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PIGNORAMENTO PRESSO TERZI, Appunti di Diritto Processuale Civile

la nuova disciplina del pignoramento presso terzi

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 06/07/2014

alex79
alex79 🇮🇹

4.8

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Scarica PIGNORAMENTO PRESSO TERZI e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Il pignoramento presso terzi Si tratta del pignoramento avente ad oggetto crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo “debitor debitoris” (ad es. stipendio; conto corrente) o di beni mobili del debitore che sono in possesso di terzi. La sua caratteristica peculiare è rappresentata dal fatto che esso si perfeziona solo previo accertamento che il debitore sia titolare del credito/proprietario del bene. Dal punto di vista processuale si è in presenza di una “fattispecie a formazione successiva” che si articola in due diverse fasi. Una prima fase consiste nella notifica, effettuata su richiesta del creditore (al debitore e al terzo), di un “atto complesso” ex art 543 c.p.c., contenente alcuni elementi essenziali e precisamente: 1)L’ingiunzione al debitore di non sottrarre il credito che vanta, nei confronti del suo debitore, alla garanzia del credito del creditore procedente (e di eventuali creditori intervenienti); 2)Indicazione (almeno generica) delle cose/somme dovute ed intimazione al terzo “debitor debitoris” di non disporne senza ordine del giudice. 3)Citazione del terzo (e del debitore) a comparire (personalmente/a mezzo di “mandatario speciale”) ad un’udienza fissata dal creditore davanti al Tribunale del luogo di residenza del terzo, affinchè questi: a)renda la “dichiarazione di consistenza” di cui all’art. 547; b)comunichi tale dichiarazione al creditore procedente, entro 10 giorni, a mezzo lettera raccomandata. La seconda fase consiste nel successivo accertamento del diritto del debitore nei confronti del terzo: essa si svolge all’udienza, ove possono verificarsi varie eventualità: Laddove il terzo compaia e renda “dichiarazione positiva” in ordine alle cose/somme di cui egli è debitore: se non sorgono contestazioni il pignoramento si perfeziona e il processo di espropriazione prosegue. Secondo la precedente disciplina nel caso in cui il terzo non avesse reso la dichiarazione ovvero avesse negato di essere debitore, il creditore procedente avrebbe dovuto iniziare un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto il diritto di credito pignorato che si sarebbe concluso con sentenza all’esito della quale (ovviamente se favorevole al creditore procedente) il processo esecutivo –nelle more sospeso - avrebbe dovuto essere, finalmente, da questi riassunto. Nella nuova versione, voluta dalla legge di stabilità del 2013, la disciplina, distingue i due casi: 1)La prima è ipotesi quella della mancata dichiarazione del terzo (art. 548 c.p.c.): in tal caso occorre distinguere tra due sotto-ipotesi: a. Ove «il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma»: se il debitor debitoris non si presenta in udienza, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice potrà procedere all’assegnazione o alla vendita del credito pignorato. b. Qualora, invece, il debitor debitoris abbia reso la dichiarazione fuori udienza (ossia tramite comunicazione scritta) e all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione: il giudice fisserà un’udienza successiva, con ordinanza (da notificarsi al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza). Se il debitor debitoris non compaia alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera - come nel caso precedente - non contestato. 2)La seconda è quella relativa alla dichiarazione del terzo contestata dal creditore procedente (art. 549 c.p.c.): in tale ipotesi il giudice dell'esecuzione risolve tali contestazioni, compiuti i necessari accertamenti (e, quindi, non più secondo le forme del libro secondo del codice), con ordinanza. Detta ordinanza sarà impugnabile nelle forme e nei termini previsti per l’opposizione agli atti esecutivi ex arti. 617 c.p.c.
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