Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Regole per creditori durante espropriazione e vendita di beni pignorati, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Le regole che regolano l'intervento dei creditori durante l'espropriazione e la vendita o assegnazione di beni pignorati. Il documento copre l'avviso ai creditori, l'intervento dei creditori, la notificazione ai creditori, la partecipazione ai creditori alla distribuzione del ricavato e gli effetti dell'intervento. Vengono trattati anche i termini dilatorii, le modalità di vendita forzata, l'assegnazione e la distribuzione del ricavato.

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 21/07/2019

azzurra.lancini
azzurra.lancini 🇮🇹

3.7

(5)

38 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Regole per creditori durante espropriazione e vendita di beni pignorati e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! SEZIONE III- INTERVENTO DEI CREDITORI 498 avviso ai creditori iscritti Devono essere avvisati dell’espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri A ciascuno di essi è notificato a cura del creditore pignorante e entro 5 gg dal pignoramento un avviso contenente indicazione del creditore pignorante /del credito per cui si procede /del titolo / delle cose pignorate In mancanza della prova di tale notificazione, il g non puo provvedere su istanza di assegnazione e vendita 499 intervento Possono intervenire nell’esecuzione i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su titolo esecutivo /creditori che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati / avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri/ erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili . Il ricorso deve essere depositato prima dell’udienza in cui è disposta la vendita o assegnazione e deve contenere indicazione del credito , del titolo , la domanda di partecipare a distribuzione di somma ricavata , dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il g competente . - - - Il creditore privo di titolo esecutivo che interviene nell’esecuzione deve notificare al debitore , entro 10 gg successivi al deposito, copia del ricorso e copia dell’estratto autentico notarile attestante il credito. Ai creditori chirografari intervenuti tempestivamente il creditore pignorante ha facoltà di indicare con atto notificato o all’udienza in cui è disposta la vendita o assegnazione , l’esistenza di altri beni del debitore pignorabili + di invitarli a estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo , altrimenti ad anticipare le spese necessarie per l’estensione . Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo ,non estendono il pignoramento, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione Con ordinanza in cui è disposta la vendita o assegnazione ,il g fissa udienza di comparizione del debitore e dei creditori intervenuti privi di titolo esecutivo . - - - A udienza di comparizione il debitore deve dichiarare quali dei crediti degli intervenienti intenda riconoscere in tutto o in parte, specificandone la relativa misura . Se il debitore non compare si intendono riconosciuti tutti i crediti . I creditori intervenuti i cui crediti siano stati riconosciuti dal debitore partecipano alla distribuzione della domma ricavata per l’intero ovvero per la parte del credito riconosciuta . Invece i creditori i cui crediti siano stati sconosciuti dal debitore hanno diritto all’accantonamento delle somme che loro sposterebbero, sempre che ne facciano istanza e dimostrino di aver proposto nei 30 gg successiva a udienza di comparizione l’azione necessaria per munirsi di titolo esecutivo Art 500 effetti dell’intervento Da diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato /a espropriazione del bene pignorato /a provocarne i singoli atti FASE DI LIQUIDAZIONE SEZIONE IV -DELLA VENDITA E DELL’ASSEGNAZIONE Art 501 termine dilatorio del pignoramento l’istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo essere proposta se non sono decorsi 10 gg dal pignoramento . Fanno eccezione le cose deteriorabili per cui puo essere disposta assegnazione o vendita immediata Art 502 termine per assegnazione o vendita del pegno Per espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti a ipoteca si seguono le norme del cpc , ma l’assegnazione o la vendita puo essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento . In tal caso il termine per l’istanza di assegnazione o vendita decorre dalla notificazione del precetto • Art 503 modi della vendita forzata La vendita forzata puo farsi con incanto o senza L’incanto puo essere disposto solo quando il g ritiene probabile che la vendita con tale modalità abbia luogo a un prezzo superiore alla meta rispetto al valore del bene Art 504 cessazione della vendita forzata Se la vendita forzata è fatta piu volte o in piu lotti , deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l’importo delle spese e dei crediti • Art 505 assegnazione Il creditore pignorante puo chiedere l’assegnazione dei beni pignorati Se sono intervenuti altri creditori l’assegnazione puo essere chiesta a vantaggio di uno solo o di piu , d’accordo fra tutti Art 506 valore minimo per l’assegnazione L’assegnazione puo essere fatta solo per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell’offerente Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull’eccedenza concorrono l’offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono Art 507 forma dell’assegnazione L’assegnazione si fa mediante ordinanza del g dell’esecuzione contenente indicazione dell’assegnatario / del creditore pignorante /degli intervenuti /del debitore / eventualmente del terzo proprietario / del bene assegnato / del prezzo (A-CRE-IN-DEBITE-BE-PRE) Art 508 assunzione dei debiti da parte di assegnatario o aggiudicatario Nel caso di vendita o assegnazione di un bene gravato da pegno o ipoteca, l’aggiudicatario o l’assegnatario con l’autorizzazione del g, puo concordare con il creditore pignoratizio o ipotecario l’assunzione del debito , liberando il debitore. Il provv di vendita o assegnazione deve menzionare assunzione del debito
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved