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Procedimento davanti al giudice di pace - Appunti di Diritto Di Procedura Penale, Appunti di Diritto Processuale Penale

Diritto Di Procedura Penale - Appunti sul procedimento davanti al giudice di pace

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 11/09/2012

Ghingar
Ghingar 🇮🇹

4.4

(861)

59 documenti

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Scarica Procedimento davanti al giudice di pace - Appunti di Diritto Di Procedura Penale e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Penale solo su Docsity! PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE Il giudice di pace è una figura che trova il suo fondamento nell’art. 106 co. 2 Cost. “La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli” (ratio: diminuire il carico di lavoro del giudice professionale) Per la nomina a giudice di pace è necessario aver superato l’esame da avvocato o, in sostituzione, l’aver svolto funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno due anni, o funzioni notarili o, infine, aver insegnato materie giuridiche nelle università o svolto funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e all’ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Al magistrato onorario è stata affidata la cognizione di quei reati non gravi espressione di una micro- conflittualità tra privati. Le sanzioni applicabili dal giudice di pace La pena irrogata dal giudice di pace si ispira al principio di effettività: non è mai ammessa la sospensione condizionale della pena; inoltre l’applicazione della sanzione penale non rappresenta la finalità primaria per il giudice di pace, che è chiamato principalmente a favorire la conciliazione delle parti. Il sistema sanzionatorio si caratterizza, da un lato, per l’eliminazione della pena detentiva e, da un altro lato, per la valorizzazione della pena pecuniaria e di pene alternative a quella detentiva.Il giudice di pace può irrogare quattro specie di pene: la multa e l’ammenda (pene pecuniarie), l’obbligo di permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità (pene limitative della libertà personale). Procedimento La mitezza delle sanzioni e la finalità conciliativa hanno ispirato un criterio di massima semplificazione del rito; l’art. 2 co. 1 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 disciplina il procedimento davanti al giudice di pace mediante il richiamo delle disposizioni contenute nel c.p.p. e nelle relative norme di attuazione “in quanto applicabili” e per tutto ciò che non è previsto dal decreto; mentre è espressamente esclusa l’applicabilità di una serie di istituti ritenuti ex lege incompatibili con il processo davanti al giudice di pace (arresto in flagranza e fermo, misure cautelari personali, proroga del termine per le indagini, udienza preliminare, giudizio abbreviato, applicazione della pena su richiesta, giudizio direttissimo, giudizio immediato, decreto penale di condanna, incidente probatorio). La semplificazione del procedimento davanti al giudice di pace è stata attuata: a) mediante l’eliminazione dell’udienza preliminare e della figura del g.i.p.: al suo posto vi è la figura del giudice di pace circondariale, competente a decidere in merito alla assunzione di prove non rinviabili al dibattimento, sulla richiesta di archiviazione del p.m. e sulla opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dalla persona offesa; b) attraverso l’ampliamento dei poteri della polizia giudiziaria, con una corrispondente riduzione dell’intervento del p.m. c) mediante l’estensione dei poteri spettanti alla persona offesa che acquisisce un ruolo di primo piano sia in sede di attivazione del giudizio, sia quando il giudice di pace cerca di definire il procedimento senza arrivare alla condanna. La competenza La compenza per materia Il giudice di pace conosce una serie di fattispecie attribuite qualitativamente: si tratta di alcuni delitti e contravvenzioni disciplinati nel codice penale e di un ricco elenco di reati previsti da leggi speciali, che presentano la caratteristica di costituire espressione di situazioni di microconflittualità individuale; il denominatore comune è costituito dalla tenuità della sanzione e dalla semplicità dell’accertamento. La competenza per territorio è determinata mediante il tradizionale criterio costituito dal luogo nel quale il reato è stato consumato. - nel caso che più reati connessi siano stati compiuti in luoghi diversi, la competenza per territorio spetta al giudice del luogo nel quale è stato commesso il primo reato. - se non è possibile determinare in tal modo la competenza, essa appartiene al giudice di pace del luogo nel quale è iniziato il primo dei procedimenti connessi. La competenza per connessione Nel rito dinanzi al giudice di pace viene accolto un principio di tendenziale irrilevanza della connessione tra procedimenti (a tale regola si deroga soltanto in presenza di eccezioni tassative). Se i procedimenti sono tutti di competenza del giudice di pace, la connessione opera solo in due casi: a) quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione tra loro; b) quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione (concorso formale di reati). Quando un procedimento è di competenza del giudice di pace ed un altro è di competenza del giudice professionale (Corte d’assise o Tribunale), la connessione opera solo se si tratta di reati commessi con una sola azione od omissione ed unicamente se è possibile in concreto la riunione dei procedimenti. La competenza spetta al giudice superiore. Infine, la connessione non opera in relazione a procedimenti di competenza di un giudice speciale. LE INDAGINI PRELIMINARI L’ufficio del p.m. Dinanzi al giudice di pace, le funzioni di p.m. sono svolte dal procuratore della repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace. Il giudice di pace circondariale. Competente per gli atti da compiere nella fase delle indagini preliminari è il giudice di pace del luogo ove ha sede il tribunale del circondario in cui è compreso il giudice territorialmente competente. Per quanto riguarda la disciplina delle indagini preliminari, previste in modo alquanto sintetico la decreto, occorre innanzitutto distinguere tra le ipotesi nelle quali la notizia di reato è stata acquisita dalla polizia giudiziaria e le ipotesi nelle quali essa è stata acquisita dal p.m. La notizia di reato acquisita dalla polizia giudiziaria La polizia giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato, svolge direttamente le indagini di propria iniziativa, in modo autonomo.
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