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Pignoramento presso terzi - Lezione Avv. Bruzzone, Appunti di Diritto Processuale Civile

Pignoramento presso terzi - Lezione Avv. Bruzzone

Tipologia: Appunti

2017/2018

In vendita dal 12/04/2018

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Scarica Pignoramento presso terzi - Lezione Avv. Bruzzone e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PIGNORAMENTO PRESSO TERZI: appunti lezioni Avv. Bruzzone Il pignoramento presso terzi ha subito nel corso degli anni alcune riforme volte sostanzialmente a snellire la procedura. Il pignoramento presso terzi è un’espropriazione forzata avente ad oggetto beni mobili del debitore in possesso a terzi, oppure crediti che il debitore vanta presso terzi. Le parti della procedura sono quindi 3: - 2 hanno natura sostanziale: debitore (parte passiva in senso processuale e sostanziale)e creditore procedente (parte attiva in senso processuale e sostanziale; - 1 ha natura meramente processuale: il terzo pignorato (parte ai soli fini processuali, così come chiarito definitivamente dalla Cassazione con sentenza 11976/2003). Da ciò ne discende che il terzo può proporre opposizione agli atti esecutivi ma non opposizione all’esecuzione, non è legittimato a sollevare l’eccezione di incompetenza ecc.. In via funzionale è competente il Tribunale in composizione monocratica e la competenza per territorio spetta al giudice nel cui circondario ha sede il debitore (salvo che il creditore procedente sia una P.A., nel qual caso è competente il giudice del foro del terzo). Scopi dell’atto di pignoramento sono: - di impedire al terzo di pagare o consegnare la somma in suo possesso al debitore - accertare compitamente il credito. I pignoramento è un atto complesso, nel quale è necessaria la collaborazione del terzo; le riforme che si sono susseguite hanno cercato di superare eventuali resistenze. Gli articoli 543 c.p.c. s.s. indicano gli elementi essenziali dell’atto; in assenza di alcuni di essi la giurisprudenza commina come sanzione l’inesistenza del pignoramento e quindi l’impossibilità di procedere. L’atto deve essere notificato al debitore e al terzo pignorato e deve indicare: - credito per cui si procede ; - titolo esecutivo e precetto; - indicazione almeno generica delle cose o delle somme dovute dal terzo; - intimazione al terzo di non disporre, senza un preciso ordine del giudice, delle cose o delle somme dovute al debitore; - ingiunzione al debitore da astenersi da ogni atto diretto a sottrarre la garanzia dei crediti e dei beni; - dichiarazione di residenza, elezione di domicilio nel Comune del Giudice competente; - indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente. A seguito delle riforme la presenza in udienza del terzo pignorato non è più necessaria. È necessaria la citazione del debitore a comparire dinnanzi al Giudice, il quale può proporre opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ed invitare il terzo a presentare dichiarazione di quantità entro 10 gg tramite raccomandata A/R con l’avvertimento che in caso di mancata comunicazione il giudice fisserà una nuova udienza al quale il terzo dovrà comparire per rendere tale dichiarazione; non vi è più l’obbligo del terzo di comparire, quindi la procedura è semplificata Non è prevista tuttavia alcuna sanzione, quindi il terzo potrebbe decidere di non rendere la dichiarazione; in tal caso il giudice, come detto, fisserà una nuova udienza al quale il terzo sarà tenuto a comparire (l’atto con il verbale e il decreto di fissazione udienza viene rinotificato al terzo). Se il terzo continua a desistere, viene baipassato il giudizio di cognizione di accertamento del credito, quanto indicato dal creditore viene preso per buono e il giudice procederà all’assegnazione. Vi è sostanzialmente un’inversione dell’onere della prova: “ti convoco, non compari e non dichiari, ti riconvoco, se desisti allora significa che quello che afferma il creditore è corretto”. L’unica cosa che potrebbe fare il terzo è un’opposizione agli atti esecutivi. Nel caso in cui il terzo decidesse di rendere la dichiarazione, può farlo personalmente oppure a mezzo del suo procuratore, munito di delega (quest’ultimo la inoltrerà tramite PEC). Il terzo in tale dichiarazione dovrà indicare: - quali somme e quali cose sono del debitore; - quali sono gli eventuali pignoramenti e sequestri eseguiti presso di lui precedentemente; - cessioni di credito che gli sono state notificate. Tale dichiarazione, abbastanza dettagliata, deve consentire al giudice di individuare con precisione le somme da assegnare. La Giurisprudenza è pacifica nell’attribuire alla dichiarazione natura di confessione in giudizio. Se il terzo commette un errore, bisogna utilizzare lo strumento dell’opposizione agli atti esecutivi, nel termine di 20 gg a pena di decadenza (il termine per l’opposizione all’esecuzione sarebbe fino al momento di assegnazione della somma ). Compiuti i necessari accertamenti, il giudice risolve le varie questioni con ordinanza. È sempre possibile l’intervento di altri terzi creditori, come in qualsiasi procedimento di espropriazione; l’intervento del terzo è qualificato tempestivo se avviene non oltre la prima udienza (può far valere privilegi ecc..). Con l’assegnazione il giudice assegna appunto le somme (la Banca chiede poi la notifica dell’assegnazione oppure una copia dell’ordinanza); se invece i beni in possesso del terzo sono mobili, il Giudice adotta con ordinanza i provvedimenti relativi alla vendita secondo i criteri generali. Il termine a comparire per il debitore e il terzo pignorato è di almeno 10 giorni. Tornando ai requisiti essenziali dell’atto, in difetto dei quali l’atto è inesistente secondo la Cassazione n. 2473/2009, l’atto non produrrebbe effetti e il terzo non sarebbe tenuto a fare nulla, non si crea il vincolo di destinazione (appena riceve la notifica, il terzo deve bloccare la somma o il bene, essendo vincolato). Vi è la possibilità di fare un pignoramento presso terzi anche per beni che non sono liquidi oppure che sono posti a condizione. L’unico limite riguarda il fatto che il credito in futuro deve essere suscettibile di essere soddisfatto. La sanzione dell’inesistenza/nullità comporta la rinotifica di tutto, compreso il precetto se nel frattempo è scaduto. Procedura. L’Ufficiale Giudiziario dopo aver notificato l’atto a debitore e terzo pignorato riconsegna senza ritardo al creditore l’originale della citazione e i titoli, il creditore deve depositare in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo (dal 2015 è possibile fare tutto in via telematica), il tutto entro 30 gg dalla riconsegna (termine perentorio) dell’atto e dei titoli.
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