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Procedimenti speciali PROCEDURA CIVILE 1: riassunti schematici, Appunti di Diritto Processuale Civile

Procedimenti speciali PROCEDURA CIVILE 1: riassunti schematici

Tipologia: Appunti

2018/2019

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Scarica Procedimenti speciali PROCEDURA CIVILE 1: riassunti schematici e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCEDURA CIVILE 1: riassunti schematici • ACCENNO AI PROCEDIMENTI SPECIALI (SOMMARI E CAUTELARI) • IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE • IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO • IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE • I PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (separazione fra coniugi, interdizione e inabilitazione, amministrazione di sostegno, ordini di protezione contro gli abusi familiari) • ARBITRATO • PROCESSO SOCIETARIO I PROCEDIMENTI SPECIALI IN GENERALE I procedimenti speciali sono caratterizzati dalle notevoli differenze che si presentano, sia nei presupposti che nello svolgimento, rispetto all’ordinario processo di cognizione. I procedimenti speciali sono riuniti e disciplinati per la maggior parte nel Libro IV del Codice di Procedura Civile, agli artt. 633 s.s., e in parte in leggi speciali o nel Codice Civile. Nonostante le notevoli diversità che ciascun tipo di procedimento speciale presenta rispetto agli altri, è tuttavia possibili una classificazione sulla base degli elementi che caratterizzano ciascun gruppo. Possiamo distinguere i procedimenti speciali in procedimenti sommari, procedimenti cautelari, procedimenti in Camera di Consiglio e altri procedimenti speciali. Procedimenti sommari. Sono dei normali processi di cognizione, caratterizzati o dal fatto che che in essi la cognizione è sommaria, almeno in fase iniziale, oppure riguardano speciali situazioni sostanziali. Appartengono al primo gruppo:  procedimenti per ingiunzione;  procedimenti per convalida di sfratto;  procedimenti sommari di cognizione. Appartengono al secondo gruppo:  procedimenti di separazione e divorzio;  procedimenti di interdizione o inabilitazione e amministrazione di sostegno;  giudizio di divisione;  processo del lavoro;  ordini di protezione contro gli abusi familiari. Procedimenti cautelari. Non sono provvedimenti di cognizione ma sono diretti a garantire l’efficace svolgimento e il proficuo risultato di procedimenti di cognizione ed esecuzione. Essi sono:  procedimenti per sequestro;  denunce di nuova opera e danno temuto;  procedimenti possessori;  provvedimenti d’urgenza;  procedimenti d’istruzione preventiva. Procedimenti in Camera di Consiglio. I procedimenti camerali sono quei procedimenti mediante i quali viene esercitata la c.d. “volontaria giurisdizione”, in quanto non vi è una controversia da risolvere, ma un negozio o un affare da gestire che, per svariati motivi, richiede l’intervento partecipativo di un terzo estraneo e imparziale. In tali atti la volontà del giudice si affianca a quella del soggetto privato, consentendone la formazione. I principali procedimenti in Camera di Consiglio sono:  nomina de curatore dello scomparso;  provvedimenti relativi a minori e incapaci;  provvedimenti per l’apertura di successioni;  apposizione e rimozioni dei sigilli. Altri procedimenti speciali. In tale categoria vengono considerati tutti gli altri procedimenti speciali, diversi da quelli precedenti, ma che non è possibile raggruppare sulla base di elementi comuni. Essi sono:  riconoscimento di provvedimenti giurisdizionali stranieri;  arbitrato;  processo societario. ------------------------------------------------------------------------------------ esecuzione già compiuti conservano i loro effetti, nei limiti della somma o delle quantità ridotte (art. 653 c.p.c.). Il decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo a norma dell’art. 647 c.p.c. (mancata opposizione o mancata costituzione dell’opponente), può essere impugnato:  per revocazione, dei casi ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell’art. 395 c.p.c.;  con opposizione di terzo (revocatoria) di cui all’art. 404 comma 2. Nel corso del giudizio, il Giudice Istruttore può:  concedere, con ordinanza non impugnabile: • l’esecuzione provvisoria del decreto, se l’opposizione non è fondata su prova scritta, ovvero è di facile soluzione; • l’esecuzione provvisoria parziale del decreto opposto, limitatamente alle somme non contestate, salvo le ipotesi di opposizione proposta per vizi procedurali;  concedere la provvisoria esecuzione quando la parte che la chiede offre idonea cauzione;  sospendere, su istanza dell’opponente, l’esecuzione del decreto quando ricorrono gravi motivi. Ai sensi dell’art. 649 c.p.c. la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto concesso avviene per:  su istanza dell’opponente;  quando ricorrono gravi motivi;  con ordinanza non impugnabile. Ai sensi dell’art. 650 c.p.c. l’intimato può fare opposizione tardiva (opposizione dopo che è scaduto il termine fissato nel decreto) quando prova di non aver averne avuto tempestiva conoscenza:  per irregolarità della notificazione;  per caso fortuito;  per forza maggiore. In questi casi l’esecutorietà può essere sospesa a norma dell’articolo precedete. L’opposizione non è più ammessa, decorsi 10 giorni dal primo atto di esecuzione. IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO Si tratta di un procedimento diretto ad ottenere dal giudice un provvedimento (ordinanza) che convalidi la licenza, ovvero lo sfratto per scadenza del termine o per il mancato pagamento del canone pattuito, dichiarando altresì la risoluzione del contratto. Procedura. Possono valersi della procedura soltanto il locatore o concedente in caso di:  locazione (è il campo di applicazione più vasto);  affitto a coltivatore diretto, mezzadria, colonia parziaria. La legge prevede 3 ipotesi per le quali possa attuarsi il procedimento per convalida di sfratto:  licenza per finita locazione, che si intima prima della scadenza del contratto, per impedire la rinnovazione tacita di esso;  sfratto, che si intima dopo la scadenza del contratto, se il conduttore (o locatario) dell’immobile non lo lascia spontaneamente;  sfratto per morosità, che si intima per il mancato pagamento dei canoni alle scadenze stabilite. In tutti e 3 i casi il procedimento inizia con un’intimazione, rivolta dal locatore (o concedente), di lasciar libero l’immobile, con contestuale citazione del conduttore per la convalida; tra il giorno della notifica dell’intimazione e quello dell’udienza devono intercorrere termini liberi (= non si conta né il giorno iniziale né quello finale) non minori di 20 giorni. La citazione, inoltre, deve contenere l’avvertimento al convenuto che in caso di mancata comparizione o di mancata opposizione, il giudice convalida la licenza o lo sfratto (art. 663 c.p.c.). Il provvedimento di convalida è un’ordinanza che, apposta in calce alla citazione, ha la portata di una condanna immediatamente esecutiva al rilascio. Se invece l’intimato compare, può fare opposizione all’intimazione; a tali controversie si applica il rito speciale del lavoro. L’art. 667 c.p.c. dispone che il giudice emetta ordinanza per il mutamento del rito, dopo aver provveduto provvisoriamente (e sempre che sia stata proposta opposizione). Nell’ordinanza il giudice fissa l’udienza, dando alle parti un termine per integrare gli atti introduttivi. La competenza in materia spetta al Tribunale. Precisiamo che:  se le eccezioni dell’opponente sono fondate su prova scritta o se, pur non essendo tali, sussistono gravi motivi, si apre il procedimento di cognizione;  se invece le eccezioni dell’opponente NON sono fondate su prova scritta o se NON sussistono gravi motivi, il giudice convalida l’intimazione pronunciando ordinanza non impugnabile di rilascio (che può essere subordinata a una cauzione per danni e spese), immediatamente esecutiva, con riserva di esaminare le eccezioni del convenuto. Lo sfratto per morosità. Lo sfratto per morosità presenta, rispetto alla licenza per finita locazione e allo sfratto per scadenza del contratto, le seguenti particolarità:  la convalida è subordinata all’attestazione, resa in giudizio dal locatore, che la morosità persiste;  il locatore, con lo stesso atto, può chiedere anche l’ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti e di quelli che scadranno fino al rilascio. In questo caso il giudice emette il decreto ingiuntivo in calce a una copia dell’atto di intimazione (art. 664 c.p.c.);  se il convenuto contesta l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre il pagamento della somma non contestata, concedendo un termine non superiore a 20 giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine, il giudice convalida lo sfratto e pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni (art. 666 c.p.c.). Da ricordare, infine, che la morosità del conduttore nel pagamento dei canoni, può essere sanata in giudizio per non più di 3 volte nel corso del quadriennio; altrimenti il locatore potrà chiedere la risoluzione del contratto. IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE Il procedimento per convalida di sfratto è una delle più importanti novità introdotte con la L. 69/2009: si tratta si un rito alternativo rispetto a quello ordinario di cognizione da utilizzare per ottenere una sollecita definizione delle controversie per le quali sia sufficiente una fase istruttoria sommaria. rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto. Provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto delle domande. In sostanza, il convenuto soggiace alle scelte e alle determinazioni del ricorrente e, in concreto, potrebbe non avere la possibilità di pretendere un processo a cognizione piena, atteso che è rimesso al giudice decidere, a seguito dell’impulso del ricorrente, se proseguire nella cognizione sommaria o disporre la conversione del processo come instaurato in ordinario. In ogni caso il giudice, se ritiene di essere incompetente (per materia, valore o territorio), lo dichiara con ordinanza. L’ordinanza con cui il giudice accoglie o rigetta le domande proposte dalle parti è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. La previsione dell’ordinanza quale provvedimento conclusione del procedimento in esame consente al giudice di redigere una motivazione in forma semplificata, che si sottrae allo schema di cui all’art. 132 c.p.c. Trattandosi di un provvedimento che definisce il giudizio, con l’ordinanza il giudice provvede in ogni casi sulle spese del procedimento ai sensi degli artt. 91 ss c.p.c. Appello. L’art. 702-quater c.p.c. prevede che l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-ter c.p.c. produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c. se non è appellata entro 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Il legislatore ha dettato una scarna disciplina del giudizio d’appello, limitandosi a precisare che sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene indispensabili ai fini della decisione (presupposto imprescindibile), ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Quanto alla forma, l’appello deve essere introdotto con ricorso, in ossequio al principio dell’ultrattività del rito, in base al quale in fase d’impugnazione deve essere utilizzato lo stesso rito impiegato dinnanzi al giudice a quo. L’ultimo periodo dell’art. 702-quater c.p.c.p prevede che il Presidente del collegio può delegare l’assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio. ACCENNO AI PROCEDIMENTI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE Con tale espressione ci si riferisce a quei procedimenti che il Codice di Procedura Civile denomina, agli artt. 737 ss., “Procedimenti in Camera di Consiglio”. Disciplina generale. Nei procedimenti in Camera di Consiglio:  l’atto introduttivo ha la forma del ricorso, presentato al giudice competente;  la decisione avviene, senza contraddittorio, con decreto;  il decreto diviene efficace con lo scadere di detto termine, ma il giudice, se vi è urgenza, può disporne l’efficacia immediata;  i decreti sono modificabili e revocabili in ogni tempo, salvi i diritti dei terzi acquisiti in buona fede. I procedimenti in Camera di Consiglio sono caratterizzati dall’assenza di contenziosità e, quindi, in assenza di contraddittorio; non esistono infatti, per questi procedimenti, interessi giuridici contrapposti. Tra i procedimenti di volontaria giurisdizione ricordiamo:  separazione personale fra i coniugi;  interdizione e inabilitazione;  amministrazione di sostegno;  ordini di protezione contro gli abusi familiari. 1) Separazione personale fra coniugi (artt. 706-711 c.p.c.). Il procedimento per la separazione personale tra coniugi tende ad ottenere una sentenza che ordini la separazione dei coniugi, con gli effetti previsti dall’art. 156 c.c. La separazione personale fra i coniugi può essere:  giudiziale: se è richiesta da una parte nei confronti dell’altra. In tal caso il procedimento è contenzioso e si conclude con sentenza. Giudice competente è il Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, quello del luogo in cui il convenuto ha la residenza. Il processo si distingue in 2 fasi: una fase presidenziale (necessaria) e una fase dinnanzi al giudice istruttore e al collegio (fase eventuale). Il Presidente ha innanzitutto la funzione di conciliare le parti. Se la conciliazione non riesce il Presidente adotta con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interessi dei coniugi e dei figli. Nomina il giudice istruttore, fissando l’udienza di comparizione e trattazione delle parti davanti a costui. La causa prosegue quindi con le forme ordinarie.  consensuale:si ha quando i coniugi decidono di separarsi di comune accordo. La domanda si propone con ricorso sottoscritto da entrambi i coniugi o da uno solo e va presentata al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del coniuge che ha proposto la domanda o, in caso di proposizione congiunta, alternativamente ai Tribunale dei luoghi in cui i coniugi hanno la residenza, se diversi. Il procedimento si articola in 2 fasi: fase presidenziale e fase di omologazione. All’udienza di comparizione davanti al Presidente, quest’ultimo tenta la conciliazione dei coniugi: • se la conciliazione non riesce, si dà atto, nel verbale d’udienza, del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni stabilite di comune accordo e riguardanti sia i coniugi stessi che la prole; • se la conciliazione riesce, il Presidente fa redigere il processo verbale dell’avvenuta conciliazione. Il procedimento termina con l’omologazione del Tribunale, in attesa della quale il consenso dei coniugi alla separazione non può essere revocato unilateralmente. L’omologazione, pronunciata dal Tribunale in Camera di Consiglio, attribuisce efficacia alla separazione consensuale. L’omologazione, in sostanza, è un controllo di legittimità e di opportunità sulle modalità della separazione. 2) Interdizione e inabilitazione (artt. 712 -720 c.p.c.). La domanda si propone con ricorso diretto al Tribunale del luogo in cui la persona da interdire o inabilitare ha la residenza o il domicilio (“competenza funzionale”) da parte di:  coniuge;  parenti entro il quarto grado;  affini entro il secondo grado;  tutore o curatore,  Pubblico Ministero. La prima fase del procedimento si svolge davanti al Presidente che deve verificare la fondatezza dell’azione, per non dare inizio ad un procedimento infondato.  autorizzazione alla vendita di beni ereditari (art. 747 c.p.c.);  apposizione e rimozione di sigilli (art. 752 c.p.c.);  formazione di inventario (art. 769 c.c.);  provvedimenti relativi ad accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (art. artt. 778 ss .c.p.c);  divisione a domanda congiunta (art. 791-bis c.p.c.). L’ARBITRATO Caratteristiche. L’arbitrato costituisce uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione ordinaria. Con esso le parti affidano la risoluzione della controversia a privati cittadini (c.d. “arbitri”) anziché rivolgersi agli organi giurisdizionali. La disciplina dell’arbitrato è stata profondamente riformata con il D. Lgs 40/2006. Quando le parti si accordano, mediante apposito negozio detto “convenzione d’arbitrato”, per far decidere una controversia ad arbitri, tale arbitrato viene definito “rituale” e produce le conseguenze stabilite dalla legge (es: effetti tra le parti, possibilità di omologazione, regime delle impugnazioni ecc..). Soprattutto a causa degli oneri fiscali che sono connessi all’arbitrato rituale, si è diffuso, nella prassi un altra forma di arbitrato quello c.d. “irrituale” o “libero”, che con l’introduzione nel Codice di rito dell’art. 808-ter è stato espressamente riconosciuto. L’arbitrato irrituale è una forma di risoluzione convenzionale delle controversie, che si caratterizza per il fatto che le parti, con convenzione d’arbitrato, conferiscono alle parti il compito di comporre una lite mediante determinazione contrattuale, impegnandosi a considerare come espressione della propria volontà quanto viene deciso dagli arbitri (il c.d. “lodo”), che tuttavia non avrà la stessa efficacia della sentenza giudiziaria. La distinzione, dunque, tra arbitrato rituale e quello irrituale si deve rinvenire nella volontà delle parti:  con l’arbitrato rituale le parti intendono attribuire agli arbitri una funzione giurisdizionale e desiderano ottenere una decisione destinata ad acquistare efficacia pari a quella di una sentenza del giudice;  con l’arbitrato irrituale le parti conferiscono agli arbitri un mandato per risolvere una controversia mediante un atto negoziale. Il tipo di negozio che le parti possono porre in essere per eseguire l’incarico può essere, a seconda dei casi, una transazione, una rinuncia, un negozio di accertamento ecc.. La convenzione d’arbitrato può avere due forme:  compromesso: contratto che le parti stipulano dopo l’insorgere della controversia;  clausola compromissioria: clausola inseriscono in un contratto o in un atto separato, prima dell’insorgere della controversia. La convenzione di arbitrato, per la quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, può rinviare anche a un regolamento arbitrale precostituito, e può avere ad oggetto non solo tutte le controversie sui diritti disponibili delle parti, ma anche la risoluzione di controversie future relative a rapporti non contrattuali (es: controversie per il risarcimento da fatto illecito, controversie per atti di concorrenza sleale, controversie da responsabilità precontrattuali ecc..). La riforma del 2006 ha poi operato varie modifiche volte a dare una maggiore “girisdizionalizzazione” al procedimento arbitrale. È stata così regolamentata:  istruzione probatoria;  procedimento con pluralità di parti;  morte, estinzione, o perdita di capacità della parte;  anticipazione delle spese;  eccezione di compensazione;  sospensione del procedimento arbitrale;  rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria. Lodo arbitrale. La decisione della controversia (c.d. “lodo”) avviene sulla base delle norme sostanziali vigenti a meno che le parti non abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità (art. 822 c.p.c.). Il lodo arbitrale deve essere deliberato a maggioranza di voti con la partecipazione di tutti gli arbitri. Il lodo deve essere redatto per iscritto e sottoscritto da tutti gli arbitri (anche se non necessariamente contestualmente). Il lodo deve essere comunicato alle parti ed ha effetto ed ha gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, a partire dalla data della sua ultima sottoscrizione (NON più dalla data di omologazione); la parte che intende ottenere l’esecuzione deve depositarlo nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’arbitrato. Il Tribunale, dopo un esame circa la sua regolarità formale, emana un decreto con cui lo dichiara esecutivo. Contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo in Corte d’Appello. Contro il lodo, anche non depositato, è ammessa l’impugnazione per nullità, che va proposta alla Corte d’Appello nel cui distretto vi è la sede dell’arbitrato. L’impugnazione è ammessa per invalidità formale del lodo, per vizi de procedimento, per invalidità della convenzione d’arbitrato, se il lodo ha disposizioni contraddittorie e non decide il merito della controversia. L’autorità giudiziaria adita, quando accoglie l’impugnazione, dichiara la nullità del lodo con sentenza. Il lodo è anche soggetto a revocazione e a opposizione di terzo. IL PROCESSO SOCIETARIO Evoluzione storica.  ll D. Lgs n. 5/2003 (Procedimenti in materia di diritto societario) aveva introdotto una disciplina processuale di settore diretta ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti in materia societaria, di intermediazione finanziaria, bancaria e creditizia, e suscettibile d integrazione da parte del Codice di rito in via del tutto residuale;  la L. n. 69/2009 ha disposto l’abrogazione delle norme sui procedimenti in materia di diritto societario, lasciando in vita solo le disposizioni in materia di arbitrato e cancellazione stragiudiziale;
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