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Pignoramento e Sequestro Giudiziario: Misure di Sicurezza per i Creditori, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Le misure di sicurezza legali utilizzate dai creditori per assicurarsi la restituzione dei debiti. Il pignoramento riguarda la sottrazione dei beni del debitore alla sua disponibilità, mentre il sequestro giudiziario è una misura cautelare per conservare i beni. Il documento include dettagli su come sono applicate queste misure, quali beni possono essere pignorati o sequestrati, e le differenze tra pignoramento e sequestro conservativo.

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

Caricato il 29/03/2014

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Scarica Pignoramento e Sequestro Giudiziario: Misure di Sicurezza per i Creditori e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Pignoramento Si definisce pignoramento l'atto con il quale ha inizio l'espropriazione forzata. Consiste nell'atto di ingiunzione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da ogni atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati ed i frutti di essi, con l'avvertimento che qualsiasi atto compiuto su di esso sarà invalido (art. 492 c.p.c.). È disciplinato dal Libro III del codice di procedura civile italiano (artt. 491 a 497). Presupposti In primo luogo, è necessaria la presenza di un titolo esecutivo e di un atto di precetto. Il pignoramento può essere iniziato solo dopo la notifica dell'atto di precetto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso indicato, che non può essere minore di dieci giorni. Effetti: Anzitutto i beni, pur restando di proprietà (e, di solito, anche nel possesso) del debitore, sono sottratti alla sua libera disponibilità, essendo diretti al soddisfacimento delle pretese creditorie. Gli atti di disposizione che non hanno effetto sono ad esempio: - gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento; - le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento; - le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto e accettate dal medesimo successivamente al pignoramento. Forma dell’atto di pignoramento: Il pignoramento deve contenere, oltre l'ingiunzione di cui sopra (art. 492 c.p.c): - l'invito al debitore a fare dichiarazione di residenza - o ad eleggere domicilio - in uno dei comuni del circondario ove ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza tutte le notifiche saranno fatte presso la cancelleria dello stesso giudice; -l'avvertimento che il debitore possa chiedere, depositando apposita istanza in cancelleria, di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto ai creditori, comprensivo di interessi e spese. Ciò depositando in cancelleria un'apposita istanza e una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento. Oggetto del pignoramento: Possono essere beni mobili e/o immobili o crediti, anche in possesso di terzi:  Se il debitore indica cose mobili, queste dal momento della dichiarazione sono considerate pignorate anche agli effetti della custodia e l'ufficiale giudiziario procede ad accedere al luogo in cui si trovano;  Se sono indicati beni immobili, l'ufficiale giudiziario procede con le forme dell'espropriazione immobiliare;  Se sono indicati crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della sua dichiarazione. Quando i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti per la soddisfazione del creditore procedente ovvero appaia manifesta la lunga durata della loro liquidazione, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi ove si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. Di tale dichiarazione viene redatto processo verbale, sottoscritto dal debitore. Crediti impignorabili: L'art. 545 c.p.c. specifica i crediti non pignorabili, ovvero i crediti alimentari e quelli aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone in difficoltà economiche, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie e funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Inoltre, la legge dispone l'impignorabilità di beni aventi valore religioso, oppure che garantiscano il sostentamento del debitore e della sua famiglia almeno per un mese e, ancora, debbano essere conservati per l'adempimento di un pubblico servizio. I crediti erogati da enti di assistenza sono oggetto di impignorabilità relativa, limitata alla quota di pensione, assegno o indennità necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in genere identificata pari alla pensione sociale INPS riproporzionata al numero e reddito dei componenti il nucleo famigliare. In forza della legge 1261/1965 sono impignorabili il compenso mensile e la diaria dei parlamentari. [2] È impignorabile la prima casa (adibita ad abitazione principale) per debiti tributari, quindi da parte dell'agente di riscossione a favore della pubblica amministrazione (legge n.98/2013), che non è classificata di lusso e dove il contribuente ha residenza anagrafica. Resta invece pignorabile per debiti verso banche o cittadini privati, o per debiti tributari di almeno 120.000 euro verso immobili prima casa "di lusso" (categoria catastale A8 e A9). Pignoramento di beni mobili Ha normalmente ad oggetto cose mobili di proprietà del debitore. L’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e dell'atto di precetto, cerca le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti, nonché sulla persona stessa del debitore, osservando le dovute cautele e nel rispetto del decoro. Per le cose rinvenute nella casa di abitazione di quest'ultimo vi è una presunzione legale di appartenenza al debitore, anche se si tratti di beni acquistati da terzi o introdotti in tale abitazione. Per altri luoghi appartenenti al debitore si intendono quelli in cui egli eserciti la propria attività professionale o commerciale, purché non pubblica. Il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più pronta e facile liquidazione, nel limite del presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito oggetto del precetto, aumentato della metà. In ogni caso, l'ufficiale giudiziario deve preferire, in ordine: il denaro contante, gli oggetti preziosi, i titoli di credito ed ogni altro bene che appaia di sicura realizzazione. La legge 24 febbraio 2006 n. 52 ha sottratto dalla categoria dei beni assolutamente impignorabili i beni necessari all'esercizio della professione del debitore, oggi pignorabili nei limiti del valore di un quinto del credito. Inoltre, ai sensi di tale norma, l'ufficiale giudiziario potrà farsi assistere da un esperto stimatore (commercialisti, avvocati, notai) nella scelta delle cosa da pignorare. Concluse le operazioni descritte nell'art. 518 c.p.c., l'ufficiale giudiziario consegna al cancelliere del Tribunale il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi pignorati. Gli altri beni pignorati vengono invece lasciati nella detenzione del debitore, generalmente nominato anche custode dei medesimi, salvo che il creditore si opponga. In tal caso l'ufficiale giudiziario nomina un diverso custode.
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