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Procedimento Legislativo, Schemi e mappe concettuali di Istituzioni di Diritto Pubblico

Schema Riepilogo - Procedimento Legislativo Italiano

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2011/2012

Caricato il 22/06/2012

michest78
michest78 🇮🇹

3.9

(9)

11 documenti

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Scarica Procedimento Legislativo e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Istituzioni di Diritto Pubblico solo su Docsity! TT Organo di Approvazione E' suddiviso in 4 fasi —____________ _ ——— _— | TUTTO ii = _———— Parlamento (Rimane in Carica 5 anni Art. 60 Cost.) l'Art 70 della Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è delegata al Parlamento, può essere sciolto prima della fine della legislatura solo dal P.D.R previa legge formale (Art.88 Cost.) Organizzazione Il parlamento è composto da due camere: Camera dei Deputati (630 Deputati) Elezione a suffragio universale e diretto Possono partecipare alla sua elezione i cittadini che hanno compiuto 18 anni, e possono essere eletti tutti i cittadini che hanno compiuto i 25 anni di età (Art.48 Cost.) Senato della Repubblica (315 + Senatori a Vita) Elezione su base regionale, ogni regione ha almeno 7 senatori, tranne il Molise che ne ha 2 e la Valle d'Aosta che ne ha 1. Possono partecipare alla sua elezione i cittadini che hanno compiuto 25 anni, e possono essere eletti tutti i cittadini che hanno compiuto i 40 anni di età Organizzazione Interna - 1 Presidente eletto tra gli appertenenti di ogni singola camera. Ha il compito di garantire il correttofunzionamento delle assemblee. - 4 vice presidenti, 3 questori e 8 segretari - 1 Ufficio di Presidenza - Gruppi Parlamentari per la costituzione di un gruppo sono necessari almeno 10 senatori o 20 deputati, tutti quelli che non aderiscono a nessun gruppo sono iscritti al gruppo misto. - Le giunte organi a carattere permanente a cui sono riferite materie specifiche (vedi giunta per le autorizzazioni a procedere) 1) Iniziativa si esercita mediante la presentazione di un progetto di legge redatto in articoli alle 2 camere, la Costituzione conferisce questo potere a: - Governo mediante il "disegno di legge" (Art. 71) - A ciascun membro del parlamento (Art. 71) - AI popolo mediante la proposta di 50.000 elettori (Art.71) - AI Consiglio Nazione dell'Economia limitatamente alle materie economiche - Ai Consigli Regionali nelle materie di interesse regionale (Art. 121) e ai comuni ma solo in materia di mutamento delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province. (Art. 131) 2) Approvazione (Istruttori o d'esame) può avvenire secondo 3 procedimenti in relazione al ruolo assunto dalle commissioni parlamentari (ovvero articolazioni interne alle camere). Le commissioni posso essere: MONOCAMERALI (composte dai componenti di una sola camera) ES. Affari Costituzionali (Camera dei Deputati e Senato) Giustizia (Camera dei Deputati e Senato) Finanze (Camera dei Deputati e Senato) Attività Produttive (Camera dei Deputati) Industria / Commercio (Senato della Repubblica) PERMANENTI (svolgono le funzioni di tutta la legislatura) Procedimento di Approvazione: può avvenire secondo tre diverse procedure: 1) Procedura Normale (Art.72 Cost.): a) Fase 1, esame da parte di una delle commissioni permanenti in sede referente (fase preparatoria) b) Fase 2 esame e deliberazione da parte della Camera (fase costitutiva) Secondo questo schema una delle commissioni esamina il progetto di legge e formula nel caso un testo modificato e riferisce alla Camera. La Camera procede alla votazione a Scrutinio Palese (generalmente) (salvo nel caso in cui prima almeno 20 Senatori o il presidente di 1 gruppo richieda lo scrutinio segreto) articolo per articolo poi sul testo complessivo. In caso di approvazione, mediante messaggio del presidente viene inviato alla seconda Camere e poi sucessivamente al Governo per la promulgazione da parte del Capo dello Stato. NB - Per l'approvazione della legge è sufficiente la Maggioranza semplice. 2) Procedure Speciale Commissione in sede Deliberante (o legislativa) la comm. procede alla votazione articolo per articolo e poi a quella del testo finale e senza l'intervento della Camera e del Senato. Commissione in sede Redigente Alla commissione è assegnato il potere di redigere articolo per articolo il disegno di legge, che sarà sottoposto al voto finale delle Camere. Il procedimento speciale non può essere adottato per disegni di legge in materia elettorale o costituzionale, di ratifica dei trattati internazionali o approvazione bilanci o in quelli o per la conversione dei decreti legge che il presidente della Repubblica ha rifiutato di promulgare. NB la costituzione prevede il passaggio dalla proc. speciale a quella ordinaria nel caso in cui lo richieda o 1/10 dei componenti della camera o 1/5 dei componenti della commissione. prevede inoltre il passaggio dalla proc. ordinaria a quella speciale nel caso in cui sia richiesta all'unanimità dei gruppi parlamentari o da più dei 4/5 dei componenti della commissione e vi sia il parere favorevole della comm. affari costituz. e bilancio, dalla comm.del lavoro e da qualsiasi altra richiesta dla presidente. 3) Promulgazione (Atto di Controllo) spetta al Presidente della Repubblica, deve avvenire entro 30gg dalla approvazione tranne nel caso in cui sia richiesta un'urgenza. Se ha esito negativo la legge viene rinviata al Parlamento per una successiva approvazione, nel caso in cui sia approvata nuovamente il Presidente della Rep. non può rifiutarsi di promulgarla. ue 4) Pubblicazione Non oltre i 30gg dalla promulgazione il Ministro della Giustizia deve apporre il sigillo alla legge e provvede alla sua pubblicazione. La legge entra in vigore dopo 15gg (Vacatio legis) dalla pubblicazione salvo nel caso in cui sia previsto un termine inferiore. Particolarità | 1) Procedura Abbreviata l'Art 72 della Cost. prevede una procedura abbreviata per l'approvazione dei disegni di legge per i quali è dichiarata l'Urgenza. Al Senato la richiesta spetta - AI Presidente di commissione competente - 8 Senatori Alla Camera la richiesta spetta - AI Governo - A Presidente di Gruppo - A 10 deputati E' deliberata all'assemblea per alzata di mano e se approvata i tempi si dimezzano da 4 a 2 mesi alla Camera eda 2a 1 mese al Senato. 2) Legge di Amnistia e Indulto Sono deliberate con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna camera, come previsto dalla Legge Costituzionale 1/1992 la quale modifica l'Art. 79 della Cost. restituisce al Parlamento la funzione di approvazione leggi di Amnistia e Indulto Amnistia: E' un provvedimento di clemenza che può essere Generale se il reato deve essere ancora giudicato o Speciale nel caso in cui sia già stato giudicato. Indulto: provvedimento che elimina le pene con sentenze definitive Caratteristiche Devono stabilire il "periodo di tempo" entro il quale devono essere stati commessi i reati e Il termine non deve superare il termine di presentazione della legge in modo da evitare che la legge costituisca un incentivo a commettere reati. 3) Regolamenti Parlamentari e degli Altri Organi Costituzionali Art.64 della Cost. stabilisce che ogni Camera può adottare un proprio regolamento organizzativo approvato a maggioranza assoluta. I regolamenti parlamentari sono Fonti Primarie a competenza riservata, sono posizionate sotto la Costituzione e sono sottratti ad ogni forma di controllo esterno con previsto dalla sentenza 154 del 1985. 4) Il procedimento di revisione costituzionale Sia le Leggi Costituzionali che le leggi di Revisione Costituzionali devono essere approvate mediante il procedimento speciale previsto dall'Art.138 . Nella gerarchia delle fonti sono sovraordinate alle leggi ordinarie, ma non possono considerarsi nel tempo come un prolungamento della costituzione. Le leggi di revisione prevedono una doppia approvazione a distanza di 3 mesi l'una dall'altra: - Prima votazione necessaria una Maggioranza Semplice - Seconda votazione la maggioranza assoluta 1/2 + 1 dei componenti o la maggioranza dei 2/3 di ciascuna camera. In questo ultimo caso la legge può essere promulgata, in caso contrario la legge è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale a fini puramente informativi, in modo che 1/5 dei membri di una Camera o 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali possano richiedere un Referendum. Solo nel caso in cui il referendum abbia esito positivo si provvede alla promulagazione. l'Art. 132 della Cost. prevede una particolare procedura per la fusione di + Regioni. con Pop. non inferiore a 1 Milione di abitanti. Fasi: - iniziativa con referendum a maggioranza degli abitanti - approvazione del referendum a maggioranza degli abitanti - acquisizione del parere dei consigli regionali - approvazione della legge ai sensi dell'Art.138. NB - Il procedimento di revisione non è previsto per l'Art 139 della Cost. relativamente alla forma repubblicana e ai 12 articoli che comprendono i diritti fondamentali, politici nonché le regole organizzative.
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