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Procedimenti per autotutela, acquiescenza, accertamento esecutivo, Schemi e mappe concettuali di Diritto Tributario

Sintesi del procedimento per autotutela, acquiescenza, accertamento esecutivo

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 10/06/2024

federico-yw8
federico-yw8 🇮🇹

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Scarica Procedimenti per autotutela, acquiescenza, accertamento esecutivo e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Tributario solo su Docsity! AUTOTUTELA Se l’Agenzia prende atto di aver commesso un errore può annullare il proprio operato e correggersi senza attendere la decisione di un giudice: questo potere di autocorrezione si chiama “autotutela”. La competenza ad effettuare la correzione è generalmente dello stesso Ufficio che ha emanato l’atto. Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente. Questi, può trasmettere all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione sintetica dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sostenute. Nella domanda occorre riportare: •l’atto di cui si chiede l’annullamento; •i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte. I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da: •errore di persona; •evidente errore logico o di calcolo; •errore sul presupposto dell’imposta; •doppia imposizione; •mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti; •mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza); •sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; •errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione. L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se: •il giudizio è ancora pendente; •l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere; •il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato. L’annullamento dell’atto illegittimo comporta automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati. Poiché l’autotutela è per l’Amministrazione una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario. Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini. ACQUIESCENZA Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha l’opportunità, se rinuncia a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta infatti la riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente: •rinunci ad impugnare l’avviso di accertamento •rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione •paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (ordinariamente, 60 giorni dalla notifica dell'atto) le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni. Come fare i versamenti Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzando, a seconda del tributo, il modello F24 (i titolari di partita Iva devono usare il modello F24 telematico) o il modello F23. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Entro dieci giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento. Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per “acquiescenza”. Il contribuente ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata. ACCERTAMENTO ESECUTIVO DCR 78/2010 L’Accertamento esecutivo (atto impoesattivo), infatti, contiene in sé la “formula esecutiva”, cioè l’intimazione ad adempiere entro una determinata scadenza, allo spirare della quale l’avviso diviene esecutivo ed il debitore automaticamente messo in mora, senza necessità di formazione del titolo esecutivo (il ruolo) e della notifica del precetto (la cartella di pagamento). In sintesi, l’accertamento esecutivo cumula le funzioni svolte precedentemente e separatamente dall’avviso di accertamento, dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva notifica della cartella esattoriale. La nuova procedura riguarda i provvedimenti emessi dal 1° ottobre 2011 e relativi ai periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi e si applica a: • avvisi di accertamento in materia di: o Imposte dirette o IRAP, o IVA o ritenute, sia a titolo d’acconto sia a titolo d’imposta o imposte sostitutive • ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. La legge di bilancio per il 2020 ha esteso l'applicazione di tale istituto anche ai tributi locali Procedura: a) “l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, deve contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”. b) L’ atto di accertamento diventa esecutivo “decorsi sessanta giorni dalla notifica”; c) deve espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizoni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell’esecuzione forzata. L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico agli Agenti della riscossione, salvo che: • l’Agenzia delle entrate in presenza di fondato pericolo decida di affidare la riscossione subito dopo il decorso dei sessanta giorni dalla notifica senza concedere termini ulteriori; • gli Agenti della riscossione, successivamente alla presa in carico, siano venuti a conoscenza di elementi in grado di dimostrare il fondato pericolo per l’esito positivo della riscossione. Il contribuente che rinuncia a presentare ricorso e provveda a pagare (entro il termine di proposizione del ricorso) quanto gli è stato intimato, ottiene una riduzione a 1/3 delle sanzioni amministrative irrogate. Il contribuente può presentare istanza di autotela all’Ufficio che ha emesso il provvedimento, motivando adeguatamente la richiesta di annullamento e/o di revoca dell’atto. Il ricorso all’autotutela non sospende l’esecuzione dell’atto, per cui va valutata accuratamente la presentazione dell’istanza. Se il contribuente ritiene di adire la via giudiziaria, impugna l’avviso di accertamento proponendo ricorso dinanzi alla Commissione tributaria. La proposizione del ricorso comporta l’immediata iscrizione a ruolo di una somma pari ad 1/3 di quanto richiesto. Oppure può chiedere anche accertamento con adesione. ATTIVITA AGENZIA ENTRATE L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati. Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: automatico e formale. Tipologie di controllo delle dichiarazioni Controllo A quali dichiarazioni si applica In cosa consiste automatico a tutte le dichiarazioni presentate procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli risultanti nell'Anagrafe tributaria formale alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr 633/1972 per l’Iva. Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l’eventuale presenza di errori e permettono al contribuente di pagare le somme indicate (con una riduzione delle sanzioni) oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti. Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è quello effettuato in base a quanto prevede l’articolo 36-ter del Dpr 600/1973. Con questo controllo l’Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali). Il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e quanto esposto in dichiarazione. Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute. Utilizzando questi metodi spesso si giunge alla rettifica della posizione reddituale del contribuente che viene formalizzata attraverso l’avviso di accertamento; si tratta di un atto con il quale l’Agenzia delle Entrate chiude il controllo e rappresenta il risultato dell’attività istruttoria e dei singoli metodi accertativi utilizzati. In alcuni casi, l’avviso di accertamento viene preceduto da un avviso bonario o da altre comunicazioni che consentono al contribuente di intervenire in anticipo anche allo scopo di presentare le proprie difese (si pensi ai questionari per gli accertamenti sintetici o all’avviso di presentarsi presso l’ufficio per fornire le motivazioni in merito alla disponibilità della somma di denaro contestata). Le comunicazioni, sia degli esiti del controllo automatico sia del controllo formale, non sono veri e propri atti impositivi, anzi, la loro funzione è rendere noti i risultati dei controlli e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione, usufruendo della riduzione delle sanzioni ed evitando l’iscrizione a ruolo e l’emissione della cartella. Pertanto, non sono impugnabili autonomamente dinanzi alle Commissioni tributarie.
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