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Principi generali sulla prova, mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Capitolo sulle prove integrazione con capitolo prove del manuale di procedura penale Conso Grevi

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 30/06/2019

alessiapollina
alessiapollina 🇮🇹

4.8

(5)

14 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Principi generali sulla prova, mezzi di prova e mezzi di ricerca della prova e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Prove Art 187 Oggetto della prova : Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all’imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l’applicazione di norme processuali. Se vi è costituzione di parte civile sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato. Cardine primario è il criterio della pertinenza ovvero il parametro di fondo per la verifica della rilevanza della prova. Il primo comma dell’art 187 fa un’elencazione dei fatti suscettibili di diventare oggetto dell’accertamento probatorio. -fatti che si riferiscono all’imputazione -fatti concernenti la punibilità dell’imputato -determinazione della pena Bisogna distinguere le prove dirette da quelle indirette : -prove dirette: hanno per oggetto il fatto da provare -prove indirette : hanno per oggetto un altro fatto dal quale il giudice potrà risalire al primo solo attraverso un’operazione mentale di tipo induttivo fondata su regole logiche o massime di esperienza ( dette anche prove critiche o indiziarie). Quanto alla dibattuta questione delle prove atipiche , il codice ha operato una scelta intermedia: si è deciso di non dettare alcuna aprioristica preclusione nei confronti di prove non disciplinate dalla legge, ma di trasferire in capo al giudice, caso per caso, il compito di un vaglio preliminare circa l’ammissibilità di tali prove. In ogni caso comunque non dovrà trattarsi di prove vietate dalla legge. Quando si ha a che fare con una prova non riconducibile ad alcuna delle figure probatorie previste dalla legge, spetta al giudice il potere di decidere se la medesima possa entrare in sede processuale sulla base di due parametri: -la sua idoneità ad accertare i fatti -la sua inidoneità a pregiudicare la libertà morale della persona. Compito del giudice sarà poi decidere le modalità di assunzione dopo aver sentito le parti allo scopo di concordare le cadenze procedurali. Art 190 Diritto alla prova : come manifestazione del diritto a difendersi (provando) “Le prove sono ammesse a richiesta di parte. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza, escludendo le prove vietate dalla legge e quelle che manifestamente sono superflue o irrilevanti La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio.” L ’art. 190 non esita ad affermare il principio per cui le prove sono ammesse a richiesta di parte, e su tale base impone al giudice di provvedere senza ritardo con ordinanza alla delibazione di ammissibilità che gli è demandata. C’è un duplice livello su cui si articola il diritto alla prova. Innanzitutto si presenta il diritto di richiedere l’ammissione di determinate prove, salve le ipotesi in cui al giudice è consentito intervenire ex officio, che si traduce in un onere di acquisizione al processo delle stesse. Tra le concrete specificazioni del diritto alla prova riconosciuto alle parti vanno ricordate l’attribuzione all’imputato del diritto di ottenere l’ammissione di prove a discarico “su fatti costituenti oggetto delle prove a carico”, e al pm il corrispondente diritto in ordine alle prove a carico “sui fatti costituenti oggetto delle prove a discarico”. I principi espressi nell’art 190 devono ritenersi applicabili all’intero procedimento (incidente probatorio- udienza preliminare nei limiti del 422- fase dibattimentale ) Per quanto concerne l’ammissibilità, il giudice deve valutare : -escludere le prove vietate dalla legge -escludere le prove superflue Art 190-bis: Requisiti della prova in casi particolari ( delitti di criminalità organizzata ) Nel corso di tali procedimenti quando sia richiesto l’esame di un testimone o di un soggetto ex art 210, i quali abbiano già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate o dichiarazioni i cui verbali siano stati acquisiti. L’esame di questi soggetti è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diverse da quelle oggetto delle precedenti dichiarazioni, o quando il giudice lo ritenga strettamente necessario. - questa circostanza si estende al comma 1 bis del 190 bis nei processi per gravi delitti indicati nei riguardi di persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità. Art 191 Prove illegittimamente acquisite: “ Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate.” -l’inutilizzabilità della prova è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento - sia per l’osservanza di un divieto di ammissione che di acquisizione Art 192 Regime di valutazione delle prove : 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. 2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti . 3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede. - Il principio del libero convincimento del giudice :valutazione che può avere ad oggetto solo l’area delle prove legittimamente ammesse e acquisite -obbligo di motivazione nei provvedimenti : il giudice dovrà ricostruire il percorso logico conoscitivo che lo abbia indotto ad apprezzare in un certo modo le prove disponibili e a trarne determinate conclusioni. -limiti normativi : divieto di utilizzare elementi di natura indiziaria a meno che non siano gravi, precisi e concordanti. - nel caso di coimputati per il medesimo reato o imputati in un procedimento connesso : le dichiarazioni testimoniali provenienti da una di tali persone devono essere valutate “unitamente ad altri elementi di prova “ che ne confermino l’attendibilità. Un’ulteriore ipotesi di limite al principio del libero convincimento del giudice è quella che si esprime nel divieto di valutazione sancito dall’art. 526 comma 1-bis ( prova della colpevolezza dell’imputato), con l’escludere che tale prova possa essere ottenuta sulla base di “dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato o del suo difensore”. I mezzi di prova sono : -testimonianze, -esami delle parti, -confronti, -ricognizioni, -esperimenti giudiziali, -perizie, -documenti e si caratterizzano per la loro attitudine a offrire al giudice dei risultati direttamente utilizzabili ai fini della decisione. 7. Non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame. - Da un lato viene sancita la inutilizzabilità della deposizione di chi non possa o non voglia indicare la persona o la fonte da cui abbia appreso la notizia al centro dell’esame testimoniale (art. 195 comma 7), da qui il corollario del divieto di acquisizione e di impiego delle notizie provenienti dagli informatori confidenziali dei quali gli organi della polizia e dei servizi di sicurezza non abbiano rilevato i nomi. Dall’altro è previsto che quando il testimone riferisca fatti o circostanze, la cui conoscenza dichiari di aver appreso da persone diverse, queste ultime non solo possono essere chiamate a deporre d’ufficio dal giudice, ma devono esserlo comunque su richiesta di parte, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni de relato (art. 195 commi 1-3) laddove tale richiesta venga disattesa (salvo che l’esame del testimone direttamente a conoscenza dei fatti risulti impossibile a causa di morte, di infermità ovvero di irreperibilità, nel qual caso l’uso delle medesime dichiarazioni è sempre consentito). - divieto nei confronti di ufficiali e agenti di polizia di deporre sul contenuto di dichiarazioni rese da testimoni, ma limitatamente alle dichiarazioni acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357 comma 2 lett. a e b. - è esclusa la testimonianza dei soggetti che facciano riferimento a fatti conosciuti da persone titolari di un segreto professionale ovvero di un segreto di ufficio ( Art 200-201) Art 197 Incompatibilità con l’ufficio di testimone: Non possono essere assunti come testimoni: -i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell’art 12 -reati collegati tranne i casi ex art 64 comma 3 -il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria -coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pm o difensori Art 197-bis : Caso in cui persone che rivestono o hanno rivestito la qualifica di imputato in un procedimento connesso o collegato possono ricoprire l’ufficio di testimone -tutti gli imputati nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, di proscioglimento o condanna. -tutti gli imputati in un procedimento connesso o collegato i quali in sede di interrogatorio abbiano reso dichiarazioni concernenti l’altrui responsabilità essendo stati preavvertiti ex art 64 comma 3 circa l’assunzione dell’ufficio di testimone. Nelle ipotesi precedenti si stabilisce che il testimone in questione venga assistito da un difensore. -Garanzie ex ante : il testimone può rifiutarsi di rispondere sui fatti per i quali in giudizio sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna nel caso in cui si fosse dichiarato innocente o non avesse reso alcuna dichiarazione. In riferimento al comma 2 art 197 può legittimamente rifiutarsi di rispondere sui fatti concernenti la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti. - Garanzie ex post : (in riferimento al potenziale uso delle dichiarazioni rese dall’imputato come testimone), tali dichiarazioni non possono essere utilizzate contro colui che le ha rese in nessun giudizio relativo all’oggetto di tali procedimenti. -ultimo comma art 197-bis : Le dichiarazioni provenienti dai testimoni indicati nel medesimo articolo sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità. Con introduzione della l. 63 del 2001 soffia un vento di cambiamento in quello che è un principio cardine del diritto processuale penale italiano: attraverso l’introduzione della figura del c.d. teste assistito l’imputato, per la prima volta, potrà assumere l’ufficio di testimone. Devono presentarsi i presupposti necessari affinché il dichiarante possa assumere queste vesti: l’imputato dichiarante è un imputato in procedimento connesso ai sensi dell’articolo 12 lett b), o per reato collegato ai sensi dell’art. 371 nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza definitiva di proscioglimento, condanna o applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p., o di un imputato in procedimento connesso ai sensi dell’art 12 comma 1 lett. c), o per reato collegato ai sensi dell’art. 371 comma 2 lett b) nei confronti dei quali il procedimento non si sia ancora concluso, costui assumerà l’ufficio di teste assistito qualora renda dichiarazioni sul fatto altrui. Sono previsti obblighi di informazione preventiva da parte dell’interrogante, che avrà l’obbligo di avvertire l’imputato che con le sue dichiarazioni rinuncerà al proprio ius tacendi e assumerà immediatamente l’ufficio di testimone, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese. La ratio che sta alla base di questo così innovativo istituto è quella di proibire all’imputato dichiarante di trincerarsi dietro al suo diritto al silenzio, come in passato spesso accadeva, nel momento successivo alla deposizione di dichiarazioni riguardanti il terzo, al fine di non mettere a repentaglio il diritto di difesa dell’accusato. La massività dello ius tacendi viene erosa, proprio nel momento in cui il dichiarante rende dichiarazioni. L’introduzione di questo istituto apporta notevoli cambiamenti in merito all’acquisizione della prova dichiarativa, riuscendo al contempo a dare tutela al diritto al silenzio del dichiarante, che potrà essere esercitato qualora questi non venga avvertito della sua eventuale assunzione dell’ufficio di testimone preventivamente alla deposizione delle dichiarazioni, e soprattutto del diritto alla difesa dell’accusato che trova piena tutela poiché una volta che venga esercitata arbitraria e volontaria rinuncia al diritto al silenzio da parte dell’imputato, costui non potrà più tornare indietro. La particolarità dell’istituto va ricercata nel fatto che all’imputato dichiarante, a differenza del c.d testimone comune, saranno garantiti una serie di privilegi contro l’autoincriminazione: costui potrà deporre solo se il fatto altrui sia scisso dal fatto proprio, inoltre, deporrà solo in presenza del proprio difensore di fiducia o di un difensore d’ufficio. L’assunzione di un eventuale difensore d’ufficio sta a sottolineare l’imprescindibilità della presenza di questa figura, che tutelerà il dichiarante dall’eventuale risposta a domande autoincriminanti, esortandolo ad appellare i privilegi di cui può disporre. Importante è sottolineare come la presenza del difensore sia stata dichiarata incostituzionale dalla Corte nei casi in cui il soggetto dichiarante sia stato assolto con le due formule assolutive più ampie, e cioè “per non aver commesso il fatto” e ” perché il fatto non sussiste” Ci troviamo alla presenza di soggetti la cui estraneità ai fatti per cui si è proceduto è stata dichiarata in maniera incontrovertibile, per cui, la presenza di un difensore verrebbe a dar luogo ad una violazione dell’art. 3 della Costituzione. Art 198 Obblighi del testimone : 1. Il testimone ha l’obbligo di presentarsi al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte. (enunciazione garanzie del testimone) 2. Il testimone non può essere obbligato a deporre sui fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale. ( DIVIETO DI SELF INCRIMINATION). Art 199: Deroga all’obbligo di rispondere secondo verità per i prossimi congiunti dell’imputato salvo che abbiano presentato denuncia o querela. I prossimi congiunti dell’imputato non possono essere obbligati a deporre come testimoni. Sono prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti. Gli affini non si considerano qualora il coniuge sia morto e non ci sia prole. Il codice impone che il testimone prossimo congiunto dell’imputato sia avvisato dal giudice della facoltà di astenersi dal rendere la deposizione. Se l’avviso è omesso, la dichiarazione resa è affetta da nullità relativa. Nel caso in cui il prossimo congiunto decida di non astenersi e, quindi, deponga come testimone, egli va incontro all’obbligo di verità e non può più rifiutarsi di rispondere alle singole domande. Sono persone assimilate ai prossimi congiunti, e quindi hanno la facoltà di astensione: - colui che è legato all’imputato da vincolo di adozione, la facoltà di astensione opera senza limiti; - chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; - il coniuge separato dell’imputato; - la persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l’imputato. Il codice impone che il testimone prossimo congiunto dell’imputato sia avvisato dal giudice della facoltà di astenersi dal rendere la deposizione. In questi ultimi tre casi la facoltà di astensione è limitata ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale o di fatto. I prossimi congiunti, e i loro equiparati, non possono astenersi e, quindi, sono obbligati a deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza oppure essi o un loro prossimo congiunto siano offesi dal reato. Art 200 Segreto professionale : Alcuni testimoni con determinate qualifiche di tipo privatistico hanno la “facoltà” di non rispondere a determinate domande quando la risposta comporti la violazione dell’obbligo del segreto professionale. “1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale. 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. Art 201 Segreto d’ufficio e Art 202 Segreto di stato : Il segreto d’ufficio è posto per garantire il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Esso vincola il pubblico ufficiale e l’incaricato di un pubblico servizio. Il segreto viene meno nei casi nei quali vi è un obbligo giuridico di riferire la notizia all’autorità giudiziaria, cioè quando i pubblici ufficiali hanno un obbligo di denuncia. • potere-dovere del giudice di adottare le necessarie cautele volte ad impedire che la persona chiamata ad effettuare la ricognizione possa subire intimidazioni da parte di quella sottoposta all’atto, disponendo che l’atto stesso sia compiuto senza che quest’ultimo veda la prima. • ricognizione di suoni- voci o altro che possa essere percepito con i sensi è ammissibile anche se si discosta dalla previsione ex lege. • sia nel caso dei confronti che delle ricognizioni la persona chiamata a compiere l’atto si trova in una condizione assimilabile al testimone in sede di audizione o di esame, non sembra dubbio che nei suoi confronti debbano operare le stesse garanzie di non collaborare ( facoltà di non rispondere ) -Esperimenti giudiziali (art 218-219) E’ ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso. -L’ordinanza che dispone l’esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell’oggetto dello stesso e l’indicazione del giorno, dell’ora e de luogo in cui si procederà alle operazioni. -Con la stessa ordinanza il giudice può designare un esperto per l‘esecuzione di determinate operazioni. -Poteri del giudice diretti ad assicurare un’efficace e corretto svolgimento. Provvedere che l’esperimento si svolga senza offendere i sentimenti di coscienza e senza esporre a pericolo l’incolumità delle persone. - La perizia (art 220-233) Oggetto della perizia : situazioni in cui occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni, i quali si richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Ipotesi particolare di perizia : Art 16 della l. 66/1996. L’imputato per gravi delitti contro i minori o contro la libertà sessuale, deve essere sottoposto con le forme della perizia ad accertamenti per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili. Quando il giudice accerti la sussistenza di una delle necessità indicate dall’art 220, sarà obbligato ad ammettere o a disporre anche d’ufficio la perizia ; con un’ordinanza che oltre a contenere la nomina del perito, dovrà contenere la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini. Sono vietate le perizie concernenti il carattere e la personaità dell’imputato, non è quindi consentita la perizia psicologica o criminologica al di fuori della fase esecutiva. - Nomina del perito : assicurare un livello di specifica qualificazione del perito ricorrendo ad appositi albi professionali e disponendo la perizia collegiale nei casi di maggiore complessità. Art 224 bis : quando si procede per delitti di una certa gravità, se per l’esecuzione della perizia sia necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale (prelievo di capelli) e non vi è il consenso della persona interessata, il giudice possa disporre anche ex officio con ordinanza l’esecuzione coattiva. L’ordinanza in questione deve contenere i motivi per cui risulta indispensabile l’effettuazione del prelievo. Le operazioni peritali non potranno contrastare con divieti di legge, mettere in pericolo la vita, rispetto della dignità e del pudore. L’atto peritale è nullo quando la persona che vi è sottoposta non sia assistita da un difensore. Una volta che il giudice abbia conferito l’incarico, con la formulazione dei relativi quesiti, il perito può essere autorizzato dal giudice ad assistere all’esame delle parti e a prendere visione degli atti acquisibili al fascicolo dibattimentale per rispondere ai suddetti quesiti. Per la relazione finale : si prevede che il perito risponda immediatamente ai quesiti propostigli in forma orale. Qualora il perito non sia in grado di fornire una risposta immediata si prevede la concessione di un termine perentorio di 90 giorni prorogabile fino a sei mesi. Tutela dei diritti delle parti rispetto alle perizie Partecipazione dei consulenti tecnici che possono essere nominati sia dal pm che dalle parti private lungo l’intero arco di svolgimento della perizia. Possibilità di sottoposizione ad esame in sede dibattimentale tanto dei periti che dei consulenti tecnici. I consulenti tecnici sono ammessi ad assistere a tutte le operazioni peritali nonché a formulare osservazioni e riserve proponendo al perito lo svolgimento di specifiche indagini. Art 233(fuori dei casi di perizia) : possibilità di nomina o intervento di consulenti tecnici delle parti anche quando non sia stata disposta perizia, con l’attribuzione a tali consulenti del potere di esporre al giudice il proprio parere su singoli questioni e presentare memorie. Il consulente nominato ex art 233 può essere sottoposto ad esame al fine di consentire l’acquisizione probatoria degli esiti delle sue indagini e delle sue valutazioni. -Il consulente tecnico : Le parti possono nominare un consulente tecnico di parte in tre situazioni: in relazione ad una perizia già disposta, al di fuori della perizia e per contrastare il risultato di una perizia già svolta. Ogni parte può nominare un consulente tecnico fuori perizia, anche l’indagato e la persona offesa durante le indagini preliminari (quando sono parti solo “potenziali”). soggetti possono nominare consulenti tecnici in numero non superiore a due. L’oggetto della consulenza tecnica di parte è identico a quello della perizia: cioè deve essere disposta dal giudice quando occorre compiere una valutazione per la quale sono necessarie specifiche competenze. Il perito svolge le indagini ed acquisisce risultati probatori per conto del giudice e gli esiti sono destinati a confluire direttamente nel fascicolo del dibattimento e sono utilizzabili nella decisione finale. Il consulente di parte propone valutazioni tecniche, che si traducono in pareri espressi oralmente o in memorie scritte. Identico è lo strumento con il quale perito e consulente tecnico sono sentiti in dibattimento: l’esame incrociato. A differenza del perito, che assume l’obbligo penalmente sanzionato di far conoscere la verità, nessun obbligo del genere è previsto dal codice per il consulente di parte. La possibilità di consulenza tecnica fuori dei casi di perizia comporta che i consulenti delle parti possono svolgere le proprie attività anche quando il giudice non ha disposto la perizia. Il consulente nominato da una parte privata può svolgere investigazioni difensive per ricercare ed individuare elementi di prova. Di regola gli elementi di prova così raccolti possono essere presentati o meno, dalla parte privata in dibattimento. Occorre chiedersi cosa accada quando il giudice si trovi a dover risolvere un contrasto tra pareri di esperti, cioè quando gli si richieda una valutazione della prova che comporta conoscenze specialistiche. Nel casi in cui i pareri contrastanti appartengano a consulenti di parte, il giudice può ritenere utile disporre una perizia, ma ciò non è sufficiente, giacché poi su di lui grava il compito di motivare il proprio convincimento. Ovviamente non si può imporre al giudice di adottare una motivazione tecnica, in quanto ciò eliminerebbe il vantaggio dell’istituto della perizia. Si ritiene dunque sufficiente che il giudice dimostri di aver preso in considerazione le diverse ricostruzioni tecniche e di averle, poi, scartate sulla base di motivi oggettivi. In tale ottica emerge l’assoluta centralità dell’esame incrociato degli esperti, poiché è grazie a tale strumento che le parti riescono a convincere il giudice. Qualora più teorie contrapposte appaiano ugualmente probanti, egli dovrà applicare la regole del ragionevole dubbio. • La prova documentale (art 234-243) Viene consentita l’acquisizione come documento d ogni cosa idonea a rappresentare fatti, persone o cose attraverso la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Accanto agli scritti. E’ ammessa l’acquisizione di documenti necessari al giudizio sulla personalità dell’imputato e della persona offesa dal reato, ricomprendendovi ance quelle esistenti presso gli uffici pubblici. Sulla base della distinzione tra documenti come ordinario mezzo di prova e documenti costituenti corpo del reato, per questi ultimi si è stabilito in via generale che i medesimi devono essere acquisiti anche d’ufficio. Poi per i documenti provenienti dall’imputato, di questi è sempre consentita l’acquisizione anche d’ufficio. Relativamente ai documenti anonimi, questi vengono esclusi prescrivendosi che non possono essere acquisiti né utilizzati, a meno che non costituiscono corpo del reato o provengano dall’imputato. Per quanto riguardo i documenti concernenti dati e contenuti di comunicazioni relative a traffico telefonico o telematico illegalmente formati o acquisiti, si prevede che il pm ne disponga la secretazione e soprattutto che il contenuto non possa essere utilizzato in nessun modo tranne che come notizia di reato. Il pm deve chiedere al giudice in tempi brevi che vengano distrutti. Il giudice deve allo scopo fissare un’udienza in contraddittorio con le parti al termine del quale dovrà essere eseguito il provvedimento di distruzione e che venga redatto verbale di queste operazioni. - Documenti falsi art 241 Il giudice ove ritenga falso uno dei documenti acquisiti, dopo la definizione del procedimento debba informare il pm trasmettendogli una copia. In questo modo si è riconosciuto al giudice penale il potere di accertare incidenter tantum l’eventuale falsità dei documenti. - Art 238 Verbali di prove di altri procedimenti : L’acquisizione di verbali di altri procedimenti è ammessa secondo normali criteri di legge solo quando si tratta di prove assunte nell’incidente probatorio o nel dibattimento. E’ sempre ammessa l’acquisizione di documentazione di atti compiuti nel corso di alti procedimenti penali, ivi comprese le fasi preliminari le quali non sono ripetibili. Al di fuori delle ipotesi appena descritte, l’acquisizione di verbali di altri procedimenti è ammessa solo nei confronti dell’imputato che vi consenta. In assenza di tale consenso i verbali potranno essere utilizzati esclusivamente ai fini delle contestazioni in sede di esame dibattimentale. -Art 238-bis Sentenze irrevocabili : E’ sempre consentita l’acquisizione delle sentenze divenute irrevocabili ai fini della prova dei fatti in essa accertati ma potranno valere come prova soltanto se confortate da altri elementi probatori di riscontro. Dopo che i documenti siano stai ammessi su richiesta di parte o ex officio ; questi dovranno essere inseriti nel fascicolo per il dibattimento e saranno considerati legittimamente acquisiti. finalità probatorie, mediante lo spossessamento coattivo della cosa e la creazione di un vincolo di indisponibilità sulla medesima. Tale vincolo di indisponibilità serve per conservare immutate le caratteristiche della cosa, al fine dell’accertamento dei fatti. E’ necessario un requisito naturalistico: deve esserci un bene materiale; e un requisito giuridico: deve trattarsi del corpo del reato o di una cosa pertinente al reato e, soprattutto, che la cosa sia necessaria per l’accertamento dei fatti. Il sequestro è mantenuto fino a quando sussistono le esigenze probatorie, ma il limite massimo è la sentenza irrevocabile. Nel corso dell’udienza preliminare o dibattimentale il sequestro probatorio è disposto con decreto dal giudice. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di sequestro è emanato, di regola, dal PM. Contro il decreto si può proporre richiesta di riesame, sulla quale decide in composizione collegiale il Tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Il sequestro probatorio disposto dalla polizia giudiziaria può avvenire sempre durante le indagini preliminari, ma soltanto in situazioni di urgenza. Il verbale deve essere trasmesso entro 48 ore al Pubblico Ministero che nelle 48 ore successive può convalidare il sequestro con decreto motivato, se ne ricorrono i presupposti. La questione della necessità di mantenere il sequestro si pone quando non è chiaro se persiste la sua utilità ai fini probatori. Nel corso delle indagini preliminari è previsto un ulteriore procedimento incidentale: la persona interessata può presentare al Pubblico Ministero richiesta motivata di restituzione della cosa sequestrata. Questi decide con decreto motivato: -se valuta che non sussistano più esigenze probatorie, dispone la restituzione all’avente diritto; -se ritiene che le esigenze probatorie siano ancora presenti, respinge la richiesta di restituzione. Contro il decreto del PM, che accoglie o respinge la richiesta di restituzione, l’interessato può presentare opposizione al GIP, che provvede in camera di consiglio; egli può disporre la restituzione, mantenere il sequestro o anche, quando vi è contestazione sull’appartenenza della cosa sequestrata, rimettere la questione al giudice civile competente. E’ possibile impugnare il provvedimento del GIP con ricorso per Cassazione. -Le intercettazioni nel processo penale (art 266-271) Per intercettazione si intende quella attività che si effettua mediante strumenti tecnici di percezione e che tende a captare il contenuto di una conversazione o di una comunicazione segreta in corso tra due o persone, quando l’apprensione medesima è operata da parte di un soggetto che nasconde la sua presenza. I requisiti sono: -Segretezza, i soggetti devono comunicare tra loro col preciso intento di escludere estranei dal contenuto della comunicazione. -Strumenti di percezione, il soggetto che capta deve usare strumenti tecnici di percezione particolarmente invasivi e insidiosi, idonei a superare le cautele elementari, che dovrebbero garantire la libertà e segretezza del colloquio, e a captarne i contenuti. -Clandestinità, il soggetto captante deve essere assolutamente estraneo al colloquio e deve operare in modo clandestino. L’intercettazione così definita, è un’attività che può essere compiuta soltanto per iniziativa del Pubblico Ministero e su autorizzazione del GIP nei casi e modi previsti dalla legge. L’intercettazione di comunicazioni tra presenti è ammessa, di regola, fuori dal domicilio privato. In via eccezionale l’intercettazione di comunicazioni tra presenti è consentita anche nel domicilio privato se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa. Differente dalla intercettazione, perché non ha per oggetto una comunicazione, è il pedinamento mediante apparecchiatura satellitare GPS. Parimenti è estranea all’intercettazione la acquisizione dei tabulati del traffico telefonico. Rientra tra le intercettazioni ambientali, la ripresa audiovisiva di comportamenti comunicativi che si svolgono in luoghi di privata dimora. Le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni sono ammesse con molti limiti imposti dalla necessità di rispettare la garanzia prevista dall’art. 15 cost. La compressione della libertà individuale è ammessa soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria e con le garanzie stabilite dalla legge: vige anche in questa materia la duplice riserva di legge e giurisdizione. Tali requisiti sono: - possono essere disposte relativamente ai soli reati previsti dall’art. 266 c.p.p. - delitti non colposi con pena da 5 anni a ergastolo; - delitti contro pubblica amministrazione con pena superiore a 5 anni; - delitti concernenti sostanze stupefacenti; - delitti concernenti armi; - delitti di contrabbando; - reati di ingiuria, usura o molestia. - devono essere autorizzate dal giudice su richiesta del PM; - possono essere ammesse soltanto quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Infine sono previsti divieti di utilizzazione e garanzie in favore di difensori, consulenti tecnici e loro ausiliari. Le intercettazioni per gravi delitti, quali criminalità organizzata, minaccia per mezzo del telefono o contro la personalità individuale, i requisiti sono attenuati: basta la sussistenza di “sufficienti indizi”; l’intercettazione delle comunicazioni tra presenti è ammessa anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi di privata dimora si stia svolgendo l’attività criminosa. Le intercettazioni preventive sono quelle intercettazioni telefoniche effettuate allo scopo di prevenire il compimento di determinati delitti particolarmente gravi in tema di criminalità mafiosa o terroristica. Queste intercettazioni sono disposte dal Pubblico Ministero con decreto motivato quando “vi siano elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione”. Il Pubblico Ministero chiede al GIP l’autorizzazione a disporre le intercettazioni; l’autorizzazione è data dal giudice con decreto motivato. Una volta ottenuto il provvedimento, il Pubblico Ministero emana un decreto con cui regola le modalità e la durata delle operazioni. Nei casi di urgenza l’intercettazione è disposta dal PM, che deve comunicare il relativo decreto motivato al giudice non oltre 24 ore decorrenti dal proprio provvedimento. Il giudice entro le 48 ore successive decide sulla convalida con decreto motivato. In caso di mancata convalida, l’intercettazione non può essere proseguita e i risultati non possono essere utilizzati. Le utenze intercettabili sono sia le utenze riferibili agli indagati , sia quelle riferibili ai testimoni, sia, infine, le utenze riferibili a persone estranee ai fatti, quando queste ultime possono essere destinatarie di comunicazioni provenienti da indagato o da testimoni. Le comunicazioni intercettate sono registrate; delle operazioni è redatto verbale. La polizia giudiziaria provvede a trascrivere il contenuto delle registrazioni, anche sommariamente: c.d. brogliacci d’ascolto, utilizzabili già durante le indagini preliminari. La registrazione delle intercettazioni ed i verbali sono trasmessi immediatamente al Pubblico Ministero e devono essere depositati in segreteria. Una volta effettuato il deposito, deve essere dato avviso ai difensori che possono ascoltare le registrazione ed esaminare gli atti. Il giudice ha un limitato potere di filtro: deve stralciare le registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione e deve disporre l’acquisizione delle registrazioni che non appaiano manifestamente irrilevanti. Lo stralcio può essere richiesto dalle parti o operato d’ufficio dal giudice. Successivamente il giudice dispone la trascrizione delle registrazioni. Soltanto a questo punto la persona interessata può chiedere al giudice, a tutela della propria riservatezza, la distruzione della registrazione che la riguarda; il giudice accoglie la richiesta se la documentazione non è necessaria per il procedimento. Si hanno divieti di utilizzazione per le intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti o con modalità diverse da quelle previste dalla legge. Le registrazioni di cui è vietata l’utilizzazione sono distrutte su ordine del giudice, salvo che costituiscano corpo del reato. Di regola i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti. Restano comunque utilizzabili come “notizia di reato” per altri procedimenti.
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