Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Procedimento davanti al giudice di pace, Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Riassunto cap XIII Conso-Grevi, integrato con d.lgs. n.274/2000

Tipologia: Sintesi del corso

2014/2015

Caricato il 18/11/2015

mavabene
mavabene 🇮🇹

4.4

(11)

4 documenti

1 / 31

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimento davanti al giudice di pace e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! Procedimento davanti al giudice di pace d.lgs 28 agosto 2000 n. 274 Già nella l. 1991 n.374, istitutiva del Giudice di pace era contenuta una delega al Governo in tema di competenza e procedimento penale. Una successiva delega poi riguardò anche l’apparato sanzionatorio dei reati devoluti a tale giudice. • Emanato dunque il decreto legislativo n.274 del 2000 a partire dal quale opera un nuovo giudice penale, il giudice di pace, organo giurisdizionale che potrà conoscere solo dei reati commessi successivamente all’entrata in vigore dello stesso. Problemi circa: -percorsi formativi dei giudici neo-nominati -individuazione del personale amministrativo -individuazione delle forze di polizia giudiziaria Tale decreto entra dunque in vigore nel gennaio del 2002, prima emanato anche il regolamento di esecuzione del decreto, 24 articoli che colmano le lacune riscontrate. Profili sanzionatori: disposizioni più favorevoli al reo (art 2 cp.) per i reati che pur rientranti nella competenza del giudice di pace, saranno ancora giudicati dal tribunale. Davanti al giudice di pace si applicano le disposizione relative a: -pronuncia sentenza condanna alla permanenza domiciliare -improcedibilità per tenuità del fatto -estinzione del reato per condotte riparatorie -previsioni maggior favore per l’iscrizione nel casellario giudiziale Novella NON INSERITA nel codice di procedura penalema formulato uno specifico iter procedurale che tiene conto delle norme del libro VIII del codice: procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, con le semplificazioni rese necessarie dalla competenza del giudice di pace. Dalla relazione che accompagna il decreto si comprende la volontà di delineare un MODELLO DI GIUSTIZIA PENALE affatto diverso dal tradizionale, ma destinato piuttosto ad AFFIANCARSI a quest’ultimo=> destinato ad assumere in futuro più ampia diffusione. COMPETENZA del giudice: Fattispecie di reato per le quali non è prevista pena detentiva (pene principali dei nuovi protocolli sanzionatori sono infatti: le pecuniarie, permanenze domiciliari, lavori di pubblica utilità) FUNZIONE del giudice: ConciliativaRuolo di mediatore dei conflitti penali, e attenzione agli interessi della vittima del reato. Si tratta infatti di un micro sistema penale che prevede il normale ricorso a meccanismi risarcitori, estranei però ai classici schemi del diritto penale Da questo deriva la scelta di non collocare l’intero contenuto della novella nel codice di rito => proprio per l’ETEROGENEITA’ delle tematiche disciplinate nel decreto. Art. 1. Organi giudiziari nel procedimento penale davanti al giudice di pace 1. Svolgono funzioni giudiziarie nel procedimento penale davanti al giudice di pace: a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace; b) il giudice di pace. LE FUNZIONI DEL PM possono essere svolte per delega del procuratore della Repubblica: -art 72 ord giud=> in merito alla scelta di richiedere il decreto penale di condanna -art 50=>vice procuratori delegati nel compimento di atti conseguenti alla relazione della polizia giudiziaria (art 15) e relativi alle richieste del pm sul ricorso immediato al giudice della persona offesa (art 25). UFFICIO del giudice: ricoperto dal magistrato onorario appartenente all’ordine giudiziario, e ha sede in tutti i capoluoghi dei mandamenti. Non previsto ufficio del giudice per le indagini preliminari ciò è condiviso dalla relazione governativa in quanto: -ruolo del giudice di pace in tale fase non assume gli aspetti di delicatezza che investono i poteri del g.i.p. -manca snodo dell’udienza preliminare con possibili epiloghi alternativi al giudizio -no misure cautelari da disporre -no istituto dell’incidente probatorio Dunque la GARANZIA GIURISDIZIONALE nella fase delle indagini è stata risolta con l’individuazione di una competenza attribuita al giudice di pace del luogo in cui ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice di pace territorialmente competente. NOMINA Condizioni essenziali: -superamento esame di abilitazione alla professione forense -o candidati che abbiano esercitato funzioni giudiziarie per almeno due anni (notarili, di insegnamento universitario, dirigenziali, o carriere in cancelleria o nelle segreterie giudiziali) Avviene: ad opera del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, ed è subordinata ad un GIUDIZIO DI IDONEITA’: esiti di un tirocinio di 6 mesi svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario. Art. 2. Principi generali del procedimento davanti al giudice di pace 1. Nel procedimento davanti al giudice di pace si osservano (NORME APPLICABILI): -norme del codice di procedura penale -nonché le norme di attuazione e coordinamento. INAPPLICABILITA’ istituti: -incidente probatorio -arresto in fragranza -fermo di indiziato di delitto -misure cautelari personali -proroga del termine per le indagini -udienza preliminare -procedimenti speciali del libro VI cpp Alcune inapplicabilità erano già ricavabili: -per l’esclusione alla competenza del giudice dei provvedimenti limitativi della libertà personale Mentre ai sensi dell’art 23 cpp il giudice superiore ha diritto di trattenere il giudizio se l’incompetenza è fatta valere oltre i termini del 491cpp, ed è anche fatta salva l’utilizzabilità delle prove formate davanti al giudice incompetente comprese le dichiarative per le quali nel giudizio ordinario art 26 cpp, sono invece previsti limiti. Dunque= FORTE TUTELA DEGLI SPAZI OPERATIVI DEL GIUDICE DI PACE. Art. 5. Competenza per territorio 1.Per i reati indicati nell'articolo 4, competente per il giudizio è il giudice di pace del luogo in cui il reato è stato consumato. Una DEROGA alla competenza territoriale potrà discendere dall’astensione o ricusazione del giudice di pace, decise dal presidente del tribunale o della corte d’appello. DEROG= se non è possibile la sostituzione con altro giudice dello stesso ufficio, si considera il giudice di pace dell’ufficio più vicino e non quello ai sensi dell’art 11cpp 2. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente. In questo secondo comma sembra emergere una competenza più che territoriale, FUNZIONALE, al fine di ridurre il rischio di incompatibilità che potrebbero derivare dal coinvolgimento del giudice del giudizio nell’attività predibattimentale. Competenza al giudice di pace per reato di ingresso e soggiorno illegale e in materia di espulsione dello straniero Si tratta delle modifiche apportate all’art 4 comma2: • Con la legge n.94 del 2009 è stata infatti aggiunta la lettera s-bis) che ha determinato l’inclusione nella competenza del giudice di pace del nuovo reato di ingresso e soggiorno illegale nello stato, di cui all’art 10bis del d.lgs n.286 del 1998. • Poi con la legge n.129 del 2011 è stata aggiunta la lettera s-ter) in materi di espulsione dello straniero, determinando l’inclusione dei reati di cui agli art 13 comma 5.2 e 14 commi 5ter e 5quater. Articolo 13 Espulsione amministrativa. 5.2. Laddove sia concesso un termine per la partenza volontaria, il questore chiede allo straniero di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite, per un importo proporzionato al termine concesso, compreso tra una e tre mensilità dell'assegno sociale annuo. Il questore dispone, altresì, una o più delle seguenti misure: a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza; b) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato; c) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere modificate o revocate dal giudice di pace. Il contravventore anche solo ad una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. Articolo 14 Esecuzione dell'espulsione. 5-bis. Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero e di adottare le misure necessarie per eseguire immediatamente il provvedimento di espulsione o di respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, qualora non sia stato possibile trattenerlo in un Centro di identificazione ed espulsione, ovvero la permanenza presso tale struttura non ne abbia consentito l'allontanamento dal territorio nazionale, ovvero dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza. L'ordine è dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione, in caso di violazione, delle conseguenze sanzionatorie. 5-ter. La violazione dell'ordine di cui al comma 5-bis è punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell'articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all'articolo 14-ter, vi si sia sottratto. Si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro se l'espulsione è stata disposta in base all'articolo 13, comma 5. Valutato il singolo caso e tenuto conto dell'articolo 13, commi 4 e 5, salvo che lo straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis del presente articolo. 5-quater. La violazione dell'ordine disposto ai sensi del comma 5-ter, terzo periodo, è punita, salvo giustificato motivo, con la multa da 15.000 a 30.000 euro. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo. Queste integrazioni hanno suscitato certo delle PERPLESSITA’: si tratta infatti di una contravvenzione penale difficilmente giustificabile alla luce dei principi di materialità e necessarietà del reato. Punendo infatti con ammenda lo straniero che viola il testo unico sull’immigrazione, appare impossibile che il giudice di pace possa assumere una qualche funzione conciliatrice. Sembra più si voglia attribuire al giudice la competenza in tema di convalida dell’esecuzione all’espulsione amministrativa e del trattamento dello straniero irregolare presso centri di identificazione ed espulsione. • Secondo le stime effettuate l’incidenza di tale competenza si sarebbe rilevata in maniera consistente, andando anche a compromettere la reale funzione conciliativa del giudice di pace. Ma queste previsioni non hanno trovato conferma, perché si tratta di reati puniti con pene pecuniarie molto pesati (per le ipotesi di violazione dei provvedimenti di espulsione o degli ordini del questore in merito agli stessi sono previste multe dai 10.000 ai 20.000 euro) e rispetto a tali pene è difficile immaginare una concreta esecuzione e quindi un’efficacia sul piano della prevenzione, difatti è stabilita la sanzione, sostitutiva alla detenzione, dell’espulsione ex art 16 c1 d.lgs n. 286/1998. Articolo 16 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all’articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 14, commi 5-ter e 5- quater. • L’ampliamento della competenza penale del giudice di pace ha infine provocato significative novità: essendo stato disciplinato agli art 20bis, 20ter e 32bis un RITO SPECIALE avente ad oggetto i reati di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato art 10bis, oltre che per i reati in materia di espulsione art 14 commi 5ter e 5quater. Regime della concessione della riunione della separazione Disciplina della CONNESSIONE ETEROGENEA, presenta notevoli differenze rispetto al procedimento ordinario. Inizialmente la peculiarità delle soluzioni procedurali e sanzionatorie davanti al giudice di pace portava ad escludere ogni connessione tra procedimenti di competenza del giudice di pace e quelli di altri giudici. Si è poi finito per adottare una disciplina sulla connessione che rileva soltanto nei casi di cui l’unicità dell’azione o dell’omissione evidenzia la possibilità di un simultaneus processus, per evitare il rischio di una duplicazione di giudicati. In questi casi è competente il giudice superiore e trovano applicazione le sanzioni del giudice di pace, nonché la permanenza domiciliare, esclusione di procedibilità per tenuità del fatto, estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie e iscrizione nel casellario giudiziale, art 63. La connessione comunque non opera se non è possibile la riunione dei processi. Del resto la giurisprudenza già tende ad escludere l’operatività della connessione se i procedimenti non si trovano nella medesima fase procedurale. Art. 6. Competenza per materia determinata dalla connessione 1. Tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice, si ha connessione solo nel caso di persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. 2. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza del giudice di pace e altri a quella della corte di assise o del tribunale, è competente per tutti il giudice superiore. 3. La connessione non opera se non è possibile la riunione dei processi, nè tra procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di un giudice speciale. Questo terzo comma allude otre ad una impossibilità ontologica, anche una impossibilità apprezzata discrezionalmente dal giudice, sulla base dei poteri riconosciutigli ex art 17 cpp, il che potrebbe rendere problematico il rapporto tra detta disposizione e l’art 25 Cost. Infine, non c’è connessione rispetto a procedimenti davanti al giudice speciale, così come con procedimenti minorili. persona sottoposta alle indagini. Il pubblico ministero, se non ritiene di svolgere personalmente le indagini o singoli atti, può autorizzare la polizia giudiziaria al compimento degli atti richiesti. Allo stesso modo provvede se viene richiesta l'autorizzazione al compimento di perquisizioni e sequestri nei casi in cui la polizia giudiziaria non può procedervi di propria iniziativa. In tal caso il pm potrà esaminare gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. Mentre per quanto non previsto dal decreto, sanno applicabili le disposizioni del libro V cpp: norme sull’identificazione dell’indagato, documentazione atti, trasmissione verbali al pm nei casi di perquisizioni e sequestri. b. Attività pm Laddove invece la notizia di reato sia ricevuta dal pm Art. 12. Notizie di reato ricevute dal pubblico ministero 1. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero se prende direttamente notizia di un reato di competenza del giudice di pace ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio, la trasmette alla polizia giudiziaria, perché proceda ai sensi dell'articolo 11, impartendo, se necessario, le direttive. Il pubblico ministero, se non ritiene necessari atti di indagine, formula l'imputazione e autorizza la polizia giudiziaria alla citazione a giudizio dell'imputato Spetta al pm iscrivere la notizia di reato nell’apposito registro, ma non si tratta in tal caso di un’iscrizione automatica come ex art 335 cpp, dovrà attendere la trasmissione della relazione della polizia, a meno che il pm non abbia compiuti atti personalmente ex art 13. Art. 14. Iscrizione della notizia di reato 1. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione della notizia di reato a seguito della trasmissione della relazione di cui all'articolo 11, ovvero anche prima di aver ricevuto la relazione fin dal primo atto di indagine svolto personalmente. Nel casi invece di procedimento attivato dalla persona offesa mediante la presentazione del ricorso immediato al giudice, la mancanza di una fase preliminare rende priva di ragioni l’esistenza dell’obbligo di iscrizione della notitia criminis. Chiusura indagini preliminari ed archiviazione Art. 15. Chiusura delle indagini preliminari 1. Ricevuta la relazione di cui all'articolo 11, il pubblico ministero, se non richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione (e autorizzando la citazione dell'imputato= istituto ormai soppresso) 2. Se ritiene necessarie ulteriori indagini, il pubblico ministero vi provvede personalmente ovvero si avvale della polizia giudiziaria, impartendo direttive o delegando il compimento di specifici atti. TERMINE MASSIMO: 4 mesi. Decorre dal giorno dell’iscrizione della notizia di reato. Per particolare complessità =>prolungato di altri 2. Art. 16. Durata delle indagini preliminari 1. Il termine per la chiusura delle indagini preliminari è di quattro mesi dall'iscrizione della notizia di reato. 2. Nei casi di particolare complessità, il pubblico ministero dispone, con provvedimento motivato, la prosecuzione delle indagini preliminari per un periodo di tempo non superiore a due mesi. Il provvedimento è immediatamente comunicato al giudice di pace di cui all'articolo 5, comma 2, che se non ritiene sussistenti, in tutto o in parte, le ragioni rappresentate dal pubblico ministero, entro cinque giorni dalla comunicazione, dichiara la chiusura delle indagini ovvero riduce il termine indicato. A DIFFERENZA dell’art 406 cpp il sindacato del giudice è successivo all’emissione dell’atto con cui si dispone la prosecuzione delle indagini. 3. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza dei termini indicati nei commi 1 e 2 non possono essere utilizzati. Sanzione dell’INUTILIZZABILITA’ come ex art 407 cpp =>Dai diversi termini di durata delle indagini potrebbe ricavarsi un ostacolo al riconoscimento dell’applicabilità del 415bis cpp davanti al giudice di pace. Tentativo di lettura dell’interprete = che l’avviso sia notificato semplicemente prima della scadenza delle indagini preliminari, quindi se il pm non riterrà di integrare le indagini, detto avviso seguirà la trasmissione della relazione di cui al comma 11, mentre in caso di ulteriori attività investigative si potrà far riferimento al termine di 4 mesi, o quello promulgato. Non si può negare poi che esigenze di semplificazione del rito spingano la prassi verso una esclusione della garanzia in parola. Esaurita la fase delle indagini preliminari il pm presenterà al giudice di pace circondariale una richiesta di archiviazione: -nelle ipotesi previste dal codice di pp -nei casi previsti dall’art 34cìc 1 e 2 Art. 17. Archiviazione 1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata (art 415), nonchè nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l’accusa), nonchè dall'articolo 34, commi 1 e 2 del presente decreto (esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto). Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. DIFFERENZA importante rispetto alle scelte codicistiche emerge a proposito del PROCEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE: si prevede un contraddittorio cartolare=> se viene presentata opposizione o il giudice non ritiene di accogliere la richiesta, non viene fissata udienza camerale e il giudice, sentite le parti dispone con decreto l’archiviazione o restituisce gli atti (comma 3.) 2. Copia della richiesta è notificata alla persona offesa che nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nella richiesta è altresì precisato che nel termine di dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa indica, a pena di inammissibilità, gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o le ulteriori indagini necessarie3. Il pubblico ministero provvede sempre a norma del comma 2, nei casi in cui la richiesta di archiviazione è successiva alla trasmissione del ricorso ai sensi dell'articolo 26, comma 2. 4. Il giudice, se accoglie la richiesta, dispone con decreto l'archiviazione, altrimenti restituisce, con ordinanza, gli atti al pubblico ministero indicando le ulteriori indagini necessarie e fissando il termine indispensabile per il loro compimento ovvero disponendo che entro dieci giorni il pubblico ministero formuli l'imputazione. 5. Quando è ignoto l'autore del reato si osservano le disposizioni di cui all'articolo 415 del codice di procedura penale. DIFFERENZA con l’art 410 cpp: ammissibilità dell’opposizione della persona offesa è subordinata, non all’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, ma all’individuazione degli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta o delle ulteriori indagini necessarie DOPPIA NATURA DELL’OPPPOSIZIONE: -nel primo comma= richiesta di formulazione dell’imputazione. -nel secondo comma=richiesta motivata di prosecuzione delle indagini Assunzione di prove non rinviabili ad altri provvedimenti Art. 18. Assunzione di prove non rinviabili 1. Fino all'udienza di comparizione, il giudice di pace dispone, a richiesta di parte, l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 467, commi 2 e 3, del codice di procedura penale. Il criterio di massima semplificazione imposto dalla legge delega al Governo restringe gli spazi applicativi dell’incidente probatorio. Ma proprio sulla base di quanto avviene in forza dell’art 467, le varie ipotesi considerate nel 392 cpp potranno dar luogo ad una anticipata formazione della prova solo nei limiti in cui sarà dimostrata la non rinviabilità delle stesse al dibattimento. Prima della chiusura delle indagini decide il giudice di pace circondariale, successivamente il giudice del dibattimento. Art. 19. Provvedimenti del giudice nel corso delle indagini 1. Nel corso delle indagini e fino al deposito dell'atto di citazione a norma dell'articolo 29, comma 1, (che avviene almeno 7 giorni prima della data fissata per l’udinza di comparizione) competente a disporre il sequestro preventivo e conservativo è il giudice di pace indicato nell'articolo 5, comma 2 (GIUDICE DI PACE CIRCONDARIALE). 2. Il giudice di cui al comma 1 decide anche sulla richiesta di archiviazione, sull'opposizione di cui all'articolo 263, comma 5, del codice di procedura penale, sulla richiesta di sequestro di cui all'articolo 368 del medesimo codice, nonché sulla richiesta di riapertura delle indagini. Lo stesso giudice è altresì competente a decidere sulla richiesta di autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero di altre forme di telecomunicazione, nonché per i successivi provvedimenti riguardanti l'esecuzione delle operazioni e la conservazione della documentazione. Dunque non si fa che estendere la competenza che tale giudice ha nella fase delle indagini preliminari a momenti successivi. proprio l’elevazione dell’imputazione a carico della persona citata, in quanto iniziative infondate o strumentali avrebbero provocato conseguenze pregiudizievoli alle persone citate. Mentre attraverso la presentazione del ricorso (produttiva degli stessi effetti della querela) viene soltanto avviato un iter procedimentale accelerato rispetto a quello dell’art 20. Sugli sviluppi di questo procedimento il pm può incidere considerevolmente, avendo il potere di esercitare l’azione penale con formulazione dell’imputazione ex art 25. Art. 21. Ricorso immediato al giudice 1. Per i reati procedibili a querela è ammessa la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace della persona alla quale il reato è attribuito su ricorso della persona offesa. 2. Il ricorso deve contenere: a) l'indicazione del giudice; b) le generalità del ricorrente e, se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell'ente, con l'indicazione del legale rappresentante; c) l'indicazione del difensore del ricorrente e la relativa nomina; d) l'indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato delle quali il ricorrente conosca l'identità; e) le generalità della persona citata a giudizio; f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati; g) i documenti di cui si chiede l'acquisizione; h) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonchè delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni e dei consulenti tecnici; (anche in questo caso mancata estensione dell’esame a periti e altri soggetti del 210 cpp appare ingiustificata.) i) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio. 3. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla persona offesa o dal suo legale rappresentante e dal difensore. La sottoscrizione della persona offesa è autenticata dal difensore. 4. Nei casi previsti dagli articoli 120, secondo e terzo comma, e 121 del codice penale, il ricorso è sottoscritto, a seconda dei casi, dal genitore, dal tutore o dal curatore ovvero dal curatore speciale. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 338 del codice di procedura penale. 5. La presentazione del ricorso produce gli stessi effetti della presentazione della querela. La predisposizione dell’atto introduttivo può rivelarsi impegnativa sia in termini di costi che di impegni=>atto sottoscritto dalla persona offesa o il legale rappresentante e il suo difensore. Questo, insieme alla scarsità di fattispecie penali attribuibili al giudice di pace, hanno inciso sulla diffusione di tale iniziativa. (POCO USATA) Non basta individuare il giudice competente e fissare l’udienza, è altresì necessario che l’offeso descriva in forma chiara e precisa il fatto che addebita alla persona citata, indicando gli art di legge che si assumono violati =>questo anche se l’atto non contiene l’imputazione, che sarà poi formulata dal giudice. L’ipotesi accusatoria così avanzata costituisce infatti la base di intervento del pm, che dovrà dunque limitarsi a confermare l’addebito prospettato. E lo sforzo probatorio richiesto alla persona offesa va al di là di quello imposto al pm nell’art 20 =>Al ricorso infatti vanno allegati documenti di cui si chiede l’acquisizione e indicate le altre persone offese dal medesimo reato, di cui il ricorrente conosca l’identità così da favorirne l’intervento nel processo art 28. Art. 22. Presentazione del ricorso 1. Il ricorso, previamente comunicato al pubblico ministero mediante deposito di copia presso la sua segreteria, è presentato, a cura del ricorrente, con la prova dell'avvenuta comunicazione, nella cancelleria del giudice di pace competente per territorio nel termine di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato. 2. Se per il medesimo fatto la persona offesa ha già presentato querela, deve farne menzione nel ricorso, allegandone copia e depositando altra copia presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Nel caso previsto dal comma 2, il giudice di pace dispone l'acquisizione della querela in originale. 4. Quando si procede in seguito a ricorso sono inapplicabili le diverse disposizioni che regolano la procedura ordinaria. Si tratta di uno schema procedimentale che si differenzia sensibilmente da quello ordinario (che potrebbe essere stato innescato per lo stesso fatto con una querela). In questi casi si dovrà far menzione nel ricorso della querela e questa non potrà legittimare nessuna ulteriore attività di indagine. Infatti sono INAPPLICABILI le disposizioni della procedura ordinaria. Questo vale anche per la costituzione di parte civile, che non avviene secondo le forme dell’art 79cpp (prima degli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti) ma con la presentazione del ricorso. Richiesta di risarcimento è infatti equiparata qui alla costituzione di parte civile. Art. 23. Costituzione di parte civile 1. La costituzione di parte civile deve avvenire, a pena di decadenza, con la presentazione del ricorso. La richiesta motivata di restituzione o di risarcimento del danno contenuta nel ricorso è equiparata a tutti gli effetti alla costituzione di parte civile. Tale disciplina si conclude con la regolamentazione dei casi di inammissibilità dell’atto. Art. 24. Inammissibilità del ricorso 1. Il ricorso è inammissibile: a) se è presentato oltre il termine indicato dall'articolo 22, comma 1 (tre mesi dalla conoscenza del fatto costituente reato); b) se risulta presentato fuori dei casi previsti (reato non di competenza del giudice di pace e perseguibile a querela di parte, o chi si è attivato non è la persona offesa); c) se non contiene i requisiti indicati nell'articolo 21, comma 2, ovvero non risulta sottoscritto a norma dei commi 3 e 4 del medesimo articolo; d) se è insufficiente la descrizione del fatto o l'indicazione delle fonti di prova; e) se manca la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero. Per l’esigenza di assicurare al pm una tempestiva conoscenza del ricorso così che possa esercitare correttamente i suoi poteri. Sarebbe stato logico infine prospettare un’ipotesi di inammissibilità per la mancata presentazione della querela, ma questa non compare tra le cause elencate. Art. 25. Richieste del pubblico ministero 1. Entro dieci giorni dalla comunicazione del ricorso il pubblico ministero presenta le sue richieste nella cancelleria del giudice di pace. Ed esercita così il controllo sull’iniziativa della persona offesa per stabilire se sia giustificata o meno la prosecuzione del procedimento con citazione, come ipotizzato nell’atto introduttivo. 2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, ovvero presentato dinanzi ad un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero esprime parere contrario alla citazione altrimenti formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso. Il sindacato sulla notizia di reato si differenzia significativamente da quello previsto nel procedimento ordinario ex art 405cpp. In questo caso infatti, a meno che non vi sia stata un’attività investigativa conseguente alla querela, non vi sono indagini preliminari complete che consentano di apprezzare il principio di non superfluità del processo, collegato all’acquisizione di elementi probatori idonei a sostenere l’accusa. Per questo motivo l’art 25 allude alla MANIFESTA INFONDATEZZA, che sembra legittimare una verifica della semplice VEROSIMIGLIANZA di quanto offerto nel ricorso. E l’iniziativa del pm non si configurerà in un concreto esercizio dell’azione penale, ma n una richiesta di decisione del giudice: il pm farà proprio l’addebito contenuto nel ricorso e se ritenga, potrà effettuarvi delle modifiche=> purchè non vada a snaturare il thema decidendi della persona offesa. Art. 26. Provvedimenti del giudice di pace 1. Decorso il termine indicato nell'articolo 25, il giudice di pace, anche se il pubblico ministero non ha presentato richieste, provvede a norma dei commi 2, 3 e 4. Dieci giorni, termine ordinatorio=> l’organo dell’accusa potrà quindi presentare le richieste anche successivamente. 2. Se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento. 3. Se il ricorso risulta presentato per un reato che appartiene alla competenza di altro giudice, il giudice di pace ne dispone, con ordinanza, la trasmissione al pubblico ministero. 4. Se riconosce la propria incompetenza per territorio, il giudice di pace la dichiara con ordinanza e restituisce gli atti al ricorrente che, nel termine di venti giorni, ha facoltà di reiterare il ricorso davanti al giudice competente. L'inosservanza del termine è causa di inammissibilità del ricorso. Quindi inammissibilità del ricorso per la presentazione dell’atto introduttivo fuori dai casi consentiti= INCOMPETENZA PER MATERIA per la quale non ha senso prevedere il recupero dell’iter ordinario, perché gli atti sono trasmessi al pm che procederà secondo le forme del codice di rito. Nell’INCOMPETENZA PER TERRITORIO invece, che è dichiarata del giudice con ordinanza, vengono trasmessi gli atti al ricorrente, che potrà ripresentare il ricorso davanti al giudice competente. comma 3 del medesimo articolo (15 giorni successivi alla richiesta della polizia), ovvero se l’imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l’udienza. 2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l’imputato direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l’udienza contestuale all’autorizzazione di cui all’articolo 20-bis, comma 3, primo periodo; altrimenti provvede ai sensi del comma 3, secondo periodo, del medesimo articolo. Se non ricorrono le condizioni, il pm deve emettere parere contrario ex art 25 3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce l’imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli espressamente rinunzi a partecipare all’udienza. Se l’imputato non si trova sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore. Capo IV Giudizio Art. 29. Udienza di comparizione 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, il pubblico ministero o la persona offesa nel caso previsto dall'articolo 21, depositano nella cancelleria del giudice di pace l'atto di citazione a giudizio (vocatio in iudicium) le relative notifiche. così da mettere in condizione il giudice di verificare eventuali vizi e conoscere l’oggetto del processo, anche per eventuali riunioni. Il mancato rispetto del termine non comporta inammissibilità, ma senza il deposito dell’atto il giudice non potrà celebrare l’udienza, poiché tutti i poteri che gli sono riconosciuti presuppongono la conoscenza degli atti introduttivi. =>Dunque in tal caso fisserà un’altra udienza di comparizione. 2. Fuori dei casi previsti dagli articoli 20 e 21, le parti che intendono chiedere l'esame dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchè delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, devono, a pena di inammissibilità, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione (nello stesso termine), depositare in cancelleria le liste con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame. Questa previsione non riguarda infatti il pm o persona offesa, in quanto tale onere per loro è anticipato all’emissione della citazione a giudizio o presentazione del ricorso, come dal richiamo agli art 20 e 21. Questa dunque è l’unica ipotesi di inammissibilità. 3. Nei casi in cui occorre rinnovare la convocazione o la citazione a giudizio ovvero le relative notificazioni, vi provvede il giudice di pace, anche d'ufficio. 4. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela, promuove la conciliazione tra le parti. Gli viene cioè riconosciuta una funzione di ricerca di una soluzione compositiva di interessi contrapposti. In tal caso, qualora sia utile per favorire la conciliazione, il giudice può rinviare l'udienza per un periodo non superiore a due mesi e, ove occorra, può avvalersi anche dell'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche o private presenti sul territorio. In ogni caso, le dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'attività di conciliazione non possono essere in alcun modo utilizzate ai fini della deliberazione. Stesse problematiche dell’arbitratoIl giudice prima ruolo di mediatore poi organo giudicante: questo frena le parti rispetto ad atteggiamenti di apertura per evitare il rischio di condizionare negativamente il giudicante. Non può che apparire allora auspicabile il ricorso a strutture pubbliche o private di mediazione. 5. In caso di conciliazione è redatto processo verbale attestante la remissione di querela o la rinuncia al ricorso di cui all'articolo 21 e la relativa accettazione. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela. 6. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'imputato può presentare domanda di oblazione. Unica eccezione è data dal reato art 10 bis dlgs 286 del 1998. 7. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, se può procedersi immediatamente al giudizio, il giudice ammette le prove richieste escludendo quelle vietate dalla legge, superflue o irrilevanti e invita le parti ad indicare gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento, provvedendo a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva, nonchè della documentazione allegata al ricorso di cui all'articolo 21. Peculiari le sequenze di formazione del fascicolo del dibattimento: -Davanti al tribunale in composizione monocratica, nei casi di citazione diretta, manca il contraddittorio. -Davanti al giudice di pace invece, le parti sono invitate ad indicare gli atti da raccogliere nel fascicolo subito dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento e in questa occasione possono concordare l’acquisizione di atti contenuti nel fascicolo del pm e investigazioni difensive, nonché la documentazione allegata al ricorso, art 21. 8. Se occorre fissare altra udienza per il giudizio, il giudice autorizza ciascuna parte alla citazione dei propri testimoni o consulenti tecnici, escludendo le testimonianze vietate dalla legge e quelle manifestamente sovrabbondanti. La parte che omette la citazione decade dalla prova. Altre peculiarità: -mentre nel giudizio davanti al tribunale in composizione monocratica il giudice provvede nella fase degli atti preliminari al dibattimento, alla citazione dei testi e all’esclusione di testimonianze vietate o sovrabbondanti -nel giudizio davanti al giudice di pace questo si realizza soltanto se: non è possibile procedere al giudizio direttamente, ma occorre fissare una seconda udienza. Nel primo caso infatti il giudice procederà direttamente all’ammissione delle prove dei testi presenti in udienza e alla loro assunzione. Art. 32-bis. (1) Svolgimento del giudizio a presentazione immediata. 1. Nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le disposizioni dell’articolo 32. 2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario nel corso del giudizio a presentazione immediata di cui all’articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione contestuale di cui all’articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall’ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria. 3. Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri testimoni e consulenti tecnici. Anche se non regolato espressamente trovano applicazione le norme del libro VII cpp in tema di pubblicità e udienza. 4. Il pubblico ministero dà lettura dell’imputazione. 5. L’imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando l’imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall’articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a quarantotto ore (1). Il bisogno di una regolamentazione specifica si è invece avvertito per l’ipotesi dell’art 30. Art. 30. Udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa 1. La mancata comparizione all'udienza del ricorrente o del suo procuratore speciale non dovuta ad impossibilità a comparire per caso fortuito o forza maggiore determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che l'imputato o la persona offesa intervenuta e che abbia presentato querela chieda che si proceda al giudizio. Previsione ragionevole quella dell’improcedibilità per ingiustificata comparizione=> proprio per il carattere del procedimento stesso, fortemente condizionato dall’impulso del ricorrente. Comunque la Corte di Cassazione ha escluso potesse trattarsi di una ipotesi di remissione tacita, atta a dar luogo all’estinzione del reato. 2. Con l'ordinanza con cui dichiara l'improcedibilità del ricorso ai sensi del comma 1, il giudice di pace condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, nonchè al risarcimento dei danni in favore della persona citata in giudizio (imputato) che ne abbia fatto domanda. Al ricorrente non è stato messo a disposizione alcun mezzo per impugnare la pronuncia relativa a spese e danni=> Questo vuoto di tutela porta con sé dubbi sulla legittimità costituzionale della previsone, a fronte degli art 3 e 24 della cost, anche il ragione del fatto che il medesimo diritto all’impugnazione è riconosciuto al querelante alla parte civile nel giudizio ordinario. 3. Se il reato contestato nell'imputazione non rientra tra quelli per cui è ammessa la citazione a giudizio su istanza della persona offesa, il giudice di pace trasmette gli atti al pubblico ministero, salvo che l'imputato chieda che si proceda ugualmente al giudizio. Art. 31. Fissazione di nuova udienza a seguito di impossibilità a comparire 1. In caso di dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell'articolo 30, comma 1, il ricorrente può presentare istanza di fissazione di nuova udienza se prova che la mancata comparizione è stata dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. 2. L'istanza è presentata al giudice di pace entro dieci giorni dalla cessazione del fatto costituente caso fortuito o forza maggiore. Il termine è stabilito a pena di decadenza. (Termine perentorio) 3. Se accoglie l'istanza, il giudice di pace convoca le parti per una nuova udienza ai sensi dell'articolo 27, invitando il ricorrente a provvedere alle notifiche a norma del comma 4 dello stesso articolo. In caso contrario: non si prevede alcun meccanismo per la persona sottoposta alle indagini=> nei cui confronti la pronuncia di archiviazione non può produrre effetti negativi. Collegata poi alla finalità conciliativa e riparatoria del giudice di pace è l’estinzione del reato disciplinata all’art 35 Art. 35. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie 1. Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. 2. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato di cui al comma 1, solo se ritiene le attività risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. =>Questo secondo comma elimina il rischio di una inopportuna monetizzazione della responsabilità penale. 3. Il giudice di pace può disporre la sospensione del processo, per un periodo non superiore a tre mesi, se l'imputato chiede nell'udienza di comparizione di poter provvedere agli adempimenti di cui al comma 1 e dimostri di non averlo potuto fare in precedenza; in tal caso, il giudice può imporre specifiche prescrizioni. 4. Con l'ordinanza di sospensione, il giudice incarica un ufficiale di polizia giudiziaria o un operatore di servizio sociale dell'ente locale di verificare l'effettivo svolgimento delle attività risarcitorie e riparatorie, fissando nuova udienza ad una data successiva al termine del periodo di sospensione. 5. Qualora accerti che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. 6. Quando non provvede ai sensi dei commi 1 e 5, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento. Capo VI Disposizioni sulle impugnazioni Art. 36. Impugnazione del pubblico ministero 1. Il pubblico ministero può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria. Si riconosce SEMPRE al PM il potere di appellare sentenze di condanna con pena diversa dalla pecuniaria. Comma così modificato dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46 => mentre prima consentiva l’appellabilità anche di sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con pena alternativa. 2. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace. Art. 37. Impugnazione dell'imputato 1. L'imputato può proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria; può proporre appello anche contro le sentenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Si riconosce appellabilità all’IMPUTATO A CONDIZIONE che si tratti di una condanna al risarcimento del danno, poiché nelle altre ipotesi la modesta afflittività della sanzione giustifica l’inappellabilità. 2. L'imputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento. Tanto il PM quanto l’IMPUTATO possono ricorrere in cass per sentenze non appellabili. Mentre il particolare ruolo riconosciuto al RICORRENTE ai sensi dell’art 21, si traduce qui nella legittimazione ad impugnare anche agli effetti penali la sentenza di proscioglimento, negli stessi casi in cui è ammessa l’impugnazione. Art. 38. Impugnazione del ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato 1. Il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'articolo 21 può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero. 2. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile. Se vi è colpa grave, il ricorrente può essere condannato al risarcimento dei danni causati all'imputato e al responsabile civile. Manca ogni accenno alle impugnazioni della parte civile, per le quali trova applicazione l’art 576cpp Tema di appello delle sentenze emesse dal giudice di pace: la Corte di Cass ha sollevato una questione di legittimità costituzionale art 36 relativamente all’esclusione dell’appello del pm nei casi di proscioglimento. Ma in tal caso la Corte Cost ha escluso la sussistenza di un vulnus all’art 111 c 2 Cost ritenendo che nell’art 36 non si configurasse una disparità di trattamento tra le parti eccedente i limiti della ragionevolezza. Se nei casi di contravvenzioni per le quali viene inflitta la sola pena dell’ammenda è escluso all’imputato il diritto di impugnazione ex art 593 cpp=> mutatis mutandis dall’art 37 si ricava il dato per cui è negata l’appellabilità all’imputato di tutte le sentenze di proscioglimento emesse dal giudice di pace, dato che per i reati attribuiti a quest’ultimo è sempre ipotizzabile l’applicazione della pena pecuniaria. Art. 39. Giudizio di appello 1. Competente per il giudizio di appello è il tribunale del circondario in cui ha sede il giudice di pace che ha pronunciato la sentenza impugnata. Il tribunale giudica in composizione monocratica. 2. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 604 del codice di procedura penale, il giudice d'appello dispone l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di pace (perché proceda ad un nuovo giudizio), anche quando l'imputato, contumace in primo grado, prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o per forza maggiore o per non avere avuto conoscenza del provvedimento di citazione a giudizio, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169 del codice di procedura penale, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento. Capo VII Disposizioni sull'esecuzione Art. 40. Giudice dell'esecuzione 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice di pace che l'ha emesso. 2. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da diversi giudici di pace, ècompetente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. 3. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo. 4. Se i provvedimenti sono stati emessi dal giudice di pace e da un giudice speciale, è competente per l'esecuzione il tribunale in composizione collegiale nel cui circondario ha sede il giudice di pace. 5. Il giudice indicato nei commi da 1 a 4 è competente anche se il provvedimento da eseguire è stato comunque riformato. Art. 41. Procedimento di esecuzione 1. Salvo quanto previsto nel comma 2, nel procedimento di esecuzione davanti al giudice di pace si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale. 2. Contro il decreto del giudice di pace che dichiara inammissibile la richiesta formulata nel procedimento di esecuzione e contro l'ordinanza che decide sulla richiesta, l'interessato può proporre, entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento, ricorso per motivi di legittimità al tribunale in composizione monocratica nel cui circondario ha sede il giudice di pace. Non quindi in Cassazione. 3. Il tribunale decide con ordinanza non impugnabile. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. Per l’esecuzione delle seguenti pene è stato poi istituto un PROCEDIMENTO AD HOC: Art. 43. Esecuzione della pena della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità 1. La sentenza penale irrevocabile è trasmessa per estratto a cura della cancelleria al pubblico ministero del circondario ove ha sede l'ufficio del giudice individuato in base all'articolo 40. 2. Il pubblico ministero, emesso l'ordine di esecuzione, lo trasmette immediatamente, unitamente all'estratto della sentenza di condanna contenente le modalità di esecuzione della pena, all'ufficio di pubblica sicurezza del comune in cui il condannato risiede (ORGANO DI POLIZIA) o, in mancanza di questo, al comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente. 3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali. 4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore. 5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro. 6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Art. 55. Conversione delle pene pecuniarie 1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54. 2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria. 3. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato. Art. 56. Violazione degli obblighi 1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno. 2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità. 3. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esclusa la sostituibilità della pena, se così fosse infatti, convertita in altra sanzione para-detentiva, verrebbe meno l’efficacia deterrente della pena con la conseguenza di rendere scarsamente effettivo il sistema davanti al giudice di pace, ispirato su particolare mitezza e sulla fiducia accordata al reo. Art. 57. Competenza 1. La competenza per il delitto di cui all'articolo 56 è attribuita al tribunale in composizione monocratica. Art. 58. Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio 1. Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria. Art. 60. Esclusione della sospensione condizionale della pena 1. Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace. Il ricorso a tale sospensione avrebbe infatti oltremodo pregiudicato la funzione dissuasiva della sanzione applicata dal giudice di pace. Art. 61. Interruzione della prescrizione 1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace. Art. 62. Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione 1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace. Peraltro, in un sistema basato sulla non sostituibilità=> è stata introdotta la possibilità di disporre la misura sostitutiva dell’ESPULSIONE art 16 d.lgs. 1998 n 286 unico caso “stabilito dalla legge” è rappresentato dal reato di ingresso o soggiorno illegale nello Stato, o dalla disciplina di allontanamento o espulsione dello straniero, art 14 dello stesso decreto. Art. 62-bis. Articolo aggiunto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94 Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva 1. Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved