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Pignoramento presso istituti di credito: il ruolo del terzo e della banca, Sintesi del corso di Diritto Bancario

Sulla possibilità di pignorare somme affluite in un istituto di credito, in base all'articolo 546 del codice civile. Le limitazioni per il creditore nel pignorare versamenti singoli e nel subire espropriazione forzata dei crediti vantati dal debitore. Inoltre, si analizza la capacità di una banca, come terzo pignorato, di disposare di somme ricevute dopo la notifica dell'atto di pignoramento.

Tipologia: Sintesi del corso

2010/2011

Caricato il 15/05/2011

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sovietico 🇮🇹

4.3

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Scarica Pignoramento presso istituti di credito: il ruolo del terzo e della banca e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Bancario solo su Docsity! Pignoramento presso istituti di credito: momento di perfezione L’art. 546 c.p.c. dispone che “ dal giorno in cui è notificato l’atto previsto nell’art. 543, il terzo è soggetto, relativamente alle cose ed alle somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode” e prosegue al successivo art. 547 che “Con dichiarazione all’udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve specificare quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna”. Ciò impone, qualora il terzo fosse un istituto di credito, che il creditore - che ben può direttamente pignorare le somme che siano nella disponibilità del proprio debitore - non può, una volta che esse siano invece affluite sul conto corrente bancario, pignorare i singoli versamenti, ma solo l’eventuale saldo positivo del conto (in tal senso Cassazione Civile, sez. III, 25.2.1999 n. 1638), né può essere assoggettato ad espropriazione presso terzi il credito vantato dal debitore nei confronti della banca a titolo di apertura di credito, in quanto prima dell’effettiva utilizzazione della provvista messa a disposizione non vi è alcun credito nei confronti della banca (Corte d’appello di Torino, 23.10.2002). V’è chi ritiene, tuttavia, che in presenza di pignoramento di crediti ogni atto dispositivo compiuto da un soggetto terzo è privo di efficacia, non potendo pregiudicare la posizione formale e sostanziale del creditore pignorante. Ne consegue che, nell’ipotesi di contratto di conto corrente affidato, la banca, in qualità di terza pignorata e in ragione della sua funzione di custode ex art. 546 cpc, non può disporre di eventuali somme pervenute dopo la notifica dell’atto di pignoramento, in quanto le stesse soggiacciono, sia pure nei limiti dell’affidamento, al vincolo nascente dal procedimento stesso (Tribunale di Napoli, 29.4.1999). In ogni caso, nell’espropriazione forzata presso terzi, il credito assoggettato al pignoramento, deve esistere al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all’accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l’esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l’inesistenza del credito in quel momento determini una qualche nullità del processo esecutivo. Tanto si desume, sia sulla base di un’interpretazione del diritto di azione in via esecutiva conformemente al principio di effettività della tutela giurisdizionale, sia da un indice normativo, desumibile dall’articolo 547 del c.p.c., il quale prevede che il terzo debba specificare di quali cose o somme è debitore, così dando rilievo ai fini dell’esistenza dell’oggetto dell’espropriazione al momento della dichiarazione e non a quello della notificazione dell’atto di pignoramento (in tal senso Cassazione civile, Sez. III, 26.7.2005, n.15615).
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