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Procedimento legislativo, Appunti di Diritto Costituzionale

Procedimento legislativo e articoli della Costituzione ad esso correlati

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 16/03/2019

martinabeccaris
martinabeccaris 🇮🇹

4.2

(6)

18 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Procedimento legislativo e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity! Costituzione = vertice della gerarchia delle fonti dell’ordinamento italiano → fondamento di validità delle fonti primarie di cui detta la disciplina. Costituzione rigida → procedimento particolare per la revisione costituzionale e per l’approvazione di leggi costituzionali. PROCEDIMENTO Variazione procedimento legislativo ordinario → 1 deliberazione + maggioranza relativa, di ciascuna Camera sullo stesso testo → promulgazione del Presidente della Repubblica. Leggi costituzionali (ART. 138) → 2 deliberazioni successive da parte di ciascuna Camera- DELIBERAZIONE 1: a maggioranza relativa. Qui le Camere possono apportare emendamenti al progetto di legge costit. → viaggiare tra Camera e Senato (navette) finché non ottiene voto favorevole di entrambe sul medesimo testo. DELIBERAZIONE 2: dopo 3 mesi; non sono permessi emendamenti. Nella seconda approvazione si aprono due strade alternative: • Consenso sulla riforma ampio → in ciascuna Camera si esprime a favore la maggioranza qualificata dei 2/3 dei membri di essa → legge fatta e promulgata dal Presidente della Repubblica; • Maggioranza assoluta (non è approvazione definitiva) → il testo approvato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (con il titolo: “Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera”); entro 3 mesi possibile richiesta di referendum costituzionale da minoranze del corpo elettorale (500.000 firme), minoranze territoriali (5 consigli regionali) e quel che più conta minoranze politiche (firme di 1/5 dei membri di una Camera). Se consensi favorevoli superano quelli sfavorevoli → legge promulgata; altrimenti la volontà della maggioranza è vanificata. . Il doppio binario tracciato dall’art. 138 è frutto di grande saggezza, in quanto delinea la via principale per modificare la Costituzione con la necessità che si venga a creare il consenso di uno schieramento di forze politiche così vasto da riprodurre le stesse condizioni di compromesso tra le diverse componenti politiche che hanno consentito a questa Costituzione di nascere. Però per non rendere troppo difficile il meccanismo e per non regalare a minoranze parlamentari relativamente piccole il potere di veto, si è prevista anche la possibilità che la modificazione della Costituzione sia voluta e decisa dalla sola maggioranza di governo, salvo la possibilità per le opposizioni di ricorrere al corpo elettorale. Va notato che in Italia, al contrario di altri paesi europei, non sono previsti procedimenti differenziati per le piccole modifiche del testo costituzionale e per le riforme di grande rilievo: il procedimento è lo stesso. Se, come da molti anni si va ripetendo, fosse necessario modificare intere parti del testo costituzionale, si dovrebbe comunque procedere attraverso il meccanismo ordinario, e quindi affidare alle Camere il compito di approvare, articolo per articolo, dopo la discussione e la votazione di tutti i possibili emendamenti proposti dai parlamentari, il medesimo testo normativo e riapprovarlo a maggioranza almeno assoluta in seconda lettura, con l’eventualità di referendum. Per ovviare a questi inconvenienti per ben due volte si sono varate negli ultimi anni leggi costituzionali di “deroga” della disciplina del 138, in vista di un ambizioso progetto di revisione dell’intera parte II della Costituzione, della cui predisposizione era stato dato l’incarico ad una apposita Commissione bicamerale. In entrambi i casi il tentativo è fallito, perché non sono le procedure, ma le divisioni politiche, a rendere difficili le riforma. Ha invece superato la fase parlamentare nel 2005, un nuovo, vasto e confuso tentativo di riforme della Parte II che ha seguito il procedimento ordinario di revisione costituzionale. Sottoposto a referendum nel giugno 2006 è stato bocciato dal oltre il 61.3% di “no”. 1.3. I limiti alla revisione costituzionale ART. 139 “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.” Come si vede da questa norma, non tutta la Costituzione è revisionabile, e questo rappresenta un limite esplicito alla revisione. Come si è già sottolineato, la scelta a favore della repubblica era stata compiuta dal popolo prima che l’Assemblea Costituente si fosse insediata, per cui lo stesso potere di scelta dei costituenti ne è rimasto vincolato: si potrebbe dire quindi che l’art. 139 è “dichiarativo” di un limite imposto dallo stesso referendum istituzionale. Se si collega strettamente l’art. 139 al referendum istituzionale, dovrebbe prevalere un’interpretazione restrittiva della locuzione “forma repubblicana”, riducendola cioè a quella scelta tra forma repubblicana e monarchia, che gli elettori espressero nel 1946. Tuttavia in Italia è prevalsa una interpretazione estensiva di tale norma, che comprende nella suddetta locuzione non soltanto il carattere elettivo del Capo dello Stato, ma il principio della sovranità popolare, di cui l’elezione del Capo dello Stato è solo un’applicazione. Da questo punto di vista il 139 è strettamente collegato all’ ART. 1 della Costituzione, cioè la “forma repubblicana” è considerata inscindibile dal carattere democratico della Repubblica e dall’appartenenza della sovranità al popolo. In questo modo il “limite esplicito” alla riforma costituzionale si allarga molto, perché si mettono al riparo anche quei principi che si ritengono indispensabili per poter definire “democratico” un ordinamento politico (carattere elettivo e rappresentativo delle istituzioni, libertà di espressione, di riunione, di associazione ecc.). Ovviamente si parla dei sli principi e non anche delle singole norme di dettaglio. Un'altra via per l’estensione e l’arricchimento dei limiti alla revisione costituzionale è stata elaborata sulla base dell’interpretazione di altre disposizioni costituzionali è stata elaborata sulla base dell’interpretazione di altre disposizioni costituzionali: l’ART. 2 che dichiara inviolabili i diritti dell’uomo, porrebbe a riparo dalla revisione costituzionale anche tutte quelle libertà che sono elencate negli ARTT. 13 ss. ; l’ART. 5, dichiarando la Repubblica unica e indivisibile, escluderebbe invece ogni ipotesi legale di secessione o divisione del paese. 1.4. I “principi supremi della costituzione” Gia con le sentenze 30 e 31 del 1971, c.d. sentenze gemelle, la Corte costituzionale aveva affermato che le norme di altri ordinamenti che vengono immesse nel nostro ordinamento attraverso rinvii, previsti dalla stessa Costituzione, non possono violare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. 
 Più di recente la Corte ha negato l’ingresso nel nostro ordinamento a norme internazionali consuetudinarie incompatibili con i principi e i diritti fondamentali riconosciuti alla Costituzione. A proposito dell’applicazione diretta nel nostro ordinamento delle norme europee, la Corte ha più volte affermato la non derogabilità dei “principi supremi”. Con due conseguenze: • Prevalenza dei “principi supremi” sulle norme UE deve comportare la non applicabilità in Italia delle norme europee con essi contrastanti. 2. LEGGE FORMALE ORDINARIA E ATTI CON FORZA DI LEGGE 2.1. Definizioni La legge formale è l’atto normativo prodotto dalla deliberazione delle Camere e promulgato dal Presidente della Repubblica. La “forma della legge” è data quindi dal particolare procedimento prescritto dalla Costituzione per la sua formazione. Attraverso questo procedimento sono formate sia le leggi ordinarie sia le leggi costituzionali. Infatti come si è visto il procedimento per la formazione delle leggi costituzionali non è che un procedimento ordinario aggravato. Con l’espressione “legge formale” si indica quindi sia la legge che occupa nella gerarchia delle fonti lo stesso gradino della Costituzione (leggi costituzionali), sia la legge che occupa il gradino immediatamente inferiore (legge formale ordinaria). 
 Gli atti con forza di legge sono invece atti normativi che non hanno la forma della legge, ma sono equiparati alla legge formale ordinaria (perché comunque il Parlamento partecipa alla loro formazione): occupano la
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