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Pignoramento presso terzi, Appunti di Diritto Processuale Civile

Pignoramento presso terzi aggiornato alla Riforma Cartabia

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 10/05/2023

Elisab123
Elisab123 🇮🇹

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Scarica Pignoramento presso terzi e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI È un procedimento complesso all’interno del quale serve la collaborazione di un terzo, che non diviene parte del rapporto, ma il cui apporto è fondamentale ai fini del buon esito del giudizio. Quando si fa ricorso a questo procedimento? Esso è disciplinato dall’art. 543 ed è volto a pignorare crediti del debitore verso terzi soggetti o cose di proprietà del debitore che si trovino in possesso di terzi soggetti. Il pignoramento presso terzi per antonomasia è il PIGNORAMENTO DI CREDITI. Come si realizza il pignoramento? Il pignoramento si realizza mediante atto di pignoramento scritto rivolto al debitore e al terzo: a quest’ultimo viene intimato di NON eseguire l’eventuale prestazione dovuta al debitore. Il terzo, dalla data in cui riceve la notifica del pignoramento, è costituito CUSTODE del bene pignorato. Il precetto e il titolo vengono notificati solo al debitore, mentre l’atto di pignoramento si notifica anche al terzo. La particolarità dell’atto di pignoramento presso terzi sta anche nel fatto che viene indicata un’udienza fissata dal creditore innanzi al giudice dell’esecuzione. Al terzo l’ufficiale giudiziario intima altresì di rendere una dichiarazione nel termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento in cui deve dare contezza del rapporto che lo lega al debitore e con cui dá atto dell’esistenza o meno del credito che ha nei confronti del debitore. Questa dichiarazione deve pervenire a mezzo raccomandata o pec al legale del creditore procedente, deve essere redatta per iscritto e indicare l’eventuale presenza di pignoramenti o sequestri antecedenti e già notificati al terzo. La dichiarazione si può definire come “dichiarazione di consistenza”: il terzo ci dice in cosa consiste il suo debito nei confronti del nostro debitore. La dichiarazione ha natura confessoria (ammissione di fatti sfavorevoli alla parte che li confessa). Attraverso essa si estrinseca quell’obbligo di collaborazione col giudice dell’esecuzione ai fini di giustizia. Quando il terzo rende dichiarazione viene parificato ad un ausiliario del giudice pur non divenendo mai parte del giudizio: non ha l’obbligo di costituirsi, deve solo rendere la dichiarazione. Se il terzo non collabora, non rende la dichiarazione o rende una dichiarazione falsa cosa accade? Alla prima udienza, se il terzo non ha reso la dichiarazione e ci sono dubbi circa la mancata ricezione della notifica, il giudice può intimare al creditore procedente di effettuare una nuova notifica dell’atto di pignoramento, del verbale di prima udienza nel quale viene indicata udienza successiva, intimando al terzo di rendere la dichiarazione nei 10 giorni antecedenti la nuova udienza. Esempio: non posso pignorare due volte la pensione —> posso pignorarla nel limite di ⅕ e poi, se voglio pignorare anche il c/c, lo posso fare andando a dedurre l’importo della pensione già pignorato. Può accadere che il terzo non renda nessuna dichiarazione neppure dopo la seconda notifica: a questo punto, fino al 2012, il legislatore prevedeva un giudizio che si concludeva con sentenza che si chiamava “ accertamento dell’obbligo del terzo ” . Nell'ipotesi in cui il terzo non facesse dichiarazioni o facesse dichiarazioni che potessero essere ritenute mendaci o comunque non esaustive il creditore procedente doveva iniziare un giudizio endoprocedimentale davanti al giudice dell'esecuzione per far accertare quest'obbligo. Ai fini di economia processuale il legislatore ha ritenuto di sopprimere questo giudizio e ha introdotto un meccanismo di accertamento diretto per quanto riguarda la mancata dichiarazione dell'obbligo del terzo, nel senso che ove il terzo non compia alcuna dichiarazione il credito si assume esistente: il rapporto tra terzo e debitore che il creditore assume esistente si considera accertato —> è una fictio iuris: il credito si considera accertato sulla base delle informazioni e per quanto il creditore abbia potuto dimostrare. Un esempio pratico: utilizzando il meccanismo dell'articolo 492 bis il creditore scopre che il debitore lavora presso il panettiere pinco pallino, quindi notifica atto di pignoramento al panettiere e al debitore per poter pignorare lo stipendio. Con l'atto di pignoramento il creditore produce la comunicazione dell'Inps che dice “dal Febbraio 2020 ad oggi risulta che il nostro debitore lavori dal panettiere pinco pallino”. Il terzo pinco pallino non fa nessuna dichiarazione, però, il giudice, sulla base di questo procedimento che è una finzione, (è questo silenzio del terzo che fa ritenere il rapporto tra terzo e debitore esistente) pronuncia l'assegnazione delle somme fino a 1/5 dello stipendio che il debitore riceve dal panettiere pinco pallino. N.B.: le allegazioni del creditore unite al silenzio del terzo fanno ritenere riconosciuto il rapporto tra debitore e terzo e legittimano la richiesta di assegnazione delle somme! Quando la dichiarazione del terzo invece è reticente o falsa (ovviamente la falsità la allega il creditore procedente perché il giudice non può allegarla d'ufficio, quindi è un'istanza ad impulso di parte), avendo soppresso quel giudizio che la prof. ha definito come giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, si apre una fase endoprocedimentale che si conclude con ordinanza in base alla quale su richiesta del creditore procedente, il giudice, assunte le prove e le informazioni che ritiene rilevanti, può ritenere accertato l'obbligo del terzo e quindi contestualmente può ritenere la dichiarazione mendace. Questo procedimento è una parentesi endoprocedimentale che si conclude con un'ordinanza: quindi l'accertamento dell'esistenza del rapporto tra debitore e terzo non ha rilievo esterno e non può essere utilizzato in un altro giudizio perché l'ordinanza, non avendo attitudine al giudicato, non può essere utilizzata in un altro giudizio a differenza di quanto accadeva quando questo procedimento si concludeva con sentenza. Il legislatore ha ritenuto di dare maggiore importanza al tempo piuttosto che alla natura dell'accertamento. Che prove può utilizzare la parte? L'articolo 185 disposizioni di attuazione richiama l'articolo 739 dei giudizi in camera di consigli: il giudice può utilizzare ogni mezzo istruttorio su richiesta della parte anche deformalizzato, quindi può chiedere delle sommarie informazioni. Per esempio può essere sentito un collega del nostro debitore che lavora presso il panettiere che dice: “viene tutti i giorni, osserva questo tipo di orario, inforna il pane con me…” quindi se il giudice ritiene accertato questo rapporto lo dichiara con ordinanza e unitamente alla dichiarazione emetterà l'ordinanza di assegnazione delle somme. Se invece il giudice non ritiene accertato il rapporto il pignoramento si concluderà: il giudice dichiara l'estinzione perché non esiste un bene utilmente pignorabile. Ma il terzo non risponde del suo operato? Il terzo, non essendo parte del giudizio, non può essere chiamato a rispondere a titolo di responsabilità aggravata ex articolo 96 cpc perché non diviene mai parte del giudizio —> quindi il creditore che abbia subito un danno dal comportamento del terzo può promuovere un autonomo giudizio nei confronti del terzo e chiederne la responsabilità per fatto illecito ai sensi dell'articolo 2043. Alla notifica dell'atto di pignoramento segue la dichiarazione e sulla base della dichiarazione del terzo il creditore decide se iscrivere o meno a ruolo il procedimento:  se la dichiarazione del terzo è positiva il creditore provvederà a iscrivere a ruolo il procedimento e quindi a versare il contributo unificato corrispondente al valore del procedimento oltre alla marca per deposito. In esito all’iscrizione a ruolo del procedimento verrà individuato il giudice dell'esecuzione persona fisica (il tribunale competente è quello di residenza del debitore) davanti al quale si terrà il procedimento. La banca (o altro terzo) quando fa una dichiarazione positiva è tenuta ad accantonare, sulla base del disposto dell'articolo 547, l'importo precettato aumentato
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