Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Procedimento davanti al giudice di pace, Dispense di Diritto Processuale Civile

Riassunto per l'esame, maggiormente utile se unito allo studio del testo sul procedimento davanti al giudice di pace

Tipologia: Dispense

2019/2020

Caricato il 23/01/2020

martina2316
martina2316 🇮🇹

4

(2)

4 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimento davanti al giudice di pace e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! Procedimento giudice di pace Il procedimento dinnanzi al giudice di pace ex articolo 311 e ss. si colloca tra i riti speciali di cognizione piena, in quanto è finalizzato a realizzare un accertamento pieno che ha l'efficacia di giudicato. •La Competenza del giudice di pace è determinata dall'art.7 cpc. ( giudice di pace è competente soltanto nei processi di cognizione e mai nei processi esecutivi e cautelari). •il procedimento davanti al giudice di pace è caratterizzato dalla "concentrazione del rito" e da una "semplificazione del rito". (Questo tenuto conto del fatto che il giudice pace è competente per cause di modico valore, e pertanto non richiede tutto il rigoroso iter procedimentale del proc.davanti al tribunale). •Art.311cpc--> cd "norma di rinvio" Tale norma sancisce l'autonomia del procedimento davanti al giudice di pace rispetto al proc.davanti al tribunale. Tuttavia la stesso art.311 fa un rinvio residuale alle norme previste per il proc.davanti al tribunale monocratico. Perciò solo per quanto non espressamente disposto dagli artt.316 ss. è possibile fare ricorso alla normativa che regola il proc. Davanti al tribunale monocratico. FASE INTRODUTTIVA = -ai sensi dell'art 316 la domanda può essere proposta: 1. Con Citazione a comparire ad udienza fissa, 2. In forma orale con la redazione di un processo verbale che deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Il contenuto della Domanda è invece indicato dall'art 318cpc. (È ridotto rispetto ai requisiti contenutistici previsti per la domanda introduttiva del giudizio dinnanzi al tribunale ex art.163 cpc). La Domanda deve contenere: 1. Indicazione del giudice e delle parti, 2. Esposizione dei fatti e indicazione dell'oggetto della domanda, 3. Eventuali documenti offerti in comunicazione. -nel proc.davanti al Gdp la parte può stare in giudizio personalmente per le cause che non eccedono i 1,100€. -il termine a comparire previsto è pari a 45gg. Tra il giorno della notificazione della citazione e l'udienza fissata devono intercorrere termini liberi non inferiori alla metà di quelli previsti dall'art 163 bis. -COSTUTUZIONE DELLE PARTI--> ART.319CPC Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale con la relazione della notificazione, e la procura. Le parti possono costituirsi anche depositando tale documentazione direttamente alla prima udienza. (Pertanto, entrambe le parti possono costituirsi fino alla prima udienza). FASE DI TRATTAZIONE = Ai sensi dell'art.320: " nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione". Nel procedimento davanti al giudice di pace la legge prevede l'obbligo del tentativo di conciliazione. -se le parti si conciliano, il giudice redigerà processo verbale che costituirà titolo esecutivo. -il comma 3 prevede, invece, l'ipotesi in cui la conciliazione non riesca. In tal caso, il giudice invita le parti a precisare i fatti di causa (che le parti intendono porre a fondamento di domande ed eccezioni), a produrre documenti e a formulare richieste istruttorie. [Il giudice, quindi, invita le parti a precisare le conclusioni dinnanzi a lui già alla prima udienza. E ciò è previsto in virtù della "semplificazione" e "concentrazione" del rito che connota tale procedimento]. Tuttavia la stessa norma non esclude la possibilità, per il giudice di pace, di fissare un ulteriore data d'udienza qualora lo reputi necessario (Però potrà farlo per 1 sola volta). Peetanto, la trattazione della causa può esaurirsi anche in una sola udienza di comparizione delle parti, ma in via eccezionale è ammessa la possibilità di rinvio. •Vi sono, anche con riguardo a tale procedimento, delle preclusioni. Il convenuto che intende proporre Domanda riconvenzionale o richiedere l'autorizzazione alla Chiamata in causa del terzo, è tenuto a farlo nella comparsa di risposta (anche se potrà depositarla, costituendosi, fino alla prima udienza). Inoltre, dopo la prima udienza di trattazione non si possono più modificare domande ed eccezioni (in quanto non è previsto lo scambio delle memorie di cui all'art 183 co.6). L'attività di emendatio è limitata alla prima udienza di comparizione delle parti (La Mutatio libelli, così come per il proc.dinnanzi al tribunale, non è ammessa). Dunque, la definitiva fissazione delle deduzioni istruttorie avviene, sia per l'attore sia per il convenuto, nel momento della prima udienza di comparizione, di regola, o eccezionalmente con la nuova udienza fissata dal Gdp. Inoltre, non è previsto dinnanzi al Gdp lo scambio di comparse conclusionali, nè di memorie di replica (Il giudice però può concedere il deposito delle note conclusive fino all'udienza di precisazione delle conclusioni). •il Gip può disporre d'ufficio la prova testimoniale quando le parti, nell'esposizione dei fatti, ai siano riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità, e può anche ammettere il giuramento decisorio in ogni fase del giudizio. FASE DECISORIA= ART.321--> " Il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa". Anche per la fase decisoria sono previste regole assai semplici ed improntate sull'oralità e semplificazione. Sono infatti accorpate in un'unica udienza : la precisazione delle conclusioni, la discussione finale della causa, lo scambio delle relative comparse, nonché la decisione del giudice. Processo ispirato al Principio di oralità in quanto le parti sono invitate a precisare le conclusioni dinnanzi al giudice in forma orale. Art.321 co2-->"la sentenza è depositata in cancelleria entro il termine di 15gg dalla discussione ed è di norma appellabile in tribunale" (Il tribunale si configura come giudice di 2grado rispetto alle decisioni emesse dal giudice di pace). •Nb. Ai sensi dell'art. 46 cpc non è ammessa la proponibilità del regolamento di competenza
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved