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Il Parlamento Italiano: Bicameralismo, Elezioni e Funzioni, Appunti di Diritto

Il Parlamento Italiano, organo bicamerale composto dalla Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Esplora le loro funzioni simili, i requisiti per eleggere i loro componenti, il sistema elettorale e le immunità parlamentari. Inoltre, illustra il processo legislativo e il ruolo del Presidente della Repubblica.

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 09/06/2018

veronica-civiello
veronica-civiello 🇮🇹

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Scarica Il Parlamento Italiano: Bicameralismo, Elezioni e Funzioni e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity! IL PARLAMENTO E’ un organo bicamerale ovvero composto da due Camere: Camera dei deputati (Montecitorio) e Senato della Repubblica (Palazzo Madame) Le Camere svolgono funzioni simili, entrambe possono far cadere il Governo votando la sfiducia e l’approvazione della legge deve avvenire in entrambe le Camere I componenti della Camera sono 630, per eleggerli bisogna aver compiuto 18 anni e per essere eletti deputati bisogna aver compiuto 25 anni I componenti del Senato sono 315, per eleggerli bisogna aver compiuto 25 anni e per essere eletto senatore 40 anni. Del Senato fanno parte 5 senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica. In alcuni casi la Costituzione prevede la seduta in comune delle Camere. Il Parlamento viene presieduto dal Presidente della Camera dei deputati ovvero: • L’elezione del Presidente della Repubblica • La messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per tradimento • Elezione di 5 giudici costituzionali • Elezione di 8 componenti del Consiglio Superiore della Magistratura Art.48 della Costituzione disciplina l’elettorato attivo che stabilisce che sono elettori uomini e donne che hanno compiuto la maggiore età e che possiedono la cittadinanza italiana. L’elettorato passivo invece rappresenta la capacità di essere eletto che spetta a tutti gli elettori. Le norme relative alle elezioni politiche sono negli articoli 56,57,58,48 • Art 56 e 58 del primo comma affermano che la Camera e il Senato sono eletti a suffragio universale diretto • Art 56 quarto comma le elezioni della Camera si basano su collegi plurinominali • Art 57 che il Senato è eletto a base regionale • Art 48 si riferisce ai voti di chi residente all’estero Dal 1948 al 1992 i membri del Parlamento erano eletti con sistema proporzionale che ha causato inconvenienti con l’eccessivo potere dei partiti. Ciò ha portato nel 1993 un referendum abrogativo di una serie di norme elettorali e all’approvazione da parte delle Camere del sistema elettorale misto ma maggioritario Nel 2005 con la legge 270 viene ripristinato un sistema proporzionale con cui ogni partito ha in Parlamento un numero di rappresentati proporzionale hai voti ottenuti. Tale sistema prevede un premio di maggioranza dato dal numero dei seggi che viene attribuito al partito vincente in aggiunta a quelli ottenuti sulla base del voto, con questo la legge ha voluto garantire una maggioranza al partito che vince le elezioni per assicurare la funzionalità del Parlamento. Mentre le clausole di sbarramento escludono dall’attribuzione dei seggi i partiti che non hanno ottenuto una percentuale minima dei voti. Nel 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di questa legge ovvero la mancata previsione di un voto di preferenza e l’assegnazione di un premio di maggioranza. Il procedimento di voto per la Camera dei deputati si svolge a livello nazionale. Si determina il quoziente elettorale nazionale che si ottiene dividendo il totale dei voti validi di tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere. Dopo si procede all’attribuzione dei seggi • A ogni partito viene assegnato tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero di voti del partito stesso. Ovvero si divide il numero dei voti di ciascun partito per il quoziente elettorale e si ottiene così il numero dei rappresentanti di ciascun partito. • Se il partito che ha vinto le elezioni non abbia già 340 deputati si applica il premio di maggioranza, e quindi al partito viene attribuito il numero dei seggi necessario. • La ripartizione dei seggi è riservata alla coalizione di liste che hanno ottenuto almeno il 10% Il procedimento per il Senato si svolge in ciascuna Regione. I seggi vengono attribuiti ai vari partiti in modo proporzionale, però al partito vincente viene attribuito con il premio di maggioranza il 55% dei seggi assegnati dalla Regione. La circoscrizione Estero per i 6 senatori e 12 deputati con un sistema proporzionale e la possibilità dei elettori di esprimere un voto di preferenza per i candidati. È divisa in 4 ripartizioni • Europa 6 deputati e 2 senatori • America meridionale 3 deputati e 6 senatori • America settentrionale e centrale 2 deputati e 1 senatore • Africa, Asia, Oceania e Antartide 1 deputato e 1 senatore La Camera e il Senato sono eletti ogni 5 anni. Art.60 evita che le elezioni possano essere rinviate oltre i 5 anni tranne in caso di guerra. Art.61 invece afferma che le elezioni delle nuove Camere devono avvenire entro 70 giorni dalla fine delle precedenti. Le Camere possono essere sciolte anticipatamente dal Presidente della Repubblica. Il potere di scioglimento anticipato è un potere di garanzia della Costituzione poiché serve a rimettere in funzione un sistema politico inceppato. Art. 81 stabilisce che il Presidente della Repubblica non può sciogliere anticipatamente le Camere negli ultimi sei mesi del suo mandato. Ciò è stato previsto per evitare che il Presidente voglia facilitare la sua rielezione puntando sulle nuove Camere. È prevista un’eccezione nel caso in cui il semestre coincide con gli ultimi 6 mesi di legislatura per evitare l’ingorgo istituzionale. Art. 67 stabilisce che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Per tutelare la libertà dei Parlamentari la Costituzione prevede le immunità parlamentari e sono: • Insindacabilità in qualsiasi sede per le opinioni espresse e i voti dati anche dopo la scadenza del suo mandato • Inviolabilità o immunità penale che riguardi i reati compiuti dai deputati e senatori fuori dalle loro funzioni. La libertà parlamentare non può essere limitata se non prima
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