Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Procedimento di separazione giudiziale dei coniugi: art. 706 Cpc, Appunti di Diritto Processuale Civile

Sintesi delle norme del codice di procedura civile in materia di separazione personale (giudiziale) dei coniugi

Tipologia: Appunti

2011/2012

Caricato il 05/04/2012

beautifulbody85
beautifulbody85 🇮🇹

4.4

(7)

4 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimento di separazione giudiziale dei coniugi: art. 706 Cpc e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI ART. 706 C.P.C. La domanda di separazione personale si propone con ricorso: • Al Tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi; • Al luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio (in mancanza); • Al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricorrente (se coniuge convenuto risiede all’estero); • A qualunque Tribunale della Repubblica (se anche il ricorrente ha residenza all’estero). Il Presidente del Tribunale, (nei 5 giorni successivi al deposito in cancelleria) fissa con decreto • la data dell’udienza di comparizione dei coniugi davanti a sè (che deve essere tenuta entro 90 gg dal deposito del ricorso) • il termine per la notificazione del ricorso e del decreto • il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva Al ricorso sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate; Nel ricorso deve essere indicata la presenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio. ART. 707 I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia la domanda non ha effetto. Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata. ART 708 All’udienza di comparizione dei coniugi il Presidente deve sentire i coniugi prima separatamente poi congiuntamente, tentandone la conciliazione Se i coniugi si conciliano Se i coniugi non si conciliano Il Presidente fa redigere processo verbale Il Presidente da con ordinanza della conciliazione - provvedimenti urgenti-temporanei opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi; - Nomina il Giudice Istruttore; - Fissa udienza di comparizione trattazione innanzi a questi; Contro i provvedimenti si può Proporre reclamo con ricorso alla Corte di Appello entro 10 gg Dalla notificazione dell’ordinanza. ART. 709
Docsity logo


Copyright © 2024 Ladybird Srl - Via Leonardo da Vinci 16, 10126, Torino, Italy - VAT 10816460017 - All rights reserved