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parte finale riassunto primo modulo di procedura penale manuale di procedura penale Tonini, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

parte finale riassunti primo modulo di procedura penale Tonini conti 2023

Tipologia: Sintesi del corso

2023/2024

In vendita dal 19/06/2024

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Scarica parte finale riassunto primo modulo di procedura penale manuale di procedura penale Tonini e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Principi generali sulla prova. Il ragionamento del giudice: la sentenza. 1) Accertamento del fatto storico: perché l'accertamento del fatto sia razionale deve avere le seguenti caratteristiche: deve essere basata su prove, deve essere oggettivo, deve essere logico; 2) individuazione della norma penale incriminatrice; 3) giudizio di conformità, ovvero il giudice valuta se il fatto storico rientra nel fatto tipico. Il ragionamento inferenziale: prova e indizio. Il risultato probatorio è l'elemento di prova valutato dal giudice in base ai criteri della credibilità e dell’attendibilità. mediante i risultati dei mezzi di prova assunti il giudice ricostruisce il fatto storico di reato c.d. conclusione probatoria. Il giudice penale deve valutare ciascuna prova sotto il profilo della credibilità e dell’attendibilità: principio del libero convincimento del giudice. Dal risultato probatorio si ottiene per rappresentazione il fatto ignoto da provare. ad esempio Tizio riferisce di aver visto Caio sparare. Il fatto noto è la dichiarazione di tizio, che narra quanto ha visto. Il fatto storico è ricavabile in via diretta dalla dichiarazione perché è rappresentato dalle parole pronunciate dal testimone; il giudice deve valutare l'affidabilità della fonte e l'attendibilità della rappresentazione prima di decidere se e quale risultato probatorio se ne possa ricavare. è una valutazione razionale di credibilità e di attendibilità basata su regole logiche, scientifiche e di esperienza. La prova indiziaria. con il termine indizio si fa riferimento a quel ragionamento che da un fatto provato c.d. circostanza iniziante, mediante l'applicazione di massime di esperienza o di leggi scientifiche, si ricava l'esistenza di un ulteriore fatto da provare. ad esempio la polizia trova un'impronta digitale sul coltello insanguinato confronta con quella di Caio. In base ad una legge scientifica, si è in due impronte si riscontrano 16 punti simili e sono assenti difformità, le due impronte appartengono alla medesima persona. Vengono riscontrati 17 punti simili: da ciò si ricava che Caio ha impugnato l'arma del delitto, e questa è un'ulteriore circostanza indiziante. a sua volta, a questo fatto è applicabile una regola di esperienza ricavata da casi simili nei quali risulta che colui che aveva impugnato l'arma del delitto, e non aveva saputo dare una spiegazione ragionevole di tale fatto, era l’autore del reato. Quanto esposto consente di affermare che, molto probabilmente, Caio ha ucciso con quel coltello. La massima di esperienza è una regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi; essa si ricava da pregressi casi simili alla circostanza indiziate. da luogo ad un giudizio di probabilità e non di certezza. La regola giuridica di valutazione degli indizi. ai sensi dell'articolo 192 comma due l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti. gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni; precisi sono quelli non suscettibili di diversa interpretazione; Pagina di 1 18 concordanti sono quelli che non contrastano tra di loro e con altri elementi o dati. Il procedimento probatorio e il diritto alla prova. In un sistema inquisitorio la prova è un affare del giudice, che cumula i poteri di ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova. viceversa in un sistema di tipo accusatorio, quale è quello scelto dal codice vigente, spetta alle parti il potere di ricercare le fonti e di chiedere al giudice l'ammissione del relativo mezzo di prova. Al giudice spetta il potere di decidere l'ammissione e di emettere una valutazione sulle prove. il diritto alla prova è un'espressione di sintesi che comprende il potere, spettante a ciascuna delle parti, di: ricercare le fonti di prova; chiedere l'ammissione del relativo mezzo; partecipare alla sua assunzione; ottenere una valutazione dell'elemento di prova. la ricerca delle fonti di prova spetta esclusivamente alle parti: in primo luogo al pubblico ministero, sul quale incombe l'onere della prova, e cioè l'onere di convincere il giudice della reità dell’imputato. successivamente al fine di confutare le tesi dell'accusa, spetta all'imputato l'onere di ricercare sia quelle prove che possono convincere il giudice della non credibilità della fonte o della inattendibilità degli elementi a carico, sia quelle tendenti a dimostrare che i fatti si sono svolti diversamente. l'ammissione della prova. L'ammissione del mezzo di prova deve essere chiesta al giudice dalle parti articolo 190 c.p.c.; il giudice ammette la prova in base a 4 criteri: la prova deve essere pertinente, deve cioè dimostrare l'esistenza del fatto storico enunciato nell'imputazione; non deve essere vietata dalla legge (divieto di perizia criminologica ad esempio); non deve essere superflua; deve essere rilevante, e cioè utile per l’accertamento. per comprendere la differenza tra pertinenza e rilevanza può essere utile il seguente esempio. Ad un incidente stradale ha assistito una persona molto anziana, che non è assolutamente in grado di indicare quale era il mezzo che ha investito il malcapitato né come si sono svolti i fatti. il testimone può riferire su di un fatto oggetto di prova (la prova è pertinente) ma è probabile che non fornirà alcun elemento idoneo a ricostruire la dinamica dei fatti né la responsabilità dell’indagato (la prova non è rilevante). Il provvedimento di ammissione. Il giudice è vincolato anche in un aspetto di carattere procedimentale: deve provvedere sulla richiesta di ammissione senza ritardo con ordinanza. ciò significa che egli deve motivare l'eventuale rigetto della richiesta e soprattutto deve provvedere subito, senza poter riservarsi di decidere successivamente sull’ammissione. Il codice prevede espressamente il diritto alla prova contraria; tale diritto è riconosciuto anche nella costituzione nell'articolo 111 comma tre che, con riferimento al solo imputato, proclama il diritto di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore. Limiti al diritto di ammissione della prova: ad esempio l'ammissione della prova di tipo dichiarativo è stato limitato quando l'imputazione ha ad oggetto i delitti di associazione mafiosa, e in ogni caso in cui l'esame testimoniale richiesto riguardi la persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità. i poteri di iniziativa probatoria del giudice. Di regola il giudice ha soltanto il potere di decidere se ammettere o meno il mezzo di prova chiesto da una delle parti; ai sensi Pagina di 2 18 I mezzi di prova. Mezzi di prova tipici ed atipici. Con l'espressione mezzo di prova si vuole indicare quello strumento processuale che permette di acquisire un elemento di prova. il codice ha previsto 7 mezzi di prova tipici, e cioè regolamentati dalla legge nelle loro modalità di assunzione: essi sono la testimonianza, l'esame delle parti, i confronti, le ricognizioni, gli esperimenti giudiziali, la perizia affiancata dalla consulenza tecnica di parte e i documenti. il codice non ha imposto un’assoluta tassatività dei mezzi di prova; al contrario, a determinate condizioni possono essere assunti nuovi mezzi di prova che il progresso scientifico e tecnologico potrà elaborare in futuro. tuttavia ha vietato che ciò avvenga in base ad una scelta effettuata dal giudice in solitudine; al contrario ha imposto al giudice di sentire le parti sulla richiesta di ammissione di una singola prova atipica e di valutarne requisiti in base all'articolo 189 cpp, ai sensi del quale il giudice può assumere una prova non disciplinata dalla legge se risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. infatti, per tale motivo si ritiene comunemente che nel processo penale non si possa utilizzare la narcoanalisi, l'ipnosi e il poligrafo. (esempio di prova atipica caso in cui la ricognizione di una persona o di una cosa è effettuata mediante un cane addestrato anziché ad opera di una persona umana). È possibile affermare che il sistema è fondato sul principio di legalità della prova, in base al quale quest'ultima costituisce uno strumento di conoscenza disciplinato dalla legge. è corretto anche affermare che la disciplina della prova atipica è conforme al principio di legalità, in quanto il legislatore prevede che questa sia sottoposta a precisi requisiti stabiliti dall'articolo 189. La testimonianza. il codice distingue in modo netto tra 2 mezzi di prova: la testimonianza articolo 194 e ss e l'esame delle parti articoli 208 e ss. la distinzione riguarda aspetti sia di diritto processuale, sia di diritto penale sostanziale. il testimone ha l'obbligo penalmente sanzionato di presentarsi al giudice e di dire la verità; viceversa l'imputato quando si offre all'esame incrociato ai sensi dell'articolo 208 non ha l'obbligo di presentarsi, ne l'obbligo di rispondere alle domande, ne l'obbligo di dire la verità. Un'eccezione è rappresentata dall'obbligo del co-imputato (imputato concorrente) di presentarsi in dibattimento quando l'imputato è stato citato per rendere l'esame su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria. in base all'articolo 197 la qualità di imputato è di regola incompatibile con la qualità di testimone, salvo alcune eccezioni. La qualità di testimone può essere assunta dalla persona che ha conoscenza dei fatti oggetto di prova, ma che, al tempo stesso, non riveste una delle qualifiche alle quali il codice riconduce l'incompatibilità a testimoniare. la persona così delineata diventa testimone soltanto se e quando su richiesta di parte (od ufficio nei casi previsti), è chiamata a deporre davanti a un giudice nel procedimento penale. Gli obblighi del testimone: in primo luogo ha l'obbligo di presentarsi davanti al giudice; se non si presenta senza un legittimo impedimento, il giudice può ordinare il suo Pagina di 5 18 accompagnamento coattivo a mezzo della polizia giudiziaria, e può condannarlo al pagamento di una somma di denaro nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa. In secondo luogo il testimone ha l'obbligo di attenersi alle prescrizioni date dal giudice per le esigenze processuali; infine il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte, e se tace ciò che sa, afferma il falso o nega il vero, commette il delitto di falsa testimonianza. la libertà morale della persona nell'assunzione della prova dichiarativa: non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti, ad esempio tortura, narcoanalisi, ipnosi e poligrafo. - la legge 110 del 2017, che ha introdotto il reato di tortura, ha previsto nel codice di procedura una disposizione ad esso collegata: ai sensi dell'articolo 191 comma 2 bis cpp le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di TALE DELITTO (tortura) e al solo fine di provarne la responsabilità penale. La deposizione: la deposizione è resa in dibattimento con le forme dell'esame incrociato. delle relative regole il codice tratta degli articoli 498-499. In primis i testimoni sono avvisati dal presidente dell'obbligo di dire la verità; le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone; successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame; l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti; il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova; Le domande devono avere ad oggetto fatti determinati; il testimone non può esprimere valutazioni ne apprezzamenti personali, salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti. Infine non può deporre su voci correnti nel pubblico. La testimonianza indiretta. dei fatti da provare il testimone può avere una conoscenza diretta o indiretta. ha una conoscenza diretta quando ha percepito personalmente il fatto da provare con uno dei 5 sensi; ha una conoscenza indiretta, detta anche de relato, quando ha appreso il fatto da una rappresentazione che altri ha riferito a voce, per iscritto o con altro mezzo. con una terminologia di origine anglosassone, si afferma che nella testimonianza indiretta il fatto da provare è stato conosciuto dal testimone per sentito dire. Il nostro codice descrive la situazione nel seguente modo: il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone. la persona da cui si è sentito dire comunemente indicata con l'espressione teste di riferimento: egli può aver percepito personalmente il fatto, ed allora è denominato teste diretto, oppure può averlo sentito dire da un'altra persona, ed allora è anch’egli un teste indiretto. Il codice non esclude espressamente questa seconda possibilità, anche se è ovvio che in concreto sarà ancora più difficile trarre un sicuro valore probatorio da un Pagina di 6 18 sentito dire di seconda mano. il testimone indiretto deve indicare la persona o la fonte da cui ha preso la notizia dei fatti oggetto dell'esame: si deve ritenere che la legge imponga, a pena di inutilizzabilità, di individuare fisicamente la persona o la fonte del sentito dire. Una conferma si trova nella norma che vieta al testimone di deporre su voci correnti nel pubblico. Quando il fatto è conosciuto dal testimone per sentito dire occorre che sia possibile accertare l'attendibilità sia del testimone indiretto, sia del testimone diretto. Il concetto di individuazione distinto da quello di identificazione: ai fini dell'individuazione è sufficiente, ad esempio, aver indicato la persona che abitualmente frequenta un determinato luogo, ancorché non se ne conoscano le generalità. vi è una seconda condizione alla quale il nostro codice subordina l'utilizzabilità della testimonianza indiretta. la condizione opera soltanto quando una delle parti chiede che venga sentita nel processo la persona che ha avuto conoscenza diretta del fatto; in tal caso il giudice è obbligato a disporne la citazione. se il giudice in concreto omette la citazione, la testimonianza indiretta non è utilizzabile. Se viceversa, nessuna delle parti ha chiesto la citazione, la testimonianza indiretta è utilizzabile, anche senza che si faccia luogo all'esame del teste diretto. In via eccezionale la testimonianza indiretta è utilizzabile quando l'esame del testimone diretto risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità. nei casi come questo di impossibilità di rendere l'esame, la testimonianza indiretta è utilizzabile, essa tuttavia dovrà essere valutata con particolare cura, ad esempio mediante riscontri con altri elementi di prova. Inoltre il codice permette al giudice di disporre d'ufficio la citazione del testimone diretto se essa non è stata chiesta da alcuna delle parti. Il divieto di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni dell'imputato. Il codice pone un divieto di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese dall'imputato o dall'indagato in un atto del procedimento. La finalità della disposizione è la seguente: la prova delle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato deve ricavarsi unicamente dal verbale che deve essere redatto ed utilizzato con le forme ed entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento. L'incompatibilità a testimoniare. il codice pone la regola secondo cui ogni persona ha la capacità di testimoniare; prevede poi una serie di eccezioni, che consistono in situazioni di incompatibilità relative ad un determinato procedimento. Al generale obbligo di testimoniare si pongono, come eccezioni, le situazioni di incompatibilità previste nell'articolo 197. l'incompatibilità a testimoniare ricorre quando una persona, pur capace di deporre, non è legittimata a svolgere la funzione di testimone in un determinato procedimento penale a causa della posizione assunta in tale procedimento o a causa dell'attività ivi esercitata. La ratio della incompatibilità. le situazioni di incompatibilità sono ricollegabili a due distinti ordini di ragioni. da un lato, le prime tre ipotesi, lettere a b c, vogliono escludere che alcune persone abbiano un obbligo, penalmente sanzionato, di dire il vero; ed infatti tali soggetti non possono testimoniare, bensì possono dare il loro contributo conoscitivo senza un obbligo penale di dire la verità, con quel mezzo di prova che è denominato esame delle parti. Dall'altro lato le situazioni previste nell'articolo 197 comma 1 lettera d Pagina di 7 18 di salvare sé medesimo un prossimo congiunto da un GRAVE E INEVITABILE NOCUMENTO NELLA LIBERTA’ E NELL’ONORE, QUALE E’ LA CONDANNA PENALE. l'avviso della facoltà di astenersi dal deporre. Devono essere avvisati, in quanto prossimi congiunti: - gli ascendenti (genitori, nonni); - discendenti (figli nipoti); - coniuge; - la parte di unione civile tra persone dello stesso sesso; - i fratelli, le sorelle; - gli affini nello stesso grado cioè fino a cognati; - gli zii e nipoti; - colui che è legato all'imputato da un vincolo di adozione. Le persone assimilate ai prossimi congiunti. Il codice elenca una serie di persone che hanno la mera facoltà di non rispondere alle domande che concernono fatti verificatisi durante la convivenza coniugale con il medesimo. Si tratta delle seguenti persone che sono assimilate ai prossimi aggiunti dell'imputato e devono ricevere l'avviso della facoltà di non rispondere.colui che, come coniuge di fatto more uxorio, come parte di una unione civile di fatto, conviva con l'imputato o vi abbia convissuto; il coniuge separato dell'imputato; la facoltà di astensione della testimonianza è limitata ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale o derivante da unione civile tra persone dello stesso sesso. La perdita della facoltà di astenersi dal deporre. Occorre segnalare che i prossimi congiunti e i soggetti equiparati non possono astenersi e, quindi, sono obbligati a deporre, quando hanno presentato denuncia, querela o istanza, oppure loro o un loro prossimo congiunto, sono offesi dal reato. la violazione degli obblighi del testimone. prima che inizi l'esame incrociato il giudice avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità e lo informa della conseguente responsabilità per false dichiarazioni o reticenza. dopodiché è invitato a fornire le sue generalità. ha quindi inizio l'esame incrociato, nel quale testimone è tenuto a rispondere alle domande poste, di regola, dalle parti, ed eccezionalmente dal presidente. Il codice contiene una puntuale regolamentazione del procedimento che deve essere seguito quando appare che il testimone violi l'obbligo di rispondere secondo verità; soltanto il giudice può rivolgergli l’ammonimento a rispettare l'obbligo di dire il vero. Le parti non possono ammonire il testimone, mentre possono sollecitare il giudice ad esercitare tale potere. in primo luogo, può accadere che il testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge. in tal caso il giudice provvede ad avvertirlo sull'obbligo di deporre secondo verità. Se il testimone persiste nel rifiuto, il giudice dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero: quest'ultimo darà inizio alle indagini preliminari per accertare se sussiste la fase testimonianza nella forma della reticenza; inoltre potrà chiedere al giudice una misura cautelare ove ne sussistano i presupposti. in ogni caso è fatto divieto di arrestare in udienza il testimone Pagina di 10 18 per reati concernenti il contenuto della deposizione, cioè per la testimonianza falsa o reticente. L’esame delle parti —> mezzo di prova con il quale le parti private possono contribuire all’accertamento dei fatti nel processo penale. Possono definirsi generali le seguenti regole: Il dichiarante non ha l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità né di essere completo nel narrare i fatti; inoltre egli ha la facoltà di non rispondere le domande; le dichiarazioni sono rese secondo le norme sull'esame incrociato; pertanto le domande sono formulate di regola dal pubblico ministero e dai difensori delle parti private; le domande devono riguardare i fatti oggetto di prova. Esame delle parti è sottoposto a regimi giuridici diversi in ragione della persona che rilascia la dichiarazione. 1) Il primo regime concerne l'imputato che sia chiamato a deporre nel proprio procedimento sul fatto a lui addebitato. 2) il secondo regime riguarda le parti private diverse dall'imputato, cioè il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e la parte civile che non debba essere esaminata come testimone. 3) il terzo regime concerne quegli imputati in procedimenti connessi o collegati (quindi imputato concorrente o imputato connesso teleologicamente o collegato) che siano chiamati a deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui. L'esame dell’imputato. il primo regime giuridico riguarda l'esame dell'imputato nel proprio procedimento. L’imputato non ha l’obbligo di presentarsi, può chiedere o consentire all’esame. il mancato consenso non può essere valutato dal giudice in senso negativo per l'imputato, perché è una scelta che attiene alla strategia difensiva. tuttavia il mancato consenso sortisce qualche effetto; infatti quando la difesa afferma l'esistenza di un fatto, il rifiuto di sottoporsi all'esame, opposto dall'imputato, che potrebbe confermarne l'esistenza, non permette a questi di adempiere all'onere della prova, e cioè all'onere di convincere il giudice che quel fatto è avvenuto. La possibilità di mentire. L'imputato che ha chiesto l'esame o vi ha consentito non è vincolato all'obbligo di rispondere secondo verità. Egli beneficia della causa di non punibilità stabilita dall'articolo 384. Pertanto, l'imputato è punibile se afferma falsamente essere avvenuto un reato che nessuno ha commesso (simulazione di reato) o se incolpa di un reato un'altra persona, sapendolo innocente (calunnia). per il reato di calunnia si pone l'ulteriore problema, e cioè il contemperamento tra tale incriminazione e la necessità di esercitare il diritto costituzionale di difesa. in base al giurisprudenza pacifica, è scriminata dall’esercizio del diritto di difesa la condotta calunniosa dell'imputato quando questi questi rivolge ai suoi accusatori rilievi non determinati, circostanziati e comunque non esorbitanti dall'economia difensiva, vale a dire strettamente correlati all'esigenza di difendersi dall’imputazione. Pagina di 11 18 Il diritto al silenzio.l'imputato può rifiutarsi di rispondere ad una qualsiasi domanda; nel tuo silenzio deve essere fatta menzione nel verbale. infine l'imputato al privilegio di poter affermare di aver sentito dire qualcosa, senza essere vincolato alle condizioni di utilizzabilità poste dall'articolo 195; egli infatti può non indicare la fonte da cui ha appreso l'esistenza di un fatto. La sua dichiarazione per sentito dire può essere utilizzata, ovviamente non è detto che la riparazione sia ritenuta attendibile dal giudice. Le parti private diverse dall’imputato. il responsabile civile, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria e la parte civile, che non debba essere esaminata come testimone, sono sottoposti all'esame incrociato sulla base delle regole generali previste dal codice per l'esame delle parti: sono esaminati soltanto se richiedono il proprio esame o se consentono; possono non rispondere alle domande; non rispondono di falsa testimonianza, Se affermano di aver sentito dire valgono le condizioni ordinarie di utilizzabilità previste dall'articolo 195. Occorre sottolineare che la parte civile, quando è chiamato a testimoniare, è obbligato a deporre in tale qualità e non come parte privata; dei conseguenza assume l'obbligo penalmente sanzionato di dire la verità. L'esame di persone imputate in procedimenti connessi. l'imputato connesso o collegato può contribuire all'accertamento dei fatti con 4 differenti strumenti di prova. ciascuno di essi deve essere esaminato separatamente, poiché ha un differente regime normativo. I contributi sono le seguenti: 1) esame degli imputati concorrenti nel medesimo reato con processo pendente; 2) esame degli imputati collegati o connessi teleologicamente che NON ha reso dichiarazioni su fatti altrui; 3) Testimonianza assistita prima della sentenza irrevocabile; 4) Testimonianza assistita degli imputati giudicati. 1 e 2) In linea generale gli imputati connessi o collegati e concorrenti godono delle medesime garanzie che sono riconosciute all'imputato principale: l'unica differenza, invero assai significativa, consiste nel fatto che l'imputato connesso o collegato ha l'obbligo di presentarsi per rendere l’esame; se non si presenta il giudice ne ordina l'accompagnamento coattivo; l'imputato connesso o collegato deve essere avvisato della facoltà di non rispondere, ma se rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi a proprio carico, l'autorità procedente non deve interrompere l'esame, ne dare avvertimenti, né invitarlo a nominare un difensore, che peraltro già presente. l'esame prosegue perché l'articolo 63 non è applicabile. Infine l'imputato connesso o collegato deve essere assistito da un difensore; ove non sia presente il difensore di fiducia, gli deve essere designato un difensore d’ufficio. La differenza sostanziale tra l'imputato concorrente e l'imputato connesso teleologicamente o collegato e che quest'ultimo, è avvisato che se renderà dichiarazioni su fatti altrui, sarà testimone su tali fatti, salvo le incompatibilità ex articolo 197. Pagina di 12 18 patteggiamento ; o che sono stati assolti con formule terminative non completamente liberatori (e cioè diverse da il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso). questi possono essere sempre chiamati come testimoni assistiti in un procedimento collegato o connesso, anche se non hanno mai reso dichiarazioni su fatti altrui. costoro sono sentiti come testimoni assistiti con l'obbligo di dire la verità penalmente sanzionato; le dichiarazioni rese non sono utilizzabili nei loro confronti. essi inoltre godono del privilegio contro l’autoincriminazione sui fatti diversi da quelli giudicati. Per contro, essi di regola non hanno il privilegio sul giudicato. soltanto in un caso il legislatore protegge il dichiarante: il condannato con sentenza irrevocabile che nel procedimento a suo carico aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione gode di un ulteriore privilegio: egli non può essere condannato obbligato a deporre sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna. tale privilegio non può essere invocato dalla persona nei confronti della quale sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. patteggiamento. La corte costituzionale ha poi affermato che gli imputati connessi o collegati che siano stati assolti con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, devono essere trattati in modo simile al testimone comune. Di conseguenza, tali soggetti devono essere esaminati senza l’assistenza del difensore e senza che sia indispensabile acquisire un riscontro esterno. Sono assimilati al testimone comune perché secondo la corte costituzionale sono in una situazione di assoluta indifferenza rispetto ai fatti oggetto del procedimento. Resta ferma, peraltro, la disciplina dell'inutilizzabilità contra se della delle dichiarazioni. Il confronto. Il confronto consiste nell'esame congiunto di due o più persone (testimoni o parti) che siano state già esaminate o interrogate, quando vi è disaccordo tra di esse su fatti e circostanze importanti. articolo 211. la ratio dell'istituto è quella di vagliare le dichiarazioni contrastanti: all'esito del confronto è possibile che uno dei protagonisti ricostruisca meglio il fatto, ammettendo l'inesattezza del suo ricordo. Oppure è possibile che le precedenti dichiarazioni di uno dei soggetti coinvolti siano svuotate di credibilità. Il confronto può realizzarsi fra soggetti in posizione processuale omogenea (fra imputati o fra testimoni) o eterogenea (fra imputati e testimoni); anche più di 2 contemporaneamente. L’imputato può avvalersi del diritto al silenzio. Momento nel quale è disposto il confronto: nella fase dell'indagini; in udienza preliminare; in dibattimento; in appello; nel giudizio di rinvio; e nel giudizio di revisione. inoltre il mezzo può essere esperito in incidente probatorio, quando vi sia il pericolo di dispersione o di inquinamento della prova. Di regola il confronto è richiesto dalle parti, ma in dibattimento può essere anche disposto dal giudice. Pagina di 15 18 le modalità. Quanto alle modalità di confronto, la normativa esalta il ruolo del giudice o del pubblico ministero nelle indagini, al quale spetta un potere propulsivo oltreché direttivo; è ridotto infatti il potere delle parti, che è limitato al controllo della regolarità di svolgimento dell'atto, non essendo previsto l'esame incrociato. Il giudice richiama ai protagonisti le precedenti dichiarazioni discordanti e chiede loro se le confermano. Ove il disaccordo persista, li invita alle reciproche contestazioni. il confronto deve essere verbalizzato: deve essere annotato anche il contegno dei partecipanti, ad esempio l'eventuale imbarazzo derivante dalla contestazione. in ogni caso l'imputato continua a godere del diritto al silenzio. la ricognizione. la ricognizione di persone è quel mezzo di prova mediante il quale, ad una persona che abbia percepito con i propri sensi un essere umano, si chiede di riconoscerlo individuandolo tra altri simili. lo svolgimento del mezzo di prova è disciplinato dal codice minuziosamente; l'atto può essere compiuto nel corso del dibattimento o nell'incidente probatorio e si svolge nel rispetto del contraddittorio tra le parti. il giudice invita colui che deve eseguire la ricognizione c.d. ricognitore, a descrivere la persona che ha visto indicando tutti i particolari che ricorda. in assenza di colui che è chiamato ad effettuare il riconoscimento, il giudice dispone che siano presenti almeno due persone c.d. distrattori il più possibile somiglianti anche nell'abbigliamento a quella persona sottoposta a ricognizione. Nuovamente introdotto il ricognitore, il giudice gli chiede se riconosce taluno dei presenti; ciò presuppone che il giudice deve informare il ricognitore che l'indiziato potrebbe non essere tra le persone presenti. Nel caso in cui il ricognitore affermi di riconoscere qualcuno, il giudice lo invita ad indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certo. Se vi è fondata ragione di prevenire che il ricognitore possa subire intimidazioni dalla presenza della persona sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere il primo; ad esempio il ricognitore guarda attraverso uno spioncino. La prova documentale. La definizione di documento. Il documento è quella rappresentazione di un fatto che è incorporata su di una base materiale con un metodo analogico o digitale. Il documento tradizionale può essere definito come quella rappresentazione di un fatto che è incorporata in una base materiale con un metodo analogico; ad esempio uno scritto, una fotografia incorporata su una pellicola. il documento informatico può essere definito come quella rappresentazione di un fatto che è incorporata su di una base materiale con un metodo digitale; l'esempio un file Word, un messaggio WhatsApp. Per i giuristi rilevano difficoltà: il dato informatico è infatti facilmente modificabile da persone anche differenti dall'attore; di qui la necessità di particolari cautele, come ad esempio la creazione di un clone dell'hard disk conforme alla regionale all'originale, che viene reso non modificabile mediante appositi procedimenti. Pagina di 16 18 La regolamentazione del documento è contenuta negli articoli da 234 - 243 del codice, collocati nel libro terzo sulle prove. il documento, in quanto mezzo di prova, e di regola utilizzabili nel dibattimento. La documentazione. Viceversa, se il fatto rappresentato è un atto del documento procedimento penale, il codice non utilizza il termine documento, bensì il termine documentazione. Documentazione è quella rappresentazione di un atto del procedimento penale che è incorporata su di una base materiale e che è formata da un soggetto del procedimento (giudice, pubblico ministero, difensore). Ad esempio il verbale di un interrogatorio o di una perquisizione. Il valore probatorio del documento contenente dichiarazioni. Subito dopo l'entrata in vigore del codice del 1988, un opinione dottrinale ha sostenuto che il documento contenente una dichiarazione non è utilizzabile come prova del fatto narrato perché ciò sarebbe contrario al principio dell’oralità. la corte costituzionale con sentenza 142 del 1992 ha precisato che l'articolo 234 non distingue tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni; pertanto il documento contenente una dichiarazione può costituire prova del fatto rappresentato e può essere ammesso ai sensi dell'articolo 190 del codice. ad esempio la giurisprudenza ritiene utilizzabili come documenti le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare. Il documento anonimo. la prova documentale può essere valutata dal giudice nella sua affidabilità quando è noto l’autore del documento. Infatti all'autore, chiamato a deporre, possono essere rivolte le domande che servono a valutarne la credibilità e l’attendibilità. una verifica del genere non può avvenire quando è ignoto la foto del documento. Definiamo anonima quella rappresentazione della quale non è identificabile l’autore. il codice distingue l'ipotesi in cui il documento contenga una dichiarazione anonima dall'ipotesi in cui il documento contenga una rappresentazione diversa dalla dichiarazione (una foto ad esempio). nel solo caso in cui sia presenza di una dichiarazione anonima, il codice prevede la sanzione dell'inutilizzabilità (lettera anonima non è utilizzabile). del documento anonimo che contenga una rappresentazione diversa dalla dichiarazione il codice non dà alcuna regolamentazione. poiché è posto come regola generare il libero convincimento del giudice e a livello costituzionale il diritto alla prova, ne deriva che le ipotesi di inutilizzabilità di elementi di prova devono essere previste espressamente. quindi i documenti anonimi non dichiarativi possono essere utilizzati. Diverso è il problema del valore probatorio che si deve attribuire alla dichiarazione che non sia stata sottoscritta dall'autore col proprio nome, quando l'autore stesso sia stato identificato mediante perizia o riconoscimento espresso. La mancata sottoscrizione con il proprio nome dimostra che l'autore non ha voluto impegnare la propria responsabilità nel fare una determinata dichiarazione, pertanto la dichiarazione formalmente anonima è inutilizzabile. Il codice poi prevede una serie di documenti nei quali è vietata e dei quali è obbligatoria l’acquisizione. ad esempio ai sensi dell'articolo 234 comma 3 è vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico; mentre all'articolo 235 il codice stabilisce che i documenti che costituiscono corpo del reato devono essere acquisiti qualunque sia la persona che li abbia formati o detenga. Pagina di 17 18
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