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Procedimento esecutivo diritto processuale civile, Sintesi del corso di Diritto Processuale Civile

Procedimento di esecuzione; espropriazione forzata; espropriazione mobiliare presso il debitore; espropriazione presso terzi; espropriazione immobiliare; forme speciali di espropriazione; esecuzione in forma specifica; opposizioni nel processo di esecuzione; sospensione ed estinzione del processo esecutivo.

Tipologia: Sintesi del corso

2016/2017

Caricato il 30/11/2017

Mp.1995
Mp.1995 🇮🇹

4

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Scarica Procedimento esecutivo diritto processuale civile e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Processuale Civile solo su Docsity! PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE. Tende a realizzare coattivamente il soddisfacimento della pretesa del creditore. Innovazioni introdotte con la L.162/2014: • automatizzazione dei registri informatici di cancelleria relativi al processo di esecuzione; • modifiche alla competenza territoriale del giudice dell’esecuzione; • ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare; • eliminazione dei casi in cui la dichiarazione del terzo debitore va resa in udienza; • provvedimenti circa i beni mobili estranei all’esecuzione per rilascio; • infruttuosità dell’esecuzione. L.132/2015: • revocatoria semplificata; • atto di precetto; • portale delle vendite pubbliche; • elenco degli addetti alla vendita; • rateizzazione a seguito di conversione del pignoramento; • inefficacia del pignoramento; • modalità di vendita dei beni pignorati; • pignorabilità di stipendi e pensioni; • misure di coercizione indiretta. Il codice distingue 3 diverse specie di processo esecutivo: 1. espropriazione forzata per crediti di denaro, ovvero esecuzione forzata in forma generica —> il diritto è eseguibile mediante la sua trasformazione in credito di danaro. Il procedimento è diretto a sottrarre coattivamente al debitore determinati beni che fanno parte del suo patrimonio ed a trasformarli in danaro per destinarlo alla soddisfazione del creditore. 2. esecuzione forzata per consegna di cose mobili o rilascio di immobili, ovvero esecuzione forzata in forma specifica —> procedimento diretto a far conseguire al creditore la materiale disponibilità di una determinata cosa mobile o immobile, oggetto della consegna o del rilascio. 3. esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare. Caratteristiche comuni ad ogni tipo di procedimento esecutivo: a) soggetti del processo sono: organo esecutivo (ufficiale giudiziario) e il creditore ed il debitore risultanti dal titolo esecutivo. L’organo direttivo del processo è il giudice dell’esecuzione. b) l’azione è inizialmente unilaterale. c) la domanda dell’organo esecutivo è di norma proposta verbalmente ed è preceduta da una serie di atti. d) l’attività dell’organo esecutivo si intrinseca di una serie di operazioni (meri atti materiali); quella del giudice in provvedimenti di natura ordinatoria (ordinanze o decreti). Condizioni dell’azione esecutiva: 1. l’esistenza e il possesso del titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile; 2. la legittimazione attiva, individuata con riferimento alla titolarità ed attualità di un diritto sancito nel titolo posto a base dell’esecuzione; 3. la legittimazione passiva; 4. l’oggetto dell’esecuzione idoneo a soddisfare la pretesa creditoria. Presupposti processuali: 1. la competenza —> il tribunale in composizione monocratica è competente in materia di esecuzione forzata in generale. Con riguardo alla competenza x territorio: è competente il giudice del luogo dove si trovano le cose nell’esecuzione; è competente il giudice del luogo ove risiede il terzo debitore; è competente il giudice del luogo dove l’obbligo deve essere adempiuto; 2. la capacità di essere parte; 3. la capacità processuale; 4. la spedizione del titolo in forma esecutiva; 5. il compimento di atti preliminari alla esecuzione. —> l’esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto. Titolo esecutivo —> documento con cui viene accertato o costituito il diritto del creditore da realizzarsi in via esecutiva, e da cui risulti un diritto di credito chi sia: 1. certo: la cui esistenza sia certa nella misura ritenuta necessaria e sufficiente dalla legge; 2. liquido: determinato nel suo ammontare; 3. esigibile: non sottoposto né a condizione né a termine. Sono titoli esecutivi (art. 474 cpc): - le sentenze; - gli altri provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; - le cambiali ed altri titoli di credito, nonché altri atti negoziali ai quali la legge attribuisce la stessa efficacia; - le scritture private autenticate; - gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. La funzione del pignoramento è quella di vincolare i beni di assoggettare all’esecuzione, ossia di assicurare determinati beni del debitore alla soddisfazione del creditore. Tale vincolo giuridico produce l’effetto di rendere inefficaci nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti gli atti di alienazione o di disposizione compiuti dal debitore ed aventi ad oggetto i beni pignorati. Si tratta di inefficacia relativa, poiché l’atto è di per se valido ma non produce effetti soltanto nei confronti dell’espropriante o degli intervenuti. Restano salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri. Nel caso in cui i beni pignorati appaiano insufficienti, l’ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare altri beni suscettibili di pignoramento ed i luoghi in cui si trovano ovvero le generalità dei terzi debitori. In caso di risposta positiva il pignoramento si intende esteso anche ai diversi beni indicati. Il pignoramento può avere ad oggetto: - beni del debitore, presenti nel suo patrimonio; - beni appartenenti a terzi. Procedimento. Il creditore può scegliere i singoli beni da pignorare; l’unica eccezione a tale facoltà di scelta è prevista dalla legge nel caso in cui egli sia titolare di pegno o di ipoteca. Il creditore procedente presenta l’istanza all’ufficiale giudiziario che compie il pignoramento; il debitore esecutato può assumere una delle seguenti iniziative: - evitare il pignoramento: versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario l’importo del credito e delle spese o per consegnarlo al creditore o perché detta somma rimanga depositata come oggetto del pignoramento; in questo secondo caso l’importo del credito e delle spese va aumentato di due decimi. - conversione del pignoramento: sostituendo alle cose pignorate una somma di danaro pari all’importo delle spese e dei crediti. - riduzione del pignoramento: quando il valore dei beni pignorati sia superiore all’importo delle spese e dei crediti. Il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi 45 giorni senza che sia stata chiesta l’assegnazione o la vendita. L’intervento dei creditori. Nel caso in cui l’esecuzione singolare serva a più creditori, operano i seguenti principi: - sullo stesso bene è ammesso un solo processo di esecuzione; - i creditori intervenuti, se muniti di titolo esecutivo, possono provocare i singoli atti espropriativi nell’inerzia del creditore procedente; - in sede di distribuzione del prezzo tutti i creditori sono in condizioni di parità, salvo che godano di cause di prelazione. L’intervento può avvenire in due forme: 1. partecipazione all’atto di pignoramento: i creditori che diventano compignoranti assumono la qualità si litisconsorti. 2. partecipazione alla distribuzione della somma ricavata; possono intervenire i creditori non divenuti compignoranti: creditori muniti di titolo esecutivo e creditori privi di titolo esecutivo. Vendita e Assegnazione. Per la realizzazione concreta del credito, il creditore procedente deve ottenere la liquidazione dei beni oggetto di espropriazione, ossia la trasformazione dei beni in danaro. Egli ha 2 possibilità: 1. fare istanza per la vendita dei beni pignorati; 2. fare istanza per la loro assegnazione in pagamento. Tale alternativa è possibile: - in via preventiva, solo nell’espropriazione mobiliare di titoli di credito e di quelle cose aventi un valore determinato o determinabile da listini di borsa o mercato; - in via successiva, è ammessa dopo che siano falliti gli esperimenti di vendita. L’istanza può essere proposta prima di 10 giorni e non oltre 90 giorni dal pignoramento stesso. Il giudice competente fissa l’udienza x l’autorizzazione della vendita o l’assegnazione; nell’udienza il giudice dispone con ordinanza la vendita e l’assegnazione. La vendita forzata ha la funzione di trasformare i beni pignorati in danaro liquido; questa può avvenire: • all’incanto, ossia con offerte successive in aumento; • senza incanto o a mezzo di commissionario. Il creditore pignorante può chiedere l’assegnazione dei beni pignorati; questa consiste nella attribuzione diretta del bene pignorato al creditore sulla base di un determinato valore che soddisfi il creditore. L’assegnazione è un atto liquidativo e satisfattivo immediato. Inoltre, è un atto concorrente con la vendita, rimesso alla discrezione dei creditori, entro dei limiti: - espropriazione mobiliare —> l’assegnazione può essere chiesta sin dall’inizio per i titoli di credito o per quei beni il cui valore risulti da listino di borsa o di mercato; - espropriazione immobiliare —> l’assegnazione può essere chiesta soltanto 10 giorni prima della data dell’incanto per il caso in cui la vendita non abbia luogo per mancanza di offerte; - espropriazione mobiliare presso terzi —> l’assegnazione è l’unica forma satisfattoria prevista, quando il terzo si dichiara debitore di somme esigibili immediatamente o in termine non maggiore di 90 giorni. Sotto il profilo sostanziale, si osserva che: - l’effetto traslativo si verifica, nella espropriazione mobiliare, al momento dell’aggiudicazione e del pagamento del prezzo; in quella immobiliare e nell’assegnazione, al momento del decreto di trasferimento; - l’effetto estintivo consiste nell’ordine del giudice che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie. Dal punto di vista processuale, una volta trasferito il bene, si verifica che l’oggetto del processo esecutivo, è il prezzo sul quale dovrà soddisfarsi il creditore. Nel caso di mancato versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario: - nella vendita mobiliare all’incanto l’organo esecutivo incaricato della vendita, dopo aver preso atto dell’inefficacia della prima vendita, procede a nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell’aggiudicatario inadempiente; - nella vendita immobiliare con incanto il giudice, se il prezzo non è depositato nel termine con decreto: dichiara la decadenza dell’aggiudicatario; pronuncia la perdita della cauzione a titolo di multa; dispone un nuovo incanto. In seguito all’inadempimento dell’aggiudicatario sono poste a suo carico: - le spese del nuovo incanto; - la perdita della cauzione; - l’obbligo di pagare, come risarcimento dei danni, l’eventuale differenza in meno fra il prezzo ricavato dalla seconda vendita rispetto alla prima. Distribuzione della somma ricavata. Consiste nella ripartizione fra i creditori della somma ricavata dalla vendita forzata dei beni del debitore. La massa attiva è composta da: prezzo dei beni venduti; conguaglio per le cose assegnate; rendite e proventi; multe o somme eventualmente dovute per il risarcimento del danno da parte dell’aggiudicatario inadempiente. La distribuzione delle somme ricavate avviene secondo le seguenti regole: - se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dispone in favore del creditore stesso il pagamento di quanto gli spetta imputandolo a capitale, interessi e spese; - se vi sono più creditori il giudice provvede al riparto dei vari crediti. In sede di distribuzione possono sorgere controversie fra i creditori, queste devono essere definite con ordinanza del giudice di esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti. L’ordinanza è impugnabile mediante opposizione di atti esecutivi. Il giudice dell’esecuzione può sospendere in tutto o in parte la distribuzione del ricavato. Terminata la fase della distribuzione il giudice emette ordini di pagamento agli aventi diritto, a seguito dei quali il danaro viene trasferito a ciascun creditore. L’ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE. Ha per oggetto beni mobili, che, a norma dell’art. 513 cpc, potranno essere ricercati: Espropriazione delegata di beni mobili registrati. Art. 534bis cpc —> il giudice dell’esecuzione deleghi ad un notaio, avvocato o commercialista iscritti in apposito elenco, le operazioni relative alla vendita di beni mobili iscritti in pubblici registri. Art. 534ter cpc —> prevede la possibilità di ricorso al giudice dell’esecuzione da parte del professionista delegato o del commissario nel caso in cui insorgano difficoltà. Contro il decreto con cui il giudice provvede sul ricorso è ammesso reclamo delle parti e degli interessati sul quale il giudice decide con ordinanza. Contro il provvedimento del giudice è ammesso reclamo al collegio. L’ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI. Ha per oggetto beni mobili del debitore che sono detenuti presso terzi o crediti del debitore verso terzi. Sono partecipi necessari di questa forma di espropriazione: - creditore procedente; - debitore; - terzo. Nelle forme di espropriazione presso terzi è possibile pignorare: quote di srl; somme depositate su libretto postale o su libretti di deposito bancario. Non sono pignorabili: crediti aventi ad oggetto un bene diversi dal danaro; crediti incorporati in un titolo cambiario. Il pignoramento presso terzi tende ad un duplice scopo: - impedire al terzo di pagare o consegnare la cose al debitore; - accertare l’effettiva esistenza del credito del debitore o della cosa di proprietà dello stesso. Si esegue mediante un atto notificato personalmente al terzo ed al debitore; l’atto deve contenere: (art. 543 cpc) A. indicazione del credito, del titolo esecutivo e del precetto; B. indicazione delle cose o somme dovute dal terzo; C. dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del comune in cui ha sede il tribunale competente; l’indirizzo di pec del creditore procedente; D. citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la c.d. dichiarazione di quantità entro 10 giorni a mezzo di raccomandata o pec. La citazione contiene anche l’avvertimento che se il terzo non comunica la dichiarazione, la stessa dovrà essere resa in udienza e se neanche qua compare il credito pignorato o il possesso delle cose del debitore si hanno come non contestati. Disciplina del pignoramento di pensioni (non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà) e stipendi e accrediti su conto bancario (possono essere pignorati per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale). La dichiarazione del terzo. Tale dichiarazione è resa in udienza o a mezzo di raccomandata del terzo, personalmente o a mezzo di mandatario speciale o dal difensore munito di procura speciale. Il terzo dovrà specificare: - di quali somme è debitore; - i sequestri e i pignoramenti precedentemente eseguiti presso di lui. Il codice detta una specifica disciplina volta a regolamentare gli effetti della mancanza di dichiarazione da parte del terzo o dell’eventuale contestazione. In relazione alla mancata dichiarazione del terzo, se all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice fissa un’udienza successiva con ordinanza da notificarsi al terzo almeno 10gg prima della nuova udienza; se il terzo non compare o rifiuta la dichiarazione, il credito contestato o il possesso del bene del debitore si considera non contestato ai fini del procedimento. Il giudice poi procede all’assegnazione o alla vendita; il terzo ha la facoltà di impugnare, mediante opposizione agli atti esecutivi, se prova di non aver avuto conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o per forza maggiore. Nuova formulazione art. 548 cpc, la norma regola diversamente 2 ipotesi: - se il pignoramento riguarda stipendi, salari ed altre indennità dovute da privati per il rapporto di lavoro, si considera non contestato ed il giudice provvede all’assegnazione o alla vendita; - negli altri casi, il giudice fissa con ordinanza un’altra udienza. Anche le modalità con cui deve essere effettuato l’accertamento dell’obbligo del terzo sono state modificate dalle recenti riforme; attualmente è previsto che gli accertamenti necessari compiuti dal giudice dell’esecuzione debbano essere effettuati nel contraddittorio tra le parti e con il terzo. La legge ha stabilito che il giudice dell’esecuzione provveda non solo quando sulla dichiarazione del terzo sorgano contestazioni, ma anche qualora a seguito della mancata dichiarazione del terzo non sia possibile l’esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo. Può accadere che sia contestata la dichiarazione del terzo; in questo caso si apre un giudizio incidentale di cognizione che ha lo scopo di accertare l’esistenza e l’esatta entità del bene o del credito affermato dal pignorante. Intervento, assegnazione e vendita. Per l’intervento valgono le stesse regole prescritte per l’espropriazione mobiliare presso il debitore. L’assegnazione e la vendita di cose mobili del debitore pignorate presso il terzo sono regolate dalle norme dettate dall’espropriazione. L’unica particolarità concerne l’assegnazione e la vendita di crediti. La legge prevede 2 forme di assegnazione: A. per somme esigibili immediatamente o in un termine non maggiore di 90 giorni, il giudice dell’esecuzione deve assegnarle in pagamento —> cessione pro solvendo; B. per somme esigibili in termini maggiori o relative a censi o rendite perpetue o temporanee, se i creditori non ne chiedono concordemente l’assegnazione, i crediti si vendono nelle forme stabilite per le cose mobili —> assegnazione pro soluto. L’ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE. Ha per oggetto beni immobili con le loro pertinenze, nonché i diritti reali di godimento su beni immobili; si differenzia da quella mobiliare, per le conseguenze connesse alla pubblicità immobiliare; l’espropriazione è sempre di competenza del Tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile. Il pignoramento immobiliare distingue due diversi momenti processuali, tale forma di pignoramento si esegue: - con la notifica al debitore di un atto sottoscritto dal creditore, col quale si indicano i beni e diritti immobiliari che si intendono sottoporre ad esecuzione e gli si ingiunge di astenersi da atti diretti a sottrarli alla garanzia del credito; - con la trascrizione dell’atto nei registri immobiliari, a cura dell’ufficiale giudiziario; subito dopo la notifica, quest’ultimo consegna copia autentica dell’atto con le note di trascrizione al competente Conservatore dei Registri, che trascrive l’atto e gli restituisce una delle note. La trascrizione del pignoramento ha lo scopo di rendere conoscibile ai terzi il vincolo processuali cui i beni sono sottoposti. L’ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare in cancelleria la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore. Il cancelliere al momento del deposito dell’atto di pignoramento forma il fascicolo dell’esecuzione, ed il creditore deve depositare il titolo esecutivo ed il precetto entro 10 giorni dal pignoramento. Con il pignoramento, il debitore è costituito custode dei beni pignorati e degli accessori. Pignoramento successivo (più pignoramenti sullo stesso bene) ha 2 effetti: - se è compiuto anteriormente alla prima udienza fissata per l’autorizzazione della vendita, esso produce gli effetti di un intervento tempestivo; - se è compiuto dopo, ha il solo effetto di un intervento tardivo. Il pignoramento diviene inefficace, trascorsi 45 giorni senza che siano stati compiuti gli atti esecutivi: in tal caso, il processo si estingue e il giudice dispone che sia cancellata la trascrizione. FORME SPECIALI DI ESPROPRIAZIONE. 1. ESPROPRIAZIONE DI BENI INDIVISI. Sono quei beni di cui il debitore sia titolare in comunione con altre persone. Oggetto dell’espropriazione è la L’opposizione all’esecuzione può riguardare anche la pignorabilità dei beni o dei crediti. Procedimento. Prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione si propone come opposizione al precetto, mediante citazione proposta davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio. Al giudice è attribuito il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo notificato. L’ordinanza che provvede sull’istanza di sospensione è soggetta al reclamo. Il procedimento si chiude con sentenza che è impugnabile con i mezzi ordinari. L’opposizione successiva all’inizio dell’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione, il quale fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. NB. è inammissibile l’esecuzione per espropriazione se viene proposta dopo che sia stata disposta la vendita o l’assegnazione. All’esito dell’udienza di comparizione il giudice decide su istanza di sospensione del processo esecutivo, questa è soggetta a reclamo. Il giudizio si chiude poi con sentenza che è impugnabile con i mezzi ordinari. La sentenza può essere: - rigetto —> il processo esecutivo riprende il suo corso; la sentenza potrà condannare l’opponente al risarcimento dei danni. - accoglimento —> diventano illegittimi gli atti esecutivi compiuti e ne cessano gli effetti; se l’opposizione è proposta tardivamente, il debitore potrà perseguire la somma ricavata; la sentenza condannerà il debitore anche al risarcimento dei danni. B. OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI. Consiste nella contestazione da parte del debitore della regolarità formale del titolo esecutivo, del precetto o degli altri atti del procedimento di esecuzione. Sono legittimati attivamente a proporre l’opposizione il debitore ed il terzo proprietario assoggettato all’esecuzione, nonché i creditori intervenuti ed i terzi che si trovano coinvolti nel processo esecutivo. L’opposizione deve essere proposta entro il termine di 20 giorni dal momento in cui è stato compiuto o notificato l’atto contro il quale essa si dirige. Legittimati passivi sono: il creditore, il debitore, i creditori intervenuti e gli altri interessati. Procedimento. Se è proposta prima dell’inizio dell’esecuzione dovrà farsi con citazione davanti al giudice. Se è proposta dopo che è iniziata deve avere la forma del ricorso davanti al giudice dell’esecuzione. Il giudice dell’esecuzione fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a se ed il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto e nei casi urgenti dà gli opportuni provvedimenti. All’udienza dà con ordinanza i relativi provvedimenti, ovvero sospende la procedura e provvede all’istruzione della causa che è poi decisa con sentenza non impugnabile, tranne i casi in cui è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111 cost. C. OPPOSIZIONI NELLA FASE DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA. Ha la natura di opposizione di merito con cui si contesta il singolo atto: il piano di riparto. Se in sede di distribuzione sorge una controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all’espropriazione, il giudice dell’esecuzione risolve la controversia mediante ordinanza. Con tale ordinanza il giudice può sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata. L’ordinanza è impugnabile mediante opposizione agli atti esecutivi. L’opposizione può riguardare: l’esistenza o inesistenza di un diritto di prelazione, l’esistenza o inesistenza di un credito, ovvero il suo ammontare; il carattere fraudolento dell’obbligazione da cui è sorto un credito che viene contestato. Legittimati attivamente son il creditore titolare del credito contestato; legittimati passivamente sono il creditore titolare del credito contestato, il creditore e debitore fraudolenti, tutti i creditori concorrenti. LE OPPOSIZIONI DI TERZO. Possono essere proposte dal terzo che vanta un diritto che può consistere: - nella piena proprietà del bene; - in un diritto reale di godimento su cosa altrui; - nel diritto di pegno; - in un diritto su cose incorporali (es. diritto all’immagine); - nel possesso. Legittimati attivamente: terzi che vantino proprietà o altri diritti reali sui beni; legittimati passivamente: il creditore pignorante o procedente; il debitore o il terzo assoggettato all’esecuzione. Quanto al termine iniziale, può essere proposta dal momento in cui il bene viene colpito dall’azione esecutiva: nel caso di espropriazione forzata con il pignoramento; negli altri casi di esecuzione diretta con il primo atto che segna l’inizio dell’esecuzione. Quanto al termine finale, occorre distinguere tra: - opposizione tempestiva: se proposta prima della vendita o dell’assegnazione, può proporsi fino al trasferimento del bene; - opposizione tardiva: proposta successivamente alla vendita o assegnazione, i diritti del terzo potranno farsi valere sulla somma ricavata, fino a che la stessa non sia stata distribuita tra tutti i creditori. Tuttavia: - se la cosa mobile è stata acquistata in mala fede, il terzo può perseguirla anche di fronte all’acquirente con azione autonoma; - se si tratta di beni immobili, il terzo proprietario può sempre rivendicare il bene nei confronti dell’aggiudicatario; - se la cosa mobile è stata assegnata, il terzo può entro 60 giorni rivolgersi all’assegnatario per ripetere la somma corrispondente al suo credito soddisfatto con l’assegnazione. Procedimento. L’opposizione di terzo presuppone l’avvenuto inizio dell’esecuzione. Il procedimento inizia con un ricorso presentato dall’opponente al giudice dell’esecuzione, il quale con decreto fissa l’udienza di comparizione delle parti e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. All’udienza di comparizione il giudice dell’esecuzione, sentite le parti, può confermare, modificare o revocare l’eventuale provvedimento di sospensione reso con decreto e/o disporre la sospensione dell’esecuzione. Questa ordinanza può essere a sua volta reclamabile. Se all’udienza di comparizione le parti raggiungono un accordo, il giudice ne dà atto con ordinanza; altrimenti il giudice assume i provvedimenti per l’introduzione del giudizio di cognizione. Il processo si conclude con sentenza impugnabile. Qualora l’opposizione venga accolta, bisogna distinguere i casi in cui essa riguardi tutti i beni o solo alcuni beni. Nel primo caso l’effetto dell’accoglimento è l’arresto definitivo dell’esecuzione, con la ceduazione di tutti gli atti esecutivi compiuti; nel secondo caso si procede alla separazione dell’oggetto su cui è accertato il diritto del terzo, mentre l’esecuzione procede sugli altri beni. SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO. Consiste in un arresto dello svolgimento del processo esecutivo. Il processo può essere sospeso: - nel caso di opposizione a precetto, di opposizione all’esecuzione, di terzo all’esecuzione e di opposizione agli atti esecutivi; - nel caso di contestazione circa l’esistenza di mobili presso il terzo; - nel caso in cui si debba procedere alla divisione del bene; - nel caso di accordo di parti e concorde richiesta: il giudice sospende il processo esecutivo per una durata non superiore a 24 mesi; l’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento. 10 giorni prima della scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza x la fissazione dell’udienza. NB. —> l’esecuzione forzata NON può essere sospesa con provvedimento del giudice dell’esecuzione, salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo.
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