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PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Giudice di pace

Tipologia: Sintesi del corso

2012/2013

Caricato il 18/11/2013

valebunny91
valebunny91 🇮🇹

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Scarica PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! CAPITOLO XIII - PROCEDIMENTO PENALE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE D. lgs 28 agosto 2000, n. 274 introduce nel sistema processuale la competenza penale del Giudice di Pace. La nuova normativa, seppur autonoma, si inseriste nel sistema processuale preesistente, da cui mutua i principi generali, le fasi e gli istituti più importanti, per cui l’interprete è costretto ad una continua opera di coordinamento ed interpolazione. Di conseguenza, procedimento innanzi al giudice onorario è disciplinato dal d. lgs 274/2000 e, per quanto non previsto, dalle norme del c.p.p. e dai titoli I e II del d. lgs 271/1989. Richiamo alle norme del c.p.p. è escluso, tuttavia, ai sensi dell’art. 2, per tali istituti : • Incidente probatorio • Arresto in flagranza e fermo di indiziato di delitto • Misure cautelari personali • Proroga del termine delle indagini preliminari • Udienza preliminare • Tutti i procedimenti speciali previsti dal Libro VI del codice La finalità conciliativa e riparatoria del procedimento può prevalere rispetto all’esigenza di una celere chiusura dello stesso. Difatti, comma 2 dell’art. 2 ha stabilito principio per cui GDP deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione delle parti. La giurisdizione del giudice di pace è sintetizzabile nel modo seguente : a) Sul piano sostanziale : • Scompare la pena detentiva e i vari protocolli sanzionatori confidano prevalentemente sulla pena pecuniaria, in conformità con gli orientamenti affermatisi in molte esperienze straniere. • Per i reati di maggior gravità sono state previste le sanzioni della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità. • E’ stata esclusa l’applicabilità della sospensione condizionale della pena e delle sanzioni sostitutive della libertà controllata, della semidetenzione e della pena pecuniaria. b) Sul piano processuale : • Non è prevista la figura del GIP, ma le sue funzioni sono svolte da un giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario. • Per i reati procedibili a querela, la persona offesa può chiedere al giudice la citazione a giudizio della persona a cui è attribuito il reato. • Sono stati estesi i meccanismi conciliativi e riparatori in favore degli interessi della vittima del reato, il cui soddisfacimento produce effetti sull’esito processuale, anche a scapito dell’interesse punitivo dello Stato (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto e estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie). La nuova disciplina si applica soltanto ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore ; in tal modo, viene ancorata alla data di commissione del reato il momento determinativo della competenza. Per quanto riguarda, invece, i reati commessi prima dell’entrata in vigore, ma dopo la pubblicazione del d. lgs, si applicheranno anche le norme sul procedimento (Art. 1 ð51 del d. lgs), sempre però che alla data dell’ entrata in vigore del decreto, non sia ancora avvenuta l’iscrizione della notizia di reato. Con riguardo ai meccanismi di selezione e di nomina nella carica, viene indicato come condizione essenziale il superamento dell’esame di abilitazione alla professione forense, a meno che non si tratti di candidati che hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio, funzioni notarili, insegnamento universitario di materie giuridiche o funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. La nomina da parte del Ministro della Giustizia, previa deliberazione del CSM, è subordinata ad un giudizio di idoneità, da effettuarsi sulla base degli esiti di un tirocinio della durata di 6 mesi svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario. COMPETENZA PER MATERIA - Art. 4 prevede che, ferma la competenza del tribunale per i minorenni, GDP è competente : a) Per alcuni delitti consumati o tentati previsti dal codice penale : percosse, lesione personale (e colpose), ingiuria, diffamazione, minaccia, furti punibili a querela dell’offeso, danneggiamento, ingresso abusivo nel fondo altrui, ecc. b) Per alcune contravvenzioni previste dal codice penale : somministrazione di bevande alcoliche a minori, infermi di mente o persona in stato di manifesta ubriachezza, determinazione in altri dello stato di ubriachezza, atti contrari alla pubblica decenza, inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori. N.B. La competenza per i reati suddetti è tuttavia del tribunale se sussiste una o più delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste in materia di terrorismo, mafia e discriminazione razziale. c) Per i delitti, consumati o tentati, e per le contravvenzioni previsti da alcune disposizioni di leggi speciali. COMPETENZA PER TERRITORIO - Art. 5 stabilisce che competente per il giudizio è il GDP del luogo in cui il reato è stato consumato. Una deroga alla competenza territoriale potrà aversi per astensione o ricusazione del GDP, decise, rispettivamente, da tribunale e Corte d’Appello. Infatti, se non è possibile operare la sostituzione con un altro giudice dello stesso ufficio, procedimento viene rimesso al GDP dell’ufficio più vicino. Comma 2 - Prende in considerazione una competenza funzionale, stabilita per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari, riservati al GDP del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente, al fine di ridurre i rischi di incompatibilità che potrebbero esser diversamente provocati dal coinvolgimento del giudice del giudizio nell’attività predibattimentale. CONNESSIONE - ETEROGENEA | E’ stata adottata, all’art. 6, una disciplina nella quale la connessione rileva esclusivamente nei casi in cui l’unicità dell’azione o dell’omissione evidenza l’opportunità del simultaneus processus per evitare il rischio della duplicazione dei processi e del possibile contrasto tra giudicati. In tale caso, è competente il giudice superiore, dinanzi al quale troveranno applicazione le disposizioni sulle sanzioni irrogabili dal GDP, nonché, in quanto applicabili, le previsioni in materia di sentenza di condanna alla pena della permanenza domiciliare, di esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, di estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie e di iscrizione nel casellario giudiziale. Anche in questi limiti, comunque, la connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi. dovranno esser indicate le altre persone offese dal medesimo reato, d cui il ricorrente conosca l’identità, in modo da favorirne l’intervento nel processo. La disciplina del ricorso immediato della persona offesa si conclude con la regolamentazione dei casi di inammissibilità dell’atto, che viene ricondotta non solo alla mancanza dei requisiti prescritti nell’art. 21 comma 2 ed al difetto di sottoscrizione, ma anche alla presentazione oltre il termine di 3 mesi dalla conoscenza del fatto costituente reato. L’inammissibilità consegue anche alla mancanza della prova dell’avvenuta comunicazione del ricorso al PM ; infine, consegue anche all’insufficiente descrizione del fatto e all’insufficiente indicazione delle fonti di prova. Entro il termine ordinatorio di 10 gg dalla comunicazione del ricorso, PM presenta le sue richieste nella cancelleria del GDP, esercitando così il controllo sull’iniziativa della persona offesa, per stabilire se è giustificata la prosecuzione del procedimento con la citazione a giudizio. Tale eventualità si realizza se il ricorso non è inammissibile, manifestamente infondato o presentato davanti ad un GDP territorialmente incompetente. Laddove PM ritenga di dover formulare l’imputazione, potrà limitarsi a far proprio l’addebito contenuto nel ricorso o, se ritiene di ritoccarlo, potrà effettuare delle modifiche. Non è comunque consentita una rilettura operata in termini tali da snaturare il thema decidendi individuato dalla persona offesa. Entro 20 gg dalla data di deposito del ricorso , giudice convoca le parti in udienza con decreto, per una data che non deve oltrepassare più di 90 gg quella del predetto deposito. Decreto deve contenere l’indicazione del giudice che procede, nonché del luogo, gg e ora della comparizione, generalità dell’imputato, con l’invito a comparire (se non lo fa, sarà giudicato in contumacia), l’avviso che ha la facoltà di nominare un difensore di fiducia (in mancanza, gliene sarà assegnato uno d’ufficio), la trascrizione dell’imputazione, la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che procede. La nullità della vocatio in iudicium si ha se l’imputato non è identificato in modo certo o se manca o è insufficiente uno dei suddetti requisiti. E’ onere del ricorrente notificare il decreto, unitamente al ricorso, al PM, alla persona citata in giudizio e al suo difensore, oltre che alle altre parti offese di cui il ricorrente conosce l’identità, almeno 20 gg prima dell’udienza. PRESENTAZIONE IMMEDIATA AL GIUDICE - Questa nuova modalità di esercizio dell’azione penale è stata introdotta dalla L. 94/2009 (“Pacchetto sicurezza”) che han introdotto, nella disciplina del rito innanzi al GDP, gli art. 20 bis e 20 ter. Art. 20 bis - Introduce una modalità più celere di presentazione a giudizio dell’imputato nei casi di reati procedibili d’ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente. In tali casi, la PG chiede al PM l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato dinanzi al GDP. PM, se non ritiene di chiedere l’archiviazione o ritenga la richiesta di giudizio immediato manifestamente infondata, perché carente nei presupposti o presentata davanti a giudice non competente per territorio, autorizza la presentazione immediata nei 15 gg successivi, indicando data e ora del giudizio dinanzi al GDP e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che ne è privo. La richiesta e la successiva autorizzazione sono notificate senza ritardo all’imputato ed al suo difensore. Art. 20 ter - Disciplina una particolare ipotesi di presentazione immediata laddove ricorrano gravi e comprovate ragioni d’urgenza che non consentono di attendere la fissazione dell’udienza, pur nei tempi ristretti di cui all’art. 20 bis, o laddove l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale. In tale caso, la PG formula altresì richiesta di citazione contestuale per l’udienza e lo conduce dinanzi al giudice di pace. GIUDIZIO DAVANTI AL GDP - Viene disciplinato nel capo IV del d. lgs, secondo moduli che riprendono ampiamente quelli del rito monocratico. Almeno 7 gg prima della data fissata per l’udienza di comparizione (termine non determina inammissibilità), PM o persona offesa nel caso di ricorso immediato devono depositare nella cancelleria del GDP l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche, al fine di consentire al giudice di verificarne la regolarità e di conoscere l’oggetto del processo. Nello stesso termine, a pena di inammissibilità, le parti che intendono chiedere l’esame di testimoni, consulenti, periti ovvero delle persone indicate nell’art. 210 c.p.p. devono depositare in cancelleria le liste con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame. Nei casi di reati perseguibili a querela, GDP, subito dopo aver controllato la regolare costituzione delle parti, è tenuto a procedere al tentativo di conciliazione. Per evitare che le dichiarazioni rese dalle parti possano confluire nel materiale probatorio si è stabilito espressamente che esse non possono essere utilizzate ai fini della deliberazione. Inoltre, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento potrà essere presentata la domanda di oblazione, che è ammissibile per tutte le contravvenzioni rientranti nella competenza penale del GDP. Ove non si sia addivenuti ad una definizione anticipata del procedimento, l’udienza di comparizione prosegue con i provvedimenti sull’ammissione delle prove. GDP potrà negare l’ingresso a prove vietate dalla legge e a prove che risultino superflue o irrilevanti. Con riguardo alle sequenze tramite cui si arriva alla formazione del fascicolo del dibattimento, davanti al GDP le parti sono invitate ad indicare gli atti da raccogliere subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, ed in tale occasione possono anche concordare l’acquisizione a detto fascicolo di atti contenuti nel fascicolo del PM, della documentazione relativa all’attività di investigazione difensiva, nonché della documentazione allegata al ricorso di cui all’art. 21. L’omessa citazione dei testimoni e dei consulenti tecnici determina la decadenza per la prova per la parte che, pur attivatasi per l’ammissione, abbia in tal modo dimostrato la carenza di interesse all’acquisizione al mezzo di prova. Nei giudizi a presentazione immediata sono, invece, stabilite regole particolari per l’introduzione della prova testimoniale : persona offesa e testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario nonché, in caso di giudizio a citazione contestuale, dalla PG. PM, imputato e parte civile possono presentare direttamente all’udienza i propri testimoni e consulenti tecnici. Con riguardo all’ipotesi in cui l’udienza di comparizione abbia fatto seguito al ricorso al giudice da parte della persona offesa, si è stabilito che l’ingiustificata assenza all’udienza del ricorrente o di un suo procuratore speciale comporta l’improcedibilità del ricorso, salvo che l’imputato o la persona offesa intervenuta che abbia presentato querela chieda che si proceda direttamente al giudizio. E con l’ordinanza con cui si dichiara tale improcedibilità, GDP potrà condannare il ricorrente anche alla rifusione delle spese processuali, nonché al risarcimento dei danni a favore dell’imputato che ne abbia fatto domanda. Ricorrente potrà presentare, davanti al GDP, istanza di fissazione di una nuova udienza, provando che la mancata comparizione era dovuta a caso fortuito o forza maggiore. DIBATTIMENTO E SENTENZA - Sull’accordo delle parti, l’esame di testimoni, periti e consulenti tecnici può essere condotto dal giudice sulla base delle domande e delle contestazioni proposte dal PM e dai difensori. Verbale viene redatto soltanto in forma riassuntiva, così come la motivazione della sentenza è redatta in forma abbreviata e, se non dettata direttamente a verbale, depositata nel termine di 15 gg dalla lettura del deposito. In forza dell’art. 32 bis, le disposizioni di cui all’art. 32 si osservano anche nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli art. 20 bis e 20 ter. Per quanto non previsto in tale art. si rinvia alla disciplina codicistica. Nella fase successiva alla pronuncia della sentenza di condanna, l’esecuzione continuativa della permanenza domiciliare e la pena del lavoro di pubblica utilità trovano applicazione solo se l’imputato lo richiede. DEFINIZIONI ALTERNATIVE DEL PROCEDIMENTO - Art. 34 afferma che il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, non giustificano l’esercizio dell’azione penale : • Esiguità del danno o del pericolo che è derivato dal fatto. • Occasionalità del fatto. • Grado della colpevolezza. Per valutare la particolare tenuità del fatto, occorre anche tener conto del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alla PSI o all’imputato per le sue esigenze : di lavoro ; di studio ; di famiglia ; di salute. Ulteriore decisivo presupposto applicativo dell’istituto è costituito dalla carenza di un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Durante la fase delle indagini preliminari, la richiesta di improcedibilità per la particolare tenuità del fatto può essere avanzata dal PM solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Dopo l’esercizio dell’azione penale, la declaratoria di improcedibilità è subordinata all’esistenza della non opposizione della persona offesa e dell’imputato. Art. 35 - Prevede una causa generale di estinzione per tutti i reati di competenza del GDP, in conseguenza della riparazione del danno cagionato dal reato. Difatti, quando l’imputato dimostra di aver provveduto, prima dell’udienza preliminare, alla riparazione del danno, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, giudice, sentite le parti l’eventuale persona offesa, dichiara il reato estinto con sentenza. Affinché ciò avvenga devono ricorrere tre condizioni : • Deve esserci stata la riparazione del danno e l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose. • La riparazione deve esser avvenuta prima dell’udienza di comparizione. • Le condotte riparatorie devono esser idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. IMPUGNAZIONI - Art. 36 riconosce al PM il potere di appellare le sentenze di condanna del GDP che hanno applicato una pena diversa da quella pecuniaria. Art. 37 - Relativamente all’imputato, si riconosce soltanto l’appellabilità delle sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria, nonché delle sentenze che applicano quest’ultima pena, se viene impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Tanto l’imputato quanto PM possono ricorrere in Cassazione avverso le sentenze non appellabili. Competente per il giudizio di appello è il tribunale in composizione monocratica del circondario in cui ha sede il GDP che ha pronunciato la sentenza impugnata. Quanto alla disciplina dell’appello non vi sono statuizioni particolari, ad eccezione della previsione che assicura all’imputato rimasto contumace in primo grado non la
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