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Il Parlamento Italiano: Bicameralismo Perfetto, Appunti di Diritto Civile

Il Parlamento Italiano, composto da due Camere, la Camera dei Deputati e il Senato, e il loro ruolo nella legislazione. Il Parlamento si riunisce in seduta comune solo in determinati casi stabiliti dalla Costituzione. Il sistema parlamentare italiano è detto bicameralismo perfetto, poiché le due Camere hanno uguali poteri e funzioni. Le elezioni ancorano basate sul suffragio universale diretto, con età minima diversa per elettorato attivo e passivo. Le Camere eleggono organi per assicurare la loro organizzazione e funzionamento.

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 21/11/2022

daniela-di-mauro
daniela-di-mauro 🇮🇹

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Scarica Il Parlamento Italiano: Bicameralismo Perfetto e più Appunti in PDF di Diritto Civile solo su Docsity! Unità di apprendimento 2 Il Parlamento e la formazione delle leggi 1. La struttura del Parlamento L'Italia è una Repubblica parlamentare. Questo significa che il Parlamento è al centro della vita politica del Paese. Il Parlamento: COSTITUZIONE Art. 55 l Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. l Parlamento si riunisce in sedu- ta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiLiti dalla Costituzione. • è eletto direttamente dal popolo, e pertanto è espressione della sovranità popolare; • esercita il potere legislativo, cioè crea le leggi che com- pongono l'ordinamento giuridico dello Stato; • controlla l'operato degli altri organi e in particolare del Governo. n Parlamento italiano è composto da due Camere, secondo un sistema parlamentare detto bicameralismo. Le due Camere sono: • la Camera dei deputati, o Camera; • il Senato della Repubblica, o Senato. Le due Camere hanno uguali poteri e uguali funzioni, perciò il bicameralismo italiano si dice perfetto. Questa perfetta parità ha pregi e limiti : da un lato consente un esame più accurato e meditato delle leggi, dall'altro può determinare un allungamento dei tempi, che può produrre uno stallo dell'attività legislativa. Le due Camere del Parlamento operano, di regola, separatamente. La Costituzione prevede però alcuni casi in cui le due Camere si riuniscono per lavorare insieme. Si parla allora di Parlamento in seduta comune. Le riunioni in seduta comune sono previste per: • l'elezione del Presidente della Repubblica; • il giuramento del Presidente della Repubblica; • la messa in stato d'accusa del Capo dello Stato per i reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione; • l'elezione di un terzo dei giudici della Corte costituzionale; • l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio superiore della Magistratura. Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati. La Camera dei deputati è composta da 400 membri eletti dal popolo (i deputati) . I Percorso1 • LaRepubblicaitaliana - Il Senato della Repubblica è composto da 200 membri eletti dal popolo (i senatori), cui si aggiungono alcuni membri non elettivi, che sono: • i senatori a vita, nominati dal Presidente della Repubblica e scelti tra i «cit- tadini che abbiano illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario» {al secondo comma dell'art. 59 è specificato che «il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque»); • i senatori di diritto, cioè gli ex Presidenti della Repubblica che, una volta cessato l'incarico, hanno diritto di ricoprire per tutta la vita, salvo rinuncia, un seggio in Senato. Entrambe le Camere del Parlamento hanno sede a Roma: la Camera dei de- putati a Palazzo Montecitorio, il Senato a Palazzo Madama. Il numero di parlamentari è stato ridotto col disegno di leg- ge costituzionale approvato in via definitiva dalla camera rs ottobre 2019. In precedenza. il numero di deputati e quello dei senatori elettivi erano pari rispettivamente a 630 e 315. Il testo è stato sottoposto a consultazione referen- daria. svoltasi il 20 e il 21 setternb<e 2020. e approvato con un'ampia maggioranza. Esito del referendum costituzionale del 2020 s; - 69.96% No - 30,04% quorum non previsto {affluenza: 51,12%) Le Camere restano normalmente in carica cinque anni, periodo che viene definito legislatura. La durata della legislatura può essere più breve se il Pre- sidente della Repubblica, in situazioni di emergenza e di grave conflitto tra le forze politiche, decide di sciogliere anticipatamente una o entrambe le Camere. Questa facoltà non può essere esercitata negli ultimi sei mesi del mandato presidenziale (il cosiddetto "semestre bianco"). 2. Le elezioni delle Camere Il Parlamento è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini della Repubblica, senza alcuna distinzione (univer- salità) e senza alcun tipo di mediazione (direttamente). Gli unici limiti riguardano l'età minima richiesta per eserci- tare l'elettorato attivo e l'elettorato passivo, che è diversa per le due Camere, e le cause di ineleggibilità e incompatibili - tà previste dalla legge. Elettorato attivo Capacità e/o facoltà di votare. Elettorato passivo Capacità e/o facoltà di essere votati K Parlamento è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini della Repubblica che abbiano com- piuto i 18 anni per la Camera dei deputati e i 25 anni per il Senato 37 •mtOOIH !ni~Noieleistituzioni • commissioni bicamerali, cui partecipano sia deputati sia senatori, e che hanno funzioni consultive o di controllo; • commissioni d'inchiesta, organi temporanei che indagano su questioni di pubblico interesse {per esempio sul terrorismo, sulla criminalità organizza- ta, sulla salubrità dell'ambiente ecc.) con gli stessi poteri previsti per i giu- dici. Terminato il loro compito, le commissioni d'inchiesta devono inviare una relazione alle Camere. Le maggioranze per decidere Tutte te decisioni delle Camere vengono prese con un voto ·a maggioranza·, come stabilito dall'articolo 64 della Costituzione. La maggioranza può essere assoluta, relativa o qualificata a seconda dell'importanza del prowedimento che si deve votare. La maggioranza assoluta è uguale alla metà + 1 dei componenti di ciascu- na Camera. Per la Camera dei deputati, ad esempio, che è formata da 400 membri, la maggioranza assoluta dei componenti è pari a 200 + 1, cioè 201. È questo il quorum, cioè il numero necessario per l'adozione di alcuni atti particolarmente importanti. La maggioranza relativa corrisponde invece alla metà + 1 dei presenti in Aula. Se dei 400 membri della Camera dei deputati, ad esempio, fossero pre- senti in Aula solo 250 deputati, la maggioranza relativa sarebbe pari a 125 + 1. La maggioranza dei presenti è richiesta per la validità della maggior parte delle deliberazioni parlamentari. La Costituzione, per evitare che te decisioni del Parlamento siano prese da un numero troppo ristretto di membri, prescrive che in ogni Camera siano sempre presenti la metà + 1 dei componenti: è il cosiddetto numero legale. IL "CURA ITALIA" t LEGGE IL RISUIJATO DElu\UlA DEUA CAMERA 229 Commi 2 dristlVilio !a:inomià Le decisioni delle Camere vengoro prese con un voto "a maggioran· za": la maggioranza può essere assoluta. relativa o qualificata a seconda dell' importanza del prowe- COSA STANZIA Il "CUlA ITAI.IA" Pot,,.;.,,.. _.Fr;m ,;uti ~!:~~' ' • I • ?m~~:.: autnnntn1 A rOHTl:Jr10MOS(M105ndi~ L'lGO • HV8 "'°" Ol 40 dimento Percorso 1 • La Repubblica italiana - A questo proposito, in entrambe le Camere vige la presunzione del numero legale, cioè si considera sempre presente in Aula la metà+ 1 dei parlamentari. Questa presunzione cade soltanto quando almeno venti deputati o dodici se- natori o lo stesso Presidente richiedono la verifica del numero legale. Se la verifica dà esito negativo, la seduta viene sospesa o rinviata. In alcuni casi le Cam ere assumon o decisioni con una maggioran za partico - lare, detta maggioranza qualificata, ch e corrisponde di solito ai due terzi o ai tre quinti dei componenti. La maggioranza qualificata è richiesta per decisioni di grande rilievo. La votazione dei provvedimenti da parte delle Camere può avvenire: • a scrutinio palese, quando è previsto che i parlamentari votino in modo pubblico, cioè visibile a tutti gli altri; • a scrutinio segreto, quando il voto dei singoli parlamentari deve restare segreto. Lo scrutinio segreto deve essere espressamente previsto dai rego- lamenti parlamentari. Sessioni e sedute Il lavoro delle Camere è diviso in sessioni. Per ·sessione" si intende il periodo continuativo di lavoro delle Camere. Ciascuna sessione è divisa in più sedute, cioè in singole riuniorù delle Camere. Guida all'esposizione orale Come funzionano le Camere? Quali compiti svolgono i Presidenti e l'Ufficio di presidenza? • Spiega la differenza tra maggioranza assoluta, relativa e qualificata. 4 . Come nascono le leggi Il procedimento di formazione delle leggi è chiamato iter legislativo e pre- vede diverse fasi: • iniziativa; • esame; • approvazione; • promulgazione; • pubblicazione; • entrata in vigore. L'iniziativa legislativa è la fase in cui viene proposto al Parlamento u n proget- to di legge. L'iniziativa può essere assunta dal Governo (si parla in tal caso di disegno di legge), dai membri del Parlamento (proposta di legge), dal CNEL {Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro), da ciascun Consiglio regio~ nate e da 50.000 elettori (iniziativa popolare). L'iniziativa popolare richiede la presentazione di un progetto di legge già suddiviso in articoli, in modo che possa immediatamente essere discusso ed eventualmente approvato dalle Camere. n modo in cui vengono esaminati e approvati i progetti di legge è stabilito dall'articolo 72 della Costituzione. Qu esta fase può essere condotta seguendo due procedimenti dive rsi: il procedimento ordinario o il procedimento specia le. I 41 42 •WliiH iul~ Noie le istituzioni Con il procedimento ordinario, il progetto, presentato a una Camera, è esa- minato dalla commissione permanente competente per materia, che ha poi il compito di riferire all'Assemblea nella sua intera composizione. In que- sto caso la commissione ha una funzione referente: valuta la proposta in maniera approfondita, può apportare cambiamenti se lo ritiene opportuno e infine sottopone il testo alla discussione in Aula. Questa fase consiste nella votazione di ogni singolo articolo, a cui possono essere apportate ulteriori modifiche, dette emendamenti, e nell'approvazione finale del testo. Il pro- getto di legge votato da una Camera passa poi all'esame dell'altra, che deve approvarlo nella medesima forma. Se la seconda Camera apporta modifiche al testo, questo torna all'esame della prima fino a che entrambi i rami del Par- lamento non approvano il testo nella sua interezza. Questo possibile andiri- vieni tra una Camera e l'altra prende il nome di navetta. Con il procedimento speciale, invece, la commissione parlamentare cui viene affidato il progetto ha una funzione deliberante, ha cioè il potere di approvare il progetto per conto della Camera, a meno che il Governo, un decimo dei membri della Camera stessa o un quinto dei componenti della commissione non richiedano la discussione e la votazione in Assemblea. Il procedimento speciale è escluso per i progetti di legge in materia costituzio- nale ed elettorale, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi. La fase dell'iter legislativo successiva all'approvazione è la promulgazione, l'atto col quale il Presidente della Repubblica attesta che la legge è stata ap- provata nei modi previsti dalla Costituzione, ne dispone la pubblicazione e ne impone l'osservanza. Se il Presidente ritiene che la legge sia in contrasto con la Costituzione, può chiedere di riesaminare il testo inviando alle Camere un messaggio "motiva- to·, nel quale spiega le ragioni della sua richiesta. Se le Camere riapprovano la legge, anche senza apportare le modifiche richieste, il Capo dello Stato è ob- bligato a promulgarla. Una volta promulgata, la legge viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. S E.ltlE GE.!'VE.,4LE GAZZETTA G uFFiciÀLE DELLA REPUBBLICA ITALIANA La Gazzetta ufficiale è una pubblicazione che ha lo scopo di diffondere la conoscenza delle leggi e dei decreti. e di stabilire il giorno a partire dal quale sono in vigore. È la principale fonte di cognizione del diritto italiano e può essere consultata anche on line. Pen::orso1 ·Li! Repubblica icaLiana - iMì"1-ii1i,1·iifobii+ii:nfil l,i1f Regioni Parlamento Popolo PROPOSTA 01 LEGGE I Discussione e doppl<1I approYalione distanza di tre mesi} I A maggloranni assoluta f i Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale t richiesto il referenrum l entro tre mesi Esitofavorevole Promutgazlone del Presidente della Repubblica Entratainvigo(e ~ v-'<'), ~" . ~~,,,('-' o Testo approvato 7 Non~ richiesto Il Amaggioranzadldueterzl referendum enuo tre mesi i Promulgazione del Presidente Promulgazione del Presklente della Repubblica della Repubblica Pubblk:azione sulla Gazzetta ufficiale Entrata in vigore Entrata in vigore Esito negativo La legge non viene ad esistenza Guida all'esposizione orale • Che differenza c'è tra l.f'la legge costt- tuzionale e una legge di revisione costt- tuzionale? • Che cos'è il procedmento aggravato e come si svolge? • In quale caso può aver luoeo un referen- dum costituzionale? " Ft>i poter moclfic:M-.. t'.!'St i:indc!ndolo o riduccndolo. i testo dcla Costituzione è prevista una procedu- ra articolata e compleSY ,rtesa a proteggere e f..,$ tuta.arcil nostro orcwiamentodcmocratico. ini~ Noi e le istit uz ioni Interrogazione 6 . Le altre funzioni del Parlamento Oltre a quella legislativa il Parlamento svol.ge altre funzioni che derivano dalla sua posizione di organo centrale nella forma di governo italiana. La funzione di indirizzo e di controllo politico li Parlamento svolge innanzitutto una importante funzione d i controllo sull'operato del Governo tramite \'istituto della fiducia. Per poter svolgere tale funzione - e poter in ogni momento rinnovare la sua fiducia nel Governo - il Parlamento deve essere messo in condizione di conoscere l'attività dell'Ese- cutivo per valutarne la corrispondenza con l'indirizzo politi- co concordato Comanda nvolta per 19:ntto al Go..erno o a t.n sngo(o mnrstro per ottenere not1Z1e relative a un fatto n Parlamento esercita questo potere d i control.\o e di impul- so sull'operato del Governo attraverso una serie di strumenti che vanno dalla semplice interrogazione, lo strumento più semplice, fino all'inchiesta. con la quale una o en trambe le Camere affidano a una Commissione il compito di acquisire elementi di valutazione in relazione a determinati fatti e ac- certare eventuali responsabilità. Commissiof'i parlamenta,i d'inchiesta Per procedere alle nctiieste cia- scuna Carnera, a maggoranza. ncrnna t.na Cornmissicne che rrspecdilèl in rrodo propoz10- nt!l.e la corposworc delle forze pdrtche 11 es.sa i:xesemi Le materie oggetto di indagine devono sempre rigua rdare gli interessi della cofletttvità nel suo complesso (sanità. tra- sporti, giustizia ecc.I. Altri strumenti di controllo sono: l'interpellanza, la mozione. la risolu zione, l'indagine conoscitiva La funzione di bilancio Il Governo è l'o rgano c he predispone le entrate e le spese necessarie per \'attività dello Stato e le indica in uno specifico documento contabile che è il b ilancio dello Stato. Esso svolge un'importante funzione conoscitiva. in quanto fornisce informazioni sulle risorse pubbliche disponibili e sulla loro destinazione. g La Costituzione prevede che il Parlamento eserciti un controllo della ~estione ......._ 1 delle risorse attraverso le leggi di approvazione del bilancio, con cui m prati- I ca autorizza il Governo a riscuotere le entrate e a effettuare le spese. ,,....,- - Percorso1 · LaRepubblicaitaliana - 7. Il referendum I cittadini manifestano la propria volontà attraverso i propri rappresentanti. scelti tramite le elezioni. Il nostro sistema politico prevede però anche alcune forme di democrazia diretta, attraverso le quali i cittadini decidono su deter- minate questioni in prima persona. La forma più importante di democrazia diretta è il referendum. un istituto attraverso il quale il popolo viene consultato su una questione che interessa. tutta la coUettività L'ordinamento italiano prevede in particolare il referendum abrogativo, at- traverso il quale può essere chiesto agli elettori se vogliono mantenere in vita una legge, o parte di essa. oppure abrogarla, cioè eliminarla dall'ordinamento giuridico La prima consultazione referendaria nella storia repubblicana si è svolta net 1974 e ha riguardato la legge sul divorzio : in quell'occasione gli italiani dis- sero •no• alla sua abrogazione. Non tutte le leggi possono essere sottoposte a referendum abrogativo. L'arti- colo 75 deUa Costituzione esclude infatti: • le leggi tributarie, che. riguardando il pagamento di impo- ste e tributi, non sono ben viste dai cittadini e potrebbero essere facilmente soggette a richieste di abrogazione; • la legge di bilancio, con cui le Camere autorizzano il Go- verno a riscuotere le entrate (attraverso le imposte) e ad ef- fettuare le spese; • le leggi di amnistia e di indulto, con cui il Parlamento concede clemenza ai colpevoli di un reato o abrogandolo, cioè non riconoscendo il comportamento come criminoso (amnistia). o eliminandone la pena prevista (indulto); • le leggi di autorizzazione a ratificare trattati tntemazlo- nall. con cui le Camere stipulano accordi con gli Stati este- ri. riguardanti, generalmente, materie di natura politica o economica. Amnistia Pro.-ved1mento a carattere ge- nerale. clOèdestnato a una plu- ra1Jt1J d persone_ che C()f'TlX)rta l"estnzone di tutt, 1 reati di t.n certo tipo. per I quali lo Stato nrunc:ia all"aw(,G!z1crie delle pereprew.ite. Indulto ~m,ento a carattere ge- reiale ceri cu la pena nflitta per un reato vene con:lcriata n tutto o n p.Tte o~e viene u~famata n un·attra d1 mnore enti!li. n referendum è valido se viene raggiunto il numero legale di votanti, il co - siddetto quorum. che corrisponde alla maggioranza degli aventi diritto al voto. cioè alla metà + 1. Un'altra forma di democrazia diretta è la petizione, che consiste in unari• chiesta rivolta alle Camere da un singolo o da un gruppo di cittadini, per in- vitarle ad adottare determinati provvedimenti Guida all'esposizione orale • Oltre a quella legis~tiva, quati altre funzioni ha il Parlamento? • Che cos'è il referendi.m abrogativo? • Quati leggi, secondo l'art. 75 della Costituzione, non possono essere sottoposte a referendum? Perché? 47
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