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Competenze Parlamentari sul Bilancio: Commissioni Bicamerali e Legge di Bilancio in Italia, Appunti di Diritto Costituzionale

Governance e politiche pubblichediritto amministrativoFinanza Pubblica

Le competenze parlamentari in materia di bilancio in italia, con un focus sui ruoli delle commissioni bicamerali e della legge di bilancio. La natura e la creazione di queste commissioni, i tentativi di ovviare a disfunzioni nel modello bicamerale, e il ruolo della legge di bilancio come strumento di indirizzo e controllo del parlamento nei confronti del governo. Vengono anche discusse le implicazioni per l'equilibrio di bilancio e le operazioni di indebitamento per finanziare spese di investimento.

Cosa imparerai

  • Come funziona la legge di bilancio in Italia e quali sono i suoi vincoli?
  • Come viene creata una commissione bicamerale secondo la Costituzione italiana?
  • Che tipo di organi parlamentari si riferiscono le commissioni bicamerali?
  • Come possono le amministrazioni pubbliche emettere titoli di debito pubblico in Italia?
  • Quali sono le obiezioni alle commissioni miste e come si stanno tentando di ovviarle?

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 25/11/2019

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daniele-vaccaro-1 🇮🇹

4.4

(9)

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Scarica Competenze Parlamentari sul Bilancio: Commissioni Bicamerali e Legge di Bilancio in Italia e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Parlamento La struttura 1. Bicameralismo: problemi attuali e proposte di riforma 1.a.Parlamento si compone di Camera dei deputati e Senato della repubblica impostazione prefascista 1.b.Modello inserito in un quadro di un sistema costituzionale in cui non sono più rintracciabili le logiche determinanti l’adozione coerente con la forma di governo dualista dello S.A. affiancare a Camera elettiva una di nomina regia per contrappeso politico difficilmente giustificabile in una forma di governo che vede il binomio Parlamento-Governo nel centro di formazione dell’indirizzo politico 1.c.Problema non ignorato dai Costituenti discussero su mantenere o meno una struttura bicamerale imboccata la prima, discussero sulla differenziazione rappresentativa delle Camere per evitare due doppioni proposte: fare il Senato la sede delle categorie professionali o delle autonomie locali (Regioni, come Stati federali); formule miste: rappresentanza mondo lavoro e comunità locali 1.d.Bicameralismo peculiare non ha riscontro nelle scelte di altre Assemblee scelta riconducibile al peso della tradizione prefascista, alla diffidenza verso formule richiamanti da vicino le istituzioni corporative del regime, all’incertezza sui successivi sviluppi politici e sugli equilibri che si sarebbero formati tra le forze 1.e.Soluzione accolta era quella che meglio valorizzava la rappresentanza politica e garantiva all’opposizione una sede aggiuntiva per far valere la responsabilità delle forze di governo bicameralismo eguale, paritario e indifferenziato entrambi i rami esercitano gli stessi poteri e atti parlamentari sono frutto del necessario accordo tra le 2 Camere all’istituzione della 2° Camera si riconosce funzione di decantazione delle decisioni assunte dell’altro organo parlamentare 1.f. Differenze: n° membri Camera 630, Senato 315+senatori a vita (art. 59 C.); diverso sistema elettorale a cui disciplina ha svuotato di significato l’indicazione dell’art. 57 C. previdente un Senato a elezione regionale; prevista dal Costituente era diversa anche la durata (5 Camera, 6 Senato), che avrebbe portato in alcuni casi a equilibri politico non coincidenti differenza che venne meno con approvazione l. cost. 2/1963 che portò a 5 anni la carica del Senato 1.g.Costituenti non considerarono il bicameralismo eguale come sofferente di crisi funzionali interne con negative conseguenze sulla funzionalità della forma di governo decenni successivi dimostrarono l’errore di non considerare il problema svariate proposte di riforma del nostro bicameralismo 1.h.Recenti riforme si sono mosse verso una differenziazione del tipo di rappresentanza espressa Camera dei deputati rappresenterebbe la generalità e il Senato rappresenterebbe le autonomie regionali e locali con poteri e funzioni differenziati stessa direzione della confusa riforma Renzi-Boschi, approvata dal Parlamento il 16/04/2016 ma bocciata dagli elettori il 04/12/2016 2. Regolamenti parlamentari come fonti integrative attuative del dettato costituzionale 1.i. Disposizioni costituzionali hanno ruolo fondamentale nel determinare i rapporti tra Parlamento e Governo e tra maggioranza e opposizione sullo stesso piano è importante il ruolo svolto dai regolamenti parlamentari (generali) 1.j. Art. 64 ciascuna adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta, per attuare ed integrare la disciplina costituzionale relativa a struttura ed esercizio funzioni Parlamento duplice obiettivo: escludere che dei regolamenti se ne debba occupare un’altra e diversa fonte normativa e garantire il ruolo delle minoranze parlamentari nei procedimenti di approvazione dei regolamenti 1.k.Intento di riservare (esiste una “riserva di regolamento”, art. 64) ad atto normativo particolare, espressione dell’autonomia dell’organo e di una nei confronti dell’altra, disciplina aspetti legati a organizzazione interna ed esercizio dei poteri 1.l. Regolamenti non hanno contenuto organizzatore toccano nel vivo il rapporto tra le forze politiche parlamentari condizionando le modalità con le quali si snoda confronto-scontro tra maggioranza ed opposizione 1.m. Punto d. è confermato dalle vicende che portarono all’adozione degli attuali regolamenti parlamentari varati il 01/03/1971 (prima Camera regolamento prefascista, Senato regolamento 1948) sono lo specchio della stagione politica nella quale prevale la tendenza a valorizzare l’organo parlamentare, la capacità di elaborazione di indirizzo politico autonomo, la capacità di mediazione tra interessi maggioranza e opposizione novità sono: 1. L’accentuazione dei poteri di indirizzo e di controllo delle assemblee elettive, dei loro organi interni, delle commissioni che hanno il potere di votare risoluzioni impegnanti il Governo ad assumere determinati comportamenti; 2. L’arricchimento dei poteri di informazione del Parlamento; 3. Riconoscimento di uno statuto delle opposizioni che assicura il coinvolgimento in tutta una serie di decisioni fondamentali nella vita delle Camere 1.n.Modifiche apportate agli stessi successivamente rispecchino tendenze volte ad accentuare il ruolo del Governo capacità di mantenere salda e solidale la maggioranza e ridurre i margini di co-decisione tra maggioranza e opposizione abolizione del voto segreto, arricchimento poteri Governo in Parlamento, riconduzione dell’opposizione a ruolo di soggetto politico contrastante e condizionante l’operato della maggioranza e non a contrattare il contenuto delle decisioni 1.o.Tendenza con ulteriori sviluppi dopo riforma regolamento Camera 1997 in conseguenza del mutamento in senso maggioritario del sistema elettorale del 1993 1.p.Nuovo punto equilibrio tra esigenze governabilità e esigenze garanzia del ruolo opposizioni è ricercato nella nuova disciplina prevista per programmazione dei lavori della Camera e del contingentamento tempi 1.q.1. Programmazione lavori nuovi artt. 23 e 24 approvazione programma (periodo da 2 a 3 mesi) e calendario (di 3 settimane) spetti alla Conferenza dei capigruppo, ma non all’unanimità, con il consenso dei presidenti dei gruppi che complessivamente siano ¾ della Camera se la maggioranza non viene raggiunta, programma e calendario sono proposti dai presidenti di assemblea nel rispetto delle riserve di tempo disposte a favore dell’opposizione predisposti sulla base di indicazioni e priorità governative; 2. Contingentamento tempi discussione decisione affidata alla Conferenza dei capigruppo con maggioranza assoluta o al Presidente, sempre considerando le riserve di tempo dell’opposizione 1.r. Nuove diposizioni regolamentari puntano a limitare l’uso del potere di emendamento dei testi legislativi in discussione previsione della regola della votazione congiunta di più emendamenti riconducibili a principio comune, così il voto contrario su un principio determina il rigetto di tutti (art. 85bis) lascia impregiudicato il diritto per ciascun gruppo di vedere posti in votazione su ciascun articolo un n° di emendamenti non inferiore ad 1/0 dei componenti dei gruppi 1.s. Riforma regolamentare si occupa di altri profili della decisione legislativa e del miglioramento della qualità della legge (si occupa il comitato per la legislazione), delle regole rafforzanti i poteri delle commissioni in sede di istruttoria legislativa 1.t. Complesso di nuove regole collegate a dei temi al centro del dibattito sulle riforme costituzionali anticipando alcune soluzioni 1.u.Febbraio 1999 riforma regolamentare in Senato, minore in consistenza e rilevanza punta a risolvere in modo equilibrato il rapporto tra esigenze della maggioranza e delle opposizioni, prefigurando lo statuto delle opposizioni disciplina del programma dei lavori, costruito sulla base delle priorità del Governo deve però riservare un n° di sedute all’esame delle proposte dell’opposizione 1.v.20/12/2017 approvata una più organica riforma del regolamento del Senato riguardante 1/3 degli articoli 3 linee principali d’intervento: 1. Nuova disciplina composizione gruppi sul principio della tendenziale corrispondenza con i partiti politici partecipanti all’elezione; 2. Valorizzazione dell’attività delle Commissioni parlamentari; 3. Tendenza a semplificare e razionalizzare i lavori, con riferimento alle procedure di programmazione dei lavori e alle tempistiche degli interventi in Assemblea obiettivo di riduzione delle asimmetrie con Regolamento Camera a partire dal superamento del diverso computo degli astenuti durante le votazioni 1.w. Erano sottratti a ogni forma di controllo esterno durante il periodo statutario dove l’insindacabilità degli interna corporis acta era garanzia disposta a favore parlamentare contro ingerenze del potere Sovrano e magistratuale 1.x.Si è domandato se in un regime a Costituzione rigida potesse avere senso immaginare una zona franca come gli interna, impermeabile a ogni tipo di controllo esterno chiesti se i regolamenti potessero essere oggetto del sindacato di costituzionalità, se atti e procedimenti compiuti in base a norme dei regolamenti potessero essere sindacai dalla Ccost con riferimento a principi costituzionali e alle norme regolamentari in quanto attuative dei principi Ccost ha mantenuto una posizione che risente dell’impostazione tradizionale del problema 1.y.Ccost riconosciuto estensibilità del suo sindacato agli atti procedimentali delle Camere negato che tale possa essere condotto verso le norme regolamentari negando che possano fungere da norme interposte (sent. 9/1959) e che possa avere oggetto le norme regolamentari stesse (sentt. 78/1984 e 154/1985) riserva di regolamento (art. 64) s’intende come esclusiva esclude ogni altra fonte normativa ed esclude ogni altra forma di controllo diversa da quella esercitabile dalle Camere rigorosa salvaguardia delle prerogative che porta a sottratte questa fonte normativa ai meccanismi di verifica della conformità costituzionale sent. 120/2014 Ccost. apre spiraglio a possibile e parziale sindacabilità dei regolamenti dove contengano norme costituenti fonti di atti lesivi di diritti inviolabili tema dell’autodichia delle Camere, il potere di decidere autonomamente questioni relative a rapporti di lavoro con propri dipendenti o terzi seppur dichiarando inammissibile la questione della Ccassazione, giudice costituzionale indica via futura conflitto di attribuzione, potendo l’esercizio del potere legittimo delle Camere tradursi in un’illegittima compressione di poteri spettanti ad altre autorità in tale sede Ccost. ristabilisce il confine tra i poteri legittimi delle Camere e quelli competenti ad altri assicurando il rispetto dei limiti delle prerogative e del principio di legalità alla base dello Stato di diritto (sent. 262/2017) 3. Organizzazione interna delle Camere: Presidente e Ufficio di presidenza 1.z.Primi adempimenti delle Camere elette sono l’elezione del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di presidenza 1.aa. Elezione del Presidente avviene a scrutinio segreto richiesta maggioranza qualificata (Camera: 2/3 componenti al 1° scrutinio, 2/3 voti al 2°, assoluta dal 3° in poi; Senato: assoluta dei componenti ai primi 2 scrutini, assoluta dei voti al 3° ed eventuale ballottaggio tra i 2 più votati) evitare che il Presidente sia legato con rapporto intenso a specifica maggioranza, ma che goda di ampio consenso funzioni da I.aa. Burocrazia parlamentare compiti qualitativamente e quantitativamente più rilevanti seguiva la tendenza di rendere il Parlamento un orano controllante ed indirizzante dell’attività del Governo potenziamento servizi diretti ad assicurare flusso di dati informativi sufficiente a garantire adeguata conoscenza delle questioni e funzione di supporto tecnico alle Commissioni nell’istruttoria legislativa I.bb. Segretario generale raccordo tra componente politica e burocratica della Camera nominato da ufficio presidenza su proposta Presidente in carica sino all’età pensionabile I.cc. Camera e Senato si sono avvalsi di apparati burocratici distinti proposte per istituzione forme di coordinamento per evitare inutili duplicazioni durante le fasi procedimentali ed istruttorie 2 delibere introducenti un ruolo unico dei dipendenti delle Camere unificazione procedure accesso al ruolo e avviamento di progressiva integrazione tra apparati delle 2 4. Autonomia finanziaria e contabile delle Camere; immunità della sede; giustizia domestica a. Radici statutarie Camere hanno autonomia finanziaria e contabile decidono autonomamente l’ammontare delle risorse per svolgere funzioni, deliberano loro bilancio e decidono modalità contabili con le quali erogano tali risorse b. Stabilire se funzionari contabili Camere siano tenuti all’obbligo di rendiconto e se siano soggetti al controllo della Cconti conflitto di attribuzioni risolto dalla Ccost. sent. 128/1981 inesistenza di obbligo siffatto perché assoggetterebbe le Camere ad un controllo che potrebbe coinvolgere l’attività politica di esso e la violazione dell’autonomia costituzionale c. Immunità della sede riserva alle Camere la decisione di chi ammettere e chi non all’interno degli edifici vale anche per la forza pubblica mantenimento ordine interno affidato ai Presidenti si avvalgono del personale e di un reparto militare d. Controversie su stato giuridico ed economico dei dipendenti sono riservate agli organi interni giustizia domestica (autodichia) messo in discussione fondata sull’eccezione introdotta all’applicazione dei principi costituzionali di tutela della posizione del cittadino di fronte ad atti illegittimi della p.a. sent. 154/1985 riconosciuta anomalia giustizia domestica; Ccost. non entrata nella questione affermando l’insindacabilità delle norme regolamentari che la gestiscono disciplinanti difficoltà a riconoscere compatibili col nuovo assetto costituzionale le guarentigie dell’organo non funzionali a libero esercizio dei suoi compiti e che rischiano di essere ingiustificate deroghe alla piena applicazione dei precetti costituzionali e. Su stesso tema intervenuta Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. 28/04/2009) giustifica autodichia censurandone i modi d’esercizio modifica regolamento Camera istituzione di organi interni di 1° e 2° grado giudicanti in via esclusiva sui ricorsi in questione non possono farne parte quelli dell’Ufficio di presidenza per imparzialità di giudizio 5. “Status” di membro del Parlamento f. Guarentigie accompagnanti lo svolgimento delle funzioni ed i motivi determinanti la perdita g. Guarentigie art. 68 insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse libertà più ampia nel manifestare opinioni proprie non perseguibile sul piano civile, penale, amministrativo e contabile (sent. 46/2008) destinatarie sono le assemblee parlamentari e anche dei singoli messi al riparo da investigazioni molto invasive impiegate per scopi persecutori ed estranei alle esigenze della giurisdizione (sent. 390/2007) libertà espressione garantita unici limiti sono imposti dal Presidente in caso di affermazioni offensive nei confronti di colleghi e terzi, o lesive del regolamento h. Discusso se tale guarentigia valga solo all’interno o anche all’esterno delle aule fino a riforma dell’art. 68 l’interpretazione era estensiva distinto tra insindacabilità propria ed impropria per 1° non si pone il problema; per 2° se organo avesse iniziato azione penale, le Camere avrebbero negato l’autorizzazione a procedere confusione tra insindacabilità e improcedibilità, che era relativa i. Insindacabilità non copre responsabilità politica per voti e per opinioni espresse nei confronti del suo gruppo e degli elettori tale (art.67 egli rappresenta tutta la nazione senza vincolo mandato) sarà fatta valere solo a fine legislatura se egli intenda ricandidarsi j. Art. 68 ante riforma 1993 guarentigie dell’improcedibilità e dell’inviolabilità dei membri non sottoponibili a procedimento penale, arresto, procedura restrittiva della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria senza previa autorizzazione camera appartenenza unica eccezione se colto in flagrante (art. 380 c.p.p.) e se l. prevede obbligatorio mandato/ordine di cattura richiesta autorizzazione avveniva successivamente e consentiva o meno il mantenimento del provvedimento k. Guarentigia coprente 3 diverse fattispecie sottoposizione procedimento penale, sottoposizione a misura limitativa libertà personale e arresto collegato a procedimento penale in corso (procedimento concluso con sentenza a suo carico, anche irrevocabile, art. 68.3) l. Riforma art. 68 approvazione l. cost. 3/1993 nuovo testo rimane insindacabilità voti e opinioni espresse ma scompare improcedibilità contro parlamentare senza previa autorizzazione Camera obbligatoria solo se si sottopone a misura limitativa libertà personale o domiciliare e a limitazione della libertà a segretezza di corrispondenza e limitazione m. L. 140/2003 attua nuovo art. 68 interpreta estensivamente il contenuto Ccost. afferma che disposizioni sancenti immunità e prerogative a tutela della funzione parlamentare (deroga a parità trattamento davanti a giurisdizione) sono interpretate nel senso più aderente al dettato normativo (sent. 390/2007) intercettazioni comunicazioni Ccost. ritiene che giudice debba richiedere prima autorizzazione alla Camera se il destinatario della captazione è individuato in anticipo, con riferimento a sue utenze proprie (intercettazioni dirette) e a utenze altrui (intercettazioni indirette) l. 140 ulteriore autorizzazione se intercettazione fortuita Ccost. nega che mancata autorizzazione leda le documentate necessità processuali (sent. 74/2013) l. 140 prevede autorizzazione per utilizzo estremi delle comunicazioni (tabulati) n. Procedimento concessione o diniego di autorizzare a perseguire in sede civile/penale (provvedimento coercitivi libertà) prevede esame questione apposita giunta e decisione assemblea o. Nuova disciplina costituzionale numerosi problemi applicazione o meno ai singoli casi concreti dell’immunità all’art. 68.1 e per quanto attiene all’organo cui spetta l’ultima parola sentenze della Ccost: sentt. 289/1998, 10 e 11/2000, 509/2001, 219/2003 affermano principi competenza a Camera appartenenza per deliberare applicazione immunità; riferibilità immunità solo ad esternazioni collegabili all’esercizio delle funzioni parlamentari; obbligo al giudice procedente di interrompere ed archiviare procedimento, se decisione favorevole ad interessato da parte di Camera appartenenza e fatta salva possibilità di sollevare conflitto d’attribuzione davanti a Ccost se ritiene che tale decisione ostacoli regolare esercizio proprie attribuzioni; potere Ccost di sindacare correttezza decisione Camera p. L. 140/2003 traduce in disposizioni normative quanto affermato dalla Ccost su problemi applicativi riforma se ne discosta per aspetto fondamentale: individuazione tipo attività coperta da immunità Ccost accentua il nesso tra comportamento sub judice e esercizio funzioni proprie legge opta per criterio appartenenza più ampi ed elastico legge impugnata davanti alla Ccost, che con sentenza interpretativa di rigetto ha respinto i dubbi afferma che tale vada interpretata facendo salvo il nesso tra comportamenti ivi tipizzati ed esercizio funzioni parlamentari (sent. 120/2004) q. Sent. 149/2007 condiviso art. 3 l. 140 disciplina rapporti tra giudice procedente e Camera appartenenza se egli invocasse immunità art. 68.1 investire la Camera se non accoglie eccezione parlamentare; sospensione processo nelle more della decisione di essa (interviene entro breve termine); archiviazione procedimento ove tale decisione sia favorevole ad interessato (salva possibilità di conflitto attribuzione davanti a Ccost.) r. Recenti sviluppi responsabilità parlamentare ha carattere personale non configurabile insindacabilità di gruppo atto o intervento parlamentare fornirebbe copertura per tutti gli iscritti impossibile far valere la guarentigia collegando proprio comportamento extra moenia (lesivo di diritti di terzi) a comportamenti di altri del gruppo in Parlamento (sent. 46/2008) s. Art. 69 garantisce indennità importo stabilito da apposita legge t. Esplicita inversione rispetto a Statuto albertino art. 50 “le funzioni parlamentari non danno luogo a retribuzione od indennità” concezione elitaria partecipazione vita politica cade con regime repubblicano principio da tempo superato l. 655/1912 riconosce ai membri corresponsione indennità sotto forma di rimborso spese u. Ad essi è assicurato trattamento previdenziale in passato legato al tempo trascorso in Parlamento e parametrato all’importo dell’indennità di carica (vitalizio) oggi calcolato sulla base dei contributi versati e spetta al compimento dei 65 anni d’età discusse proposte di ricalcolo secondo il contributivo anche dei vecchi vitalizi v. Art. 14 D.L. 138/2011 convertito in l. 148/2011 temporanea riduzione del trattamento economico parlamentari in attesa di riduzione n° parlamentari e rideterminazione trattamento economico w. L. 441/1982 membri tenuti a fornire a ufficio presidenza Camera appartenenza ogni informazione sulla situazione patrimoniale, compresa copia denuncia redditi e dichiarazione spese durante campagna elettorale arricchimento forme di controllo per elettori su comportamento rappresentanti x. Perdita status avviene per decisione assemblea (perdita di uno dei requisiti) o per dimissioni (inizialmente respinte e accolte se reiterate) 6. Principi guidanti funzionamento Camere a. Durata carica di 5 anni b. Durante periodo insediamento nuove Camere, quelle scadute hanno i poteri prorogati (prorogatio), art. 61.2 unico limite esplicito a poteri di esse è all’art. 85.3 vieta di procedere a elezione PdR a partire da 3 mesi precedenti scioglimento non possono eccedere l’ ordinaria amministrazione difficile definire l’area degli atti di ordinaria amministrazione e esistono atti difficilmente preclusi ad esse (leggi bilancio e proclamazione stato di guerra) categoria atti ordinaria amministrazione integrata con quelli costituzionalmente indifferibili c. Anche commissioni parlamentari hanno limitazioni durante prorogatio permanenti rimangono attive per funzioni referenti e consultive, ma non decisionali; quelle d’inchiesta rimangono attive per concludere attività inquirenti in svolgimento d. Fine legislatura provoca caduta di tutti disegni legge, anche se approvati da 1 Camera, escluse le iniziative popolari esame di tali è ripreso con tempi abbreviati se vengono ripresentati entro 6 mesi dall’inizio della nuova legislatura assemblea ne dichiara urgenza o su decisione di commissioni competenti (art. 107 reg. Camera e 81 reg. Senato) e. Prorogatio poteri Camere non significa proroga durata in carica, esclusa dichiarazione stato di guerra in seguito ad approvazione di apposita legge proroga (art. 60.2) per assicurare continuità organo parlamentare, si avrà solo proroga dei poteri e per il periodo tra ultima riunione vecchie e prima riunione neo-elette periodo non superiore ai 60 giorni, a cui si aggiungono i 20 intercorrenti tra elezioni e prima riunione neo-elette (art. 6.1) f. Avvio legislatura si ha con svolgimento della prima riunione del Parlamento fissata dal PdR Camere convocate regolarmente il primo giorno non festivo di febbraio e ottobre quelle straordinarie avvengono su iniziative Presidente assemblea, PdR o 1/3 componenti (art. 62) g. Validità sedute e validità deliberazioni si occupa l’art. 64.3 n° legale è la metà+1 degli appartenenti (maggioranza assoluta) e il quorum per deliberazioni (esclusi casi di maggioranza più elevata) nella metà+1 dei presenti (maggioranza semplice) h. N° legale si presume esistente salvo verifica avviene su iniziativa autonoma del Presidente o su iniziativa certo n° di deputati e senatori i. Quorum per le deliberazioni (di maggioranza) fino a riforma regolamento Senato (2017) le 2 Camere computavano gli astenuti con criteri diversi se gli astenuti si contano come non votanti si abbassa il quorum di maggioranza richiesto e viceversa più elevato nel caso opposto 1° soluzione è accolta all’art. 48 del reg. Camera, la 2° all’art. 107 del reg. Senato 1° soluzione favorisce maggioranza e considera assenti gli astenuti nuova formulazione art. 107.1 reg. Senato afferma che le deliberazioni sono prese a maggioranza dei senatori presenti, salvi i casi di maggioranza speciale considerati presenti solo coloro che esprimono voto meno il conteggio degli astenuti ai fini del quorum j. Se c’è parità tra i voti, a parte in alcuni casi, la proposta è respinta k. Modalità di espressione del voto dirette a tutelare anonimato del votante (voto segreto) o evidenziare il collegamento tra votante e voto (voto palese) tra le prime: voto per schede; per palline bianche o nere; elettronico/tra le seconde: voto per alzata di mano; per alzata e seduta; per divisione dell’assemblea; per appello nominale l. Precedentemente il voto segreto era la regola e quello palese l’eccezione oggi la situazione si è capovolta sistema articolato di regole l.a. Obbligo di voto palese per legge finanziari, di bilancio ed ad essa collegate ed ogni altra deliberazione avente riflessi di ordine finanziario l.b. Obbligo di voto segreto per votazione su persone l.c. Per tutte le altre ipotesi è previsto voto palese possibilità di chiedere voto segreto (20 deputati o 1/+ Presidenti di gruppo che raggiungano lo stesso n° o da 20 senatori) per deliberazioni relative a leggi concernenti diritti di libertà, della persona umana, della famiglia, per modifiche regolamento parlamentare, istituzione commissione d’inchiesta, leggi relative a organi costituzionali, leggi elettorali (ultime 3 previste solo in regolamento Camera) m. Disciplina tempi dibattiti parlamentari oggetto delle riforme regolamentari attenuato impronta garantista dei regolamenti del 1971 serie di disposizioni puntanti a razionale e contenuto svolgimento della discussione e renderne prevedibile la durata n. Pubblicità dei lavori parlamentari sedute d’assemblea (sensi art. 64) devono essere pubbliche, salvo espressa delibera della camera pubblicità più ampia assicurata attraverso i resoconti sommari e stenografici delle discussioni interne o. Stesso principio vale per i lavori delle commissioni diversa e limitata applicazione mancata partecipazione del pubblico alle sedute, casi di sedute segrete delle commissioni d’inchiesta, maggiore sinteticità nel resoconto sommario dei lavori, mancata previsione di resoconto stenografico per lavori delle commissioni in sede referente questo regime attenuato costituisce ragione per affidare alle commissioni l’approvazione di certi provvedimenti legislativi ridotta possibilità di etero-controllo agevola ricerca soluzioni di compromesso col concorso di rappresentanti delle opposizioni p. Possibilità delle nuove tecnologie Parlamento diffonde all’esterno informazione più ampia maggior trasparenza e maggior capacità di controllo da parte dell’opinione pubblica Le funzioni 7. Funzione legislativa: in generale a. Costituzione repubblicana Parlamento perde monopolio potere legislativo scelta di Stato regionale passaggio a sistema policentrico potere legislativo ripartito tra diversi livelli di governo b. Profondo mutamento in principi e metodi della legislazione statale per adeguarsi ad art. 5 Cost. legge Parlamento diventata strumento normativo attraverso il quale varare le grandi riforme economiche e sociali o attraverso il quale fissare principi fondamentali delle materie attribuite alle competenze regionali ai legislatori locali il compito di articolare la disciplina di dettaglio b.xiv.8. Previsione dell’ordinarietà riforma regolamentare centrata su rafforzamento e stabilizzazione dei gruppi commissioni permanenti si presentano come proiezione sia della proporzione tra Gruppi in Assemblea sia del rapporto tra maggioranza ed opposizione b.xvii. Proposta supera tutte le fasi in 1 Camera trasmessa all’altra che attua i medesimi procedimenti se la 2° approva nello stesso modo della 1°, essa viene trasmessa al PdR per promulgazione con messaggio PdCamera votante per ultima b.xviii. 2° apporta modifiche testo ritorna alla 1° che discute su parti modificate passaggio (navette) continua sino ad approvazione del medesimo testo o sino alla respinta di una delle 2 d. Promulgazione e pubblicazione b.xix.Promulgazione deve avvenire entro 30 giorni dall’approvazione parlamentare (minore se Camere, a maggioranza assoluta, dichiarano urgenza art. 73) spetta (art. 87.5) al PdR atto di esercizio di potere di controllo del CdS sulla legge votata dal Parlamento esito positivo con sottoscrizione della stessa/esito negativo con riesame alle Camere con messaggio del CdS nel quale spiega ragioni per negazione promulgazione se le Camere riapprovano il testo, il PdR è obbligato a promulgare (rifiutare se configurata responsabilità penale, ex art. 90) b.xx. Entro 30 giorni da promulgazione viene pubblicata disciplinata da T.U. 1092/1985 intervento Ministro della Giustizia (depositario Sigillo Stato che provvede a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ripubblicazione nella Raccolta ufficiale atti normativi Repubblica italiana b.xxi.Vacatio legis periodo tra pubblicazione e entrata in vigore 15 gg. (accorciato o prolungato da Parlamento, art. 73.3) conta data pubblicazione in G.U. b.xxii. Procedura speciale per disegni di legge convertenti decreti-legge governativi divisa nei due rami del Parlamento Senato: controllo preliminare sussistenza presupposti costituzionali di necessità ed urgenza affidato a Commissione affari costituzionali/Camera: affidato alle Commissioni di merito; al Comitato per la legislazione spetta verifica rispetto limiti posti alla decretazione d’urgenza, art. 15 l. 400/1988 b.xxiii. Se parere su sussistenza presupposti è negativo, assemblea si esprime in via definitiva su questo problema pregiudiziale se supera ostacolo preliminare prosegue l’iter presso la commissione competente che procede con tempi ridotti (15 gg.) disposizioni regolamentari delle Camere dirette a limitare l’emendabilità dei disegni di legge in conversione Presidente d’assemblea può dichiarare inammissibili emendamenti ed articoli aggiuntivi non strettamente legati all’oggetto o privi di reale portata modificativa (su impossibilità di contenuti disomogenei, sentt. 22/2012 e 237/2013) 2. La legge come atto di indirizzo e controllo a. Legge rappresenta anche atto di esercizio di indirizzo-controllo del Parlamento nei confronti del Governo 1° ipotesi di questo tipo era la legge di approvazione del bilancio preventivo annuale (fino a recenti riforme) b. In relazione a quest’ultima era prevista procedura speciale nelle fasi di iniziativa e di discussione ed approvazione legge riservata ad iniziativa governativa c. Bilancio preventivo documento contabile con forte contenuto politico rappresentate entrate e spese previste dallo Stato per l’anno finanziario successivo predisposto sulla base (spese) delle previsione di spesa dei vari Ministeri approvato da Consiglio dei Ministri e presentato alle Camere approvazione con legge entro il 31/12 d. Art. 81 bilancio annuale di previsione elaborato assicurando il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in entrata e spesa procede a specificazioni nella quantificazione di entrate e spese permesse dal sistema su base di scelte di politica economica e sociale del Governo, relazionandosi alla situazione concreta nel quale opera e. Legge approvazione bilancio comporta vincolo giuridico al Governo autorizzato a provvedere solo alle spese stanziate in bilancio preceduta da serie di atti manovra di bilancio f. 1946 – 2009 atti essenziali formulazione manovra di bilancio bilancio annuale, bilancio pluriennale e legge finanziaria essa apporta alla legislazione di entrata/spese vigente correzioni necessarie al perseguimento degli obiettivi, non concessa alla legge di bilancio (vincolata a rispetto della vigente, art. 81.3) approvata prima della legge di bilancio, consentiva ad essa di riprodurre le variazioni in entrata/ uscita ritenute necessarie dal Governo fissa che il limite massimo dell’indebitamento pubblico g. Sessione di bilancio Camere non potevano deliberare su disegni di legge esclusi: conversioni dei decreti- legge, legati a manovra finanziaria e legati ad adempimento di obblighi internazionali o comunitari h. Intervento Parlamento riferito ad atti espressivi manovra di bilancio poteva portare emendamenti al testo del Governo i. Emendamenti variazioni compensative interne ai singoli stati di previsione e anche non compensative presidenti commissioni competenti per materia e quello della commissione bilancio hanno potere di dichiarare inammissibili emendamenti in contrasto con criteri della legislazione vigente potevano essere ripresentati in assemblea j. L. 196/2009 modificata da l. 39/2011 ridefinisce strumenti manovra di bilancio nel quadro della riforma del Titolo V e dei vincoli dell’UE k. Art. 7 della stessa metodo programmazione ispiri l’impostazione delle previsioni di entrata/spesa dei bilanci delle amministrazioni pubbliche strumenti k.a. Documento di economia finanziaria (DEF) k.i. Presentato alle Camere entro il 10/04 per deliberazioni parlamentari 3 sezioni 1. Programma di stabilità richiesto da UE con indicati i dati relativi alla manovra finanziaria necessaria per rispetto vincoli europei di riduzione debito e miglioramento equilibrio di bilancio; 2. Previsioni tendenziali (legislazione vigente e politiche invariate) delle grandezze di finanza pubblica; 3. Programma nazionale di riforma richiesto da UE con indicate le riforme per superamento squilibri macroeconomici k.b. Nota aggiornamento del DEF k.ii. Presentata alle Camere entro 20/09 per deliberazioni parlamentari necessario per adeguare manovra finanziaria all’eventuale diverso andamento delle grandezze macroeconomiche rispetto ad aprile e per recepire raccomandazioni del Consiglio UE i due programmi sono presentati entro il 30/04 alla Commissione europea e al Consiglio UE cosicché esso deliberi raccomandazioni al riguardo (semestre europeo) k.c. Legge di stabilità proposta dal Governo alle Camere entro 15/10 funzione analoga legge finanziaria k.d. Legge di bilancio annuale k.iii. Proposta dal Governo alle Camere entro 15/10 contiene bilancio annuale di previsione sulla base della legislazione vigente (art. 81) considerando i parametri della decisione di finanza pubblica (art. 21) k.iv. Redatta in termini di competenza e in termini di cassa indicazione flussi entra/uscita che i ritiene si verifichino e quelli rispetto ai quali nascerà titolo giuridico entrate: indicate sia somme derivanti da crediti maturanti a favore dello Stato nel periodo considerato (competenza) sia quelle effettivamente incassate anche se titolo di credito era maturato in periodo precedente (cassa) /uscite: indicati gli impegni di spesa assunti (competenza) e le spese autorizzate a pagare anche impegni assunti precedentemente (cassa) k.v. Bilancio previsione oggetto di disegno di legge stato di previsione dell’entrata, stati previsione spese distinti per Ministeri (allegate appendici bilanci amministrazioni autonome), quadro generale riassuntivo del triennio k.vi. Spese articolate in programmi definiti come aggregati per perseguire obiettivi fissati nell’ambito delle missioni k.vii. Redatto secondo alcuni criteri Integrità: entrate iscritte al bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese connesse/Universalità: vietato gestire fondi fuori dal bilancio, salvo casi consentiti e regolati da legge/Unità: tutte le entrate finanziano tutte le spese realizzazione certe spese non subordinata a realizzazione determinate entrate k.viii. Non rispettato il termine del 31/12 Camere con legge autorizzano Governo a esercizio provvisorio non superiore ai 4 mesi (art. 81.2) gestione bilancio consentita per tanti dodicesimi quanti i mesi di esso k.ix. Art. 22 l. 196/2009 accanto ad essa conferma bilancio pluriennale di previsione elaborato da Ministro economia/finanze e coerente con obiettivi DEF periodo di 3 anni e aggiornato annualmente comprende andamento entrate/spese e previsioni su andamento di esse considerando effetti programmati dal DEF atto di indirizzo che non comporta autorizzazione ad effettuare spese e connesso con bilancio annuale e legge di stabilità k.e. Legge di assestamento delle previsioni di bilancio presentata alle Camere entro 30/06 base su consistenza dei residui attivi/passivi accertata in sede di rendiconto dell’esercizio scaduto il 31/12 k.f. Eventuali legge collegate alla manovra di finanza pubblica presentate alle Camere entro gennaio indicate nel DEF e recano disposizioni omogenee per materia concorrendo al raggiungimento degli obiettivi programmatici fissati dal DEF interventi ordinamentali e organizzatori k.g. Specifici strumenti di programmazione altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato l. Si aggiunge il rendiconto generale esercizio scaduto il 31/12 presentato da Ministro economia/finanza entro giugno approvato con legge rappresentate atto controllo su regolarità spesa e capacità operativa Governo Parlamento sia avvale di elementi desumibili dalla relazione (Cconti) di accompagnamento del giudizio di parificazione m. L. 196/2009 attuazione art. 81.4 disposizioni su copertura finanziaria delle leggi art. 17 “ogni legge comportante nuovi/maggiori oneri, deve indicare per anno e intervento le relative previsioni di spesa” clausola di salvaguardia: indica misure di riduzione spese o aumento entrate se avvenissero scostamenti rispetto alle previsioni della copertura finanziaria n. Esse subiscono profondi cambiamenti con l. cost. 1/2012 modifica disciplina originaria è determinata da disposizioni del Trattato di Lisbona e da serie di accordi UE dettanti regole per patto stabilità e crescita (Patto Europlus, 2011) e imponenti rispetto equilibrio bilancio (Fiscal compact, 2012), seguite altre norme attuative imposto a membri eurozona obblighi stringenti per rispettare i vincoli finanziari dei trattati europei a partire da Maastricht garantire equilibro tra entrate e spese nei bilanci pubblici contenendo indebitamento e prevedendo impegni per ridurre debito pubblico obbligo di assicurare equilibrio di bilancio (nuovo art. 81.1) elementi di flessibilità: tenere conto dell’andamento del ciclo economico ricorso ad indebitamento autorizzato dal Parlamento con legge a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna o. Nuova disciplina costituzionale (modifica artt. 81, 97, 117 e 119) non contiene divieto a legge bilancio di modificare e disattendere la legislazione vigente estensione ad essa dell’obbligo di copertura (art. 81) pubbliche amministrazioni assicurano equilibrio bilanci e sostenibilità debito pubblico (art. 97) p. Stato possibilità emettere titoli debito pubblico deve essere autorizzata da Camere con assoluta possibilità adozione di politiche anticicliche: ciclo economico sfavorevole (tasso negativa variazione PIL) si riducono entrate ed aumentano spese a causa di automatismi regolanti gli ammortizzatori sociali se impossibile acquisire risorse mediante indebitamento, diventa necessario ridurre altre spese o aumentare il prelievo fiscale mettendo in atto politiche accentuanti effetti della congiuntura negativa q. Per Regioni ed enti locali le operazioni di indebitamento sono consentite solo per finanziare spese di investimento a condizione che di fronte ad enti indebitati ce ne siano altri presentanti un’eccedenza di pari importo delle entrate rispetto a spese r. Previsione di legge da approvare con assoluta in ciascuna Camera per regolare in modo più circostanziato la materia precisando condizioni e criteri di soddisfare per ricorrere ad indebitamento stabilite regole per ridurre debito e disciplinando contenuto della legge di bilancio disposizioni di essa sono norme interposte e costituiscono parametro di legittimità delle leggi ordinarie e di bilancio s. L. 243/2012 approvata con qualificata prevista da art. 81 legge complessa t. Precisa la definizione di equilibrio di bilancio raggiunto quando il saldo strutturale non si discosta da obiettivi di medio termine per essere considerato scostamento significativo u. Struttura di bilancio suddivisione in 2 sezioni 1. Modifiche sostanziali a leggi vigenti di entrata e spese; 2. Stati di previsione di spesa distinti per singoli Ministeri con quadro riassuntivo per triennio successivo v. Istituisce Ufficio parlamentare per il bilancio 3 membri e Presidente nominati dai Presidenti delle Camere vigila su andamento finanza pubblica e su rispetto regole riguardanti manovra di bilancio w. L. 243/2012 modificata da l. 164/2016 sulle disposizioni relative a Regioni ed enti locali limitano il vincolo di equilibrio del bilancio preventivo e consultivo con riguardo alle grandezze di competenza e non a quelle di cassa eliminata la previsione dei criteri seguiti dallo Stato per trasferire a Regioni ed enti locali parte delle risorse ricavate da indebitamento se andamento negativo o eventi eccezionali nuova disciplina rinvia alle leggi dello Stato che ogni volta dispongono a riguardo x. Legge di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali atto di esercizio della funzione di indirizzo- controllo del Governo y. Art. 80 Parlamento autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica innova profondamente rispetto ad art. 5 S.A. Re concludeva trattati con obbligo di darne notizia alle Camere e prevedeva la previa sottoposizione all’assenso di esse dei trattati comportanti oneri alle finanze o variazioni del territorio z. Attuale disposizione è espressione di equilibri mutati e delle conseguenze prodotte dall’applicazione del principio democratico-rappresentativo art. 80 Parlamento autorizza ratifica; Governo attività preparatoria e di trattativa; PdR (art. 87.8) potere di ratifica aa. Atto di partecipazione alla definizione di quel contenuto che l’intervento parlamentare assume in questo caso possibilità di far valere indirizzi maturati all’interno delle Camere imposizione al Governo di includere clausole di riserva nel testo e nei casi più gravi nel diniego all’autorizzazione alla ratifica se mancata autorizzazione parlamentare alla ratifica esclude che possa essere ugualmente ratificato, approvazione legge di autorizzazione non costituisce obbligo alla ratifica stessa funzione con poca valorizzazione prassi ha riconsegnato al Governo ruolo prevalente ricorso ad accordi in forma semplificata anche in materie riconducibili a art. 80 bb. Legge autorizzazione ratifica seguita da approvazione relativo ordine di esecuzione atto con preciso contenuto normativo consente il verificarsi di tutte le modifiche conseguenti al dispiegarsi degli effetti delle disposizioni contenute nei trattati esigenza approvazione spiegata con l’impostazione dualista c.m.Presentata da almeno 1/10 membri di1 Camera, non può essere messa in discussione prima di 3 giorni dalla sua presentazione approvata e votata per appello nominale crisi hanno quasi sempre avuto origini interne ai rapporti della coalizione (crisi extra-parlamentari) c.n.Governo ha strumento per costringere la maggioranza a sostenerne le iniziative approvate dalla fiducia questione di fiducia posta dal Governo su determinato provvedimento e trasforma il voto sul medesimo in conferma o meno della fiducia voto contrario provoca dimissioni c.o.Fino al 1971 la quesito di fiducia era disciplinato dalla prassi parlamentare reg. Camera 1971 introduce apposita normativa al riguardo contenere l’eccessivo ricorso ad esso ed evitare la sua trasformazione in strumento di forzatura del dibattito parlamentare non possibile postarla su inchieste parlamentari, modifiche regolamento, autorizzazioni a procedere e verifica dell’elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari, condizioni di funzionamento della Camera, votazione per alzata mano e scrutinio segreto 1988 lo stesso in Senato, ma molto meno restrittiva art. 161.4 reg. Senato esclude la questione solo su modifiche regolamento e questioni relative al suo funzionamento c.p.Criticabile la tendenza del porla su leggi di delegazione o su leggi di conversione dei decreti legge altrettanto criticabile il porla sui maxi-emendamenti su interi testi in discussione con lo scopo di chiudere il dibattito parlamentare 10. Parlamento in seduta comune a. Determinate funzioni Camere in seduta congiunta organo distinto a competenza limitata (art. 55.2) Parlamento in seduta comune presieduto da PdCamera e riunito a Montecitorio si applica reg. CdD., reg. Senato (art. 65) stabilisce che esso si possa dare autonome norme regolamentari b. Elegge PdR c. Elegge i 5 giudici della Ccost. si aggiungono ai 5 nominati dal PdR e dai 5 nominati dalle supreme magistrature maggioranze qualificate 2/3 organo nei primi 3 scrutini, maggioranza dei 3/5 nei successivi d. Elegge 8 membri del Consiglio superiore della magistratura aggiunti ai 16 membri togati espressi da corpo giudici e tra nominati di diritto e. Nomina giudici aggregati a Ccost. in sede penale formazione e aggiornamento lista 45 nomi sorteggiati, se necessario, 16 giudici non togati affiancanti membri Ccost. in sede giudizio su alto tradimento e attentato alla Carta del PdR lista approvata con unica votazione stesse maggioranze elezione giudici ordinari f. Messa in stato d’accusa del PdR g. L. cost. 1/1989 deliberazione messa in stato d’accusa preceduta da istruttoria svolta da apposito comitato (membri giunte immunità parlamentari) conclusioni: dichiarazione incompetenza, archiviazione caso, proposta messa in stato d’accusa la 3° è accompagnata in assemblea da relazione dante conto i fatti addebitati, indagini istruttorie svolte e ragioni portanti alle conclusioni richiesta maggioranza assoluta PdCamera trasmette atti alla Ccost con nomi commissari sostenenti l’accusa h. Sino alla stessa analoga competenza all’organo in seduta comune anche per reati ministeriali Rapporti con altre istituzioni 11. Rapporti Parlamento/UE a. Nascita UE incide su esercizio poteri legislativi compressi nelle materie che trattati affidano a istituzioni comunitarie esigenza che l’organo venga messo in grado di partecipare a formazione norme comunitarie predisposti strumenti per indirizzare e controllare atteggiamenti tenuti dal Governo in sede comunitaria poteri normativi dei comunitari riducono quelli parlamentari b. Norme comunitarie direttamente applicabili nessun intervento attuativo vale per norme “self-executing” contenuto puntuale e completo, ergo direttamente applicabili su piano nazionale necessario per le non direttamente applicabili margini di manovra ridotti e intervento obbligato (non discrezionale) c. Riforme legislative e regolamentari potenziano strumenti Camere per formazione e attuazione ll. 183/1987, 86/1989 e 11/2005 serie di obblighi d’informazione del Governo nei confronti dell’organo: 1. Comunicare progetti regolamenti,, direttive, raccomandazioni comunitarie; 2. Comunicare testo definitivamente approvato dalle Istituzioni; 3. Riferire stato conformità ordinamento interno rispetto al diritto comunitario; 4. Presentazione relazione semestrale su partecipazione a processo normativo d. Introdotti strumenti legislativi per favorire una fedele e tempestiva attuazione della normativa UE legge comunitaria cadenza annuale, Parlamento modifica ordinamento e fissa il quadro normativo di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di attuazione e. Nuova disciplina con l. 234/2012 causa: entrata in vigore di Lisbona valorizzati i Parlamenti f. Partecipazione dei Parlamenti alle decisioni ha radici nei contatti tra assemblee elettive dei membri nascita di sedi formalizzate d’incontro Assise dei Parlamenti europei Conferenza organi parlamentari specializzati in affari comunitari (COSAC) organo raccordo tra Parlamenti nazionali e UE (Amsterdam, 1997) g. Definizione del Lisbona discusso su come assicurare ruolo significativo ai Parlamenti messe a punto alcune disposizioni e 2 protocolli 1. Applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; 2. Ruolo Parlamenti ingresso di essi nel circuito decisionale dell’UE destinatari diretti di atti e informazioni riguardanti decisioni da assumere a livello europeo e potranno far sentire la loro voce su proposte d’intervento dell’UE aventi ricadute sulle competenze dei legislatori nazionali in nome di sussidiarietà istituita procedura di allarme preventivo Parlamenti possono esprimere parere motivato su tali e obbligo alla Commissione di riesaminarle se contro si esprimono 1/3 dei voti dei Parlamenti (ognuno ne ha 2) h. Se approvato atto legislativo comunitario contrario alla sussidiarietà ciascun Parlamento lo può impugnare davanti alla Cgiustizia i. L. 234/2012 valorizzare ruolo Parlamento nella fase ascendente di formazione del diritto dell’UE rafforzamento obblighi d’informazione del Governo nei confronti delle Camere su singoli atti, di informative specifiche acconsententi Parlamento di documenti UE desumenti le linee politiche da adottare nei settori di competenza ruolo più significativo e di piena interlocuzione si questo piano si dovrebbe sviluppare il dialogo politico e la cooperazione tra Parlamenti j. L. 234/2012 più consistenti i poteri d’indirizzo del Parlamento 1. Formulare osservazioni ed indirizzi; 2. Chiedere al Governo la predisposizione di nota tecnica dante conto dei negoziati europei; 3. Governo impossibilitato a procedere nell’azione di formazione atti comunitari fino alla fine dell’esame parlamentare su di essi casi di rilievo, Governo può porre nel Consiglio dei Ministri UE una riserva parlamentare se dopo 30 gg. Parlamento non delibera, Governo procede analoga valorizzazione per ruolo Regioni k. Esecuzione interna normativa UE legge scinde in 2 procedimenti distinti 1. Legge di delegazione europea (Governo delegato a dare attuazione a normativa UE); 2. Legge europea (Parlamento modifica/ abroga atti legislativi in contrasto con obblighi europei) disciplina procedura controllo sussidiarietà integrando disciplina prevista da norme del trattato l. Regolamenti parlamentari novità hanno parziale riscontro nel potenziamento ruolo degli organi interni competenti commissioni politiche UE delle Camere 12. Rapporti Parlamento/Corte costituzionale a. Ccost dichiara incostituzionalità legge lacuna nell’ordinamento lacuna colmata da Parlamento art. 136 pronunce incostituzionalità comunicate alle Camere per provvedere a eventuali iniziative legislative regolamenti parlamentari disciplinano apposita disciplina al riguardo: sentenze (tutte Camera, solo accoglimento Senato) trasmesse ad esame commissione competente effettuato l’esame essa esprime parere in merito ad esigenza di procedere a determinate iniziative legislative e indica linee da tenere presenti se sentenza tocca tema già oggetto di proposta legge in discussione, l’esame della 1° è congiunto a quello della 2° b. Obbligo del Governo e del PdCdM di riferire periodicamente alle Camere sullo stato del contenzioso impegnante il Governo davanti alla Ccost. e segnalare alle medesime l’opportunità di specifiche iniziative legislative connesse a vicende del contenzioso 13. Rapporti Parlamento/Regioni a. Modello costituzionale autonomia regionale ha lacuna nei rapporti Parlamento-Regioni scartata ipotesi di Senato come rappresentativo comunità locali unico istituto specifico è la commissione bicamerale per le questioni regionali (art. 126.1) esprimente pareri su scioglimento Consigli regionali e su rimozione PdG se inadempimento grave b. Nuova funzione con l. cost. 3/2001 disposizione transitoria (art. 11) prevedente che, in attesa di riforma della 2° parte della Carta (e del Senato), la commissione bicamerale venga integrata da rappresentanti delle autonomie regionali/locali pareri da essa espressi su progetti legge relativi a legislazione di cornice e finanza regionale/locale non possono essere disattesi dalle Camere, se non ad assoluta disposizione non attuata a causa delle non-modifiche regolamentari dopo referendum 2016 l’allontanarsi della riforma può spingere un ritorno sul punto per sperimentare una collaborazione Parlamento/Regioni in attesa di riforma del Senato c. 13/12/2007 regolamento commissione bicamerale su esigenze art. 11 della l. cost. costante consultazione con rappresentanti autonomie regionali/locali stabilisce nella programmazione dei lavori della Commissione il tener conto delle indicazioni dei soggetti prevede convocazione di sessione semestrale per confronto su questioni riguardanti autonomie, consultazione permanente su atti ai quali commissione deve esprimere parere e scambio di informazioni e documenti m. Accesso a livello parlamentare consentito da iniziativa legislativa ai Consigli irrilevanza pratica su orientamento decisioni stesso dicasi per i “voti” delle Regioni fondamento nell’art. 50 disciplinante petizione cittadina alle Camere seguito trascurabile reg. Senato stabilisce qualche norma di garanzia
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