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Procedimento Legislativo: Fasi e Procedura per Approvare una Legge in Italia - Prof. Marin, Schemi e mappe concettuali di Diritto Pubblico

Il procedimento legislativo in italia, che comprende le quattro fasi: iniziativa, istruttoria, deliberativa e perfettiva. La prima fase prevede la presentazione di un progetto di legge alla presidenza di una delle assemblee, che può essere presentata dal governo, da singoli membri delle camere o da 50000 elettori. La seconda fase, istruttoria, inizia con l'assegnazione del progetto ad una commissione permanente che svolge una funzione istruttoria raccogliendo elementi informativi e svolgendo una prima delibazione. La terza fase, deliberativa, è rappresentata dall'approvazione del progetto che può avvenire in tre modi: per commissione referente, per commissione deliberante o per commissione redigente. Infine, la quarta fase, perfettiva, si conclude con la promulgazione della legge da parte del capo dello stato e la successiva pubblicazione in gazzetta ufficiale. Inoltre, il documento descrive il procedimento di urgenza, che riduce i termini previsti per le diverse fasi.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2017/2018

Caricato il 07/09/2018

Fedina
Fedina 🇮🇹

4.4

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Scarica Procedimento Legislativo: Fasi e Procedura per Approvare una Legge in Italia - Prof. Marin e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Pubblico solo su Docsity! PROCEDIMENTO LEGISLATIVO, 4 FASI 1.INIZIATIVA: Presentazione alla presidenza di una delle assemblee di un PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. secondo l'articolo 71 cost, il potere di iniziativa legislativa spetta a solo agli organi indicati dalla cost o da fonti di rango costituzionale e cioè: • governo • ciascun membro delle camere • 50000 elettori • Singoli consigli regionali • Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) essendo la nostra forma di governo parlamentare, l'iniziativa che ha maggior possibilità di successo è quella GOVERNATIVA che in fatti è il primo degli strumenti a disposizione del governo per attuare il proprio il proprio indirizzo politico e l'esercizio di tale potere è riservato al Consiglio dei Ministri e deve essere autorizzato dal PdR. 2.ISTRUTTORIA o PREPARATORIA: inizia con l'assegnazione del progetto ad una delle commissioni permanenti costituite nell'assemblea, che svolge una funzione istruttoria raccogliendo, elementi informativi e svolgendo una prima delibazione. 3.DELIBERATIVA o DECISORIA: rappresentata dall'approvazione del progetto che può avvenire in 3 modi: a. Per commissione REFERENTE: previsto dall'art 72 co 1 cost: La commissione, dopo aver svolto la fase istruttoria, riferisce all'assemblea sulla base di una o più relazioni (di solito una di maggioranza e una di minoranza). Poi l'aula approva seguendo il procedimento delle 3 letture già svolto in Commissione: I. Discussione generale: i parlamentari discutono sull'opportunità di legiferare sull'oggetto della proposta, sui profili generali e possono adottare una deliberazione preclusiva del proseguimento dell'iter. II. Approvazione articolo per articolo: nella votazione del progetto articolo per articolo possono presentarsi, discutersi e votarsi gli emendamenti cioè le proposte di modifica dei singoli articoli o parti di essi. III. Approvazione finale: nella votazione finale, il progetto, come emendato nella seconda lettura, è complessivamente approvato, di regola a scrutinio palese, dalla singola Camera a maggioranza semplice. b. Per commissione DELIBERANTE o LEGISLATIVA: previsto dall'art 72 co 3 cost: il progetto, senza passare in assemblea, viene direttamente approvato dalla commissione, seguendo il procedimento delle 3 letture e a maggioranza semplice. La commissione deliberante deve essere composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Inoltre, l'approvazione del progetto di legge, assegnato alla commissione in sede deliberante, deve essere rimessa all'aula se venga richiesto da Governo, un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione. c. Per commissione REDIGENTE: non previsto direttamente dalla cost ma dai regolamenti parlamentari (art 96 reg. Cam.; artt 36 e 42 reg. Sen.): la commissione formula un testo definitivo discutendo e votando gli emendamenti. L'assemblea, per il regolamento della camera, si limita all'approvazione dei singoli articoli (senza dichiarazione di voto e senza possibilità di proporre modifiche) e all'approvazione finale; per il regolamento del Senato, si limita alla sola approvazione finale. Il progetto, una volta che è stato approvato da un ramo del Parlamento, viene trasmesso al Presidente dell'altra Camera. Dato il bicameralismo perfetto e il principio di autonomia di ciascun ramo del parlamento, la Camera che si pronuncia per seconda ha gli stessi poteri della prima, anche in relazione alla scelta della procedura da seguire o ai provvedimenti da adottare. Qualora vengano introdotti uno o più emendamenti, il progetto ritorna alla camera di provenienza (secondo una dinamica chiamata navetta) finchè non si raggiunge l'approvazione di un testo identico da parte di entrambe le camere. 4.PERFETTIVA o INTEGRATIVA dell'EFFICACIA: si conclude con la promulgazione della legge da parte del capo dello stato e successivamente si avrà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale fase inizia dopo la votazione della seconda camera, con l'invio, da parte del presidente della camera che ha approvato per ultima, di un messaggio al PdR, attestante il procedimento svoltosi. Da quel momento decorre il termine di 30 giorni (o uno più breve stabilito dalle camere a maggioranza assoluta) entro il quale il capo dello stato può, con messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione alle camere (il Rinvio) (art 74 cost). Il controllo svolto in questa sede riguarda la legittimità formale e sostanziale ( cioè il rispetto delle norme costituzionali) e il merito (cioè 'opportunità politica dell'atto) da intendere come merito costituzionale, dovendo il PdR realizzare l'indirizzo politico espresso dalle norme costituzionali e dalle norme programmatiche della costituzione. Nel caso in cui il PdR eserciti il potere di rinvio, il procedimento ricomincia dalla fase istruttoria, con la differenza che una seconda approvazione della legge da parte delle camere comporta l'obbligo per il PdR di promulgarla immediatamente. Si verifica la promulgazione monito quando il PdR, pur riscontrando norme di dubbia costituzionalità, invece di rinviare l'atto legislativo, procede alla promulgazione corredandola di un monito al legislatore poiché modifichi tempestivamente la norma controversa. Dopo la promulgazione, la legge è pubblicata in Gazzetta Ufficiale (e ripubblicata, a scopo notiziale, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica) a cura del Ministro della Giustizia (cd Ministro Guardasigilli) ed entra in vigore il QUINDICESIMO GIORNO successivo alla pubblicazione, periodo che prende il nome di VACATIO LEGIS, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso (art 73 cost). La pubblicazione NECESSARIA assicura la conoscibilità dell'atto normativo e risponde a esigenza di certezza e effettività (favorire la media osservanza della legge). (Certezza negativa: tutto ciò che non è pubblicato non è entrato in vigore). 5.si aggiunge il PROCEDIMENTO di URGENZA, previsto dall'art 72 co 2 cost e dai regolamenti parlamentari, il quale si caratterizza per il fatto che vengono ridotti a metà i termini previsti per le diverse fasi, ed eventualmente (al senato) per l'autorizzazione alla commissione a riferire oralmente all'aula.
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