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Pignoramento mobiliare: Regole e procedura per vincolare beni a garanzia crediti, Appunti di Diritto Processuale Civile

Il procedimento del pignoramento mobiliare, che consiste nell'ufficiale giudiziario vincolare beni di un debitore per garanzia di un credito. Il documento include regole su come identificare e vincolare beni, come procedere in caso di resistenza e l'importanza del processo verbale. Inoltre, viene discusso il pignoramento presso terzi e la procedura per la dichiarazione del terzo debitoris.

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 18/09/2012

luigipagano
luigipagano 🇮🇹

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Scarica Pignoramento mobiliare: Regole e procedura per vincolare beni a garanzia crediti e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Pignoramento mobiliare l’ufficiale giudiziario si reca nella casa del debitore munito di titolo e precetto per vincolare i beni a garanzia del credito,gli converrà pignorare somme di denaro e cose facilmente vendibili. Art.513,1comma:i beni possono essere ricercati nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. es. garage fittato per depositare cose,luogo non appartenente al debitore,ma di cui può disporre. la chiave del box ce l’ha il custode,se l’uff.g. entra senza problemi si applica il 513 pignoramento mobiliare presso il debitore. se il custode non concede il libero accesso all’uff. si applica il pignoramento presso terzi,il terzo custodisce cose del debitore e le restituisce solo a lui.2comma:se è necessario aprire una porta,vincere la resistenza del debitore o del terzo,l’uff.g. può chiedere l’intervento della forza pubblica.3comma:il presidente del tribunale ,su ricorso del creditore può autorizzare l’uff. g. a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore,ma di cui può disporre .in questo caso l’ufficiale giudiziario ha bisogno necessariamente della collaborazione del terzo e dell’autorizzazione(pignoramento presso terzi). Art 514(cose mobili assol.impignorabili)=non si tratta di 1 elencazione tassativa ,ci sono anche disposizioni speciali di legge. i beni inalienabili sono impignorabili. cose sacre,anello nuziale,tavolo,armadio….ecc… principio di tutela esigenze debitore,valore religioso ed esercizio della professione. deroga cose di un certo valore economico e artistico. Art.515: (cose mobili relat.impignorabili).In caso di violazione di questi divieti,cioè se un bene impignorabile è pignorato il rimedio è l’opposizione all’esecuzione,si invalida il pignoramento,cade il processo esecutivo,tranne nel caso in cui ci sia stato un pign.successivo.se l’impignorabilità è assoluta il giudice può rilevarla d’ufficio;nell’altro caso ad istanza di parte con opposizione all’esecuzione. Come l’uff.giud. procede alla scelta dei beni?ha dei limiti?Il criterio di massima del pignoramento presso il debitore è espresso dall’art.517:beni di facile e pronta liquidazione nel limite di un presumibile valore di realizzo pari al bene precettato aumentato della metà .Non si tratta del valore di mercato del bene,ma della verifica della sufficienza dei beni. Dovrà egli preferire il contante,gli oggetti preziosi,titoli di credito… Art 518:l’uff.giud.redige processo verbale delle operazioni da lui svolte,dando atto dell’ingiunzione e delle cose pignorate,determinandone approssimativamente il valore di realizzo. se il debitore non è presente ,l’uff.g. fa l’ingiunzione ai suoi conviventi ex.art.139.,consegnando loro un avviso che contiene l’ingiunzione per il debitore,in mancanza di dette persone affigge l’avviso alla porte dell’immobile.il processo verbale,il titolo,il precetto,devono essere depositati in cancelleria entro 24h dal compimento delle operazioni. il cancelliere forma il fascicolo dell’0esecuzione. L’integrazione del pignoramento è un istituto che vale solo per il pignoramento mobiliare;il giudice su istanza del creditore nomina uno stimatore se i beni pignorati abbiano un valore inferiore al valore del bene precettato aumentato della metà. Art.520:l’uff. giud. consegna al cancelliere per la custodia, il denaro,i titoli di credito e gli oggetti preziosi colpiti dal pignoramento. Art.521: Il creditore e il coniuge non possono essere nominati custodi senza il consenso del debitore e viceversa. in mancanza di consenso viene nominato un terzo. quando i beni devono essere venduti il custode deve essere sostituito dall’istituto delle vendite giudiziali(art534). Vicende del pignoramento mobiliare: 1)pignoramento ad istanza di più creditori 2)interventi successivi 3)unione di pignoramenti ART523: (3) l’uff.giud. che va ad eseguire il pignoramento e trova alto uff.che sta pignorando per altro credito,continuano insieme le operazioni e redigono un unico processo verbale. Art524: (2) l’uff.giud. ,trova un pignoramento già effettuato da altro uff su quei beni per un credito diverso dal suo. egli procederà al pignoramento di altri beni,se non vi sono ne darà atto nel processo verbale. il processo verbale depositato in cancelleria verrà inserito nel fascicolo esecutivo fatto sulla base del primo pignoramento. Pignoramento mobiliare o di crediti presso terzi 1. Presso un terzo si trova una cosa mobile del debitore. 2. Il terzo è debitore di una somma di denaro nei confronti del debitore. Non si ha consapevolezza che il terzo è debitor debitoris: c’è bisogno di una dichiarazione del terzo e dell’indicazione della quantità del debito. Questo tipo di pignoramento non è atto istantaneo, si tratta di un procedimento in cui partecipa anche il terzo debitor debitoris. È una fattispecie a formazione progressiva, disciplinata dall’art. 543. Art. 543: Forma del Pignoramento – espropriazione verso terzi. Questo pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto formato dal creditore che va notificato al debitore e al terzo. L’atto deve contenere: l’ingiunzione che va rivolta solo al debitore poiché solo lui è il soggetto passivo dell’esecuzione, tutti gli elementi previsti dal 492 compreso la conversione del pignoramento, il credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il precetto, l’indicazione generica delle somme dovute dal terzo e
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