Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Parlamento Italiano: Camera Bicamerale e Procedimento Legislativo, Appunti di Diritto Pubblico

Political ScienceCostituzional LawItalian Politics

La composizione e la struttura del Parlamento Italiano, composto dalla Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e il suo procedimento legislativo. Il Parlamento si riunisce in seduta comune solo nei casi previsti dalla Costituzione, mentre le elezioni hanno luogo ogni cinque anni. La presentazione di un progetto di legge può avvenire da vari soggetti, tra cui il governo, e la fase costitutiva prevede lo studio e l'approvazione del progetto di legge articolo per articolo e in totale. La legge diventa efficace con la promulgazione e la pubblicazione.

Cosa imparerai

  • Come si presenta un progetto di legge al Parlamento?
  • Che organi costituzionali compongono il Parlamento Italiano?
  • Come avviene la promulgazione e la pubblicazione di una legge in Italia?

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 28/11/2022

federicadea
federicadea 🇮🇹

15 documenti

1 / 5

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Parlamento Italiano: Camera Bicamerale e Procedimento Legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! PARLAMENTO Il parlamento è il primo organo costituzionale disciplinato dalla costituzione, si trova nella seconda parte. Il parlamento è quell’organo che è di diretta derivazione dei cittadini, quindi è l’organo rappresentativo del corpo elettorale. È l’unico organo, nel nostro ordinamento, rappresentante della sovranità popolare in maniera diretta. ART.55 : il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Il Parlamento si compone dalla camera dei deputati e del senato della repubblica ed ha una STRUTTURA BICAMERE (due camere). È un BICAMERALISMO PERFETTO O PARITARIO, a differenza di tutti i sistemi bicamerali, nel nostro sistema le due camere hanno le stesse identiche competenze dal punto di vista del rapporto fiduciario e l’approvazione di una legge (questa tipologia di bicameralismo esiste solo in Italia). In Italia, nel nostro Paramento, camera dei deputati e senato, la rappresentanza è unica, entrambi rappresentano il corpo elettorale. Anche se per il Senato si può votare al compimento del 25esimo anno di età, quindi ha una rappresentatività un po’ più ristretta; ma comunque hanno stesse competenze e stessa rappresentatività del corpo elettorale. Nei casi previsti dalla costituzione il parlamento si riunisce in seduta comune (esempio: elezione presidente della repubblica). Camera dei deputati: Primo comma dell’art. 56: è votata a suffragio universale diretto, si parla quindi di elettorato attivo, ovvero indica coloro che hanno dritto a eleggere i deputati. Secondo comma dell’art. 56: è stato modificato con lo scorso referendum. Terzo comma dell’art. 56: ci parla di chi può essere votato, si parla quindi di elettorato passivo. Si può essere votati solo se al giorno delle elezioni si ha 25 anni di età. ART.57: Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Senato: i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno compiuto i 25 anni di età. Per essere eletti senatori (elettore passivo) bisogna aver compiuto 40 anni di età, perché si richiede una maggiore maturità. Nel senato possono essere eletti senatori a vita. Sono senatori di diritto a vita, salvo rinuncia, gli ex presidenti della repubblica. Questo perché gli ex presidenti della repubblica non possono tornare alla vita politica normale o svolgere un qualsiasi mestiere dato che svolgere il ruolo di presidente della repubblica è un ruolo di estrema importanza. Il presidente della repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Senatori a vita attualmente:  Giorgio Napolitano  Mario Monti  Carlo Rubbia  Liliana Segre  Elena Cattaneo  Renzo Piano ART. 60: La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. La legislatura dura 5 anni, ed è un termine fisso, per cinque anni massimo. Le camere possono essere sciolte anticipatamente, quando non sono più in grado di svolgere le loro funzioni, di supporto al Governo, cioè quando non sono in grado di esprimere una maggioranza parlamentare. Possono essere prorogate solo in 2 eccezioni: soltanto per legge o in caso di guerra. ART. 61: Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. Questa è il PROROGATIO: le camere precedenti restano in carica per il disbrigo dell’ordinaria amministrazione. Normalmente le camere in prorogatio, tra lo scioglimento delle vecchie camere e l’elezione delle nuove camere, hanno dei poteri diminuiti essendosi esaminato il loro mandato elettorale. Quando vengono sciolte le camere cosa succede? Le camere vengono sciolte ma rimangono in carica per ordinaria amministrazione e cessano dell’esercizio delle loro funzioni solo quando vengono in carica le nuove. ART. 62: Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Questa è una conquista dello stato democratico pluralista, nello stato liberale era il sovrano che convocava le camere, cioè, il Governo per il tramite del Sovrano. Nello stato democratico pluralista è prevista una convocazione di diritto (due date all’anno) che prescinde della volontà del Governo. Il Parlamento in seduta comune si riunisce alla Camera dei deputati, il Parlamento in seduta comune può dotarsi di un regolamento, se non lo fa si applica quello della Camera dei deputati. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra. ART. 63: Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. Presidente del Senato: Maria Elisabetta Alberti Castellati. Il presidente di ciascuna Camera viene eletto con maggioranze aggravate, superiori alla maggioranza assoluta, che non stanno scritte nella Costituzione, ma nei regolamenti parlamentari. Oltre al presidente della camera dei deputati e a quello del Senato viene eletto l’Ufficio di presidenza: ufficio che collabora con il Presidente, dove vi sono i vicepresidenti della Camera dei deputati e del Senato, e dove vi sono anche: i questori che affiancano il presidente nella sua attività. ART. 64: Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite. Ciascuna camera adotta un regolamento parlamentare. Il regolamento della camera e quello del senato NON sono identici. Il regolamento parlamentare: è una norma/disciplina organizzativa della Camera dei deputati o del senato. Disciplina l’organizzazione interna a quella delle camere e lo svolgimento dei lavori all’interno di quella camera. Pone delle regole fondamentali.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved