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Regole pignorazione e espropriazione: conversione, intervento creditori, distribuzione som, Appunti di Diritto Processuale Civile

PignoramentoDiritto processuale civileEspropriazione forzataIntervento dei creditori

Le regole legali riguardanti la pignorazione e l'espropriazione forzata dei beni, inclusa la possibilità di conversione, l'intervento dei creditori, la notifica obbligatoria e la distribuzione della somma ricavata. Viene inoltre discusso il ruolo del giudice nell'esecuzione di queste procedure.

Cosa imparerai

  • Quali sono le procedure per la riduzione del pignoramento, la vendita e l'assegnazione dei beni pignorati?
  • Quali sono le controversie che possono sorgere tra i creditori nella distribuzione della somma ricavata?

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 26/11/2018

mario.fede
mario.fede 🇮🇹

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Scarica Regole pignorazione e espropriazione: conversione, intervento creditori, distribuzione som e più Appunti in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! IL PROCEDIMENTO Il creditore può liberamente scegliere i singoli beni da pignorare, siano essi mobili o immobili. L’unica eccezione a tale facoltà di scelta è prevista dalla legge nel caso in cui egli sia titolare di pegno o ipoteca poiché, in questo caso, egli non può pignorare altri beni dello stesso debitore prima di sottoporre ad esecuzione quelli gravati da pegno e ipoteca. Il creditore procedente presenta istanza all’ufficiale giudiziario competente il quale compie il pignoramento. Il debitore esecutato, oltre a subire la procedura, può assumere diverse iniziative: • Ha la possibilità di evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’importo del credito e delle spese affinché questo venga consegnato al creditore (in tal caso si verifica un effetto liberatorio immediato) o rimanga depositato come oggetto del pignoramento (in quest’ultimo caso, l’importo è aumentato di due decimi) • Ai sensi dell’art. 495 c.p.c. può chiedere la conversione del pignoramento, prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione, sostituendo alle cose pignorate una somma di denaro pari all’importo delle spese e dei crediti (comprensivi di capitale e interessi) A pena di inammissibilità, << l’istanza di conversione può essere avanzata una sola volta e deve essere depositata, unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito, presso la cancelleria e il cancelliere deposita la somma presso un istituto di credito indicato dal giudice >>. Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di conversione, il giudice, sentite le parti in udienza, determina con ordinanza la somma da sostituire al bene pignorato e qualora si tratti di beni mobili o immobili, il giudice può anche disporre il pagamento rateizzato entro il termine massimo di 36 mesi. Ogni sei mesi il giudice provvede al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore. • Se il debitore non versa la somma o ritarda di oltre 15 giorni il pagamento di una sola rata, le somme versate divengono parte dei beni pignorati e il giudice, su istanza del creditore, dispone senza indugio la vendita di quest’ultimi. • Se, invece, il debitore paga la somma stabilita, il giudice ammette la sostituzione disponendo che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento • Infine, ai sensi dell’Art. 496 c.p.c. il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento, quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese e dei crediti. Il rimedio, per espressa disposizione normativa, è attivabile sia su istanza di parte sia d'ufficio, allorquando il giudice dell'esecuzione ravvisi una manifesta sproporzione tra i beni pignorati e l'importo dei crediti e delle spese. Il giudice dell'esecuzione, previa audizione del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, provvede con ordinanza, di accoglimento o rigetto, impugnabile con le forme dell'opposizione previste dall'art. 617 c.p.c. Secondo l'orientamento recente della giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che decide la riduzione del pignoramento, può anche pronunciarsi sulla condanna del creditore procedente al risarcimento per responsabilità processuale aggravata, in caso di eccesso nell'utilizzo del mezzo esecutivo connotato da dolo o colpa grave CESSAZIONE DI EFFICACIA Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. In ogni caso, l’efficacia del pignoramento cessa: • Sia in caso di mancata iscrizione a ruolo del processo di espropriazione • Sia in caso di chiusura anticipata del processo esecutivo. Tale chiusura anticipata può anche essere disposta d’ufficio dal giudice in caso di << infruttuosità >> dell’espropriazione iniziata: cioè quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie. INTERVENTO DEI CREDITORI L'intervento dei creditori nell'espropriazione forzata è regolamentato dagli articoli 498 e seguenti del codice dei procedura civile. Innanzitutto, le norme procedimentali prevedono che un creditore, quando decide di procedere con l'espropriazione forzata per il soddisfacimento di un proprio diritto di credito nei confronti del debitore, deve “avvertire” gli eventuali altri creditori che abbiano sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri. Più nel dettaglio, le << cause di prelazione >> sono quegli istituti giuridici che consentono ai creditori che ne sono titolari di essere soddisfatti prima rispetto ai creditori cosiddetti chirografari, ovverosia privi di un diritto di prelazione. E' evidente che esse costituiscono una deroga alla regola generale della par condicio creditorum in base alla quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore in caso di espropriazione. Il creditore procedente deve quindi necessariamente provvedere a notificare , a ciascuno degli eventuali creditori con diritto di prelazione sui beni pignorati, un avviso in cui vanno indicate: • le generalità del pignorante • l'ammontare del credito per cui si procede • il titolo esecutivo che legittima l'azione • i beni pignorati. Tale notifica deve essere fatta entro 5 giorni dal pignoramento, pur se tale termine non deve ritenersi perentorio E' chiaro che la notifica dell'avviso ha lo scopo di permettere al creditore con prelazione di intervenire nella procedura esecutiva e partecipare così alla ripartizione del ricavato della vendita dei beni pignorati. la prova della notifica deve essere inserita nel fascicolo dell'esecuzione al fine di consentire al giudice di disporre la vendita o l'assegnazione dei beni. INTERVENTO DEI CREDITORI In ogni caso, non sono solo i creditori con diritto di prelazione a poter intervenire in una procedura esecutiva già iniziata. Nello specifico, infatti, hanno diritto ad intervenire nell'esecuzione:
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