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Pignoramento presso terzi; Pignoramento immobiliare; Espropriazione dei beni indivisi; Espropriazione contro il terzo proprietario., Sbobinature di Diritto Processuale Civile

Pignoramento presso terzi; Pignoramento immobiliare; Espropriazione dei beni indivisi; Espropriazione contro il terzo proprietario.

Tipologia: Sbobinature

2019/2020

Caricato il 10/06/2020

vincenzodicostanzo1
vincenzodicostanzo1 🇮🇹

4.3

(7)

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Scarica Pignoramento presso terzi; Pignoramento immobiliare; Espropriazione dei beni indivisi; Espropriazione contro il terzo proprietario. e più Sbobinature in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! DIPARTIMENTO PINTO 14 MAGGIO 2019: Pignoramento presso terzi; Pignoramento immobiliare; Espropriazione dei beni indivisi; Espropriazione contro il terzo proprietario. Allora, avevamo visto l’altra volta il pignoramento mobiliare. Dobbiamo vedere un po’ gli altri tipi di pignoramento perché abbiamo detto che oltre il pignoramento mobiliare abbiamo il pignoramento immobiliare, presso terzi, contro il terzo proprietario e il pignoramento di beni indivisi. Pignoramento presso terzi Vediamo un po’, qualcuno ha visto, sa di cosa stiamo parlando? Chi è il terzo soprattutto? Allora il pignoramento presso terzi, state attenti all’esame perché quando si parla di terzo in realtà è molto facile fare confusione quindi dovete subito inquadrare la domanda che vi stanno facendo. Non dovete contrapporre il pignoramento presso terzi al pignoramento contro il terzo proprietario perché sono due cose totalmente diverse, quindi un attimo di lucidità all’esame per capire che cosa vi stanno chiedendo senza fare confusione perché nel processo esecutivo troverete diversi terzi dovete subito inquadrare il tipo di domanda che vi stiamo ponendo e soprattutto non dovete fare confusione tra i diversi istituti. Poi vedremo infatti che il terzo proprietario è una figura del tutto diversa dal debitor debitoris del pignoramento presso terzi. Allora: il pignoramento presso terzi non ha ad oggetto un bene mobile o immobile di proprietà del debitore ma tendenzialmente ha ad oggetto un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo. Mettiamo il caso, ad esempio, che il soggetto espropriato (quindi il debitore) è un lavoratore: tendenzialmente il lavoratore vanta (poi vedremo che ci sono delle limitazioni) dei crediti nei confronti del datore di lavoro; quindi piuttosto che aggredire un bene dell’espropriato si sceglie di aggredire un credito che l’espropriato vanta nei confronti di un soggetto terzo. Come si svolge questo tipo di espropriazione? *Risposta della ragazza che non si capisce bene* In realtà quindi noi possiamo vedere che il pignoramento presso terzi inizia con l’individuazione del credito da parte del creditore cioè è il creditore ad informarsi rispetto ad un credito che il debitore vanta nei confronti di un terzo. Noi abbiamo detto che l’atto iniziale dell’espropriazione è il pignoramento e abbiamo anche detto che a seconda del tipo di bene che intendiamo espropriare il pignoramento ha una forma diversa. Abbiamo visto ad esempio nel pignoramento mobiliare che il pignoramento si esegue con un’ingiunzione verbale che l’ufficiale giudiziario fa nei confronti del debitore, dicendogli appunto di non disporre dei beni che sono soggetti a pignoramento. Qui in che forme si realizza il pignoramento? Qua vi renderete conto che è coinvolto un soggetto terzo quindi senz’altro il pignoramento avrà delle forme particolari dovute appunto alla presenza di un soggetto estraneo rispetto al processo esecutivo. Quindi si esegue con un atto che viene notificato sia al debitore che al debitor debitoris. L’atto ha una natura duplice perché contiene: l’ingiunzione rivolta al debitore ( perché noi abbiamo detto che il pignoramento è un’ingiunzione) e un’intimazione rivolta al terzo. Se prendete l’art.543 che appunto è rubricato “forma del pignoramento”, possiamo vedere qual è il contenuto dell’ atto. Ora io non vi dico di impararlo a memoria però dobbiamo sapere esattamente ai fini dell’esame qual è il contenuto di quest’atto, i suoi tratti salienti. Nel secondo comma dell’art.543 è indicato il contenuto dell’atto, ora lo esaminiamo per vedere gli elementi che interessano ai fini dell’esame. Allora l’atto deve contenere oltre all’ingiunzione rivolta al debitore… secondo voi poiché l’espropriazione ha da oggetto un credito qual è il suo contenuto? Cioè cosa si dirà nell’atto al debitore? Di non riscuotere il credito: “Ho individuato il credito che tu vanti nei confronti del debiotr debitoris”. L’ingiunzione in questo caso, poiché non stiamo parlando di un bene, equivale a dire al debitore NON DEVI riscuotere il credito. Altra parentesi, non è un caso frequente anzi è un caso molto marginale: non si pignora solo un credito che il debitore vanta nei confronti del debitor debitoris, ma si può pignorare un bene appartenente al debitore, di proprietà del debitore, che è in possesso del terzo. ESEMPIO: Mettiamo il caso in cui io sono il debitore, ho la proprietà di un bene mobile, presto quel bene o lo do al terzo: il terzo non diventa proprietario del bene ma lo possiede; tramite questa procedura è possibile anche andare ad espropriare un bene appartenete al debitore ma in possesso del terzo anche se, e a questa ipotesi faremo riferimento, è molto più frequente che si vada a pignorare un credito che il debitore vanta nei confronti del debitor debitoris. Ovviamente però ai fini dell’esame lo dobbiamo dire: il debitor debitoris o è titolare di un debito nei confronti del debitore oppure è in possesso di un suo bene. State attenti: è in possesso, il bene è di proprietà del debitore, il terzo lo possiede solo; perché sennò facciamo confusione con l’espropriazione contro il terzo proprietario. Quindi l’atto deve contenere l’ingiunzione rivolta al debitore “non riscuotere il credito” oppure “non riprendere il bene”, deve essere indicato il credito per il quale si procede (quindi il credito del creditore che agisce) e anche il titolo esecutivo e il precetto devono essere indicati in quest’atto perché mentre al debitore io ho già notificato il titolo esecutivo e il precetto, il debitor debitoris non sa ancora nulla , quindi nell’atto devo indicare assolutamente il credito per il quale si procede, dopodiché che cosa devo indicare ? Devo indicare il credito che credo (perché ipotizzo) il debitore vanti nei confronti del debitor debitoris oppure devo indicare la cosa appartenente al debitore che ritengo sia in possesso del terzo. — .Andiamo al numero 4, che è il punto fondamentale dal punto di vista del contenuto dell’atto di pignoramento che viene notificato ad entrambe le parti (debitore e debitor debioris). Il numero 4 mi dice che: “quest’atto deve contenere la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito rivolto nei confronti del terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’art.547, mediante raccomandata, entro un termine di 10 giorni (ora esaminiamo qual è il contenuto di questa dichiarazione), con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e quando il terzo non compare o sebbene comparso non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose appartenenti al debitore nell’ammontare nei termini indicati dal creditore si considerano non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione”. Allora, da un lato cito il debitore a comparire in udienza, dall’altro invito il terzo debitor debitoris a rilasciare una dichiarazione. Quale può essere il contenuto di questa dichiarazione? Io creditore ho sommariamente individuato un credito che il debitore vanta nei confronti del debitor debitoris oppure potrei avere individuato cose che sono in suo possesso, ma non c’è alcun riscontro che quel credito realmente esista o che quelle cose sono realmente in possesso del debitor debitoris, quindi lo invito a rilasciare una dichiarazione (a mezzo raccomandata entro un termine di 10 giorni) che avrà ad oggetto l’accertamento dell’esistenza del credito; cioè il debitor debitoris in questa dichiarazione dovrà appunto comunicare che effettivamente ha un debito con il debitore e dovrà anche comunicare l’importo esatto perché potrebbe essere che il creditore non ha realmente determinato qual è l’importo del credito che il debitore vanta nei confronti del debitor debitoris. Quindi io lo invito a rilasciare semplicemente una dichiarazione che dovrà essere effettuata nei confronti del creditore cioè dovrà essere ricevuta dal creditore. Poi mi dice la norma che però va avvertito: perché se entro il termine di 10 giorni non perviene la dichiarazione, sarà chiamato a comparire in udienza al fine di dichiarare l’esistenza del debito di cui è titolare o il possesso di cose appartenenti al debitore; devo anche avvisarlo che laddove non si presenti in udienza il credito si ha per non contestato, quindi si ritiene che la dichiarazione sia stata rilasciata cioè che il credito esiste , nell’ammontare indicato dal creditore (se lo ha indicato). Inoltre in quest’atto oltre agli elementi che abbiamo già segnalato, vi è un’intimazione rivolta nei confronti del terzo . L’intimazione è diversa dall’ingiunzione, perché l’ingiunzione è un atto che proviene da un potere pubblico (l’ufficiale giudiziario) mentre l’intimazione è un atto (l’avete trovata anche nel precetto) che proviene dal creditore, il quale intima il debitor debitoris a non pagare cioè non rendere il credito al debitore o non restituirgli la cosa. Quindi è fondamentale perché questo art.543 laddove specifica il contenuto dell’atto di pignoramento mi da delle serie indicazioni su quello che è il procedimento del pignoramento presso terzi, perché già più o meno si capiscono quali sono i possibili scenari. Per cui all’esame: pignoramento presso terzi- individuiamo prima di tutto chi è il terzo (il terzo è il debitor debitoris oppure il terzo possiede cose che appartengono al debitore) – come si esegue il pignoramento? (Con la notifica di un atto complesso)- Perché complesso? ( perché contiene al contempo l’ingiunzione rivolta al debitore di non riscuotere i crediti e l’intimazione nei confronti del terzo di non pagare: è complesso anche dal punto di vista della provenienza perché proviene sia dall’ufficiale giudiziario che dal creditore)- qual è il contenuto fondamentale di quest’atto? (cito il debitore a comparire in udienza e invito il terzo a rilasciare la dichiarazione con tanto di avvertimento rispetto alle conseguenze che derivano dalla mancata comunicazione della dichiarazione entro il termine perentorio). Ovviamente ci sono dei crediti che sono assolutamente impignorabili come ad esempio i crediti alimentari che derivano dalle cause di separazione e divorzio e ci sono dei crediti relativamente impignorabili, cioè possono essere pignorati solo entro una determinata misura come ad esempio i crediti da lavoro, infatti non posso pignorare l’intero stipendio del lavoratore , perché lo priverei del sostentamento, posso pignorarlo entro determinati limiti indicati dall’art.545 (vi invito a leggerlo per farvi un’idea di quelli che sono i crediti assolutamente e relativamente impignorabili, ma ovviamente non ad impararlo a memoria. L’importante è che abbiate una cognizione generale, in realtà ve ne potete andare anche per una logica: è ovvio che i crediti alimentari in quanto legati a diritti problemi perché il bene viene sottoposto a custodia e successivamente viene venduto quindi vi invito a leggere in modo rapido l’art.557-559 sulla custodia ma solo per darvi un’idea di come viene disposta tale custodia del bene. Ai fini dell’esame è importante sapere: come si esegue il pignoramento-quando il pignoramento si perfeziona- qual è il contenuto dell’atto di pignoramento. Leggiamo il 559: col pignoramento il debitore è costituito custode dei beni pignorati (ovviamente ha ricevuto l’ingiunzione quindi non li può vendere, li custodisce ma non ne può disporre), di tutti gli accessori, pertinenze e frutti senza diritto a compenso (è un’attività che deve svolgere gratuitamente). Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, il giudice dell’esecuzione, sentito il debitore, può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l’immobile non sia occupato dal debitore (il debitore non vive nell’immobile). In questo caso ovviamente il custode nominato dal giudice dell’esecuzione avrà diritto ad un compenso che verrà attribuito alle spese dell’esecuzione. Quindi è fondamentale il fatto che di regola il custode del bene è il soggetto debitore. Altra cosa fondamentale: qui non c’è alcun accertamento perché è un bene immobile, quindi tenete sempre presente la natura del bene; poiché risulta dai registri non c’è bisogno di accertamento circa il diritto vantato dal debitore nei confronti del bene. È molto più semplice dell’altro, però bisogna essere precisi. DOMANDA: Esiste un valore minimo del credito affinché si possa procedere all’espropriazione immobiliare? RISPOSTA: No, ma ovviamente se ci sono altri beni nella disponibilità del debitore, che possono essere pignorati ed hanno un importo inferiore, si predilige quell’importo li. Espropriazione dei beni indivisi (all’esame vi perdete sempre) Art.599 Domanda che non si capisce Risposta: Art. 494 comma1, il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarle al creditore. Che cosa vuol dire? Noi abbiamo già notificato un titolo ed un precetto quindi lui sa l’importo del credito (che è indicato nel precetto con cui si intima al debitore di pagare). L’ufficiale giudiziario, qua si fa riferimento prevalentemente ma non sempre al pignoramento mobiliare e per certi versi al pignoramento presso terzi, si reca a casa del debitore nel pignoramento mobiliare, dobbiamo immaginarlo cosi per capirlo anche se all’esame bisogna dirlo in maniera più tecnica: l’ufficiale giudiziario bussa alla porta del debitore e afferma di essere li per pignorare i beni. Il debitore dice che ci sono qui 5000€ che equivalgono all’ammontare del credito. Vuole pagare. Avrebbe potuto pagare anche prima, quando aveva ricevuto la notifica del precetto ed evitare il pignoramento, non l’ha fatto ma può comunque evitarlo pagando nell’ultimo momento utile: il momento prima a quello in cui viene pignorato il bene. La potrebbe fare anche quando nell'espropriazione verso terzi, l'UG si reca in casa sua per notificargli l'atto. Il debitore dice: “Non mi pignorare il bene, ti do la somma di denaro corrispondente all'importo del credito, più le spese di esecuzione”. Quindi l'ipotesi ex Art 494.1 si riferisce all'ipotesi in cui il debitore adempie, paga per evitare il pignoramento del bene. E' l'ultimo momento utile che il debitore ha per poter pagare ed evitare il pignoramento. Cioè il momento in cui L'UG si reca in casa sua o per notificargli l'atto o per procedere all'espropriazione immobiliare. All'ultimo momento, prima del pignoramento ,come se avessi ottemperato a ciò che è stabilito nel precetto. Art 494.3. Esso è diverso dal 1° comma. Quest'ultimo recita: “il debitore può evitare il pignoramento”. Qui invece (3° comma), il debitore il pignoramento non lo subisce proprio. “Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'UG, in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di denaro uguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi”. Quindi L'UG ha varcato la soglia della casa del debitore (parliamo sempre di cose) e sta guardando se vi sono beni da pignorare. Il debitore ha paura che gli possano pignorare il quadro a cui tiene particolarmente. Così dice all'ufficiale giudiziario: “Procedi col pignoramento, però invece di pignorare un bene, pignora una somma di denaro”. Qui, a differenza del 1° comma, il pignoramento viene fatto. E' l'oggetto del pignoramento che cambia, non più un bene ma una somma di denaro. Ora ditemi voi, perché a questo punto il debitore non paga? Perché si fa pignorare una somma di denaro? Per poter fare in seguito l'opposizione. Egli non è particolarmente convinto che la procedura esecutiva sia stata legittimamente iniziata nei suoi confronti e per questa ragione dice: “non pignorare il quadro, dato che nel mentre che io faccio opposizione, si risolve il giudizio d'opposizione, il quadro tu me lo potresti vendere. Se invece sono somme di denaro, anche se tu me le dividi, se vinco il giudizio di opposizione tu me le restituisci”. Le somme di denaro possono essere restituite, il quadro no, dato che vi è la tutela di colui che l'ha acquistato. Quindi qui a differenza del 1° comma, il debitore subisce il pignoramento, ma cambia l'oggetto. Dal bene si passa a somme di denaro, che spontaneamente do all'UG. Vi è poi una terza ipotesi. Art 495. Io debitore ho già subito il pignoramento di cose. Prima che venga disposta la vendita o assegnazione del mio bene pignorato, scelgo di convertire lo stesso in somme di denaro. Ciò scatta in un momento successivo rispetto all'ipotesi di prima, dove io davo una somma di denaro e in quel momento si perfezionava il pignoramento. Qui invece il pignoramento si è già perfezionato su di un bene. Però io scelgo di convertire quel bene in una somma di denaro. Qual è l'obiettivo? Non lo sapete, ma alle vendite giudiziarie i beni vengono molto svalutati. Pur di vendere il bene e restituire quanto dovuto al creditore, il bene viene venduto ad una somma inferiore rispetto al suo valore effettivo al mercato. Es. Il creditore procedente procede per un credito di 40mila euro. Il mio immobile pignorato ne vale 100mila, ma alla vendita giudiziaria viene venduto per 60mila. Io perdo una fetta di valore del bene, dato che guadagno solo 20mila euro, quando se la vendessi personalmente avrei guadagnato 60mila euro (contando il mio credito di 40). Voglio evitare quindi la vendita del bene, non il pignoramento. Che faccio? Chiedo di convertire il bene in somma di denaro. Quindi successivamente al pignoramento del bene, cambia l'oggetto dello stesso. Il pignoramento che non viene più imposto sul bene ma su una somma di denaro che il debitore versa. Vi è sempre un debitore che versa una somma di denaro in luogo del pignoramento, ma in momenti diversi:  Art 494.1 = Il debitore versa la somma di denaro prima del pignoramento.  Art 494.3 = paga quando sta subendo il pignoramento, per evitare che vengano pignorate delle cose.  Art 495 = il debitore ha già subito il pignoramento prima della vendita, per evitare quest'ultima. Non il pignoramento. Ragazzo domanda: Ci sono dei termini per disporre la vendita? Dott.ssa: Sì ci sono, vi è un'udienza all'interno della quale il giudice dispone l'assegnazione e la vendita. Non entreremo però nei dettagli della vendita. I tempi non sono rapidi ma nemmeno similari a quelli in genere dei processi. Il Consolo è molto asciutto sulla vendita. Piuttosto dovrete conoscere la differenza tra vendita e assegnazione, e gli effetti della vendita previsti dal Codice Civile. I dettagli non ve li chiederemo. Ragazza domanda: I creditori chirografari possono intervenire nel processo esecutivo? Dott.ssa: Se sono muniti di titolo esecutivo sì. Abbiamo detto che l'unico limite è che siano in possesso di titolo esecutivo, a meno che non rientrino nelle categorie ex Art 499. Che siano privilegiati o meno, a noi interessa che abbiano il titolo. Possono intervenire tutti i creditori in possesso di titolo esecutivo. Espropriazione dei beni indivisi Secondo voi qual è l'oggetto del pignoramento? La risposta è: la quota di un bene che appartiene al debitore e ad altri comunisti. Vi sono più titolari della proprietà di un certo bene. Uno di tali soggetti è il debitore. 1° errore che si fa all'esame: “Qual è l'oggetto del pignoramento? L'intero bene”. Non è l'intero bene, ma la quota del bene appartenente al debitore. E' errato dire che sia il bene per l'intero, tranne nel caso in cui tutti i comproprietari siano debitori del creditore. Ovviamente questo bene può essere mobile o immobile. 2° domanda all'esame: Come si fa il pignoramento? Che forma ha in questo caso? Ragazza: Se il bene è immobile allora secondo le forme del pignoramento immobiliare. Dott.ssa: Mettiamo che come ha detto la collega, se è un bene immobile allora si usano le forme del pignoramento immobiliare. Ma a chi notifico il pignoramento? Solo al debitore. Questa è una cosa fondamentale. Il pignoramento si perfeziona nel momento in cui viene fatta l'ingiunzione al debitore. Che sia fatta poi in forma verbale perché il bene è mobile, oppure con atto notificato se immobile, l'importante da sapere è che il pignoramento si perfeziona quando avviene l'ingiunzione nei confronti del debitore. Perché allora si cade in errore? Perché vi è il 599, che recita al secondo comma: “In tal caso del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice”. Tale avviso di pignoramento verso gli altri comproprietari del bene non è il pignoramento. Ma è un avviso che annuncia, agli altri comunisti, che è stata pignorata la quota del debitore. Funzione dell'avviso. E' importante prima di tutto che voi sappiate qual è il contenuto dell'avviso. All'esame spesso ci dite che esso serve affinché i comunisti non facciano vendere la quota di bene al debitore. Ma se ci riflettete, la quota è stata già pignorata. Che il venditore la venda o meno, comunque quell'atto sarà inefficace per il creditore. Quindi non dite così all'esame. In materia di comunione, i poteri hanno il potere di separare o dividere il bene. In questo caso devo avvertirvi che non possono lasciar separare la quota al debitore (vi è un divieto). Allora cosa succede se non faccio l'avviso? Potremmo dire anche che l'avviso serve ad integrare l'efficacia de pignoramento, anche se quest'ultimo viene eseguito lo stesso, con o senza avviso. L'unica conseguenza del mancato avviso è quindi: i comproprietari non essendo stati avvisati, possono lasciar separare la quota al debitore. Non sono obbligati a rispettare tal divieto. Come si procede in questi casi? Ci sono 3 strade: 1) La prima da percorrere è la separazione in natura. Essa si potrà avere senz'altro su istanza del creditore e senz'altro sentite le parti interessate. Ma soprattutto si avrà quando il bene è divisibile in natura (es. sono proprietaria di una partita di grano, essa è un bene divisibile in natura). Quindi la prima strada è vedere se il bene si può separare in natura. Quindi su istanza del creditore, sentite le parti interessate, il giudice disporrà la separazione in natura. 2) Se non è possibile la divisione del bene in natura, si deve procedere alla divisione giudiziale. La regola quindi è questa, così dovete dire all'esame. Ci sarà allora un apposito giudizio di divisione in un processo autonomo. 3) Vi è però una possibile variante alla regola che vi ho descritto. Non si procederà alla divisione giudiziale, quando il giudice riterrà possibile la vendita della sola quota ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Cosa vuol dire? Nel giudizio di divisione, l'obiettivo è separare il bene, dividerlo in tanti pezzettini per quanti sono i comproprietari e vendere la quota singola del debitore. Ma se io giudice dell'esecuzione, mi rendo conto che la quota posso venderla prima di dividere il bene, allora ne dispongo la vendita. Quando posso farlo? Immaginate che un bene immobile appartenga a 4 eredi, tra cui uno di essi è il debitore. In caso di divisione giudiziale cosa succede ? , il bene verrà frammentato in 4 parti. La quota del debitore sarà venduta ad un terzo, un estraneo. Allora prima di procedere alla divisione giudiziale, gli altri eredi potrebbero dire: “la quota la compriamo noi”. In tal caso la quota non verrà venduta ad un valore inferiore, dato che gli altri 3 eredi saranno disposti a pagare l'importo pieno sulla quota per acquistarla. L'obiettivo infatti qual è? Mantenere il valore medesimo della quota. Quando il giudice vede uno scenario del genere, non dispone la divisione giudiziale, che è la regola, ma la vendita della singola quota. Ergo in questi casi vi è una divisione, a meno che il giudice non disponga che la vendita della quota sia fatta ad un prezzo pari o superiore al valore della stessa. Ora dobbiamo dire cosa succede in caso di divisione giudiziale. Abbiamo detto che si apre un procedimento, un giudizio di divisione che (secondo le disposizioni di attuazione del CPC, Art 181) comunque deve svolgersi davanti al giudice dell'esecuzione. Esso però è un giudizio diverso rispetto a quello del processo esecutivo. Nel mentre che questo giudizio si svolge, cosa succede al processo esecutivo? Si sospende. Questa è infatti l'unica ipotesi di sospensione ex lege attualmente prevista, in cui il legislatore dice che il processo esecutivo si sospende. Non c'è
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