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principio di prova per iscritto- prova documentale, Appunti di Diritto Privato

appunti - appunti

Tipologia: Appunti

2012/2013

Caricato il 08/10/2013

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vale87 🇮🇹

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Scarica principio di prova per iscritto- prova documentale e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity! Art. 242 c.c. “principio di prova per iscritto” Nella previsione generale dell'art. 2724 il principio di prova per iscritto è costituito solo dagli scritti provenienti dalla persona contro la quale è diretta la domanda, o dal suo rappresentante, mentre l'art. 242 fa riferimento ad una accezione più larga, giustificata dagli interessi non esclusivamente individuali connessi all'accertamento del rapporto di filiazione1. Qualunque scritto può essere considerato principio di prova a termini della norma, non necessariamente solo gli atti giuridici. Si indicano, infatti, "documenti di famiglia", e "registri" e "carte private", "atti pubblici e privati", con un'elencazione tale da far supporre che nessun tipo di scritto possa essere lecitamente escluso2. I documenti di famiglia sono anzitutto gli atti che regolano i rapporti interessanti le persone della famiglia, come atti di divisione o testamenti; ma tali sono anche scritti che non potrebbero qualificarsi atti giuridici, come un albero genealogico o registri o carte non provenienti dai genitori3. Discusso è, peraltro, se il documento possa essere utilizzato come principio di prova anche indipendentemente dalla presenza della sottoscrizione dell'autore del documento stesso, ma si rileva che ciò che conta è la certezza della provenienza - nel senso che gli scritti devono provenire da chi - vivente o già defunto - abbia un interesse al risultato della controversia4. Secondo una diversa opinione, la limitazione dei documenti, utili come principio di prova per iscritto, a quelli che provengono da persona interessata alla controversia non ha giustificazione logica, mentre la ratio della norma può essere rinvenuta nel fatto che l'autore del documento, essendo parte in causa, dovrebbe essere messo nella condizione di contrastarne l'uso, o specificarne il valore: ciò significa che il documento dovrebbe essere assunto, per quanto possibile, in contraddittorio con la persona da cui proviene, la quale dovrebbe essere chiamata in giudizio5. 1 Sesta, La filiazione, in Tratt. Bessone, IV, Il diritto di famiglia, 3, Torino, 1999, 75 2 Cattaneo, Della filiazione legittima, in Comm. Scialoja, Branca, Bologna-Roma, 1988, 166 3 De Cupis, Della filiazione legittima, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, IV, Padova, 1992, 62 4 Cattaneo, 167; Biscontini, La filiazione legittima, in Tratt. Bonilini, Cattaneo, III, Filiazione e adozione, 2a ed., Torino, 2007, 74 5 De Filippis, Casaburi, La filiazione nella dottrina e nella giurisprudenza, Padova, 2000, 273 L’art.2724 c.c., nel prevedere le eccezioni al divieto di prova testimoniale avverso il contenuto di un contratto scritto, al n.1 dispone che la prova testimoniale è ammessa in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto: “questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato”. Parte della dottrina sostiene, che per principio di prova per iscritto non si debba ritenere un documento contenente già in sé una parte della prova, che debba solo essere integrata, bensì un qualsiasi documento proveniente dalla controparte, anche ove non rechi la sua sottoscrizione, ma la giurisprudenza dominante è orientata in senso contrario, e cioè nel pretendere che il documento sia sottoscritto6, sebbene anche in tal caso, si potrebbe riproporre l’eventuale ricorso a situazioni equipollenti per accertarne la provenienza. Il principio di prova scritta non si identifica con la forma scritta ad probationem, perché esso pur consistendo in un qualsiasi scritto proveniente dalla parte contro la quale la domanda è diretta, è inidoneo a provare direttamente il fatto, ma sufficiente a renderlo verosimile. Quindi, perché esso ricorra si richiede, oltre alla sua provenienza dalle parti ed il nesso logico tra lo scritto ed il fatto controverso7, soltanto la verosimiglianza, che non è una prova e neppure, per se stessa, presunzione, ma al più un argomento di prova8. Il ricorso a diversi strumenti probatori consentito quando la forma scritta è richiesta a fini probatori, è, invece, assolutamente possibile nei casi in cui la forma scritta è 6 Cass., 18 dicembre 1999, n.12813; Cass. 1 aprile 1999, n.3120; Cass. 13 novembre 1997, n.11232. 7 Cass., 16 luglio 1980, n.4623; Cass., 21 aprile 1981, n.2337. 8 C. MANDRIOLI, op. cit., II, 240 e 164. Al principio di prova scritto viene, tuttavia, attribuita dal Supremo Collegio la rilevanza di mera prova indiziaria Cass., 12 novembre 1981, n.6001; Cass., 8 ottobre 1981, n.5296, in grado di rendere ammissibile la prova testimoniale ed il ricorso alle presunzioni semplici ulteriori. È necessario che sia prodotto in giudizio uno scritto che provenga dalla parte contro la quale è chiesta la prova testimoniale o dal suo rappresentante. Lo scritto proveniente da terzi è irrilevante ( C. 3869/2004; C. 12813/1997; C. 802/1992; C. 2401/1990; C. 4352/1980). Non è richiesto che il principio di prova scritta porti la sottoscrizione di colui contro il quale viene richiesta la prova testimoniale, né che la sottoscrizione stessa sia riconosciuta; non si richiede nemmeno che il documento abbia per destinatario colui che se ne giova ( C. 1047/1975; C. 461/1964). Non è neppure necessario che lo scritto abbia data certa, né che sia contestuale al negozio che si vuol provare (C. 1566/1959). Nell'indirizzo giurisprudenziale più recente, tuttavia, si nota un maggior rigore, quando si afferma che l'art. 2724, n. 1 si riferirebbe a documenti che siano muniti della sottoscrizione del soggetto da cui provengono, integrando questa un requisito indispensabile dello scritto. Secondo tale indirizzo interpretativo, il principio di prova scritta deve consistere in una vera e propria scrittura privata, munita quindi di sottoscrizione, dato che a norma dell'art. 2702, il difetto di sottoscrizione rende la scrittura privata inesistente ( C. 2588/1989; C. 720/198). Lo scritto deve poi essere diverso da quello che si vorrebbe sovvertire con la prova testimoniale: se è stato prodotto in giudizio un documento contrattuale e una parte intende dimostrare per testi l'esistenza di un patto aggiunto contemporaneo, il principio di prova scritta non può consistere nello stesso documento contrattuale già prodotto (C. 4821/1979). Al fine di integrare il principio di prova per iscritto è necessario un ulteriore requisito, ossia che lo scritto faccia apparire verosimile il fatto allegato, nel senso di fondare una ragionevole correlazione logica tra il fatto provato dal documento e quello che si vorrebbe porre ad oggetto della prova testimoniale, in modo da evitare l'ammissione di una prova orale priva di qualsiasi coefficiente diretto di attendibilità (v. per tutti Comoglio, 272). Lo scritto, cioè, sebbene non idoneo - per il suo oggetto ed il suo contenuto - a dimostrare direttamente il fatto, lo deve far apparire almeno verosimile. Non serve che lo scritto si riferisca direttamente ed immediatamente al fatto da provare. Basta che riguardi un fatto diverso ed intermedio, che rende a sua volta probabile l'affermazione della parte che il fatto ultimo da provare abbia un qualche fondamento di veridicità ( C. 426/2000; C. 720/1987). Lo scritto, ha precisato ulteriormente la giurisprudenza, non deve consistere in una prova piena e diretta del fatto ultimo da provare: tra lo scritto e il fatto storico deve semplicemente esistere un nesso eziologico tale che alla luce dello scritto, sulla base di una relazione ragionevole e non di una mera congettura o di una illazione, il fatto ultimo da dimostrare risulti verosimile ( C. 12980/2002; C. 802/1992; C. 1349/1978). Non è quindi sufficiente che lo scritto contenga un riferimento qualsiasi al fatto che si vuole provare ( C. 3583/1998; C. 720/1987; C. 2337/1981). La fattura commerciale, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio (C. 9593/2004; si veda amplius sub art. 2721). Il documento che può costituire principio di prova per iscritto (art. 2724, n. 1), sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art. 1417) di un contratto con forma scritta ad substantiam, deve provenire dalla controparte, e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo (C. 8210/2006).
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