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procedimento davanti al giudice di pace, Dispense di Diritto Processuale Penale

manuale paolo tonini procedura penale

Tipologia: Dispense

2018/2019

Caricato il 16/07/2019

maria-vittoria-riccioni
maria-vittoria-riccioni 🇮🇹

4.4

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Scarica procedimento davanti al giudice di pace e più Dispense in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! 1 IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE 1.Considerazioni introduttive. Il giudice di pace è una figura che trova il suo fondamento nell’art. 106 co. 2 Cost. “La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” (ratio: diminuire il carico di lavoro del giudice professionale)
 Per la nomina a giudice di pace è necessario aver superato l’esame da avvocato o, in sostituzione, l’aver svolto funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno due anni, o funzioni notarili o, infine, aver insegnato materie giuridiche nelle università o svolto funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e all’ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
 Al magistrato onorario è stata affidata la cognizione di quei reati non gravi espressione di una microconflittualità tra privati.
 Le sanzioni applicabili dal giudice di pace 
 La pena irrogata dal giudice di pace si ispira al principio di effettività: non è mai ammessa la sospensione condizionale della pena; inoltre l’applicazione della sanzione penale non rappresenta la finalità primaria 
 per il giudice di pace, che è chiamato principalmente a favorire la conciliazione delle parti.
 Il sistema sanzionatorio si caratterizza, da un lato, per l’eliminazione della pena detentiva e, da un altro lato, per la valorizzazione della pena pecuniaria e di pene alternative a quella detentiva. Il giudice di pace può irrogare quattro specie di pene:
 - la multa e l’ammenda (pene pecuniarie),
 - l’obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità (pene limitative della libertà personale).
 Procedimento
 La mitezza delle sanzioni e la finalità conciliativa hanno ispirato un criterio di massima semplificazione del rito; l’art. 2 co. 1 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 disciplina il procedimento davanti al giudice di pace mediante il richiamo delle disposizioni contenute nel c.p.p. e nelle relative norme di attuazione “in quanto applicabili” e per tutto ciò che non è previsto dal decreto; mentre è espressamente esclusa l’applicabilità di una serie di istituti ritenuti ex lege incompatibili con il processo davanti al giudice di pace (arresto in flagranza e fermo, misure cautelari personali, proroga del termine per le indagini, udienza preliminare, giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale di condanna, incidente probatorio). 
 La semplificazione del procedimento davanti al giudice di pace è stata attuata:
 a) mediante l’eliminazione dell’udienza preliminare e della figura del g.i.p.: al suo posto vi è la figura del giudice di pace circondariale, competente a decidere in merito alla assunzione di prove non rinviabili al dibattimento, sulla richiesta di archiviazione del p.m. e sulla opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa;
 b) attraverso l’ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria, con una corrispondente riduzione dell’intervento del p.m.
 c) mediante l’estensione dei poteri spettanti alla persona offesa che acquisisce un ruolo di primo piano sia in sede di attivazione del giudizio, sia quando il giudice di pace cerca di definire il procedimento senza arrivare alla condanna.
 Es. snellimento della procedura di archiviazione che non prevede lo svolgimento di alcuna udienza, le possibilità di ridurre l’oralità del dibattimento, la previsione di riti deflattivi del 2 dibattimento diversi da quelli ordinari e più aderenti al meccanismo sanzionatorio ed alla finalità conciliativa del rito. La competenza 
 La competenza per materia 
 Il giudice di pace conosce una serie di fattispecie attribuite qualitativamente: si tratta di alcuni delitti e contravvenzioni disciplinati nel codice penale e di un ricco elenco di reati previsti da leggi speciali, che presentano la caratteristica di costituire espressione di situazioni di microconflittualità individuale; il denominatore comune è costituito dalla tenuità della sanzione e dalla semplicità dell’accertamento.
 La competenza per territorio è determinata mediante il tradizionale criterio costituito dal luogo nel quale il reato è stato consumato.
 - nel caso che più reati connessi siano stati compiuti in luoghi diversi, la competenza per territorio 
 spetta al giudice del luogo nel quale è stato commesso il primo reato.
 - se non è possibile determinare in tal modo la competenza, essa appartiene al giudice di pace del luogo nel quale è iniziato il primo dei procedimenti connessi. 
 La competenza per connessione 
 Nel rito dinanzi al giudice di pace viene accolto un principio di tendenziale irrilevanza della connessione tra procedimenti (a tale regola si deroga soltanto in presenza di eccezioni tassative).
 Se i procedimenti sono tutti di competenza del giudice di pace, la connessione opera solo in due casi:
 a) quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro b) quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati).
 Quando un procedimento è di competenza del giudice di pace ed un altro è di competenza del giudice professionale (Corte d’assise o Tribunale), la connessione opera solo se si tratta di reati commessi con una sola azione od omissione ed unicamente se è possibile in concreto la riunione dei procedimenti. La competenza spetta al giudice superiore.
 Infine, la connessione non opera in relazione a procedimenti di competenza di un giudice speciale.
 
 2.Le indagini preliminari 
 L’ufficio del p.m. : Dinanzi al giudice di pace, le funzioni di p.m. sono svolte dal procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace. Il giudice di pace circondariale :Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente.
 Per quanto riguarda la disciplina delle indagini preliminari, previste in modo alquanto sintetico la decreto, occorre innanzitutto distinguere tra le ipotesi nelle quali la notizia di reato è stata acquisita dalla polizia giudiziaria e le ipotesi nelle quali essa è stata acquisita dal p.m.
 La notizia di reato acquisita dalla polizia giudiziaria 
 La polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa, in modo autonomo.
 5 (I)Due possibili modalità di presentazione immediata dell’imputato al giudice di pace:
 - la polizia giudiziaria chiede al pm l’autorizzazione a presentare immediatamente l’imputato a giudizio dinanzi al giudice di pace. Il pm può chiedere l’archiviazione, può autorizzare la presentazione immediata nei 15 gg successivi, fissando la data e l’ora del giudizio e nominando un difensore d’ufficio all’imputato che né privo, può esprime parere contrario alla citazione.
 - nel caso in cui sussistano gravi e comprovate ragioni di urgenza che non consentano di attendere al fissazione dell’udienza, o quando l’imputato si sottoposto a misura di limitazione della libertà personale la polizia giudiziaria può presentare al p.m. la richiesta di citazione contestuale per l’udienza. Il pm valutati i presupposti può esprimere parere contrario alla citazione o emanare contestualmente l’autorizzazione alla presentazione immediata e la citazione.
 4.La citazione a giudizio su ricorso della persona offesa 
 Per tutti i reati che sono di competenza del giudice di pace e che sono procedibili a querela, è ammesso, in alternativa a questa, l’istituto della citazione a giudizio su ricorso della persona offesa; la presentazione della querela non preclude la possibilità di presentare ricorso. Con il ricorso l’offeso manifesta la volontà che si proceda contro il soggetto cui è addebitato il fatto previsto dalla legge come reato; egli non lo può citare direttamente a giudizio (come nel processo civile) ma è obbligato a chiedere al giudice la fissazione dell’udienza e l’emissione del decreto di convocazione. I termini per la presentazione del ricorso sono coincidenti con quelli previsti per la querela dall’art. 124 c.p.: 3 mesi da quando la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato.
 Il ricorso non deve essere comunicato subito alla persona nei cui confronti il ricorrente chiede che si proceda (la legge impone all’offeso la previa comunicazione del ricorso al p.m. ed il suo deposito nella cancelleria del giudice di pace); la notifica alla persona citata avviene successivamente soltanto se il giudice di pace nel dispone la convocazione. La persona alla quale il fatto è addebitato non assume la qualifica di imputato: tale status si acquisisce solo allorché il giudice emette decreto di convocazione per l’udienza dibattimentale.
 Contenuto del ricorso. Il ricorso della persona offesa deve contenere, a pena di inammissibilità:
 a) l’indicazione del giudice b) le generalità del ricorrente e se si tratta di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, la denominazione dell’ente 
 c) l’indicazione del suo difensore e la relativa nomina 
 d) l’indicazione delle altre persone offese dal medesimo reato, delle quali il ricorrente conosca l’identità e) le generalità della persona citata a giudizio f) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita alla persona citata a giudizio, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati 
 g) i documenti di cui si chiede l’acquisizione 
 h) l’indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta nonché delle circostanze su cui deve vertere l’esame dei testimoni e dei consulenti tecnici 6 i) la richiesta di fissazione dell’udienza per procedere nei confronti della persona citata a giudizio.
 Il ruolo del p.m. Il ricorrente deve dare comunicazione del ricorso al p.m. prima di depositarlo nella cancelleria del giudice di pace; il p.m. può:
 -trasmettere al giudice di pace, entro 10 giorni dalla comunicazione del ricorso, parere contrario 
 alla citazione nel caso in cui ritenga il ricorso 
 - manifestamente infondato 
 - inammissibile 
 - presentato di fronte a giudice incompetente per territorio 
 ·altrimenti formulare l’imputazione confermando o modificando l’addebito contenuto nel ricorso.
 Il p.m. comunque non è titolare di un potere di veto: il suo parere negativo non vincola infatti la successiva valutazione del giudice di pace sull’inammissibilità e sulla manifesta infondatezza.
 Il filtro operato dal giudice di pace.
 Il giudice di pace ha diritto di sapere fin dall’inizio se e quando il p.m. ha ricevuto copia del ricorso: la mancata presentazione della prova dell’avvenuta comunicazione è causa di inammissibilità.
 Il giudice, trascorsi i 10 giorni entro i quali il p.m. può depositare il proprio parere, decide de plano (senza formalità) sul ricorso della persona offesa:
 - nel caso in cui ritenga il ricorso manifestamente infondato o inammissibile, lo trasmette al p.m. per l’ulteriore corso del procedimento.
 - se il ricorso risulta presentato per un rato che appartiene alla competenza di altro giudice il giudice di pace ne dispone la trasmissione al p.m. con ordinanza 
 - nel caso di incompetenza per territorio, restituisce gli atti al ricorrente che può reiterare il ricorso di fronte al giudice di pace competente entro 20 giorni a pena di inammissibilità 
 - Ove non decida in alcuno dei modi menzionati, il giudice emette il decreto di convocazione (cioè 
 convoca le parti in udienza con decreto); il giudice di pace quindi emette il decreto di convocazione 
 quando non valuta inammissibile o manifestamente infondato il ricorso della persona offesa e, al 
 tempo stesso, ritiene che il fatto addebitato rientri nella propria competenza.
 L’offeso deve notificare il decreto di convocazione unitamente al proprio ricorso almeno 20 giorni prima dell’udienza al p.m., all’imputato e al suo difensore; da questo momento la persona citata in giudizio assume la qualità di imputato.
 Destinatari della notificazione del solo decreto sono le altre persone offese di cui il ricorrente conosca l’identità; esse hanno la possibilità di intervenire nel processo con l’assistenza di un difensore, aderendo 
 al ricorso a godendo degli stessi diritti del ricorrente principale; la mancata comparizione delle persone offese alle quali è stato notificato il decreto di convocazione viene considerata rinuncia tacita al diritto di querela ovvero remissione della stessa, se già presentata. La costituzione di parte civile. La citazione a giudizio su ricorso dell’offeso è istituto a tendenziale natura mista, poiché mira 
 all’attivazione del procedimento penale e può svolgere una funzione di tutela civilistica: è 7 sufficiente a tal fine che il ricorso contenga la semplice richiesta motivata di risarcimento del danno. 
 Se il ricorrente intende chiedere il risarcimento del danno, deve a pena di decadenza, costituirsi parte civile con la presentazione del ricorso; non è quindi ammessa la possibilità di costituirsi in un momento successivo, contrariamente a quanto è consentito nel procedimento penale ordinario.
 Le persone offese intervenute possono costituirsi parte civile prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
 5. Il giudizio: le definizioni alternative del procedimento. L’udienza di comparizione è il momento di raccordo tra la chiusura delle indagini ed il giudizio.
 L’udienza consente alle parti di scegliere i riti di definizione alternativa del procedimento o, nel caso di reati procedibili a querela, di aderire all’attività di conciliazione svolta dal giudice di pace. 
 L’ufficio del p.m. Il procuratore della repubblica può delegare lo svolgimento delle sue funzioni nell’udienza dibattimentale ad uditori giudiziari, a vice procuratori onorari addetti all’ufficio, a personale in quiescenza da non più di due anni che nei 5 anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o a laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali. 
 La fase antecedente alla celebrazione dell’udienza:
 - la parte che ha attivato il procedimento ha l’onere di depositare nella cancelleria del giudice di pace 
 l’atto di citazione a giudizio con le relative notifiche, almeno 7 giorni prima della data fissata per
 l’udienza di comparizione.
 - nello stesso termine di 7 giorni le parti diverse da quella che ha attivato il procedimento devono depositare le liste testimoniali con l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame. La 
 norma non riguarda la parte che ha attivato il procedimento; infatti il ricorrente o il p.m. dovevano 
 aver già indicato i propri testi (e le relative circostanze) nell’atto di vocatio in ius.
 Il tentativo di conciliazione. Aperta l’udienza di comparizione, il giudice deve promuovere la conciliazione tra le parti nel caso in cui il reato sia perseguibile a querela. Nel caso in cui sia raggiunta la conciliazione, viene redatto verbale in cui si attesta la remissione della querela e la relativa accettazione da parte dell’imputato. La rinuncia al ricorso produce gli stessi effetti della remissione della querela.
 Vi sono definizioni alternative del procedimento:
 Una di esse è A)l’esclusione della procedibilità per tenuità del fatto: il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all’interesse tutelato, l’esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l’esercizio dell’azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l’ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell’imputato. Il rito semplificato può trovare applicazione sia nel corso delle indagini, sia nel dibattimento.

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