? l’esilio le circostanze del reato amnistia ed indulto natura edittale della pena 42. La novità più importante del regime della pena nel periodo del Dominato è costituito dalla abolizione di ammenda e indulto è costituito dalla abolizione della pena di morte è costituito dalla abolizione dei lavori forzati è costituito dal nuovo ruolo del carcere Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 43. Che funzione aveva avuto il carcere fino a tutto il Principato? cautelare / preventiva rieducativa afflittiva general preventiva 44. A quali anni risale l’impero di Giustiniano? 580-617 d.C. 527-565 d.C. 430-476 d.C. 477-520 d.C. 45. Il primo Codice di Giustiniano fa rinvio alle operette postclassiche contiene le Quinquaginta decisiones fa rinvio ai codici privati contiene la legge delle citazioni 46. Il Digesto è una raccolta di iura è una raccolta mista è una raccolta di leges ci è pervenuto soltanto in parte 47. Le interpolazioni consistono in inserimenti nel testo di brani di altri giuristi romani sono alterazioni fatte dai commissari dei testi della giurisprudenza romana sono costituzioni imperiali sono opera di Teofilo 48. Il regime delle pene nell’età del Dominato è mitigato dal cristianesimo è radicalmente diverso rispetto al Principato vede l'accentuarsi delle istanze repressive di un regime autocratico vede emergere due tendenze contrastanti: mitigatrici e repressive 49. Le Istituzioni di Giustiniano sono identiche alle Istituzioni di Gaio hanno ancora al centro del sistema l'azione nel quarto libro la parte sul processo è ridotta rispetto alle Istituzioni di Giustiniano non contengono più riferimenti al processo per legis actiones, ma citano ancora il processo formulare. Risposta esatta Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 50. Nelle Istituzioni di Giustinano, come è organizzata la materia? secondo la tripartizione diritto delle personae, delle res, delle actiones secondo l’ordine edittale secondo l’ordine muciano con un criterio casistico 51. Il secondo Codice di Giustinano i libri dal II all'VIII sono dedicati al diritto penale i libri dal II all'VIII sono dedicati al diritto privato contiene pochi riferimenti al diritto privato è stato pubblicato nel 535 d.C. 52. Le Novellae sono commenti al secondo Codice di Giustiniano dettano fra l'altro una organica riforma della amministrazione centrale e periferica sono commenti al Digesto di Giustiniano sono costituzioni imperiali emanate dopo il 541 d.C. 53. Vennero le Novelle raccolte in una codificazione ufficiale? sì, in tre edizioni successive no, nonostante l’intenzione espressa da Giustiniano no, perché la cosa era stata espressamente esclusa sì, perché una delle tre ha carattere ufficiale 54. La compilazione giustinianea attribuisce al giudice una funzione integrativa mantiene in vigore una parte dei iura attribuisce alla giurisprudenza una funzione integrativa ha carattere esaustivo 55. In Italia, la compilazione di Giustiniano entrò in vigore? Molto presto, su richiesta del papa (554 d.C.), e rimase diritto vigente fino all’età moderna Molto presto, su richiesta del papa (554 d.C.), ma nel giro di breve tempo perse vigore Molti secoli dopo No, non entrò mai come tale in vigore 56. Quali tra le seguenti fattispecie criminali trovano particolare sviluppo nell’epoca del Dominato? de sicariis et veneficiis peculato maiestas e reati contro la religione repetundae Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 71. A seguito della emanazione del Teodosiano, i due codici precedenti, Gregoriano ed Ermogeniano ne fu autorizzato l’utilizzo nelle scuole acquisirono valore ufficiale subirono modifiche vennero abrogati 72. Le legge delle citazioni pur chiamata legge, è una raccolta di massime giurisprudenziali classiche è data a Roma da entrambi gli imperatori è emanata da Teodosio II a Costantinopoli è emanata da Valentiniano III a Ravenna 73. Che cosa contengono i Fragmenta Vaticana? leges riassunte opere istituzionali a frammenti leges e iura iura, tratti dalle opere scritte in Vaticano 74. La lex Romana Wisigothorum contiene norme visigote e romane applica il principio della territorialità del diritto valeva per i goti applica il principio della personalità del diritto 75. I funzionari imperiali sono nominati dal superiore gerarchico sono designati dal predecessore nella carica sono eletti dai comizi sono nominati dal principe 76. La costituzione di Costanzo e di Costante del 342 d.C. abolisce il processo per legis actiones istituisce l'appello istituisce la cognitio extra ordinem abolisce il processo formulare 77. L’imperium proconsulare attribuito ad Augusto fu detto maius rispetto a quello: Dei governatori delle province imperiali Dei governatori delle province senatorie Dei legati senatori Dei pretori Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 78. A chi spettava la scelta dei senatori? Ad una speciale commissione del senato stesso Ai concili della plebe Ai comizi Ai censori 79. Quanto durava in carica il dittatore? 18 mesi Un anno, come le altre magistrature A tempo indeterminato Non più di sei mesi 80. La dittatura di Silla fu istituita con una lex Valeria: Propugnata dal pretore Valerio Votata dalla gens Valeria Rogata dal console Valerio Rogata dall’interrex Valerio 81. I comizi centuriati erano strutturati Su base religiosa Su base etnica In base al censo In base alla residenza 82. Dopo la lex Publilia Philonis del 339 a.C., l’auctoritas patrum ebbe ad oggetto: La rogatio legis La legge già approvata dal popolo La legge già promulgata Il senatoconsulto di autorizzazione 83. Il voto nei comizi era palese o segreto? Palese, poi reso segreto da una lex Gabinia del 133 a.C. Segreto sin dalle origini Sempre palese Segreto, poi reso palese da una lex Papiria del 131 a.C. 84. I comizi tributi eleggevano: I pontefici I magistrati municipali I proconsoli I magistrati cittadini minori Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 85. Quale funzione era generalmente riconosciuta al senato in età repubblicana? Giudiziaria Comando diretto delle legioni Legislativa Consultiva e di indirizzo politico 86. Quanti erano gli edili? Soltanto due Quattro (tutti curuli) Quattro (due plebei e due curuli) Tre (un plebeo, cui si aggiungono due curuli) 87. Con il c.d. senatusconsultum ultimum il senato Attribuiva pieni poteri ai consoli per far fronte ad emergenze Chiudeva una quaestio criminale Chiudeva l’anno con l’approvazione del bilancio Allungava la durata dell’anno aggiungendo mesi intercalari 88. Quale legge accrebbe il numero dei membri dei collegi pontificale e augurale? La legge Ortensia del 286 a.C. La legge Ogulnia del 451 a.C La legge Aquilia del 286 a.C La legge Ogulnia del 300 a.C 89. Quali tra le seguenti prerogative vennero riconosciute ai tribuni della plebe? La provocatio L’auxilii latio Il potere di convocare i comizi Il comando delle truppe ausiliarie 90. Chiunque avesse posto in essere atti lesivi degli interessi della plebe, fosse egli anche un magistrato, poteva Essere sostituito nell’incarico Subire l’esercizio della coercitio tribunizia Essere denunciato dal tribuno presso il tribunale pontificalea Essere messo in stato di accusa dal senato 91. In che cosa i concilia si differenziavano dai comitia? Nessuna vera differenza, se non nominale Potevano essere convocati solo due volte l’anno Erano composti da soli plebei Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 99. Da quanti membri era composto il senato in età monarchica? 100, poi portati a 300 300, poi ridotti a 100 150 200 100. La custodia e l’interpretazione delle regole di rito spettava ai sacerdoti membri del: Collegio dei pontefici Collegio degli auguri Assemblea dei patres Collegio curiato 101. Il magister populi: Non esisteva ancora in età monarchica Era un ausiliare militare del re etrusco Era il rappresentante del popolo alla corte del re Era un ausiliare civile del re etrusco 102. Chi andava incontro, in età arcaica, ad una responsabilità inespiabile verso la divinità? Chiunque avesse violato volontariamente prescrizioni religiose Chiunque non avesse preso parte ad una festività sacra Chiunque avesse anche privatamente offeso un sacerdote Chiunque avesse ucciso anche involontariamente un uomo 103. Che cos’è il foedus Cassianum? Un importante accordo raggiunto coi Latini La tribù di appartenenza di Cassio Dione Un importante accordo raggiunto fra patrizi e plebei Il feudo di Spurio Cassio 104. La potestas magistratuale - E’ più esattamente il potere militare Coincide con la patria potestas E’ la denominazione nuova dell’antico imperium regio Definiva le funzioni del singolo magistrato 105. L’editto del pretore Era fonte di ius civile Conteneva formule di azioni e altri rimedi Dettava norme generali e astratte Era fonte di ius gentium Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 106. Il divieto di cumulo impediva di Rivestire contemporaneamente due qualsiasi tra le magistrature Rivestire contemporaneamente la carica di magistrato e di senatore Rivestire contemporaneamente la carica di console e di pretore Rivestire contemporaneamente la carica di magistrato e di sacerdote 107. Dopo quanto tempo chi aveva esercitato una magistratura poteva candidarsi di nuovo a rivestirla? Due anni, al termine di una lunga evoluzione Nessun limite temporale Dieci anni Cinque anni 108. In base alle leggi Licinie Sestie, i consoli Almeno uno doveva essere patrizio Costituirono un collegio impari Vennnero dotati di imperium Almeno uno doveva essere plebeo 109. In che ambito, nei tempi più antichi, i questori assistevano i magistrati supremi? Militare Criminale Giurisdizionale civile Appalti pubblici 110. Quali preminenti funzioni acquisirono col tempo i questori nel corso dell’età repubblicana? Consultive Di polizia urbana Di assistenza alle curie Finanziarie 111. I censori erano eletti: Dal collegio dei consoli Dai comizi centuriati Dai comizi tributi Dal collegio augurale 112. Il praetor peregrinus era così chiamato perché: Esercitava una giurisdizione itinerante Era privato di funzioni giurisdizionali Veniva eletto senza periodicità precisa Esercitava la giurisdizione nelle liti fra stranieri Le città federate perdevano l’indipendenza nella politica estera e militare 113. In che modo l’antico ius civile, normalmente, si sviluppò, adeguandosi ai tempi? Per interventi successivi del senato Unicamente in via legislativa Per via giurisdizionale Grazie alla interpretatio prudentium 114. Cosa comportava la collegialità della magistratura suprema (consolato)? Il potere di veto a beneficio del console indicato dal senato Il potere di veto reciproco Il potere di veto del console maggiore su quello minore Nessun veto 115. Il pretore, mediante i rimedi di diritto onorario, poteva: Abrogare le leggi Far evolvere il diritto civile, purché di origine non legislativa ‘Adiuvare, supplere, corrigere’ il diritto civile Modificare il diritto civile 116. A seguito dell’esperimento della provocatio, il popolo veniva convocato: In più assemblee formali, fino all’emissione del verdetto In tre assemblee informali ed in una formale In unica assemblea formale In una assemblea informale ed in una formale 117. Come il pretore si pronunciava nel processo arcaico? Mediante i tria verba giurisdizionali do, dico, addico Assisteva soltanto alle azioni delle parti Citando le parti in giudizio Emetteva sentenze solenni 118. L’editto del pretore, di per sé inteso, è una forma di Regolamentazione dei rapporti tra cives Autoregolamentazione Regolamentazione del rapporto processuale tra le parti Regolamentazione del rapporto magistrato-giudice 119. Come mai alcuni foedera furono detti iniqua? Le città federate perdevano l’autonomia di governo Sancivano l’assorbimento delle comunità in questione nello stato romano Non erano politicamente opportuni 134. Fu la legge utilizzata per modificare il diritto privato sostanziale? Sì, spessissimo, per modifiche di dettaglio Sì, in rare occasioni, per attuare riforme di ampia portata No, non era idonea No, potevano essere utilizzati solo plebisciti 135. Chi era Tiberio Coruncanio? Il primo pontefice patrizio a dare responsi in pubblico Il primo pontefice massimo plebeo Il primo pontefice plebeo Il primo giurista laico 136. Quale legge dette riconoscimento al processo formulare? Cornelia Calpurnia Ebuzia Licinia 137. Che cos’era in origine il ius gentium? Norme comuni a più popoli, tra cui quelle del commercio mediterraneo Norme promananti dai foedera Diritto internazionale pubblico Diritto internazionale privato 138. Dove il principio della sovranità popolare risulta sancito, in rapporto alla funzione legislativa? Nella sola letteratura giuspubblicistica Nei mores maiorum Nelle leggi regie Nelle XII tavole 139. Che cosa s’intende per bona fides? Fede negli dei e nelle persone dabbene Vincolo della parola data Tratto caratterizzante la proprietà fiduciaria Fiducia inerente all’officium tra persone conosciute 140. Che cosa differenzia, secondo Ulpiano, il ius naturale dal ius gentium? Si applica a liberi e schiavi Si applica a tutti gli uomini, e non solo ad alcuni popoli Si applica persino agli animali Nessuna vera differenza 141. Negli elenchi delle fonti del diritto, per i verbi utilizzati, come sembrano distinguersi le fonti? Tra fonti autoritative e non autoritative Tra fonti ancora attive e non più attive Tra fonti scritte e non scritte Tra fonti tecniche e atecniche 142. Quali erano le funzioni della giurisprudenza pontificale? Agere, cavere, respondere Cavere Iurisdicere Iudicare 143. Chi, oltre a Gaio, redige elenchi di fonti del diritto? Giuliano Celso Nerva padre Pomponio 144. Quali giuristi si occuparono di diritto pubblico, in età repubblicana? P. Muzio Scevola e Q. Elio Tuberone Sempronio Tuditano e Q. Muzio Scevola Sempronio Tuditano, Giunio Graccano e Q. Elio Tuberone Giunio Bruto e Giunio Graccano 145. Si ha notizia di opere redatte da Sesto Elio Peto Cato? No Sì, di una raccolta di formule processuali Sì, di un’opera de iure sacro Sì, dei Tripertita 146. Di quali parti constava la legge, una volta approvata? Praescriptio, rogatio, sanctio Dipendeva da ciascuna legge Iussum e sanctio Praeceptio e sanctio 147. Quali giuristi, secondo Pomponio, fundaverunt ius civile? S. Elio Peto e Catone Giunio Bruto, Manio Manilio e P. Muzio Scevola Ti. Coruncanio e S. Elio Peto P. Muzio Scevola e Q. Muzio Scevola 148. Di che cosa scrisse P. Muzio Scevola? Sulla lex Aquilia Sui poteri dei magistrati Commentò l’editto Di temi di ius civile 149. Assunse P. Muzio Scevola posizioni politiche? Sì, a sostegno di C. Gracco No, cercò sempre una mediazione Sì, a sostegno di Ti. Gracco Sì, a sostegno della fazione antigraccana 150. In che cosa S. Sulpicio Rufo soprattutto eccelse? Nella tecnica tipicamente romana del responso Nella storia del diritto Nella costruzione di sistemi Nella folgorante carriera politica 151. E’ la giurisprudenza laica una fonte del diritto? Sì, purché le sue decisioni si riversassero in decreta pontificum Sì, al pari della giurisprudenza pontificale No, in nessun modo Non propriamente, a causa della sua controversialità 152. Che efficacia assunsero i senatoconsulti nel corso del II secolo d.C.? 153. Quante erano le antiche curiae e su che basi si strutturavano? 154. Poteva la legge direttamente abrogare il diritto? 155. A parte i pretori, quali magistrati emanavano editti giurisdizionali? 156. Come erano denominati i magistrati municipali? 157. Che durata era previsto che avesse la dittatura conferita a Giulio Cesare nel 44 a.C.? 158. Come mai le quaestiones furono chiamate perpetuae? 159. Quale legge rese definitivamente criminale la persecuzione delle repetundae? 160. A quali antiche prerogative si riconnetteva il titolo di Augusto? 161. Da quale ceto i funzionari imperiali erano prevalentemente tratti? 162. Che cos’era, in ambito penale, la consecratio? 163. Da che cosa originava il c.d. ius novum? 164. Cosa s’intende per imperium in età monarchica? 165. Chi aveva il potere di convocare il senato? Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 002 01. Kelsen e le scienze "naturalistiche" (essere) e le scienze "normative" (dover essere) in via eccezionale talvolta le contrappone totalmente s'identificano Lezione 003 01. i fasti consolari sono nessuna delle tre feste in onore dei consoli un elenco di consoli (eponimi) utilizzato per datare gli avvenimenti una parte dell'armatura dei consoli 02. I patres sono:i padri adottivi gli avi i padri di fmiglia i senator 03. Nelle province i lavori pubblici erano controllati da: I tribuni I prefetti I comandanti militari I governatori 04. La lex Canuleia stabilì abolizione divieto connubio patrizi/plebei risposte precedenti sono errate riforma dell'esercito inviolabilità tribunicia 05. Si parla di coloniae civium romanorum perché perché dipendono da una città romana nessuna delle tre i coloni conservano la cittadinanza romana perché fondate da cittadini romani 06. I nexi sono in condizione nessuna delle tre di parentela quasi servile religiosa 07. Fatti normativi che determinano mutamento costituzionale Lezione 004 01. Ius honorarium e ius civile Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 017 01. Il Dolo è punito da: ius civile ius gentium diritto penale ius honorarium 02. cautio Muciana Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 018 01. Il Dolo è punito: diritto penale da ius honorarium ius civile ius gentium Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 027 01. La Cautio Damni Infecti è: un negozio giuridico una stipulatio pretoria una repressione penalistica un pactum Lezione 040 01. Il mandatum aliena gratia tantum: Era nell'interesse di terzi. Era a favore del mandatario. Era nell'interesse comune del mandante e del mandatario. Era nell'interesse del solo mandante. RISPOSTA ESATTA 02. IN QUALE TRA LE SEGUENTI FATTISPECIE è PRESENTEE LA FIGURA DELL'INQUILINUS? NELLA LOCATIO REI NELLA LOCATIO OPERIS IN TUTTE E TRE NELLA LOCATIO OPERARUM 03. Quale, tra i seguenti, non costituisce un obbligo del mandante? Rimborsare eventuali spese. Trasferire beni, diritti e crediti acquistati nello svolgimento dell'incarico. Risarcire eventuali danni. Sollevare il mandatario dai debiti assunti. 04. Quale delle seguenti affermazioni relative alla locatio operis è sbagliata? Il locatore aveva diritto che, al momento della consegna, l'opera venisse collaudata. L'impossibilità sopravvenuta della prestazione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, era a carico del conduttore Il conduttore poteva anche sublocare ad un altro conductor l'opera da eseguire. La res, mobile o immobile, sulla quale il conduttore esercitava una certa attività, era fornita dal locatore 05. Il mandatum pecuniae credendi era un contratto di ius sacrum formale e solenne di ius fetiale informale 06. Il deposito miserabile è il deposito nessuna delle tre dei poveri in condizioni di urgente pericolo dei malati 07. Quale delle seguenti affermazioni relative alla locatio operarum è sbagliata? La locatio operarum cessava con la morte del locatore. Il locatore aveva diritto che, al momento della consegna, l'opera venisse collaudata. Il conduttore metteva a disposizione del locatore la propria attività lavorativa dietro pagamento di un prezzo La locatio operarum ha ad oggetto solamente un lavoro manuale. 08. In quale delle seguenti fattispecie è presente la figura dell'inquilinus? nella locatio operis nella locatio operatum nella locatio rei in tutte e tre Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 041 01. Quale delle seguenti affermazioni relative ai chirographa è sbagliata? Erano diffusi nel mondo greco. Erano un documento scritto. Erano redatti in duplice originale. Avevano funzione probatoria. 02. Quale, tra le seguenti figure contrattuali, aveva contemporaneamente un effetto estintivo e costitutivo di un debito? Transcriptio a re in personam. Syngraphae.RISPOSTA ESATTA Nomina arcaria. Chirographa. 08. La pro herede gestio cosa è? La gestione per mandato Un comportamento inequivocabile La gestione a favore dell'erede Un comportamento condizionato Lezione 045 01. L'accettazione dell'eredità avviene tramite l a c o l l a t i o l a c o e m p t i o la cretio la confarreatio 02. Poteva essere apposto un termine alla heredis institutio? Si No S i , m a r i s o l u t i v o S i , m a s o s p e n s i v o COSTITUZIONI DEL SIRMOND o SIRMONDINE: Le castituziani del Sirmand sana una raccolta privata di castituziani imperiali, che trae ii sua name dal religiasa francese Sirmand pubblicata nel 1631. Si tratta di sedici costituziani relativeai rapparti tra state e chiesa, riguardanti ii periado che va dal333 al 425 d.C. La raccalta e stata campasta in epaca successiva aiCadici Gregariana ed Ermageniano, ma precedente ii Cadice teadasiana. Codice Ermogeniano: Raccolta di costituzioni di Costantino ,Valentlnlano e soprattutto Dloclezlano ad integrazione del codice Gregoriano pubblicata agli lnizidel IV secolo da Ermogeniano. Laraccoltanone divisaInlibri, malntitoli in cui le costituzioni sono lnserite In ordine cronologico. Cle pervenuta lndirettamentecon provvedimenti richiamat i sia dalla legislazione romano barbarica, sia dal Cadice Giustinianeo. Auctoritas principis: AUCTORITAS PRINCIPIS (autorita, potere del principe) e unpotere personale che persistette nel corso del Augusto, infatti, non si pose in antitesi al populus, che non venne privato delle suecompetenze . autonoma, masvolgono unafunzione socio-economicaavesse ad oggetto la medesima prestazione di avevano approfittato della Iara ingenuita. azioni a tutela del mutuante. barbarica, sia dal Cadice Giustinianeo. barbariche, tanto che egli si propose come erede dell'lmpero romano d'Occidente. baricentrodelsistema. biennio, nel caso di beni immobili, e di un anno, nel caso di beni mobili, necomportava l'estinzione.Mutatio rei{= cambiamento o distruzione della res usufructar Azioni esecutive: ESECUTIVE (volte a dar corso alla sentenza nel caso di mancata esecuzione da parte del condannato). Actio servi corrupti: L'azione per la corruzione del servo spettava al dominus nei confronti di chiunque avesse ospitato ii servus fugitivus o lo avesse spinto a commettere atti illeciti o lo avesse persuaso a compiere gesti pericolosi che ne avessero causato ii ferimento o la morte. Si trattava di un'actio in duplum, cioe un'azione che comportava ii pagamento di una somma pari al doppio della diminuzione di valore del servus oppure ii risarcimento del doppio del danno provocato al Dominus; Actio sepulchri violati: L'azione per violazione di sepolcro era esperibile contra colui cheavesse violate un sepolcro, aprendolo per inserirvi un defunto della propria familia o seppellirvi un estraneo. Actio de effusis vel deiectis: Nell'ipotesi che ii lancio di oggetti solidi o liquidi abbia procurato un danno, questa azione viene concessa al danneggiato contra colui che abitanell'edificio (habitator). A differenza dell'actio legis Aquiliae ( relativa alla responsabilita soggettiva), concessa contra l'autoreidentificato del lancio, questa azione concerneva unaresponsabilita oggettiva. Adempimento obbligazione: L'adempimento della prestazione osolutio era ii modo naturale d'estinzione del rapporto obbligatorio. L'adempimento di un debitore estingue l'obbligazioneanche rispetto agli altri e nei confronti di un creditoreestingue l'obbligazione e ii diritto degli altri creditori. L'adempimento ,di solito, venivacompiuto daldebitore stessoetalvolta da unterzo. Ci6 eraescluso nell'ipotesi di una particolare prestazione di facere, ad esempio legata alleparticolari capacita artistiche del debitore. La solutio venivaeffettuata al creditore o ad un suo procuratore o ad una persona da lui indicata e doveva essere eseguita perintero. II debitore, nei tempi e nel luogo stabiliti nell'atto costitutivo, doveva effettuare laprestazione stabilita, non poteva eseguirne una diversa, a meno che non vi fosse ii consenso del creditore(aliud pro alio solvere). Auctorit as patrum: AUCTORITAS PATRUM (= autorita dei padri) e ii potere(controllo e ratifica) diconfermare le deliberazioni comiziali (proposte di legge o di nomina di un candidato)che ii proponente riferiva al senato (referre ad senatum), rimettendo cos] all'auctoritas del senato la conferma delle delibere popolari; Auctoritas principis:AUCTORITAS PRINCIPIS (autorita, potere del principe) e unpotere personale chepersistette nel corso del II pretore, quindi, non nominava eredi, ma attribuiva solamente la bonorum possessio. Romani conoscevano tre diversi tipi di bonorum possessio : contra tabulas In contrasto con le tavole testamentarie, concessa dal pretore in contrasto con la volontaespressa dal testatore nel testamento. secundum tabulas conforme alle tavole testamentarie, concessa dal pretore conformemente alla volonta del testatore espressa in un testamento non valido per lo ius civile. sine tabulis senza le tavole testamentarie, veniva concessa dal pretore, pur in assenza di un testamento acolui che rientrasse in una delle categorie indicate nell'editto. C Corpus iuris Civilis: II Corpus luris Civilise la raccolta ufficiale dei testi normativi fondamentali, fatta eseguire dall 'i mperat ore Giustiniano I e condotta a termine da Triboniano e da altri sedici collaboratori dal 528 al 533 d.C Contratti innominati: Ai contratti reali vengono accostati gli "anonyma synallagmata, da noi indicaticome "convenzioni sinallagmatiche" o "contratti innominati". II giurista in tal modo traccia la quadripartizione dei contrattiinnominati, che deriva dalla tipologia delle prestazioni, attestata dalle fonti: 1)- do ut des do affinche tu dia)2)- do ut facias (do affinche tu faccia) 3)- facio ut des (faccio affinche tu dia) 4)- facio ut facias (faccio affinche tu faccia). In tale classificazione i tipi diconvenzione sono distinti sulla base della prestazione eseguita per prima in quanta ii vincolo obbligatorio nasce dall'esecuzione di una prestazione e si modella diversamente, sulla base di tale prestazione. Dato che un carattere dell'obbligatio e la tipicita, la conventio che non rientra tra le obbligazioni riconosciute dall'ordinamento, noncrea un vincolo obbligatorio. Chirografi: Diffusi nel mondo greco, furono recepiti dai Romani. Sono documenti redatti in doppio originale, contenenti dichiarazioni che potevanoessere in contrasto con larealta. La scriptura dava valore costitutivo alla dichiarazione come obligatio litterise, quindi, produttiva di effetti giuridici. In epoca postclassica la loro rilevanza si ridusse sempre piu, tanto che scornparirono. Concezione storica del diritto: La concezione storica : ii diritto inteso come esperienza giuridi ca. L'Orestano parte da una concezione storica del diritto, per cui ritiene che ii fenomeno giuridico debba essere considerato nel contesto storico che l'ha determinat o. Ha un valore puramente strumentale, eurist ico: e una chiave interpretativa che usiamo per ricostruireun'esperienza giuridica, nel nostro caso un'esperienza giuridica del passato: quel la romana. Si tratta di una nozione piu vasta, che consente di cogliere i vari aspetti del fenomeno giuridico, non soloquello normativo o ist it uzi onale, ma anche ii contesto (sia costituzionale sia fattuale) che determina la creazione di una norma e quindi le concezioni e le ideologie ad essa sottese, nonche le tecniche e le metodologie elaborate dalla scienza giuridica romana. La nozione di ESPERIENZA GIURIDICA ricomprende accanto al DATO NORMA, anche la riflessione giurisprudenziale sulle norme, cioe ii DATO SCIENZA e gli elementi concreti che le norme e la loro interpretazione presuppongono, cioe ii DATO REALTA; Colonie: Coloniae (= colonie) quando dei cittadini venivano inviati a fondare citta in zone insicure o su confini deboli. Anche in questo caso si distinguevano in Coloniae civium romanorum (colonie di cittadini romani) equiparate ai municipia optima iure e Coloniae latinae, in cui i cittadini perdevano la cittadinanzaromana ed erano equiparate alle citta federate; - Comitia curiata, centuriata, tribute: Le assemblee popolari sono i comitia che potevano essere: -comitia curiata -comitia centuriata -comitia tributa - comitia curiata con competenze prevalentemente sacrali, come l'inauguratio (=_inaugurazione) del rexsacrorum e dei Flamini maggiori. I COMITIA CENTURIATA di origine militare. Erano convocati da un magistrato cum imperio. Si trasformo in una assemblea politica di uomini in armi . Tra i suoi compitiprincipali l'adozione di leges de belle indicendo (= deliberazioni in materia di dichiarazione di guerra), l'elezione dei magistrati maggiori, ii iudicium (= giudizio) nei processi cheprevedevano la condanna alla pena capitale. I COMITIA TRIBUTA assemblea dell'intero popolo diviso in t ribu, convocata e presieduta dai magistrati maggiori. Tra i suoi compiti: la creatio (= nominaldei magistrati minori e dei tribuni militum, la votazione delle leges tributae, ii iudicium (in caso di multe degli edili curuli e pontefice massimo) ed infine le attribuzioni in materia di religione . Concilia plebis: I CONCILIA PLEBIS erano convocati, entro ii pomerium (lo spazio della citta) dai magistrati plebei tr ibuni e aediles (tribuni e edili) e dello Stato e sui pro blemi delle strutture burocratiche o sul riord ino di interi settoridel diritt o privato (come quello della famiglia e della successione ered ita ria). Adifferenza delle precedenti cost it uzi oni, le Novell e im peria li non furono inserite in raccolte uff icial i, ma solo in compilazioni pri vate: l'Aut hent icum e !'Epitome luliani. II Corpus luris Civilis Ha rappresentato per secoli la base de l diritto comune europeo,sino agli inizi del XIXsecolo quando venne considerato superato dal codice napoleonico. Critica lnterpolazionistica: Con il termine int erpola zi oni si indicano le modifiche apportate dai compilatori giustinian ei ai testi classici per rispondere all' esigenza di adeguar li ai mutamenti verific tisi nella societa romana nonche al le finalita della compila zion e stessa. Tali m odifiche a volte minime, a volte profonde sono st ate oggetto di indagine da parte dell a riflessione ro manist i ca, cosi ddet ta crit ica int erpo lazionist ica che, attraverso un minuzioso esame dei test i, ha cercato di individuare l'apporto di eta giustin ianea in modo da riportare in luce ii diritt o classico in tutta lasua pe rf ezio ne. Questa faticoso sforzo diretto a ris coprire ii " puro " diritt o romano classico se in alcuni casi ha consentito una ricostruzione storicamente corretta, in linea generaleha finito per conseguire risult at i de l tutto astorici , riflettendo piu le idee dell'interp ret e moderno che non la realta del t esto; Cautio Muciana: La cautio Muciana e una clausola accessoria introdotta I diritto romano su impulso del giurista Mucio Scevola e consisteva nella concessione al beneficiario diun legato sotto condizione sospensiva. Un esempio chiarira ii concetto: in presenza di una concessione di un legato cui era apposta la condizione "se non sarai stato eletto magistrato", non sarebbe stato possibileaccertare ii verificarsi o meno della condizione stessa se non dopa la morte dellegatario (che non avrebbe mai, quindi,potuto trarre vantaggio dal legato). Per evitare ci6, si consent1 che ii legatario acquistasse subito la disponibilita della cosa legata, purche promettesse mediante stipulatio contratto verbale consistente, inunformale scambio di domande e risposte mediante ii quale un soggetto s'impegnava nei confronti di un altro a compiere una prestazione, la restitutionel caso in cui laconduzione sospensiva si fosse verificata. Cos'e l’habitation: L' habitatio e ii diritto reale su cosa altrui (in re aliena) consistente nel diritto di abitare una casa di altri o di darla in locazione a terzi (facoltaquest'ultima espressamente riconosciuta solo in diritto giustinianeo ). In diritto classico era molto discusso se l'habitatio ,dovesse essere inquadra ta nell'ambito dell'ususfructus (e quindi con la possibilita di dare la casa in locazione) o dell'usus ( e quindi diritto di abitare la casa personalmente econ la propria famiglia). Successivamente in eta giustinianea,all'habitatio fu riconosciuta una configurazione autonoma (iusproprium con natura specialis) distinta sia dall'uso sia dall'usufrutto e fu espressamente ammesso che l'habitator desse in locazione la domus, oggetto di habitatio. L'habitatio non si estingueva ne per capitis deminutio e ne per non uso; Consortium ercto non cito: "Consorzio non chiamato a divisione", cioe patrimonio non diviso. Un momenta intermedio tra la proprieta indifferenziata e quella individuale furappresentato dal consortium ercto non cito (= consorzio tra eredi), cioe dalla situazione in cui si venivano a trovare, alla morte del paterfamilias, gli heredes sui. II consortium ercto non cito sorgeva al momenta della morte del paterfamilias, a seguito della successione nello stesso asse. Era un consortium fratrorum suorum, tra fratelli. Essi ereditavano ii patrimonio familiare; si trattava, dunque, di una "comunione domestica" che continuava tra i coeredi, che gestivano insieme tale comproprieta, attuando "una sorta di societa universale". Non sappiamo quanti fossero i tipi di consortium presenti nell'esperienza giuridicaromana. Compravendita: Contratto consensuale con cui un contraente (venditore) si obbliga a trasferire la pacifica disponibilita di una cosa (merx) all'altra parte (acquirente, emptor), ii quale a sua voltas'impegnava a trasferire la proprieta di una somma di danaro (prezzo). Funzione socio-economica della compravendita e lo scambio tra la disponibilita dellacosa ed ii suo valore in danaro. Nel periodo piu antico veniva effettuata solamente la vendita incontanti, per le res mancipi occorreva la mancipatio, in quanto ii consenso non erasufficiente a trasferire laproprieta. II contratto di compravendita, nato nella prassi della iurisdictio peregrina, venne inseguito tutelato iure honorario anche tra i cives. La compravendita era un contratto consensuale che creava solamente obbligo di trasferire la res. Perche si avesse la piena, definitiva disponibilita della cosa occorreva un altro atto, cioe la consegna materiale della res (traditio). La peculiare concezione romana della compravendita permane fino a Diocleziano, poi abbandonata da Costantino e dai suoi successori. In eta tardoantica la compravendita e configurata come un atto traslativodella proprieta della res, fondato sul consenso (accordo) delle parti e sul pagamento di un prezzo (solo per gli immobili occorre la redazione di un atto scritto). emano un editto con ii quale intendeva superare ii principio della "personalita del diritto". Emerge una costante difesa della tides Era un consortium fratrorum suorum, tra fratelli. Essi ereditavano ii patrimonio familiare; si trattava, dunque, di una "comunione domestica" che continuava tra i coeredi, che gestivano insieme tale comproprieta, attuando "unasorta di societa universale". Ermogeniano esercitata a difesa di ogni diritto per ii quale non fosse specificatamente prevista unaEsigenza di brevita e chiarezza delle costituzioni. esigenze religioseeall'interno di essedistinguiamo: Esiste quindi un rapporto di subordinazioneanche se l'accessor ia non perde lapropria autonomia espressione dello spiritopopolare. Le fonti del diritto sono: Essa presuppone untitolo: solo casidi possessio civilis. Essa produceva un duplice effetto: estintivo della prior obligatio (obbligazioneprecedente}, e Esse attestano quindi che nella seconda meta del 530 d.C. si sentiva gia l'esigenza di una raccolt a di Jura.. Essenziale,cioe che in mancanza di tale errore,il negozio non sarebbe stato concluso;riconoscibile autonomamente dalla controparte essere alienata separatamente dal fondo,essendo inerente ad esso.essere restituito nella sua originaria consistenza Essosidistinguevain: exceptionis dell'obligatio consistente nella sostituzione di una nuova obbligazione aduna precedente, con la conseguente estinzione di quest'ultima. facendo ricorso alla cessione del credito o del debito. facolta del proprietario del fondo dominante di attraversare con unaconduttura d'acqua ii fondo facolta digodimentodella cosa, nelrispettodella legge.fideicomm1ssum, quando ii testatore finirebbe per alterare i risult at i della nostra ricostruzione; altrettanto dicasi per lanozione di 'personegiuridiche ' e per molte alt re . Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva una promessa solenne {detta appunto sacramentum) , di pagare in favore dell'erario una determinata somma fo rmula zi on e, non sempre rigorosa, delle norme. fondi situati in suolo Forse sarebbe piu corretto parla re di complesso di esperienze giuridiche anzi che di unica esperienza giuridica romana, la comunita romana ha subito mutamenti, i mutamenti sono stati cosi forti da caratterizzare ciascun periodo, che a ben vedere presenta elementi propri, peculiari, caratterizzanti accanto ad elementi che Ii accomunano agli altri momenti storici, tanto da suggerire l' im piego di unanozione che consenta di rilevare l'esistenza di situazioni in cui singole esperienze, pur avendo ognuna aspetti Forse sarebbe piu corretto parlare di complesso di esperienze giuridiche anzi che di unica esperienzagiurid ica romana, la comunita romana ha subito mutamenti, i mutamenti sono stati cosi forti da Fu completato nel 534 d. C. e pubblicato con la constitutio Cordi che abrogo sia ii codice precedente che le costituzioni a questo immediatamente successive. Fu messo insieme materiale di vario genere, proveniente soprattutto dal Cadice Teodosiano e dalle Novelle post-teodosiane, ma anche dall e lnstitutiones di Gaio e dalle Pauli Sententiae. funzionari imperiali; nel libri II- V e in alcuni titoli dell'VIII e funzionari imperiali. In ambito religioso egli, seguace dell'Ellenismo, manifesto apertamente la propria adesione al paganesimo ed aboli privilegi fino ad allor a elargiti al clero ed alla Chiesa senza pero perseguitare i cristiani. II suo regno ebbefine nel 363 d. C. quando fu ucciso nel corso di una guerra contra i Persiani. Dopodi lui fu eletto Gioviano che mori poco dopo. Dinastia dei teodosi: Graziano allora nomino come collega per l'Orient e Teodosio, un generale iberico di grande valore e di stretta fede catt o li ca, ii quale riuscl a rafforzare i confini, riprendendo ii controllo mediante un'abile politica di trattati e di alleanze. Teodosio condusse una strenua lott a contra le eresie e cerco di realizzare la concordia religiosa, mediante la convocazione di concili ed ii susseguirsi di norme dirette a t ut elare l'ortodossia. Alla sua morte, nel 395 pervennero al potere i suoi due figli Arcadia (per l'Oriente) e Onorio (per !'Occident e). Data la loro giovane eta ii governo era affidato rispettivamente ad Eutropio ed a St ili cone. Essi si attestarono su due linee politiche diverse e si giunsepersino al conflitto armato; Dinastia de i severi: Nelle fonti sono attestati vari riferimenti al populus romano quale titolare dell'lmperium, ancora in eta degli Antonini e dei Severi, ma a ben vedere tali riferimenti appaiono espressione di una strategia politica dei Severi, piuttosto che una realta. Con Augusto viene creato un apparato amministrativo nuovo, voluto dal principe che sceglie i funzionari tra persone di sua fiducia, crea assetti nuovi, realizzando un'organizzazione amministrativa regolata dal principiogerarchico. Per usare un'immagine una sorta di piramide all'apice della quale e ii principe st esso . Anche in campo processuale si afferma un nuovo tipo di processo: la cognitio extra ordinem, incent rat a sulla figura del principe, che affianca e poi sostituisce ii processo formulare; Dominato: II termine DOMINATO e stato coniato dagli studiosi moderni in base al titolo DOMINUS et DEUS ed indica l'impero romano assoluto, da Diocleziano (284 - 305 d.C.) a Giustiniano (527 - 565 d.C.). Dopa i Severi si aprl un periodo di grande incertezza dovuto al frenetico susseguirsidi imperatori eletti dai vari eserciti. Solo nel 370, ad opera di Aureliano, vi fu untentativo di restaurare l'ordine imperiale con un nuovo regime,perfezionato in seguito da Diocleziano e Costantino, pose fine alla cosiddetta "crisi del Ill secolo". La crisi era dovuta alla decadenza economica e demografica, nonche all'esaurimentodella mano d'operaservile ed alla provincializzazione dell'esercito e dell'amministrazione imperiale. La difficile situazione venutasi a creare sfocio in una vera e propria disgregazione politica ed economica. La trasformazione avvenne con Diocleziano, non piu un popolo dominatore, formatoda civesi guidati dal princeps e dal senatus, ma un solo signore dominus et deus, chereggeva tutte le genti dell'immenso impero, assoggettato unicamente al monarca. Diocleziano, grande riformatore, individuo nella tetrarchia, sistema in cui ogniimperatore si sceglieva un collega, formalmente di pari grado, cui affidava una metadell'impero e due Cesari, destinati a succedere all'imperatore, ii sistema per porre fine alle latte dinastiche. Tale sistema pero non funziono e dopa poco si scatenarono di nuovo le guerre civili piedi.olnterdictum de glande legenda {=interdetto sulla raccolta dei fr utti).II proprietario dei frutti poteva Recarsi sul fondo vicino una volta ogni tre giorni, per raccoglierli. 0 lmmissio in alienum (=divieto d'immissione in campi altrui). Divieto percui un proprietario non ule acque correnti in un fondo sottostante perliberarsi di esse,ne potevaspaccare pietre mandandovi schegge, ne nelcaso avesse un'officina, poteva immettere fumi nelfondo contiguo.. E Exceptio: E' ii "mezzo di difesa" proprio del convenuto, introdotto dal pretore. Si tratta di una clausola inserita nella formula tra intentio e demonstratio, che rendeva inefficace la richiesta dell'attore: per es. la richiesta relativa all'intera somma dovuta dal debitore, cornprensiva delle rate non ancora scadute o l'eccezione per dolo. La replicatio era inserita su richiesta dell'attore nell'ipotesi che vi fossero fatti o questioni di diritto idonei a paralizzare l'eccezione. Se ii convenuto, a sua volta, opponeva altre questioni (di diritto o di fatto) che paralizzavano la replicatio, s'inseriva la duplicatio ecc. Editto tralaricio: L'edlctum e la fonte di produzione del ius honorarium o ius praetoeum risalenteall'incirca alla meta del II sec. a.c. Veniva esposto in pubblico e scritto su tavole imbiancate(album) daivarimagistrati giusdicenti (lus edlcendl) - quali potevano essere ii pretore urbano, , II pretore peregrine, gli edili curuli, Ipresidi delle province, almomenta dell'assunzione della caricaper preannunciare e rendere pubbliche le linee programmatiche cui si sarebbero ispirati nel corsodell'anno di carica. II successore non era giuridicamente vincolato alle disposizioni edittali emanate dalpredecessore ;t utt aviane prendevaii modello ,accoglievaglielementiritenutivalidi elolntegravaoppure apportava modifiche e correttivi di volta lnvolta In base al sorgere delle nuove concrete esigenze.. SI formo cosl per stratificazioni successive un corpus stabile di regale detto edictum tralaticium ovetus {=edittotralaticio) che venivaaggiornato dianno inanno; Esperienza giuridica (Orestano): L'Orestano parte da una concezione storica del diritto, per cui ritiene che il fenomeno giuridico debba essere considerato nel contesto storico che l' ha determinat o. Ha un valore puramente strumentale, eurist ic o: e una chiave interpretativa che usiamo per ricostruire un'esperienza giuridica, nel nostro caso un'esperienza giuridica del passato: quella romana. L'Orestano usa la nozione di "ordinamento giuridico" in senso istituzionale, in quanta ritiene che sia uno schema rappresentativo idoneo a mettere in evidenza i vari aspetti della realta giuridica romana. Vi sono, pero, aspetti che restano al di fuori della nozione di ordinamento in quanta ne costituiscono i presupposti, gli antecedenti, le implicazioni oppure elementi collaterali, pur sempre connessi alla fenomenologia giuridica. L'Orestano, pur riconoscendo l'in dubbia rilevanza della nozione di "ordinamento giuridico", ritiene che per comprendere la fenomenologia giuridica in tutta la sua po liedr ica concretezza, occorre scegliere una nozione di "diritto" che sia la piu ampia possibile, che non si lim iti, ad esempio, ad identificare ii diritto con la norma, precludendosi Lo ius honorarium, invece, riconosceva rilevanza all'error facti ed ii pretore concedevauna exceptio doli. In eta classica ii negozio giuridico viziato da errore era considerate inutile se, oltre adessere un negozio a forma libera, l'errore fosse provato e si trattasse di un errore:Essenziale,cioeche in mancanza di tale errore, ii negozio non sarebbe stato concluso ;oriconoscibile autonomamente dalla controparte;L'error facti poteva essere: -inpersona: l'errore cadevasull'identitadi unapersona, afavore della quale sicompiva l'atto o con la quale siconcludeva ii negozio. L'error in persona era rilevante in tutti quei negozi giuridici in cui l'identita dellapersona fosse rilevante,comead es. ii matrimonio,testamento. X ES. nel testamento era scritto che veniva istituito erede Tizio,mentre si voleva inrealtaistituire Caio. -in negotio: si verificava nell'ipotesi in cui Tizio pensava di concludere un determinatonegozio giuridico mentre invece ne concludeva un altro. in substantia: le parti concordavano un negozio giuridico ed erano d'accordosull'individuazione della res ma mancava l'accordo sulla qualita d ella res -in qualitate: quando ii soggetto riteneva che la res,oggetto del negozio giuridicoavesse determinate qualitache in realta non aveva. -in corpore: errore sull'identita fisica della cosa, quando ii soggetto riteneva che ii negozio avesse per oggetto una cosadiversa da quella che ineffetti aveva -in demonstratione; l'errore riguarda la designazione di un soggetto o di un oggetto,che non creava per6 equivoci in ordine alla sua identificazione; Enfiteusi L'enfiteusi era un diritto reale di godimento. Nel periodo preclassico i romani nonconoscevano l'enfiteusi, masolo concessioniin godimento di terre (ius in agro vectigali) da partedi municipi (municipia) e colonie(coloniae), dietropagamento di uncanone (vectigal) e senza alcun obbligo di migliorare ii fondo. A partire dal IV secolo, conCostantino, vi furono due tipi di concessione: ius perpetuum: che aveva ad oggetto i fondi del fisco, con pagamento di un canonenon modificabile; ius emphyteuticarium: che aveva ad oggetto i fondi imperiali, a canone modificabile. Nel V secolo i due 1ura vennero unificati e denominati ius emphyteuticarum, coslcaratterizzato: laconcessione era perpetua il canone era invariabile il concedente poteva essere anche un private e non piu solo la comunita pubblica ol'imperatore. Exceptio: E' il "mezzo di difesa" proprio del convenuto, introdotto dal pretore. Si tratta di una clausola inserita nella formula tra intentio e demonstratio, che rendeva inefficace la richiesta dell'attore: per es. la richiesta relativa all'intera somma dovuta dal debitore, cornprensiva delle rate non ancora scadute o l'eccezione per dolo. La replicatio era inserita su richiesta dell'attore nell'ipotesi che vi fossero fatti o questioni di diritto idonei a paralizzare l'eccezione. Se ii convenuto, a sua volta, opponeva altre questioni (di diritto o di fatto) cheparalizzavano lareplicatio, s'inseriva la duplicatio ecc. EREDITA' GIACENTE: Nel periodo che intercorre tra la morte del de cuius e l'accettazione, l'eredita epriva di titolare: ne ii de cuius perche e defunto, ne l'erede perche non ha ancora accettato l'eredita. I rapporti giuridici che facevano capo al de cuius sono senza titolare. L'hereditas e essastessa "centro d'imputazione" di relazioni giuridiche, titolare degli incrementi e delle diminuzioni che siverificano nelconcrete (nasce un agnellino, muore un cavallo, un servo si ferisce, ii grano viene mietuto, la schiava partorisce etc.). Gli acquisti vengono effettuati anche dai servi o eventualmente da terzi, gestori dell'eredita. In eta giustinianea, l'eredita giacente risulta configurata in modo simile aduna persona giuridica, anche se nell'esperienza giuridica romana non si puo parlare di"persone giuridiche", categoria di conio moderno. Colui che avesse posseduto per unanno i beni ereditari, facenti parte dell'eredita giacente, ne diventava proprietario ed acquistava la qualita di erede e quindi l'intera eredita anche se privo di titolo ed in mala fede Editto del pretore: L'editto del pretore e la fonte di produzione delius honor ar iu m o praetorium cioe un complesso di norme create di volta In volta dal pretore (urbano o peregrino), per regolare casi concreti non direttamente disci plinat i da l ius civile Editto di Teodorico: L'editto di Teodorico (lat. Edictum Theodorici Regis, chiamata anche Lex Romana Ostrogothorum) è una disposizione di legge, databile tra il 493 e il 526, delre Teodorico il Grande degli Ostrogoti, nata per dirimere le controversie tra i goti. L'editto prevedeva anche le eventuali diatribe giuridiche con i romani. In questo caso veniva designato un magistratospeciale, affiancato da un prudens romano. L'editto appartiene a pieno diritto alle ordinanze di leges et iura. Il termine edictum si pensa chesia statoutilizzato da Teodorico per richiamare gli antichi editti dei magistratiprovinciali o addirittura che fosse il mezzo migliore per far divinire il diritto teodosiano sussidiario. Il testo, scritto in latino "volgare" è di 154 capitoli, è mancante di inscriptio e subscriptio. Teodorico si è ispirato agli istituti giuridici romani principali, parafrasando pezzi dei Codices Ermogeniano, Gregoriano e delle Pauli sententiae, salvo alcune modifiche quantitative di pene e sanzioni. La parte di diritto penale occupa 1/3 dell'opera, mentre quella civile è di notevole importanza per la storia della giurisprudenza. Non si ha la certezza della sua autenticità, poiché al giorno d'oggi possediamo solamente la versione editadal giurista francese Pierre Pithou nel 1579, inoltre manca qualsiasi riferimento aquest'opera nei testi contemporanei ed anche in quelli seguenti. Editto Perpetuo: II mutamento costituzionale determinato dall'avvento di Augusto ed ii concentrarsi del potere nelle sue mani determino, nonostante ii formale mantenimento della res publi ca, una situazione di dissonanza tra l'esistenza di un magistrato che operava in piena autonomia, creando diritto e un princeps che tendeva ad estendere ii proprio controllo in ogni campo. Editto repentino: Con l'edict um perpetuum venivano pubblicate Editto tralaticio: L'edlctu m e la fonte di produzione del ius honorarium o ius praetoeum risalenteall'incirca alla meta del II sec. a.c Veniva esposto in pubblico e scritto su tavolo Elementi essenziali negozio giuridico: Gli elementi essenziali del negozio giuridico sono gli Elementiessenziali per l'esistenza del negozio stesso e la cui mancanza Enfiteusi: L'enfiteusi era un diritto reale di godimento. ERRORE: L'errore (error facti) fu considerate dalla giurisprudenza classica come l'ignoranza o falsa conoscenza di una circostanza qualsiasi,che avesse avuto rilievonel processo di formazione della volonta e costitui, uno dei vizi deIla volonta. Esperienza giuridica (Orestano) nozione componenti: L'Orestano parte da una concezione storica del diritto, per cui ritiene che ii fenomeno giuridico debba essere considerato nel contesto storico che l'ha determinato. fine nel 363 d. C. quando fu ucciso nel corso di una guerra contra i Persiani. Dopo dilui fu eletto Gioviano che mori poco dopo; Graziano: Nel 375 Valentiniano fu ucciso ed in Occidente subentro Graziano. Sul confine premevano i Goti sospinti dagli Unni e nel 378 ad Adrianopoli l'esercito romano fu sconfitto e distrutto. Graziano allora nomino come collega per l'Or ient e Teodosio, un generale iberico di grande valore e di stretta fede cattolica, ii quale riuscl a rafforzare i confini, riprendendo ii controllo mediante un'abile politica di trattati e di alleanze. Teodosio condusse una strenua lott a contra le eresie e cerco di realizzare la concordia religiosa, mediante la convocazione di concili ed ii susseguirsi di norme dirette a tutelare l'ortodossia; I lnterpretatio dei pontefici: L'esperienza giuridica romana, secondo ii Talamanca, e un sistema aperto di diritto giurisprudenziale Lo ius civile contrapposto al ius honorarium ,indicava ii complesso delle norme che regolament ava i rapporti tra cittidini rom an i: originariamente trasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (mores) fu sancito dalle leges Lo ius civile e riservato in via esclusiva ai cittadini romani. La tutela offerta dall'ordinamento non riguarda, infatti, i peregrini (= stranieri), in quanta essi, pur essendo uomini liberi, appartengono ad un ordinamento diverse da quello romano. Lo ius honorarium, invece, riconosceva rilevanza all'error facti ed ii pretore concedeva una exceptio doli. lo richiedesse,con un decreto, unadecisione estemporanea , ad hoc. Lo scopo pratico di Giustiniano era quello di lntervenire sui t esti con modifiche, aggiunte, tagli, sostituzioni di parole, smembramento di provvedimenti o accorpament i. loro lnterpretatlo qualora vi fosse bisogno. lus honorarium o praetorium: Con l'espansione del potere di Roma, vennerolusta possessio = possesso senza vizima non sappiamo se e come). magistrati rendeva ii ius civile inattivo nel caso concreto .magistrato ii pot ere, ma solo reso inoperante:in pratica ii magistrato ii pot ere, ma solo reso inoperante:in pratica ii dualismo si componeva magistrature e tutti I pot er i furono deferiti ad un collegio di dieci membri, che con acapo Appia Claudio ,furono incaricati proprio della Mancanza di connubium: le libertae non potevano unirsi in matrimonio con appartenenti al ceto senatorio ii liberto poteva perdere ii suo stato e o tornare in II mandato: II mandatum e un contratto consensuale, imperfettamente bilaterale, con cui un soggettoconferisce ad un altro un incarico e costui s'impegna a dame esecuzione. Le parti sono indicaterispettivamente con i termini "mandante" (mandator) e "mandatario"(mandatarius). II vocabolo mandatum non ha letteralmente ii significato di "contratto", bensi indica I' "incarico". II contratto consensuale di mandatum dovrebbe piuesattamente venire indicatoconl'espressione "mandatum consensucontractum" (=mandato consensuale). Probabilmente ii mandatum si affermo per ultimo tra i contractus.Nell'esperienza giuridica romana tale contratto era gratuito. Al mandatario non spettava alcun compenso, altrimenti si sarebbe trattato di locazione e precisamente di una locatio operis e non di mandato. I Romaniconoscevano diversi tipi di mandato: Mandatum mea gratia, cioe ii mandatonell'interesse del solomandante Mandatum aliena gratia, cioe ii mandato nell'interesse di terzi.Esso e a sua volta distinguibile in:mandatum mea et aliena gratia mandatum tua et aliena gratia INDULGENTIA PRINCIPIS: Per cogliere nella sua pienezza la portata dell'indulgentia principis ( nei suoi profili privatistici e pubblicistici) e sembrato opportuno, anziche procedere secondo la sequenza delle raccolte ufficiali, seguire l'andamento cronologicodella legislazione e quindi esaminare in primo luogo le costituzioni che parte della riflessione romanistica (c.d. critica interpolazionistica) che, attraverso unminuzioso esame dei testi, ha cercato di individuare l'apporto di eta giustinianea in modo da riportare in luce ii diritto classico in tutta la sua perfezione; I servi fructuarii: I servi fructuarii sono gli schiavi sui quali cade l'usufrutto. I Romani consideravano come frutti dello schiavo le 6perae, ossia la sua attivita lavorativa, generalmentemisurata in giornate lavorative. Non erano,invece, ritenuti tali i parti della schiava,quindi i figli: ne conseguiva che, in casodi conflittotraproprietario edusufruttuario dellaschiava, iiparto eraattribuito al primo.In eta classica per gliacquisti fatti dai servi fructuarii dobbiamo distinguere: Spetta all'usufruttuario tuttoci6 che iiservus ottiene ex re fructuarii o dal proprio lavoro(ex operis suis). Se, invece, i proventi dell'attivita dello schiavo derivano ex re domini o a titolo gratuito, l'acquisto era a favore del dominus. Se l'attivita del servo era dovuta ad un ordine (iussum) impartito dal proprietario o c'erastata una nominatio del dominus, fatta dal servo,l'acquisto a favore del proprietario siverificava anche ex re fructuarii ed ex operis servi (probabilmente l'usufruttuario riceveva un risarcimento, ma non sappiamo se e come). lus honorarium o praetorium: Con l'espansione del potere di Roma, vennero stabiliti accordi federativi divari tipi con le popolazioni assoggettate o alleate e anchese Roma controllava militarmente i territori conquistati, alle popolazioni veniva lasciataunacertaautonomia ed II proprio ius civile. Sorgeva quindi un problema negli scambi commerciali tra i Romani ed i cittadini dellediverse comunita su quale fosse II diritto che meglio tutelasse entrambi. Nacque cosl lo ius honorarium o praetorium .un complesso di norme create di volta Involta dal pret ore, per regolare casi concreti non direttamente dlsclpllnatl dal lus civile,attraverso unaprocedurasnellae priva, per quantapossibile,diformallsml. Oltreasupplirealle lacunedel ius civile, iiius honorariumtalvolta,viapportavacorrettivi,onde impedire la rigida applicazione di norme (di origine vetusta) ritenute non piu accettabili in un mutato panorama storico- politico. Ius edicendi: Lo ius edicenti e la potesta per i magistrati romani di emanare editti. I magistrati che hannolo ius edicendi sono il pretore urbano, il pretore peregrino, gli edili curuli e i presidi delle province. Ius Honorarium e lus Civile: II ius Honorarium era ii complesso di norme creato dall' at t ivit a del pretore, per regolare i casi concreti non direttamente disci plin at i dal ius civile ,att raversouna procedurasnella e priva, per quanta possibile, di formalismi. Oltre asupplire alle lacune del ius civile, ii iushonorarium talvolt a, vi apportava corrett ivi, onde impedire la rigida applicazione di norme (di origine vetusta) ritenute non piu accett abili in un mutato panorama storico-politico . Lo ius civile contrapposto al ius honorarium ,indicava ii complesso delle norme cheregolament ava i rapporti tra cittidini rom an i: originariamente trasmesso dagli antichipadri per via consuetudinaria (mores) fu sancito dalle leges, dai plebisd t a, daisenatusconsulta, dai responsa prudentium e dalle costituito ed imperiali.. Nei casi in cui ii ius honorarium si contrapponeva al ius civile, questo non era formalmente abrogato, non avendone ii magistrato ii pot ere, ma solo reso inoperante:in pratica ii dualismo si componeva con la prevalenza del lus honorarlum,po iche II magistrati rendeva ii ius civile inattivo nel caso concreto . Pa piniano, invece distingue: -Fanti di produzione in senso materiale: Populus, plebs,senatus, praet or,princeps -Fanti di produzione in senso formale: Lex, plebiscit a , senat usc onsult a, edict a, const it ut iones Alcune delle fonti di produ zi on e del diritto romano sono: Mores maiorumLegem dicere (le ges regiae )Giurisprudenza pontificale XIItavole(tavole dileggi 451-450 a.C) Legespublicae Plebiscita Senatusconsu lta Editti dei magistrati Giurisprudenza laicaCostituzioni imperiali Giurisprudenza imperiale Le fonti di cognizione o di conoscenza, invece sono lo strumento mediante ii quale siconoscono le regale vigenti nell'ordinamento Romano ,ovvero delle font i di produzione. ‘ Per quanta riguarda l esperien za giur idica romana sono da consi derare fonti di conoscenza del diritto romano non solo le fonti giuridiche,ma anche quelle extra giuridiche ,cioe atti e documenti e qualsiasi test imonianza mediante la quale apprendiamo quale fossel'esperienza giuridicaromana nei vari momenti st or ici. Le fonti di cognizione del diri tt o romano sono: Cadice Gregoriano (rescritti imperiali Adriano -Diocleziano) Cadice Ermogeniano (c ost i tuz ioni dioclezia n ee) Cadice Teodosiano (costituzioni imperiale -raccolta uffi ciale- 438) Leggi romano-barbariche Corpus luris. lus civile: Lo ius civile contrapposto al ius honorarium 1 indicava ii com pless o delle norme che regolamentava i rapporti tra cittadini romani: originar ia mentetrasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (mores) fu sancito dalle leges,dai plebi sd t a, daisenat uscons ult a, dai responsa prudentium e dalleconstitutionesimperiali. Nel casi In cui 11 lus honorarium si contrapponeva al lus clvlle, questo non era formalmente abrogato, non avendone ii magistrato ii pot ere, ma solo reso inoperante:in pratica ii dualismo si componeva con la prevalenza del ius honor ari um,poiche ii magistrato rendeva ii ius civile inattivo nel caso concreto . Si dist inguevaiiius civile dal ius gentium ,in quanta mentre ii primo era cost it uit o esclusivamente le norme vigent i nella dvitas romana , ii secondo includeva un gruppo di disposizioni derivanti dalla ragione nat urale (nat uralis rat io) e,come t ali osservate presso tutti i popoli. A seguito della Constitutio Antoniniana del 212 d .C., che concesse la cittadinanza atutti i sudditi dell 'lm pero, la dist inz ione tra i due diritt i perse qualsiasi rilevanza praticae rimase vali da sotto ii profile astrattamente dottrinale. interdetti possessori: Gli interdetti erano provvedimenti d'urgenza, emanati dopo un breve, sommarioaccertamento in base ad una valutazione a prima vista dellafondatezza della richiesta dell'istante e della rispondenza alle previsioni edittali. Gli interdetti possessori si distinguono in: ADIPISCENDAE POSSESSION IS (interdetto per ottenere ii possesso); RECUPERANDAE POSSESSIONIS (interdettoper recuperare ii possesso); RETINENDAE POSSESSIONIS (interdetto per conservare ii possesso). Gli interdetti recuperandae possessionis sono diretti a reintegrare nel possesso colui chefosse stato spogliato violentemente del possesso di un bene immobile. Gli interdetti retinendae possessionis rispondevano allo scopo ditutelare ii possessore diuna cosa da qualsiasi turbativa o molestia. Interpolazioni: Termine adoperato per designare tutte le modificazioni apportate dalle commissioni, incaricate da Giustiniano I di redigere ii Corpus juris civjljs, al testo degli originali classici, onde adattare lo stesso alle esigenze dei tempi ed alle finalita deIla codificazione. Int erpretatio: Peri Romani l'int erpret at io era ii presupposto primo per l'applicazi one del diritt o e consisteva in un processo t ecnico per cu i, uno specifico ceto di persone partendo da lle parol e della legge e cons i dera ndo ult er iori elementi ,perveniva a ricostruire l'eff ett iva portata della norma giuridica. La conoscenza dello lus (= dirit to) e della sua lnt erpret at losua int erpret at io (= int erpret azione) e stata affi data, nel corso dell'esperienza giur idica romana a : Pont efi ci Praetor(= pretore) Pr ince ps / lmperator (= Pri ncipe / Im perat ore). I pontifices (= pont efi ci) erano gli int erpret i del diritt o che fornivano responsa (= par eri)su i casi concreti. II pretore interveniva per risolvere le controversie sorte nell 'ambit o dei rap port i tra i cives romani e , peregrrni ,con ii ius honorar iu m. L Legis actio sacramenti in rem e in personam: In diritto romano con l'espressione Legis actio sacramento (o sacramenti[1][2] o per sacramentum) si indicava uno schema procedurale di antichissima applicazione che poteva essere utilizzato per la tutela diqualsivoglia pretesa che fosse comunque riconosciuta dallo ius civile arcaico. L'antico schema prevedeva una sfida tra due contendenti (l'actor, "colui che avvia l'azione", e il reus, "convenuto, colui che è chiamato in giudizio") posti su un piano di parità. Ciascuna delle parti affermava con parole solenni o la spettanza di una determinata res (e in tal caso si aveva la legis actio sacramento in rem) o l'una negava e l'altra affermava l'esistenza di un credito (e intal caso si aveva la legis actio sacramento in personam). Il sacramentum era per l'appunto la solenne sfida, la scommessa, in origine un giuramento con implicazioni religiose donde il nome sacramentum, e chi usciva sconfitto al termine della controversia era costretto a pagarela summa sacramenti per aver giurato il falso. L' Arangio Ruiz distinse tra: l' interregno, durante ii quale ii potere e esercitato a turno per cinque giorni, finche viene nominato ii nuovo re.Nel 509 ebbe fine la monarchia, con la cacciata di Tarquinio ii sup erbo ; insiti nell'abbandono delle antiche consuetudini. Locatio conductio ( locazione): Attualmente disciplinata dagli artt. 1571-1606 c. c.; L. 27-7- 1978,n. 392. Nell'esperienza giuridica romana essa piu che un contratto, risulta essere un genus, al cui schema potevano essere ricondotte diverse figure. Con tale termine s'indica ii contratto consensuale e bilaterale con cui un soggetto (locatore) si obbliga a dare una cosa (mobile o immobile) nella materiale disponibilita di un altro (conduttore) per un periodo di tempo limitato. II conduttore, a sua volta, s'impegna a restituirla dopo averla goduta per ii periodo di tempo stabilito o raggiunto lo scopo prefisso. Le reciproche obligationes del locatore e del conduttore erano tutelate rispettivamente da un'actio locati eda un'actio conducti, entrambi azioni inius, exfide bona. A partire dall'inizio del Ill sec. a.C. esse furono concesse anche ai peregrini. Di conseguenza la locat io - conductio era di diritto civile sotto ii profile degli effetti e di ius gentium per quanta concerneva i soggetti. Nella locatio-conductio rientravano varie fattispecie: locatio rei locatio operis locatio Ai tre tipi di locatio sono comuni alcuni elementi e cioe: res operae merces (corrispettivo), che era certa e consisteva in una controprestazione pecuniaria. Le relationes: Nell'Appendice II del corso di Diritto romano viene affrontato un tema particolare: la prefettura urbana in eta tardo antica, con specifico riferimento alla fine del quarto secolo. L'indagine sulla prefettura tardo antica e stata realizzata attraverso la lettura della raccolta delle quarantanove relazioni inviate dal prefetto diRoma Quinto Aurelio Simmaco all'imperatore. Abbiamo la fortuna di poter leggere direttamente sia la corposa rete di epistolerelative al periodo compreso tra ii 365 e ii 402, in quanta tali lettere ci sono pervenute quasi nella loro totalita (si trattadi oltre 900 lettere, divise in 10 libri, oltre alle 49 Relationes, cioe le missive ufficiali). La quantita e la qualita del materiale pervenuto e tale da permetterci di delinearein modo abbastanza complete e precise la figura del prefetto urbano della fine del IV secolo e di venire a conoscenza dei numerosi problemi che egli si trovava ad affrontare nello svolgimento della sua carica, da esercitare nel raggio di 100 miglia intorno all'Urbe ( centesimus lapis). Attraverso le Relationes -che e sembrato opportune raggruppare per argomenti, estrapolandone dei framment i- andremo a descrivere questa complessa attivita e cercheremo di coglierne i caratteri essenzialiin modo di conoscere un aspetto concrete dell'esperienza giuridica romana. Litis contestato litis contestato: ha un l'effetto estintivo, estingue interamenteii credito, senza piu possibilita di agire. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: E' la successione fondata sul testamento. II testamento e un atto unilaterale, redatto alla presenza di testimoni, mediante ii quale l'ereditando (inquesto caso e detto "testatore") dispone dei propri beni. caratteri del testamento sono: era un atto unilaterale, la cui efficacia si basava esclusivamente sulla disponibilita del disponente.era iuris civilis, cioe riservato esclusivamente ai cittadini romani (cives). era mortis causa, cioe destinato a produrre effetti giuridici dopo la morte del testatore. era personale, la manifestazione di volonta doveva promanaredirettamente dal testatore, senza intermediari. era formale nel senso che dovevano essere rispettate determinate forme. era revocabile in quanta ii testatore in qualsiasi momenta poteva cambiare volonta. La tutela dell'usufrutto: A difesa del diritto d'usufrutto, l'ordinamento offriva all'usufruttuario la possibilita di agire mediante la c.d. vindicatio usufructus, esperibile nei confronti deldominus e, a partire dall'eta classica, di qualsiasi possessore. A tutela dell'usufrutto e prevista, nell'ambito del processo formulare, l'actio confessoria. Se ii convenuto non ottemperava allo iussum de restituendo, rimuovendo gli ostacoli all'esercizio dell'usufrutto, ii giudice -basa ndos i sullo ius iurandum in lite (giuramento in lite) de ll' att ore - pronunciava la condanna pecuniaria (condemnatio pecuniaria) che comportava, secondo ii diritto pretorio (iure pretorio), la perdita dell'usufrutto. La legittimazione passiva all'actio confessoria, che al principio spettava al proprietario della res usufructuaria, fu poi estesa contra chiunque impedisse l'esercizio del diritto di usufrutto. LIBRO XVI CODICE TEODOSIANO; EDITTO JESSALONICA COLPISCE ERESIE: l1 libro XVI del codice Teodosiano e dedicate alla materia religiosa e rappresenta una novita legata al mutamento dell'ideologia e della concezione del potere imperiale che viene conferito da Dia. Emerge una costante difesa della tides catholica,con unacostante ecapillare lottacontra le dottrine ereticali ed i loro adepti,controil paganesimo, l'apostasia econ limiti erestrizioni nei confronti di coloro che aderiscono allareligionegiudaica. Ii libro risulta suddiviso in undici titoli di diversa consistenza: II prime titolo e dedicate alla tides catholica e contiene quattro costituzioni, la piu notadelle quali e l'editto di Tessalonica, ii quale dichiara ii cri tianesimo la religione ufficiale dell'impero, emanate da Teodosio ii Grande nel 380 d.C. II secondo, contiene costituzioni,che trattano in modopuntuale edarticolato deiclericiedeiloro doveri. IItitoloterzo, ededicate alladisciplina relativa almonachesimo. IItitolo quarto disciplinale dispute in materia di religione. II titolo quinto tratta la repressione delle eresie. Sono colpiti ariani,euno miani, luciferiani,donatisti, montanisti,manichei etc . Gli eretici non solo attentano all'integrita della fede cattolica, ma anche agliinteressidell'intera societa. Neltitolo sestosivietalareiterazione delbattesimo. IItitolo settimocontiene lecostituzioniIntemadi apostasia. Nel titolo ottavo II legislatore tratta di Giudei, Celicoli e Samaritani. II titolo nano e rivoltocontra la possibilita, per un giudeo ,di avere schiavi cristiani. II titolo decimo tratta dei provvedimenti rivolti ad impedire i sacrifici, a limitare rituali o cerimonie pagane, a chiudere i tempi ed infinead abrogare privilegi e spese pubbliche a favore dei sacerdoti e culti pagani. II titolo undicesimo si apre con una disposizione cheaffida ai vescovi la competenzadigiudicare le questioni religiose; Legis actio sacramenti in rem e in personam: La Legis actio sacramenti potevaessere esercitata a difesa di ogni diritto per ii quale non fosse specificatamente prevista unaprocedura diversa: era cioe un'actio generalis. E consisteva in una sorta di scommessa fattadalle parti inlite. Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva una promessasolenne {detta appunto sacramentum) , di pagare in favore dell'erario una determinata somma in caso di soccombenza;toccava poi ad un iudex, stabilire quale delle parti avesse . X ES. eredita, usufrutto, obbligazioni, servitu. Le res mancipi sono le case che, si dalle origini,eranostateoggetto dimancipium, cioe quelle strettamente collegate ai bisognidellafamilia. II loroelenco etassativo:fondi situati in suolo italico(fundi in agro italico) o provinciale,se adessi era riconosciuto lo ius italicum cioel'esenzione dal pagamento del tributum o dello sti pendium. servitu prediali rustiche schiavi animali da tiro e da soma (buoi,cavalli, muli,asini) Le res nee mancipi sono anche esse collegate allafamilia,ma non adessaindispensabili , sono solamente fonte di ricchezza. Le res semplici sono le case che costituiscono una unita autonoma.X ES. una pietra, una statua. Le res collettive sono un insieme di singole case che Conservano la Iara esistenzaautonoma, ma svolgono una funzione socio-economica unitaria ed ha non un'unica denominazione. X ES. ii gregge.Le res composte sono le case che sono formate Le res divisibili sono le case suscettibili di essere divise in piu parti senza che ci6nalteri la funzionalita. X ES.ii danaro , ii grano etc. Le res indivisibili sono le case che non possono essere divise, senza che perdano laloro utilita originaria. X ES. un animale. Le res fruttifere sona le case capaci di dare periodicamente prodotti materiali, pur rimanendo intatte emantenenda immutata la loro destinazione economica. X ES.piante,miniere, animali. Le res infruttifere sono le case inidonee a produrre frutti Le res consumabili sono le case che, usate secondolaloronormale destinazione,consentono unsolo utilizzo. X ES. iipane.Le res inconsumabili sona le cosesuscettibili di un uso ripetuto. Le res deteriorabili sono le case che, usate secondo la loro normale destinazione, sonosuscettiibili non di distruzione, bens1 dideteriaramenta. X ES. i vestiti. Le_res fungibi li sono le case considerate per ii laro peso, quantita o misura. Quindi sostituibili con un'altra res del lo stessa genere.XES. ii denaro. Le res infungibili sono le case prese in considerazio1 ne per la loro specifica individualita. Le res mobili sono le case suscettibili di essere trasportate da un luogo ad un altro senzaalterarle. XES. unoschiavo,un animale, unmanufatto. Le res immobili sono le case non suscettibi Ii di trasporto da un luogoad un altro. I_Res principali e res_accessorie. La cosa accessoria edestinataal godimento della cosa principale. Esiste quindi un rapporto di subordinazioneanche se l'accessor ia non perde lapropria autonomiae individualita. X ES. la fatto ria e la stalla. Un'ulteriore distinzione, nell'ambito delle res in commercio,e quella tra: -res in bonis alicuius (=case nelpatrimonio di qualcuno) - res nullius (=case che non sono nel patrimonio nio di nessuno) Le res nullius, cioe le case che non sononel patrimonio di nessuno,sono classificabili temporaneamente come res extracommercium, sottolineando in tal modo l'assenza diun titolare. Sitratta, per6, diunasituazione temporaneamente , destinata ad evolversi al momenta dell'apprensione o del rinvenimento, della presa dipossesso (=occupatio), momenta incuilaIara potenziale idoneita ad essere res in cammercio diviene una realta ed esse dares nulliusdiventano res in banisalicuius. La satisdatio boni viri arbitratu se usurum fruiturum prestata a tutela dell' usufruttuario, e un mezzo di ius honorarium, ius gentium, ius sacrum o di ius civile?: Nel legato per vindicationem L'usufruttuario deve dare la satisdatio boni viri arbitratu se usurum fruiturum ossia la "promessa" di usare la cosa e percepirne i frutti in baseall'arbitrium boni viri, cioe come persona corretta e in buona fede. La satisdatio e una stipulazione pretoria quindi un mezzo cautelare in cui, oltre alla promessa di pagamento, vi erano altre garanzie (anche di terzi). Esse consistono inuna promessa solenne fatta su ordine del pretore, allo scopo di garantire un interesse non protetto dallo ius civile, ma meritevole di tutela.Per questo motivo rispondo alla domanda dicendo che e un mezzo di ius honorarium; La manumissio testamento ( manomissione per testamento ): La manumissio testamento, che vede i suoi natali in epoca molto antica, vedendo essere già presupposta nelle XIITavole, era la più frequente forma di manumissione, la quale avveniva con una disposizione testamentaria efficace dalla morte del testatore.[2] Per essa era necessario l'impiego di termini imperativi, come ad esempio «Stichus servus meus liberesto» (il mio servo Stico sia libero) e, a differenza della manumissio vindicta, era possibile apporre condizioni sospensive o termini. Lo schiavo manomesso, nel mentre della condizione o prima della scadenza del termine veniva nominato statuliber.[5] Era possibile, insieme, istituire come erede lo stesso servo che stava per essere liberato, ma era necessario, anche qui, l'attribuzione di libertà esplicita. Solo con Giustiniano l'attribuzione della libertàdivenne implicito nell'istituzione di erede La manumissio vindicta (=manomissione mediante festuca): La manumissio vindicta vede i
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