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PIGNORAMENTO PROCEDURA CIVILE, Appunti di Diritto Processuale Civile

Pignoramento, effetti e forme. Intervento dei creditori, singoli procedimenti esecutivi.

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 03/05/2021

Lastudentessa08
Lastudentessa08 🇮🇹

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Scarica PIGNORAMENTO PROCEDURA CIVILE e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Pignoramento Rappresenta la prima fase dell’espropriazione forzata e riguarda l’aggressione e l’apprensione materiale dei beni. Il pignoramento produce: - Effetti processuali - Effetti sostanziali 1. Effetti processuali Art. 491 c.p.c. Inizio dell’espropriazione Il primo atto dell’espropriazione forzata è il pignoramento, quindi il primo effetto è quello per cui pende il procedimento esecutivo. Il pignoramento comporta la nomina di un custode, avviene automaticamente per effetto del pignoramento; può essere anche lo stesso debitore ma muta il titolo. Es. il debitore che continua ad abitare l’immobile, non lo abita più come proprietario ma come custode e quindi è soggetto ad obblighi del custode. 2. Effetti sostanziali Sono regolati dal c.c. che stabilisce l’inefficacia relativa degli atti di disposizione dei beni pignorati. Vedi artt. 2912 ss. c.c. estensione del pignoramento; Art. 2913 c.c. Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato. Art. 2914 c.c. Alienazioni anteriori al pignoramento. Regola l’inefficacia delle alienazioni dei beni pignorati nel caso in cui si tratti di immobili o crediti. Sono inefficaci nei confronti del creditore procedente e degli eventuali intervenuti, tutti gli atti di alienazione, nonché, tutti quelli che comportano vincoli di indisponibilità dei beni pignorati. Per i crediti: sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante tutte le cause di estinzione del credito verificate dopo il pignoramento. Ipotesi classica di ALIENAZIONE DEL BENE PIGNORATO. Inefficace nei confronti del creditore procedente e degli eventuali intervenuti; inefficace vuol dire che NON SONO NULLE. Il bene pignorato è vincolato alla soddisfazione dei crediti del creditore procedente e degli eventuali intervenuti ma le eventuali alienazioni sono INEFFICACI, la loro inefficacia è relativa (nei confronti del creditore e degli intervenuti). Dunque, nei rapporti tra le parti, debitore e terzo che ha acquistato il bene pignorato, l’atto di alienazione è valido. Ai fini dell’esecuzione forzata la vendita è inefficace. Il debitore che ha venduto il bene pignorato sarà obbligato al risarcimento del danno ma nulla vieta che il bene pignorato venga venduto anche se l’acquirente ne è consapevole. Art. 2919 c.c. stabilisce che se un atto di alienazione è inefficace nei confronti del creditore pignorante, sarà inefficace anche nei confronti di chi comprerà il bene all’asta. Esempio. Viene pignorato un bene immobile l’1 gennaio 2015, il 20 gennaio il debitore lo vende ad un terzo, è indifferente se in buona o in cattiva fede; questa vendita è inefficace nei confronti del creditore pignorante, il 30 maggio il bene viene venduto all’asta. Chi compra all’asta, compra il bene libero, cioè compra il bene così come era quando era stato eseguito il pignoramento, quindi la vendita fatta dal debitore è inefficace anche nei confronti di chi comprerà all’asta. Nb. È sempre fatto salvo il principio possesso vale titolo. autonomo nel senso che la eventuale nullità di uno dei pignoramenti non fa cadere gli altri pignoramenti. Artt. 494 e 495 c.p.c. Art. 494 c.p.c. Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Comma 1: il debitore può evitare il pignoramento se, una volta che si presenta l’ufficiale giudiziario, paga. L’ufficiale giudiziario è legittimato a ricevere il pagamento, vi è un adiectus solutionis causa. Comma 2: all’atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. Comma 3: il debitore chiede all’ufficiale giudiziario di pignorare una somma di denaro in luogo di cose. Il debitore può proporre opposizione per ottenere una sospensione della procedura di esecuzione in modo che il creditore non incassi quelle somme. Art. 495 c.p.c. Conversione del pignoramento. Prima che sia disposta la vendita, il debitore può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante. Il debitore deve fare un’istanza al giudice dell’esecuzione e versare almeno 1/5 delle somme. L’ufficiale giudiziario ha già fatto un verbale di pignoramento, i beni sono vincolati ma il debitore li vuole liberare ex post. È possibile chiedere al giudice dell’esecuzione una dilazione, quando il pignoramento ha ad oggetto beni immobili e il pagamento rateale non può superare un periodo di 18 mesi. Art. 496 c.p.c. riduzione del pignoramento. Art. 497 c.p.c. Cessazione dell’efficacia del pignoramento. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata richiesta l’assegnazione o la vendita. Entro 45 giorni il creditore deve chiedere la vendita ovvero l’assegnazione dei beni pignorati. L’assegnazione trova applicazione in casi residuali. INTERVENTO DEI CREDITORI. È UN ISTITUTO CHE TROVA APPLICAZIONE SOLO NELL’ESPROPRIAZIONE FORZATA. Tutti i creditori hanno eguale diritto a soddisfarsi sui beni del debitore, lo stesso codice civile stabilisce però le cause di prelazione. Quali sono le cause di prelazione? - Privilegio - Pegno (beni mobili, ha come caratteristica lo spossessamento; il debitore deve essere spossessato) - Ipoteca (beni immobili) Non sempre il creditore munito di privilegio, pegno, ipoteca, ha titolo esecutivo. I creditori muniti di prelazione vanno soddisfatti per primi. Tutti gli altri che non hanno nessuna causa di prelazione si chiamano “chirografari”. All’interno dei creditori chirografari dobbiamo fare una distinzione: - Creditori intervenuti tempestivamente: partecipano alla distribuzione del ricavato allo stesso modo del creditore procedente, salve le cause di giustificazione. - Creditori intervenuti tardivamente: in sede di distribuzione del ricavato vengono postergati rispetto al creditore procedente, salve le cause legittime di prelazione. Ordine di distribuzione del ricavato: - Spese di giustizia - Crediti muniti di prelazione (sia creditori intervenuti tempestivamente, sia tardivamente) - Creditori chirografari Chi sono i creditori tardivi e i creditori tempestivi? (valido per esecuzione mobiliare e immobiliare) Intervento tempestivo: se ha luogo fino all’udienza per l’autorizzazione alla vendita. Intervento tardivo: se ha luogo dopo l’udienza per l’autorizzazione alla vendita. Esecuzione presso terzi: intervento tardivo se ha luogo dopo l’udienza prevista dall’art. 547 c.p.c. cioè dopo l’udienza fissata per la dichiarazione del terzo. Art. 498 c.p.c. Avviso ai creditori iscritti. Se vi è espropriazione, i creditori che hanno diritto di prelazione risultante dai pubblici registri devono essere avvertiti. Es. se ho scritto un’ipoteca su un immobile il creditore procedente mi deve avvertire di aver pignorato l’immobile poiché la vendita forzata ha un effetto che si chiama effetto purgativo, cioè pulisce da eventuali iscrizioni e trascrizioni. Es. se un bene viene venduto all’asta, se è oggetto di vendita forzata, le ipoteche che erano iscritte su quel bene vengono cancellate. Il creditore che abbia iscritto ipoteca o abbia il diritto di prelazione deve essere avvertito perché altrimenti il suo diritto si vanifica. Se non interviene non può essere soddisfatto quindi occorre avvertirlo. ART. 499 C.P.C. Intervento. Nel processo esecutivo non possono intervenire tutti i creditori. Solo alcune categorie possono intervenire: - Creditori muniti di titolo esecutivo - Creditori che al momento del pignoramento avevano già eseguito un sequestro conservativo sui beni del debitore. - Ovvero avevano diritto di pegno - Ovvero avevano diritto di prelazione risultante dai pubblici registri - Creditori i cui crediti risultino dalle scritture contabili previste dall’art. 2214 c.c. o dalla normativa tributaria. Chi intende intervenire deve depositare un ricorso in cui deve indicare la fonte del suo credito e i documenti che allega. Se il creditore che interviene non ha un titolo esecutivo deve notificare al debitore copia del suo ricorso per intervento. Principio: vengono trasferiti i diritti che spettavano al debitore; se viene pignorato un bene che non appartiene al debitore, chi compra all’asta può subire l’evizione, cioè può subire una causa dell’effettivo proprietario. Per i beni mobili vale il principio del possesso vale titolo (il vero proprietario dovrebbe provare di essere proprietario e che l’altro è in mala fede). Se viene pignorato un bene che non è del debitore, chi subisce un pignoramento non deve attendere la vendita forzata ma ha uno strumento per impedire la vendita forzata: l’opposizione di terzo. È quella che spetta a chiunque vanti la proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati (caso in cui invece di essere pignorato un bene del debitore, viene pignorato il bene del terzo). Distribuzione del ricavato. Art. 509 c.p.c. composizione della somma ricavata. Tutto ciò che viene acquisito alla procedura verrà distribuito tra i creditori. Art. 510 c.p.c. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell’esecuzione sentito il debitore, dispone il pagamento di quanto gli spetta. Il giudice dell’esecuzione dovrà verificare se c’è il titolo esecutivo e se non ci sono contestazioni, de plano assegna le somme al creditore. Se vi sono più creditori occorre creare un progetto di distribuzione. Nell’esecuzione mobiliare viene formato dagli stessi creditori che possono accordarsi. Nell’esecuzione immobiliare il progetto viene predisposto o dal giudice dell’esecuzione o dal professionista incaricato della vendita e ci sarà un’udienza. I creditori possono essere d’accordo o no. Cosa accade se sorgono contestazioni in sede di distribuzione del ricavato. Le contestazioni devono essere decise con ordinanza dallo stesso giudice dell’esecuzione, il giudice decide allo stato degli atti. Contro le ordinanze si può proporre opposizione agli atti esecutivi, salvo espresso provvedimento del giudice dell’esecuzione, questa non sospende la distribuzione del ricavato. Che succede a tutti quei creditori, i cui crediti erano stati contestati dal debitore? - Se questi creditori hanno ottenuto il titolo esecutivo, il giudice dell’esecuzione dovrà disporre semplicemente il pagamento in loro favore, perché nel frattempo hanno avuto il titolo esecutivo e possono partecipare alla distribuzione del ricavato. - Se i creditori non hanno ancora ottenuto il titolo esecutivo il giudice dovrà disporre l’accantonamento delle somme. Se i creditori vinceranno la causa otterranno le somme, se perderanno bisognerà riaprire il piano di distribuzione e le somme andranno suddivise tra gli altri creditori e il residuo andrà al debitore. Il tempo entro il quale deve avvenire è 3 anni. Singoli procedimenti esecutivi Espropriazione mobiliare. Beni mobili di proprietà del debitore. I beni vengono individuati dalla legge sulla base di una relazione spaziale; si presumono di proprietà del debitore tutti quei beni che si trovano nei luoghi di cui il debitore abbia una diretta disponibilità. L’espropriazione deve essere preceduta dalla notifica del titolo e del precetto, dopo il creditore si deve rivolgere all’ufficiale giudiziario e deve dirgli di procedere con il pignoramento. L’istanza di pignoramento mobiliare non ha forme particolari. L’ufficiale giudiziario deve verificare che il precetto sia ancora efficace, che siano passati almeno 10 giorni dalla notifica e che non siano decorsi più di 45 giorni dalla sua notifica. L’ufficiale giudiziario munito di titolo esecutivo e precetto si reca nella casa del debitore, nell’azienda o negli altri luoghi a lui appartenenti. ART. 513 C.P.C. Ricerca delle cose da pignorare Perché i beni da pignorare non sono beni determinati ma da pignorare sui luoghi. Art. 514 c.p.c. cose mobili assolutamente impignorabili. Il codice fa un elenco. Art. 515 c.p.c. cose mobili relativamente impignorabili. Gli attrezzi a servizio del fondo possono essere pignorati solo con il fondo cui accedono. Libri, oggetti e strumenti per l’esercizio della professione dell’arte e del mestiere possono essere pignorati solo nei limiti di un quinto. Il giudice non può rilevare d’ufficio il fatto che il bene sia impignorabile, sarà onere del debitore proporre opposizione all’esecuzione per far valere l’impignorabilità dei beni. Ipotesi di impignorabilità rilevabile d’ufficio. I beni che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato sono impignorabili, i crediti che l’erario ha nei confronti del soggetto d’imposta sono impignorabili. L’ufficiale giudiziario deve redigere un processo verbale nel quale individua i beni da sottoporre a pignoramento. ART. 517 C.P.C. Scelta delle cose da pignorare. L’ufficiale giudiziario deve fare una prognosi non tanto sul valore in sé del bene ma sul possibile valore di realizzo pari all’importo del credito precettato aumentato della metà. Nella espropriazione mobiliare i beni vengono deprezzati e le spese sono notevoli. Art. 518 c.p.c. Forma del pignoramento.
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