Scarica Parlamento - Procedimento legislativo - Appunti - Diritto pubblico e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! Il Parlamento (2): il procedimento legislativo le funzioni di indirizzo, controllo e inchiesta il Parlamento in seduta comune Il procedimento legislativo 2 • Il procedimento legislativo consta di una serie di atti rivolti ad uno stesso risultato finale: l’adozione di una legge. • Esso si compone di tre fasi principali: 1. l’iniziativa legislativa 2. la discussione e la votazione 3. la promulgazione e la pubblicazione. La discussione e la votazione 5 • Ogni progetto di legge deve obbligatoriamente essere esaminato dalla Commissione permanente competente prima di essere discusso dalla Camera (art. 72.1 Cost.). • Ci sono 3 possibili tipologie di procedimenti: 1. procedimento ordinario 2. procedimento per commissione deliberante 3. procedimento per commissione redigente • I regolamenti delle Camere prevedono procedure abbreviate per l’esame in commissione dei progetti di legge dichiarati urgenti. Il procedimento ordinario 6 • La Commissione competente esamina il progetto di legge. Discussione generale, voto articolo per articolo, approvazione del testo, relazione finale (spesso più di una poiché non c’è accordo) e nomina di un relatore per l’aula. • Possibili emendamenti (modifiche al testo originale). • In aula si discute sulla base delle relazioni, si vota articolo per articolo (possibili emendamenti), si procede alla votazione finale dell’intero testo. Il procedimento per commissione deliberante 7 • Particolarità del nostro ordinamento (art. 72.3 Cost.) che consente alla commissione competente di svolgere tutte le fasi del procedimento sostituendo l’aula. • Vi è una “riserva di assemblea” per le leggi in materia elettorale, di delega, di autorizzazione alla ratifica dei tr. int., di approvazione dei bilanci, di conversione decreti legge, per “legge comunitaria”. • In ogni momento può essere ripristinata la procedura ordinaria se lo richiede il Governo o minoranza dell’aula (1/10) o della commissione (1/5). • Ci sono quindi alcune garanzie. La promulgazione e la pubblicazione 10 • La legge uscita dal Parlamento è perfetta ma non ancora efficace. • L’efficacia è data dalla promulgazione da parte del Presidente della Repubblica. • Il P.dR. svolge un ruolo di controllo sulla costituzionalità della legge e può firmare o rinviare la legge alle Camere, se le camere riapprovano il testo deve promulgare. 11 • Dopo la promulgazione la legge deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Se ne occupa il Ministro della giustizia che pone il sigillo sulla legge (“guardasigilli”). • La legge entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione: “vacatio legis”. Ma il Parlamento può accorciare o allungare tale termine. La funzione parlamentare di controllo 12 • Strumenti atti a far valere la responsabilità politica del Governo nei confronti del Parlamento. • Interrogazione: domanda che un parlamentare rivolge per iscritto al Governo sulla veridicità o meno di un determinato fatto. Dal 1983 ci sono le “interrogazioni a risposta immediata” con contradditorio tra parlamentare e Governo. • Interpellanza: il parlamentare chiede di conoscere quale sia l’intenzione politica del Governo in riferimento a un fatto o interroga sulle ragioni che hanno spinto il Governo ad assumere determinate posizioni.