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Paniere Diritto Romano prof Valditara quiz e aperte completo, Panieri di Diritto Romano

Il documento contiene il paniere completo, quiz e risposte aperte sviluppate, dell'esame di Diritto Romano del corso tenuto dal professor Valditara al cdl in Servizi Giuridici. Paniere verificatoe corretto dal publisher laureato in servizi giuridici, settembre '23.

Tipologia: Panieri

2023/2024

In vendita dal 17/09/2023

G.Pellegrino
G.Pellegrino 🇮🇹

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Scarica Paniere Diritto Romano prof Valditara quiz e aperte completo e più Panieri in PDF di Diritto Romano solo su Docsity! Paniere COMPLETO Quiz +aperte DIRITTO ROMANO prof. Valditara Giuseppe COMPLETO QUIZ + APERTE Verificato dal publisher laureato in servizi giuridici. DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 08. Il sistema delle pene nell'età del Principato sostituisce la condanna all'esilio dopo Caracalla non prevede più la poena capitis non comportava più la servitus poenae distingue fra humiliores e honestiores 09. Il crimen falsi nell'età del Principato si identifica ormai soltanto nel falso monetario vede ampliata la sua sfera di applicazione comprende più fattispecie, ma di numero ridotto si identifica nel falso testamentario 10. L'editto di Caracalla concedeva la cittadinanza ai barbari erano esclusi gli schiavi manomessi che avessero tenuto una condotta turpe e gli stranieri condannati per gravi reati non concedeva la cittadinanza agli egiziani attribuiva la cittadinanza romana a tutti gli stranieri che vivevano nell'impero 11. Nel corso del III secolo d.C., la situazione sfocia nell’anarchia militare soprattutto perché i magistrati cittadini non rispettano l’autorità imperiale non era stato risolto il problema della successione si combattono troppe guerre di conquista Roma viene assalita dai barbari 12. Nel III secolo d.C. si compromette l’equilibrio istituzionale anche in ragione dell’improvviso indebolimento del potere dei comizi dell’indebolimento del potere del senato dell’indebolimento del potere dei governatori provinciali dell’indebolimento del potere del senato dell’indebolimento del potere degli auguri 13. Quali sono, tra gli imperatori, le personalità eminenti dell’età del Dominato? Teodosio I, Onorio e Stilicone Diocleziano, Valentiniano II e Romolo Augustolo Diocleziano, Costantino e Teodosio I Costantino, Valentiniano I e Odoacre 14. Secondo l’insegnamento paolino, i cristiani originariamente richiedevano autonomia del proprio culto, in contrasto con le autorità civili totale distacco dal mondo secolare, formando comunità a parte riconoscimento ufficiale da parte degli imperatori autonomia del proprio culto, nel rispetto delle autorità civili Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 15. In età dioclezianea la persecuzione contro i cristiani si acuì con i seguenti provvedimenti: Quattro editti, emanati fra il 303 e il 304 Un decreto del 300, applicato esclusivamente in Oriente Due rescritti del 295, applicati a Roma direttamente contro il papa Un editto del 303 16. L'editto di Milano del 313 d.C riconosce la libertà di professare la fede cristiana riconosce ai Manichei il diritto di professare la loro religione riconosce agli ebrei la libertà religiosa riconosce a chiunque la libertà religiosa 17. Il Concilio di Nicea è convocato e presieduto dal papa è convocato e presieduto dall'imperatore è del 315 d.C. è convocato e presieduto dal vescovo di Roma 18. L’editto di Caracalla venne emanato nell’anno 302 d.C. 112 d.C. 212 d.C 101 a.C. 19. Sulla proprietà fondiaria italica gravava l’annona lo stipendium il tributum soli nessuna imposta 20. Nell’età del Dominato, rispetto alle leggi l’imperatore è soggetto ad esse al pari degli altri soggetto alle sole leggi di rango costituzionale soggetto alle sole leggi di diritto privato al di sopra di tutte le leggi, perché ne è la fonte 21. I senatoconsulti, nel corso del I secolo d.C. hanno solo valore consultivo modificano il ius civile rilevano dal ius honorarium sono fonti di ius extraordinarium Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 22. La praefectura urbi, nell’età del Principato l'imperium e l'auctoritas del principe era una incivilis potestas poteva essere rivestita da liberti aveva lo ius gladii sui militari era riservata ai cavalieri 23. Il praefectus praetorio, nell’età del Principato era indicato dal pretore era a capo della guardia personale dell’imperatore amministrava la città di Roma esercitava la giurisdizione pretoria 24. Le province imperiali erano governate da Proconsoli Procuratores Augusti pro consule Legati Augusti pro praetore Curatores rei publicae 25. Come mai l’imperatore era chiamato princeps senatus? Aveva sempre l’ultima parola Poteva parlare per primo Godeva in senato di un ossequio quasi regale Era il solo a poter convocare l’assemblea 26. Le leges publicae fanno da paradigma per i soli consulti del senato gli editti pretori senatoconsulti, costituzioni imperiali e responsa prudentium i soli consulti dei giuristi 27. La legge romana dettava disposizioni ad hoc per singole persone disposizioni generali e astratte disposizioni destinate alle città norme di diritto penale 28. Le costituzioni imperiali avevano per fondamento l'imperium del principe lo iussum populi la consuetudine Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 43. Che funzione aveva avuto il carcere fino a tutto il Principato? cautelare / preventiva rieducativa afflittiva general preventiva 44. A quali anni risale l’impero di Giustiniano? 580-617 d.C. 527-565 d.C. 430-476 d.C. 477-520 d.C. 45. Il primo Codice di Giustiniano fa rinvio alle operette postclassiche contiene le Quinquaginta decisiones fa rinvio ai codici privati contiene la legge delle citazioni 46. Il Digesto è una raccolta di iura è una raccolta mista è una raccolta di leges ci è pervenuto soltanto in parte 47. Le interpolazioni consistono in inserimenti nel testo di brani di altri giuristi romani sono alterazioni fatte dai commissari dei testi della giurisprudenza romana sono costituzioni imperiali sono opera di Teofilo 48. Il regime delle pene nell’età del Dominato è mitigato dal cristianesimo è radicalmente diverso rispetto al Principato vede l'accentuarsi delle istanze repressive di un regime autocratico vede emergere due tendenze contrastanti: mitigatrici e repressive 49. Le Istituzioni di Giustiniano sono identiche alle Istituzioni di Gaio hanno ancora al centro del sistema l'azione nel quarto libro la parte sul processo è ridotta rispetto alle Istituzioni di Giustiniano non contengono più riferimenti al processo per legis actiones, ma citano ancora il processo formulare. Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 50. Nelle Istituzioni di Giustinano, come è organizzata la materia? secondo la tripartizione diritto delle personae, delle res, delle actiones secondo l’ordine edittale secondo l’ordine muciano con un criterio casistico 51. Il secondo Codice di Giustinano i libri dal II all'VIII sono dedicati al diritto penale i libri dal II all'VIII sono dedicati al diritto privato contiene pochi riferimenti al diritto privato è stato pubblicato nel 535 d.C. 52. Le Novellae sono commenti al secondo Codice di Giustiniano dettano fra l'altro una organica riforma della amministrazione centrale e periferica sono commenti al Digesto di Giustiniano sono costituzioni imperiali emanate dopo il 541 d.C. 53. Vennero le Novelle raccolte in una codificazione ufficiale? sì, in tre edizioni successive no, nonostante l’intenzione espressa da Giustiniano no, perché la cosa era stata espressamente esclusa sì, perché una delle tre ha carattere ufficiale 54. La compilazione giustinianea attribuisce al giudice una funzione integrativa mantiene in vigore una parte dei iura attribuisce alla giurisprudenza una funzione integrativa ha carattere esaustivo 55. In Italia, la compilazione di Giustiniano entrò in vigore? Molto presto, su richiesta del papa (554 d.C.), e rimase diritto vigente fino all’età moderna Molto presto, su richiesta del papa (554 d.C.), ma nel giro di breve tempo perse vigore Molti secoli dopo No, non entrò mai come tale in vigore 56. Quali tra le seguenti fattispecie criminali trovano particolare sviluppo nell’epoca del Dominato? de sicariis et veneficiis peculato maiestas e reati contro la religione repetundae Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 57. Nell'epoca del Dominato in campo criminale si applica il processo formulare si applicano le quaestiones perpetuae solo a Roma si applica il processo delle quaestiones per tutto l'impero si applica soltanto la cognitio extra ordinem 58. La tetrarchia è istituita per risolvere il problema della successione al trono per il controllo dei confini su tutti i punti cardinali per dividere giuridicamente l’impero in quattro parti per sostituire a Roma quattro capitali 59. La riforma fiscale di Diocleziano istituisce l'imposta sul reddito istituisce il siliquaticum mette al centro unità fiscali di eguale valore ma di diversa estensione abolisce la capitatio plebeia 60. L’impero, già spesso politicamente diviso in due parti, lo diviene anche giuridicamente con Teodosio II (429 d.C.) alla morte di Costantino (337 d.C.) alla morte di Teodosio (395 d.C.) con il tardo ripristino della tetrarchia 61. Il magister officiorum è a capo della guardia personale dell’imperatore è il ministro delle finanze e del tesoro non è più membro del consistorium è inferiore per dignità al quaestor sacri palatii 62. Il comes sacrarum largitionum è addetto alle elargizioni di grano ai poveri istituito da Diocleziano, viene soppresso da Costantino è un funzionario religioso è una sorta di ministro delle finanze 63. La protezione dei confini viene affidata, durante il Dominato a magistri praesentales a duces a procuratores a conti e marchesi Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 78. A chi spettava la scelta dei senatori? Ad una speciale commissione del senato stesso Ai concili della plebe Ai comizi Ai censori 79. Quanto durava in carica il dittatore? 18 mesi Un anno, come le altre magistrature A tempo indeterminato Non più di sei mesi 80. La dittatura di Silla fu istituita con una lex Valeria: Propugnata dal pretore Valerio Votata dalla gens Valeria Rogata dal console Valerio Rogata dall’interrex Valerio 81. I comizi centuriati erano strutturati Su base religiosa Su base etnica In base al censo In base alla residenza 82. Dopo la lex Publilia Philonis del 339 a.C., l’auctoritas patrum ebbe ad oggetto: La rogatio legis La legge già approvata dal popolo La legge già promulgata Il senatoconsulto di autorizzazione 83. Il voto nei comizi era palese o segreto? Palese, poi reso segreto da una lex Gabinia del 133 a.C. Segreto sin dalle origini Sempre palese Segreto, poi reso palese da una lex Papiria del 131 a.C. 84. I comizi tributi eleggevano: I pontefici I magistrati municipali I proconsoli I magistrati cittadini minori Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 85. Quale funzione era generalmente riconosciuta al senato in età repubblicana? Giudiziaria Comando diretto delle legioni Legislativa Consultiva e di indirizzo politico 86. Quanti erano gli edili? Soltanto due Quattro (tutti curuli) Quattro (due plebei e due curuli) Tre (un plebeo, cui si aggiungono due curuli) 87. Con il c.d. senatusconsultum ultimum il senato Attribuiva pieni poteri ai consoli per far fronte ad emergenze Chiudeva una quaestio criminale Chiudeva l’anno con l’approvazione del bilancio Allungava la durata dell’anno aggiungendo mesi intercalari 88. Quale legge accrebbe il numero dei membri dei collegi pontificale e augurale? La legge Ortensia del 286 a.C. La legge Ogulnia del 451 a.C La legge Aquilia del 286 a.C La legge Ogulnia del 300 a.C 89. Quali tra le seguenti prerogative vennero riconosciute ai tribuni della plebe? La provocatio L’auxilii latio Il potere di convocare i comizi Il comando delle truppe ausiliarie 90. Chiunque avesse posto in essere atti lesivi degli interessi della plebe, fosse egli anche un magistrato, poteva Essere sostituito nell’incarico Subire l’esercizio della coercitio tribunizia Essere denunciato dal tribuno presso il tribunale pontificalea Essere messo in stato di accusa dal senato 91. In che cosa i concilia si differenziavano dai comitia? Nessuna vera differenza, se non nominale Potevano essere convocati solo due volte l’anno Erano composti da soli plebei Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 85. Quale funzione era generalmente riconosciuta al senato in età repubblicana? Avevano solo funzioni elettorali Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe 106. Il divieto di cumulo impediva di Rivestire contemporaneamente due qualsiasi tra le magistrature Rivestire contemporaneamente la carica di magistrato e di senatore Rivestire contemporaneamente la carica di console e di pretore Rivestire contemporaneamente la carica di magistrato e di sacerdote 107. Dopo quanto tempo chi aveva esercitato una magistratura poteva candidarsi di nuovo a rivestirla? Due anni, al termine di una lunga evoluzione Nessun limite temporale Dieci anni Cinque anni 108. In base alle leggi Licinie Sestie, i consoli Almeno uno doveva essere patrizio Costituirono un collegio impari Vennnero dotati di imperium Almeno uno doveva essere plebeo 109. In che ambito, nei tempi più antichi, i questori assistevano i magistrati supremi? Militare Criminale Giurisdizionale civile Appalti pubblici 110. Quali preminenti funzioni acquisirono col tempo i questori nel corso dell’età repubblicana? Consultive Di polizia urbana Di assistenza alle curie Finanziarie 111. I censori erano eletti: Dal collegio dei consoli Dai comizi centuriati Dai comizi tributi Dal collegio augurale 112. Il praetor peregrinus era così chiamato perché: Esercitava una giurisdizione itinerante Era privato di funzioni giurisdizionali Veniva eletto senza periodicità precisa Esercitava la giurisdizione nelle liti fra stranieri 113. In che modo l’antico ius civile, normalmente, si sviluppò, adeguandosi ai tempi? Per interventi successivi del senato Unicamente in via legislativa Per via giurisdizionale Grazie alla interpretatio prudentium 114. Cosa comportava la collegialità della magistratura suprema (consolato)? Il potere di veto a beneficio del console indicato dal senato Il potere di veto reciproco Il potere di veto del console maggiore su quello minore Nessun veto 115. Il pretore, mediante i rimedi di diritto onorario, poteva: Abrogare le leggi Far evolvere il diritto civile, purché di origine non legislativa ‘Adiuvare, supplere, corrigere’ il diritto civile Modificare il diritto civile 116. A seguito dell’esperimento della provocatio, il popolo veniva convocato: In più assemblee formali, fino all’emissione del verdetto In tre assemblee informali ed in una formale In unica assemblea formale In una assemblea informale ed in una formale 117. Come il pretore si pronunciava nel processo arcaico? Mediante i tria verba giurisdizionali do, dico, addico Assisteva soltanto alle azioni delle parti Citando le parti in giudizio Emetteva sentenze solenni 118. L’editto del pretore, di per sé inteso, è una forma di Regolamentazione dei rapporti tra cives Autoregolamentazione Regolamentazione del rapporto processuale tra le parti Regolamentazione del rapporto magistrato-giudice 119. Come mai alcuni foedera furono detti iniqua? Le città federate perdevano l’autonomia di governo Sancivano l’assorbimento delle comunità in questione nello stato romano Non erano politicamente opportuni Le città federate perdevano l’indipendenza nella politica estera e militare Indisse una delle prime inchieste prive della garanzia della provocatio 120. Godevano i municipes dei diritti politici? Sì, sempre Solo se i municipia erano optimo iure No, non erano veri cittadini Solo se i municipes potevano migrare a Roma 121. Quale di queste fattispecie ha natura criminale Vis ac metus Perduellio Rapina Furto 122. Quale di queste leggi rileva in materia di provocatio? La lex Calpurnia di fine III secolo La lex Silia di inizio II secolo La lex Ogulnia del 300 La lex Valeria del 300 123. Secondo la ricostruzione prevalente, il senatusconsultum de Bacchanalibus ebbe importanza perché: Indisse un processo di tipo accusatorio Indisse un’inchiesta per perseguire comportamenti immorali più che illeciti Costituì il senato in giuria 124. Al termine di un lungo processo storico l’efficacia di leggi e plebisciti risultò Per niente equiparata Data la diversa sfera di competenza, non ha senso parlare di equiparazione Totalmente equiparata Equiparata solo in parte 125. Che tipo di processo si svolgeva davanti alle quaestiones perpetuae? Civile Inquisitorio Risarcitorio Accusatorio 126. Che cos’era la maiestas, in età repubblicana? Precisamente, l’adfectatio regni Attentato contro la sovranità del popolo romano e le prerogative del senato e dei magistrati Offesa arrecata al rex sacrorum Lesa maestà del princeps senatus (poi imperatore) 141. Negli elenchi delle fonti del diritto, per i verbi utilizzati, come sembrano distinguersi le fonti? Tra fonti autoritative e non autoritative Tra fonti ancora attive e non più attive Tra fonti scritte e non scritte Tra fonti tecniche e atecniche 142. Quali erano le funzioni della giurisprudenza pontificale? Agere, cavere, respondere Cavere Iurisdicere Iudicare 143. Chi, oltre a Gaio, redige elenchi di fonti del diritto? Giuliano Celso Nerva padre Pomponio 144. Quali giuristi si occuparono di diritto pubblico, in età repubblicana? P. Muzio Scevola e Q. Elio Tuberone Sempronio Tuditano e Q. Muzio Scevola Sempronio Tuditano, Giunio Graccano e Q. Elio Tuberone Giunio Bruto e Giunio Graccano 145. Si ha notizia di opere redatte da Sesto Elio Peto Cato? No Sì, di una raccolta di formule processuali Sì, di un’opera de iure sacro Sì, dei Tripertita 146. Di quali parti constava la legge, una volta approvata? Praescriptio, rogatio, sanctio Dipendeva da ciascuna legge Iussum e sanctio Praeceptio e sanctio 147. Quali giuristi, secondo Pomponio, fundaverunt ius civile? S. Elio Peto e Catone Giunio Bruto, Manio Manilio e P. Muzio Scevola Ti. Coruncanio e S. Elio Peto P. Muzio Scevola e Q. Muzio Scevola 148. Di che cosa scrisse P. Muzio Scevola? Sulla lex Aquilia Sui poteri dei magistrati Commentò l’editto Di temi di ius civile 149. Assunse P. Muzio Scevola posizioni politiche? Sì, a sostegno di C. Gracco No, cercò sempre una mediazione Sì, a sostegno di Ti. Gracco Sì, a sostegno della fazione antigraccana 150. In che cosa S. Sulpicio Rufo soprattutto eccelse? Nella tecnica tipicamente romana del responso Nella storia del diritto Nella costruzione di sistemi Nella folgorante carriera politica 151. E’ la giurisprudenza laica una fonte del diritto? Sì, purché le sue decisioni si riversassero in decreta pontificum Sì, al pari della giurisprudenza pontificale No, in nessun modo Non propriamente, a causa della sua controversialità 152. Che efficacia assunsero i senatoconsulti nel corso del II secolo d.C.? 153. Quante erano le antiche curiae e su che basi si strutturavano? 154. Poteva la legge direttamente abrogare il diritto? 155. A parte i pretori, quali magistrati emanavano editti giurisdizionali? 156. Come erano denominati i magistrati municipali? 157. Che durata era previsto che avesse la dittatura conferita a Giulio Cesare nel 44 a.C.? 158. Come mai le quaestiones furono chiamate perpetuae? 159. Quale legge rese definitivamente criminale la persecuzione delle repetundae? 160. A quali antiche prerogative si riconnetteva il titolo di Augusto? 161. Da quale ceto i funzionari imperiali erano prevalentemente tratti? 162. Che cos’era, in ambito penale, la consecratio? 163. Da che cosa originava il c.d. ius novum? 164. Cosa s’intende per imperium in età monarchica? 165. Chi aveva il potere di convocare il senato? 166. Come mai, nella coscienza romana, la res publica si contrappone al regnum? 167. Che cosa significa irresponsabilità dei magistrati? 168. Fino all’epoca di Silla di quali poteri disponevano i consoli? E poi? 169. Quanto duravano in carica i censori? 170. Era l’imperium del dittatore soggetto a dei limiti? 171. Come veniva espresso il voto per approvare o meno una legge? 172. Cosa s’intende per sacrosanctitas tribunizia? 173. Ottavio si oppose alle iniziative di Tiberio Gracco. In forza di quale potere? 174. In che cosa consiste il nucleo originario del ius civile? 175. Poteva il pretore dare riconoscimento a situazioni non conosciute dal ius civile? 176. Come si connette la nozione di buona fede al ius gentium? 177. Chi fondò la Scuola dei Proculiani? 178. In età pontificale chi dava consulenza ai privati? 179. Che cos’era il ius respondendi ex auctoritate principis? 180. Chi era Sesto Elio Peto Cato? 181. Quale ordine espositivo segue Gaio nelle sue Istituzioni? 182. Che cosa sono gli iura? 183. In che cosa Q. Muzio Scevola innovò in modo significativo? 184. Il secondo Codice di Giustiniano quando venne pubblicato? 185. A chi sono dedicate le Istituzioni di Giustiniano? 186. Quale imperatore, con un celebre discorso, descrisse in senato la politica della cittadinanza? 187. Che cosa conteneva il primo Codice di Giustiniano? 188. Che utilizzo si fa del carcere nell’epoca del Dominato? 189. Qual è il contenuto della lex Romana Wisigothorum? 190. Che cosa figura, nel Digesto, all’inizio di ogni frammento? 191. Che cosa tecnicamente indicava, alle origini, l’espressione “codice”? 192. Chi era a capo dell’amministrazione militare durante il Dominato? 193. In che cosa consiste la tetrarchia? 194. Perché da Diocleziano in poi si suole indicare il regime imperiale come “Dominato”? Lezione 003 01. i fasti consolari sono nessuna delle tre feste in onore dei consoli un elenco di consoli (eponimi) utilizzato per datare gli avvenimenti una parte dell'armatura dei consoli 02. I patres sono:i padri adottivi gli avi i padri di fmiglia i 03. Nelle province i lavori pubblici erano controllati da: I tribuni I prefetti I comandanti militari I governatori 04. La lex Canuleia stabilì abolizione divieto connubio patrizi/plebei risposte precedenti sono errate riforma dell'esercito inviolabilità tribunicia 05. Si parla di coloniae civium romanorum perché perché dipendono da una città romana nessuna delle tre i coloni conservano la cittadinanza romana perché fondate da cittadini romani 06. I nexi sono in condizione nessuna delle tre di parentela quasi servile religiosa 07. Fatti normativi che determinano mutamento costituzionale senator Lezione 004 01. Ius honorarium e ius civile Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 008 01. Quali sono gli status previsti dall'Ordinamento Romano? status census, status socialis, status militum status servitutem, status imperialis, status census status libertatis, status civitatis, status familiae status servitutem, status pretorium, status census Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 018 01. Il Dolo è punito: diritto penale da ius honorarium ius civile ius gentium Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 027 01. La Cautio Damni Infecti è: un negozio giuridico una stipulatio pretoria una repressione penalistica un pactum Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 032 i creditori erano immessi nel patrimonio del debitor 01. La missio in possessionem ex secundo decreto comportava detenzione liberazione dalla schiavitù possesso condiviso possesso esclusivo 02. le cauzioni consistono in una stipula una datio una promessa solenne una consegna 03. La repromissio è una promessa di pagamento e di altre datio una clausola contratttuale una promessa di pagamento un modo di estinzione dell'obbligazione 04. la cautio usufructuaria è un modo di estinzione dell'usufrutto un modo di costituzione dell'usufrutto una cauzione un modo di entrare in possesso di un bene altrui 05. le stipulazioni pretorie sono mezzi cautelari contratti stabiliti dal pretore accordi definiti davanti al Senato contratti conclusi alla presenza del pretore 06. con la missio in bona si acquistavano i beni degli schiavi il debitore veniva liberato di tutti i suoi debiti si aveva la novazione dell'obbligazione 08. In quale delle seguenti fattispecie è presente la figura dell'inquilinus? nella locatio operis nella locatio operatum nella locatio rei in tutte e tre Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 041 01. Quale delle seguenti affermazioni relative ai chirographa è sbagliata? Erano diffusi nel mondo greco. Erano un documento scritto. Erano redatti in duplice originale. Avevano funzione probatoria. 02. Quale, tra le seguenti figure contrattuali, aveva contemporaneamente un effetto estintivo e costitutivo di un debito? Transcriptio a re in personam. Syngraphae. Nomina arcaria. Chirographa. Set Domande: DIRITTO ROMANO SERVIZI GIURIDICI Docente: Valditara Giuseppe Lezione 042 01. Quale, tra le seguenti figure, non costituiva una conventio sine nomine? Permutatio. Nomina arcaria. Aestimatum. Precarium. 02. Contro chi è esperibile l'actio contro publicanum? Contro l'agrimensore. Contro il comandante di un'imbarcazione. Contro l'appaltatore delle imposte. Contro il magistrato. 03. Quale tra le seguenti figure ha ad oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di una res? Il precarium La permuta Il contratto estimatorio La compravendita Lezione 045 01. L'accettazione dell'eredità avviene tramite l a c o l l a t i o l a c o e m p t i o la cretio la confarreatio 02. Poteva essere apposto un termine alla heredis institutio? Si No S i , m a r i s o l u t i v o S i , m a s o s p e n s i v o I I P A R T E R I S P O S T E A P E R T E Cadice teadasiana. Codice Ermogeniano: Raccolta di costituzioni di Costantino ,Valentlnlano e soprattutto Dloclezlano ad integrazione del codice Gregoriano pubblicata agli lnizidel IV secolo da Ermogeniano. Laraccoltanone divisaInlibri, malntitoli in cui le costituzioni sono lnserite In ordine cronologico. Cle pervenuta lndirettamentecon provvedimenti richiamat i sia dalla legislazione romano barbarica, sia dal Cadice Giustinianeo. Auctoritas principis: AUCTORITAS PRINCIPIS (autorita, potere del principe) e unpotere personale che persistette nel corso del Augusto, infatti, non si pose in antitesi al populus, che non venne privato delle suecompetenze . autonoma, masvolgono unafunzione socio-economicaavesse ad oggetto la medesima prestazione di avevano approfittato della Iara ingenuita. azioni a tutela del mutuante. barbarica, sia dal Cadice Giustinianeo. barbariche, tanto che egli si propose come erede dell'lmpero romano d'Occidente. baricentrodelsistema. biennio, nel caso di beni immobili, e di un anno, nel caso di beni mobili, necomportava l'estinzione. Mutatio rei{= cambiamento o distruzione della res usufructar Azioni esecutive: ESECUTIVE (volte a dar corso alla sentenza nel caso di mancata esecuzione da parte del condannato). Actio servi corrupti: L'azione per la corruzione del servo spettava al dominus nei confronti di chiunque avesse ospitato ii servus fugitivus o lo avesse spinto a commettere atti illeciti o lo avesse persuaso a compiere gesti pericolosi che ne avessero causato ii ferimento o la morte. Si trattava di un'actio in duplum, cioe un'azione che comportava ii pagamento di una somma pari al doppio della diminuzione di valore del servus oppure ii risarcimento del doppio del danno provocato al Dominus; Actio sepulchri violati: L'azione per violazione di sepolcro era esperibile contra colui cheavesse violate un sepolcro, aprendolo per inserirvi un defunto della propria familia o seppellirvi un estraneo. Actio de effusis vel deiectis: Nell'ipotesi che ii lancio di oggetti solidi o liquidi abbia procurato un danno, questa azione viene concessa al danneggiato contra colui che abitanell'edificio (habitator). A differenza dell'actio legis Aquiliae ( relativa alla responsabilita soggettiva), concessa contra l'autore identificato del lancio, questa azione concerneva unaresponsabilita oggettiva. Adempimento obbligazione: L'adempimento della prestazione osolutio era ii modo naturale d'estinzione del rapporto obbligatorio. L'adempimento di un debitore estingue l'obbligazioneanche rispetto agli altri e nei confronti di un creditore estingue l'obbligazione e ii diritto degli altri creditori. L'adempimento ,di solito, venivacompiuto daldebitore stessoetalvolta da unterzo. Ci6 eraescluso nell'ipotesi di una particolare prestazione di facere, ad esempio legata alleparticolari capacita artistiche del debitore. La solutio venivaeffettuata al creditore o ad un suo procuratore o ad una persona da lui indicata e doveva essere eseguita perintero. II debitore, nei tempi e nel luogo stabiliti nell'atto costitutivo, doveva effettuare laprestazione stabilita, non poteva eseguirne una diversa, a meno che non vi fosse ii consenso del creditore(aliud pro alio solvere). Auctorit as patrum: AUCTORITAS PATRUM (= autorita dei padri) e ii potere(controllo e ratifica) di confermare le deliberazioni comiziali (proposte di legge o di nomina di un candidato)che ii proponente riferiva al senato (referre ad senatum), rimettendo cos] all'auctoritas del senato la conferma delle delibere popolari; Auctoritas principis:AUCTORITAS PRINCIPIS (autorita, potere del principe) e unpotere personale che persistette nel corso del tempo, ma non istituzionalizzato. Eun potere personale, di fatto, di ciascun principe dall'ordinamento, noncrea un vincolo obbligatorio. Chirografi: Diffusi nel mondo greco, furono recepiti dai Romani. Sono documenti redatti in doppio originale, contenenti dichiarazioni che potevanoessere in contrasto con la realta. La scriptura dava valore costitutivo alla dichiarazione come obligatio litterise, quindi, produttiva di effetti giuridici. In epoca postclassica la loro rilevanza si ridusse sempre piu, tanto che scornparirono. Concezione storica del diritto: La concezione storica : ii diritto inteso come esperienza giuridi ca. L'Orestano parte da una concezione storica del diritto, per cui ritiene che ii fenomeno giuridico debba essere considerato nel contesto storico che l'ha determinat o. Ha un valore puramente strumentale, eurist ico: e una chiave interpretativa che usiamo per ricostruire un'esperienza giuridica, nel nostro caso un'esperienza giuridica del passato: quel la romana. Si tratta di una nozione piu vasta, che consente di cogliere i vari aspetti del fenomeno giuridico, non solo quello normativo o ist it uzi onale, ma anche ii contesto (sia costituzionale sia fattuale) che determina la creazione di una norma e quindi le concezioni e le ideologie ad essa sottese, nonche le tecniche e le metodologie elaborate dalla scienza giuridica romana. La nozione di ESPERIENZA GIURIDICA ricomprende accanto al DATO NORMA, anche la riflessione giurisprudenziale sulle norme, cioe ii DATO SCIENZA e gli elementi concreti che le norme e la loro interpretazione presuppongono, cioe ii DATO REALTA; Colonie: Coloniae (= colonie) quando dei cittadini venivano inviati a fondare citta in zone insicure o su confini deboli. Anche in questo caso si distinguevano in Coloniae civium romanorum (colonie di cittadini romani) equiparate ai municipia optima iure e Coloniae latinae, in cui i cittadini perdevano la cittadinanza romana ed erano equiparate alle citta federate; - Comitia curiata, centuriata, tribute: Le assemblee popolari sono i comitia che potevano essere: -comitia curiata -comitia centuriata -comitia tributa - comitia curiata con competenze prevalentemente sacrali, come l'inauguratio (=_inaugurazione) del rex sacrorum e dei Flamini maggiori. I COMITIA CENTURIATA di origine militare. Erano convocati da un magistrato cum imperio. Si trasformo in una assemblea politica di uomini in armi . Tra i suoi compitiprincipali l'adozione di leges de belle indicendo (= deliberazioni in materia di dichiarazione di guerra), l'elezione dei magistrati maggiori, ii iudicium (= giudizio) nei processi cheprevedevano la condanna alla pena capitale. I COMITIA TRIBUTA assemblea dell'intero popolo diviso in t ribu, convocata e presieduta dai magistrati maggiori. Tra i suoi compiti: la creatio (= nominaldei magistrati minori e dei tribuni militum, la votazione delle leges tributae, ii iudicium (in caso di multe degli edili curuli e pontefice massimo) ed infine le attribuzioni in materia di religione . Concilia plebis: I CONCILIA PLEBIS erano convocati, entro ii pomerium (lo spazio della citta) dai magistrati plebei tr ibuni e aediles (tribuni e edili) e avevano come compito quello dell'elezione dei magistrati plebei e la votazione dei plebisciti ed ii iudicium in caso di crimini che prevedevano l'inflizione di multe; altrui (in re aliena) consistente nel diritto di abitare una casa di altri o di darla in locazione a terzi (facolta quest'ultima espressamente riconosciuta solo in diritto giustinianeo ). In diritto classico era molto discusso se l'habitatio ,dovesse essere inquadra ta nell'ambito dell'ususfructus (e quindi con la possibilita di dare la casa in locazione) o dell'usus ( e quindi diritto di abitare la casa personalmente econ la propria famiglia). Successivamente in eta giustinianea,all'habitatio fu riconosciuta una configurazione autonoma (iusproprium con natura specialis) distinta sia dall'uso sia dall'usufrutto e fu espressamente ammesso che l'habitator desse in locazione la domus, oggetto di habitatio. L'habitatio non si estingueva ne per capitis deminutio e ne per non uso; Consortium ercto non cito: "Consorzio non chiamato a divisione", cioe patrimonio non diviso. Un momenta intermedio tra la proprieta indifferenziata e quella individuale furappresentato dal consortium ercto non cito (= consorzio tra eredi), cioe dalla situazione in cui si venivano a trovare, alla morte del paterfamilias, gli heredes sui. II consortium ercto non cito sorgeva al momenta della morte del paterfamilias, a seguito della successione nello stesso asse. Era un consortium fratrorum suorum, tra fratelli. Essi ereditavano ii patrimonio familiare; si trattava, dunque, di una "comunione domestica" che continuava tra i coeredi, che gestivano insieme tale comproprieta, attuando "una sorta di societa universale". Non sappiamo quanti fossero i tipi di consortium presenti nell'esperienza giuridicaromana. Compravendita: Contratto consensuale con cui un contraente (venditore) si obbliga a trasferire la pacifica disponibilita di una cosa (merx) all'altra parte (acquirente, emptor), ii quale a sua voltas'impegnava a trasferire la proprieta di una somma di danaro (prezzo). Funzione socio-economica della compravendita e lo scambio tra la disponibilita dellacosa ed ii suo valore in danaro. Nel periodo piu antico veniva effettuata solamente la vendita incontanti, per le res mancipi occorreva la mancipatio, in quanto ii consenso non erasufficiente a trasferire la proprieta. II contratto di compravendita, nato nella prassi della iurisdictio peregrina, venne inseguito tutelato iure honorario anche tra i cives. La compravendita era un contratto consensuale che creava solamente obbligo di trasferire la res. Perche si avesse la piena, definitiva disponibilita della cosa occorreva un altro atto, cioe la consegna materiale della res (traditio). La peculiare concezione romana della compravendita permane fino a Diocleziano, poi abbandonata da Costantino e dai suoi successori. In eta tardoantica la compravendita e configurata come un atto traslativodella proprieta della res, fondato sul consenso (accordo) delle parti e sul pagamento di un prezzo (solo per gli immobili occorre la redazione di un atto scritto). Comproprietà: II patrimonio familiare; cioe una "comunione domestica" checontinuava tra i coeredi, attuando "una sorta di societa universale". Chirografi: Diffusi nel mondo greco, furono recepiti dai Romani. Sono documenti redatti in doppio originale, contenenti dichiarazioni che potevanoessere in contrasto con la realta. La scriptura dava valore costitutivo alla dichiarazione come obligatio litterise, quindi, produttiva di effetti giuridici. In epoca postclassica la loro rilevanza si ridusse sempre piu, tanto che scornparirono. Contratti innominati: Ai contratti reali vengono accostati gli "anonyma synallagmata, da noi indicati come "convenzioni sinallagmatiche" o "contratti innominati". II giurista in tal modo traccia la quadripartizione dei contratti innominati, che derivadalla tipologia delle prestazioni, attestata dalle fonti: 1)- do ut des do affinche tu dia) 2)- do ut facias (do affinche tu faccia) 3)- facio ut des (faccio affinche tu dia) 4)- facio ut facias (faccio affinche tu faccia). In tale classificazione i tipi diconvenzione sono distinti sulla base della prestazione eseguita per prima in quanta ii vincolo obbligatorio nasce dall'esecuzionedi una prestazione e si modella diversamente, sulla base di tale prestazione. Dato che un carattere dell'obbligatio e la tipicita, la conventio che non rientra tra le obbligazioni riconosciute dall'ordinamento, non crea un vincolo obbligatorio. D Dominium ex iure Quiritium (= Proprieta civile o quiritaria) dominus, e consisteva nell'iscrivere lo schiavo che si voleva affrancare nelle dominus, fatta dalservo,l'acquisto a favore delproprietario si verificava anche ex re fructuariied ex operis servi(probabilmente l'usufruttuario Dopa che le prime invasioni barbariche distrussero l'impero romano d'Occidente edopa la destituzione del Dopa i Severi si aprl un periodo di grande incertezza dovuto al frenetico susseguirsi di imperatori eletti dai vari eserciti. Solo nel 370, ad opera di Aureliano, vi fu un tentativo di restaurare l'ordine imperiale con un nuovo regime,perfezionato in seguito da Diocleziano e Costantino, pose fine alla cosiddetta "crisi del Dopo la morte di Cesare si venne a creare la situazione opportuna per un nuovo mutamento costituzionale che determino ii passaggio dalla repubblica al prin cipato. Dopo la morte di Costantino, alla sua morte regnarono i suoi figli i quali governarono in maniera autonoma. Ben presto Costanzo II rimase unicoimperatore e chiamo al potere Gallo, poi destituito e giustiziato, quindi ii giovane Giuliano, inviato come Cesare nelle Gallie. essere alienata separatamente dal fondo,essendo inerente ad esso.essere restituito nella sua originaria consistenza Essosidistinguevain: exceptionis dell'obligatio consistente nella sostituzione di una nuova obbligazione aduna precedente, con la conseguente estinzione di quest'ultima. facendo ricorso alla cessione del credito o del debito. facolta del proprietario del fondo dominante di attraversare con unaconduttura d'acqua ii fondo facolta di godimentodella cosa, nelrispettodella legge.fideicomm1ssum, quando ii testatore finirebbe per alterare i risult at i della nostra ricostruzione; altrettanto dicasi per lanozione di 'persone giuridiche ' e per molte alt re . Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva una promessa solenne {detta appunto sacramentum) , di pagare in favore dell'erario una determinata somma fo rmula zi on e, non sempre rigorosa, delle norme. fondi situati in suolo Forse sarebbe piu corretto parla re di complesso di esperienze giuridiche anzi che di unica esperienza giuridica romana, la comunita romana ha subito mutamenti, i mutamenti sono stati cosi forti da caratterizzare ciascun periodo, che a ben vedere presenta elementi propri, peculiari, caratterizzanti accanto ad elementi che Ii accomunano agli altri momenti storici, tanto da suggerire l' im piego di una nozione che consenta di rilevare l'esistenza di situazioni in cui singole esperienze, pur avendo ognuna aspetti Forse sarebbe piu corretto parlare di complesso di esperienze giuridiche anzi che di unica esperienza giurid ica romana, la comunita romana ha subito mutamenti, i mutamenti sono stati cosi forti da Fu completato nel 534 d. C. e pubblicato con la constitutio Cordi che abrogo sia ii codice precedente che le costituzioni a questo immediatamente successive. Fu messo insieme materiale di vario genere, proveniente soprattutto dal Cadice Teodosiano e dalle Novelle post-teodosiane, ma anche dall e lnstitutiones di Gaio e dalle Pauli Sententiae. funzionari imperiali; nel libri II- V e in alcuni titoli dell'VIII e funzionari imperiali. In ambito religioso egli, seguace dell'Ellenismo, manifesto apertamente la propria adesione al paganesimo ed aboli privilegi fino ad allor a elargiti al clero ed alla Chiesa senza pero perseguitare i cristiani. II suo regno ebbefine nel 363 d. C. quando fu ucciso nel corso di una guerra contra i Persiani. Dopodi lui fu eletto Gioviano che mori poco dopo. Dinastia dei teodosi: Graziano allora nomino come collega per l'Orient e Teodosio, un generale iberico di grande valore e di stretta fede catt o li ca, ii quale riuscl a rafforzare i confini, riprendendo ii controllo mediante un'abile politica di trattati e di alleanze. Teodosio condusse una strenua lott a contra le eresie e cerco di realizzare la concordia religiosa, mediante la convocazione di concili ed ii susseguirsi di norme dirette a t ut elare l'ortodossia. Alla sua morte, nel 395 pervennero al potere i suoi due figli Arcadia (per l'Oriente) e Onorio (per !'Occident e). Data la loro giovane eta ii governo era affidato rispettivamente ad Eutropio ed a St ili cone. Essi si attestarono su due linee politiche diverse e si giunsepersino al conflitto armato; Dinastia de i severi: Nelle fonti sono attestati vari riferimenti al populus romano quale titolare dell'lmperium, ancora in eta degli Antonini e dei Severi, ma a ben vedere tali riferimenti appaiono espressione di una strategia politica dei Severi, piuttosto che una realta. Con Augusto viene creato un apparato amministrativo nuovo, voluto dal principe che sceglie i funzionari tra persone di sua fiducia, crea assetti nuovi, realizzando un'organizzazione amministrativa regolata dal principio gerarchico. Per usare un'immagine una sorta di piramide all'apice della quale e ii principe st esso . Anche in campo processuale si afferma un nuovo tipo di processo: la cognitio extra ordinem, incent rat a sulla figura del principe, che affianca e poi sostituisce ii processo formulare; Dominato: II termine DOMINATO e stato coniato dagli studiosi moderni in base al titolo DOMINUS et DEUS ed indica l'impero romano assoluto, da Diocleziano (284 - 305 d.C.) a Giustiniano (527 - 565 d.C.). Dopa i Severi si aprl un periodo di grande incertezza dovuto al frenetico susseguirsidi imperatori eletti dai vari eserciti. Solo nel 370, ad opera di Aureliano, vi fu untentativo di restaurare l'ordine imperiale con un nuovo regime,perfezionato in seguito da Diocleziano e Costantino, pose fine alla cosiddetta "crisi del Ill secolo". La crisi era dovuta alla decadenza economica e demografica, nonche all'esaurimentodella mano d'opera servile ed alla provincializzazione dell'esercito e dell'amministrazione imperiale. La difficile situazione venutasi a creare sfocio in una vera e propria disgregazione politica ed economica. La trasformazione avvenne con Diocleziano, non piu un popolo dominatore, formatoda civesi guidati dal princeps e dal senatus, ma un solo signore dominus et deus, chereggeva tutte le genti dell'immenso impero, assoggettato unicamente al monarca. Diocleziano, grande riformatore, individuo nella tetrarchia, sistema in cui ogniimperatore si sceglieva un collega, formalmente di pari grado, cui affidava una metadell'impero e due Cesari, destinati a succedere all'imperatore, ii sistema per porre fine alle latte dinastiche. Tale sistema pero non funziono e dopa poco si scatenarono di nuovo le guerre civili che portarono alla fine al potere di nuovo riunificato con Costantino. Con Teodosio II si da inizio ad una raccolta organica delle disposizioni emanate dagli imperatori (Codex Teodosianus). Dopa che le prime invasioni barbariche distrussero l'impero romano d'Occidente e dopa la destituzione del suo ultimo imperatore (Romola Augustolo), con l'avvento al trono diGiustiniano,che riconquisto i territori siti in It alia ed in Africa, l'impero fu nuovamente unificato nelle mani di un unico imperatore. II Corpus iuris civilis consacrera la fama diGiustiniano, ma di cio parleremo piu diffusamente nella sezione dedicata alle fonti del diritto; Digesto o pandette: II Digesto o Pandette e una raccolta di lura, cioe opere dei giuristi muniti di ius publice respondendi, ossia della facolta di fornire pareri che, per la loro autorevolezza, erano capaci di vincolare i giudici e che, pertanto, venivano considerati fonti di diritto. Nel 530 d.C Giustiniano, ordina a Triboniano di realizzare la raccolta, pubblicata nel 533 d.C. con la costituzione Tanta indirizzata al Senato e a tutto ii popolo, nella qualesi stabiliva, alt res1, che la compilazione avrebbe avuto forza di legge, nell'impero romano, a partire dal 30 dello stesso mese . Si tratta di una raccolta di tutti i migliori frammenti i tratti dalle opere della giurisprudenza classica In cui sono stati eliminate ambiguita e discordan ze . Ad ogni frammento e premessa un' iscriptio contenete ii name del giurista ed II titolo dell'opera. Si articola in cinquanta libr i, suddivisi in t it oli, ciascuno con una rubrica in cui e lndicat o l'argomento, seguendo la sistematica edittale (la materia cioe e trattata secondo lo schema dell'editt o del pretore); Diritto private: Per quanta concerne l'acquisto dello ius liberorum (= letteralmente diritto dei figli, cioè ii diritto di non essere sottoposte alla tutela dell'agnatus), per una liberta occorreva aver generate quattro figli i, anziche tre come per per le donneingenuae. Mancanza di connubium: le libertae non potevano unirsi in matrimonio conappartenenti al ceto senatorio ii liberto poteva perdere ii suo stato e o tornare in quello di schiavitu o divenire ingenuus: il primo caso era previsto per graveingratitudinenei confronti del patronus, il secondo caso avveniva in caso di restituito natalium. Alla morte del patrono, la titolarita del rapporto giuridico dipatronatus si trasmetteva ai discendenti agnati di quest'ultimo. Rispetto alla condizione di ingenuus, lo stato di libertus (o libertinus) comportavaalcune incapacita e limitazioni: Dirittopubblico: limitazioni ad accedere adalcune cariche pubbliche; al fine di limitare la portata del loro voto venivano raggruppati in pochissime tribù; DOLO: il dolo e uno dei vizi della volonta nella conclusione di un negozio giuridico.Si connotava quale dolus malus e consisteva nel comportamento malizioso ,fatto di raggiri e artifizi, di un soggetto (deceptor) nei riguardi di un'altro soggetto(deceptus) con cui fosse in trattative o in rapporti giuridici, allo scopo e con gli effetti di indurlo ad un'azione pregiudizievole dei propri interessi. Diverso era ii dolus bonus, che consisteva in una tollerabile abilita (fatta eventualmente di piccoli, innocui espedienti) nel curare i propri interessi e non costituivavizio della volonta. La giurisprudenz a ha prestato grande attenzione a questo vizio di volonta, distinguendo tra: dolo determinante. sulla raccolta dei fr utti).II proprietario dei frutti poteva Recarsi sul fondo vicino una volta ogni tre giorni, per raccoglierli. 0 lmmissio in alienum (=divieto d'immissione in campi altrui). Divieto percui un proprietario non ule acque correnti in un fondo sottostante perliberarsi di esse,ne poteva spaccare pietre mandandovi schegge, ne nelcaso avesse un'officina, poteva immettere fumi nelfondo contiguo.. E Exceptio: E' ii "mezzo di difesa" proprio del convenuto, introdotto dal pretore. Si tratta di una clausola inserita nella formula tra intentio e demonstratio, che rendeva inefficace la richiesta dell'attore: per es. la richiesta relativa all'intera somma dovuta dal debitore, cornprensiva delle rate non ancora scadute o l'eccezione per dolo. La replicatio era inserita su richiesta dell'attore nell'ipotesi che vi fossero fatti o questioni di diritto idonei a paralizzare l'eccezione. Se ii convenuto, a sua volta, opponeva altre questioni (di diritto o di fatto) che paralizzavano la replicatio, s'inseriva la duplicatio ecc. Editto tralaricio: L'edlctum e la fonte di produzione del ius honorarium o ius praetoeum risalente all'incirca alla meta del II sec. a.c. Veniva esposto in pubblico e scritto su tavole imbiancate(album) daivarimagistrati giusdicenti (lus edlcendl) - quali potevano essere ii pretore urbano, , II pretore peregrine, gli edili curuli, Ipresidi delle province, al momenta dell'assunzione della caricaper preannunciare e rendere pubbliche le linee programmatiche cui si sarebbero ispirati nel corsodell'anno di carica. II successore non era giuridicamente vincolato alle disposizioni edittali emanate dalpredecessore ;t utt aviane prendevaii modello ,accoglievaglielementiritenutivalidi elolntegravaoppure apportava modifiche e correttivi di volta lnvolta In base al sorgere delle nuove concrete esigenze.. SI formo cosl per stratificazioni successive un corpus stabile di regale detto edictum tralaticium ovetus {=edittotralaticio) che venivaaggiornato dianno inanno; Esperienza giuridica (Orestano): L'Orestano parte da una concezione storica del diritto, per cui ritiene che il fenomeno giuridico debba essere considerato nel contesto storico che l' ha determinat o. Ha un valore puramente strumentale, eurist ic o: e una chiave interpretativa che usiamo per ricostruire un'esperienza giuridica, nel nostro caso un'esperienza giuridica del passato: quella romana. L'Orestano usa la nozione di "ordinamento giuridico" in senso istituzionale, in quanta ritiene che sia uno schema rappresentativo idoneo a mettere in evidenza i vari aspetti della realta giuridica romana. Vi sono, pero, aspetti che restano al di fuori della nozione di ordinamento in quanta ne costituiscono i presupposti, gli antecedenti, le implicazioni oppure elementi collaterali, pur sempre connessi alla fenomenologia giuridica. L'Orestano, pur riconoscendo l'in dubbia rilevanza della nozione di "ordinamento giuridico", ritiene che per comprendere la fenomenologia giuridica in tutta la sua po liedr ica concretezza, occorre scegliere una nozione di "diritto" che sia la piu ampia possibile, che non si lim iti, ad esempio, ad identificare ii diritto con la norma, precludendosi cosl la conoscenza di gran parte del fenomeno giuridico, ma vada oltre, consentendodi coglierne i vari aspetti e in particolare l'attivita svolta dai giuristi. A t al fine egli sceglie la nozione di "ESPERIENZA GIURIDICA", una nozione che serve aconsiderare insieme, a conglobare sia la realta dei rapporti che vi si svolgono e delle norme che su di essivengono costruite, sialecorrelative elaborazioni dellesingolescienze giuridiche". La nozione di ESPERIENZA GIURIDICA ricomprende accanto al DATO NORMA, anche la riflessione giurisprudenziale sulle norme, cioe ii DATO SCIENZA e gli elementi concreti che le norme e la loro interpretazione presuppongono, cioe ii DATO REALTA. Scelta tale nozione, l'applichiamo al mondo romano e studiamo ii diritto romano, inteso come ESPERIENZA GIURIDICA ROMANA, un'esperienza che si snoda lungo un area temporale molto vasto: dalla fondazione della citta (753 a.C.) alla morte dell'imperatore Giustiniano (565 d. C.) Forse sarebbe piu corretto parlare di complesso di esperienze giuridiche anzi che di unica esperienza giurid ica romana, la comunita romana ha subito mutamenti, i mutamenti sono stati cosi forti da caratterizzare ciascun periodo, che a ben vedere presenta elementi propri, peculiari, caratterizzanti accanto ad elementi che Ii accomunano agli altri momenti storici, tanto da suggerire l' im piego di una nozione che consenta di rilevare l'esistenza di situazioni in cui singole esperienze, pur avendo ognuna aspetti propri e specifici, abbiano caratteri comuni con altre". Orestano osserva che questa unita nel molteplice e questa molteplicita nell'unita possono essere ben espresse dall'impiego di una nozione come "complesso diesperienze ", che si rivela particolarmente utile in quanta consente di cogliere le singole esperienze nella loro individualita e specificita, senza tralasciarne pero le connessioni, i legami, le interdipendenze; Editto repentino: Con l'edict um perpetuum venivano pubblicate le norme cui si sarebbero ispirati i pretori nel corso dell'anno di carica . Se pero si presentava la necessita di risolvere casi non previst i dall 'edict um perpetuum, ii pretore aveva la possibilita di emett ere,nel corso dell'anno ,un edictum repentinum (= editto repentino) edli intervenire , ove la controversia lo richiedesse,con un decreto, una decisione estemporanea , ad hoc; Editto del pretore: L'editto del pretore e la fonte di produzione delius honor ar iu m o praetorium cioe un complesso di norme create di volta In volta dal pretore (urbano o peregrino), per regolare casi concreti non direttamente disci plinat i da l ius civile ,att ra verso una procedura snella e priva,per quanta possi bile,di forma lismi. Olt re a supplire alle lacune del ius civile, il iushonorarium talvolt a, vi apportava correttivi, onde impedire la rigida applicazione di norme (di origine diorigine vetusta) ritenute non piu accettabili in un mutato panorama st orico-polit ico . Veniva esposto in pubblico e scritto su tavole imbiancate (album) dai vari magistrati giusdicenti (ius edicendi ) al momenta dell'assunzionedella carica per preannunciare e rendere pubbliche le linee programmatiche cuisi sarebbero ispirat i nel corso dell'anno di carica. Al praetor peregrinus spettava l' esercizio della giurisdizione nelle controversie tra cittadini romani e stranieri o tra stranieri; Editto Perpetuo: II mutamento costituzionale determinato dall'avvento di Augusto ed ii concentrarsi del potere nelle sue mani determino, nonostante ii formale mantenimento della res publi ca, una situazione di dissonanza tra l'esistenza di un magistrato che operava in piena autonomia, creando diritto e un princeps che tendeva ad estendere ii proprio controllo in ogni campo. questioni di diritto idonei a paralizzare l'eccezione. Se ii convenuto, a sua volta, opponeva altre questioni (di diritto o di fatto) cheparalizzavano la replicatio, s'inseriva la duplicatio ecc. EREDITA' GIACENTE: Nel periodo che intercorre tra la morte del de cuius e l'accettazione, l'eredita e priva di titolare: ne ii de cuius perche e defunto, ne l'erede perche non ha ancora accettato l'eredita. I rapporti giuridici che facevano capo al de cuius sono senza titolare. L'hereditas e essastessa "centro d'imputazione" di relazioni giuridiche, titolare degli incrementi e delle diminuzioni che siverificano nel concrete (nasce un agnellino, muore un cavallo, un servo si ferisce, ii grano viene mietuto, la schiava partorisce etc.). Gli acquisti vengono effettuati anche dai servi o eventualmente da terzi, gestori dell'eredita. In eta giustinianea, l'eredita giacente risulta configurata in modo simile aduna persona giuridica, anche se nell'esperienza giuridica romana non si puo parlare di"persone giuridiche", categoria di conio moderno. Colui che avesse posseduto per unanno i beni ereditari, facenti parte dell'eredita giacente, ne diventava proprietario ed acquistava la qualita di erede e quindi l'intera eredita anche se privo di titolo ed in mala fede Editto del pretore: L'editto del pretore e la fonte di produzione delius honor ar iu m o praetorium cioe un complesso di norme create di volta In volta dal pretore (urbano o peregrino), per regolare casi concreti non direttamente disci plinat i da l ius civile Editto di Teodorico: L'editto di Teodorico (lat. Edictum Theodorici Regis, chiamata anche Lex Romana Ostrogothorum) è una disposizione di legge, databile tra il 493 e il 526, delre Teodorico il Grande degli Ostrogoti, nata per dirimere le controversie tra i goti. L'editto prevedeva anche le eventuali diatribe giuridiche con i romani. In questo caso veniva designato un magistrato speciale, affiancato da un prudens romano. L'editto appartiene a pieno diritto alle ordinanze di leges et iura. Il termine edictum si pensa chesia stato utilizzato da Teodorico per richiamare gli antichi editti dei magistratiprovinciali o addirittura che fosse il mezzo migliore per far divinire il diritto teodosiano sussidiario. Il testo, scritto in latino "volgare" è di 154 capitoli, è mancante di inscriptio e subscriptio. Teodorico si è ispirato agli istituti giuridici romani principali, parafrasando pezzi dei Codices Ermogeniano, Gregoriano e delle Pauli sententiae, salvo alcune modifiche quantitative di pene e sanzioni. La parte di diritto penale occupa 1/3 dell'opera, mentre quella civile è di notevole importanza per la storia della giurisprudenza. Non si ha la certezza della sua autenticità, poiché al giorno d'oggi possediamo solamente la versione edita dal giurista francese Pierre Pithou nel 1579, inoltre manca qualsiasi riferimento aquest'opera nei testi contemporanei ed anche in quelli seguenti. Editto Perpetuo: II mutamento costituzionale determinato dall'avvento di Augusto ed ii concentrarsi del potere nelle sue mani determino, nonostante ii formale mantenimento della res publi ca, una situazione di dissonanza tra l'esistenza di un magistrato che operava in piena autonomia, creando diritto e un princeps che tendeva ad estendere ii proprio controllo in ogni campo. Editto repentino: Con l'edict um perpetuum venivano pubblicate Editto tralaticio: L'edlctu m e la fonte di produzione del ius honorarium o ius praetoeum risalente all'incirca alla meta del II sec. a.c Veniva esposto in pubblico e scritto su tavolo Elementi essenziali negozio giuridico: Gli elementi essenziali del negozio giuridico sono gli Elementi essenziali per l'esistenza del negozio stesso e la cui mancanza Enfiteusi: L'enfiteusi era un diritto reale di godimento. ERRORE: L'errore (error facti) fu considerate dalla giurisprudenza classica come l'ignoranza o falsa conoscenza di una circostanza qualsiasi,che avesse avuto rilievonel processo di formazione della volonta e costitui, uno dei vizi deIla volonta. Esperienza giuridica (Orestano) nozione componenti: L'Orestano parte da una concezione storica del diritto, per cui ritiene che ii fenomeno giuridico debba essere considerato nel contesto storico che l'ha determinato. F Fatti normativi che determinarono il mutamento costituzionale: Ci tu un profondo mutamento costituzionale, si passa da una gestione democratica ad una monocratica. L'estendersi del dominio romano su tutto ii territorio italico e poi nelle province, ii continua emergere di rapporti commerciali con mercanti provenienti dai paesi che si affacciavano sul Mediterraneo econ quelli orientali, determinarono una situazione nuova per quanta concerne la tutela dei diritti scaturenti dagli scambi comuni. Furto: Furto Attualmente disciplinato dagli artt. 624e segg. c.p. Si definisce furtum la sottrazione non violenta di una res mobile o di un animale alsuo detentore. Gia le XII Tavole disciplinarono ii furtum e -com' e stato ricordato- in tale raccoltascritta rifluirono antiche consuetudini (mores). Nel periodo piu antico era ammessa la vendetta privata e cio naturalmente comportava ii pericolo di forti reazioni, anche sproporzionate rispetto all'evento. 11ladro (fur) colto in flagrante poteva essere impunemente aggredito, percosso fino alla morte dal proprietario cui era stata rubata la res. Per quanta concerne poi ii ladro non in flagrante, nel tentative di recuperare la resrubata e d'individuare ii ladro potevano verificarsi scontri, anche violenti, tra la famiglia dell'offeso e quella dell'offensore. Nelle XII Tavole troviamo lanetta distinzione tra: Furtum manifestum, cioe ii caso in cui ii ladro sia stato colto in flagrante. Furtum nee manifestum, in assenza di flagranza di reato. Due sono le ipotesi,sanzionate dalla pena del triplum: 2a) furtum conceptum se la cosa rubata veniva trovata in casa di colui che eraindiziato per furto. 2b) furtum oblatum se colui che era colpevole di furtum conceptum riusciva adimostrare che la refurtiva gli era stata data per nasconderla in casa. La disciplina prevista per i due tipi di furto era diversa. Nel primo caso ii derubato, cogliendo ii ladro in flagrante, poteva aggredirlo, impossessarsi di lui e compiere la manus iniectio. Nell'ipotesi invece in cui ii furto avesseavuto luogo di notte ed ii ladro fosse stato colto in flagrante oppure si fosse difeso con le armi oppure si fosse trattato di uno schiavo, ii derubato poteva aggredirlo, catturarlo ed ucciderlo mediante precipitazione dalla rupe (c.d. praecipitatio e saxo). Nella seconda ipotesi (furtum nee manifestum) ii derubato poteva agire con la legisactio sacramenti in personam, convocando ii presunto ladro in ius. In tal caso ii ladro per ottenere ii proprio riscatto doveva pagare una pena pecuniariad'importo corrispondente al doppio del valore della res sottratta al legittimo proprietario. Fatti normativi che determinarono il mutamento costituzionale: Ci tu un profondo mutamento costituzionale, si passa da una gestione democratica ad una monocratica. L'estendersi del dominio romano su tutto ii territorio italico e poi lus honorarium o praetorium: Con l'espansione del potere di Roma, vennero lusta possessio = possesso senza vizima non sappiamo se e come). magistrati rendeva ii ius civile inattivo nel caso concreto .magistrato ii pot ere, ma solo reso inoperante:in pratica ii magistrato ii pot ere, ma solo reso inoperante:in pratica ii dualismo si componeva magistrature e tutti I pot er i furono deferiti ad un collegio di dieci membri, che con acapo Appia Claudio ,furono incaricati proprio della Mancanza di connubium: le libertae non potevano unirsi in matrimonio con appartenenti al ceto senatorio ii liberto poteva perdere ii suo stato e o tornare in II mandato: II mandatum e un contratto consensuale, imperfettamente bilaterale, con cui un soggetto conferisce ad un altro un incarico e costui s'impegna a dame esecuzione. Le parti sono indicaterispettivamente con i termini "mandante" (mandator) e "mandatario" (mandatarius). II vocabolo mandatum non ha letteralmente ii significato di "contratto", bensi indica I' "incarico". II contratto consensuale di mandatum dovrebbe piuesattamente venire indicato conl'espressione "mandatum consensucontractum" (=mandato consensuale). Probabilmente ii mandatum si affermo per ultimo tra i contractus. Nell'esperienza giuridica romana tale contratto era gratuito. Al mandatario non spettava alcun compenso, altrimenti si sarebbe trattato di locazione e precisamente di una locatio operis e non di mandato. I Romaniconoscevano diversi tipi di mandato: Mandatum mea gratia, cioe ii mandato nell'interesse del solomandante Mandatum aliena gratia, cioe ii mandato nell'interesse di terzi.Esso e a sua volta distinguibile in: mandatum mea et aliena gratia mandatum tua et aliena gratia INDULGENTIA PRINCIPIS: Per cogliere nella sua pienezza la portata dell'indulgentia principis ( nei suoi profili privatistici e pubblicistici) e sembrato opportuno, anziche procedere secondo la sequenza delle raccolte ufficiali, seguire l'andamento cronologicodella legislazione e quindi esaminare in primo luogo le costituzioni che risultano promulgate inepoca antecedente a quelle accolte nel Teodosiano. Va ricordato che ii tema dell'indulgentia principis e stato affrontato non solo nello specifico titolo de indulgentia criminum, in cui i commissari teodosiani hanno seguito un taglio prevalentemente pubblicistico e si sono occupati per lo piu di indulgentia generalis, ma anche nel titolo IX. 43, sotto la rubrica de sententiam passis et restitutis et liberorum eorum, ove l'unica costituzione accolta fa riferimento agli effetti determinati, sul piano dello ius civile, dalla concessione dell'indulgentia principis a favore di un deportato. Altrettanto puo dirsi per gli altri riferimenti all'indulgentia principis che si possonorinvenire in vari titoli, sotto le rubriche piu disparate, riferimenti che non possonoessere presi tutti in considerazione in questa sede, per cui ci limiteremo a ricordarne solamente i piu significativi: de episcopali audientia et de diversis capitulis, quae ad ius curamque pontificalem pertinent; ad legem Corneliam de faIsis; de faIsa moneta; degenerali abolitione; de calumniatoribus; de bonis proscriptorum seu damnatorum; de re militari; de sententiam passis et restitutis. Interdetti possessori: Gli interdetti erano provvedimenti d'urgenza, emanati dopoun breve, sommario accertamento in base ad una valutazione a prima vistadellafondatezza della richiesta dell'istante e della rispondenza alle previsioni edittali. Gli interdetti possessori si distinguono in: ADIPISCENDAE POSSESSION IS (interdetto per ottenere ii possesso); RECUPERANDAE POSSESSIONIS (interdettoper recuperare ii possesso); RETINENDAE POSSESSIONIS (interdetto per conservare ii possesso). Gli interdetti recuperandae possessionis sono diretti a reintegrare nel possesso colui che fosse stato spogliato violentemente del possesso di un bene immobile. Gli interdetti retinendae possessionis rispondevano allo scopo ditutelare ii possessore diuna cosa da qualsiasi turbativa o molestia. formalmente abrogato, non avendone ii magistrato ii pot ere, ma solo reso inoperante:in pratica ii dualismo si componeva con la prevalenza del lus honorarlum,po iche II magistrati rendeva ii ius civile inattivo nel caso concreto . Pa piniano, invece distingue: -Fanti di produzione in senso materiale: Populus, plebs,senatus, praet or,princeps -Fanti di produzione in senso formale: Lex, plebiscit a , senat usc onsult a, edict a, const it ut iones Alcune delle fonti di produ zi on e del diritto romano sono: Mores maiorumLegem dicere (le ges regiae ) Giurisprudenza pontificale XIItavole(tavole dileggi 451-450 a.C) Legespublicae Plebiscita Senatusconsu lta Editti dei magistrati Giurisprudenza laicaCostituzioni imperiali Giurisprudenza imperiale Le fonti di cognizione o di conoscenza, invece sono lo strumento mediante ii quale siconoscono le regale vigenti nell'ordinamento Romano ,ovvero delle font i di produzione. ‘ Per quanta riguarda l esperien za giur idica romana sono da consi derare fonti di conoscenza del diritto romano non solo le fonti giuridiche,ma anche quelle extra giuridiche ,cioe atti e documenti e qualsiasi test imonianza mediante la quale apprendiamo quale fossel'esperienza giuridica romana nei vari momenti st or ici. Le fonti di cognizione del diri tt o romano sono: Cadice Gregoriano (rescritti imperiali Adriano -Diocleziano) Cadice Ermogeniano (c ost i tuz ioni dioclezia n ee) Cadice Teodosiano (costituzioni imperiale -raccolta uffi ciale- 438) Leggi romano-barbariche Corpus luris. lus civile: Lo ius civile contrapposto al ius honorarium 1 indicava ii com pless o delle norme che regolamentava i rapporti tra cittadini romani: originar ia mente trasmesso dagli antichi padri per via consuetudinaria (mores) fu sancito dalle leges,dai plebi sd t a, daisenat uscons ult a, dai responsa prudentium e dalleconstitutiones imperiali. Nel casi In cui 11 lus honorarium si contrapponeva al lus clvlle, questo non era formalmente abrogato, non avendone ii magistrato ii pot ere, ma solo reso inoperante:in pratica ii dualismo si componeva con la prevalenza del ius honor ari um,poiche ii magistrato rendeva ii ius civile inattivo nel caso concreto . Si dist inguevaiiius civile dal ius gentium ,in quanta mentre ii primo era cost it uit o esclusivamente le norme vigent i nella dvitas romana , ii secondo includeva un gruppo di disposizioni derivanti dalla ragione nat urale (nat uralis rat io) e,come t ali osservate presso tutti i popoli. A seguito della Constitutio Antoniniana del 212 d .C., che concesse la cittadinanza atutti i sudditi dell 'lm pero, la dist inz ione tra i due diritt i perse qualsiasi rilevanza praticae rimase vali da sotto ii profile astrattamente dottrinale. interdetti possessori: Gli interdetti erano provvedimenti d'urgenza, emanati dopo un breve, sommario accertamento in base ad una valutazione a prima vista dellafondatezza della richiesta dell'istante e della rispondenza alle previsioni edittali. Gli interdetti possessori si distinguono in: ADIPISCENDAE POSSESSION IS (interdetto per ottenere ii possesso); RECUPERANDAE POSSESSIONIS (interdettoper recuperare ii possesso); RETINENDAE POSSESSIONIS (interdetto per conservare ii possesso). Gli interdetti recuperandae possessionis sono diretti a reintegrare nel possesso colui chefosse stato spogliato violentemente del possesso di un bene immobile. Gli interdetti retinendae possessionis rispondevano allo scopo ditutelare ii possessore diuna cosa da qualsiasi turbativa o molestia. Interpolazioni: Termine adoperato per designare tutte le modificazioni apportate dalle commissioni, incaricate da Giustiniano I di redigere ii Corpus juris civjljs, al testo degli originali classici, onde adattare lo stesso alle esigenze dei tempi ed alle finalita deIla codificazione. Int erpretatio: Peri Romani l'int erpret at io era ii presupposto primo per l'applicazi one del diritt o e consisteva in un processo t ecnico per cu i, uno specifico ceto di persone partendo da lle parol e della legge e cons i dera ndo ult er iori elementi ,perveniva a ricostruire l'eff ett iva portata della norma giuridica. La conoscenza dello lus (= dirit to) e della sua lnt erpret at losua int erpret at io (= int erpret azione) e stata affi data, nel corso dell'esperienza giur idica romana a : Pont efi ci Praetor(= pretore) Pr ince ps / lmperator (= Pri ncipe / Im perat ore). I pontifices (= pont efi ci) erano gli int erpret i del diritt o che fornivano responsa (= par eri)su i casi concreti. II pretore interveniva per risolvere le controversie sorte nell 'ambit o dei rap port i tra i cives romani e , peregrrni ,con ii ius honorar iu m. L Legis actio sacramenti in rem e in personam: In diritto romano con l'espressione Legis actio sacramento (o sacramenti[1][2] o per sacramentum) si indicava uno schema procedurale di antichissima applicazione che poteva essere utilizzato per la tutela diqualsivoglia pretesa che fosse comunque riconosciuta dallo ius civile arcaico. L'antico schema prevedeva una sfida tra due contendenti (l'actor, "colui che avvia l'azione", e il reus, "convenuto, colui che è chiamato in giudizio") posti su un piano di parità. Ciascuna delle parti affermava con parole solenni o la spettanza di una determinata res (e in tal caso si aveva la legis actio sacramento in rem) o l'una negava e l'altra affermava l'esistenza di un credito (e intal caso si aveva la legis actio sacramento in personam). Il sacramentum era per l'appunto la solenne sfida, la scommessa, in origine un giuramento con implicazioni religiose donde il nome sacramentum, e chi usciva sconfitto al termine della controversia era costretto a pagarela summa sacramenti per aver giurato il falso. L' Arangio Ruiz distinse tra: l' interregno, durante ii quale ii potere e esercitato a turno per cinque giorni, finche viene nominato ii nuovo re.Nel 509 ebbe fine la monarchia, con la cacciata di Tarquinio ii sup erbo ; La legge emanata dal legislatore su indicazione del giurista, coglie immediatamente lo spontaneo ripetersi di un comportamento da parte dei consociati, rilevatore dell'esigenza di una specifica regolamentazione normativa; La satisdatio boni viri arbitratu se usurum fruiturum prestata a tutela dell' usufruttuario, e un mezzo di ius honorarium, ius gentium, ius sacrum o di ius civile?: Nel legato per vindicationem L'usufruttuario deve dare la satisdatio boni viri arbitratu se usurum fruiturum ossia la "promessa" di usare la cosa e percepirne i frutti in base all'arbitrium La scienza di diritto cioe la riflessione giuridica effettuata dai giuristi che non solo partecipano al processo di creazione del diritto, ma svolgono anche una attività di interpretazione della norma creata dal legislatore su loro indicazione; La teoria istituzionale ha avuto grande seguito e sviluppo in Francia ed in Italia e stata ulteriormente elaborata da Santi Romano, secondo il quale il diritto e organizzazione della società ancora prima di essere norma che disciplina uno o più rapporti sociali. Di conseguenza ogni istituzione intesa come ente sociale e un ordinamento giuridico, e nel concreto coesistono tanti ordinamenti e si pone ii problema dei rapporti tra ordinamenti generali, primari e altri ordinamenti particolario secondari. La tutela dell'usufrutto: A difesa del diritto d'usufrutto, l'ordinamento offriva all'usufruttuario la possibilita di agire mediante la c.d. vindicatio usufructus, esperibile nei confronti Le Novelle: sono le leggi e le cost i t uzi oni imperiali emanate dopa la pubblicazione del secondo Cadice tra ii 535 e ii 565 d.C. Si concentrarono soprattutto su lla riforma dello Stato e sui pro blemi delle strutture burocratiche o sul riord ino di interi settori del diritt o privato (come quello della famiglia e della successione ered ita ria). A differenza delle precedenti cost it uzi oni, le Novell e im peria li non furono inserite in raccolte uff icial i, ma solo in compilazioni pri vate: l'Aut hent icum e !'Epitomeluliani Le lnstitutiones lustiniani Augusti del 533 d.C. sono un manuale di istituzioniper la cupida legum iuventus periodo compreso tra ii 365 e ii 402, in quanta tali lettere ci sono pervenute quasi nella loro totalita (si tratta di oltre 900 lettere, divise in 10 libri, oltre alle 49 Relationes, cioe le missive ufficiali). La quantita e la qualita del materiale pervenuto e tale da permetterci di delinearein modo abbastanza complete e precise la figura del prefetto urbano della fine del IV secolo e di venire a conoscenza dei numerosi problemi che egli si trovava ad affrontare nello svolgimento della sua carica, da esercitare nel raggio di 100 miglia intorno all'Urbe ( centesimus lapis). Attraverso le Relationes -che e sembrato opportune raggruppare per argomenti, estrapolandone dei framment i- andremo a descrivere questa complessa attivita e cercheremo di coglierne i caratteri essenziali in modo di conoscere un aspetto concrete dell'esperienza giuridica romana. Litis contestato litis contestato: ha un l'effetto estintivo, estingue interamenteii credito, senza piu possibilita di agire. LA SUCCESSIONE TESTAMENTARIA: E' la successione fondata sul testamento. II testamento e un atto unilaterale, redatto alla presenza di testimoni, mediante ii quale l'ereditando (in questo caso e detto "testatore") dispone dei propri beni. caratteri del testamento sono: era un atto unilaterale, la cui efficacia si basava esclusivamente sulla disponibilita del disponente. era iuris civilis, cioe riservato esclusivamente ai cittadini romani (cives). era mortis causa, cioe destinato a produrre effetti giuridici dopo la morte del testatore. era personale, la manifestazione di volonta doveva promanaredirettamente dal testatore, senza intermediari. era formale nel senso che dovevano essere rispettate determinate forme. era revocabile in quanta ii testatore in qualsiasi momenta poteva cambiare volonta. La tutela dell'usufrutto: A difesa del diritto d'usufrutto, l'ordinamento offriva all'usufruttuario la possibilita di agire mediante la c.d. vindicatio usufructus, esperibile nei confronti deldominus e, a partire dall'eta classica, di qualsiasi possessore. A tutela dell'usufrutto e prevista, nell'ambito del processo formulare, l'actio confessoria. Se ii convenuto non ottemperava allo iussum de restituendo, rimuovendo gli ostacoli all'esercizio dell'usufrutto, ii giudice -basa ndos i sullo ius iurandum in lite (giuramento in lite) de ll' att ore - pronunciava la condanna pecuniaria (condemnatio pecuniaria) che comportava, secondo ii diritto pretorio (iure pretorio), la perdita dell'usufrutto. La legittimazione passiva all'actio confessoria, che al principio spettava al proprietario della res usufructuaria, fu poi estesa contra chiunque impedisse l'esercizio del diritto di usufrutto. LIBRO XVI CODICE TEODOSIANO; EDITTO JESSALONICA COLPISCE ERESIE: l1 libro XVI del codice Teodosiano e dedicate alla materia religiosa e rappresenta una novita legata al mutamento dell'ideologia e della concezione del potere imperiale che viene conferito da Dia. Emerge una costante difesa della tides catholica,con unacostante ecapillare lottacontra le dottrine ereticali ed i loro adepti,controil paganesimo, l'apostasia econ limiti erestrizioni nei confronti di coloro che aderiscono allareligionegiudaica. Ii libro risulta suddiviso in undici titoli di diversa consistenza: II prime titolo e dedicate alla tides catholica e contiene quattro costituzioni, la piu notadelle quali e l'editto di Tessalonica, ii quale dichiara ii cri tianesimo la religione ufficiale dell'impero, emanate da Teodosio ii Grande nel 380 d.C. II secondo, contiene costituzioni,che trattano in modopuntuale edarticolato deiclericiedeiloro doveri. IItitoloterzo, ededicate alladisciplina relativa almonachesimo. IItitolo quarto disciplinale dispute in materia di religione. II titolo quinto tratta la repressione delle eresie. Sono colpiti ariani,euno miani, luciferiani,donatisti, montanisti,manichei etc . Gli eretici non solo attentano all'integrita della fede cattolica, ma anche agli interessidell'intera societa. Neltitolo sestosivietalareiterazione delbattesimo. IItitolo settimocontiene lecostituzioniIntemadi apostasia. Nel titolo ottavo II legislatore tratta di Giudei, Celicoli e Samaritani. II titolo nano e rivoltocontra la possibilita, per un giudeo ,di avere schiavi cristiani. II titolo decimo tratta dei provvedimenti rivolti ad impedire i sacrifici, a limitare rituali o cerimonie pagane, a chiudere i tempi ed infinead abrogare privilegi e spese pubbliche a favore dei sacerdoti e culti pagani. II titolo undicesimo si apre con una disposizione cheaffida ai vescovi la competenzadigiudicare le questioni religiose; Legis actio sacramenti in rem e in personam: La Legis actio sacramenti potevaessere esercitata a difesa di ogni diritto per ii quale non fosse specificatamente prevista unaprocedura diversa: era cioe un'actio generalis. E consisteva in una sorta di scommessa fattadalle parti inlite. Fissati, infatti, i termini della controversia, ciascuna delle parti faceva una promessasolenne {detta appunto sacramentum) , di pagare in favore dell'erario una determinata somma in caso di soccombenza;toccava poi ad un iudex, stabilire quale delle parti avesse ragione e quale avesse, invece, dolosamente promesso la somma. Si distinguevano: una legis actio sacramenti in rem con la quale si faceva valere un diritto reale su una cosa, costituendo oggetto del contendere latitolarita di undiritto suunares.Legis actio sacramenti in rem Attore e convenuto comparivano dinanzi al magistrato portando la cosa controversa una parte simbolica di essa, se Lex R oman a Burgundiorum: Fu pubbl icat a, intorno al 500 d.C. da Gundobado, re dei Burgundi Con la scelta del termine lex, Gundobado sembra aver voluto sottolineare la propriaaut onom ia dall'lmpero Romano. La raccolta e divisa in 46 tit oli e presenta numerose imprecision i e unafo rmula zi on e, non sempre rigorosa, delle norme. Destinata a regolare i rapporti tra i citt ad ini romani, trae ispirazione dal diritt o romano epiu precisamente dall e stesse fonti utilizzat e dall' editt o di Teodor ico. Sembra che, in precedenza, una Lex Burgundiorum, che aveva pr eso ispiraz i one dal diritt o burgundo, fosse destinata a regolare i rapport i tra Bur gundi e tra Romani e Bur gundi; Legge delle citazioni: IL CODICE TEODOSIANO lnd icava i criteri di sce lt a nel caso di ius cont roversu m (= diritto controverso), cioe nel caso in cui su una determinata quest i one vi fossero opinioni discordant i tra i giuri st i. La cos iddet ta legge delle citazioni -Viene riport at a in C. Th. 1.4. 3. Emanata nel 426 d.C. affronta la questione dell e opere di giurisprudenza classica da utilizzare dalle part i in occasione di un processo e dai giudici nel fo rmulare la sentenza, qualora non fosse gia prospettata una soluzione a livello di normativa imperiale. il legislatore, con essa, vuole fissare definitivamente un criteria guida, rispetto ad una prassi da tempo radicata. Stabilisce che in giudizio possano essere utilizzati solamente i responsa tratti dalle opere di alcuni giuristi. Gliautori che potevano essereutilizzatierano: Gaio Papiniano Paolo Ulpiano Modestino Nell'ipotesi di una divergenza di opinioni (ius cont roversum), ii giudice doveva scegliere ii parere da applicare nella controversia che si accingeva ad esaminare. Prevaleva l'opinione seguita dalla maggior parte degli autori ed in caso di parita prevaleva l'opin ione condivisa da Papiniano. In assenza dell'opinione papinianea ii giudice sceglieva, a sua discrezione, ii parereda seguire Le res corporales sono le case corporali,che possono essere toccate e vi rientrava anche ii Dominium Ex lure Quiritium,identificato con la cosa che ne costituiva l'oggetto. Le res incorporales sono le case che, secondo Cicerone, erano quell create con un atto intellettivo e, secondoGaio, quelleche non suscettibi Ii di trasporto da un luogoad un altro. I_Res principali e res_accessorie. La cosa accessoria edestinataal godimento della cosa principale. Esiste quindi un rapporto di subordinazioneanche se l'accessor ia non perde lapropria autonomia e individualita. X ES. la fatto ria e la stalla. Un'ulteriore distinzione, nell'ambito delle res in commercio,e quella tra: -res in bonis alicuius (=case nel patrimonio di qualcuno) - res nullius (=case che non sono nel patrimonio nio di nessuno) Le res nullius, cioe le case che non sononel patrimonio di nessuno,sono classificabili temporaneamente come res extracommercium, sottolineando in tal modo l'assenza diun titolare. Sitratta, per6, diunasituazione temporaneamente , destinata ad evolversi al momenta dell'apprensione o del rinvenimento, della presa dipossesso (=occupatio), momenta incuilaIara potenziale idoneita ad essere res in cammercio diviene una realta ed esse dares nulliusdiventano res in banis alicuius. La satisdatio boni viri arbitratu se usurum fruiturum prestata a tutela dell' usufruttuario, e un mezzo di ius honorarium, ius gentium, ius sacrum o di ius civile?: Nel legato per vindicationem L'usufruttuario deve dare la satisdatio boni viri arbitratu se usurum fruiturum ossia la "promessa" di usare la cosa e percepirne i frutti in baseall'arbitrium boni viri, cioe come persona corretta e in buona fede. La satisdatio e una stipulazione pretoria quindi un mezzo cautelare in cui, oltre alla promessa di pagamento, vi erano altre garanzie (anche di terzi). Esse consistono inuna promessa solenne fatta su ordine del pretore, allo scopo di garantire un interesse non protetto dallo ius civile, ma meritevole di tutela.Per questo motivo rispondo alla domanda dicendo che e un mezzo di ius honorarium; La manumissio testamento ( manomissione per testamento ): La manumissio testamento, che vede i suoi natali in epoca molto antica, vedendo essere già presupposta nelle XIITavole, era la più frequente forma di manumissione, la quale avveniva con una disposizione testamentaria efficace dalla morte del testatore.[2] Per essa era necessario l'impiego di termini imperativi, come ad esempio «Stichus servus meus liberesto» (il mio servo Stico sia libero) e, a differenza della manumissio vindicta, era possibile apporre condizioni sospensive o termini. Lo schiavo manomesso, nel mentre della condizione o prima della scadenza del termine veniva nominato statuliber.[5] Era possibile, insieme, istituire come erede lo stesso servo che stava per essere liberato, ma era necessario, anche qui, l'attribuzione di libertà esplicita. Solo con Giustiniano l'attribuzione della libertàdivenne implicito nell'istituzione di erede La manumissio vindicta (=manomissione mediante festuca): La manumissio vindicta vede i suoi natali già nell'età arcaica, con un negozio formale e solenne, dove nonerano tollerati condizioni o termini. Si svolgeva davanti al magistrato, con presenti il padrone e lo schiavo. Sembra che in origine si trattasse di una finta vindicatio in libertatem, assai simile alla in iure cessio.[2] Il padrone, affrancatore dello schiavo (adsertor libertatis), conduceva questi di fronte a
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