Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE, Dispense di Diritto Processuale Penale

Riassunto Capitolo XXI - Fondamenti di Procedura Penale

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 18/05/2021

vittoria_colonnello
vittoria_colonnello 🇮🇹

1 / 21

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE (Dlg 274/2000) Il giudice di pace viene introdotto nell’ordinamento dalla L. 134/1991 con l’intento di istituire un organo giurisdizionale più vicino alla collettività ed idoneo a risolvere in tempi rapidi e con modalità conciliative le controversie espressione di microconflittualità tra privati. Nasce quindi nell’ottica di realizzare la cd “giustizia di prossimità e conciliativa”: giustizia realizzata da giudice non professionista ma vicino, “prossimo”, alla comunità di riferimento che decide sulla base dell’equità e del buon senso. È un giudice pacificatore che fa parlare le persone, è pronto ad ascoltarle a farle mette d’accordo senza bisogno dell’avvocato. Questa era l’ispirazione iniziale ma poi si sono aggiunti altri scopi come quelli deflattivi: il giudizio davanti al giudice di pace viene visto come l’occasione per far portare fuori dai tribunali il carico di lavoro che ingolfa il sistema processuale. All’idea della giustizia di prossimità e conciliativa si è legata l’idea di utilizzare il giudice di pace per decomprimere l’attività dei giudici superiori. ➔ Nella logica originaria il procedimento doveva essere agile, facile da gestire e da capire proprio perché il giudice era non togato e perché alle parti si dava la possibilità di ricorrervi direttamente. Non è adesso esattamente così e ci sono profili di complessità anche abbastanza seri. Il modello processuale penale disegnato per il giudice di pace è improntato - A criteri di massima semplificazione che ne favoriscono l’agilità di intervento, perché con esso si voleva offrire ai cittadini risposte rapide e soddisfacenti ai loro conflitti - Ad articolarsi in istituti volti alla ricomposizione del conflitto derivante da reati, perché si vuole evitare una reazione delle istituzioni di tipo afflittivo e troppo distante dalla società che porta soltanto ad incomprensione. Così vediamo che: a) Sul piano sostanziale → il GDP ha un arsenale sanzionatorio autonomo rispetto al giudice ordinario che non prevede la pena detentiva. Esso può irrogare - la pena pecuniaria - la permanenza domiciliare, che comporta l’obbligo di rimanere presso la propria abitazione o altro luogo di privata dimora o di cura e di assistenza nei giorni di sabato e domenica. Il giudice può disporre dei giorni diversi per andare incontro alle esigenze del condannato o su richiesta di questo può disporre l’esecuzione continuativa. La durata della pena non può essere inferiore a 6 gg e superiore a 45. Il condannato non è considerato in stato di detenzione. - lavoro di pubblica utilità, che consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, gli enti pubblici territoriali ovvero presso enti di assistenza sociale e volontariato. Può essere applicato soltanto su richiesta dell’imputato. Non può essere inferiore a 10 gg e superiore a 6 mesi. Siccome si tratta di pene molto miti è fatto divieto di sospenderle: non si applica la sospensione condizionale della pena perché comprometterebbe l’effettività del sistema e la stessa utilità dei meccanismi di conciliazione che nessuno praticherebbe avendo la possibilità di non andare incontro ad alcuna conseguenza sanzionatoria in caso di condanna. b) Sul piano processuale → si elide l’udienza preliminare, si assicura alla persona offesa un ruolo centrale anche attraverso l’attivazione diretta della giurisdizione penale, si attribuisce un ruolo centrale alla pg nella gestione delle indagini, si eliminano i riti speciali codicistici a favore di moduli alternativi specifici improntati a logiche riparative. Sono tratti di originalità di questo rito che discendono dall’obiettivo di strutturarlo come un procedimento agile e di facile gestione con cadenze rapide, semplicità di forme e innesti di soluzioni conciliative. Art 2 – STRUTTURA DELLE FONTI C1 → le norme applicabili al procedimento sono innanzitutto quelle speciali previste dal decreto, mentre per tutto ciò che dal decreto non è previsto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale MA SOLO in quanto applicabili. La disciplina prevista dal decreto è quindi una disciplina non autonoma. Le norme del cpp verranno utilizzate in via suppletiva e in quanto applicabili: sono gli interpreti a definire se le norme del cpp possono essere applicate al sistema oppure no oppure se vanno interpretare in un determinato modo per adeguarle al rito in cui vanno ad operare e alla sua struttura. Sono indicate delle eccezioni specifiche, cioè delle disposizioni sicuramente non compatibili, e sono quelle relative: - all'incidente probatorio → il giudice ha le sue modalità di acquisizione della prova - all'arresto in flagranza e al fermo di indiziato di delitto → il giudice ha un suo apparato sanzionatorio e le misure limitative della libertà personale non sono previste in questa sede neanche come esiti sanzionatori. - alle misure cautelari personali → vale quanto detto per arresto ecc - alla proroga del termine per le indagini → il sistema della durata delle indagini preliminari è autonomo e segue un meccanismo di scansione proprio - all'udienza preliminare → è un procedimento semplificato in cui tale udienza manca - al giudizio abbreviato - all'applicazione della pena su richiesta - al giudizio direttissimo - al giudizio immediato - al decreto penale di condanna. C2 → Nel corso del procedimento, il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti. La posizione di questa clausola qui è importante perché mostra l’intento conciliativo del giudice. Il giudice deve attivare ogni possibile soluzione conciliativa nell’arco dell’intero procedimento, quindi anche prima del dibattimento. In tal modo il rito si configura come un sistema funzionale alla mediazione tra imputato e persona offesa, che sono quindi le parti, in cui esiti differenti sono da considerarsi residuali. SOGGETTI Nel rito davanti al GDP si muovono gli stessi soggetti che si muovono nel rito ordinario soltanto che assumono una diversa fisionomia e ruolo in base alle particolarità del rito. ART 1 - FUNZIONI GIUDIZIARIE Svolgono le funzioni giudiziarie: - il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il gdp → come pm - il giudice di pace → come organo giudicante. Il giudice di pace è un magistrato onorario dislocato capillarmente sul territorio nazionale e selezionato in base a requisiti e procedure stabilite dalla legge e che sono volte ad assicurare la sua vicinanza alla comunità. È un professionista del diritto anche se non appartiene alla magistratura. Non sono compatibili perché non possono convivere con l’apparato sanzionatorio e con gli esiti riparativi e conciliativi tipici di questa sede LE INDAGINI PRELIMINARI Struttura delle indagini preliminari Il segmento delle indagini preliminari è improntato alla celerità e vuole essere funzionale a decomprimere gli uffici giudiziari del carico di investigazioni sui reati di competenza del giudice di pace. Di qui: a. La tendenziale brevità delle indagini degli inquirenti b. Il ruolo prevalente assegnato in tale ambito alla pg. L’effetto deflattivo è marcatissimo: pg ha ruolo fondamentale perché si voleva evitare coinvolgimento del pm al fine di spostare l’attività dalla magistratura alla polizia per alleggerirgli il carico di lavoro. Una volta che il processo per il reato di competenza del gdp è spostato davanti al giudice superiore si pone il problema di tutelare la specificità della risposta penale all’illecito che è calibrata diversamente proprio perché di competenza del gdp. ART 63 → il giudice diverso da quello di pace che si trova a giudicare di reati appartenenti alla competenza del gdp deve applicare la parte del dlgs che prevede le sanzioni e le disposizioni su alcuni istituti specifici particolarmente qualificanti della giurisdizione di pace, come la tenuità del fatto e l’estinzione del reato per condotte riparatorie. ART 9 – RIUNIONE DEI PROCESSI La connessione è funzionale alla riunione dei processi che il gdp può ordinare prima di procedere all'udienza di comparizione e quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi. → Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 7, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi - quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre - quando più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento - quando una persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso - ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell'accertamento. C3 → SEPARAZIONE DEI PROCESSI Il giudice di pace ordina la separazione dei processi qualora ritenga che la riunione possa pregiudicare a) il tentativo di conciliazione b) la rapida definizione di alcuni fra i processi riuniti. Può farlo prima di procedere all'udienza di comparizione e, comunque, non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento. Art 11 – ATTIVITA’ D’INDAGINE C1 → Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di 4 mesi. C2 → Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria 1. enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati → pone le basi affinché il pm una volta ricevuta la relazione formuli l’imputazione e citi l’imputato per il giudizio 2. richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. C3 → Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia. La notizia di reato può essere ricevuta anche dal pm: ART 12 - NOTIZIA DI REATO RICEVUTA DAL PM Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace o la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché' proceda ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato. ➔ Le indagini sono comunque nelle mani della pg anche quando la notizia di reato è acquisita dalla magistratura. Comunque la pg non può compiere qualunque atto senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria: ART 13 – AUTORIZZAZIONE DEL PM AL COMPIMENTO DI ATTI La polizia giudiziaria può richiedere al pubblico ministero l'autorizzazione al compimento - di accertamenti tecnici irripetibili - di interrogatori - di confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini. Il pm, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa. ➔ ART 15 C2: Inoltre, una volta ricevuta la relazione scritta con cui la pg dà conto delle indagini svolte, il pm può ritenere necessarie ulteriori indagini e può compierle direttamente oppure avvalendosi della pg cui impartire direttive o delegare il compimento di atti specifici. ➔ ART 18: Può anche presentarsi l’esigenza di assumere anticipatamente prove la cui acquisizione o genuinità sarebbe compromessa se si aspettasse di assumerle in dibattimento. Di qui la disciplina di questo art che prevede l’assunzione di prove non rinviabili e che costituisce l’istituto gemello dell’incidente probatorio. Fino all’udienza di comparizione, il giudice dispone su richiesta di parte l’assunzione di prove non rinviabili con le forme previste per il dibattimento. → si segue la disciplina degli atti urgenti, cioè 467 c 2 e c3. → il riferimento agli atti non rinviabili fa sì che ci si riferisce alle ipotesi di incidente probatorio indicate solo da c1 art 392. ART 14 – ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato - a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11 - anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente. ART 16 – DURATA DELLE INDAGINI PRELIMINARI C1-C2 • 4 MESI DALL’ISCRIZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO • PROROGABILI DAL PM PER UN MASSIMO DI 2 MESI NEI CASI DI PARTICOLARE COMPLESSITA’. Dall’assetto si desume che il legislatore auspica che le indagini non superino i 4 mesi dall’acquisizione della notizia di reato e siano completate dalla pg al massimo in 2 mesi successivi. NB. La proroga del termine a differenza di quanto avviene nel rito ordinario è: affidata autonomamente al pm → la comunica a gdp → gdp fa un vaglio a posteriori: se non ritiene sussistenti le ragioni addotte per la proroga dal pm, entro 5 gg dalla comunicazione, può dichiarare di o Ridurre il termine indicato o Dichiarare chiuse le indagini. C3 → Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati. ART 19 – PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE NEL CORSO DELLE INDAGINI Il gdp ha un ruolo di garanzia nelle indagini preliminari. Il gdp funzionalmente competente per gli atti in corso di indagine è il gdp circondariale. Ad esso spettano le decisioni inerenti ai mezzi di ricerca della prova, come i provvedimenti che dispongono il sequestro conservativo e preventivo o le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Chiusura delle indagini preliminari ART 15 – CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI Una volta ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero se non ritiene che siano necessarie ulteriori indagini, scioglie la scelta tra 1. l’azione penale → formulando l'imputazione e autorizzando la citazione dell'imputato. 2. Archiviazione ART 17 – ARCHIVIAZIONE C1 → Il pm presenta al giudice di pace la richiesta di archiviazione quando: - Infondatezza della notizia di reato, che secondo la definizione dell’art 125 disp att consiste nell’insussistenza di elementi idonei a sostenere l’accusa in giudizio - Casi di cui all’art 411, cioè estinzione del reato, mancanza di una condizione di procedibilità o fatto non previsto dalla legge come reato - Esclusione dalla procedibilità per particolare tenuità del fatto, che si verifica quando il fatto è talmente lieve da non giustificare l’esercizio dell’azione penale. Deve essere distinta dalla particolare tenuità del fatto prevista da cpp e cp, perché questo è antecedente. Nel cpp è stato inserito nel 2015. - Caso in cui rimane ignoto l’autore del reato. Si tratta di presupposti in larga parte coincidenti con quelli del rito ordinario ma la semplificazione risiede nella procedura: manca l’udienza in camera di consiglio, il contraddittorio si svolge in maniera cartolare. Questa è una parte inedita rispetto ai contenuti tipici dell’atto di citazione a giudizio. È un contenuto preparatorio alla fase successiva: di regola l’attività probatoria la si svolge dopo. Quindi c’è una contrazione che prevede che già nella citazione c’è la strategia probatoria dell’accusa. È un’organizzazione del lavoro che pm deve fare subito e che impatta sulla validità: C6 → la citazione è nulla quando mancano delle prove a carico, non solo quando mancano in toto ma anche quando sono insufficienti. Questa fattispecie di nullità collegata alle insufficienze in materia probatoria permetterebbe al gdp in sede di controllo sulla validità della citazione di fare da filtro delle imputazioni azzardate così svolgendo una funzione surrogatoria all’UP che qui manca. NB. Rispetto all’imputazione va riferito al contenuto tipico cristallizzato nell’atto di esercizio dell’azione penale: enunciazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato all’imputato con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. E. l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio F. l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. C3 → la citazione deve essere sottoscritta a pena di nullità dal pm e dell’assistente giudiziario. C4 C5 → la citazione - è notificata a cura dell’ufficiale giudiziario all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno 30 gg prima della data dell’udienza - è depositata nella segreteria del pm unitamente al fascicolo delle indagini. C6 → la citazione è nulla se a) oltre nei casi in cui non è sottoscritta da pm e ufficiale giudiziario b) non è identificato in modo certo c) se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c-d-e. (vedi discorso su indicazioni probatorie insufficienti) Gli artt 20 bis-20 ter disciplinano due forme aggiuntive di esercizio dell’azione penale introdotte con la legge 94/2009 e caratterizzate dall’iniziativa preliminare della pg a seguito di un intervento autorizzativo del pm e dal rapido accesso alla fase dibattimentale quando ci sono situazioni di evidenza probatoria e quando si sommano specifiche situazioni di urgenza o situazioni che la sottendono: • Presentazione immediata a giudizio in casi particolari Presupposti: a) Reato procedibile d’ufficio b) Flagranza di reato e prova evidente. Procedimento: 1. Pg chiede a pm autorizzazione a presentare imputato direttamente davanti al gdp La richiesta della pg deve essere depositata presso la segreteria del pm e deve contenere: a) generalità dell'imputato e del suo difensore b) l'indicazione delle persone offese dal reato c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonchè le generalità dei testimoni e dei consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. 2. Pm vaglia le condizioni di ammissibilità e valuta la fondatezza della notizia di reato. Se ritiene infondata la notizia di reato richiede l’archiviazione. Se ritiene fondata la notizia di reato e presenti le condizioni di ammissibilità autorizza alla presentazione immediata dell’imputato entro i successivi 15 gg. Autorizzazione contiene: a) data e ora del giudizio → l’addebito formulato nella richiesta della pg viene così convertito e diventa una vera e propria imputazione. b) l'avviso all'imputato che se non compare sarà giudicato in contumacia c) l'avviso all'imputato che ha diritto di nominare un difensore di fiducia e che in mancanza sarà assistito da difensore di ufficio d) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia. 3. Ufficiale giudiziario fa convocazione per il giudizio notificando a imputato e a difensore copia della richiesta e la suddetta autorizzazione • Citazione contestuale dell’imputato in udienza in casi particolari Presupposti: a) Stessi previsti da art 20 bis + b) Gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentono neppure di attendere la fissazione dell’udienza nei 15 gg successivi c) Soggezione dell’imputato a misure limitative della libertà personale che configurano casi di urgenza in re ipsa. Procedimento: 1. Pg quando formula istanza di cui all’art 20 bis chiede insieme la citazione contestuale per l’udienza 2. Se pm ritiene di dover esercitare l’azione penale rinvia direttamente l’imputato davanti al gdp con citazione contestuale all’autorizzazione a procedere a presentazione in giudizio. ➔ Se imputato è sottoposto a misure de libertate, è condotto direttamente dalla pg davanti al gdp per la trattazione del processo ➔ Se imputato è libero, la pg gli notifica immediatamente la richiesta e la citazione. • Ricorso immediato della po Rappresenta la forma più innovativa di iniziativa penale davanti al gdp. È un istituto volto ad assicurare alla vittima accesso diretto al gdp coerentemente con gli scopi di un sistema di giustizia cd di prossimità. Logica a cui non sono estranee esigenze deflattive delle attività della pg e della magistratura: in tal modo l’innesco del giudizio non necessita neanche dello svolgimento delle indagini essendo sorretto dall’iniziativa di una solo parte che è la po. La po chiede al gdp la citazione a giudizio della persona alla quale il reato è attribuito nel ricorso, cioè colui che ritiene sia autore e responsabile del reato. ART 21 Presupposti: a) Reato procedibile a querela b) Deve essere presentato entro 3 mesi dalla notizia del fatto costituente reato c) La sua presentazione produce gli stessi effetti della querela. Se è già stata presentata querela prima del ricorso, questa deve essere menzionata nel ricorso allegandone una copia. In tal caso il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale. Contenuti del ricorso: a) Il giudice b) Le generalità del ricorrente c) Il difensore e la relativa nomina d) Altre persone offese di cui sia nota identità e) Le generalità della persona citata f) Formulazione dell’addebito: descrizione in forma chiara e precisa del fatto addebitabile alla persona citata in giudizio con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati → è la struttura essenziale dell’imputazione, serve per facilitare la formulazione dell’imputazione da parte del pm. g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché' delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici; i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. ART 22 – PRESENTAZIONE DEL RICORSO Procedimento per innescare il dibattimento davanti a gdp previsto dal legislatore è molto farraginoso e la giurisprudenza nel porvi rimedio ha finito per aggravare la situazione: Il ricorso: - Viene comunicato a pm depositandolo in segreteria - Viene presentato alla cancellaria del gdp competente per territorio con la prova dell’avvenuta comunicazione a pm. Deve essere presentato entro 3 mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. Vaglio del pm di legittimità e sostenibilità dell’iniziativa privata. Pm deve presentare entro 10 gg le sue richieste al gdp. Pm emette parere contrario quando ritiene che a. Ricorso è inammissibile e manifestamente infondato b. Gdp è incompetente per territorio In assenza di queste situazioni, il pm formula l’imputazione confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso. ➔ Pm recupera la propria funzione di dominus dell’azione. Semplice inerzia. Lo capiamo perché: - Il termine di 10 giorni è ordinatorio - Art 26 prevede che gdp decorsi 10 gg dalla comunicazione al pm può prendere una decisione anche se questo non ha presentato alcuna richiesta. ART 25 c2 GIUDIZIO 1. Udienza di comparizione L’udienza di comparizione è la prima udienza della fase dibattimentale che serve ad organizzare il giudizio decidendo se concluderlo anticipatamente ovvero svolgendolo seduta stante. ART 29 Almeno 7 gg prima della data fissata per l’udienza, il pm o la persona offesa ricorrente depositano l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche presso la cancelleria del gdp. ➔ È un atto organizzativo necessario anche se il termine non è previsto a pena di decadenza A pena di decadenza è previsto invece che le parti che intendano chiedere l’esame dei testimoni, periti e consulenti tecnici nonché le persone indicate dall’art 210 cpp devono depositare in cancelleria almeno 7 gg prima della data dell’udienza le liste con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame. ➔ la norma esclude i casi previsti da art 20 e 21 perché pm che provvede e po che presenti il ricorso immediato devono indicare le fonti di prova e le circostanze su cui viene chiesto l’esame delle fonti dichiarative già nella citazione o nel ricorso. ➔ Questo vuol dire semplicemente che decorre un diverso termine MA se vogliono chiedere prove ulteriori rispetto a quelle dedotte nell’iniziativa devono seguire termine previsto da questo art 29 c2. Nei casi in cui occorra rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio o le relative notificazioni, vi provvede il gdp anche d’ufficio al momento della costituzione delle parti. ➔ Cosa accade se non compare il querelante? Vale come remissione tacita di querela e quindi giudice può chiudere processo se c’è consenso dell’imputato? SSUU → inizialmente hanno affermato che la mancata comparizione non costituisce fatto incompatibile con la volontà di procedere nella querela. Poi ha affermato che consiste in remissione tacita di querela quando querelante è stato preventivamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata intesa come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. Sono previste due ipotesi in cui il giudizio si conclude anticipatamente: 1. Conciliazione: Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. → questo vuol dire che la ricomposizione tra l’offeso e l’imputato non va semplicemente constata ma proprio promossa dal giudice e che quindi essa è obbligatoria e non facoltativa. La giurisprudenza non la pensa così ritenendo che il giudice deve procedere discrezionalmente alla conciliazione soltanto nel caso in cui la ritiene possibile. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, al fine di favorire la libera comunicazione delle parti in sede di conciliazione è previsto che le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. → il problema è che il giudice non è idoneo a svolgere attività di mediazione in quanto perderebbe la sua neutralità. La previsione della inutilizzabilità è insufficiente a garantire che il giudice non venga influenzato nella decisione dalle dichiarazioni fatte in sede conciliativa. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela. 2. Oblazione: Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato puo' presentare domanda di oblazione. L’esito è una sentenza di non doversi procedere qualora la domanda non venga accolta. C7-8 – IMPOSTAZIONE DELL’ATTIVITA’ PROBATORIA Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento viene impostata l’attività probatoria: ✓ se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice a. ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti (anche non manifestamente come prevedeva art 190) b. invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, nonché' della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21. ✓ Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova → è una norma severissima fondata a. sul canone della responsabilità per cui la parte che non cita il proprio teste non mostra sufficiente interesse ad ottenerne il contributo b. su un principio di economia che induce a selezionare al massimo l’apparato probatorio. ART 30 - UDIENZA DI COMPARIZIONE A SEGUITO DI RICORSO AL GIUDICE DA PARTE DELLA PO C’è l’improcedibilità del ricorso nel caso in cui la mancata comparizione all’udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non sia dovuta a impossibilità per caso fortuito o forza maggiore. → L’improcedibilità non c’è se imputato o po che interviene e ha presentato querela chiede che si proceda al giudizio. → Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilita' del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonche' al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio che ne abbia fatto domanda. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa → il gdp trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio. ART 31 – FISSAZIONE NUOVA UDIENZA A SEGUITO IMPOSSIBILITA’ A COMPARIRE Se c’è caso fortuito o forza maggiore, il ricorrente può chiedere la fissazione di una nuova udienza dimostrandole. L’istanza deve essere presentata a pena di decadenza entro 10 gg dalla cessazione dell’evento impeditivo!!! - Se viene accolta → gdp convoca le parti per una nuova udienza - Se viene rigettata → parti possono rivolgersi al tribunale in composizione monocratica che decide con ordinanza inoppugnabile. 2. Dibattimento ART 32 Disciplina l’acquisizione delle prove, la documentazione dell’attività di udienza e la redazione della sentenza. C1 → l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori, solo che vi sia l’accordo di queste. NB. C’è un alleggerimento dell’assunzione della prova dichiarativa: non si svolge l’esame incrociato se le parti sono d’accordo. La ratio risiede nel fatto che l’istruzione dibattimentale riguarda reati bagatellari ed in teoria (in pratica può non essere così) si presume che l’accertamento sia semplice ed inoltre le esigenze deflattive vogliono evitare le parti più difficoltose del processo ed esame incrociato rientra tra questi. C’E’ UNA DIALETTICA DIVERSA: IL GIUDICE FA LE DOMANDE CHE GLI PROPONGONO LE PARTI. C2 → Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice può disporre qualora sia necessario ed anche d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, compresi quelli relativi agli atti acquisiti a norma dell'articolo 29, comma 7. C3 →Il verbale d'udienza, di regola, è redatto solo in forma riassuntiva. NB. La ragione per cui non si prevede la redazione del verbale in forma integrale è che si vuole garantire coerenza con il canone di massima semplificazione del rito in questione. C4 → La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata: si fa riferimento soltanto alla possibilità di utilizzare una sintesi stilistica comunque rispettando l’obbligo di rappresentare esternamente i punti logico-giuridici in cui si articola il ragionamento del giudice. La motivazione è depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale. C5 → In caso di impedimento del giudice la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale, previa menzione della causa di sostituzione. Infatti, c2 recita che il gdp pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al precedente comma solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Si tratta di un vaglio assai discrezionale al fine di che sia una misura adatta soltanto per i più abbienti. L’estinzione può essere dichiarata solo quando la riparazione abbia avuto luogo prima dell’udienza di comparizione in modo che sia una condotta spontanea non dovuta all’andamento del giudizio. → C3: l’imputato può chiedere di provvedere alla riparazione nell’udienza di comparizione se dimostra di non avervi potuto provvedere in precedenza. - In tal caso, il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi - il giudice può imporre specifiche prescrizioni - Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attivita' risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione - Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. NB. è un meccanismo simile a quello della messa alla prova. È una versione ridotta di probation perché manca il progetto di risocializzazione C6 → Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento. IMPUGNAZIONE È una disciplina improntata al perseguimento di obiettivi di economia processuale che si contempera con la necessità di assicurare controllo adeguati sulle decisioni di un giudice non professionale e pronunciate a seguito di un rito con cadenze semplificate. Di qui i limiti all’appello. ART 36 – IMPUGNAZIONE DEL PM 1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria → Non può quindi appellare contro le sentenze di proscioglimento. È un limite considerato ragionevole dalla Corte Costituzionale considerando che non ha portata generalizzata riferendosi al solo sistema del gdp e quindi a reati bagatellari e di scarso allarme sociale. Per dolersi delle sentenze di proscioglimento pm può ricorrere solo a ricorso in cassazione. 2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace. ART 37 – IMPUGNAZIONE DELL’IMPUTATO 1. L'imputato puo' proporre appello contro • le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria • le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. (in ragione del maggiore pregiudizio che potrebbe ricevere dalla decisione) 2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro • le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria • le sentenze di proscioglimento C4- CC4-C5 ART 30 – IMPUGNAZIONE DEL RICORRENTE CHE HA CHIESTO LA CITAZIONE A GIUDIZIO DELL’IMPUTATO 1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui e' ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. 2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente e' condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi e' colpa grave, il ricorrente puo' essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile. ART 39 – GIUDIZIO DI APPELLO Competente per il giudizio di appello ➔ il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica. NEL CASO IN CUI L’IMPUTATO SIA CONTUMACE IN PRIMO GRADO (ASSENTE) ➔ Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace quando l'imputato prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio sempre che in tal caso: - il fatto non sia dovuto a sua colpa - ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. La norma garantisce la celebrazione ex novo del giudizio di primo grado a beneficio dell’imputato che incolpevolmente non ha potuto parteciparvi in modo da permettergli di avvalersi degli strumenti conciliativi e degli sbocchi riparativi che il rito davanti al gdp permette. → la portata derogatoria di questa clausola è ora ridimensionata da art 604 c 5 bis che prevede i casi di rinnovazione del giudizio a favore dell’imputato che sia stato nell’impossibilità di prendervi parte. DLGS 11/2018 ha limitato le ipotesi di ricorso in cassazione contro le sentenze pronunciate in appello avverso le sentenze del gdp: il ricorso è proponibile soltanto per i motivi di cui all’art 606 c 1 l a, b, c. ESECUZIONE Ci sono poche clausole ad assicurare specificità al rito di pace: 1. competente a conoscere dell’esecuzione è il gdp che lo ha emesso, salvo alcune ipotesi previste nei commi successivi dell’art 40 che prevedono ipotesi di concorrenza del provvedimento emesso da giudici diversi 2. il procedimento di esecuzione segue le regole dell’art 666 cpp con una peculiarità per quanto riguarda le impugnazioni: sia il decreto di inammissibilità dell’istanza sia l’ordinanza conclusiva sono impugnabili entro 15 gg dalla notifica e solo per motivi di legittimità mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica. Questo decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile. 3. Si ricorre ad art 666 anche per modificare le modalità di esecuzione della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. Si tratta di variazioni che il giudice può fare solo per motivi di assoluta necessità.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved