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Parlamento Italiano: Camera dei Deputati e Senato - Struttura e Funzioni, Appunti di Diritto Costituzionale

La struttura bicamerale del parlamento italiano, composta dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica. Esploriamo le funzioni identiche di queste camere, i loro membri, l'insindacabilità e l'inviolabilità, la loro indennità, e le loro funzioni legislative, di controllo sul governo, di indirizzo politico e di inchiesta. Inoltre, analizzeremo la sessione di bilancio e il sistema di elezione della camera.

Tipologia: Appunti

2009/2010

Caricato il 27/12/2010

serghigno87
serghigno87 🇮🇹

4.3

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Scarica Parlamento Italiano: Camera dei Deputati e Senato - Struttura e Funzioni e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Parlamento della Repubblica Italiana Il Parlamento della Repubblica Italiana è l'Organo costituzionale titolare della funzione legislativa. Il Parlamento ha una struttura bicamerale perfetta, poiché composto da due Camere aventi funzioni identiche: la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica. La prima è formata da 630 Deputati e la seconda da 315 Senatori cui vanno aggiunti i Senatori di diritto (Presidenti emeriti della Repubblica) ed i Senatori a vita. Secondo il disposto dell'art. 59 della Costituzione essi sono cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, e sono nominati dal presidente della Repubblica Nei casi previsti dalla Costituzione il Parlamento si riunisce in seduta comune. Questo organo si riunisce presso gli uffici della Camera dei Deputati a Palazzo Montecitorio ed è presieduto dal presidente della Camera con il proprio ufficio di presidenza (art. 63 Cost.). In dottrina ci sono dibattiti circa la possibilità che le camere in seduta comune possano darsi autonome norme regolamentari. La maggior parte della dottrina è di opinione favorevole, supportata anche dal regolamento del Senato (art. 65) che esplicitamente prevede tale ipotesi. Il Parlamento in seduta comune si riunisce per l'elezione del presidente della Repubblica, per la quale ai parlamentari si aggiungono i rappresentanti delle Regioni (art. 83 Cost.); per l'elezione dei cinque membri della Corte costituzionale di nomina parlamentare, con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 135 Cost.); per l'elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura, anche qui con la maggioranza attualmente prevista dei due terzi per le prime tre votazioni, e successivamente a maggioranza dei tre quinti dell'Assemblea (art. 104 Cost.); ogni nove anni per procedere alla compilazione di un elenco di 45 cittadini fra i quali estrarre a sorte i sedici giudici aggregati ai fini del giudizio d'accusa contro il presidente della Repubblica (art. 135 Cost.); per assistere al giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione da parte del presidente della Repubblica (art. 91 Cost.); infine, per la messa in stato di accusa dello stesso presidente della Repubblica nei casi di alto tradimento e attentato alla Costituzione (art. 90 Cost.). In tutte le altre ipotesi, le camere si riuniscono separatamente. Lo status parlamentare Nell'art. 68 trovano espressione, invece, gli istituti dell'insindacabilità e dell'inviolabilità, laddove si prescrive, rispettivamente, che «i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni» e che «senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza». Sia l'insindacabilità sia l'inviolabilità non rappresentano prerogative del singolo parlamentare, ma sistemi di tutela della libera esplicazione delle funzioni del Parlamento, contro indebite ingerenze da 1 parte della magistratura (ma costituiscono anche il portato del talora minaccioso passato in cui la magistratura non costituiva un autonomo potere, ma era sottoposta al governo). Per ciò che, in particolare, concerne l'insindacabilità, essa consiste nell'irresponsabilità penale, civile, amministrativa e disciplinare per le opinioni espresse dai membri delle Camere nell'esercizio delle loro funzioni. Particolarmente controversa è l'interpretazione concernente questa disposizione: quando un'opinione è espressa nell'esercizio delle funzioni parlamentari ? Il contenzioso costituzionale a riguardo ha dato modo alla Corte costituzionale di precisare la distinzione tra attività politica ed attività istituzionale del parlamentare e, anche con riguardo a quest'ultima, tra attività insindacabile e attività sindacabile in quanto lesiva di altri principi o diritti costituzionali(e in particolare dell'onore come espressione della pari dignità umana). L'inviolabilità, invece, rappresenta il residuo derivante dalla riforma operata con legge costituzionale n. 3 del 1993, che ha cancellato il precedente istituto dell'autorizzazione a procedere nel caso di condanna con sentenza definitiva. Infine, a norma dell'art. 69, «i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge»: ribaltando l'opposto principio enunciato dallo Statuto Albertino, si afferma la necessità (e irrinunciabilità) dell'indennità, da intendersi strettamente collegata con l'art. 3 (principio di eguaglianza) e con il sopra richiamato art. 67 (divieto di mandato imperativo). Oltre all'indennità sono riconosciuti al Parlamentare numerosi benefici quali la libera circolazione sulle reti ferroviarie, stradali, marittime, eccetera. Bicameralismo perfetto Il sistema parlamentare italiano si caratterizza per il bicameralismo perfetto: nessuna camera può vantare una competenza che non sia anche dell'altra camera. Invece sotto l'aspetto dell'elettorato attivo e passivo vi sono sostanziali differenze tra le due: la camera dei deputati comprende 630 deputati eletti da tutti i cittadini che abbiano compiuto 18 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni. I senatori sono 315, sono eletti dai cittadini che abbiano compiuto almeno 25 anni, mentre sono eleggibili tutti i cittadini che abbiano compiuto almeno 40 anni(art. 56 e 57 della costituzione). Funzione di controllo e indirizzo Il parlamento, oltre alla funzione legislativa, esercita anche funzioni di controllo sul governo e funzioni di indirizzo politico. La funzione di controllo si esplica in interpellanze ed interrogazioni. Le interrogazioni consistono in una domanda scritta dove si chiede al governo se un determinato fatto sia vero, se ne è a conoscenza e se saranno presi provvedimenti, la risposta può essere data dal ministro (relativo a quell'argomento), dal presidente del consiglio o da un sottosegretario per scritto o oralmente durante l'assemblea. Infine, nelle interpellanze il fatto è dato per noto, si chiedono i motivi della condotta del governo e gli intendimenti futuri, il tutto avviene oralmente. La funzione di indirizzo politico, invece, si concreta nel rapporto fiduciario che deve sussistere tra Parlamento e Governo, oggettivizzato nella mozione di fiducia, nella questione di fiducia e nella mozione di sfiducia (che può essere rivolta all'intero governo oppure anche a un singolo ministro). Altri strumenti di indirizzo politico sono le mozioni, le risoluzioni e gli ordini del giorno di istruzione al governo. 2 L'ufficio di presidenza L'Ufficio di presidenza (art. 5 e 12 regolamento interno.) è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati ed è composto:  Da quattro vicepresidenti, che collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza (art. 9 reg.) presiedendo a turno le sedute dell'Assemblea.  Dai tre questori.  Da almeno otto deputati segretari (art. 5 e art. 11 reg.) che in particolare collaborano con il Presidente per assicurare la regolarità delle votazioni in Assemblea. Il numero dei deputati segretari può essere elevato al fine di consentire la presenza di tutti i gruppi parlamentari nell'Ufficio di presidenza (art. 5, commi 4 e 5 reg.). I gruppi parlamentari Ai fini di un adeguato funzionamento della Camera, i parlamentari si ordinano secondo il loro orientamento politico. Questi raggruppamenti prendono il nome di Gruppi parlamentari. È previsto un gruppo misto per raccogliere i parlamentari che non riescono a formare un gruppo di almeno venti deputati o che non si iscrivono ad alcuna componente. I gruppi hanno un organo direttivo ed eleggono un presidente. I presidenti dei gruppi parlamentari si riuniscono per decidere i lavori della Camera, nella Conferenza dei presidenti, partecipano alle consultazioni svolte dal Presidente della Repubblica in occasione della formazione del Governo. Vi è un orientamento al voto negli appartenenti al gruppo; in casi rilevanti, coloro che si dissociano, possono venire espulsi e finire così nel gruppo misto. Le Commissioni permanenti La Camera ha istituito 14 Commissioni permanenti. Questi i loro campi d'azione: affari costituzionali, giustizia, affari esteri, difesa, bilancio, finanze e tesoro, cultura e istruzione, ambiente, trasporti e telecomunicazioni, attività produttive, lavoro, affari sociali, agricoltura, Unione europea. Le Commissioni speciali Due sono, invece, le Commissioni speciali: una si occupa dell'esame dei disegni di legge di conversione, l'altra è un giurì d'onore che valuta la fondatezza delle accuse nel caso in cui un deputato si senta leso nella sua onorabilità da accuse mossegli nel corso di una discussione parlamentare. Le giunte 5 I membri delle giunte sono nominati dal presidente dell'assemblea cercando di rispettare il criterio della proporzionalità fra i vari gruppi parlamentari. Le giunte per la Camera sono: giunta per le elezioni, per le autorizzazioni a procedere, per gli affari delle Comunità europee. Le giunte per il Senato sono: giunta per il regolamento, giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, giunta per gli affari delle Comunità europee Le commissioni d'inchiesta Si possono formare Commissioni d'inchiesta con il compito di indagare su avvenimenti che non risultano chiari di particolare importanza per la vita dello Stato. Il più delle volte si formano in maniera bicamerale, cioè composte sia da senatori che da deputati. Queste funzioni, previste dall'art. 82 della Costituzione, sono svolte con gli stessi poteri dei giudici penali, ma privi della possibilità di formulare una condanna verso qualcuno. Alla fine dei lavori presenteranno una relazione al Parlamento, il quale potrà occuparsi di prendere le misure legislative che riterrà opportune oppure di rimuovere ministri che hanno agito scorrettamente. Un esempio è la «commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata», istituita per la lotta alla mafia. Le commissioni bicamerali Si dice che il parlamento è di tipo bicamerale perché sono composte collegialmente da deputati e senatori (parlamento). Le guarentigie L'immunità di sede dei palazzi che ospitano la Camera si estende, per quanto riguarda palazzo Montecitorio, anche allo spazio tra l'ingresso principale e l'obelisco della piazza; la giurisdizione dei commessi, agli ordini dei deputati questori, cede alla forza pubblica esterna (polizia e carabinieri) soltanto su esplicito consenso del Presidente della Camera. Senato della Repubblica Senato della Repubblica (spesso semplicemente Senato) è una delle due assemblee che, unitamente alla Camera dei deputati, costituiscono il Parlamento italiano. La Costituzione Italiana prevede che il Senato sia composto da 315 membri eletti tra i cittadini italiani che abbiano compiuto i 40 anni d'età. Il parlamentare del Senato è detto senatore (abbreviato: sen.) La carica di senatore è elettiva e termina con la fine della legislatura, tuttavia fanno parte del Senato anche alcuni senatori a vita e senatori di diritto e a vita in numero variabile. Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948). Per l'articolo 57 della Costituzione, il Senato della Repubblica è eletto su base regionale; per l'art.58 i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il 6 venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno. I seggi vengono divisi tra le regioni in base alla popolazione corrispondente, prevedendo che alla Valle d'Aosta spetti 1 senatore, al Molise 2, e a ciascuna delle restati regioni un numero non inferiore a 7. Per la Circoscrizione Estero (nella quale sono iscritti i cittadini residenti all'estero) sono riservati 6 seggi. A partire dal 1994 era stato introdotto un nuovo sistema elettorale per la proclamazione dei senatori. È entrato in vigore, con la nuova legge elettorale, il cosiddetto periodo della Seconda Repubblica, che comportava una sostanziale abolizione del sistema proporzionale "puro" in vigore sino a quel momento. 232 senatori venivano eletti con un sistema di tipo maggioritario: in ciascuno dei 232 collegi in cui veniva diviso il territorio italiano, si presentano dei candidati (con delle liste collegate) e viene eletto chi raccoglie il maggior numero di voti. Questo sistema costituisce il fondamento del bipolarismo: generalmente, infatti, nei collegi si presenta un candidato del centrosinistra e uno del centrodestra, in aggiunta ad altri eventuali candidati di partiti minori. I restanti 83 senatori venivano eletti con un sistema di tipo proporzionale; questi seggi, già attribuiti in numero fisso alle 20 regioni italiane, venivano distribuiti tra le liste cui erano collegati i perdenti nei collegi uninominali della regione in proporzione alla somma dei voti di questi ultimi (i voti raccolti dai vincitori dei collegi non venivano conteggiati). Nel 2005 è stata introdotta una nuova legge elettorale, che prevede una ripartizione proporzionale dei seggi all'interno delle regioni, più un premio per la lista di maggioranza relativa. Le singole liste possono coalizzarsi per raggiungere il cosiddetto premio di maggioranza: alla coalizione che risulti di maggioranza relativa all'interno di ciascuna regione viene attribuito un numero di senatori pari ad almeno il 55% a meno che non le spetti comunque una quota superiore. Per l'attribuzione dei seggi sono previsti uno sbarramento del 20% dei voti per le coalizioni e uno dell'8% per i partiti non coalizzati (o facenti parte di coalizioni che non raggiungano il 20%). All'interno delle coalizioni i voti sono ripartiti tra le liste aventi raggiunto almeno il 3% dei voti. Tali sbarramenti sono solo teorici, in quanto l'esiguo numero di seggi per ciascuna circoscrizione pone di fatto il limite per l'accesso alla rappresentanza ben più in alto. I senatori a vita  Diventano "senatori di diritto e a vita", per il primo comma dell'art. 59 della Costituzione, tutti i presidenti della Repubblica Italiana, una volta terminato il proprio mandato.  Il presidente della Repubblica, per il secondo comma dell'articolo medesimo, può individuare e nominare "senatore a vita" personalità che hanno reso lustro alla Nazione per altissimi meriti nei campi sociale, scientifico, artistico e letterario. Queste personalità non possono superare il numero di cinque Il Consiglio di Presidenza Il Consiglio di Presidenza costituisce il vertice amministrativo del Senato. È composto dal presidente, che lo presiede, e da:  vicepresidenti  questori  segretari 7
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