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Precetto rinnovazione titolo esecutivo decreto ingiuntivo, Appunti di Diritto Processuale Civile

precetto appunti

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 11/07/2015

darioimp2015
darioimp2015 🇮🇹

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Scarica Precetto rinnovazione titolo esecutivo decreto ingiuntivo e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! L'atto di precetto come atto prodromico del processo esecutivo L'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica, fatta personalmente al debitore, del titolo esecutivo, quindi del precetto. Se i due atti sono notificati insieme allora il titolo esecutivo deve precedere il precetto (art. 479 c.p.c.) ciò significa che l'atto di precetto va redatto di seguito al titolo esecutivo per poi essere notificato insieme a questo. La notifica del titolo esecutivo è già di per sè idonea a comunicare al debitore l'intenzione del creditore di avviare l'esecuzione forzata per il recupero coattivo del credito. Si tratta, però, di una manifestazione implicita dell'intenzione di procedere, che invece diventa esplicita e solenne con la notificazione del precetto. Il precetto è un atto autonomo del creditore ed ha natura recettizia ovvero non produce effetti finchè non è portato all'effettiva conoscenza del destinatario. Ciò avviene attraverso la notificazione al debitore a mezzo dell'ufficiale giudiziario. Fonte: Il precetto (www.StudioCataldi.it) La forma dell'atto di precetto L'art. 480 codice di procedura civile è dedicato alla forma e al contenuto del precetto. Quest'ultimo consiste nell'intimazione al debitore di adempiere all'obbligo previsto nel titolo esecutivo entro un termine non inferiore a dieci giorni con l'avvertimento che, scaduto detto termine, si procederà con l'esecuzione forzata senza ulteriori avvisi. La norma dispone quali sono i contenuti imprescindibili la cui mancanza determina la nullità del precetto. Secondo il disposto di cui all'art. 480 devono necessariamente essere indicate le parti, il titolo esecutivo e la data in cui è avvenuta la sua notifica al debitore se effettuata separatamente dal precetto. Inoltre, a pena di nullità, il precetto deve riportare la trascrizione integrale del titolo quando questo è costituito da una scrittura privata autenticata. Sarà l'ufficiale giudiziario a controllare e ad attestare la conformità della trascrizione all'originale (comma 2, art. 480 c.p.c.). Il precetto deve poi contenere "la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione. In mancanza le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui e' stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso". Tale omissione dunque non comporta un pregiudizio per la validità dell'atto. Comporta solo che se non viene fatta l'elezione di domicilio, le eventuali opposizioni al precetto saranno depositate presso il giudice dell'esecuzione del luogo in cui è stata eseguita la notifica ossia dove risiede o è domiciliato il debitore. Le eventuali notificazioni che dovranno essere fatte al creditore saranno depositate presso la cancelleria di questo giudice. Infine il precetto deve essere sottoscritto dal creditore istante personalmente o dal suo difensore se si avvale dell'assistenza di questi (comma 4, art. 480 c.p.c.). Una volta che la notifica sia andata a buon fine, l'espropriazione forzata deve iniziare entro i 90 giorni successivi, decorsi inutilmente i quali, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.). N.B.: Come giustamente segnalato dal Collega Francesco Guanti ricordiamo che anche ai fini della redazione dell'atto di precetto si dovrà tenere conto dell'Art. 125 del codice di procedura civile (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte). Il primo comma di tale articolo dispone: "Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresi' indicare il proprio numero di fax". Esonero dal termine dei 10 giorni Nel caso in cui dovesse sussistere il pericolo nel ritardo è possibile richiedere al presidente del tribunale l'autorizzazione a procedere ad esecuzione immediata senza dover attendere i 10 giorni canonici. L'autorizzazione può essere data con o senza cauzione con decreto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi (art. 482 c.p.c.). Fonte: Il precetto (www.StudioCataldi.it) FAC SIMILE Atto di precetto Per: il sig. ___________, Codice fiscale: ___________ nat___________ a ___________, il ___________, res.te in ___________, elettivamente domiciliato in ___________ presso lo studio dell'Avv. ___________ (C.F. _________ PEC ____________ fax _________) che lo rappresenta e difende in virtù di mandato a margine del presente atto (oppure: in calce al presente atto). Premesso che Il Sig.___________ è creditore nei confronti di ____________________ in forza del seguente titolo esecutivo: DESCRIZIONE DEL TITOLO ___________ Intima e fa precetto a ___________ residente in ___________ via ___________ di pagare, entro e non oltre giorni 10 dalla notifica del presente, atto e con l’avvertimento che in difetto si procederà ad esecuzione forzata, le seguenti somme: A) Sorte Titolo esecutivo - B) Spese legali liquidate e successive (indicare qui eventuaali spese legali liquidate e successive ad esempio nel caso di atto di precetto su decreto ingiuntivo) C) Spese dell'atto di precetto Nb: in base ai nuovi compensi per avvocati (2012) vanno applicati i seguenti scaglioni: Scaglione da euro 0 a euro 5.000: da 20 a 100 euro Scaglione da euro 5.001 a euro 500.000: da 150 a 350 euro Scaglione da euro 500.001 a euro 1.500.000: da 400 a 600 euro Scaglione oltre euro 1.500.000: da 700 a 900 dell'esecuzione). Inoltre, se il creditore ha omesso di indicare se intende avvalersi dell'esecuzione immobiliare o di quella mobiliare, si deve presumere che egli abbia inteso avvalersi della prima, se per es. abbia eletto domicilio nella cancelleria del tribunale. (5) L'opinione dottrinale prevalente ritiene che il precetto non sia un vero atto processuale e quindi potrà essere sottoscritto o dal difensore o dalla parte personalmente. La procura rilasciata per il processo di cognizione non si estende anche al processo esecutivo, perché quest'ultimo non è un «ulteriore grado» del processo, ma un processo diverso. In ogni caso, il precetto, ex art. 125, può (non deve) contenere la procura che, se rilasciata in calce o a margine dello stesso, servirà per tutti gli atti esecutivi successivi. Dispositivo dell'art. 483 Codice di Procedura Civile Fonti → Codice di Procedura Civile → LIBRO TERZO - Del processo di esecuzione → Titolo II - Dell'espropriazione forzata (artt. 483-604) → Capo I - Dell'espropriazione forzata in generale → Sezione I - Dei modi e delle forme Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge (1), ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione(2), con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina (3). Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima. Note (1) La norma prevede la possibilità per il creditore di promuovere contemporaneamente l'espropriazione mobiliare e quella immobiliare; oppure l'espropriazione mobiliare presso il debitore e quella presso terzi; o, ancora, l'espropriazione immobiliare e quella presso terzi al fine di ottenere piena soddisfazione della sua pretesa. (2) Il d.lgs. 19-2-1998, n. 51 ha modificato la norma sostituendo il pretore con il giudice dell'esecuzione, quale organo deputato a decidere sull'eccezione in tal senso proposta dal debitore e lasciando sostanzialmente immutata la disciplina prevista dalla norma in esame. Rimane pertanto la preferenza in passato accordata al giudice dell'esecuzione immobiliare (e cioè al tribunale con prevalenza sul pretore, competente per le ipotesi di cumulo di espropriazioni devolute tutte alla sua cognizione). Invero, anche se oggi tutte le procedure esecutive spettano al tribunale, il giudice che è chiamato ad occuparsi dell'esecuzione immobiliare è altresì chiamato a decidere sul cumulo, con preferenza rispetto agli altri giudici delle varie esecuzioni cumulate. (3) E' opportuno indicare che il valore dei beni complessivamente pignorati con i diversi mezzi di espropriazione non può eccedere la somma dei crediti del creditore procedente e dei creditori eventualmente intervenuti, analogamente al caso previsto dall'art. 496. Nel caso in cui venisse superato tale valore, la legge prevede la possibilità di limitare l'espropriazione al mezzo scelto dal creditore o, in mancanza, dal giudice. La limitazione dei mezzi di espropriazione deve essere richiesta mediante un'apposita istanza di parte e non può essere attuata d'ufficio dal giudice. L'istanza de quo deve rivestire la forma dell'opposizione, che deve essere distinta dalle opposizioni ex artt. 615 e 617, e deve essere presentata con ricorso in cancelleria o con semplice dichiarazione in udienza. Dispositivo dell'art. 617 Codice di Procedura Civile Fonti → Codice di Procedura Civile → LIBRO TERZO - Del processo di esecuzione → Titolo V - Delle opposizioni (artt. 615-622) → Capo I - Delle opposizioni del debitore → Sezione II - Delle opposizioni agli atti esecutivi Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto [disp. att. 187] (1). Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione (2) e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice della esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti (3). Note (1) Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti successivi. Pertanto, tale opposizione è diretta a contestare la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deducendo la mancanza o l'irregolarità formale di un presupposto o di un atto del processo, trattandosi di una questione di forma e richiedendosi un controllo limitato all'osservanza delle norme processuali disciplinanti la forma degli atti. Come nel caso dell'opposizione all'esecuzione, quella agli atti esecutivi che viene promossa prima dell'inizio dell'esecuzione assuma la forma dell'atto di citazione, mentre se l'esecuzione è già iniziata, assume la forma del ricorso. Il termine perentorio è quello di venti giorni, o dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto, quale primo atto di esecuzione, o dal compimento dell'atto contro cui l'opposizione è proposta. (2) Si pensi ad esempio all'ipotesi dell'opposizione al precetto per far valere l'irregolarità formale consistente nel fatto di aver autorizzato l'esecuzione immediata, omettendo il rispetto del termine dilatorio dei dieci giorni (482). (3) La mancata osservanza del termine di venti giorni entro cui proporre l'opposizione, determina la conseguente decadenza processuale che può essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. Il giudizio di opposizione si conclude con una sentenza non impugnabile, se non con il regolamento di competenza nell'eventualità in cui ci sia stata una pronuncia in materia (43) ed il ricorso in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Dispositivo dell'art. 479 Codice di Procedura Civile Fonti → Codice di Procedura Civile → LIBRO TERZO - Del processo di esecuzione → Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto (artt. 474-482) Se la legge non dispone altrimenti (1), l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto [475, 480]. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti; [ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione [133], entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170] (2) (3). Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente [477]. Note (1) Si vedano gli artt.480 2, 654 2, 677. Fatta eccezione per le suddette ipotesi, l'articolo in esame dispone la regola generale della notifica del titolo esecutivo e poi del precetto. (2) Si confronti, art. 1 d.lgs.lgt. 1-2-1946, n. 122 (Competenze degli uscieri degli uffici di conciliazione); art. 111 d.P.R. 15-12-1959, n. 1229 (Ufficiali giudiziari); art. 11bis d.l. 7-10-1994, n. 571, conv. con modif. in l. 6-12-1994, n. 673. (3) Il secondo comma stabilisce che il titolo esecutivo sia notificato al debitore personalmente ai sensi dell'art. 137 del c.p.c. e ss, e non al suo difensore costituito. La riforma ad opera della legge 80/2005 ha eliminato la possibilità di notificare la sentenza ai fini esecutivi ai sensi dell'art. 170 del c.p.c., modificando in parte il comma in esame. Pertanto, se il precetto viene notificato insieme al titolo, non potrà essere notificato al procuratore costituito, ma alla parte. L'eventuale notifica presso il difensore rileva solamente ai fini dell'impugnazione. Dispositivo dell'art. 475 Codice di Procedura Civile Fonti → Codice di Procedura Civile → LIBRO TERZO - Del processo di esecuzione → Titolo I - Del titolo esecutivo e del precetto (artt. 474-482) Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti [disp. att. 153]. La spedizione del titolo in forma esecutiva (1) può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione (2), o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [476] (3). La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana - In nome della legge» (4) e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti». Note (1) La formula esecutiva non viene apposta sull'originale del provvedimento, fatta eccezione per il caso dell'ordinanza con cui il giudice convalida la licenza o lo sfratto o dell'atto che rimane in cancelleria o presso il pubblico ufficio, ma su una copia conforme all'originale. (2) L'apposizione della formula esecutiva presuppone un controllo (da parte del cancelliere o del notaio) circa la legittimazione del soggetto attivo ad avvalersi del titolo e circa gli ulteriori aspetti formali in ordine all'esistenza del titolo stesso ed alla sua esecutività (per es., il cancelliere dovrà rifiutare la formula allorché risulti che il decreto ingiuntivo (v. 641, 642 e 648) non sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo; il notaio dovrà regolarsi ugualmente quando il diritto sia sottoposto a condizione sospensiva. (3) Il combinato disposto del presente comma con l'art. 477 evidenzia la diversa estensione della portata soggettiva del titolo sotto il profilo attivo e passivo: nel primo caso l'estensione riguarda genericamente tutti i successori del creditore, mentre dal lato passivo l'estensione sembra limitata ai soli eredi del debitore e, quindi, solo nel caso di successione per causa di morte a titolo universale e a titolo particolare (v. 111). (4) L'intestazione risulta così modificata d.lgs. Pres. 19-6-1946, n. 1. Il titolo esecutivo Il titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per esercitare l'azione esecutiva. E' condizione sufficiente perchè basta essere in possesso di un titolo tra quelli individuati dal codice di procedura civile per iniziare ad avvalersi del procedimento esecutivo previsto dalla legge, mentre è condizione necessaria perchè se si è privi di tale documento non si può accedere alla suddetta procedura. Il titolo esecutivo, esistente al momento in cui inizia l'esecuzione, non deve venire meno durante il suo svolgimento. In generale il titolo esecutivo è al contempo un atto di accertamento e un documento probatorio, in quanto allo stesso tempo esso dichiara l'esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto (creditore) e ne costituisce la prova. Sulla base di queste caratteristiche intrinseche del titolo esecutivo, la legge non lo contesta ma fonda su di esso la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente assolto. L'art. 474 c.p.c. è chiaro nel prevedere al comma 1 che l'esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. La certezza del intrinseca legalità anche se privo di efficacia probatoria assoluta (ad esempio, le fatture commerciali) (Cass. n. 13429/2000; n. 4234/1983; n. 845/1971). Se il credito è relativo a onorari di professionisti (per esempio i notai) i cui tariffari sono ufficialmente approvati (tramite l'iscrizione a ordini o albi), l'art. 636 c.p.c. prescrive che la domanda sia accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, sottoscritta dal ricorrente e corredata dal parere di conformità del competente ordine professionale di appartenenza (salvo se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie). Ipotesi particolari di prova scritta sono i titoli di credito (in particolare la cambiale e l'assegno), richiamati dall'art. 642 c.p.c., ai fini dell'autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. L'ingiunzione, peraltro, può anche essere pronunciata nell'eventualità in cui il diritto sia connesso a una condizione o a una controprestazione: in questo caso, spetta al creditore ricorrente dimostrare che egli abbia svolto effettivamente tale prestazione. La competenza a emettere il decreto ingiuntivo La competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è dettata dall'art. 637 c.p.c., che al primo comma statuisce: "per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria". Quanto ai crediti previsti nel numero due dell'art. 633 c.p.c., il comma 2 dell'art. 637 c.p.c. stabilisce che la competenza è anche dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce. Avvocati o notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono (637, comma 3, c.p.c.). L'accoglimento o il rigetto della domanda Ex art. 638 c.p.c., la domanda per ottenere il decreto ingiuntivo si propone con ricorso contenente oltre all'indicazione delle parti, dell'oggetto, dei motivi della richiesta e delle conclusioni, anche l'indicazione delle prove che si producono, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio del ricorrente. Il ricorso è depositato in cancelleria unitamente all'allegazione di tutte le prove documentali comprovanti l'esistenza del credito. Il giudice, valutato il ricorso e le prove, potrà decidere di sospendere la richiesta invitando il ricorrente a produrre ulteriore documentazione ovvero (se il ricorrente non risponde all'invito e non ritira il ricorso oppure in caso di domanda non accoglibile) di rigettarla, con decreto motivato. Tale decreto non pregiudica comunque la riproposizione della domanda anche in via ordinaria (art. 640 c.p.c.). Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, invece, il giudice provvede all'accoglimento della domanda: emettendo il decreto ingiuntivo e ordinando all'altra parte di adempiere all'obbligazione nei termini stabiliti (art. 641 c.p.c., ovvero 40 gg). Quando il credito è fondato su titolo di credito (cambiale, assegno bancario o circolare, ecc.) o su atti ricevuti da notai o altri pubblici ufficiali, ovvero se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, o, ancora, il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere, il giudice, su istanza del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando, in mancanza, l'esecuzione provvisoria del decreto ex art. 642 c.p.c. La notificazione del decreto ingiuntivo Ex art. 643 c.p.c., il decreto ingiuntivo deve essere notificato, unitamente al ricorso (entrambi per copia autentica) al debitore a cura del ricorrente. La notificazione va effettuata entro 60 giorni dalla sua emissione, altrimenti diventa inefficace. (Vedi: L'inefficacia del Decreto Ingiuntivo ) L'inefficacia conseguente all'omessa notificazione non preclude, secondo il disposto dell'art. 644 c.p.c., la riproposizione della domanda. L'opposizione a decreto ingiuntivo Al debitore è data la facoltà di proporre opposizione al decreto, mediante atto di citazione, davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, entro 40 giorni dalla notifica dello stesso. Con l'opposizione, si avvia la seconda fase del procedimento di ingiunzione, caratterizzata da un giudizio che si svolge, ex art. 645 c.pc., secondo le norme del processo ordinario davanti al giudice adito. Fonte: Il decreto ingiuntivo - guida legale e fac-simile (www.StudioCataldi.it) Tribunale di __________ Ricorso per decreto ingiuntivo Ill.mo Signor Presidente, __________ (Codice fiscale:______________ ) nato a __________, il __________ e res.te in __________, elettivamente domiciliato in __________ presso lo studio dell'Avv. __________ (C.F. _____________ PEC ___________ Fax ____________) dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato a margine del presente atto, Premesso -che la parte ricorrente è creditrice nei confronti di _____________ per ______________ della complessiva somma di Euro: __________ come da seguente specifica: a) _________ b) __________ c) ____________ - che il credito fatto valere risulta dalla documentazione che si produce - che sono risultati infruttuosi i tentativi di composizione bonaria; - ciò premesso, Chiede Che la S.V. Ill.ma voglia ingiungere a __________ di pagare, alla parte ricorrente, la somma di Euro __________ oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari della presente fase monitoria. Si deposita: 1) __________; 2) __________; 3) __________. __________ , __________ Avv. __________ Il Presidente del Tribunale di ___________ (1) Letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza ed esaminata la documentazione prodotta, visti gli artt. 633 ss. c.p.c. Ingiunge a ____________ ____________ di pagare in solido a ____________________ entro quaranta giorni dalla notificazione del presente atto la somma di Euro______________, oltre agli interessi legali dal ___________ sino alla data del saldo effettivo ed oltre alle spese legali del presente procedimento che si liquidano in complessivi Euro ________ di cui Euro ____________ per spese, Euro _____________ per compensi professionali oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 12,5 %, oltre C.A.P. ed I.V.A. ai sensi di legge, con espresso avvertimento che nel termine di quaranta giorni dalla notifica del presente decreto potrà essere proposta opposizione ex art. 645 c.p.c. e che in difetto di pagamento il creditore potrà procedere ad esecuzione forzata ai sensi di legge. ________________, li_____________ (1) NB: con il deposito telematico non è più necessario predisporre il provvedimento del giudice. Fonte: Decreto ingiuntivo - formula (www.StudioCataldi.it)
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