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Ordinanze Anticipatorie e Ingiuntive nel Diritto Processuale Civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Ordinanze nel diritto processuale civileDiritto processuale civileProcedura CivileCondanne speciali

Le ordinanze anticipatorie e ingiuntive nel diritto processuale civile italiano. La prima parte tratta dell'ordinanza anticipatoria di condanna, che consente di acquisire rapidamente un titolo esecutivo, e della revoca di tali ordinanze. La seconda parte descrive l'ordinanza di ingiunzione, che serve per inserire un sub-procedimento ingiuntivo all'interno di un procedimento ordinario, e delle sue caratteristiche. Il documento include anche i presupposti per chiedere l'emissione di tali ordinanze e i loro effetti.

Cosa imparerai

  • Quali sono i presupposti per chiedere l'emissione di un provvedimento ingiuntivo?
  • Che cos'è una ordinanza anticipatoria di condanna?
  • Che cosa accade se il debitore non si costituisce entro 20 giorni dalla notifica di un'ordinanza ingiuntiva?

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 06/11/2021

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Scarica Ordinanze Anticipatorie e Ingiuntive nel Diritto Processuale Civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Durante lo svolgimento della trattazione il giudice, su istanza di parte, può pronunciare una ordinanza anticipatoria di condanna che permette di acquisire rapidamente un titolo esecutivo ed è riconducibile alla categoria delle condanne speciali. 186 BIS: ORDINANZA PER IL PAGAMENTO DI SOMME NON CONTESTATE <<Su istanza di parte, il giudice istruttore può disporre, (dalla prima udienza) fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite. Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione dell’istanza>>. Presupposto è la non contestazione delle somme di denaro oggetto dell'istanza, dunque la norma è inapplicabile per il contumace. Colui che non contesta è infatti il debitore, che deve essersi costituito> infatti è necessario che la non contestazione sia una consapevole rinuncia a contestare. La non contestazione deve riguardare le SOMME e non necessariamente i fatti costitutivi del diritto vantato dall’attore ad ottenere tali somme. <<L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia in caso di estinzione del processo (sia x rinuncia agli atti sia x inattività delle parti)> si pone così in essere una deroga all’art.310 il quale attesta che l’estinzione rende inefficaci gli atti compiuti nel corso del giudizio estinto> si ha dunque l’ULTRATTIVITA dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza, ma non dell'efficacia di giudicato: infatti, sebbene il creditore potrà continuare ad utilizzare l'ordinanza come titolo esecutivo, il debitore potrà contestare il suo debito in un altro giudizio di cognizione. <<L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178 comma 1 (secondo cui le parti possano proporre al collegio a cui sia stata rimessa la causa in decisione le questioni risolte dal gi con ordinanza revocabile)>>. La legge individua espressamente la revoca come unico rimedio avverso le ordinanze di pagamento, dunque deve escludersi l’esperibilità del reclamo di cui all’art.669 terdecies, che figura come un istituto del tutto estraneo ai provvedimenti cautelari in senso proprio. 186 TER: ORDINANZA DI INGIUNZIONE Questo provvedimento serve per inserire un sub-procedimento ingiuntivo all’interno di un procedimento ordinario. Per p. ingiuntivo si intende un proc con cui il titolare di un credito fondato su una prova scritta si rivolge al giudice per ottenere un provvedimento con cui il giudice ordina al debitore di adempiere all’obbligazione entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento. Se entro tali 40 gg il debitore non faccia opposizione, si procede con l'esecuzione forzata. Dunque il procedimento ingiuntivo è articolato in 2 fasi: la 1 si svolge senza contradditorio; la 2 è solo eventuale, cioè nell’ipotesi in cui il debitore faccia opposizione> qui il decreto ingiuntivo potrà essere revocato o confermato. Il subprocedimento di cui all’art.186TER si distingue dal procedimento ingiuntivo poiché, a differenza di quest’ultimo, non si svolge necessariamente senza contraddittorio: SENZA solo se il debitore è rimasto contumace; se invece si è costituito la pronuncia dell’ordinanza di ingiunzione avviene previo contradditorio. <<Fino al momento della precisazione delle conclusioni, quando ricorrano i presupposti di cui all'ART. 633 e 634, la parte può chiedere al giudice istruttore, in ogni stato del processo, di pronunciare con ordinanza di ingiunzione di pagamento o di consegna>>. | presupposti sono: -presentazione di una prova scritta del diritto fatto valere; -inoltre, se il diritto fatto valere dipende da una controprestazione o da una condizione, il creditore deve offrire elementi di prova in merito all’avvenuto adempimento della prestazione o all’avveramento della condizione. <<Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione>>. Se il debitore è CONTUMACE e viene pronunciata l'ordinanza ingiuntiva, essa è provvisoriamente esecutiva solo se ricorrono alcuni presupposti: -il credito è fondato su cambiale, assegno, atto di un notaio o di un altro pubblico ufficiale; -pericolo di grave pregiudizio in caso di ritardo nell'adempimento; -è il debitore che deve fornire il documento che prova l’esistenza del credito. Se invece il debitore si è COSTITUITO, l’ordinanza è efficace solo se, oltre a questi presupposti, -il debitore ha fatto opposizione sollevando un’eccezione (NON fondata su una prova scritta); -il debitore ha fatto opposizione solo riguardo l'ammontare del credito, quindi l'ordinanza è comunque efficace per la parte del credito non contestata. L'ordinanza non può in ogni caso essere provvisoriamente esecutiva se il debitore abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lui o abbia proposto querela di falso contro l'atto pubblico. L'ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Se la parte contro cui è pronunciata l'ingiunzione (il debitore) è contumace, il creditore gli deve notificare l'ordinanza entro 60gg (termine che decorre dal giorno della pronuncia dell’ordinanza), altrimenti diviene inefficace. Se il debitore non si costituisce entro 20gg dalla notifica, l'ordinanza diventa esecutiva. L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli 177 e 178, primo comma. Se il processo si estingue, l'ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva. Si ritiene applicabile il rimedio straordinario che la legge prevede per il decreto ingiuntivo, cioè l'opposizione tardiva ex art.650: nei casi di mancata tempestiva conoscenza dell'ordinanza per irregolarità della notificazione per caso fortuito o forza maggiore> il convenuto potrebbe costituirsi tardivamente, previa riassunzione. ART 186 QUATER: ORDINANZA SUCCESSIVA ALLA CHIUSURA DELL'ISTRUZIONE Si tratta di un'ordinanza con funzione antipatoria e provvisoria; esecutiva e destinata a sostituirsi alla decisione finale. <<Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali>>. La pronuncia avviene previa instaurazione del contradditorio con le modalità che il giudice ritiene più opportune (ad esempio il giudice ha l'obbligo di convocare le parti qualora l'ordinanza sia stata emessa fuori dall'udienza). <<L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e può essere revocata con la sentenza che definisce il giudizio>>. A differenza delle altre due, non è revocabile o modificabile ex art. 177: è revocabile esclusivamente dalla sentenza che definisce il giudizio. Ciò si giustifica con il fatto che essa non viene pronunciata durante l’istruzione, bensì al TERMINE di essa, quando il giudice è in possesso di tutto il materiale probatorio raccolto nel corso del processo e non solo di sommarie informazioni. La parte intimata, cioè quella che subisce questo provvedimento, può fare 2 cose: -attendere la pronuncia della sentenza ed ottenere tramite essa la revoca dell'ordinanza; «rinunciare alla sentenza ed impugnare subito l'ordinanza: se la impugna, viene sospesa l’esecutività dell'ordinanza e questa acquista l'efficacia di una sentenza impugnabile.
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