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Espropriazione Forzata e Principi Relativi ai Creditori - Diritto Civile, Schemi e mappe concettuali di Diritto Privato

Diritto commercialeDiritto PenaleDiritto civile

Il processo legale dell'espropriazione forzata dei beni del debitore a vantaggio dei creditori, inclusi i principi par condicio creditorum, le azioni revocatoria e surrogatoria, il sequestro conservativo e il pegno e l'ipoteca. Il documento illustra come questi strumenti legali proteggono gli interessi dei creditori e garantiscono la soddisfazione delle loro pretese.

Cosa imparerai

  • Qual è la funzione dell'azione revocatoria?
  • Quali sono i principi che regolano i creditori in relazione ai beni del debitore?
  • Come funziona la garanzia ipotecaria?
  • Che cos'è l'espropriazione forzata?
  • Che cos'è il pegno e come si costituisce?

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2016/2017

Caricato il 25/07/2022

eva-conte
eva-conte 🇮🇹

4.4

(5)

22 documenti

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Scarica Espropriazione Forzata e Principi Relativi ai Creditori - Diritto Civile e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! PARAGRAFO E SITUAZIONI DI GARANZIA -SITUAZIONI DI GARANZIA PATRIMONIALE •RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE L’art. 2740 disponendo che il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ,delinea l'istituto della responsabilità patrimoniale. Per responsabilità patrimoniale si intende quel complesso meccanismo attraverso il quale il creditore insoddisfatto, a causa dell'inadempimento, può realizzare il suo interesse aggredendo i beni del debitore. La responsabilità patrimoniale opera a seguito dell'inadempimento. La responsabilità ex articolo 1218 e quella ex articolo 2740 pur operando entrambe a seguito dell'inadempimento hanno natura e funzioni diverse. La prima determina il sorgere dell'obbligo di risarcire il danno causato al creditore, la seconda comporta la soggezione dei beni presenti e futuri del debitore all'azione esecutiva del creditore insoddisfatto. La responsabilità patrimoniale presuppone l'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria ex articolo 1218. L'adempimento di tale obbligazione fa venire meno la responsabilità patrimoniale. Quest'ultima esige che l'obbligazione da attuare abbia ad oggetto una somma di denaro. Così se il debitore è inadempiente rispetto ad un'obbligazione di fare, si pensi alla realizzazione di un ritratto, poi il pittore-debitore sarà condannato al pagamento di una somma di denaro. L'obbligazione risarcitoria si aggiunge a quella originaria sia se quest'ultima abbia ad oggetto il pagamento di una somma di denaro per il danno, sia se l'obbligazione originaria sia suscettibile di esecuzione forzata in forma specifica. In questa ipotesi il creditore oltre a soddisfare il proprio credito avrà il diritto a ricevere una somma di denaro a titolo di risarcimento ,che potrà essere conseguita a norma dell'articolo 2740 attraverso l'espropriazione forzata del patrimonio debitorio. Con l'esecuzione forzata trova attuazione la responsabilità patrimoniale. Attraverso il L'impignorabilità è invece relativa nei casi di cose che il proprietario di un fondo ha per il servizio e la coltivazione dello stesso, che possono essere pignorate separatamente dall'immobile soltanto in mancanza di altri mobili, strumenti, oggetti e libri indispensabili per l'esercizio della professione che possono essere pignorati nei limiti di un quinto, frutti dei beni del figlio. Si considerano ammissibili il patto con il quale il debitore e il creditore stabiliscano che il primo risponderà soltanto con alcuni beni e che il secondo potrà agire soltanto su questi. •PAR CONDICIO CREDITORUM Il principio della par condicio creditorum esprime la regola di carattere generale secondo la quale se una persona ha più creditori questi hanno lo stesso diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore. Cosicché qualora più creditori abbiano promosso l'espropriazione forzata e il ricavato della vendita non sia sufficiente a soddisfare le loro pretese vi sarà una suddivisione del ricavato proporzionale all'ammontare dei crediti. E’ ricondotto al principio della parità di trattamento il divieto del patto commissorio con il quale si conviene che in mancanza del pagamento nel termine stabilito la proprietà della cosa ipotecata o data impegno passa al creditore. Il divieto si propone non solo di tutelare il debitore ma anche di evitare che altri creditori possano subire il pregiudizio collegato alla sottrazione di un bene del comune debitore sul quale essi avrebbero potuto soddisfarsi. La giurisprudenza dichiara la nullità della vendita con patto di riscatto. Lecito è il patto marciano con il quale il creditore nell'ipotesi di inadempimento diventa proprietario della cosa ricevuta dal debitore in garanzia. Ad esempio l'articolo 48 bis, prevede in caso di mancato pagamento delle rate secondo i criteri indicati,il trasferimento al creditore della proprietà di un immobile o di altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo. Alla regola della par condicio creditorum sono collegate molte ipotesi che comportano una serie di posizioni privilegiate caratterizzate da un ordine di preferenza da seguire nella distribuzione del ricavato della vendita. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi, il pegno e le ipoteche. Esse presuppongono una pluralità di creditori e non anche un patrimonio insufficiente: l'ordine di preferenza deve essere rispettato anche in presenza di un patrimonio adeguato a soddisfare le esigenze di tutti i creditori. Si pensi al diritto di ritenzione, che consente al creditore, tenuto a riconsegnare una cosa a chi ne è proprietario, di trattenere la stessa fine a che quest'ultimo non abbia estinto il debito. Questo diritto è opponibile erga omnes, si trova tra gli strumenti di autotutela e ha natura eccezionale, ed è riconosciuto anche al possessore di buona fede il quale può trattenere la cosa posseduta finché non gli sono state corrisposte le indennità dovute dal proprietario per le riparazioni e miglioramenti effettuati. Il diritto di ritenzione non consente al detentore di diventare proprietario della cosa, cosicché per ottenere la proprietà occorre attivare la procedura esecutiva della vendita forzata. Il vigente sistema giuridico non consente ai privati di creare nuove forme di privilegi: L'articolo 2745 prevede che nel rispetto del principio di legalità la costituzione del privilegio possa essere subordinata ad una convenzione tra le parti o a una funzione conservativa della garanzia patrimoniale perché consentono di evitare la diminuzione della sua consistenza. Nella simulazione assoluta di vendita posta in essere dal debitore allo scopo di sottrarre alcuni suoi beni all'azione esecutiva del creditore è possibile proporre l'azione di simulazione per poi aggredire i beni con l'espropriazione forzata. Qualora si tratti di una simulazione relativa di vendita l'azione di simulazione non è idonea ad eliminare un atto di disposizione. Per esercitare l'azione revocatoria, può essere utile dimostrare che si è trattato di un atto a titolo gratuito, ad esempio la donazione, anziché oneroso cioè la vendita. •AZIONE REVOCATORIA L'azione revocatoria ha la funzione di neutralizzare gli atti di disposizione compiuti dal debitore i quali diminuendo la garanzia patrimoniale sono pregiudizievoli delle ragioni del creditore. Il legislatore prevede che il creditore può chiedere che gli atti di disposizione del debitore siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti. E’ escluso quindi che la pronuncia di revoca determini l'invalidità dell'atto: La previsione dell'inefficacia nei confronti del creditore che abbia agito in revocatoria comporta che nei confronti delle parti l'atto di disposizione è pienamente efficace. Sempre efficace è anche nei confronti degli altri creditori che non abbiano esperito l'azione. Dell'azione revocatoria si avvantaggia dunque solo il creditore che l'abbia proposta. Il bene trasferito resta a tutti gli effetti nella titolarità di chi lo ha acquistato senza rientrare nel patrimonio del debitore. L'azione revocatoria determina l’inopponibilità dell'atto di disposizione nei confronti del creditore. L'assunzione di obbligazioni, quando è diretta alla conservazione del patrimonio deve essere qualificata come atto di ordinaria amministrazione. Allo stesso modo il pagamento di debiti non ancora scaduti è soggetto ad azione revocatoria. Non lo è il pagamento di un debito scaduto che , come atto dovuto, non è dispositivo del patrimonio. Presupposto essenziale dell'azione revocatoria è l'esistenza di un credito a tutela del quale agire. L'articolo 2901 ammette l'azione revocatoria anche per la tutela dei crediti sottoposti a condizione o a termine. La vendita dell'unico bene immobile del quale il debitore sia proprietario arreca un pregiudizio al creditore per il quale è più difficile raggiungere il risultato essendo il denaro facilmente occultabile. È richiesto un altro requisito di natura soggettiva: la consapevolezza del debitore di ledere con l'atto di disposizione la garanzia patrimoniale del creditore. Se l'atto di disposizione da revocare è anteriore al sorgere del credito si richiede la sussistenza. Si deve dimostrare che l'atto è stato posto in essere dal debitore allo scopo di diminuire la propria consistenza patrimoniale. L'azione revocatoria colpisce non solo la posizione del debitore ma anche quella di colui che sia stato parte dell'atto di disposizione,cioè il terzo. La sfera giuridica del terzo è quella che può essere colpita di più. Se il terzo è in buona fede l'azione revocatoria non può essere esperita. Se l'atto pregiudizievole compiuto dal debitore è a titolo gratuito il creditore a norma dell'articolo 2929 bis può ottenere l'espropriazione forzata del bene alienato. L'atto inadempimento. La sua disciplina si colloca nel codice civile e nel codice di rito nel quale se ne descrivono i presupposti e le modalità di attuazione. Nel sequestro conservativo non c'è identità tra il bene sul quale cade la misura cautelare e il bene dovuto al creditore. La natura conservativo-cautelare attribuisce al sequestro conservativo i caratteri della provvisorietà e della strumentalità. L'accoglimento della domanda di sequestro conservativo è collegata all'esistenza di alcuni presupposti: l'esistenza del credito vantato e il pericolo di alienazione del patrimonio da parte del debitore. La carenza di uno solo di essi impedisce la concessione del provvedimento cautelare. Quanto al requisito del fumus Boni iuris , si considera creditore il titolare di un rapporto obbligatorio nell'ambito del quale la prestazione può consistere sia in un dare, una somma di denaro o altre utilità, sia in un facere. Con riguardo al periculum in mora, cioè il timore di perdere la garanzia del proprio credito, si esige che sia reale ed oggettivo. L'indagine necessita da parte del giudice di una valutazione sugli effetti degli atti dispositivi compiuti dal debitore. Particolare attenzione si richiede nel valutare il profilo soggettivo soprattutto per scongiurare il rischio di una strategia processuale. Con il provvedimento cautelare di sequestro conservativo il creditore ottiene il vantaggio di rendersi immune dagli atti di alienazione. Al termine del processo si possono verificare due situazioni: se il credito è esistente, il sequestro può essere convertito in pignoramento, se il credito è inesistente il debitore oltre a recuperare la disponibilità dei beni sequestrati può chiedere il risarcimento dei danni che il sequestro gli abbia procurato. Quest'ultimo profilo evoca l'abuso. -SITUAZIONI REALI DI GARANZIA(PEGNO- IPOTECA) •PEGNO Pegno e ipoteca svolgono una funzione comune, quella di costituire una garanzia reale specifica, concessa dal debitore o da un terzo, che consente al creditore insoddisfatto, nel pegno, di procedere alla vendita del bene o di richiederne l'assegnazione, nell’ipoteca di procedere all'espropriazione dei beni. Presentano caratteristiche comuni quali la realità, l’accessorietà, e l'indivisibilità. Sotto il primo profilo il pegno e l'ipoteca sono opponibili erga omnes. Il potere immediato del creditore sul bene si ha soltanto nel pegno in quanto il debitore proprietario del bene è temporaneamente spossessato dal bene a garanzia dell'adempimento. Nell'ipotetica invece il bene resta nel godimento del concedente. Il pegno si costituisce per accordo delle parti seguito dalla consegna della cosa o dei documenti o nelle forme prescritte: di regola la garanzia trova origine in un contratto reale e si perfeziona con la consegna al creditore del bene. Il pegno può essere costituito anche con un atto unilaterale e qualora il credito superi un determinato ammontare la forma scritta è richiesta soltanto per consentire l'esercizio della prelazione. Quanto alla accessorietà il pegno esiste solo in presenza di un debito da garantire. L'indivisibilità del pegno comporta che esso garantisca l'intero credito fino alla sua realizzazione. Il pegno ha come oggetto beni mobili,crediti e altri diritti aventi a loro volta per oggetto beni mobili. Il bene gravato da pegno passa nel possesso del creditore ,il quale è legittimato ad esercitare l'azione bene possono esistere varie ipoteche, la prelazione è regolata dal grado che è costituito dal numero ,tenuto in ordine cronologico,dell'iscrizione. Se più persone chiedono la nota per ottenere l'iscrizione contro la stessa persona sopra gli stessi beni le iscrizioni vengono prese con parità di grado e i creditori concorrono in proporzione dell'importo dei rispettivi crediti. Se l'ipoteca ha per oggetto due beni sui quali sussistono altre garanzie ipotecarie di grado successivo, il creditore con ipoteca di primo grado può scegliere il bene da espropriare.Il creditore può trasferire l’ipoteca da un bene ad un altro per non essere pregiudicato da una scelta operata da altro creditore. Il creditore ipotecario può agire contro chi non è debitore quando l’ipoteca è stata concessa da chi non era personalmente obbligato.Se il bene ipotecato è stato acquisito da un terzo, il conflitto tra creditore e terzo acquirente è risolto sulla base della priorità della domanda di iscrizione o di trascrizione. Qualora l’ipoteca sia stata costituita per prima, il terzo acquirente è esposto all’azione esecutiva del creditore ipotecario.Il terzo acquirente di un bene ipotecato, può soddisfare le ragioni dei creditori iscritti o può rilasciare il bene in loro favore. La scelta dipende dal valore. Il terzo acquirente può anche liberare il bene dalle garanzie attraverso una speciale procedura. Su richiesta degli interessati l'ipoteca può essere ridotta diminuendo il credito per il quale è stata iscritta oppure restringendola su alcuni dei beni inizialmente gravati. L'ipoteca si può estinguere per cause che riguardano il rapporto o il credito garantito. Il venir meno del credito garantito comporta l'estinzione della garanzia salvo che le parti abbiano convenuto di mantenere in vita l'ipoteca. Il rapporto si estingue: per scadenza del termine se l'ipoteca è stata concessa per un determinato tempo, per il verificarsi della condizione risolutiva, per il perimento del bene, per l'estinzione del diritto limitato sul quale la garanzia è stata iscritta, per rinuncia del creditore. L'iscrizione dell'ipoteca perde efficacia dopo vent'anni dalla sua data. L'ipoteca si estingue anche per sanzionare il comportamento del creditore che abbia pregiudicato il diritto di surrogazione del terzo nei diritti del creditore. Successivamente all'estinzione il proprietario del bene ipotecato può domandare la cancellazione dell'iscrizione. La cancellazione serve a liberare l'immobile dall'ipoteca. Il creditore che rifiuta il consenso è tenuto al risarcimento del danno. -SITUAZIONI PERSONALI DI GARANZIA •FIDEIUSSIONE Fideiussore è colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento dell'obbligazione altrui. Il fideiussore si obbliga con il debitore principale al pagamento del debito, le parti possono concordare che l'obbligo di pagamento del fideiussore sorga dopo l'escussione del debitore principale. La fideiussione può avere ad oggetto un'obbligazione condizionale o futura. La fideiussione omnibus è utilizzata dagli istituti bancari affinché un soggetto si obblighi nei loro confronti a garantire l'adempimento di obbligazioni da parte del debitore, già nate o che nasceranno, relative alle operazioni bancarie di qualsiasi natura. La fideiussione non è valida se non lo è l'obbligazione principale, il fideiussore può opporre contro il creditore le eccezioni che spettano al debitore principale anche quelle personali. Il fideiussore che ha pagato il debito può rivalersi nei confronti del debitore principale attraverso la surrogazione. Il fideiussore che si surroga può avvalersi di tutti i mezzi di garanzia, pegno e ipoteca, che erano a disposizione del
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